Lexipedia

Decisione

52.2023.99

Dipendente cantonale. Richiesta di beneficiare del salario durante la malattia, dopo la fine del rapporto di impiego

20 settembre 2023Italiano7 min

attribuito alla Gendarmeria - V Reparto Stradale, con sede di servizio a __________;

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

52.2023.99

Lugano

20

settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 14 marzo

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 15 febbraio 2023 (n. 755) del

Consiglio di Stato che ha respinto la sua richiesta di beneficiare del

salario durante la malattia, dopo la fine del rapporto di impiego;

ritenuto, in

fatto

che dal 1° febbraio

2022 fino al 31 gennaio 2023, RI 1 è stato incaricato dal Consiglio di Stato

quale assistente di polizia II presso la Polizia cantonale ed è stato

attribuito alla Gendarmeria - V Reparto Stradale, con sede di servizio a __________;

che il medesimo è stato iscritto nella classe 3 dell'organico con 1 aumento

(fr. 4'175.70 mensili);

che il 21 giugno 2022

la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia

ha prolungato il periodo di prova (di sei mesi) fino al 31 gennaio 2023;

che dal 24 al 28

agosto 2022 il dipendente è stato inabile al lavoro per malattia, situazione

che si è ripresentata a partire dal 19 settembre 2022;

che con risoluzione del 28 settembre 2022 il Governo ha sciolto il rapporto di

impiego per disdetta durante il periodo di prova con effetto al 30 novembre

2022;

che con scritto del 17 gennaio 2023, RI 1 ha informato il Consiglio di Stato che

la sua malattia, iniziata prima del licenziamento, non era ancora cessata;

premesso che il versamento dello stipendio a suo favore è stato interrotto alla

scadenza del rapporto di lavoro, ha quindi chiesto di essere posto al beneficio

delle prestazioni assicurative per la perdita di guadagno almeno fino al perdurare

della sua malattia; la richiesta, fondata sull'art. 31 della legge

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017

(LStip; RL 173.300), è stata ribadita il 20 gennaio 2023, dopo una prima

risposta negativa da parte della Sezione delle risorse umane;

che con decisione del 15 febbraio 2023, il Consiglio di Stato ha respinto la

domanda di RI 1; esso ha considerato che lo Stato garantisce il salario fino a

730 giorni di assenza per malattia purché sussista un rapporto d'impiego e non

prevede alcun'assicurazione per perdita di guadagno; il rapporto di lavoro

avendo preso fine per disdetta, non sussiste più alcun diritto allo stipendio;

che contro la predetta

decisione, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento; domanda di essere posto al beneficio dell'indennità

prevista dall'art. 31 LStip fino a cessazione della sua malattia, previa

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

che il ricorrente

sostiene che la garanzia del salario conferita dalla LStip ai dipendenti

assenti per malattia per la durata di 730 giorni avrebbe lo scopo di offrire al

funzionario una copertura analoga a quella fornita, nel settore privato,

dall'assicurazione perdita di guadagno; sarebbe iniquo privare di qualsiasi

mezzo di sussistenza l'ex dipendente, ammalatosi durante il rapporto di impiego

e ancora inabile al lavoro dopo la cessazione dello stesso;

che all'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane; sostiene

che gli art. 30 LStip (diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o

infortunio non professionali) e 31 LStip (diritto allo stipendio in caso di

assenza per malattia o infortunio professionali) garantiscono lo stipendio al

dipendente fintanto che sussiste il rapporto di impiego; diversamente da quanto

avviene in caso di infortunio coperto dall'assicurazione obbligatoria, nelle

situazioni di inabilità lavorativa dovuta a malattia non vi è alcun'assicurazione

perdita di guadagno che riconosca un'indennità al dipendente dopo la fine del

rapporto di impiego;

che con la replica, il ricorrente ammette di aver per errore fatto riferimento

all'art. 31 LStip, anziché all'art. 30 LStip;

che con la duplica, la

Sezione delle risorse umane ribadisce la propria posizione;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip in combinazione con

l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei

docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione attiva del

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che il diritto allo

stipendio e a eventuali indennità del dipendente cantonale decorre dal giorno

dell'entrata in funzione effettiva e si estingue al momento della cessazione

del rapporto di impiego (art. 8 cpv. 1 LStip);

che l'art. 30 LStip stabilisce per quanto tempo e in che misura è retribuito

l'impiegato assente dal lavoro per malattia o infortunio non professionali;

che secondo il cpv. 1 della norma, in caso di assenza per i citati motivi, il

dipendente percepisce lo stipendio calcolato in base al proprio grado

d'occupazione per i primi 365 giorni di durata dell'inabilità lavorativa

parziale o totale e il 90% per i successivi 365 giorni di durata dell'inabilità

lavorativa parziale o totale all'interno di un periodo di osservazione di 900

giorni;

che, allo scadere dei 730 giorni di durata dell'inabilità lavorativa parziale o

totale all'interno di un periodo di osservazione di 900 giorni, oppure a fronte

di una decisione dell'Istituto di previdenza di riconoscimento di una rendita

intera di invalidità, il pagamento dello stipendio cessa in ogni caso (art. 30

cpv. 3 LStip);

che né dal tenore letterale delle predette disposizioni né dai materiali

legislativi si può desumere che il legislatore abbia inteso estendere il

diritto allo stipendio del funzionario inabile al lavoro oltre la fine del

rapporto di impiego;

che, in particolare,

non emerge in alcun modo la volontà di garantire le medesime prestazioni

offerte dall'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, che lo Stato

non ha stipulato;

che la tesi

dell'insorgente è pertanto infondata;

che il diritto del ricorrente al salario si è estinto con la fine del suo

rapporto di lavoro, il 30 novembre 2022; la sua pretesa di essere posto al

beneficio dello stesso dopo quella data non poggia su alcuna base legale;

che stante quanto precede,

il ricorso va respinto;

che l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve pure essere disattesa

in quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3

cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del

15 marzo 2011; LAG; RL 178.300);

che vista la situazione finanziaria del ricorrente, si preleva una tassa di

giustizia minima (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia

costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di

causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e

art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera