52.2024.112
Commesse pubbliche. Esclusione di un'offerta per aver affidato a terzi prestazioni per cui il subappalto non era consentito
2 settembre 2024Italiano19 min
dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione del concorso. La norma
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.112
Lugano
2
settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso dell'11 marzo
2024 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 12 febbraio 2024 del Municipio di CO
2 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato le opere da
metalcostruttore per la realizzazione di una nuova passerella pedonale su
via alla CO 1, previa esclusione dell'offerta dell'insorgente;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10 novembre 2023 il
Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da metalcostruttore per
la realizzazione di una nuova passerella pedonale su via __________ (FU n. __________/__________
pag__________ e seg.).
L'avviso di gara (punto
n. 9) annunciava che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente
tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
1.
minor prezzo 50%
2.
referenze per lavori analoghi 42%
3.
formazione apprendisti
5%
4.
perfezionamento professionale
3%
Il bando di concorso
indicava inoltre che il subappalto era ammesso per le seguenti opere (avviso di
gara, punto n. 9, formulario di concorso pag. 6 e seg.):
-
progettazione piani d'officina
-
verniciature/trattamento
-
trasporti
-
sollevamenti
-
prove sui materiali.
B. Entro il termine utile
(11 dicembre 2023) sono giunte al committente due offerte: quella della RI 1,
di fr. 542'751.46, e quella della CO 1, di fr. 597'495.69.
Il 12 febbraio 2024,
il Municipio, fondandosi sul rapporto di aggiudicazione del 29 gennaio 2024 allestito
dallo studio d'ingegneria Lepori Ingegneria SA, ha risolto di escludere dalla
gara l'offerta della RI 1, in quanto non adempie ai requisiti di legge e
segnatamente l'art. 24 LCPubb (subappalti) avendo previsto in offerta il
subappalto per le opere “Condotte acqua sanitaria e coibentazione - CPN 412”,
e di deliberare la commessa alla CO 1.
C. Contro la predetta
decisione insorge la RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
domandandone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore.
In via subordinata chiede il rinvio degli atti al committente per nuova
valutazione e delibera. Il tutto previo conferimento dell'effetto sospensivo al
ricorso. La ricorrente ritiene in sostanza che la sua estromissione dalla gara
sia ingiustificata. Annota di avere subappaltato le prove di pressione sulle
condotte di alimentazione posate oggetto della pos. 185.221 CPN 412, opere che
devono essere eseguite da ditte specializzate e per le quali il committente a
giusta ragione ha previsto la possibilità del subappalto. Rileva di avere
indicato in modo generico nella relativa scheda che la G__________ SA si
sarebbe occupata delle opere previste nel CPN 412 (e i prezzi del
subappaltatore concernevano tutte le opere previste nell'elenco prezzi, visto
che il subappaltatore aveva presentato così il prezzo richiesto dalla
ricorrente), anche se era tuttavia chiaro che nell'ambito dell'esecuzione
delle opere il subappaltatore si sarebbe potuto occupare solo delle prove di
pressione, non essendo ammesso il subappalto per tutte le opere del capitolo
412. Tale precisazione, soggiunge la ricorrente, era peraltro stata fornita
alla committenza con scritto del 9 febbraio 2024 (doc. F).
D. a. All'accoglimento
del gravame si è opposto il committente, il quale ha ribadito la legittimità
dell'esclusione disposta nei confronti della ricorrente. A mente sua, le regole
di gara non lascerebbero dubbi sul fatto che solo le opere descritte al punto
n. 9 dell'avviso di gara potevano essere legittimamente subappaltate. L'ente
appaltante rileva che a fronte delle chiare indicazioni fornite dall'insorgente
a pag. 7 e 10 del formulario di concorso (subappalto alla ditta G__________ SA
delle seguenti opere: Condotte acqua sanitaria e coibentazione - cpn 412,
per l'importo di fr. 16'689.65), appare del tutto inverosimile che essa
abbia inteso subappaltare unicamente le prove a pressione oggetto della posizione
185.221 CPN 412. L'argomento, addotto il 9 febbraio 2024, ovvero due mesi dopo
la scadenza del concorso, sarebbe pure tardivo.
b. Anche la
deliberataria ha postulato la reiezione del gravame. Contesta che la pos.
185.221 CPN 412 fosse da annoverare tra le opere per le quali il bando
ammetteva il subappalto e precisa che questo era consentito solo per le prove
sui materiali, e meglio per le prove sulle costruzioni in acciaio, sui
pavimenti e sulle condotte industriali, canalizzazioni (cap. 213.2, 281 e 465
CCC del CPN 112), come risulta dal riepilogo offerta a pag. 2 del formulario di
concorso. Esposte le ragioni per le quali reputa inattendibili le spiegazioni
fornite dall'insorgente con la lettera del 9 febbraio 2024, l'aggiudicataria osserva
che quand'anche si volesse prendere per buone le sue dichiarazioni, l'offerta della
RI 1 andava comunque esclusa. Vuoi perché nemmeno le prestazioni oggetto della
pos. 185.221 CPN 412 potevano essere delegate a terzi. Vuoi perché accettare
quella che a tutti gli effetti è una modifica dell'offerta dopo il termine per
l'inoltro avrebbe comportato una chiara violazione del principio
dell'intangibilità delle offerte.
E. Con la replica e le
dupliche le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni.
a. La ricorrente puntualizza che
le prove di pressione delle giunzioni flangiate delle condotte di alimentazione
di cui alla pos. 185.201 CPN 412 sono delle prove sui materiali,
e
dunque, delle opere subappaltabili e sostiene che in caso di dubbi, che al più
tardi a seguito della ricezione dello scritto del 9 febbraio 2024 non avevano
più motivo di esistere, l'ente banditore avrebbe dovuto chiederle delle
delucidazioni in merito. Rileva che rapportata al
valore complessivo della commessa, l'entità delle opere subappaltate sarebbe
del tutto irrisoria. L'estromissione della sua offerta, oltre che lesiva del
principio della buona fede, costituirebbe un formalismo eccessivo che non
potrebbe essere tutelato. L'insorgente mette inoltre in dubbio che
l'aggiudicataria abbia alle proprie dipendenze un operaio in possesso di un
diploma professionale superiore nel campo degli impianti sanitari analogo a
quello di cui dispone il subappaltatore da essa proposto e un collaboratore con
le qualifiche richieste per eseguire il tipo di saldatura oggetto della pos. R319.201
CPN 412 del modulo d'offerta. In mancanza dei requisiti richiesti, la
deliberataria avrebbe pertanto dovuto essere esclusa.
b. La deliberataria contesta che per eseguire il tipo di
prova descritto alla pos. 185.201 CPN 412 del modulo d'offerta sia necessaria
una qualsivoglia maestria. Neppure il bando di concorso esigeva il possesso di
particolari qualifiche. Afferma di essere comunque ben equipaggiata sia a
livello di attrezzature che di personale e di disporre di tutto il necessario
per eseguire la prova di pressione come descritta nell'elenco prezzi. Conferma
inoltre di disporre di personale in grado di eseguire le saldature previste alla
pos. R319.201 CPN 412, trattandosi di opere che fanno parte di quelle che
svolgono le ditte di metalcostruzione.
c. L'ente banditore ribadisce che dai documenti dell'offerta risulta in modo
chiaro che essa avrebbe fatto affidamento alla G__________ SA per l'esecuzione
di tutti i lavori riguardanti il CPN 412 e non solo per quelli oggetto della
posizione 185.221. Osserva che la direttiva SSIGA W4 non prescrive la necessità
di disporre di brevetti specifici per l'esecuzione delle prove di pressione. Per
quanto riguarda le qualifiche richieste per svolgere il tipo di saldatura
descritto alla pos. R319.201 CPN 412, rileva che l'aggiudicataria dispone
del requisito di idoneità di cui all'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP.
F. In un ulteriore scambio di
allegati le parti hanno ribadito le loro tesi. Delle puntualizzazioni addotte
si dirà - ove occorresse - in appresso.
G. L'Ufficio di vigilanza sulle
commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non ha formulato
osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è legittimata
a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100): se le critiche ricorsuali relative alla sua esclusione fossero
fondate, essa rientrerebbe in gara e avrebbe concrete possibilità di vedersi
aggiudicata la commessa grazie al minor prezzo da essa offerto. La potestà
ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 37
lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento
del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (fra le tante, STA
52.2021.456 del 21 marzo 2022 consid. 1.1), ma in tal caso è comunque impossibile che la commessa le
venga aggiudicata direttamente ex art. 41 cpv. 1 LCPubb, dato che la sua
offerta non è stata né valutata né posta in graduatoria. Con questa
precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo
concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione
esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire
sull'impugnativa con cognizione di causa. Non occorre richiamare
dall'aggiudicataria la documentazione relativa ai dipendenti che eseguiranno le
prove di pressione rispettivamente le saldature richieste alle pos. 185.221 e R319.
201 CPN 412 del modulo d'offerta, né esperire la perizia sollecitata
dall'insorgente sulla qualifica delle prove di pressione su condotte sanitarie.
Per i motivi che saranno meglio esposti in seguito, tali informazioni sono
irrilevanti ai fini del giudizio.
2. 2.1. Notoriamente,
soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione
per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge
stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che
deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo
della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 cpv.
1 lett. a e c LCPubb). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi
risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni
stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr.
art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli appalti pubblici
del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Questo, in particolare, per
permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie
proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da
permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza
dover sollecitare il singolo concorrente a fornire aggiunte, chiarimenti o
precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste
Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,
Friborgo 2002, pag. 108-109). Offerte difformi vanno per principio
escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di
esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso sia nella mancata
compilazione di posizioni del capitolato d'appalto così come nell'offerta di
prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara.
Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare
nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno
tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10
luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD
I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 4.1 e
riferimenti; Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,
vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
2.2. Per principio,
dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere
rettificate e/o completate (RtiD I-2012 n. 17, STA 52.2017.373 del 26 febbraio
2018 consid. 3.2). Eccezioni a questa regola sono ammesse soltanto in caso di involontari errori aritmetici
e di scrittura, che possono essere rettificati dal committente (art. 42 cpv. 3
RLCPubb/CIAP), il quale ha inoltre la facoltà di chiedere ai concorrenti
spiegazioni e delucidazioni sul contenuto dell'offerta. Tale possibilità va
comunque riservata a chiarire aspetti dell'offerta e non può invece condurre a
una modifica della stessa (étienne Poltier, Droit des marchés
publics, Berna 2014, n.354; Peter
Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrecht, III ed., Zurigo 2013, n. 710 segg.). In questo caso, vanno
comunque salvaguardati il principio della parità di trattamento tra i
concorrenti e quello della trasparenza (STA 52.2007.214 del 17 ottobre 2007
consid. 2).
3. 3.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LCPubb è considerata subappalto ogni forma di esecuzione di
parte della prestazione oggetto di una commessa edile, di servizio o di
fornitura, ivi compreso l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi. Il
subappalto è di principio vietato (art. 24 cpv. 2 LCPubb). Il divieto di
subappalto è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che è
valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla
gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a
terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il
divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse
edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le
capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il
divieto non è tuttavia assoluto. In applicazione dell'art. 24 cpv. 3 LCPubb,
gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto a un solo
livello alle seguenti condizioni:
a)
il subappaltatore deve rispettare
tutti i requisiti di legge, in particolare di sede o domicilio;
b)
la parte preponderante o
determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente
dall'offerente;
c)
l'offerente deve assumere la
responsabilità solidale e illimitata con il subappaltatore verso il committente
per l'esecuzione della prestazione oggetto del subappalto e per il rispetto dei
requisiti di legge e di contratto;
d)
la sostituzione del subappaltatore
è subordinata al preventivo consenso del committente e consentita solo per
necessità oggettiva e alle medesime condizioni esatte per il subappaltatore
iniziale;
e)
l'offerente
deve allegare l'offerta del subappaltatore alla propria;
f)
l'offerente ha l'obbligo di
rivolgersi agli URC nel caso di una necessità ulteriore di manodopera. Solo
dopo che gli URC hanno attestato l'impossibilità di reperire manodopera presso
Fatti
i propri uffici, potrà rivolgersi alle agenzie interinali.
3.2. Per l'art.
40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, la partecipazione alla gara, con l'inoltro
dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione del concorso. La norma
scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv.
3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999;
Cost.; RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del
diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti
la possibilità di rimettere in
discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro
le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di
massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e
della sicurezza giuridica impongono
ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente
errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo
svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3).
Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni
rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave
l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti
non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2019.209 del 2 ottobre
2019 consid. 2.2, 52.2018.194 del 2 agosto 2018 consid. 2.1, 52.2018.66 del 7
maggio 2018 consid. 3.1.1).
4. 4.1. Oggetto
della commessa sono le opere da metalcostruttore inerenti alla realizzazione della
nuova passerella comunale su via __________ a __________. Il bando, rimasto
incontestato e quindi vincolante sia per il committente che per i concorrenti
(art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), ammetteva il
subappalto per le seguenti opere: progettazione piani d'officina,
verniciature/trattamento, trasporti, sollevamenti e prove sui materiali (avviso di gara punto n. 9 e formulario di
concorso pag. 6). Per quanto attiene in particolare alle prove sui
materiali, si deve rilevare che dal riepilogo offerta a pag. 2 del
formulario di concorso emerge in modo chiaro che subappaltabili erano
unicamente le prove su costruzioni di acciaio (cap. CCC 213.2 CPN 112, pag.
10-19 del descrittivo e modulo d'offerta), le prove su rivestimenti (cap. CCC
281 CPN 112, pag. 70 del descrittivo e modulo d'offerta), come pure quelle su
condotte industriali e canalizzazioni (cap. CCC 465 CPN 112, pag. 80-88 del
descrittivo e modulo d'offerta).
4.2. Nella sua offerta
la ricorrente ha dichiarato di subappaltare le opere condotte acqua
sanitaria e coibentazione - cpn 412 alla ditta G__________ SA per l'importo
di fr. 16'689.65. Ora, come sopra ricordato, le regole di gara stabilivano che
il subappalto era ammesso per le opere menzionate al punto n. 9 dell'avviso di
gara e a pag. 6 del formulario di concorso e non già per quelle relative alle
condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas oggetto del cap. CCC 465 CPN
412 (pag. 89 e segg.), il committente non avendolo esplicitamente contemplato
negli atti di gara. Ne segue che i concorrenti non potevano affidare a terzi
questi interventi.
Invano
pretende la ricorrente che l'ente banditore avrebbe dovuto interpellarla prima
di adottare la decisione di esclusione. In effetti, nell'ambito della sua facoltà di indagine
di cui all'art. 43 RLCPubb/CIAP il
committente ha il diritto di chiedere chiarimenti o precisazioni all'offerente
su determinati punti dell'offerta, la cui modifica dopo il termine di consegna
resta inammissibile. Non
v'era alcuna necessità di interpellare la ricorrente, visto il chiaro tenore
delle indicazioni che essa aveva fornito al riguardo. Parimenti inutilmente
l'insorgente, richiamandosi allo scritto del 9 febbraio 2024 (doc. F), sostiene
di avere subappaltato alla G__________ SA unicamente le prove di pressione oggetto della pos.185.221
CPN 412, ritenuto che le restanti opere previste dal CPN 412 sarebbero state
svolte con le proprie maestranze qualificate, nel vano tentativo di modificare
la propria offerta, atto -
quest'ultimo - notoriamente inammissibile (RtiD I-2019 n. 11; STA 52.2020.474
del 25 febbraio 2021 consid. 6.3, 52.2016.570 del 24 febbraio 2017 consid. 3).
Checché ne dica la ricorrente, gli atti dimostrano in modo inconfutabile che essa
ha previsto di affidare alla citata ditta tutti i lavori previsti al cap. CCC 465
del CPN 412, e non solo la pos. 185.221 (cfr. pag. 7 e 10 del formulario di
concorso, offerta 7 dicembre 2024 della G__________ SA, plico doc. 006 esibito
in risposta dal committente). L'insorgente non può essere seguita neppure
laddove afferma di aver commissionato le prove di pressione
di cui alla pos.
185.221 CPN 412, le quali, trattandosi di prove di tenuta meccanica e
idraulica, con messa in pressione superiore a 15 bar, come da normativa W3/C3
2020 (…), sono evidentemente delle prove sui materiali (appunto
delle flange che chiudono i giunti) per cui il subappalto è ammesso
(replica, pag. 6). Come visto (supra, consid. 4.1 e pag. 2 del
formulario di concorso), l'ente banditore ha fissato in modo chiaro i diversi
lavori che potevano essere subappaltati. Non essendosi nemmeno avvalsa della
facoltà di richiedere informazioni o porre domande al committente, l'insorgente
non può ora pretendere che le prescrizioni vengano interpretate a suo
piacimento.
Del tutto ininfluente è infine il fatto
che l'entità delle opere subappaltate (fr. 16'689.65) sia del tutto irrisoria
per rapporto al valore complessivo della commessa. Ne segue che, nella misura in cui la ricorrente ha delegato
alla G__________ SA le opere oggetto del cap. CCC 465 “Condotte interrate e
rubinetteria per acqua e gas” CPN 412, la sua offerta disattende con ogni
evidenza il divieto di subappalto sancito dalla legge e ammesso dalle regole
concorsuali unicamente per la progettazione di piani d'officina, le verniciature
e i trattamenti, i trasporti, i sollevamenti, nonché le prove sui materiali. A giusta ragione la stazione appaltante
l'ha dunque esclusa dalla gara.
5. 5.1. Esclusa a
ragione dal concorso, la ricorrente non è legittimata a contestare
l'aggiudicazione della commessa alla resistente. Per ragioni deducibili dal
principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) occorre tuttavia
verificare se, come essa sostiene, la committenza avrebbe dovuto scartare anche
la sua offerta. Le contestazioni sollevate su questo tema sono infatti
proponibili, poiché non riguardano la decisione di aggiudicazione, ma quella di
esclusione, che risulterebbe per finire discriminatoria qualora le critiche
dell'insorgente dovessero rivelarsi fondate (Cassina,
op. cit., pagg. 63-64; STA 52.2017.373 del 26 febbraio 2018 consid. 3.1 e
rinvii).
5.2. In concreto,
l'insorgente pretende che l'offerta dell'aggiudicataria andrebbe esclusa poiché
essa non disporrebbe di un operaio qualificato per svolgere le prove di
pressione oggetto della pos. 185.221 CPN 412 del modulo d'offerta. A torto,
poiché la posizione in oggetto non fa riferimento a personale specializzato né
risulta dalla documentazione esibita in questa sede dalla ricorrente (estratto
della norma di settore W3/C3 i della SSIGA e promemoria Suisstec, doc. H e M),
che per l'esecuzione delle prove di pressione dell'impianto sanitario occorrano
specifici brevetti. Se la volontà dell'ente banditore fosse stata, sin
dall'inizio, quella di far eseguire i predetti interventi da parte di personale
in possesso di particolari qualifiche, allora esso non avrebbe dovuto fare
altro che prevederlo espressamente nelle condizioni di gara. La censura cade di
conseguenza nel vuoto.
5.3. L'insorgente mette inoltre in dubbio che l'aggiudicataria abbia alle
proprie dipendenze un collaboratore in possesso delle qualifiche richieste (personale
certificato secondo EN ISO 9606-1) per la saldatura delle tubazioni e delle
curve con processo TIG (141) secondo EN ISO 4063 (cfr. la pos. R319.201
CPN 412). Dal canto suo, la deliberataria ribatte di disporre di personale
qualificato in grado di svolgere tali prestazioni, mentre il committente
afferma che CO 1 dispone del requisito di idoneità di cui all'art. 34 cpv. 2
RLCPubb/CIAP. Ora, la documentazione prodotta dall'aggiudicataria (cfr.
certificato di saldatura e certificato della qualifica dell'imprenditore
allegati all'offerta), sulla quale il committente nulla ha eccepito, dimostra
che essa ha al suo attivo personale qualificato in grado di effettuare il tipo
di saldatura richiesto. Non occorre pertanto esperire ulteriori accertamenti al
riguardo. I concorrenti non erano del resto tenuti a fornire con
l'offerta particolari prove in relazione a questo aspetto. Anche questa censura
va quindi respinta.
6. Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto nella misura
in cui è ricevibile, confermando l'estromissione dalla gara dell'insorgente e
la delibera operata a favore della CO 1.
7. L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere
effetto sospensivo all'impugnativa.
8. La tassa di
giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Essa rifonderà inoltre alla stazione appaltante e alla deliberataria,
patrocinate da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Nella misura in
cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Essa rifonderà alla CO 1 e al Comune di CO 2 fr. 2'000.- ciascuno a titolo di
ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera