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Decisione

52.2024.135

Commessa pubblica. Esclusione e annullamento del concorso

5 agosto 2024Italiano21 min

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'abilitazione a impugnare l'annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.135

Lugano

5

agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso dell'8 aprile

2024 di

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

RI

5

che

compongono il Consorzio L__________,

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 27 marzo 2024 (n. 1527) del

Consiglio di Stato che ha annullato il concorso pubblico per l'aggiudicazione

delle prestazioni di progettazione esecutiva della rete

tramviaria-ferroviaria del Luganese, previa esclusione di tutte le offerte;

ritenuto, in

fatto

A. Dopo l'annullamento di

un primo bando di concorso da parte del Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. STA 52.2021.127 e STA 52.2021.170/192, entrambe del 16 luglio 2021), il

17 settembre 2021 la Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite della Divisione

delle costruzioni, ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le

prestazioni di progettazione esecutiva della rete tramviaria-ferroviaria del

Luganese, tappa prioritaria (FU n. 167 del 17 settembre 2021 pag. 7 segg.).

Le condizioni

d'appalto stabilivano criteri di idoneità in capo allo studio capofila, allo

studio responsabile della tecnica ferroviaria nel settore tracciato e binari

(FER) nonché allo studio responsabile del genio civile nel ramo sotterraneo e

galleria (GCG). Erano inoltre imposti criteri di idoneità in capo alle persone

chiave e agli specialisti (condizioni d'appalto, punto 3.1). Per quanto qui

interessa, in relazione alla figura dell'architetto, il bando prevedeva quanto

segue:

CI 3.2.4

Architetto (AR)

Generale:

L'AR non può essere titolare o dipendente né

dello studio Capofila né di uno degli studi responsabili (FER, GCG, GCS, GCI

e GCE).

Requisiti:

-

Formazione: Master of Science o

Bachelor in architettura (ETH, SUP o equivalente).

-

Esperienza professionale: min.

10 anni.

Competenze specifiche:

Una referenza riguardante la progettazione di un

edificio industriale o artigianale simile all'officina FLP in oggetto, con le

seguenti caratteristiche:

-

Completato negli ultimi 20 anni

o in fase di collaudo.

-

Importo complessivo, esclusa la

sistemazione esterna, ≥ 5 mio CHF

-

Fasi SIA svolte: 41 e 51.

-

Funzione assunta: architetto

progettista.

Le regole di gara, al

fine di agevolare la comprensione dei concorrenti sul giudizio delle referenze,

riportavano le seguenti definizioni che, indipendentemente dal significato

che potrebbe essere dato da un vocabolario e/o da eventuali possibili precedenti

di giurisprudenza, i Mandanti intendono adottare, con la dovuta flessibilità,

per l'idoneità (condizioni di gara, pag. 18, punto n. 3.4).

Oggetto analogo

Dello stesso tipo e dello stesso ordine di grandezza

(praticamente uguale).

Se l'oggetto dato è una passerella pedonale con una

luce di 80 m, "analogo" significa: passerella pedonale (non ponte

carrozzabile) con una luce di almeno 50 m. Anche i materiali e il sistema

statico devono corrispondere.

Oggetto simile

Dello stesso tipo ma con diversità di grandezza e/o

materiale, ecc. (è diverso ma ci assomiglia).

Se l'oggetto dato è una passerella pedonale con una

luce di 80 m, "simile" può essere per esempio un ponte, un

cavalcavia o un sottopasso.

Oggetto

paragonabile

È un'altra cosa, ma che presenta caratteristiche e

problematiche similari, dalle quali si potrebbe desumere una sufficiente

capacità dell'autore per realizzare anche l'oggetto dato, (un po' ci

assomiglia; se ha fatto bene quello, dovrebbe riuscire a risolvere anche

questo).

Se l'oggetto dato è una passerella, potrebbe essere

per esempio una soletta di una palestra con luce notevole o la copertura di

uno stadio, oggetti anche molto diversi ma la cui complessità riprende in

parte i temi dati. In considerazione dell'ampio spettro di possibilità è

necessario definire oggetti paragonabili soprattutto le opere di

architettura, raramente analoghe o simili per referenze come quelle del

presente contesto.

Oggetto di

importo

superiore o uguale a CHF .....

Si intende il costo dell'opera (Baukosten) di tutte

le parti progettate e realizzate dall'ingegnere.

Se l'oggetto dato è una passerella, l'importo

comprende oltre al corpo del manufatto anche le fondazioni, gli ancoraggi, le

rampe di accesso e i raccordi ai percorsi esistenti. Sono esclusi IVA,

espropri, imprevisti e onorari.

B. Entro il termine prestabilito sono giunte al

committente quattro offerte di altrettanti Consorzi, di importi compresi tra fr.

17'662'800.- e fr. 23'014'933.71. La valutazione delle offerte operata dal committente

ha condotto alla seguente classifica:

1.

C__________ fr.

17'662'800.- 520.55 punti

2.

L__________ fr.

20'759'349.14 513.50 punti

3.

__________ fr.

19'828'829.55 477.65 punti

4.

__________ fr.

23'014'933.71 416.30 punti

Il committente ha

quindi deliberato la commessa al Consorzio C__________, formato da __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________.

C. a. Con decisione del

10 ottobre 2022 (inc. 52.2022.116), il Tribunale cantonale amministrativo ha

parzialmente accolto il ricorso interposto dal Consorzio L__________, formato

dalle ditte RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5, annullando la delibera, siccome il

committente avrebbe dovuto escludere dalla gara il Consorzio aggiudicatario, e

rinviando gli atti al committente per nuova decisione. Più precisamente, il

Tribunale ha invitato il committente a esprimersi con adeguata motivazione,

previa assunzione delle eventuali informazioni mancanti, in relazione alla verifica

delle referenze addotta dal Consorzio ricorrente per lo specialista degli

impianti di sicurezza e per l'architetto.

b. Contro tale decisione, i membri del Consorzio C__________ sono insorti

dinanzi al Tribunale federale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico e respinto, nella misura della sua ricevibilità, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale (STF 2C_913/2022 del 3 agosto

2023).

D. Frattanto, il

committente ha esperito gli accertamenti necessari alla valutazione dell'offerta

del Consorzio L__________, raccogliendo informazioni direttamente da

quest'ultimo.

E. Con decisione del 27

marzo 2024 il Consiglio di Stato ha escluso tutte le offerte rimaste in gara,

tra cui quella del Consorzio L__________, in quanto nessun concorrente ha

presentato una referenza valida a dimostrazione dell'idoneità dell'architetto. Per

quanto attiene al predetto Consorzio, la referenza (fabbricato viaggiatori

della stazione FFS di __________) non costituirebbe un edificio industriale o

artigianale come richiesto dal bando di concorso. Nemmeno potrebbe essere

definito un oggetto simile o dello stesso tipo dell'officina Ferrovie Luganesi

SA (FLP). Il committente ha quindi annullato il concorso: oltre a non essere

valide per il predetto motivo, le offerte sarebbero in ogni caso scadute,

essendo trascorso il termine di sei mesi dalla data fissata per la loro

presentazione e non essendo stata concordata alcuna estensione del periodo di

validità. Inoltre, il Cantone, che in un primo tempo si era impegnato a gestire

il progetto sulla base di un accordo con le FLP, non è più committente

dell'opera: la conduzione e la responsabilità del progetto è ormai passata a

una società costruttrice (Rete Tram-treno del Luganese SA; RTTL SA), costituita

da FLP su richiesta dell'Ufficio federale dei trasporti. La Repubblica e

Cantone Ticino non ha pertanto più titolo per aggiudicare la commessa. Tocca ora

a RTTL SA indire le necessarie procedure di concorso.

F. Contro la

predetta decisione insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le

ditte formanti il Consorzio L__________, chiedendone la modifica nel senso che

l'offerta è valida e rimane in gara, il concorso non è annullato e la commessa

deliberata in proprio favore. In via subordinata, domanda il rinvio degli atti

al Consiglio di Stato per nuova decisione. Il tutto previo conferimento

dell'effetto sospensivo al ricorso. Il predetto Consorzio contesta innanzitutto

la propria esclusione dalla gara: la referenza presentata per dimostrare

l'idoneità dell'architetto sarebbe conforme alle esigenze del bando. Avversa

poi i motivi posti a fondamento dell'annullamento del concorso: appellarsi alla

scadenza delle offerte sarebbe contrario al principio della buona fede, siccome

il committente avrebbe potuto concordarne il prolungamento con i concorrenti,

in fase di nuova verifica delle offerte. Sostiene infine che nulla impedirebbe

al Governo cantonale di procedere, a questo stadio del concorso, con la

delibera, indipendentemente dalle comunicazioni dell'Ufficio federale dei

trasporti.

G. All'accoglimento del

gravame si oppone il committente. Esso ribadisce che l'offerta del Consorzio

ricorrente è stata a ragione esclusa, per inidoneità. Il progetto addotto quale

referenza in relazione al ruolo dell'architetto non presenterebbe infatti alcun

elemento di similitudine con l'officina FLP riguardo a carattere, destinazione

e tipologia dell'edificio (industriale o artigianale). Né sarebbero rilevabili

altri elementi caratterizzanti un'infrastruttura ferro/tranviaria simile a

quella di riferimento, ovvero direttamente interconnessa con binari e adibita

alla manutenzione, riparazione e pulizia dei convogli. L'ente appaltante

precisa i contorni che hanno condotto alla costituzione della RTTL SA, in

particolare le condizioni imposte dall'Ufficio federale dei trasporti

nell'ambito delle sue attribuzioni derivanti dal finanziamento della

Confederazione di parte dell'opera. Il passaggio di competenze alla predetta

società, soggiunge il committente, costituisce senz'altro un motivo sufficiente

per interrompere la procedura, atteso che il Cantone non ha più né il diritto

né i mezzi finanziari per commissionare, gestire e pagare la progettazione

esecutiva dell'opera.

H. Invitata a esprimersi

sul ricorso, la RTTL SA non prende posizione, ritenendosi estranea alla

procedura. Precisa che assumerà il ruolo di committente della progettazione

d'appalto ed esecutiva dell'opera, senza riprendere i contenuti del bando e le

condizioni del concorso a suo tempo pubblicato, che neppure le sono noti.

Fatti

I. L'Ufficio

di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non

formula osservazioni.

J. Nei successivi

allegati scritti, il Consorzio ricorrente e l'ente appaltante confermano le

proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).

In quanto partecipanti

al concorso, riunite in consorzio, le ricorrenti sono senz'altro legittimate a

contestare la propria esclusione dalla procedura di aggiudicazione (art. 15

cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'abilitazione a impugnare l'annullamento

del concorso potrà invece essere riconosciuta solo in caso di accoglimento

delle censure rivolte contro l'estromissione del Consorzio dalla gara (cfr. STA

52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1). Il gravame, tempestivo (art. 15

cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25

cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal

committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie

scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

Considerandi

2.

Il Consorzio

contesta l'estromissione della propria offerta, ritenendo che la referenza

presentata a dimostrazione dell'idoneità dell'architetto risponda ai criteri

stabiliti dal bando.

2.1

L'ente appaltante ha in un primo tempo ammesso l'idoneità del Consorzio a

concorrere ritenendo valida, tra le altre, la referenza presentata per la

figura dell'architetto. Nell'ambito del ricorso interposto contro

l'aggiudicazione al Consorzio C__________, il Tribunale, dopo aver sancito

l'esclusione di quest'ultimo, ha verificato se la commessa potesse essere

assegnata al ricorrente. La Corte ha quindi esaminato, tra le altre, la censura

del Consorzio C__________ rivolta, per l'appunto, contro la referenza

dell'architetto addotta dall'insorgente (STA 52.2022.116 del 10 ottobre 2022 consid.

13). Il Tribunale è giunto alla conclusione che dalla documentazione relativa

al concorso non era possibile dedurre quali riflessioni avessero condotto la

committenza a ritenere idonea la predetta referenza. Le stringate informazioni

concernenti la verifica operata dall'ente appaltante non permettevano infatti

di desumere quali elementi fossero stati presi in considerazione per ammettere

la conformità della referenza ai presupposti del bando, in particolare la

similitudine con l'officina FLP. Non essendo in grado di verificare se la

stazione appaltante avesse esercitato correttamente il proprio potere di

apprezzamento, la Corte le ha rinviato gli atti per nuova decisione,

invitandola a chinarsi nuovamente sulla referenza e a fornire un'adeguata

motivazione delle proprie conclusioni.

2.2

Con la decisione

impugnata, il committente, dopo aver raccolto maggiori informazioni presso il

ricorrente, ha stabilito che l'oggetto di referenza, ossia il fabbricato

viaggiatori della stazione FFS di __________ non costituisce un edificio

industriale o artigianale. Inoltre, l'opera non corrisponderebbe a un oggetto

simile all'officina FLP.

Il Governo ha ripreso

la descrizione, fornita dal Consorzio, della struttura della stazione di __________

FFS, che si sviluppa su 6 livelli:

·

interrato: locali tecnici

destinati alla tecnica ferroviaria, ovvero:

-

locale impianti per

l'alimentazione della linea di contatto e motorizzazione scambi

-

locale per gli impianti di

sicurezza

-

fosse tecniche/di ispezione dei

montacarichi

-

centrale di allarme incendio,

controllo accessi, illuminazione d'emergenza

-

centrale termica

-

ulteriori locali di servizio

·

piano terra:

-

binari di stazione con servizi

tecnici (il rifacimento completo del binario n. 1 è stato eseguito in

coordinazione con il progetto di referenza presentato)

-

servizi tecnici e logistica di

stazione

-

impianti di accesso ai treni

-

infrastrutture di copertura (tali

elementi hanno richiesto una particolare interazione tra il progetto

architettonico e il Servizi Binario di FFS SA)

·

piano primo (e superiori): uffici

amministrativi su 4 livelli a disposizione di:

-

Centrale per le telecomunicazioni

di FFS SA - Divisione Infrastruttura, Esercizio

-

FFS SA - Divisione passeggeri

(postazioni di lavoro, sale riunioni, locale pausa/cucina, spogliatoi, locali

tecnici diversi per l'operatività dei servizi IT di biglietteria)

-

Polizia ferroviaria (postazioni di

lavoro, sale riunioni, celle di fermo altamente sorvegliate)

-

AFD - Amministrazione federale

delle dogane (postazioni di lavoro, sale riunioni e magazzini).

Il committente ha

concluso che tale edificio non può essere considerato industriale o artigianale

simile a un'officina per la manutenzione e riparazione di materiale rotabile quale

è l'officina FLP. Secondo l'ente appaltante, il fabbricato viaggiatori non configura

un'opera dello stesso tipo nemmeno riguardo a installazioni, macchinari,

lavorazione, ecc. Mancherebbe inoltre un'interconnessione di binari per

l'entrata e l'uscita di veicoli ferro-tranviari all'interno dello stabile.

2.3

Come giustamente rileva l'ente appaltante, le disposizioni del bando erano

chiare in merito alla necessità che la referenza presentata dall'architetto

dovesse consistere nella progettazione di un edificio industriale o

artigianale. L'oggetto della referenza doveva inoltre essere simile

all'officina FLP. Per simile occorre intendere dello stesso tipo ma con

diversità di grandezza e/o materiale, ecc. (è diverso ma ci assomiglia;

cfr. supra, consid. A). Le regole di gara sono chiare e non si

prestano alle interpretazioni del ricorrente. Condizioni imprescindibili per

l'ammissione della referenza erano, tra le altre, la natura industriale o

artigianale dello stabile progettato da un lato e, dall'altro lato, la

similitudine con l'officina FLP.

2.4

L'officina FLP sarà

adibita alla manutenzione interna ed esterna dei nuovi veicoli. Nello stesso

edificio saranno collocati anche nuovi uffici, nonché la centrale operativa e

di controllo della nuova rete tram-treno. All'interno del fabbricato sono state

definite le seguenti aree funzionali:

-

area lavaggio e manutenzione

carrozzeria;

-

area revisione e manutenzione;

-

area riparazione e manutenzione;

-

area officina;

-

area magazzini/uffici

amministrativi.

Il progetto prevede la

costruzione di un piano interrato, destinato alle fosse di lavoro e alla

movimentazione delle infrastrutture tecniche, e di quattro piani fuori terra;

il pianterreno sarà adibito alla manutenzione dei convogli, alla logistica e ai

servizi, e i piani superiori riservati a magazzini, spogliatoi, mensa, uffici

amministrativi e locali tecnici (cfr. relazione tecnica e architettonica

dell'officina FLP, doc. M, pag. 15 e 21 segg.). L'officina deve essere dotata

di attrezzature specifiche: un impianto di lavaggio di treni e tram, un lift

per estrazione carrello, ossia un sistema di abbassamento allo scopo di

smontare i carrelli dei veicoli, una passerella di lavoro sopraelevata per

permettere agli operai la manutenzione del tetto dei convogli, un sistema per

il sollevamento di treni e tram e uno per il sollevamento dei carrelli.

2.5

Il committente,

dopo approfondimenti, ha giudicato la referenza presentata dal Consorzio non

conforme alle disposizioni di gara, pur avendola ammessa in un primo tempo.

La committenza ritiene innanzitutto che non si tratti di un edificio industriale

o artigianale.

Come evidenzia l'ente appaltante, secondo giurisprudenza, artigianali sono per principio considerate le attività volte a produrre beni

relativamente individualizzati, in quantitativi ridotti e con un limitato impiego di mezzi tecnici e di manodopera.

Industriali sono invece considerate, in generale, le attività produttive

che fanno capo a impianti fissi permanenti, per produrre trasformare o trattare

beni o materie prime su vasta scala e secondo procedimenti standardizzati e ripetitivi

(STA 52.2019.250 del 23 dicembre 2020 consid. con riferimenti). Non portano a

diversa conclusione le norme tecniche richiamate dal ricorrente.

Lo stabile oggetto di referenza è destinato ai servizi dell'utenza ferroviaria.

Esso comprende pure uffici e locali tecnici, ma non è adibito ad alcuna

attività artigianale o industriale. Difficile pure ravvisare una similitudine

sufficiente con l'officina FLP, destinata principalmente alla manutenzione dei

convogli, attività che necessita di spazi, macchinari e struttura appropriati.

Benché inserito nel contesto ferroviario, il fabbricato viaggiatori della

stazione di __________ non presenta caratteristiche simili al progetto ai sensi

delle disposizioni di gara. La conclusione a cui è giunto l'ente appaltante non

lede pertanto il diritto.

3.

Escluso a

ragione dalla gara, il Consorzio non è legittimato a contestare l'annullamento

del concorso. Si rileva in ogni caso quanto segue.

3.1

Secondo l'art. 13

lett. i CIAP, le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono la

limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di

aggiudicazione per gravi motivi. In questo ordine di idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di interrompere la

procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare

se, alternativamente: (a) non

realizza il progetto, (b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre

esigenze fissati nei documenti di gara, (c) si prevedono offerte più favorevoli

a seguito della modifica delle condizioni quadro, (d) le offerte presentate non

sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento

annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati, (e) esistono

indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti, (f)

si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.

Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione, in via

eccezionale, sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate dal

profilo degli scopi perseguiti dalla legislazione sulle commesse pubbliche,

permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli

obblighi, segnatamente quelli derivanti dal principio della buona fede, che

l'apertura del concorso ingenera in capo al committente

nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come dai principi generali

applicabili alle commesse pubbliche, in particolare dal divieto di

discriminazione dei concorrenti (STA 52.2021.319 del 13 ottobre 2021 consid. 2,

52.2019.642

del 24 aprile 2020 consid. 2, 52.2012.489 del 1° marzo 2013 pubbl.

in RtiD II-2013 n. 20 consid. 3.1, 52.2009.13 del 16 marzo 2009 consid. 2.1).

La giurisprudenza federale, dal canto suo, ritiene che il committente possa

interrompere la procedura di aggiudicazione se il provvedimento è giustificato

da motivi oggettivi e non mira a discriminare deliberatamente taluni

concorrenti; la loro prevedibilità non è di alcun rilievo (DTF 141 II 353

consid. 6.1 e 6.4, 134 II 193 consid. 2.3; STA 52.2012.489 citata consid. 3.2; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/

Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, III ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 820; Martin

Beyeler, Ueberlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, in: AJP/PJA

7/2005, pag. 784 e segg.). A differenza della rinuncia definitiva a eseguire

l'opera o a procurarsi una determinata prestazione, l'interruzione della gara

al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte

porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il

gioco della concorrenza nel caso di una nuova procedura (RDAT 2003-II n.

32; STA 52.2008.45 del 3 marzo 2008 consid. 2.2 con riferimenti).

3.2

Dall'elenco esemplificativo dei motivi di interruzione citati

all'art. 55 RLCPubb/CIAP discende dunque che solo a titolo eccezionale il

committente può interrompere la procedura, misura che appare dunque come ultima

ratio. Questo approccio restrittivo trova il suo fondamento nel fatto che

quando mette in atto una procedura concorsuale, la stazione appaltante deve

assicurare a ogni concorrente una possibilità concreta di conseguire la

commessa in funzione delle esigenze poste. Ciò che evidentemente viene a

mancare se il committente interrompe o annulla la gara. Certo, nel caso in cui

il committente intenda ripresentare il concorso, i concorrenti potranno

nuovamente inoltrare la loro offerta, ma questo modo di procedere potrebbe

apparire problematico nella misura in cui, a prescindere dai costi

supplementari generati a tutte le parti coinvolte, le possibilità di

attribuzione della commessa potrebbero, in determinate circostanze, diminuire

se il numero dei concorrenti fosse più elevato o in presenza di accresciute

esigenze di gara. Aggiungasi inoltre che la ripetizione della procedura

potrebbe avverarsi contraria anche all'obiettivo della libera concorrenza,

segnatamente perché i concorrenti avranno già potuto (perlomeno parzialmente)

avere accesso alle prime offerte inoltrate dagli altri partecipanti al

concorso. L'interruzione abusiva della procedura deve quindi essere evitata

(DTF 141 II 353 consid. 6.1). Va inoltre osservato che la semplice aspettativa

di offerte più vantaggiose non è di per sé atta a giustificare l'annullamento e

la ripetizione della gara. Un simile modo di procedere sarebbe contrario al

principio della buona fede, poiché dopo l'apertura delle offerte qualsiasi

ripetizione della procedura di aggiudicazione è quantomeno potenzialmente in

grado di procurare al committente offerte più vantaggiose.

3.3

Il committente ha annullato il concorso per tre ordini di motivi.

Innanzitutto per mancanza di offerte valide, secondariamente perché le stesse

offerte sarebbero ormai scadute e, infine, siccome la responsabilità del

progetto è passata in mano alla RTTL SA.

3.4

Come sopra esposto, l'offerta del ricorrente è stata esclusa a giusto

titolo. Esso non sostiene che le altre offerte, parimenti estromesse dalla

gara, dovessero essere ritenute valide. Di conseguenza, è dato un evidente

motivo di annullamento del concorso. L'interruzione della procedura è in ogni

caso giustificata anche per un'altra ragione.

Dalla documentazione agli atti risulta che l'opera è in parte finanziata dalla

Confederazione, la quale ha concluso con la FLP, società costruttrice, una

convenzione di attuazione ai sensi degli art. 48e seg. della legge sulle

ferrovie del 20 dicembre 1957 (LFerr; RS 742.101). Nel settembre 2023,

l'Ufficio federale dei trasporti ha verificato se la FLP fosse in grado di

assumersi la responsabilità del progetto in qualità di costruttrice, giungendo

alla conclusione che essa non disponeva delle risorse e competenze

specialistiche necessarie. L'autorità ha pure rilevato che l'intenzione della

FLP di trasferire al Cantone, mediante convenzione, la responsabilità per

quanto possibile totale per l'attuazione dell'intero progetto era in contrasto

con gli art. 48e e 48f LFerr, in combinato disposto con l'art. 33 dell'ordinanza

sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura

ferroviaria del 14 ottobre 2015 (OCPF; RS 742.120). Infatti, la responsabilità

globale nei confronti della Confederazione avrebbe dovuto restare in capo alla

FLP, in qualità di impresa ferroviaria concessionaria. Una simile delega, ha

soggiunto il predetto Ufficio, avrebbe comportato un problematico accumulo di

ruoli per il Cantone, contemporaneamente responsabile globale, committente e

appaltatore generale. Esso ha pertanto raccomandato alla FLP di valutare forme

di collaborazione alternative con lo Stato, così da rispettare le prescrizioni

legali, ad esempio fondare una società costruttrice comune incaricata di

concludere la convenzione di attuazione con la Confederazione al posto della

FLP e di assumersi formalmente la responsabilità globale del progetto (cfr.

rapporto di verifica della Revisione UFT prodotto dal ricorrente sub doc. N).

Conformandosi a tali indicazioni, la FLP ha costituito la RTTL SA, avente quale

scopo la progettazione e la costruzione della rete Tram-treno del Luganese. È

stata pure annullata la convenzione tra la FLP e il Cantone. In queste

circostanze, la decisione di annullare il concorso appare fondata su un motivo

oggettivo che consiste, di fatto, nell'abbandono del progetto. Tanto più che la

RTTL SA ha espressamente indicato che assumendosi la responsabilità dello

stesso intende impostare il bando di concorso ex novo, a seconda delle

proprie esigenze.

Dispositivo

Già per questi motivi,

l'annullamento del concorso è sostenibile, senza che occorra esaminare se le

offerte fossero scadute.

4. Il ricorso va

quindi respinto nella misura della sua ricevibilità.

5. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare formulata

dall'insorgente.

6. La tassa di

giustizia è posta a carico delle ditte formanti il Consorzio ricorrente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art.

49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 10'000.-, già anticipata dai membri del Consorzio, rimane a

loro carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera