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Decisione

52.2024.111

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato

7 ottobre 2024Italiano31 min

i casi in evidenza di un prosieguo di consumo di alcol eccessivo, stimo che il RI

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.111

Lugano

7

ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 12 marzo

2024 di

RI

1,

patrocinato

da: avv. PA 1, ,

contro

la decisione del 7 febbraio 2024 (n. 671) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 13 ottobre 2023 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore a tempo indeterminato;

ritenuto, in fatto

A. a.

RI 1, nato il __________ 1945, ha conseguito la licenza di condurre nel 1988. Imprenditore

in un'azienda farmaceutica attualmente in pensione, non risulta avere

precedenti in materia di circolazione stradale.

b. Il 17 febbraio 2023, verso le ore 19.50, RI 1 ha circolato in

territorio di __________ al volante della sua autovettura (targata TI __________)

ed è stato oggetto di un controllo di polizia, nell'ambito del quale è

risultato positivo all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro

precursore (0.83 mg/l [milligrammi di alcol per litro di aria espirata] alle

ore 19.51). Tradotto alla gendarmeria di Noranco, alle ore 20.30 è stato

sottoposto a misurazione con etilometro probatorio, che ha evidenziato una

concentrazione di alcol nell'aria

espirata di 0.83 mg/l.

Interrogato dalla

polizia cantonale, preso atto che l'accertamento con etilometro probatorio aveva

valore di prova a suo carico, il ricorrente ha

ammesso di avere bevuto una non meglio precisata quantità di sambuca con

un po' di vodka, sostenendo tuttavia di non aver saputo, prima di bere, che si

sarebbe successivamente messo alla guida (cfr.

verbale d'interrogatorio allegato al rapporto di polizia del 17 febbraio 2023).

La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle

forze dell'ordine.

B. Preso atto del

rapporto di polizia, il 16 marzo 2023 la Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, ha avviato nei confronti del conducente un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre; contestualmente,

sospettando un'inidoneità alla guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico

riscontrato nell'alito (≥ 0.8 mg/l di aria espirata), gli ha revocato la

patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto

immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica a

cura di un medico del traffico SSML. Tale decisione, resa in applicazione degli

art. 15d cpv. 1 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale

del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione

alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in

giudicato incontestata.

C. Il 20 giugno 2023, RI

1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi confronti, rivolgendosi

alla dr. med. __________, medico del traffico SSML, presso il Centro medico del

traffico (CMT).

Preso atto delle conclusioni della perizia della specialista - che l'ha ritenuto

inidoneo alla guida - ed esperito un ulteriore accertamento tecnico, dopo aver

raccolto le osservazioni dell'interessato, con decisione del 13 ottobre 2023 la

Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo

indeterminato. La riammissione alla guida è stata subordinata alla

presentazione:

§

di un rapporto di iQ Center SA

attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo

alcologico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi e sino a nuova

decisione dell'autorità (colloqui e corso di prevenzione della recidiva secondo

la frequenza appropriata al caso) atta ad approfondire le proprie condotte ed

il rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme, nonché (b)

l'astinenza dal consumo di alcol - durante il periodo di presa a carico

psicoeducazionale - monitorata sulla base di controlli e analisi eseguite

presso l'Istituto Alpino di chimica e tossicologia (IACT) e secondo le modalità

e la frequenza indicate nel rapporto peritale del medico del traffico del 13.07.2023

(pag. 15);

§

di un

rapporto di verifica conclusiva steso da un medico del traffico SSML attestante

l'idoneità alla guida di veicoli a

motore.

La

risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base

degli art. 14 cpv. 1 e 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2

lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC.

D. Con giudizio del 7

febbraio 2024, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal

conducente avverso il suddetto provvedimento, levando a un eventuale ricorso

l'effetto sospensivo. Il Governo, illustrate le risultanze dell'esame peritale,

ha essenzialmente ritenuto che non vi fossero seri motivi per scostarsi dalle

conclusioni del referto, fondato sull'esito di un esame del capello, di cui -

sulla scorta del complemento istruttorio esperito - ha ritenuto intatta la

valenza probatoria malgrado le obiezioni sollevate dal conducente (relative

alla possibile influenza sul risultato dell'esame delle lozioni per capelli di

cui sostiene di fare un uso quotidiano). Ha quindi tutelato la controversa

revoca di sicurezza, unitamente alle condizioni poste ai fini della

riammissione alla guida.

E. Avverso il predetto

giudizio, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato e che l'autorità di prime cure decida nuovamente

dopo avere ripetuto l'esame del capello; subordinatamente, che la causa sia rinviata

al Governo per nuova decisione.

L'insorgente contesta

che il referto del medico del traffico - su cui poggia il provvedimento

impugnato e che fonda le sue conclusioni unicamente sull'esame del capello -

possa essere ritenuto concludente. Escludendo categoricamente di avere avuto un

consumo eccessivo di alcol nei mesi precedenti il prelievo del campione,

ritiene infatti che l'esito dell'analisi tossicologica non possa che essere

stato falsato dall'interazione delle citate lozioni per capelli che ribadisce

di avere applicato quotidianamente. Considera la decisione inadeguata, atteso

che egli non chiede la restituzione della patente, bensì la ripetizione

dell'esame del capello a seguito dell'interruzione dei trattamenti capillari.

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,

che si limita a ribadire l'attendibilità dell'analisi tossicologica, che

ritiene inutile ripetere.

G. In replica

l'insorgente si è limitato a riconfermare il contenuto del suo ricorso. Le

altre parti hanno quindi rinunciato a presentare una duplica.

H. Del complemento

istruttorio esperito presso lo IACT, così come delle ulteriori osservazioni

presentate dal ricorrente si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100).

Pacifica è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e

direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm),

è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base

degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), integrati dal complemento istruttorio

di cui si è detto (cfr. consid. H e infra, consid. 4.2). A una valutazione

anticipata (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1,

144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove

sollecitate dal ricorrente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la

conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia. Non

occorre in particolare sentire sua moglie (di cui è peraltro già stata versata

agli atti una dichiarazione scritta, doc. 14), né raccogliere una perizia

giudiziaria, come si dirà meglio più avanti (infra, consid. 4.3).

2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è

accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più

adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b

LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che

esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa

allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali

da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace

di liberarsi o di controllare questa

abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta

più di ogni altro automobilista il

rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di

garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex

art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica

pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione

giuridica permette infatti di allontanare dal traffico anche coloro che, a

causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di

divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122

consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1). Al riguardo sono

pure rilevanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il

suo comportamento nella circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF

129 II 82 consid. 4.1; STF 1C_309/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 4, 1C_384/2017

del 7 marzo 2018 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. La revoca della

licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza

adottata al fine di proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla

guida. La licenza revocata a tempo indeterminato potrà essere nuovamente

rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di

sospensione legale o prescritto e la persona colpita dal provvedimento può

comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).

Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua guarigione, in caso

di alcoldipendenza (art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr) dopo un'astinenza

controllata di almeno un anno. La revoca di

sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della sua libertà

personale. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di

adottare una tale misura, deve analizzare e chiarire d'ufficio la situazione

della persona implicata (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid.

3.4.1 e rimandi; STF 1C_534/2021 del 24 agosto 2022 consid. 4.2.2). L'entità

degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel

margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. DTF 129 II 82 consid. 2.2;

STF 1C_534/2021 citata consid. 4.2.2 e rif.). Un esame di verifica

dell'idoneità alla guida (a cura di un medico che possiede il titolo di medico

del traffico SSML o un titolo equivalente, cfr. art. 5b cpv. 4 e 28a

cpv. 2 lett. a OAC) è in particolare richiesto in caso di guida in stato di

ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1.6 per

mille o con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0.8

milligrammi per litro di aria espirata (art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr).

Rientrano, tra i chiarimenti che di regola s'impongono prima di pronunciare

un'eventuale revoca di sicurezza, l'esame dettagliato delle circostanze

personali (che in fondati casi può includere la raccolta di rapporti di terzi),

l'approfondimento di eventuali episodi di guida in stato di ebrietà,

un'anamnesi dell'alcolismo (concernente il comportamento potorio

rispettivamente le abitudini e le motivazioni del consumo) come pure una

completa visita medica corporale, particolarmente attenta a possibili

alterazioni o disturbi della salute dipendenti dall'uso di alcolici (cfr. DTF

129 II 82 consid. 6.2.2; STF 1C_309/2018 citata consid. 4, 1C_701/2017 del 14

maggio 2018 consid. 2.3, 1C_150/2010 del 25 novembre 2010 consid. 5.5).

2.3. Nella misura in cui si fonda su perizie allestite da specialisti, di

principio l'autorità decidente non si scosta dal loro contenuto, a meno che non

abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3,

133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Decisivo ai fini del

valore probatorio di un referto medico è che si fondi su un'indagine sufficientemente completa, tenga conto delle tesi

dell'interessato, sia stato redatto con conoscenza dell'anamnesi, sia chiaro

nella descrizione e nell'apprezzamento della situazione medica e che le

conclusioni dell'esperto siano debitamente motivate (cfr. DTF 125 V 351 consid.

3a; STF 1C_7/2017 del 10 maggio 2017 consid. 3.5, 1C_5/2014 del 22 maggio 2014

consid. 3.3, 1C_359/2008 del 23 febbraio 2009 consid. 2.2; Mizel, op. cit., pag. 138 seg.).

3.

In concreto, come visto in narrativa, le precedenti istanze hanno

giustificato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti del

ricorrente fondandosi sulla perizia allestita dalla dr. med. __________, che lo

ha esaminato presso il CMT il 20 giugno 2023. Il medico del traffico SSML, dopo

una breve anamnesi, ha indagato il comportamento dell'insorgente in relazione

all'uso di sostanze, segnatamente di alcol, nel corso di un colloquio (in cui

egli ha tra l'altro così riassunto il suo consumo negli ultimi anni: "ho iniziato a bere occasionalmente a bere un

bicchiere di vino verso i 22 anni io quello che bevevo era il vino non alcolici

forti poi a 40 anni con il morbillo ho scoperto che mi era crollata la

pressione avevo la massima a 90 e la minima a 40 e mi facevo un bicchiere di

sambuca quando avevo la pressione troppo bassa, a seconda dei giorni e questo è

durato 2 anni perché gli alcolici non riuscivo a berli e bevevo solo la Sambuca

e poi niente sempre un bicchiere a cena con gli amici un paio di volte la

settimana. Poi normalmente bevo un po' di sambuca con aggiunta di vodka quando

ho una giornata proprio nera prima di andare a casa o durante la giornata.

Diciamo che bevevo un paio di volte la settimana dopo pranzo al pomeriggio un

caffè corretto sambuca quando mi arrabbiavo. Dopo il 17.02.2023 ho smesso di

bere alcol, poi da allora ci sono state 3 volte che sono andato a cena con

delle persone e ho preso un bicchiere di vino. L'ultima volta che ho bevuto è

stato un mese fa circa penso", cfr. pag. 6). Dal referto risulta

che la specialista ha pure sottoposto il ricorrente a un esame clinico,

unitamente a brevi test neurocognitivi e a un'impressione psichica, da cui non

emergono disturbi o segni di particolare nota. L'esame del capello analizzato

dallo IACT ha dal canto suo messo in evidenza una concentrazione (56 pg/mg) di

Etilglucuronide (EtG) superiore al valore soglia (≥ 30 pg/mg),

compatibile con un consumo eccessivo di etanolo nei 3-4 mesi antecedenti il

prelievo. Sulla base delle dichiarazioni del periziando e dei risultati degli

esami tossicologici, il medico ha quindi precisato di poter ritenere il

seguente criterio di dipendenza: maggior tolleranza, ricordando che

sulla base della definizione della CIM-10 (Classificazione Internazionale delle

Malattie e dei problemi sanitari correlati, 10a revisione, Organizzazione

mondiale della sanità) una dipendenza da alcol viene diagnosticata in presenza

di almeno 3 criteri (comparsi in un determinato periodo). Dopo aver riportato

il parere favorevole raccolto dal medico curante, in sede di conclusioni ha in

particolare osservato:

"Dal punto di vista medico ritengo:

- delle polipatologie [..] senza ripercussioni sulla

guida in sicurezza dei veicoli a motore del 1 gruppo;

- un

consumo di alcol eccessivo, senza dipendenza (in presenza di un solo criterio

di dipendenza secondo la definizione della CIM-10) sulla base dei risultati

dell'analisi del capello che mostrano un consumo eccessivo di etanolo nei 3-4

mesi antecedenti il prelievo. La discordanza tra le dichiarazioni di consumo

moderato dichiarato dell'interessato (1 caffè corretto sambuca o una vodka un

paio di volte la settimana) e il consumo eccessivo riscontrato dalle analisi

tossicologiche effettuate nel contesto della presente perizia si può spiegare o

con un diniego dell'interessato della propria problematica di consumo di alcol

o con un tentativo di mascherare all'esperto il suo reale consumo. In entrambi

Fatti

i casi in evidenza di un prosieguo di consumo di alcol eccessivo, stimo che il RI

1 sia più a rischio degli altri utenti della strada di rimettersi alla guida

sotto l'influsso di sostanze in futuro se non si sottopone ad un periodo di

astinenza controllata di almeno 6 mesi con presa a carico specialistica."

Ha pertanto concluso che il conducente non fosse

idoneo alla guida di veicoli a motore, precisando le condizioni per la

riammissione, che l'autorità dipartimentale ha essenzialmente ripreso

nella propria decisione (cfr. supra, consid. C).

4.

4.1. Come già accennato, il ricorrente contesta le risultanze del

referto del medico del traffico, il quale si fonderebbe solo sull'esame del

capello, che sarebbe però inattendibile poiché alterato dalle lozioni per

capelli contenenti alcol usate quotidianamente (L'Oréal Professionnel Serioxyl Stemoxydine 5% e Medavita Lotion

Concentrée Super, di cui allega ordini, fatture e foglietti illustrativi, doc.

7-13). L'influenza di questi prodotti, adduce nel gravame, sarebbe in

particolare avvalorata da un articolo scientifico del 2018 ("Ethyl

Glucuronide in Hair (hEtgG) after Exposure to Alcohol-based Perfumes",

Curr Pharm Biotechnol 2018; 19 (2): 175-179 [Morini et al.], il quale

concluderebbe che l'esposizione prolungata dei capelli a lozioni a base di

alcol può aumentare i livelli di EtG, dando luogo a risultati falsi positivi).

Sarebbe inoltre spiegata dalle raccomandazioni dello stesso IACT ("Determinazione

di etilglucuronide nella matrice cheratinica (capello) - alcune osservazioni",

doc. 4), laddove indicano di evitare l'utilizzo di lozioni per i

capelli/cuoio capelluto contenenti etanolo.

4.2. A fronte di queste obiezioni, in sede d'istruttoria, il 22 aprile 2024 il

Tribunale ha nuovamente interpellato lo IACT, a cui ha chiesto se, alla luce

del predetto articolo scientifico del 2018, confermava che l'etanolo contenuto

nelle lozioni applicate dal ricorrente non ha avuto alcuna influenza sul

risultato della sua analisi del capello, tenuto anche conto della summenzionata

raccomandazione.

4.2.1. Rispondendo con scritto del 29 aprile 2024, lo IACT, per il tramite del

suo responsabile (dr. ès Sc. Elia Grata, farmacista tossicologo SGRM/SSML) ha

anzitutto contestualizzato l'articolo prodotto dall'insorgente (recuperato

nella sua interezza):

"[..] fa parte dei

cosiddetti "Case Report", ossia una presentazione di un caso clinico

che potrebbe presentare degli spunti interessanti inerenti a una tematica

particolare. Non siamo dunque in presenza di uno studio standardizzato in cui

si studiano due popolazioni controllate che subiscono, ad esempio, due

trattamenti diversi e poi vengono comparati. Come secondo punto va evidenziato

che il profumo utilizzato nello studio presenta un tenore elevato di etanolo

(80%), mentre i prodotti del RI 1 sono delle lozioni".

L'ha quindi brevemente riassunto:

"Nel testo vengono

presentati tre distinti casi di persone a cui è stata tolta la licenza di

condurre e che devono essere controllati su un periodo di tre anni con dei

prelievi di capello ad intervallo regolare. Tutte e tre le persone valutate

durante questo periodo consumano dichiaratamente etanolo in modo "moderato".

L'interpretazione dei dati analitici ottenuti da parte degli autori del testo è

dunque interamente basata sulle dichiarazioni di consumo fatte dalle persone

stesse (si parla in inglese di "self-declaration"). Non è stata

eseguita nessun'altra analisi di laboratorio che permettesse di valutare

l'astinenza o il consumo moderato di bevande alcoliche su tutto il periodo.

Nell'articolo viene considerato soprattutto un prelievo di una persona in cui il

valore di EtG misurato è sorprendentemente elevato (1130 pg/mg). Gli autori

però non forniscono una spiegazione precisa e sicura di questo valore. Gli

autori concludono il testo affermando che l'applicazione di una lozione

alcolica potrebbe aumentare i livelli di EtG, ma che nei casi presentati, non

possono escludere un consumo eccessivo di etanolo da parte delle tre persone

studiate".

In seguito, ha rilevato come le conclusioni dell'articolo fossero in contrasto

con un altro studio del 2012 ("The influence of ethanol containing

cosmetics on ethyl glucuronide concentration in hair", Forensic Science

International 218 (2012) 123-125" [Yegles et al.]):

"In questo

studio 7 persone di cui si conoscono le abitudini di consumo, sono state

trattate solo su una parte del cuoio cappelluto con una lozione alcolica al 44%

per un periodo che va da 1 a 2 mesi. In seguito le parti trattate e non

trattate sono state analizzate separatamente. I risultati non hanno evidenziato

nessuna variazione della concentrazione di etilglucuronide nel capello dovuta

all'applicazione di una lozione alcolica.

Gli autori concludono dunque che l'applicazione di etanolo sulla matrice

cheratinica non influenza la concentrazione di EtG. Mettono anche in guardia

che non si possa escludere una contaminazione della lozione alcolica con

dell'etilglucuronide, formatosi in sito nella lozione. In effetti uno studio di

Sporkert et. al. pubblicato nel 2012 ha mostrato che uno shampoo per capelli

contenente un alto tenore di etanolo (44%) e a base di estratti vegetali era

contaminato da etilglucuronide formatosi probabilmente in soluzione con il

contatto tra gli enzimi vegetali naturalmente presenti e l'etanolo. In questo

caso però va sottolineato che le concentrazioni di EtG misurate nel capello della

persona erano elevate (fino a 910 pg/mg) ("Positive EtG findings in hair

as a result of cosmetic treatment", Forensic Science International 218

(2012) 97-120).

Dopo aver osservato come tutte le pubblicazioni rilevino di evitare il

trattamento di capelli con lozioni, shampoo e profumi contenenti etanolo in un

percorso di controllo di astinenza, sulla base di tutto quanto sopraesposto,

il Laboratorio ha quindi concluso che, considerando il risultato

dell'analisi del 27 giugno 2023 (56 pg/mg) e lo stato dell'arte attuale,

ritengo che l'etanolo presente nelle lozioni applicate dal RI 1 non abbia

influenzato il risultato. Per poter escludere qualsiasi fonte supplementare, ha

nondimeno precisato, andrebbe verificata la presenza di etilglucuronide

nelle lozioni alcoliche utilizzate e, qualora fosse presente, verificato

l'influenza possibile sull'analisi.

4.2.2. Dopo aver raccolto dal ricorrente due nuove confezioni delle lozioni

(contenenti alcol) utilizzate, il Tribunale le ha quindi sottoposte allo IACT

per indagare l'eventuale presenza di EtG nelle stesse e, se del caso, la

possibile incidenza sull'esame capillare (cfr. scritti del 7, 22 e 23 maggio

2024). Le analisi eseguite non hanno tuttavia rilevato alcuna presenza di EtG

(cfr. scritto dello IACT del 31 maggio 2024).

4.2.3. Allo IACT è in seguito stato trasmesso per osservazioni anche l'ulteriore

scritto del 14 agosto 2014 del ricorrente, con cui ha in particolare sollevato

obiezioni sullo

studio Yegles

del 2012

(che divergerebbe

dalla sua fattispecie, sia per il periodo d'uso delle lozioni [di 2 e non 4

mesi], che per la concentrazione alcolica dei prodotti [non nota]), evocando

inoltre altre pubblicazioni che avvalorerebbero l'articolo scientifico del

2018. Diversi studi ("Ethyl glucuronide hair testing" [2019], "Alcohol

and its Biomarkers" [2015, capitolo pubblicato da Amitava Dasgupta]

e "Alcohol biomarkers in hair, University of Wales", di cui cita

alcuni passaggi e/o estratti, con dei link) affermerebbero a suo dire che l'esame

dell'EtG nei capelli può dare falsi positivi in caso di uso di sostanze

alcoliche, concludendo in particolare che: (1) prodotti ad alto contenuto di

alcol potrebbero falsare le analisi; (2) il solo hEtG non sarebbe

sufficiente a dimostrare un risultato; occorrerebbe quindi almeno

un

FAEE o meglio ancora PEth; (3) il laboratorio dovrebbe chiedere al

paziente se abbia fatto uso di sostanze contenenti alcool (come lozioni per

capelli) e in tal caso prevedere analisi più approfondite per evitare falsi

positivi (cfr. citato scritto del ricorrente).

4.2.4. Con scritto del 29 agosto 2024, lo IACT (dr. ès Sc. Elia Grata) ha

riconfermato la propria posizione, osservando in particolare che:

"[..]

Nello scritto

inoltratomi si parla di possibili falsi positivi dovuti all'utilizzo di lozioni

per il trattamento del capello ad alto tenore alcolico. Ad oggi, l'unica prova

scientifica che si ha è la presenza possibile di etilglucuronide nelle

soluzioni alcoliche di origine naturale. Per quanto riguarda le lozioni ad alto

tenore alcolico (ma che non contengono etilglucuronide) gli studi presenti in

letteratura non sono conclusivi. Non c'è, ad oggi, uno studio che confermi la

tesi di una produzione di etilglucuronide dopo l'utilizzo di queste lozioni".

Per questa ragione - ha osservato - lo IACT ha consigliato in maniera

oggettiva di

analizzare le diverse lozioni alcoliche con lo scopo di

escludere appunto la presenza di etilglucuronide nelle lozioni utilizzate dal RI

1. I risultati analitici, tuttavia, hanno confermato l'assenza di

etilglucuronide.

Per quanto riguarda il raffronto con

lo studio del 2012, il Laboratorio ha poi puntualizzato:

Lo studio di Yegles et al. del

2012 da un punto di vista scientifico è sicuramente comparabile al trattamento

eseguito dal RI 1. Nel primo, il trattamento è stato fatto su 2 mesi con

un'analisi di 2-3 cm di capello, su più persone con comportamenti diversi nei

confronti dell'alcol applicando una lozione alcolica. Nel caso del RI 1 il

potenziale trattamento è stato fatto su più mesi, ma l'analisi su 3 cm. Ricordo

che nello studio di Yegles del 2012 i risultati non hanno mostrato alcun

effetto della lozione sulla concentrazione di etilglucuronide in tutti i casi

studiati. La lozione utilizzata nello studio di Yegles presentava un tenore in

alcol del 44%, simile alle concentrazioni da noi misurate nelle lozioni del RI

1 (rispettivamente 44% e 53%). La misura della concentrazione in etanolo è

stata effettuata dallo IACT per poter comparare le due situazioni.

Relativamente agli altri studi

scientifici e/o argomenti evocati dal ricorrente, ha invece osservato che:

Ad oggi, l'etilglucuronide nel

capello è il migliore marcatore d'abuso d'alcol per valutare il consumo nei

mesi antecedenti il prelievo (di norma fino a 6 mesi) ed è quello scelto dalla

sezione di Medicina del Traffico della Società Svizzera di Medicina Legale. Il

termine fosfatidiletanolo (PEth) indica un gruppo di fosfolipidi che si formano

alla superficie dei globuli rossi quando l'alcol etilico reagisce con la

fosfatidilcolina. È quindi anch'esso un marcatore specifico del consumo di

etanolo nel sangue. Una volta formato si degrada molto lentamente; l'emivita

del PEth è di circa 4 giorni mentre la finestra di rilevamento è di norma 2-3

settimane. Un'analisi del PEth avrebbe permesso dunque, teoricamente, di

valutare un comportamento di consumo esclusivamente nelle 2-3 settimane

antecedenti al prelievo e non su più mesi. Se si volesse utilizzare la PEth

come marcatore, ciò che si fa in altri contesti, andrebbero però previsti dei

prelievi di sangue ad intervalli regolari (di norma uno ogni 2-3 settimane) per

la durata del periodo da monitorare. A titolo di esempio, per il monitoraggio

corretto su 3 mesi andrebbero eseguiti almeno 6 prelievi ad intervalli

regolari.

L'articolo "ethyl

glucuronide hair testing: a review" (2019), di cui si è esposto un

paragrafo dell'estratto ("abstract") non è uno studio scientifico

vero e proprio, ma una "review", ossia una valutazione di tutte le

pubblicazioni presenti in letteratura su un tema preciso. In questa review, per

quanto riguarda le lozioni, vengono ancora comparati lo studio proposto da

Morini et al. (2018) e Yegles et al. (2012). Dunque non apporta nulla di nuovo

rispetto alla risposta che Io IACT aveva inoltrato nel mese di maggio 2024. Mi

permetto di ribadire che lo studio di Morini è un "Case Report"

basato interamente sulle dichiarazioni di consumo dei partecipanti, le quali

non sono state verificate. Questo è stato anche dichiarato dagli autori stessi

nella conclusione dell'articolo. Da un punto di vista scientifico, oggi questi

studi non vengono più considerati, perché non sono standardizzati e

controllati.

Il capitolo di libro (Dasgupta 2015), ancora una volta riassume tutti i

marcatori per il consumo di etanolo, diretti ed indiretti nelle diverse matrici

(sangue, urina, capello) e le pubblicazioni presenti fino ad allora. Per quanto

riguarda le soluzioni di origine vegetale contenenti etanolo precisa che se

l'etilglucuronide è presente nella soluzione potrebbe essere incorporato, ma se

non è presente non dovrebbe causare falsi positivi. Qui di seguito l'estratto

della tabella 8.3 della pubblicazione: "herbal tonic containing ethyl

glucuronide may be incorporated into hair and may cause a false positive

result, but using herbal tonic containing only ethanol should not cause a

false-positive result". Questo capitolo conferma proprio quanto detto

dallo IACT nelle sue prese di posizione.

La presa di

posizione della SAMHS, che non ho trovato nel capitolo citato, è stata emanata

nel 2006 ed è da ritenersi obsoleta. In effetti, allora l'etilglucuronide

veniva ricercato con dei test commerciali immunologici, che possono portare a

falsi positivi, perché rilevano altre sostanze al posto dell'etilglucuronide.

Questa tecnica non è più applicabile alla matrice capello. Oggi le analisi

vengono effettuate con la cromatografia associata alla spettrometria di massa,

in particolar modo con l'UPLC-MS/MS (come presso lo IACT), tecnica che è detta

di conferma. Ossia un metodo che risponde esclusivamente e specificatamente

alla molecola etilglucuronide e non a quelle apparentate.

"Alcohol

biomarkers in hair (University of Wales)" è una tesi che non è stato

possibile recuperare in letteratura. Gli articoli citati di Süsse e Pragst and

Yegles, suggeriscono due aspetti: 1) andrebbe evitata l'applicazione di

soluzioni alcoliche; 2) per confermare un consumo eccessivo di etanolo si potrebbero

combinare i risultati delle analisi di FAEE ed etilglucuronide. Come detto

precedentemente la medicina del traffico riconosce esclusivamente

l'etilglucuronide come marcatore d'abuso. Ricordo inoltre che per

l'interpretazione dei risultati vengono utilizzate le linee guida nazionali e

internazionali.

Rammentato pure come al momento del prelievo presso il CMT non fosse stato indicato

alcun trattamento particolare del capello (cfr. pure pag. 1, che fa riferimento

al formulario di autorizzazione prelievo campioni, sottoscritto dal

ricorrente), il Laboratorio ha infine ribadito le proprie conclusioni: considerando

lo stato attuale della letteratura, il fatto che nessun trattamento sia stato

annunciato dal RI 1 e la negatività all'etilglucuronide di entrambe le lozioni

analizzate, ritengo che il campione analizzato sia conforme e il risultato

compatibile con un consumo eccessivo di etanolo nei 3-4 mesi antecedenti il

prelievo.

4.3. Ora, ricordato che l'esame del capello costituisce per

giurisprudenza un mezzo appropriato sia per dimostrare un consumo eccessivo di

alcol, sia per comprovare il rispetto di un obbligo d'astinenza (cfr. DTF 140

Considerandi

II 334 consid. 3; STF 1C_111/2022 dell'11 ottobre 2022 consid. 3.2, 1C_615/2014

dell'11 maggio 2015 consid. 2.3.1, 1C_106/2016 citata consid. 3.3; Mizel, op. cit., pag. 163), in concreto,

a fronte delle precise spiegazioni fornite in modo oggettivo dal Laboratorio

qualificato (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3; STF 1C_615/2014 citata consid.

2.3.2), non vi è alcun serio motivo per dubitare delle risultanze dell'esame

del capello, che ha attestato un consumo eccessivo di etanolo del ricorrente

nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo (con un valore chiaramente superiore al

valore soglia di 30 pg/mg). Al di là del formulario evocato dallo IACT (in cui

non sarebbe stato indicato l'uso di prodotti per capelli), in particolare nulla

permette seriamente di ritenere che l'analisi capillare possa essere stata

alterata dai prodotti dell'insorgente, in cui, come visto, il Laboratorio non

ha riscontrato la presenza di EtG (eventualità che - seppur qui non data -

basta peraltro a spiegare la raccomandazione dello IACT di evitare in generale l'uso

di lozioni per capelli contenenti etanolo durante un periodo di astinenza

controllato). Altre possibilità di influenza, allo stato attuale, vanno invece

escluse, come esaurientemente spiegato dallo IACT. Non portano ad altra

conclusione le ulteriori osservazioni del ricorrente del 16 settembre 2024, con

cui si limita essenzialmente a confutare in modo generico le delucidazioni del

Laboratorio e/o a ritenerle non convincenti. A dispetto di quanto

preannunciato, l'insorgente non ha del resto prodotto alcuna verifica e/o

controanalisi sui suoi prodotti (cfr. richiesta di proroga del 12 giugno 2024).

Tanto meno ha allegato un rapporto di uno specialista qualificato, che si

confronti con le analisi dello IACT e permetta seriamente di scalfirne le

deduzioni. In queste circostanze, non è quindi necessario raccogliere alcuna

ulteriore perizia (cfr. supra, consid. 1.2).

4.4

Ferma questa premessa, non v'è dubbio che la concentrazione del metabolita

EtG messa in luce dall'analisi del 27 giugno 2023 (56 pg/mg) è tale da non

poter che dimostrare una tendenza del ricorrente a consumare quantità eccessive

di alcol, a dispetto di quanto da lui affermato. La perizia, come visto, non si

fonda in effetti solo sull'esame del capello, ma tiene conto anche di altri

elementi, quali in particolare un'attenta analisi del comportamento e delle

dichiarazioni dell'insorgente, segnatamente delle sue affermate abitudini

potorie, del tutto inverosimili. L'insorgente ha infatti dichiarato al

perito che non aveva praticamente più assunto alcolici dopo l'episodio

occorsogli il 17 febbraio 2023 (Dopo il 17.02.2023 ho smesso di bere alcol,

poi da allora ci sono state 3 volte che sono andato a cena con delle persone e

ho preso un bicchiere di vino. L'ultima volta che ho bevuto è stato un mese fa

circa penso), precisando che, in precedenza, il suo consumo era invece di un

caffè corretto sambuca o un bicchiere di sambuca corretto vodka con una

frequenza di un paio di volte la settimana al massimo (a cena con gli

amici rispettivamente quando aveva una

giornata proprio nera prima di andare a casa o durante la giornata). Ha

inoltre indicato che gli capitava di bere 6 o più bevande alcoliche in un'unica

occasione 2-3 volte all'anno. Sennonché, questi dichiarati moderati

consumi risultano del tutto inattendibili: per prassi, valori superiori a una

concentrazione di 30 pg/mg di EtG attestano infatti l'esistenza di un consumo

di alcol ad alto rischio ("High-Risk-Drinking"), laddove a

questa soglia corrisponde, secondo la definizione internazionale

dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), un consumo medio quotidiano di

60.

g d'alcol o, in altri termini, di ca. 6 unità di bevande alcoliche ogni

giorno (ad esempio, circa 6 bicchieri di vino [12.5 vol %] da 1 dl o 5-6 birre

[4-5 vol.%] da 3 dl al giorno; cfr. RtiD II-2017 n. 49 consid. 5.4; STA

52.2019.630

del 16 giugno 2020 consid. 5.1 e rimandi). In queste circostanze, è

quindi evidente come le abitudini potorie dichiarate dall'insorgente siano del

tutto inverosimili e si rivelino più che altro come un diniego

dell'interessato della propria problematica di consumo di alcol o un

tentativo di mascherare all'esperto il suo reale consumo,

come a

ragione rilevato dal medico del traffico (cfr. perizia, pag. 14).

4.5

A fronte di tutto ciò, non vi sono pertanto serie ragioni per scostarsi

dalle conclusioni del medico del traffico, che ha in concreto rassegnato un

referto attendibile e motivato, reso al termine di un esame completo. Insieme

alla specialista occorre in particolare concludere che l'insorgente - ancorché non

affetto da una sindrome di alcoldipendenza (da un punto di vista medico; cfr. Mizel, op. cit., pag. 161 segg.) -

banalizzi i propri consumi di alcol o non sia comunque in grado di valutarli

correttamente e per questo presenti un rischio più accresciuto degli altri

utenti di mettersi alla guida in stato di ebrietà, rispettivamente non sia in

grado di dissociare il consumo di alcol dalla guida (cfr. pure STF 1C_701/2017

del 14 maggio 2018 consid. 3.2). Ciò che ha del resto confermato pure l'episodio

occorsogli il 17 febbraio 2023.

4.6

Ne discende che a

giusta ragione il Governo ha tutelato la controversa revoca della licenza di

condurre a tempo indeterminato, siccome immune da violazioni del diritto.

Identica conclusione vale per le condizioni poste per la riammissione alla guida, del tutto proporzionate e

conformi alla prassi in materia, in caso di dipendenza da alcol ai sensi

dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr. Va in particolare esente da critiche

il periodo di astinenza (6 mesi) dal consumo di alcol imposto - peraltro

inferiore a quello (1 anno) di regola indicato dalla giurisprudenza (cfr. DTF

131.

II 248 consid. 4, 129 II 82 consid. 2.2) - come pure l'obbligo di

frequentare un percorso psicoeducazionale specifico con una presa a carico di

almeno 6 mesi (cfr. RtiD II-2017 n. 49 consid. 5.6; STA 52.2019.630 citata

consid. 5.3, 52.2018.180 del 29 agosto 2018 consid. 3.2; Rolf Seeger, Alkohol und Fahreignung,

in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe

Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005,

pag. 27; Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre" del 26 aprile

2000.

edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale",

pag. 8; cfr. pure STF 1C_106/2016 citata consid. 4.2 e 4.3).

5.

5.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso

deve essere respinto.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese dell'analisi complementare sono

poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non

si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 270.25 sono poste a carico del

ricorrente, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera