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Decisione

52.2024.136

Licenza edilizia per la bonifica agricola dei fondi

6 marzo 2025Italiano44 min

agricola (ai sensi della LDFR) indirizzata all'allevamento di vacche da latte garantita

Source ti.ch

__________

Incarto n.

52.2024.136

Lugano

6

marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliere:

Federico Lantin

statuendo sul ricorso dell'8 aprile

2024 di

RI

1

RI

2

rappresentate

da: RA 1

contro

la decisione del 21 febbraio 2024 (n. 747) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti

avverso la risoluzione del 17/21 luglio 2023 con la quale il Municipio di Blenio

ha rilasciato all'CO 1 (recte: a E__________) la licenza edilizia per

la bonifica agricola dei mapp. __________ e __________

di quel Comune, sezione di Olivone;

ritenuto, in

fatto

A. a. O__________ e G____________________,

W__________, E__________ e K__________ sono comproprietari dei mapp. __________

e __________ di Blenio, sezione di Olivone, due terreni in pendio di 7'444 m2

e 7'659 m2, ubicati in località __________, a monte di via __________

(mapp. __________). In base al vigente piano regolatore i fondi sono assegnati

alla zona agricola, ad eccezione della porzione sud del mapp. __________

attribuita indicativamente all'area forestale (cfr. piano del paesaggio).

ESTRATTO DEL PIANO DEL REGISTRO

FONDIARIO

b. Il 17/22 agosto 2022,

l'CO 1 (recte: E__________) ha inoltrato al Municipio una domanda di

costruzione per la bonifica agricola dei predetti fondi. Il progetto prevedeva

di tagliare varie piante e di realizzare un colmataggio alto fino a 2.00 m

nella parte centrale dei fondi. I piani della domanda riportavano l'indicazione

margine boschivo accertato.

c. La domanda, pubblicata

dal 2 al 16 settembre 2022, ha suscitato in data 21 settembre 2022 l'opposizione

di RI 1 e di RI 2 (di seguito: __________), le quali hanno contestato l'intervento

sotto svariati profili (mancanza di un accertamento forestale puntuale, assenza

di un permesso di dissodamento, di una giustificazione del colmataggio ecc.) e

lamentato che il termine di pubblicazione di 15 giorni lederebbe, per quanto

concerne il loro diritto di opposizione, il diritto federale.

d. In data 27 settembre

2022, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ha chiesto all'istante, per

il tramite del Municipio, un complemento atti. In particolare, la Sezione

dell'agricoltura (SAgr) ha richiesto un rapporto agroeconomico che indicasse il

beneficio economico per l'azienda agricola derivante dall'intervento di

bonifica e colmataggio. Al contempo, l'Autorità dipartimentale ha chiesto

all'istante di valutare attentamente la quantità di materiale necessaria al

livellamento ed eventualmente riproporre delle nuove sezioni in quanto, da un

punto di vista agricolo, il colmataggio proposto non era giustificato.

La richiesta di

complemento comprendeva inoltre l'avviso negativo dell'Ufficio della natura e

del paesaggio (UNP). Secondo

l'Autorità dipartimentale il riempimento previsto, alto fino a 2.00 m, modificherebbe

in maniera importante la morfologia del terreno e non si inserirebbe in modo

ordinato e armonioso nel contesto paesaggistico. Un tale quantitativo di materiale

non sarebbe stato inoltre giustificato da un punto di vista agricolo.

e. Il 6 giugno 2023, l'istante

in licenza ha presentato, unitamente al complemento atti richiesto, una

variante riduttiva.

In

base a quest'ultima, verrebbero anzitutto tagliate varie piante fino al confine

boschivo che sarebbe stato accertato dalla Sezione forestale (SFo). Nella parte

centrale dei fondi, dove si trova l'avvallamento più profondo, verrà effettuato

un colmataggio con terra non inquinata (750 m3), che coprirà una

superficie di 1'938 m2 e avrà un'altezza massima di 0.50 m. Gli avvallamenti

rimanenti, derivanti dallo spostamento di dossi o delle cunette, saranno

livellati attraverso una bonifica tradizionale. Prima di procedere al

colmataggio e al ripristino finale dei fondi, verrà valutata con le Autorità la

possibilità di creare un drenaggio centrale per lo smaltimento delle acque. Al

termine dei lavori verrà eseguita una semina.

In base alla relazione

tecnica, scopo dell'intervento sarebbe quello di livellare l'area per poter

meccanizzare il taglio del raccolto, compreso il terreno in pendenza verso

monte, al fine di aumentare anche la superfice destinata al foraggio.

ESTRATTO PLANIMETRIA

ESTRATTO SEZIONE A-AA

FOTOGRAFIA DRONE DA EST

La domanda era

corredata da un documento datato 28 aprile 2023, allestito dalla __________, che

comprendeva l'indagine pedologica, la valutazione agronomica e il piano di ricoltivazione.

In base alla valutazione agronomica, il beneficio agroeconomico annuo

stimato in termini di resa di sostanza secca sarebbe di +760 Kg, mentre il beneficio

economico stimato ammonterebbe a fr. +340.-. La migliore portanza del suolo

e la conseguente possibilità di utilizzo di veicoli agricoli (meccanizzazione)

porteranno ad un beneficio anche nei tempi di gestione.

f. Con avviso

cantonale del 23 giugno 2023 (n. 125217), l'Autorità dipartimentale ha preavvisato

positivamente l'intervento, subordinandolo a diverse condizioni.

In particolare, la SFo

ha stabilito quanto segue:

Preavvisiamo favorevolmente i piani della bonifica

fondiaria sui mappali n° __________/__________ RFD Blenio-Olivone e

preliminarmente condivisi con l'Ufficio forestale del 3° circondario.

Condizioni/oneri

·

Prima dell'inizio dei lavori deve

essere contattato il forestale di settore sig. __________ per definire sul

terreno il margine boschivo limitrofo;

·

si deve mantenere la distanza di 2

ml dal margine boschivo ai sensi degli artt. 6 cpv. 2 LCFo e 13b con Allegato 2

lett. k) RLCFo;

·

sono vietati il transito e il

deposito di qualsiasi genere di materiale all'interno dell'area boschiva

limitrofa;

·

al termine degli interventi deve

essere previsto un collaudo dell'opera.

Da parte sua, la SAgr ha

rilevato che:

Il progetto di bonifica terreni agricoli ai mappali __________

e __________ RFD Blenio-Olivone concerne la zona agricola.

Fatti

I signori __________ e__________ gestiscono un'azienda

agricola (ai sensi della LDFR) indirizzata all'allevamento di vacche da latte garantita

a lungo termine.

Verificata la documentazione inoltrata si prende atto

del beneficio economico (maggior resa e minor tempo di lavoro) derivante dalla

bonifica.

Pertanto il progetto si giustifica da un punto di

vista agricolo (art. 16a LPT) nell'ambito di un miglioramento della gestione e

della coltivazione del suolo alle seguenti condizioni:

·

l'intervento deve essere

pianificato in modo da poter eseguire la semina subito dopo il colmataggio,

onde evitare erosioni e dilavamenti;

·

l'apporto di terra vegetale deve

limitarsi a massimi 750 mc, come da documentazione;

·

la parte di terreno bonificato

deve inserirsi in modo armonioso rispetto al comparto agricolo;

·

verificare l'assenza di neofite

invasive, prevedere un rinverdimento tempestivo e una gestione attiva della

vegetazione sull'area interessata, con estirpazione meccanica di eventuali

neofite;

·

la superficie bonificata deve

essere rinverdita con una miscela idonea al luogo e al periodo di semina;

·

al termine della bonifica

prevedere una gestione estensiva del suolo (durata da valutare a fine lavori)

Da ultimo, l'UNP ha

preavvisato favorevolmente il progetto, subordinando il permesso a condizioni

che qui non interessano.

g. Per quanto noto,

nel corso della procedura edilizia, l'istante ha proceduto al taglio delle

piante con l'accordo dell'Autorità forestale.

h. Recepito l'avviso cantonale positivo, con decisione

del 17/21 luglio 2023 il Municipio ha rilasciato

all'istante il permesso richiesto, dichiarando al contempo irricevibile, siccome

tardiva, l'opposizione delle associazioni.

B. Con giudizio

del 21 febbraio 2024, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da

RI 1 e RI 2 avverso la decisione municipale.

Anzitutto, il Governo

ha ritenuto che RI 1 (per sé e in rappresentanza di RI 2) fosse

legittimata a ricorrere giusta l'art. 12 cpv. 1 della legge federale

sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451).

Ha quindi concluso che il termine di pubblicazione della domanda fosse di 30

giorni ex art. 10a della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE;

RL 705.100) e che l'opposizione era dunque tempestiva. Di seguito, ha disatteso

la censura concernente la violazione del diritto di essere sentite delle

opponenti, reputando che tale difetto fosse stato sanato mediante ricorso

davanti al Consiglio di Stato, dotato di pieno potere cognitivo. Proseguendo,

l'Esecutivo cantonale ha respinto l'obiezione inerente la delimitazione dal

bosco e il coordinamento della procedura di accertamento forestale con la

procedura di rilascio della licenza edilizia. Al riguardo, ha

rilevato che il progetto di bonifica sarebbe stato sottoposto preliminarmente

alla SFo. In particolare, l'Ufficio forestale di circondario avrebbe misurato

sul terreno la linea del margine boschivo secondo la Direttiva cantonale per

l'accertamento del bosco e del suo margine del dicembre 2006. Il limite del

bosco riportato nella domanda di costruzione sarebbe quindi già stato

delimitato dall'Autorità forestale. Ininfluente sarebbe il fatto che il risultato

dell'accertamento non sia stato pubblicato, posto che nulla muterebbe riguardo

al suo esito e, meglio, che la superficie in esame non sia da considerarsi

boschiva ai sensi della legge

federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0).

L'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che l'intervento potesse

beneficiare di un permesso ordinario giusta gli art. 16a e 22 della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS

700), essendo conforme alla zona agricola. In particolare,

avallando le conclusioni della SAgr, ha ritenuto che l'azienda agricola gestita

da E__________ e L__________ fosse un'azienda agricola ai sensi della legge

federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11) garantita

a lungo termine. Ha inoltre osservato che il beneficio economico (maggior resa

e minor tempo di lavoro) derivante dalla bonifica emergerebbe dalla

documentazione inoltrata. Il progetto si giustificherebbe dunque dal punto di

vista agricolo (art. 16a LPT). Da ultimo, il Governo ha respinto la

richiesta inerente il ripristino dei fondi e l'implementazione dei compensi

ecologici.

C. Contro

il predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo in via principale che sia annullato unitamente alla licenza edilizia

richiesta e che vengano ripristinati i fondi oppure, in subordine, implementati

dei compensi ecologici. In via subordinata, postulano l'annullamento della

decisione impugnata e il rinvio degli atti al Municipio per una nuova decisione.

Anzitutto, le

insorgenti sostengono di essere legittimate a interporre ricorso giusta l'art.

12 cpv. 1 LPN, motivo per cui il termine di pubblicazione era di 30 giorno

(art. 10a LE) e la loro opposizione sarebbe stata tempestiva. Di seguito,

lamentano una violazione del loro diritto di essere sentite, posto che non

avrebbero ricevuto copia del complemento atti del 6 giugno 2023. A loro dire,

tale violazione non sarebbe stata sanata dalla procedura di ricorso davanti al

Consiglio di Stato. Proseguendo, ritengono che nel caso di specie sarebbe stato

imprescindibile esperire una procedura di accertamento puntuale del limite

forestale (art. 10 LFo e art. 4 della legge cantonale sulle foreste del 21

aprile 1998; LCFo; RL 921.100). In particolare, il risultato dell'accertamento

avrebbe dovuto essere pubblicato (art. 4 cpv. 3 del regolamento della legge

cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002; RLCFo; RL 921.110). Inoltre, l'accertamento

forestale avrebbe dovuto essere coordinato con la procedura di rilascio della

licenza edilizia (art. 1 segg. della legge sul coordinamento delle procedure

del 10 ottobre 2005; LCoord; RL 701.300). Oltre a ciò, argomentano che l'avviso

cantonale conterrebbe delle condizioni (definizione sul terreno, prima

dell'inizio dei lavori, del margine boschivo limitrofo) che non potrebbero

essere rispettate, posto che il taglio degli alberi sarebbe avvenuto già prima

del rilascio della licenza edilizia. Nel merito, lamentano che il limite del

bosco indicato nella domanda di costruzione sarebbe vecchio e non più valido.

Il margine boschivo divergerebbe infatti da quello indicato negli estratti delle

carte nazionali prodotti. Proseguendo, sostengono che l'intervento non sarebbe conforme

alla zona agricola. A loro dire, la bonifica genererebbe un beneficio economico

per l'azienda di soli fr. 340.- annui. L'intervento non sarebbe dunque

oggettivamente necessario ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 lett. a dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1).

D. a. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

pervengono il Municipio nonché l'CO 1 (recte: E__________), qui resistente,

con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso.

L'UDC, dopo aver

richiamato le sue precedenti prese di posizione, riporta le osservazioni della

SAgr, delle quali si riferirà, ove

necessario, in seguito.

b. In sede di replica e

duplica le insorgenti, il resistente e il Municipio si riconfermano nelle

rispettive allegazione e domande, approfondendo le rispettive tesi. L'UDC si

limita a richiamare la propria risposta, senza formulare ulteriori osservazioni.

Il Consiglio di Stato è invece rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE.

Certa è l'abilitazione a insorgere di RI 1 e RI 2, entrambe rientranti nel

novero delle organizzazioni legittimate a opporsi a tenore dell'art. 8 cpv. 1

LE e, pertanto, anche a ricorrere ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LE (cfr. al

riguardo: STA 52.2017.192 del 19 luglio 2017 consid. 2). Il ricorso, tempestivo

(art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), è dunque ricevibile in ordine. Se fossero legittimate

ad insorgere davanti al Governo è questione di merito, che verrà esaminata in

appresso (cfr. consid. 2). Con questa precisazione, il ricorso, tempestivo

(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.

1 LPAmm). La situazione, presente e passata, dei luoghi e dell'oggetto

delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali

(fotografie, piani ecc.), dalle immagini visibili su Google Maps

e Google Street View (cfr. a quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre

2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22 marzo 2012 consid. 2.1) e dalle immagini

pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo (map.geo.admin.ch,

“SWISSIMAGE Viaggio nel tempo”). Neppure le parti sollecitano

l'assunzione di particolari prove. A eventuali carenze istruttorie potrà semmai

essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per ulteriori

accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

1.3.

1.3.1. La domanda di

costruzione è stata presentata, quale istante in licenza, dall'CO 1. Il

permesso è stato rilasciato dal Municipio a quest'ultima. Davanti al Governo la

risposta e la duplica al ricorso sono state presentate da E__________ (per

conto) dell'CO 1. Il giudizio governativo menziona tuttavia come parte l'Azienda

agricola __________ E__________ e L__________, alla quale la decisione è stata

di conseguenza intimata. In questa sede risposta e duplica sono state

presentate a nome dall'CO 1, rappresentata dall'avv. __________, che sembra

tuttavia indicare E__________ e L__________ quali "resistenti". A

prescindere dalle diverse denominazioni utilizzate, sembra dunque che si sia in

presenza di una ditta individuale (non iscritta a registro di commercio), che è

stata considerata dal Municipio come soggetto attivo della procedura di

rilascio del permesso di costruzione e dal Governo come soggetto passivo della

procedura ricorsuale.

1.3.2. La nozione di parte

è definita all'art. 3 cpv. 1 LPAmm. In base a quest'ultimo, sono parti le

persone i cui diritti od obblighi possono essere toccati dalla decisione o le

altre persone, le organizzazioni e le autorità a cui spetta un rimedio di

diritto contro la decisione. La norma si basa quindi sulla possibilità di

presentare ricorso contro una determinata decisione e di essere parte in causa davanti

all'autorità giudiziaria. L'autorità deve esaminare d'ufficio se i requisiti

per avere qualità di parte sono soddisfatti (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 15).

1.3.3. Requisiti per avere

qualità di parte sono innanzitutto la capacità di essere parte (Parteifähigkeit)

e la capacità processuale (Prozessfähigkeit). In linea di principio,

questi requisiti sono determinati anche nella procedura amministrativa secondo

il diritto civile. Ha capacità di essere parte (cioè di agire come parte nel

procedimento) chi ha personalità giuridica, ovvero può avere diritti e doveri.

In particolare, hanno personalità giuridica le persone fisiche e giuridiche di

diritto privato e pubblico. Eccezionalmente, se previsto dalla pertinente legge

materiale o di procedura, possono agire come parte anche altri soggetti privi di personalità giuridica. Per capacità

processuale s'intende la facoltà di condurre personalmente la controversia

legale o di delegare tale compito a un proprio rappresentante. È l'espressione

processuale dell'esercizio dei diritti civili ai sensi degli art. 11 e 12-16 del

codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210; cfr. STA 52.2015.45

del 27 ottobre 2017 consid. 1.2.1, 90.2016.42 del 22 marzo 2017 consid. 2.1 e

rimandi). Le persone giuridiche agiscono dal canto loro attraverso i loro

organi direttivi (cfr. art. 55 cpv. 1 CC).

1.3.4. Indipendentemente

dalla loro iscrizione nel registro di commercio (art. 931 cpv. 1 del codice

delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220) e dalla loro ragione sociale

(art. 945 cpv. 1 CO), le ditte individuali non sono considerate persone

indipendenti e distinguibili dal titolare (cfr. STF 9C_756/2023 del 31 luglio

2024 consid. 1.2.2; Martina Altenpohl,

in: Basler Kommentar, OR II, VI ed., Basilea 2024, n. 1 ad art. 945 CO; Rino Siffert, in: Berner Kommentar, Die

Geschäftsfirmen, Berna 2017, n. 7 ad art. 945 CO). Non c'è motivo di

discostarsi da questo neppure per quanto riguarda l'ambito edilizio. La parte

processuale e il soggetto attivo (istante, ricorrente) o passivo (opponente,

resistente) è quindi la persona fisica titolare della ditta individuale e non

l'impresa individuale come tale. Lo stesso varrebbe qualora si fosse

confrontati con una società semplice: anch'essa non ha in effetti personalità

giuridica (cfr. Christof Truniger/Lukas

Handschin, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 530 CO).

1.3.5. Nel caso in esame,

la ditta individuale è stata designata, e apparentemente considerata, come

parte in tutti i gradi di giudizio. Anche la procura a favore del

rappresentante legale è intestata alla ditta individuale, ma è comunque firmata

anche dal suo titolare e dalla di lui moglie. In queste particolari

circostanze, il principio di buona fede (art. 9 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) impone di

considerare il titolare dell'impresa come soggetto attivo (in qualità di

istante e beneficiario della licenza edilizia) rispettivamente passivo (quale resistente

nell'ambito della procedura ricorsuale promossa dalle qui ricorrenti) e,

pertanto, anche come destinatario del giudizio governativo impugnato. In quanto

persona fisica, è legittimato a essere parte e, quindi, a presentare

osservazioni (come resistente) nell'ambito della procedura di ricorso. A lui

vanno dunque ascritti gli atti di risposta e duplica presentati a nome

dell'azienda agricola e a suo carico dovrà semmai

essere posta l'eventuale tassa di giustizia.

Considerandi

2.

Tempestività

dell'opposizione

Preliminarmente,

occorre rilevare che l'opposizione costituisce un presupposto del diritto di

ricorrere davanti al Consiglio di Stato (cfr. art. 21 cpv. 2 LE).

Nel caso

concreto, il Municipio ha ritenuto che l'opposizione delle ricorrenti fosse

tardiva.

Il Consiglio di Stato ha per

contro reputato che l'opposizione fosse tempestiva, posto che RI 1 (per sé e in

rappresentanza di RI 2) sarebbe legittimata a ricorrere giusta l'art. 12 cpv. 1

LPN e che il termine di pubblicazione della domanda avrebbe dovuto dunque

essere di 30 giorni ex art. 10a LE.

Il Municipio

ritiene in questa sede che l'assenza di una lista esaustiva delle procedure che

necessitano dell'applicazione dell'art. 10a LE e di giurisprudenza al riguardo

lascerebbero all'Autorità la capacità di apprezzamento sulla scelta del termine

di pubblicazione da applicare (cfr. risposta).

Ora, di

norma, il termine di pubblicazione è di 15 giorni (cfr. art. 6 cpv. 1 LE). In

base all'art. 10a LE, qualora sia dato diritto di ricorso giusta l'art. 12 cpv. 1 LPN, il termine è di 30 giorni. La

norma non lascia alcun margine di apprezzamento. In concreto, l'Esecutivo

comunale ha rilasciato la licenza edilizia per la bonifica sulla base degli 16a

e 22 LPT (cfr. avviso cantonale). Si trattava dunque dell'adempimento di un

compito della Confederazione ai sensi dell'art. 2 LPN (cfr. STF 1C_397/2015 del

9.

agosto 2016 consid. 1.1, 1C_17/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 1.1). Pro

Natura Svizzera è riportata nell'Ordinanza che designa le organizzazioni

di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio

legittimate a ricorrere del 27 giugno 1990 (ODO; RS 814.076). Si tratta di

un'associazione a livello svizzero che, secondo i suoi statuti si occupa della

protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente (cfr. art. 2 dello

statuto reperibile sul sito internet dell'associazione). Era dunque legittimate

a ricorrere ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. b LPN (cfr. STF 1C_4/2018 del 31

gennaio 2019 consid. 1.3.2). Ne deriva che il termine di pubblicazione era di

30.

giorni giusta l'art. 10a LE. L'opposizione di RI 1, presentata per sé e in rappresentanza

di RI 2, era dunque tempestiva.

3.

Diritto di

essere sentite

3.1

Secondo costante giurisprudenza, la natura

e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa

procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost.. Tale norma assicura

alla parte interessata il diritto

di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata

una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati

delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I

270.

consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 975 e 1001 segg.). Nel nostro

Cantone, l'art. 34 LPAmm pone il principio secondo il quale le parti hanno il diritto

di essere sentite. Per l'art. 35 LPAmm esso viene esercitato, di regola, per

iscritto (cpv. 1) e prima che l'autorità adotti una decisione (cpv. 2). L'autorità

vi può soprassedere in determinati casi, che non occorre qui illustrare (cfr.

STA 52.2019.531 del 21 luglio 2020 consid. 2.1, 52.2018.609 del 27 febbraio 2020 consid. 2.2).

3.2

Nel caso concreto, come visto in

narrativa, il 6 giugno 2023 l'istante ha presentato il complemento atti richiesto

e una variante riduttiva del progetto. Ne discende che il Municipio, che ha

omesso di notificare tale documentazione alle opponenti, negando loro la

possibilità di esprimersi, ha disatteso chiaramente il loro diritto di essere sentite.

La violazione può comunque essere considerata sanata,

atteso che le ricorrenti hanno avuto la facoltà di accedere alla documentazione

e di pronunciarsi in merito davanti al Governo, dotato di pieno potere

cognitivo, e ancora in questa sede.

4.

Accertamento

forestale

4.1

Procedura

4.1.1

Giusta l'art. 10

cpv. 1 LFo chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal

Cantone il carattere forestale di un fondo. L'accertamento forestale può anche

avvenire d'ufficio in alcuni casi al momento dell'emanazione e dell'adattamento

dei piani di utilizzazione (cpv. 2) o nel caso di una domanda di dissodamento

(cpv. 3). Una decisione formale, che stabilisca se un insieme di alberi possa

essere qualificato o non quale foresta, può essere emanata unicamente

nell'ambito di un procedimento di accertamento forestale secondo l'art. 10 LFo.

Ciò non significa tuttavia che prima del rilascio di un permesso di

dissodamento o di costruzione debba essere esperito in ogni caso un

procedimento di accertamento forestale separato. Nel caso siano date le

competenze, il diritto federale ammette la possibilità di eseguire un

accertamento forestale nell'ambito di una procedura di dissodamento (cfr. STF

1A.250/1995 del 26 giugno1996 consid. 2c, in: ZBl 99/1998 pag. 37 segg.) o di

licenza edilizia (cfr. STF 1C_430/2016 del 6 luglio 2016 consid. 3.1 e rimandi).

L'art. 10 cpv. 3 LFo stabilisce infatti che se la domanda d'accertamento è in

relazione con una domanda di dissodamento, l'Autorità competente a rilasciare

un permesso di dissodamento decide anche in merito all'accertamento forestale.

Dall'obbligo di coordinamento sancito a livello federale (art. 25a e 33

cpv. 4 LPT) discende poi che una domanda di dissodamento va coordinata con una

domanda di costruzione allorquando il dissodamento è in relazione con un

progetto edilizio. Allo stesso modo, anche l'accertamento forestale in

relazione con un progetto edilizio deve essere adeguatamente coordinato (cfr.

sentenza del Verwaltungsgericht Berna VGE 21633 del 25 novembre 2003 consid.

2.6, in: BVR 2004, pag. 214 segg.).

4.1.2

Giusta l'art. 4 cpv. 1 LCFo il Consiglio di Stato decide sulla domanda di

accertamento del carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura. In

base al cpv. 2 l'accertamento forestale può essere eseguito d'ufficio. L'art. 4

cpv. 1 RLCFo stabilisce che la domanda d'accertamento va presentata alla

Sezione e deve contenere: la motivazione della richiesta; la planimetria

ufficiale aggiornata del geometra revisore; l'estratto del registro fondiario;

eventuale procura del proprietario del fondo. La Sezione istruisce la pratica (cpv.

2). Previo annuncio sul Foglio ufficiale la Sezione deposita il risultato dell'accertamento

presso le cancellerie dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni. Il

Municipio comunica la pubblicazione degli atti ai confinanti. Chi è legittimato

a ricorrere contro la decisione di accertamento può fare opposizione alla

Sezione durante il periodo di consultazione (cpv. 3). La Sezione decide

sulla domanda. La decisione di accertamento è intimata all'istante,

agli opponenti e al Municipio (cpv. 4). La decisione di accertamento può essere

impugnata conformemente all'articolo 42 LCFo (cpv. 5). Nel caso in cui l'accertamento

venga richiesto contestualmente a una domanda di costruzione, la domanda di accertamento

va decisa, in virtù del principio di coordinamento delle procedure, nell'ambito

della procedura ordinaria di rilascio dell'autorizzazione a costruire (cfr.

art. 4 e segg. LE; art. 7 cpv. 3 Lcoord). In tal caso l'istanza cantonale

designata dal Consiglio di Stato trasmette al Municipio un avviso cantonale in

modo da permettere l'emanazione della decisione globale (art. 9 cpv. 2 lett. c

Lcoord). La decisione globale è poi impugnabile, indipendentemente dai motivi

invocati, per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice

(art. 14 Lcoord).

4.1.3

Nel caso

concreto, la bonifica presuppone(va) l'eliminazione di un'ampia vegetazione

silvestre sui mapp. __________ e __________. In base ai piani della domanda la

superficie in questione non configura(va) bosco.

In sede di opposizione le

ricorrenti hanno lamentato che il margine boschivo accertato riportato

sui piani fosse vecchio e non più valido. Gli estratti della carta nazionale

attesterebbero che parte della superficie oggetto degli interventi sarebbe

boschiva. Sarebbe stato dunque necessario esperire un accertamento forestale

puntuale per delimitare correttamente la superficie dei fondi non coperta da

bosco e richiedere un permesso di dissodamento (cfr. opposizione agli atti).

Nell'avviso

cantonale, la SFo ha preavvisato positivamente il progetto, avallando in

particolare i piani preliminarmente condivisi con l'Ufficio forestale del 3°

circondario. Ha inoltre imposto quale condizione che prima dell'inizio

dei lavori deve essere contattato il forestale di settore sig. __________ per

definire sul terreno il margine boschivo limitrofo.

Davanti

al Governo (cfr. osservazioni e duplica della SFo) l'Autorità dipartimentale ha

precisato quanto segue:

(…) nel caso all'esame, analogamente ad altre

domande di costruzione inerenti le bonifiche fondiarie a scopo agricolo,

l'Ufficio forestale di circondario ha definito e misurato preliminarmente sul

terreno la linea del margine boschivo con l'ausilio dello strumento GPS e

secondo la Direttiva cantonale sull'Accertamento del bosco e del suo margine

del dicembre 2006. Nel caso specifico, il limite del bosco ripreso nei piani

della DC per l'ottenimento della licenza edilizia è quindi già stato delimitato

e stabilito dall'autorità forestale, direttamente sul posto e nel pieno

rispetto delle citate direttive. La doglianza dell'opponente secondo cui la

licenza andrebbe revocata a causa dell'assenza della pubblicazione formale del

risultato dell'accertamento è pertanto da respingere nel merito. La scrivente

Sezione forestale ribadisce infatti che tale procedura di pubblicazione non

farebbe altro che confermare quanto già rilevato sul terreno (…)

e

(…) Ci

teniamo tuttavia a ribadire che contrariamente a quanto sostenuto da RI 1, la

Sezione forestale non ha mai “indicato all'istante la necessità di procedere

ad un accertamento”. Come più volte specificato, la Sezione forestale, per

il tramite dell'Ufficio forestale del 3° circondario, ha definito e misurato

preliminarmente sul terreno la linea del margine boschivo, fornendo poi il dato

digitale al progettista incaricato di allestire la domanda di costruzione.

Successivamente, in sede di preavviso alla stessa DC, come condizione, la

Sezione forestale chiedeva all'istante di essere convocata prima dell'inizio

dei lavori ad un sopralluogo di verifica “per definire sul terreno il margine

boschivo limitrofo”, ossia per assicurarsi che il margine precedentemente

definito fosse rispettato in sede di esecuzione dei lavori. Sopralluogo

che, si precisa, si è tenuto correttamente (…)

Il

Governo ha avallato tali considerazioni.

Le

ricorrenti contestano invece l'agire della SFo dal profilo procedurale, cosi

come descritto in narrativa.

Ora, dagli atti risulta

che l'Ufficio forestale di circondario ha accertato preliminarmente sul terreno

il limite del bosco. Il risultato di tale accertamento è confluito nei piani

della domanda (cfr. margine boschivo accertato riportato sui piani), la

quale è stata pubblicata (anche sul Foglio ufficiale) e portata a conoscenza

dei vicini. Le ricorrenti hanno da parte loro potuto opporsi tempestivamente al

progetto, censurando il limite boschivo riportato sui piani e lamentando l'assenza

di un accertamento forestale puntuale e di una domanda, rispettivamente di un

permesso, di dissodamento (cfr. opposizione). In sede di avviso cantonale, la

SFo ha poi preavvisato positivamente il progetto. L'avviso è diventato parte

integrante della licenza edilizia, che è stata impugnata dalle opponenti. Ne

deriva che la procedura di accertamento forestale e di rilascio del permesso

edilizio sono state adeguatamente coordinate conformemente ai disposti della

Lcoord e che i diritti di difesa delle ricorrenti sono stati sufficientemente garantiti

(cfr. sentenza del Verwaltungsgericht Berna VGE 21633 citata consid. 2.6-2.7). Da

questo profilo non vi è dunque motivo di annullare la licenza. Criticabile è semmai

il fatto che si sia proceduto al taglio degli alberi nel corso della procedura,

prima cioè della crescita in giudicato della licenza edilizia richiesta, che

implicava (tra l'altro) l'eliminazione di un'area ricoperta da alberi, la cui

natura era/è controversa. Di principio, i lavori oggetto di una domanda di

costruzione non possono infatti essere eseguiti prima del passaggio in

giudicato del relativo permesso.

4.2

Diritto materiale

4.2.1

Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti

forestali che possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1

lett. c e 2 LFo. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel

registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo;

DTF 124 II 85 consid. 2). Si considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i

pascoli alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un

fondo forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati

dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo). Non si considerano foreste

i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i

parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate

allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di

sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo). Una

ponderazione degli interessi privati con altri interessi pubblici contrapposti

non deve per contro essere eseguita nell'ambito di questa procedura (DTF 124 II

85.

consid. 3e e 4d e riferimenti; STF 1C_242/2007 dell'11 giugno 2008 consid.

2.1

e 1C_319/2007 dell'8 gennaio 2008 consid. 2.2). Il messaggio del Consiglio

federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina hanno inoltre precisato

cosa si deve intendere per “funzioni forestali” secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. c

LFo. In particolare, la foresta adempie una funzione protettiva se protegge da

catastrofi naturali, come ad esempio valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute

di pietre, vite umane o valori reali. Questa adempie per contro una funzione

sociale se per posizione, genere di alberi e forma offre all'uomo uno spazio

rigenerante o, con la sua configurazione, dà una nota caratteristica al

paesaggio o, ancora, se preserva da agenti ambientali nocivi (rumore,

immissioni), procura riserve idriche quantitativamente e qualitativamente

pregevoli e costituisce per la flora e per la selvaggina uno spazio vitale

insostituibile. La foresta svolge inoltre una funzione economica in quanto

produce legno che può essere sfruttato dall'uomo (cfr. Messaggio del Consiglio

Federale sulla LFo del 29 giugno 1988,

in FF 1988 III 137 segg.,151 seg.; Stefan

Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994,

pag. 4 segg., 68 segg.; DTF 124 II 85 consid. 3 d/bb, 114 Ib 224 consid. 9 a/ac;

RtiD II-2005 n. 28 consid. 4.2).

4.2.2

I cantoni

possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza,

superficie ed età che deve avere un'estensione

boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere

altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non

sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive

particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4

LFo). L'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo;

RS 921.01) fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie

(incluso un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine

idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il

popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente

importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla

sua larghezza o dalla sua età.

4.2.3

In attuazione e completamento delle menzionate disposizioni

federali, l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una superficie coperta da

alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare bosco quando

presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12

m e un'età di almeno 20 anni. Come il Tribunale federale ha avuto modo di

ripetutamente spiegare, tali quantitativi minimi costituiscono dei criteri di

giudizio ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto

qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se, quindi, è di principio

lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono

soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro

difetto (DTF 125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza precedente;

inoltre il messaggio del Consiglio federale, in FF cit., 153). In sintonia con

questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la

superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi

d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari, i requisiti minimi

suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro

edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di

almeno 500 mq (art. 3).

4.2.4

Se è vero che per definire una foresta sono decisive le

condizioni esistenti al momento del giudizio di prima istanza (DTF 124 II 85

consid. 4d, 120 Ib 339 consid. 4a), è altrettanto vero che in determinate

circostanze occorre tener conto anche della situazione passata (DTF 108 Ib 509

consid. 5; 107 Ib 50 consid. 4a). In casi particolari può quindi essere

considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora la vegetazione

silvestre è stata allontanata abusivamente: la natura boschiva del fondo rimane

tale anche se sono stati effettuati tagli o sradicamenti illeciti (DTF 120 Ib

339.

consid. 4; 111 Ib 302 consid. 2; RDAT 1989 n. 100 consid. 2b). La legge

sulle foreste, oltre a vietare i dissodamenti, proibisce pure il taglio raso d'alberi.

Per entrambi gli interventi è infatti necessaria una formale autorizzazione

(cfr. art. 5 e 22 LFo). A differenza della superficie dissodata, quella

tagliata rasa permane foresta e il suo ripopolamento è sempre possibile (FF

1988.

III pag. 167). Le superfici abusivamente dissodate non possono dunque in

alcun modo ridurre l'esistente zona boschiva (Jaissle, op. cit., pag. 82; DTF 108 Ib

509.

consid. 3).

4.2.5

In concreto, la SFo ha escluso la natura boschiva della superficie in parola,

rilevando (cfr. osservazioni e duplica davanti al Governo) quanto segue:

(…) Di conseguenza la superficie censurata dal gravame

non è da considerarsi boschiva ai sensi della LFo, quanto piuttosto una

superficie inselvatichita, priva dei requisiti minimi quantitativi e

qualitativi per l'assoggettamento alla LFo. La consultazione delle immagini

aeree potrebbe falsare la reale situazione riscontrabile in loco, ossia la

presenza di aggregati di betulla tipici della colonizzazione pioniera che non

raggiungono tuttavia l'età minima di 20 anni necessaria per l'assoggettamento a

bosco giusta l'art. 3 cpv. 1 LCFo. Non si configura pertanto, contrariamente a

quanto sostenuto dall'opponente, una richiesta con relativa concessione di

deroga al divieto di dissodamento giusta l'art. 5 LFo (…)

e

(…) In

relazione infine ai dubbi sollevati da RI 1 di come la scrivente abbia stimato

l'età degli aggregati di betulla inferiore a 20 anni, replichiamo che “i

singoli alberi visibili già nel 2000” citati dalla ricorrente non possono

rappresentare un criterio sufficiente per definire il raggiungimento di questa

soglia d'età. Infatti, come descritto nella Direttiva cantonale

sull'Accertamento del bosco e del suo margine del dicembre 2006, la

valutazione di tale criterio deve fondarsi sull'età media calcolata per tutta

la sua superficie nella sua globalità e tenendo conto delle percentuali di

fasce d'età, e non prendendo come riferimento singoli individui. Nel caso

che ci occupa, al momento dell'apprezzamento (primavera 2023), l'età media del

popolamento censurato non raggiungeva l'età ventennale, motivo per il quale lo

stesso non era stato considerato boschivo ai sensi della LFo. Allo stesso modo,

il fatto che le parcelle siano censite come bosco nelle recenti carte nazionali

non può giovare alla ricorrente, dal momento che, per analogia e come sancito

nell'art. 2 cpv. 1 LFo, l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione

nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo per la

definizione di foresta (…)

Il

Governo ha avallato tali conclusioni.

Le ricorrenti

ribadiscono invece che il limite del bosco accertato indicato nella domanda di

costruzione sarebbe vecchio e non più valido, ritenuto che divergerebbe da

quello indicato negli estratti delle carte nazionali prodotti.

Il resistente condivide

le conclusioni delle Autorità inferiori.

In concreto, la SFo ha

escluso che l'aggregato arboreo fosse assimilabile a bosco, in quanto le piante

in discussione non avrebbero raggiunto l'età minima di 20 anni. Sebbene non vi

sia motivo di dubitare della correttezza delle conclusioni dell'Autorità

forestale, scaturite da un accertamento puntuale sul terreno, che viene contestato

genericamente dalle ricorrenti unicamente sulla base degli estratti della carta

nazionale, la valutazione appare incompleta. Come testé indicato (consid. 4.2.3),

per stabilire se la superficie in parola sia qualificabile come bosco è infatti

necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi quantitativi e

qualitativi. L'età delle piante configura soltanto un criterio di giudizio

ausiliario, che non permette, da solo, di determinarsi sulla natura boschiva o

meno della superficie in questione (cfr. STF 1C_1/2021 del 30 luglio 2021

consid. 3.4.2). In concreto, non è tuttavia dato sapere se la vegetazione

silvestre adempiva gli ulteriori criteri quantitativi. Tantomeno, l'Autorità ha

chiarito se la superficie alberata potesse/possa svolgere una particolare funzione

di carattere sociale, protettivo ecc., tenuto in particolare conto che

l'aggregato arboreo era/è ubicato su un terreno in pendio, in prossimità di

un'ampia area boschiva che si estende a monte dei fondi oggetto della bonifica.

Considerato come da questo

profilo non spetta a questa Corte rimediare alle carenze poste in essere dalle

istanze inferiori, si giustifica di annullare la licenza edilizia, nonché il

giudizio governativo che la conferma, rinviando gli atti al Municipio affinché,

completata con la collaborazione del resistente la domanda con le informazioni

mancanti e raccolto un nuovo avviso del Dipartimento del territorio (in

particolare della SFo), si pronunci di nuovo sull'intervento. Va da sé che per

la qualifica di bosco è determinante la situazione antecedente il taglio delle

piante eseguito dall'istante (cfr. STA 52.2016.34 del 9 dicembre 2016 consid.

3.2, 52.2015.205 del 3 agosto 2015 consid. 4.1).

5.

Bonifica

5.1

Di principio,

l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e

impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione

(principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

Per l'art. 16a cpv. 1 LPT, gli stessi sono conformi alla zona agricola

se, riservata una descrizione più restrittiva della conformità alla zona ai

sensi dell'art. 16 cpv. 3 LPT, sono necessari alla coltivazione agricola o

all'orticoltura. La norma è precisata dall'art. 34 dell'ordinanza sulla

pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), il quale al

cpv. 4 prevede segnatamente che l'autorizzazione va rilasciata soltanto se

l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett.

a), all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti

nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a

lungo termine (lett. c). L'art. 34 cpv. 5 OPT stabilisce inoltre che gli

edifici e gli impianti per l'agricoltura a titolo ricreativo non sono

considerati conformi alla zona agricola. La valutazione se una determinata

attività sia esercitata per hobby, oppure come impresa agricola gestita a

titolo principale o accessorio, dipende dalle circostanze del caso concreto.

Costituiscono indizi di un'attività esercitata a titolo ricreativo non conforme alla zona agricola la circostanza che non

sia finalizzata a perseguire un profitto (fehlende Gewinn- und Ertragsorientierung),

il mancato raggiungimento di determinate dimensioni minime o l'onere lavorativo

marginale che richiede (cfr. STF 1C_516/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 5.2 con

rinvio alla STF 1C_8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 11 ad art. 16a LPT). Un'impresa ai

sensi dell'art. 16a LPT si distingue in particolare dall'agricoltura

esercitata a titolo ricreativo per l'impiego coordinato e duraturo di capitale

e lavoro in misura economicamente rilevante, volto al conseguimento di un

reddito (cfr. STF 1C_516/2016 citata consid. 5.2; STA 52.2006.117 del 25

settembre 2012 consid. 2.2). L'onere lavorativo, rispettivamente il tempo

dedicato all'attività non sono, da soli, determinanti. Neppure è decisiva la

sola questione se il titolare dell'impresa percepisca pagamenti diretti o se

adempia le condizioni per riceverne (cfr. STF 1C_8/2010 citata consid. 2.3.1,

1A.64/2006 del 7 novembre 2006 consid. 3.3; STA 52.2006.117 citata consid.

2.2). Determinante è piuttosto che si tratti di un'impresa che possa

verosimilmente esistere a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT).

Requisito, quest'ultimo, che mira ad assicurare che nella zona agricola, la

quale dovrebbe rimanere in massima parte libera da edifici, non vengano

autorizzati inutilmente manufatti, i quali, in seguito all'abbandono

dell'attività, restino inutilizzati già dopo breve tempo (cfr. STF 1A.64/2006

citata consid. 5.1 e 5.5; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2). Con la nozione

di “esistenza assicurata a lungo termine” si devono intendere, di principio, i prossimi

15-25 anni (cfr. ZBl 2003, pag. 157 segg., consid. 2 c/aa pag. 160; STA

52.2005.169

del 5 settembre 2005 consid. 3.2).

La valutazione, fondata di principio sulla struttura aziendale esistente, presuppone segnatamente un esame

approfondito della redditività (cfr. DTF 133 II 370 consid. 5; STF

1C_4/2015 citata consid. 3.3.1, 1C_517/2014 del 9 marzo 2014 consid. 4,

1C_8/2010 citata consid. 2.3.3). Dalle condizioni finanziarie (redditi) deve

risultare che una cospicua parte del fabbisogno della famiglia del titolare

dell'impresa è coperta dall'attività agricola; di regola un contributo di un

terzo è sufficiente per impianti che non hanno un'incidenza territoriale

rilevante (cfr. STF 1C_554/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2.4, 1C_8/2010 citata

consid. 2.3.3; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2).

5.2

Per

giurisprudenza, il requisito della necessità (art. 34 cpv. 4 lett. a OPT) va

valutato secondo criteri oggettivi. Dipende segnatamente dalla superficie

coltivata, dal tipo di coltura e di produzione come pure dalla struttura,

grandezza e necessità dell'azienda (cfr. STF 1C_808/2013 del 22 maggio 2014

consid. 4.1, 1C_226/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 4.2 e rimandi). Di

principio, una modifica del terreno naturale (mediante scavo o colmata) è conforme

alla zona agricola solo se è indispensabile per migliorare le condizioni della

coltivazione e se l'asportazione o l'apporto di materiale sono limitati allo

stretto necessario. L'intervento deve quindi avere uno scopo agricolo, non

servire da pretesto per attività estranee all'agricoltura, quali interventi di

estrazione o progetti di discarica (cfr. STF del 31 ottobre 1988, citata in

RDAT I-1995 n. 61 consid. 2.6; sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo

[VB.2017.00724] del 25 aprile 2019 consid. 3.3 e 3.4; AR GVP 28/2016 n. 1550

consid. 4a). In specie, deve tendere a migliorare la qualità del terreno,

aumentandone la fertilità (cfr. STF 1A.71/1994 parz. pubbl. in ZBl 1996 pag. 89

consid. 4a; Niklaus

Spoerri, Remise en état de modifications de terrains illégales, in:

INFORUM, VLP-ASPAN, n. 5/08, pag. 6). I motivi posti a fondamento della

modifica del suolo devono prevalere sull'interesse pubblico al mantenimento del

suo andamento naturale. Di regola, il mero obiettivo di ottimizzare la

coltivazione di un fondo mediante macchinari è insufficiente (cfr. STF

1C_226/2008 citata consid. 4.4; STA 52.2012.203 del 26 settembre 2013 consid.

2.2, 52.2009.29 dell'11 febbraio 2010 consid. 2.2 e rimandi; sentenza del

Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2012/102] del 21 agosto 2013 consid.

4.2; sentenza del Tribunale amministrativo di Soletta [SOG 2009 n.15] del 20

marzo 2009 consid. 5). In quest'ordine di idee, la prassi dei Cantoni ammette

quelle modifiche che, senza comportare essenziali trasformazioni o pregiudizi

al paesaggio, consentono di migliorare qualitativamente il suolo o di ottenere

importanti benefici per il suo sfruttamento agricolo (quale ad esempio un

riporto di terra che permette di realizzare un accesso diretto al posto di un

tragitto più lungo). Inammissibili sono per contro quegli interventi che, per

la loro portata, non si trovano più in un rapporto ragionevole rispetto al

beneficio per l'attività agricola oppure che, deteriorando elementi

caratterizzanti il paesaggio, collidono con aspetti prioritari della tutela

della natura e del paesaggio. Minori esigenze vengono invece poste a

miglioramenti di precedenti modifiche artificiali del terreno (cfr. STF

1C_808/2013 citata consid. 4.2; STA 52.2017.372 del 29 aprile 2019 consid. 2.2;

AGVE 2013, pag. 457 seg. consid. 1.2).

5.3

La ponderazione

degli interessi richiesta dall'art. 34 cpv. 4 lett. b OPT va eseguita tenendo

conto degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio enunciati

dagli art. 1 e 3 LPT e di tutti gli interessi pubblici e privati toccati dal

progetto (art. 3 cpv. 1 lett. a OPT). Si tratta innanzitutto degli interessi

perseguiti dalla stessa LPT (mantenimento di superfici idonee all'agricoltura,

integrazione delle costruzioni nel paesaggio, protezione delle rive, dei siti

naturali e delle foreste), ma anche degli altri interessi tutelati da leggi

speciali (legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 [LPAmb;

RS 814.01], legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1°

luglio 1966 [LPN; RS 451], legge

federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 [LFo; RS 921.0],

ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 [OIF; RS

814.41], ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 [OlAt; RS

814.318.142.1]; cfr. DTF 134 ll 97 consid. 3.1, 129 II 63 consid. 3.1; STF

1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 3.3.2, 1C_616/2015 dell'8 dicembre 2016

consid. 3.1).

5.4

Il controverso intervento

contempla la bonifica dei terreni agricoli mediante taglio delle piante e colmata

dell'avvallamento esistente che ne renderebbe difficoltosa ed onerosa la

lavorazione. Il colmataggio previsto raggiungerebbe fino a 0.50 m di altezza, sarebbe

composto da terra non inquinata (750 m3) e concernerebbe una

superficie di 1'938 m2. I fondi oggetto di bonifica verrebbero attualmente

trattati e sfalciati regolarmente allo scopo di ottenere foraggio per l'allevamento

di diversi capi di bestiame. Scopo dell'intervento sarebbe quello di livellare

l'area per poter meccanizzare il taglio del raccolto, compreso il terreno in

pendenza verso monte, al fine di aumentare anche la superfice destinata al

foraggio (cfr. relazione tecnica).

Il beneficio annuo stimato

in termini di resa in sostanza secca sarebbe di +760 Kg, mentre quello economico

di fr. +340.-. La migliore portanza del suolo e la conseguente possibilità di

utilizzo di veicoli agricoli (meccanizzazione) porteranno inoltre ad un vantaggio

anche sotto il profilo dei tempi di gestione (cfr. valutazione agroeconomica).

I Servizi generali del

Dipartimento del territorio, facendo proprio l'avviso della SAgr, hanno

ritenuto che l'intervento fosse conforme alla zona. In questa sede la SAgr

riconferma il proprio avviso favorevole rilevando (cfr. risposta dell'UDC) quanto

segue:

I fondi sono gestiti dai signori __________ E__________

e L__________, di Olivone, proprietari di un'azienda agricola ai sensi della

LDFR indirizzata all'allevamento di vacche da latte. I dati aziendali sono i

seguenti: superficie agricola utile (SAU) di ca. 40 ettari, 19 vacche da latte,

manze, manzette e vitelli corrispondenti a tot. ca. 32 UBG per l'equivalente di

2.481

USM (unità standard di manodopera) e l'azienda è garantita a lungo

termine (età del gestore 30 anni, disponibilità di fondi in proprietà e in

affitto e verifica economica aziendale).

Morfologicamente i fondi oggetto dell'intervento

presentano una parte pianeggiante e una parte in pendenza. La bonifica

richiesta permette il recupero si superficie agricola utile (SAU) nella parte a

monte, mentre l'apporto di materiale nella parte pianeggiante, limitatamente a

750.

mc e conformemente alle disposizioni della Sezione della protezione

dell'aria, dell'acqua e del suolo permette di migliorare qualitativamente il

suolo, aumentando la resa foraggiera della tenuta di vacche da latte.

Riteniamo che oggettivamente la bonifica porterà un

beneficio concreto ai gestori agricoli in termini di redditività del fondo (maggiore

superficie sfalciabile e maggiore resa) e razionalità del lavoro (superficie

uniforme e priva di ostacoli).

La maggiore resa di foraggio indicata nella

documentazione (+760 kg SS/a) può a prima vista sembrare irrisoria. A torto,

perché equivale al foraggio necessario a una vacca da latte per ca. 1 mese e

mezzo. Inoltre, il beneficio economico calcolato non tiene conto del tempo di

lavoro risparmiato, di poter evitare danni ai macchinari per lo sfalcio e della

possibilità di annunciare la superficie in pendenza a pagamenti diretti.

Dal canto suo, il

Governo ha avallato le considerazioni dell'Autorità dipartimentale.

In merito alla realtà aziendale, le

informazioni principali sono state fornite dalla SAgr in sede di risposta (superficie

agricola [SAU] di ca. 40

ettari, 19 vacche da latte, manze, manzette e vitelli corrispondenti a

tot. ca. 32 UBG [unità di bestiame grosso] per l'equivalente di 2.481 USM [unità

standard di manodopera]). Questi dati avrebbero invero dovuto figurare

nell'incarto della domanda di costruzione, unitamente ai relativi riscontri

documentali. Se ne può comunque dedurre che l'azienda agricola in discussione

sia gestita a titolo professionale (cfr. RtiD II-2020 n. 47 consid. 3.2.3 e

4.2.1.1). Richiamati l'età del gestore (30 anni), disponibilità di fondi

in proprietà e in affitto e una verifica economica aziendale, la SAgr ha

altresì ritenuto che l'esistenza dell'azienda è garantita a lungo termine.

Sennonché, nulla di preciso è dato di sapere sul contenuto della citata

verifica. Agli atti non figurano né un piano aziendale, da cui risulti che

l'impresa in questione sia economicamente in grado a lungo termine di generare

un reddito sufficiente a coprire i costi correnti e quelli derivanti dagli

investimenti necessari, né altri documenti (bilanci, conti economici) che

permettano di valutare la situazione aziendale. Le ricorrenti non contestano comunque l'ossequio del

requisito previsto dall'art. 34 cpv. 4 lett. c OPT. La questione non va dunque

approfondita oltre in questa sede.

In difetto di sufficienti informazioni, non è d'altro canto possibile

pronunciarsi con cognizione di causa neppure sulla contestata necessità dei

controversi interventi (cfr. art. 34 cpv. 4 lett. a OPT). Ora, per stabilire se

la bonifica sia oggettivamente necessaria occorre determinare compiutamente se

l'intervento è richiesto per una gestione razionale dell'impresa. Ciò implica

di sapere, in particolare, quante volte all'anno avviene lo sfalcio, quale è

l'aumento atteso della resa (di foraggio) e se tale aumento sia indispensabile

per l'impresa (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2007/139] del 3 aprile 2008 consid. 4, confermata dalla STF 1C_226/2008 citata

consid. 4.4). Per valutare il

beneficio economico occorre inoltre conoscere l'ammontare dei pagamenti diretti

che l'istante riceverebbe a seguito dall'estensione della superficie agricola ottenuta

mediante bonifica e sapere in che misura l'intervento incide sui risultati

dell'azienda (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2007/139] citata consid. 4; cfr. anche

sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2012/102] citata consid.

4.2). La documentazione all'incarto è silente sulla maggior parte di questi

elementi (cfr. valutazione agroeconomica). Anche da questo profilo si

giustifica dunque di rinviare gli atti al Municipio affinché, completata

con la collaborazione del resistente la domanda con le informazioni mancanti e

raccolto un nuovo avviso della SAgr, si pronunci di nuovo sull'intervento.

6.

6.1. Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va parzialmente

accolto, annullando la decisione municipale del 17/21 luglio 2023 e il giudizio

governativo che la conferma. Gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda

come indicato ai consid. 4.2.5 e 5.4.

6.2

Il rinvio degli

atti all'autorità inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito

aperto, comporta che chi ricorre è considerato parte vincente (STF 2C_1041/2019

consid. 8 e rinvio). Pertanto, la tassa di giustizia è posta a carico del resistente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alle ricorrenti, non

patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune non deve contribuire al pagamento

degli oneri processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e

non per tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm),

rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 2b ad art. 31).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 21 febbraio 2024 (n. 747)

del Consiglio di Stato e la risoluzione del 17/21 luglio 2023 del Municipio di Blenio sono annullate;

1.2

gli atti sono

retrocessi al Municipio affinché proceda conformemente a quanto indicato al ai

consid. 4.2.5 e 5.4.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di E__________. Non si assegnano

ripetibili.

Alle

insorgenti va retrocesso l'importo di fr. 2'000.- versato a titolo di anticipo

delle presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il cancelliere