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Decisione

52.2024.120

Commessa pubblica. Referenza

12 luglio 2024Italiano18 min

causa. Non serve acquisire agli atti la documentazione richiesta dal Consorzio ricorrente.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.120

Lugano

12

luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 18 marzo

2024 delle

RI

1

RI

2

RI

3

che

compongono il Consorzio G__________,

patrocinate

da: PA 2

contro

la decisione del 6 aprile 2024 (n. 1115) del

Consiglio di Stato che, in esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione

delle prestazioni di direzione locale dei lavori (genio civile) per la

realizzazione della prima fase delle infrastrutture della viabilità del nodo

intermodale FFS di __________, ha deliberato la commessa al Consorzio D__________;

ritenuto, in

fatto

A. Il 20 ottobre 2023 la

Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite del Dipartimento del Territorio,

Divisione delle costruzioni ha indetto un pubblico concorso, retto dal

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo

2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per

aggiudicare il mandato di direzione locale dei lavori (genio civile)

nell'ambito della realizzazione del progetto Stazione di __________ -

Sottopasso __________ (FU n. 201 del 20 ottobre 2023, pag. 8 seg.).

Il bando di concorso annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi

fattori di ponderazione (avviso di gara, punto 2.10, fascicolo condizioni

d'appalto, pag. 12, punto 4):

A.

Qualità dell'offerente

30%

A1

Capo progetto direttore

locale dei lavori

"CP DLL", di cui:

-

Referenza presentata à 10%

-

CV à 10%

20%

A2

Assistente 1 e sostituto CP DLL, di cui:

-

Referenza presentata à 5%

-

CV à 5%

10%

B.

Prezzo

30%

C.

Qualità dell'offerta

20%

C1

Analisi del mandato, procedura proposta

10%

C2

Organigramma

10%

D.

Attendibilità del prezzo orario

20%

(…)

Assegnazione delle note: scala per criteri non

matematici

Ottimo, chiaramente superiore alla media o migliore

offerta Nota 6

Soddisfacente, raggiunge gli obiettivi prefissati Nota

4

Non convincente, carente Nota

2

Privo di valore, inattendibile o mancante Nota

0

Possono essere assegnate anche note intermedie

(piene).

In merito al criterio

di aggiudicazione A1

le condizioni d'appalto prescrivevano quanto segue

(pag. 13, punto A1):

Il candidato CP DLL dovrà dimostrare le proprie

competenze professionali e la propria adeguatezza nel ricoprire il ruolo

previsto, nonché le proprie capacità di muoversi nel contesto svizzero,

presentando:

1 referenza

di un lavoro analogo, subordinatamente simile (*)

già eseguito in qualità di direttore dei lavori CP

DLL

(*) può essere lo stesso già utilizzato per l'idoneità

(v. CI 5).

Svolta negli ultimi 15 anni (terminati o in fase di

collaudo) andata a buon fine.

Il Gruppo di valutazione valuterà il CP DLL in base:

alle analogie dell'oggetto di referenza con i

contenuti della commessa in appalto (più le opere e i compiti svolti saranno

ritenuti analoghi, migliore sarà la valutazione della referenza)

50%

al curriculum vitae (valutazione della formazione e

dell'esperienza lavorativa con riferimento a progetto)

50%

Le note per le analogie e per il curriculum vitae

saranno assegnate secondo lo schema soprastante per i criteri non matematici.

B. Il committente ha

risposto alle domande pervenute dai concorrenti in merito al bando di concorso.

Tra le altre, ha fornito la seguente indicazione:

domanda

risposta

06

Per il criterio d'idoneità CI5 è richiesta una

referenza interamente eseguita (fase 52 terminata). È corretto intendere che

per considerare la fase 52 conclusa è necessario che il collaudo sia

avvenuto? O è sufficiente che l'opera sia in fase di collaudo come richiesto

per le referenze del "CP DLL" e del "sost. DLL" nei

criteri di aggiudicazione A1 e A2?

Cosa si intende per "in fase di collaudo"?

è da intendere che i lavori sono conclusi e l'opera è stata messa in

esercizio con collaudi parziali ma si è ancora in attesa di fare il collaudo

finale?

Per il committente è sufficiente che l'opera sia in

fase di collaudo come richiesto per le referenze del "CP DLL" e

del "sost. DLL" nei criteri di aggiudicazione A1 e A2".

Per il committente è sufficiente che i lavori siano

conclusi e che l'opera sia stata messa in esercizio con dei collaudi

parziali, in attesa di eseguire il collaudo finale.

C. Entro il termine utile sono giunte al committente

sei offerte, tra cui quella di fr. 2'541'504.60 del Consorzio G__________,

composto dalle ditte RI 1, RI 2 e RI 3 e quella di fr. 2'530'303.80 insinuata

dal Consorzio D__________, formato dalla CO 1 e dalla CO 2.

D. Dopo valutazione delle

offerte, il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa al Consorzio D__________,

giunto primo in graduatoria con 559.41 punti.

E. Contro la predetta

decisione insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le ditte

formanti il Consorzio G__________, secondo classificato con 550.29 punti,

chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore o,

in via subordinata, il rinvio degli atti al committente per nuova delibera,

previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Il Consorzio eccepisce

innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito per non aver avuto

accesso all'intero incarto prima dell'inoltro del ricorso. Chiede che tale

facoltà gli sia concessa integralmente in corso di causa e che di tale aspetto

si tenga conto per la ripartizione degli oneri processuali. Nel merito,

contesta la valutazione operata dall'ente appaltante in relazione a una

referenza presentata dall'aggiudicataria per il criterio di aggiudicazione A1. Il

deliberatario ha infatti presentato una referenza avente per oggetto il nuovo

sottopasso di B__________, opera che secondo l'insorgente non può essere

considerata conclusa entro il termine di presentazione delle offerte. La

referenza non meriterebbe pertanto la nota 6 attribuita dal committente, ma

tuttalpiù la nota 2. Il ricorrente critica inoltre il punteggio, anche in

questo caso il massimo, assegnato all'offerta dell'aggiudicataria per il

criterio di aggiudicazione C2 (organigramma). La valutazione sarebbe

insostenibile trattandosi di un organigramma lacunoso e in ogni caso inferiore

a quello presentato dall'insorgente, che ha ricevuto la stessa nota.

F. All'accoglimento

del gravame si oppone il committente. Esso osserva innanzitutto di aver

permesso al ricorrente la visione dei documenti pertinenti e utili

all'allestimento del ricorso. Sostiene inoltre che i giudizi del gruppo di

valutazione, frutto di un'attenta analisi delle offerte, considerano tutti gli

aspetti preannunciati nel bando. In particolare, la referenza presentata

dall'aggiudicataria ottempera in maniera ottimale ai requisiti richiesti per

quanto attiene agli aspetti preponderanti dell'opera: le sue grandi dimensioni

e la complessità dal punto di vista strutturale. Seppur non ancora terminata in

tutte le sue parti, i lotti di interesse per la fattispecie sono stati

collaudati prima dell'inoltro dell'offerta. Per quanto attiene

all'organigramma, l'ente appaltante osserva che tutti gli offerenti hanno rispettato

le disposizioni del bando, fornendo uno schema chiaro e sufficientemente

dettagliato e ottenendo di conseguenza la nota 6.

G. Anche l'aggiudicataria

avversa il gravame. In merito alla valutazione della referenza concernente il

sottopasso di B__________ osserva che in quell'occasione sono stati svolti

compiti di direzione locale dei lavori per la realizzazione dell'opera,

mantenendo il soprastante traffico ferroviario in esercizio grazie alla posa di

ponti provvisori. Prestazioni del tutto analoghe a quelle previste per il

sottopasso G__________. Sebbene il sottopasso di B__________ non sia ancora in

esercizio, alla data di scadenza per l'inoltro dell'offerta (5 dicembre 2023)

erano già terminate e collaudate le parti d'opera utili quali referenza e in

particolare la posa e la messa in esercizio dei quattro ponti ferroviari

provvisori, ultimati nel 2022, nonché la struttura portante del sottopasso. Con

riferimento all'organigramma e al relativo criterio di aggiudicazione, sostiene

che, avendo presentato un documento chiaro e completo, la valutazione con il

punteggio massimo sia corretta.

H. Il 23 aprile 2024 la

giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto

la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, concedendo al

committente di concludere il contratto fino al giudizio di merito del

Tribunale.

Fatti

I. Con le

successive prese di posizione scritte, le parti ribadiscono le proprie tesi con

precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).

In quanto partecipanti

al concorso, riunite in consorzio, le ditte ricorrenti sono legittimate a

contestare l'assegnazione della commessa ad un altro concorrente (art. 15 cpv.

1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita

dalle parti bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di

causa. Non serve acquisire agli atti la documentazione richiesta dal Consorzio ricorrente.

Considerandi

2.

La censura di

violazione del diritto di essere sentito per mancato accesso agli atti va

d'acchito respinta. Il Consorzio insorgente ha infatti preso conoscenza dei

documenti determinanti, sulla base dei quali ha potuto allestire un ricorso

motivato, contestando compiutamente la valutazione operata dal committente.

3.

3.1. Le

cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità

tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente

di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto

informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono

tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto

atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio

sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo

l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina;

RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21

consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed.,

Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin

Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64

segg.). Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi,

eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca

preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3,

I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del

5.

marzo 2018 consid. 2.3).

3.2

La definizione di lavori analoghi va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente

costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In

assenza di spiegazioni nelle regole fissate

dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o

simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal

profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa

a concorso. Caratteristiche del lavoro messo

a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti

momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare

il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito lavori analoghi può essere dedotto soltanto

dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei

lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile 2016 consid. 2.3;

52.2013.526

del 9 gennaio 2014, consid. 2.2; 52.2011.154 del 21 giugno

2011, consid. 2.2).

3.3

Nel caso concreto,

le condizioni di gara riportavano le seguenti definizioni per le referenze

(testo standard a carattere generale):

Oggetto analogo

Dello stesso tipo e dello stesso ordine di grandezza

(praticamente uguale).

Se l'oggetto dato è una passerella pedonale con una

luce di 80 m, "analogo" significa: passerella pedonale (non ponte

carrozzabile) con una luce di almeno 50 m. Anche i materiali e il sistema

statico devono corrispondere.

Oggetto simile

Dello stesso tipo ma con diversità di grandezza e/o

materiale, ecc.

(è diverso ma ci assomiglia).

Se l'oggetto dato è una passerella pedonale con una

luce di 80 m, "simile" può essere per esempio un ponte, un

cavalcavia o un sottopasso.

Oggetto

paragonabile

È un'altra cosa, ma che presenta caratteristiche e

problematiche similari, dalle quali si potrebbe desumere una sufficiente

capacità dell'autore per realizzare anche l'oggetto dato, (un po' ci

assomiglia; se ha fatto bene quello, dovrebbe riuscire a risolvere anche

questo).

Se l'oggetto dato è una passerella, potrebbe essere

per esempio una soletta di una palestra con luce notevole o la copertura di

uno stadio, oggetti anche molto diversi ma la cui complessità riprende in

parte i temi dati. In considerazione dell'ampio spettro di possibilità è

necessario definire oggetti paragonabili soprattutto le opere di

architettura, raramente analoghe o simili per referenze come quelle del

presente contesto.

3.4

Nella valutazione

delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il

cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente

nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente

sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). Presupposto

irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è

un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte

dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua

volta:

- la

produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le

descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e

l'epoca in cui sono state effettuate;

- una

circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite

dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata

dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;

- una

congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai

concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta

nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente

cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25

consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2012.386 citata

consid. 2.2).

Spesso, i committenti

si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che

valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di

cui dispongono i loro consulenti (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2015.73

del 12 maggio 2015 consid. 2, 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).

4.

Il Consorzio

ricorrente contesta la valutazione esperita in relazione al criterio di

aggiudicazione A1, riferito alla referenza del capoprogetto. Ritiene che

l'aggiudicataria avrebbe meritato al massimo la nota 2 (anziché 6), mentre la

propria offerta la nota 6 (anziché 5). Da un lato, la referenza non sarebbe

analoga siccome, diversamente dall'opera oggetto del presente appalto, il

sottopasso di B__________ è a destinazione pedonale e non veicolare. Ciò non

permetterebbe di ritenere la referenza analoga, secondo la definizione

annunciata nelle condizioni di gara. Pure la struttura portante del sottopasso

di B__________ sarebbe diversa, ossia a comportamento tridimensionale e non

unidirezionale. In secondo luogo, l'opera non sarebbe ancora stata messa in

esercizio.

4.1

Il Consorzio

aggiudicatario ha presentato a titolo di prima referenza per la valutazione del

criterio di aggiudicazione A1 il sottopasso di B__________. Si tratta di un

sottopasso pedonale realizzato al di sotto dei binari della stazione FFS di __________.

Il Consorzio ha fornito la seguente descrizione dell'attività svolta in

quell'occasione da R__________, designato quale capo progetto.

Direttore locale dei lavori in qualità di Capo DLL

genio civile per i lavori del nuovo sottopasso di B__________. Sono state

svolte tutte le attività di direzione locale dei lavori per i seguenti lotti: à Lotto lavori preliminari (collaudato e concluso) à Lotto Spostamento FS02 (collaudato e concluso) à Lotto Ponte Provvisorio sulla Terrazza (posa nuovo ponte collaudato e

in esercizio a marzo 2022).

à

Lotto lavori principali con le seguenti opere

collaudate: Buffet della Stazione. Opere del GC per i 4 ponti ferroviari

provvisori (collaudo e messa in esercizio ponti avvenuta), Opere di

impermeabilizzazione sottopasso (sotto i binari e sulla terrazza della

stazione), Opere in calcestruzzo armato nuovo sottopasso (sotto i binari e

sulla terrazza della stazione).

4.2

Per quanto

attiene all'analogia del sottopasso di B__________ con quello oggetto dell'appalto,

il committente sostiene che la caratteristica principale di entrambi consista

nello scavare un passaggio di grandi dimensioni sotto i binari ferroviari,

prestando particolare attenzione alla stabilità dell'infrastruttura

soprastante. Soggiunge che il sottopasso di B__________ è ubicato nella

stazione di __________ a pochi metri di distanza dal previsto sottopasso G____________________,

a cui risulta sostanzialmente identico per dimensioni e caratteristiche

strutturali. La conclusione dell'ente appaltante di riconoscere perfetta

analogia tra i due progetti, indipendentemente dalla destinazione (pedonale o

veicolare) del sottopasso è sostenibile e non viola il diritto. Nel caso

concreto, la scelta di dare particolare peso all'aspetto strutturale piuttosto

che all'utilizzo del sottopasso in quanto tale appare sostenibile. Dagli atti

emerge che le caratteristiche principali delle due opere sono infatti del tutto

simili, sia per dimensioni sia per modalità esecutive e complessità degli

interventi.

4.3

Resta da esaminare se la valutazione della referenza con il massimo

punteggio sia sostenibile avuto riguardo al fatto che il sottopasso di B__________

non è ancora in esercizio.

Entro il termine di inoltro delle offerte (5 dicembre 2023) era stato eseguito

il collaudo dei lavori di genio civile relativi alla resistenza a

compressione e in generale alle caratteristiche fisico-meccaniche della

struttura portante del sottopasso (verbale del 4 dicembre 2023, prodotto

dal Consorzio aggiudicatario sub doc. 7). Il traffico ferroviario

soprastante era invece ancora garantito dai ponti provvisori, la cui rimozione sarebbe

avvenuta soltanto il 27 dicembre 2023 (doc. 8). La fine dei lavori nella zona

binari era infatti prevista soltanto per il 24 febbraio 2024, mentre la conclusione

globale dei lavori al 10 dicembre 2025 (doc. 8). Ora, è vero che il committente

ha previsto nel bando di concorso che le opere addotte a titolo di referenza

potevano essere ancora in fase di collaudo (cfr. supra, consid. A). Esso

ha comunque aggiunto che la referenza doveva essere andata a buon fine e

precisato che i lavori dovevano essere conclusi e l'opera messa in esercizio

con collaudi parziali, in attesa di eseguire il collaudo finale (cfr. supra,

consid. A e B). Nel caso concreto, al momento della presentazione dell'offerta,

i lavori per la realizzazione del sottopasso di B__________ erano lontani

dall'essere terminati, benché alcune parti d'opera, tra cui la struttura

portante, avessero ottenuto un collaudo. Contrariamente a quanto sostengono i resistenti,

la presenza dei ponti provvisori non costituisce un elemento trascurabile.

Basti pensare che tra gli aspetti significativi, atti secondo il Consorzio

aggiudicatario a dimostrare l'analogia tra la referenza e l'oggetto del

concorso, vi erano anche i lavori di rimozione dei ponti provvisori e il

ripristino della sede ferroviaria (cfr. dichiarazioni dell'offerente, pag.

16). Nulla muta il fatto, addotto dal deliberatario, secondo cui la rimozione di

tali impianti sarebbe tecnicamente già potuta avvenire, ma che in base alle

esigenze del traffico ferroviario imposte dalle FFS si sia proceduto solo il 27

dicembre 2023. Resta il fatto che in assenza (almeno) di questo intervento, indispensabile

al ripristino della circolazione sui binari, l'opera non può dirsi né conclusa

né tantomeno messa in esercizio. La valutazione della referenza con la nota 6

risulta pertanto arbitraria. Non corrispondendo alle esigenze fissate dal bando

di concorso, questa non poteva che ottenere la nota 0 (privo di valore,

inattendibile o mancante). Al punteggio assegnato all'offerta del Consorzio

deliberatario vanno pertanto dedotti 60 punti ed essa raggiunge quindi un

totale di 499.41. L'offerta dell'insorgente, con i suoi 550.29 punti, passa

quindi in prima posizione. Stando così le

cose, non occorre pronunciarsi sul punteggio assegnato alla referenza del

Consorzio G__________.

5.

Esente da

critica è invece la valutazione, con la nota 6, dell'organigramma presentato

dal Consorzio D__________. Questo appare completo e definisce le figure

incaricate del progetto in modo sufficientemente chiaro. Il giudizio del

committente è pertato conforme alle esigenze del capitolato, che non imponevano

alle ditte di inserire particolari dettagli (cfr. condizioni d'appalto, pag.

15, punto C2).

6.

Visto quanto

precede, il ricorso va accolto. La decisione impugnata deve quindi essere

annullata. Disponendo di tutti gli elementi necessari, la commessa può essere aggiudicata

direttamente dal Tribunale al Consorzio G__________, primo classificato.

7.

La tassa di

giustizia è posta a carico dello Stato e delle ditte formanti il Consorzio

resistente, secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6

LPAmm). Esse rifonderanno inoltre ai membri del Consorzio G__________ congrue

ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 6 aprile 2024 (n. 1115) con cui il Consiglio di Stato ha deliberato la

commessa concernente le prestazioni di direzione locale dei lavori (genio

civile) per la realizzazione della prima fase delle infrastrutture della

viabilità del nodo intermodale FFS di __________ al Consorzio D__________ è

annullata;

1.2

la commessa è

aggiudicata al Consorzio G__________.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 5'500.- è posta per un mezzo (fr. 2'750.-) a carico delle

ditte formanti il Consorzio D__________ e per l'altra metà a carico dello

Stato. Alle ricorrenti è restituito l'anticipo versato. A titolo di ripetibili,

lo Stato e i membri del Consorzio D__________ rifonderanno alle ricorrenti

l'importo complessivo di fr. 5'000.- in ragione di fr. 2'500.- ciascuno.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110)

nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera