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Decisione

52.2024.112

Commesse pubbliche. Esclusione di un'offerta per aver affidato a terzi prestazioni per cui il subappalto non era consentito

2 settembre 2024Italiano19 min

dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione del concorso. La norma

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.112

Lugano

2

settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso dell'11 marzo

2024 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 12 febbraio 2024 del Municipio di CO

2 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato le opere da

metalcostruttore per la realizzazione di una nuova passerella pedonale su

via alla CO 1, previa esclusione dell'offerta dell'insorgente;

ritenuto, in

fatto

A. Il 10 novembre 2023 il

Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da metalcostruttore per

la realizzazione di una nuova passerella pedonale su via __________ (FU n. __________/__________

pag__________ e seg.).

L'avviso di gara (punto

n. 9) annunciava che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente

tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:

1.

minor prezzo 50%

2.

referenze per lavori analoghi 42%

3.

formazione apprendisti

5%

4.

perfezionamento professionale

3%

Il bando di concorso

indicava inoltre che il subappalto era ammesso per le seguenti opere (avviso di

gara, punto n. 9, formulario di concorso pag. 6 e seg.):

-

progettazione piani d'officina

-

verniciature/trattamento

-

trasporti

-

sollevamenti

-

prove sui materiali.

B. Entro il termine utile

(11 dicembre 2023) sono giunte al committente due offerte: quella della RI 1,

di fr. 542'751.46, e quella della CO 1, di fr. 597'495.69.

Il 12 febbraio 2024,

il Municipio, fondandosi sul rapporto di aggiudicazione del 29 gennaio 2024 allestito

dallo studio d'ingegneria Lepori Ingegneria SA, ha risolto di escludere dalla

gara l'offerta della RI 1, in quanto non adempie ai requisiti di legge e

segnatamente l'art. 24 LCPubb (subappalti) avendo previsto in offerta il

subappalto per le opere “Condotte acqua sanitaria e coibentazione - CPN 412”,

e di deliberare la commessa alla CO 1.

C. Contro la predetta

decisione insorge la RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

domandandone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore.

In via subordinata chiede il rinvio degli atti al committente per nuova

valutazione e delibera. Il tutto previo conferimento dell'effetto sospensivo al

ricorso. La ricorrente ritiene in sostanza che la sua estromissione dalla gara

sia ingiustificata. Annota di avere subappaltato le prove di pressione sulle

condotte di alimentazione posate oggetto della pos. 185.221 CPN 412, opere che

devono essere eseguite da ditte specializzate e per le quali il committente a

giusta ragione ha previsto la possibilità del subappalto. Rileva di avere

indicato in modo generico nella relativa scheda che la G__________ SA si

sarebbe occupata delle opere previste nel CPN 412 (e i prezzi del

subappaltatore concernevano tutte le opere previste nell'elenco prezzi, visto

che il subappaltatore aveva presentato così il prezzo richiesto dalla

ricorrente), anche se era tuttavia chiaro che nell'ambito dell'esecuzione

delle opere il subappaltatore si sarebbe potuto occupare solo delle prove di

pressione, non essendo ammesso il subappalto per tutte le opere del capitolo

412. Tale precisazione, soggiunge la ricorrente, era peraltro stata fornita

alla committenza con scritto del 9 febbraio 2024 (doc. F).

D. a. All'accoglimento

del gravame si è opposto il committente, il quale ha ribadito la legittimità

dell'esclusione disposta nei confronti della ricorrente. A mente sua, le regole

di gara non lascerebbero dubbi sul fatto che solo le opere descritte al punto

n. 9 dell'avviso di gara potevano essere legittimamente subappaltate. L'ente

appaltante rileva che a fronte delle chiare indicazioni fornite dall'insorgente

a pag. 7 e 10 del formulario di concorso (subappalto alla ditta G__________ SA

delle seguenti opere: Condotte acqua sanitaria e coibentazione - cpn 412,

per l'importo di fr. 16'689.65), appare del tutto inverosimile che essa

abbia inteso subappaltare unicamente le prove a pressione oggetto della posizione

185.221 CPN 412. L'argomento, addotto il 9 febbraio 2024, ovvero due mesi dopo

la scadenza del concorso, sarebbe pure tardivo.

b. Anche la

deliberataria ha postulato la reiezione del gravame. Contesta che la pos.

185.221 CPN 412 fosse da annoverare tra le opere per le quali il bando

ammetteva il subappalto e precisa che questo era consentito solo per le prove

sui materiali, e meglio per le prove sulle costruzioni in acciaio, sui

pavimenti e sulle condotte industriali, canalizzazioni (cap. 213.2, 281 e 465

CCC del CPN 112), come risulta dal riepilogo offerta a pag. 2 del formulario di

concorso. Esposte le ragioni per le quali reputa inattendibili le spiegazioni

fornite dall'insorgente con la lettera del 9 febbraio 2024, l'aggiudicataria osserva

che quand'anche si volesse prendere per buone le sue dichiarazioni, l'offerta della

RI 1 andava comunque esclusa. Vuoi perché nemmeno le prestazioni oggetto della

pos. 185.221 CPN 412 potevano essere delegate a terzi. Vuoi perché accettare

quella che a tutti gli effetti è una modifica dell'offerta dopo il termine per

l'inoltro avrebbe comportato una chiara violazione del principio

dell'intangibilità delle offerte.

E. Con la replica e le

dupliche le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni.

a. La ricorrente puntualizza che

le prove di pressione delle giunzioni flangiate delle condotte di alimentazione

di cui alla pos. 185.201 CPN 412 sono delle prove sui materiali,

e

dunque, delle opere subappaltabili e sostiene che in caso di dubbi, che al più

tardi a seguito della ricezione dello scritto del 9 febbraio 2024 non avevano

più motivo di esistere, l'ente banditore avrebbe dovuto chiederle delle

delucidazioni in merito. Rileva che rapportata al

valore complessivo della commessa, l'entità delle opere subappaltate sarebbe

del tutto irrisoria. L'estromissione della sua offerta, oltre che lesiva del

principio della buona fede, costituirebbe un formalismo eccessivo che non

potrebbe essere tutelato. L'insorgente mette inoltre in dubbio che

l'aggiudicataria abbia alle proprie dipendenze un operaio in possesso di un

diploma professionale superiore nel campo degli impianti sanitari analogo a

quello di cui dispone il subappaltatore da essa proposto e un collaboratore con

le qualifiche richieste per eseguire il tipo di saldatura oggetto della pos. R319.201

CPN 412 del modulo d'offerta. In mancanza dei requisiti richiesti, la

deliberataria avrebbe pertanto dovuto essere esclusa.

b. La deliberataria contesta che per eseguire il tipo di

prova descritto alla pos. 185.201 CPN 412 del modulo d'offerta sia necessaria

una qualsivoglia maestria. Neppure il bando di concorso esigeva il possesso di

particolari qualifiche. Afferma di essere comunque ben equipaggiata sia a

livello di attrezzature che di personale e di disporre di tutto il necessario

per eseguire la prova di pressione come descritta nell'elenco prezzi. Conferma

inoltre di disporre di personale in grado di eseguire le saldature previste alla

pos. R319.201 CPN 412, trattandosi di opere che fanno parte di quelle che

svolgono le ditte di metalcostruzione.

c. L'ente banditore ribadisce che dai documenti dell'offerta risulta in modo

chiaro che essa avrebbe fatto affidamento alla G__________ SA per l'esecuzione

di tutti i lavori riguardanti il CPN 412 e non solo per quelli oggetto della

posizione 185.221. Osserva che la direttiva SSIGA W4 non prescrive la necessità

di disporre di brevetti specifici per l'esecuzione delle prove di pressione. Per

quanto riguarda le qualifiche richieste per svolgere il tipo di saldatura

descritto alla pos. R319.201 CPN 412, rileva che l'aggiudicataria dispone

del requisito di idoneità di cui all'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP.

F. In un ulteriore scambio di

allegati le parti hanno ribadito le loro tesi. Delle puntualizzazioni addotte

si dirà - ove occorresse - in appresso.

G. L'Ufficio di vigilanza sulle

commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non ha formulato

osservazioni.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è legittimata

a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100): se le critiche ricorsuali relative alla sua esclusione fossero

fondate, essa rientrerebbe in gara e avrebbe concrete possibilità di vedersi

aggiudicata la commessa grazie al minor prezzo da essa offerto. La potestà

ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 37

lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento

del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (fra le tante, STA

52.2021.456 del 21 marzo 2022 consid. 1.1), ma in tal caso è comunque impossibile che la commessa le

venga aggiudicata direttamente ex art. 41 cpv. 1 LCPubb, dato che la sua

offerta non è stata né valutata né posta in graduatoria. Con questa

precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione

esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire

sull'impugnativa con cognizione di causa. Non occorre richiamare

dall'aggiudicataria la documentazione relativa ai dipendenti che eseguiranno le

prove di pressione rispettivamente le saldature richieste alle pos. 185.221 e R319.

201 CPN 412 del modulo d'offerta, né esperire la perizia sollecitata

dall'insorgente sulla qualifica delle prove di pressione su condotte sanitarie.

Per i motivi che saranno meglio esposti in seguito, tali informazioni sono

irrilevanti ai fini del giudizio.

2. 2.1. Notoriamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione

per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge

stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che

deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo

della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 cpv.

1 lett. a e c LCPubb). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi

risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni

stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr.

art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge

sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli appalti pubblici

del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Questo, in particolare, per

permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie

proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da

permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza

dover sollecitare il singolo concorrente a fornire aggiunte, chiarimenti o

precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste

Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,

Friborgo 2002, pag. 108-109). Offerte difformi vanno per principio

escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di

esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso sia nella mancata

compilazione di posizioni del capitolato d'appalto così come nell'offerta di

prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara.

Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare

nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno

tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10

luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD

I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 4.1 e

riferimenti; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

2.2. Per principio,

dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere

rettificate e/o completate (RtiD I-2012 n. 17, STA 52.2017.373 del 26 febbraio

2018 consid. 3.2). Eccezioni a questa regola sono ammesse soltanto in caso di involontari errori aritmetici

e di scrittura, che possono essere rettificati dal committente (art. 42 cpv. 3

RLCPubb/CIAP), il quale ha inoltre la facoltà di chiedere ai concorrenti

spiegazioni e delucidazioni sul contenuto dell'offerta. Tale possibilità va

comunque riservata a chiarire aspetti dell'offerta e non può invece condurre a

una modifica della stessa (étienne Poltier, Droit des marchés

publics, Berna 2014, n.354; Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrecht, III ed., Zurigo 2013, n. 710 segg.). In questo caso, vanno

comunque salvaguardati il principio della parità di trattamento tra i

concorrenti e quello della trasparenza (STA 52.2007.214 del 17 ottobre 2007

consid. 2).

3. 3.1. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LCPubb è considerata subappalto ogni forma di esecuzione di

parte della prestazione oggetto di una commessa edile, di servizio o di

fornitura, ivi compreso l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi. Il

subappalto è di principio vietato (art. 24 cpv. 2 LCPubb). Il divieto di

subappalto è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che è

valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla

gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a

terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il

divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse

edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le

capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il

divieto non è tuttavia assoluto. In applicazione dell'art. 24 cpv. 3 LCPubb,

gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto a un solo

livello alle seguenti condizioni:

a)

il subappaltatore deve rispettare

tutti i requisiti di legge, in particolare di sede o domicilio;

b)

la parte preponderante o

determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente

dall'offerente;

c)

l'offerente deve assumere la

responsabilità solidale e illimitata con il subappaltatore verso il committente

per l'esecuzione della prestazione oggetto del subappalto e per il rispetto dei

requisiti di legge e di contratto;

d)

la sostituzione del subappaltatore

è subordinata al preventivo consenso del committente e consentita solo per

necessità oggettiva e alle medesime condizioni esatte per il subappaltatore

iniziale;

e)

l'offerente

deve allegare l'offerta del subappaltatore alla propria;

f)

l'offerente ha l'obbligo di

rivolgersi agli URC nel caso di una necessità ulteriore di manodopera. Solo

dopo che gli URC hanno attestato l'impossibilità di reperire manodopera presso

Fatti

i propri uffici, potrà rivolgersi alle agenzie interinali.

3.2. Per l'art.

40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, la partecipazione alla gara, con l'inoltro

dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione del concorso. La norma

scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv.

3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999;

Cost.; RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del

diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti

la possibilità di rimettere in

discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro

le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di

massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e

della sicurezza giuridica impongono

ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente

errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo

svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3).

Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni

rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave

l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti

non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2019.209 del 2 ottobre

2019 consid. 2.2, 52.2018.194 del 2 agosto 2018 consid. 2.1, 52.2018.66 del 7

maggio 2018 consid. 3.1.1).

4. 4.1. Oggetto

della commessa sono le opere da metalcostruttore inerenti alla realizzazione della

nuova passerella comunale su via __________ a __________. Il bando, rimasto

incontestato e quindi vincolante sia per il committente che per i concorrenti

(art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), ammetteva il

subappalto per le seguenti opere: progettazione piani d'officina,

verniciature/trattamento, trasporti, sollevamenti e prove sui materiali (avviso di gara punto n. 9 e formulario di

concorso pag. 6). Per quanto attiene in particolare alle prove sui

materiali, si deve rilevare che dal riepilogo offerta a pag. 2 del

formulario di concorso emerge in modo chiaro che subappaltabili erano

unicamente le prove su costruzioni di acciaio (cap. CCC 213.2 CPN 112, pag.

10-19 del descrittivo e modulo d'offerta), le prove su rivestimenti (cap. CCC

281 CPN 112, pag. 70 del descrittivo e modulo d'offerta), come pure quelle su

condotte industriali e canalizzazioni (cap. CCC 465 CPN 112, pag. 80-88 del

descrittivo e modulo d'offerta).

4.2. Nella sua offerta

la ricorrente ha dichiarato di subappaltare le opere condotte acqua

sanitaria e coibentazione - cpn 412 alla ditta G__________ SA per l'importo

di fr. 16'689.65. Ora, come sopra ricordato, le regole di gara stabilivano che

il subappalto era ammesso per le opere menzionate al punto n. 9 dell'avviso di

gara e a pag. 6 del formulario di concorso e non già per quelle relative alle

condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas oggetto del cap. CCC 465 CPN

412 (pag. 89 e segg.), il committente non avendolo esplicitamente contemplato

negli atti di gara. Ne segue che i concorrenti non potevano affidare a terzi

questi interventi.

Invano

pretende la ricorrente che l'ente banditore avrebbe dovuto interpellarla prima

di adottare la decisione di esclusione. In effetti, nell'ambito della sua facoltà di indagine

di cui all'art. 43 RLCPubb/CIAP il

committente ha il diritto di chiedere chiarimenti o precisazioni all'offerente

su determinati punti dell'offerta, la cui modifica dopo il termine di consegna

resta inammissibile. Non

v'era alcuna necessità di interpellare la ricorrente, visto il chiaro tenore

delle indicazioni che essa aveva fornito al riguardo. Parimenti inutilmente

l'insorgente, richiamandosi allo scritto del 9 febbraio 2024 (doc. F), sostiene

di avere subappaltato alla G__________ SA unicamente le prove di pressione oggetto della pos.185.221

CPN 412, ritenuto che le restanti opere previste dal CPN 412 sarebbero state

svolte con le proprie maestranze qualificate, nel vano tentativo di modificare

la propria offerta, atto -

quest'ultimo - notoriamente inammissibile (RtiD I-2019 n. 11; STA 52.2020.474

del 25 febbraio 2021 consid. 6.3, 52.2016.570 del 24 febbraio 2017 consid. 3).

Checché ne dica la ricorrente, gli atti dimostrano in modo inconfutabile che essa

ha previsto di affidare alla citata ditta tutti i lavori previsti al cap. CCC 465

del CPN 412, e non solo la pos. 185.221 (cfr. pag. 7 e 10 del formulario di

concorso, offerta 7 dicembre 2024 della G__________ SA, plico doc. 006 esibito

in risposta dal committente). L'insorgente non può essere seguita neppure

laddove afferma di aver commissionato le prove di pressione

di cui alla pos.

185.221 CPN 412, le quali, trattandosi di prove di tenuta meccanica e

idraulica, con messa in pressione superiore a 15 bar, come da normativa W3/C3

2020 (…), sono evidentemente delle prove sui materiali (appunto

delle flange che chiudono i giunti) per cui il subappalto è ammesso

(replica, pag. 6). Come visto (supra, consid. 4.1 e pag. 2 del

formulario di concorso), l'ente banditore ha fissato in modo chiaro i diversi

lavori che potevano essere subappaltati. Non essendosi nemmeno avvalsa della

facoltà di richiedere informazioni o porre domande al committente, l'insorgente

non può ora pretendere che le prescrizioni vengano interpretate a suo

piacimento.

Del tutto ininfluente è infine il fatto

che l'entità delle opere subappaltate (fr. 16'689.65) sia del tutto irrisoria

per rapporto al valore complessivo della commessa. Ne segue che, nella misura in cui la ricorrente ha delegato

alla G__________ SA le opere oggetto del cap. CCC 465 “Condotte interrate e

rubinetteria per acqua e gas” CPN 412, la sua offerta disattende con ogni

evidenza il divieto di subappalto sancito dalla legge e ammesso dalle regole

concorsuali unicamente per la progettazione di piani d'officina, le verniciature

e i trattamenti, i trasporti, i sollevamenti, nonché le prove sui materiali. A giusta ragione la stazione appaltante

l'ha dunque esclusa dalla gara.

5. 5.1. Esclusa a

ragione dal concorso, la ricorrente non è legittimata a contestare

l'aggiudicazione della commessa alla resistente. Per ragioni deducibili dal

principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) occorre tuttavia

verificare se, come essa sostiene, la committenza avrebbe dovuto scartare anche

la sua offerta. Le contestazioni sollevate su questo tema sono infatti

proponibili, poiché non riguardano la decisione di aggiudicazione, ma quella di

esclusione, che risulterebbe per finire discriminatoria qualora le critiche

dell'insorgente dovessero rivelarsi fondate (Cassina,

op. cit., pagg. 63-64; STA 52.2017.373 del 26 febbraio 2018 consid. 3.1 e

rinvii).

5.2. In concreto,

l'insorgente pretende che l'offerta dell'aggiudicataria andrebbe esclusa poiché

essa non disporrebbe di un operaio qualificato per svolgere le prove di

pressione oggetto della pos. 185.221 CPN 412 del modulo d'offerta. A torto,

poiché la posizione in oggetto non fa riferimento a personale specializzato né

risulta dalla documentazione esibita in questa sede dalla ricorrente (estratto

della norma di settore W3/C3 i della SSIGA e promemoria Suisstec, doc. H e M),

che per l'esecuzione delle prove di pressione dell'impianto sanitario occorrano

specifici brevetti. Se la volontà dell'ente banditore fosse stata, sin

dall'inizio, quella di far eseguire i predetti interventi da parte di personale

in possesso di particolari qualifiche, allora esso non avrebbe dovuto fare

altro che prevederlo espressamente nelle condizioni di gara. La censura cade di

conseguenza nel vuoto.

5.3. L'insorgente mette inoltre in dubbio che l'aggiudicataria abbia alle

proprie dipendenze un collaboratore in possesso delle qualifiche richieste (personale

certificato secondo EN ISO 9606-1) per la saldatura delle tubazioni e delle

curve con processo TIG (141) secondo EN ISO 4063 (cfr. la pos. R319.201

CPN 412). Dal canto suo, la deliberataria ribatte di disporre di personale

qualificato in grado di svolgere tali prestazioni, mentre il committente

afferma che CO 1 dispone del requisito di idoneità di cui all'art. 34 cpv. 2

RLCPubb/CIAP. Ora, la documentazione prodotta dall'aggiudicataria (cfr.

certificato di saldatura e certificato della qualifica dell'imprenditore

allegati all'offerta), sulla quale il committente nulla ha eccepito, dimostra

che essa ha al suo attivo personale qualificato in grado di effettuare il tipo

di saldatura richiesto. Non occorre pertanto esperire ulteriori accertamenti al

riguardo. I concorrenti non erano del resto tenuti a fornire con

l'offerta particolari prove in relazione a questo aspetto. Anche questa censura

va quindi respinta.

6. Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto nella misura

in cui è ricevibile, confermando l'estromissione dalla gara dell'insorgente e

la delibera operata a favore della CO 1.

7. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa.

8. La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Essa rifonderà inoltre alla stazione appaltante e alla deliberataria,

patrocinate da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura in

cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Essa rifonderà alla CO 1 e al Comune di CO 2 fr. 2'000.- ciascuno a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera