52.2024.120
Commessa pubblica. Referenza
12 luglio 2024Italiano18 min
causa. Non serve acquisire agli atti la documentazione richiesta dal Consorzio ricorrente.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.120
Lugano
12
luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 18 marzo
2024 delle
RI
1
RI
2
RI
3
che
compongono il Consorzio G__________,
patrocinate
da: PA 2
contro
la decisione del 6 aprile 2024 (n. 1115) del
Consiglio di Stato che, in esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione
delle prestazioni di direzione locale dei lavori (genio civile) per la
realizzazione della prima fase delle infrastrutture della viabilità del nodo
intermodale FFS di __________, ha deliberato la commessa al Consorzio D__________;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20 ottobre 2023 la
Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite del Dipartimento del Territorio,
Divisione delle costruzioni ha indetto un pubblico concorso, retto dal
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo
2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare il mandato di direzione locale dei lavori (genio civile)
nell'ambito della realizzazione del progetto Stazione di __________ -
Sottopasso __________ (FU n. 201 del 20 ottobre 2023, pag. 8 seg.).
Il bando di concorso annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi
fattori di ponderazione (avviso di gara, punto 2.10, fascicolo condizioni
d'appalto, pag. 12, punto 4):
A.
Qualità dell'offerente
30%
A1
Capo progetto direttore
locale dei lavori
"CP DLL", di cui:
-
Referenza presentata à 10%
-
CV à 10%
20%
A2
Assistente 1 e sostituto CP DLL, di cui:
-
Referenza presentata à 5%
-
CV à 5%
10%
B.
Prezzo
30%
C.
Qualità dell'offerta
20%
C1
Analisi del mandato, procedura proposta
10%
C2
Organigramma
10%
D.
Attendibilità del prezzo orario
20%
(…)
Assegnazione delle note: scala per criteri non
matematici
Ottimo, chiaramente superiore alla media o migliore
offerta Nota 6
Soddisfacente, raggiunge gli obiettivi prefissati Nota
4
Non convincente, carente Nota
2
Privo di valore, inattendibile o mancante Nota
0
Possono essere assegnate anche note intermedie
(piene).
In merito al criterio
di aggiudicazione A1
le condizioni d'appalto prescrivevano quanto segue
(pag. 13, punto A1):
Il candidato CP DLL dovrà dimostrare le proprie
competenze professionali e la propria adeguatezza nel ricoprire il ruolo
previsto, nonché le proprie capacità di muoversi nel contesto svizzero,
presentando:
1 referenza
di un lavoro analogo, subordinatamente simile (*)
già eseguito in qualità di direttore dei lavori CP
DLL
(*) può essere lo stesso già utilizzato per l'idoneità
(v. CI 5).
Svolta negli ultimi 15 anni (terminati o in fase di
collaudo) andata a buon fine.
Il Gruppo di valutazione valuterà il CP DLL in base:
●
alle analogie dell'oggetto di referenza con i
contenuti della commessa in appalto (più le opere e i compiti svolti saranno
ritenuti analoghi, migliore sarà la valutazione della referenza)
50%
●
al curriculum vitae (valutazione della formazione e
dell'esperienza lavorativa con riferimento a progetto)
50%
Le note per le analogie e per il curriculum vitae
saranno assegnate secondo lo schema soprastante per i criteri non matematici.
B. Il committente ha
risposto alle domande pervenute dai concorrenti in merito al bando di concorso.
Tra le altre, ha fornito la seguente indicazione:
domanda
risposta
06
Per il criterio d'idoneità CI5 è richiesta una
referenza interamente eseguita (fase 52 terminata). È corretto intendere che
per considerare la fase 52 conclusa è necessario che il collaudo sia
avvenuto? O è sufficiente che l'opera sia in fase di collaudo come richiesto
per le referenze del "CP DLL" e del "sost. DLL" nei
criteri di aggiudicazione A1 e A2?
Cosa si intende per "in fase di collaudo"?
è da intendere che i lavori sono conclusi e l'opera è stata messa in
esercizio con collaudi parziali ma si è ancora in attesa di fare il collaudo
finale?
Per il committente è sufficiente che l'opera sia in
fase di collaudo come richiesto per le referenze del "CP DLL" e
del "sost. DLL" nei criteri di aggiudicazione A1 e A2".
Per il committente è sufficiente che i lavori siano
conclusi e che l'opera sia stata messa in esercizio con dei collaudi
parziali, in attesa di eseguire il collaudo finale.
C. Entro il termine utile sono giunte al committente
sei offerte, tra cui quella di fr. 2'541'504.60 del Consorzio G__________,
composto dalle ditte RI 1, RI 2 e RI 3 e quella di fr. 2'530'303.80 insinuata
dal Consorzio D__________, formato dalla CO 1 e dalla CO 2.
D. Dopo valutazione delle
offerte, il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa al Consorzio D__________,
giunto primo in graduatoria con 559.41 punti.
E. Contro la predetta
decisione insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le ditte
formanti il Consorzio G__________, secondo classificato con 550.29 punti,
chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore o,
in via subordinata, il rinvio degli atti al committente per nuova delibera,
previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Il Consorzio eccepisce
innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito per non aver avuto
accesso all'intero incarto prima dell'inoltro del ricorso. Chiede che tale
facoltà gli sia concessa integralmente in corso di causa e che di tale aspetto
si tenga conto per la ripartizione degli oneri processuali. Nel merito,
contesta la valutazione operata dall'ente appaltante in relazione a una
referenza presentata dall'aggiudicataria per il criterio di aggiudicazione A1. Il
deliberatario ha infatti presentato una referenza avente per oggetto il nuovo
sottopasso di B__________, opera che secondo l'insorgente non può essere
considerata conclusa entro il termine di presentazione delle offerte. La
referenza non meriterebbe pertanto la nota 6 attribuita dal committente, ma
tuttalpiù la nota 2. Il ricorrente critica inoltre il punteggio, anche in
questo caso il massimo, assegnato all'offerta dell'aggiudicataria per il
criterio di aggiudicazione C2 (organigramma). La valutazione sarebbe
insostenibile trattandosi di un organigramma lacunoso e in ogni caso inferiore
a quello presentato dall'insorgente, che ha ricevuto la stessa nota.
F. All'accoglimento
del gravame si oppone il committente. Esso osserva innanzitutto di aver
permesso al ricorrente la visione dei documenti pertinenti e utili
all'allestimento del ricorso. Sostiene inoltre che i giudizi del gruppo di
valutazione, frutto di un'attenta analisi delle offerte, considerano tutti gli
aspetti preannunciati nel bando. In particolare, la referenza presentata
dall'aggiudicataria ottempera in maniera ottimale ai requisiti richiesti per
quanto attiene agli aspetti preponderanti dell'opera: le sue grandi dimensioni
e la complessità dal punto di vista strutturale. Seppur non ancora terminata in
tutte le sue parti, i lotti di interesse per la fattispecie sono stati
collaudati prima dell'inoltro dell'offerta. Per quanto attiene
all'organigramma, l'ente appaltante osserva che tutti gli offerenti hanno rispettato
le disposizioni del bando, fornendo uno schema chiaro e sufficientemente
dettagliato e ottenendo di conseguenza la nota 6.
G. Anche l'aggiudicataria
avversa il gravame. In merito alla valutazione della referenza concernente il
sottopasso di B__________ osserva che in quell'occasione sono stati svolti
compiti di direzione locale dei lavori per la realizzazione dell'opera,
mantenendo il soprastante traffico ferroviario in esercizio grazie alla posa di
ponti provvisori. Prestazioni del tutto analoghe a quelle previste per il
sottopasso G__________. Sebbene il sottopasso di B__________ non sia ancora in
esercizio, alla data di scadenza per l'inoltro dell'offerta (5 dicembre 2023)
erano già terminate e collaudate le parti d'opera utili quali referenza e in
particolare la posa e la messa in esercizio dei quattro ponti ferroviari
provvisori, ultimati nel 2022, nonché la struttura portante del sottopasso. Con
riferimento all'organigramma e al relativo criterio di aggiudicazione, sostiene
che, avendo presentato un documento chiaro e completo, la valutazione con il
punteggio massimo sia corretta.
H. Il 23 aprile 2024 la
giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto
la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, concedendo al
committente di concludere il contratto fino al giudizio di merito del
Tribunale.
Fatti
I. Con le
successive prese di posizione scritte, le parti ribadiscono le proprie tesi con
precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).
In quanto partecipanti
al concorso, riunite in consorzio, le ditte ricorrenti sono legittimate a
contestare l'assegnazione della commessa ad un altro concorrente (art. 15 cpv.
1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo
concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita
dalle parti bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di
causa. Non serve acquisire agli atti la documentazione richiesta dal Consorzio ricorrente.
Considerandi
2.
La censura di
violazione del diritto di essere sentito per mancato accesso agli atti va
d'acchito respinta. Il Consorzio insorgente ha infatti preso conoscenza dei
documenti determinanti, sulla base dei quali ha potuto allestire un ricorso
motivato, contestando compiutamente la valutazione operata dal committente.
3.
3.1. Le
cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità
tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente
di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto
informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono
tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto
atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio
sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo
l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina;
RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21
consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed.,
Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin
Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64
segg.). Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi,
eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca
preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,
soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3,
I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del
5.
marzo 2018 consid. 2.3).
3.2
La definizione di lavori analoghi va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente
costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In
assenza di spiegazioni nelle regole fissate
dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o
simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal
profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa
a concorso. Caratteristiche del lavoro messo
a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti
momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare
il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito lavori analoghi può essere dedotto soltanto
dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei
lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile 2016 consid. 2.3;
52.2013.526
del 9 gennaio 2014, consid. 2.2; 52.2011.154 del 21 giugno
2011, consid. 2.2).
3.3
Nel caso concreto,
le condizioni di gara riportavano le seguenti definizioni per le referenze
(testo standard a carattere generale):
Oggetto analogo
Dello stesso tipo e dello stesso ordine di grandezza
(praticamente uguale).
Se l'oggetto dato è una passerella pedonale con una
luce di 80 m, "analogo" significa: passerella pedonale (non ponte
carrozzabile) con una luce di almeno 50 m. Anche i materiali e il sistema
statico devono corrispondere.
Oggetto simile
Dello stesso tipo ma con diversità di grandezza e/o
materiale, ecc.
(è diverso ma ci assomiglia).
Se l'oggetto dato è una passerella pedonale con una
luce di 80 m, "simile" può essere per esempio un ponte, un
cavalcavia o un sottopasso.
Oggetto
paragonabile
È un'altra cosa, ma che presenta caratteristiche e
problematiche similari, dalle quali si potrebbe desumere una sufficiente
capacità dell'autore per realizzare anche l'oggetto dato, (un po' ci
assomiglia; se ha fatto bene quello, dovrebbe riuscire a risolvere anche
questo).
Se l'oggetto dato è una passerella, potrebbe essere
per esempio una soletta di una palestra con luce notevole o la copertura di
uno stadio, oggetti anche molto diversi ma la cui complessità riprende in
parte i temi dati. In considerazione dell'ampio spettro di possibilità è
necessario definire oggetti paragonabili soprattutto le opere di
architettura, raramente analoghe o simili per referenze come quelle del
presente contesto.
3.4
Nella valutazione
delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il
cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente
nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente
sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). Presupposto
irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è
un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte
dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua
volta:
- la
produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le
descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e
l'epoca in cui sono state effettuate;
- una
circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite
dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata
dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;
- una
congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai
concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta
nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente
cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25
consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2012.386 citata
consid. 2.2).
Spesso, i committenti
si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che
valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di
cui dispongono i loro consulenti (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2015.73
del 12 maggio 2015 consid. 2, 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).
4.
Il Consorzio
ricorrente contesta la valutazione esperita in relazione al criterio di
aggiudicazione A1, riferito alla referenza del capoprogetto. Ritiene che
l'aggiudicataria avrebbe meritato al massimo la nota 2 (anziché 6), mentre la
propria offerta la nota 6 (anziché 5). Da un lato, la referenza non sarebbe
analoga siccome, diversamente dall'opera oggetto del presente appalto, il
sottopasso di B__________ è a destinazione pedonale e non veicolare. Ciò non
permetterebbe di ritenere la referenza analoga, secondo la definizione
annunciata nelle condizioni di gara. Pure la struttura portante del sottopasso
di B__________ sarebbe diversa, ossia a comportamento tridimensionale e non
unidirezionale. In secondo luogo, l'opera non sarebbe ancora stata messa in
esercizio.
4.1
Il Consorzio
aggiudicatario ha presentato a titolo di prima referenza per la valutazione del
criterio di aggiudicazione A1 il sottopasso di B__________. Si tratta di un
sottopasso pedonale realizzato al di sotto dei binari della stazione FFS di __________.
Il Consorzio ha fornito la seguente descrizione dell'attività svolta in
quell'occasione da R__________, designato quale capo progetto.
Direttore locale dei lavori in qualità di Capo DLL
genio civile per i lavori del nuovo sottopasso di B__________. Sono state
svolte tutte le attività di direzione locale dei lavori per i seguenti lotti: à Lotto lavori preliminari (collaudato e concluso) à Lotto Spostamento FS02 (collaudato e concluso) à Lotto Ponte Provvisorio sulla Terrazza (posa nuovo ponte collaudato e
in esercizio a marzo 2022).
à
Lotto lavori principali con le seguenti opere
collaudate: Buffet della Stazione. Opere del GC per i 4 ponti ferroviari
provvisori (collaudo e messa in esercizio ponti avvenuta), Opere di
impermeabilizzazione sottopasso (sotto i binari e sulla terrazza della
stazione), Opere in calcestruzzo armato nuovo sottopasso (sotto i binari e
sulla terrazza della stazione).
4.2
Per quanto
attiene all'analogia del sottopasso di B__________ con quello oggetto dell'appalto,
il committente sostiene che la caratteristica principale di entrambi consista
nello scavare un passaggio di grandi dimensioni sotto i binari ferroviari,
prestando particolare attenzione alla stabilità dell'infrastruttura
soprastante. Soggiunge che il sottopasso di B__________ è ubicato nella
stazione di __________ a pochi metri di distanza dal previsto sottopasso G____________________,
a cui risulta sostanzialmente identico per dimensioni e caratteristiche
strutturali. La conclusione dell'ente appaltante di riconoscere perfetta
analogia tra i due progetti, indipendentemente dalla destinazione (pedonale o
veicolare) del sottopasso è sostenibile e non viola il diritto. Nel caso
concreto, la scelta di dare particolare peso all'aspetto strutturale piuttosto
che all'utilizzo del sottopasso in quanto tale appare sostenibile. Dagli atti
emerge che le caratteristiche principali delle due opere sono infatti del tutto
simili, sia per dimensioni sia per modalità esecutive e complessità degli
interventi.
4.3
Resta da esaminare se la valutazione della referenza con il massimo
punteggio sia sostenibile avuto riguardo al fatto che il sottopasso di B__________
non è ancora in esercizio.
Entro il termine di inoltro delle offerte (5 dicembre 2023) era stato eseguito
il collaudo dei lavori di genio civile relativi alla resistenza a
compressione e in generale alle caratteristiche fisico-meccaniche della
struttura portante del sottopasso (verbale del 4 dicembre 2023, prodotto
dal Consorzio aggiudicatario sub doc. 7). Il traffico ferroviario
soprastante era invece ancora garantito dai ponti provvisori, la cui rimozione sarebbe
avvenuta soltanto il 27 dicembre 2023 (doc. 8). La fine dei lavori nella zona
binari era infatti prevista soltanto per il 24 febbraio 2024, mentre la conclusione
globale dei lavori al 10 dicembre 2025 (doc. 8). Ora, è vero che il committente
ha previsto nel bando di concorso che le opere addotte a titolo di referenza
potevano essere ancora in fase di collaudo (cfr. supra, consid. A). Esso
ha comunque aggiunto che la referenza doveva essere andata a buon fine e
precisato che i lavori dovevano essere conclusi e l'opera messa in esercizio
con collaudi parziali, in attesa di eseguire il collaudo finale (cfr. supra,
consid. A e B). Nel caso concreto, al momento della presentazione dell'offerta,
i lavori per la realizzazione del sottopasso di B__________ erano lontani
dall'essere terminati, benché alcune parti d'opera, tra cui la struttura
portante, avessero ottenuto un collaudo. Contrariamente a quanto sostengono i resistenti,
la presenza dei ponti provvisori non costituisce un elemento trascurabile.
Basti pensare che tra gli aspetti significativi, atti secondo il Consorzio
aggiudicatario a dimostrare l'analogia tra la referenza e l'oggetto del
concorso, vi erano anche i lavori di rimozione dei ponti provvisori e il
ripristino della sede ferroviaria (cfr. dichiarazioni dell'offerente, pag.
16). Nulla muta il fatto, addotto dal deliberatario, secondo cui la rimozione di
tali impianti sarebbe tecnicamente già potuta avvenire, ma che in base alle
esigenze del traffico ferroviario imposte dalle FFS si sia proceduto solo il 27
dicembre 2023. Resta il fatto che in assenza (almeno) di questo intervento, indispensabile
al ripristino della circolazione sui binari, l'opera non può dirsi né conclusa
né tantomeno messa in esercizio. La valutazione della referenza con la nota 6
risulta pertanto arbitraria. Non corrispondendo alle esigenze fissate dal bando
di concorso, questa non poteva che ottenere la nota 0 (privo di valore,
inattendibile o mancante). Al punteggio assegnato all'offerta del Consorzio
deliberatario vanno pertanto dedotti 60 punti ed essa raggiunge quindi un
totale di 499.41. L'offerta dell'insorgente, con i suoi 550.29 punti, passa
quindi in prima posizione. Stando così le
cose, non occorre pronunciarsi sul punteggio assegnato alla referenza del
Consorzio G__________.
5.
Esente da
critica è invece la valutazione, con la nota 6, dell'organigramma presentato
dal Consorzio D__________. Questo appare completo e definisce le figure
incaricate del progetto in modo sufficientemente chiaro. Il giudizio del
committente è pertato conforme alle esigenze del capitolato, che non imponevano
alle ditte di inserire particolari dettagli (cfr. condizioni d'appalto, pag.
15, punto C2).
6.
Visto quanto
precede, il ricorso va accolto. La decisione impugnata deve quindi essere
annullata. Disponendo di tutti gli elementi necessari, la commessa può essere aggiudicata
direttamente dal Tribunale al Consorzio G__________, primo classificato.
7.
La tassa di
giustizia è posta a carico dello Stato e delle ditte formanti il Consorzio
resistente, secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6
LPAmm). Esse rifonderanno inoltre ai membri del Consorzio G__________ congrue
ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 6 aprile 2024 (n. 1115) con cui il Consiglio di Stato ha deliberato la
commessa concernente le prestazioni di direzione locale dei lavori (genio
civile) per la realizzazione della prima fase delle infrastrutture della
viabilità del nodo intermodale FFS di __________ al Consorzio D__________ è
annullata;
1.2
la commessa è
aggiudicata al Consorzio G__________.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 5'500.- è posta per un mezzo (fr. 2'750.-) a carico delle
ditte formanti il Consorzio D__________ e per l'altra metà a carico dello
Stato. Alle ricorrenti è restituito l'anticipo versato. A titolo di ripetibili,
lo Stato e i membri del Consorzio D__________ rifonderanno alle ricorrenti
l'importo complessivo di fr. 5'000.- in ragione di fr. 2'500.- ciascuno.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110)
nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera