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Decisione

52.2024.14

Riconoscimento di titoli di studio esteri - indirizzo di studi

12 giugno 2024Italiano15 min

amministrativa rese nell'ambito della domanda di autorizzazione. Questa Corte ritiene

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.14

Lugano

12

giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso dell'8 gennaio

2024 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 21 novembre 2023 dell'Autorità di

vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è

stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la

professione di fiduciario immobiliare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 ha conseguito nel

1991 in Olanda un diploma di laurea presso la Technische Hogeschool di

Rijswijk, istituto che dal 2003 è stato integrato nell'Università di scienze

applicate dell'Aia. Dopo la formazione egli ha lavorato per svariati anni per

una ditta farmaceutica e una multinazionale di biotecnologie agrarie. Dal 2006

è socio e amministratore, rispettivamente gerente, di società attive in ambito

immobiliare, tra le quali la S__________ Sagl, ditta che opera anche quale

fiduciaria immobiliare.

Il 14 aprile 2016, per il tramite del proprio legale, RI 1 ha domandato, per la

prima volta, all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di

fiduciario (Autorità di vigilanza) il rilascio dell'autorizzazione quale

fiduciario immobiliare; non avendo tuttavia ricevuto alcuni documenti

richiesti, dopo tre anni senza comunicazioni da parte dell'interessato

l'Autorità ha archiviato la pratica.

Tra il 2020 e il 2023 tra RI 1 e l'Autorità di vigilanza è intercorsa una

copiosa corrispondenza, qui ripresa solo dove necessario, attraverso la quale

l'interessato ha trasmesso molteplici documenti di svariato genere, tra cui due

domande di autorizzazione quale fiduciario immobiliare (istanze del 29 luglio

2021 e del 27 luglio 2022). Per due volte, l'ultima delle quali il 27 aprile

2023, l'Autorità di vigilanza ha tuttavia preavvisato negativamente il rilascio

del permesso, considerando non date le condizioni relative al titolo di studio

e alla pratica professionale.

Sollecitata ad emanare un provvedimento formale, con decisione del 21 novembre

2023, la medesima Autorità ha ribadito il proprio diniego, ritenendo che il

diploma estero di cui dispone l'interessato non adempie gli stessi requisiti di

uno dei titoli riconosciuti dalla legge per l'esercizio della professione,

poiché l'indirizzo di studi da lui seguito non porrebbe l'accento sull'economia

e non garantirebbe pertanto un'adeguata formazione professionale. L'Autorità di

vigilanza ha pure sollevato dei dubbi anche sulle modalità con cui è stata

esperita la pratica professionale, questione non ulteriormente trattata.

B. Avverso quest'ultima

pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento con contestuale rilascio dell'autorizzazione di

fiduciario immobiliare. Egli sostiene, in estrema sintesi, che il suo titolo di

studio in gestione aziendale garantisca un'adeguata formazione in ambito

economico e sia equiparabile a quelli svizzeri riconosciuti dalla legislazione

sui fiduciari. Eccepisce poi una violazione del principio della buona fede da

parte dell'Autorità.

C. All'accoglimento del

ricorso si oppone l'Autorità di vigilanza, con argomentazioni di cui si dirà,

ove necessario, in seguito.

D. In sede di replica e

di duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi e domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge

cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009

(LFid; RL 953.100). La legittimazione del ricorrente, direttamente e

personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid), sono certe. Il

gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria. Non è in particolare necessario acquisire agli atti, come

postulato dall'insorgente, tutte le fatture emesse dal precedente patrocinatore

del ricorrente e dalla fiduciaria F__________ SA per l'assistenza legale e

amministrativa rese nell'ambito della domanda di autorizzazione. Questa Corte ritiene

infatti che l'oggetto della controversia emerga con sufficiente

chiarezza dalle tavole processuali per cui, come meglio si dirà in seguito, le

prove richiamate risultano del tutto insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il

giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii),

il quale può così essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Nel Canton

Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare,

svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad

autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere

rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2

LFid).

L'autorizzazione di fiduciario commercialista e di fiduciario immobiliare è

rilasciata dall'Autorità di vigilanza all'istante che adempie i requisiti posti

all'art. 8 LFid. Tra questi figurano il possesso di un titolo di studio

riconosciuto e l'assolvimento di un periodo di pratica biennale in Svizzera nel

rispettivo ramo (art. 8 cpv. 1 lett. d LFid). I titoli di studio riconosciuti

per l'autorizzazione di fiduciario commercialista e di fiduciario immobiliare

sono definiti dall'autorità di vigilanza nel regolamento (art. 11 cpv. 1 LFid,

art. 4a cpv. 1 e 2 del regolamento della legge sull'esercizio della professione

di fiduciario del 30 maggio 2012; RFid; RL 953.110).

3.

3.1. Il

ricorrente fa valere un accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti

e una violazione del diritto da parte dell'Autorità resistente. Sostiene di

aver conseguito un diploma di laurea in una facoltà tecnica di economia

aziendale con esami finali principalmente di economia, commercio e marketing; percorso

di studi che aveva quale obbiettivo di formare gli studenti primariamente dal

punto di vista economico con un background tecnico, ciò che pertanto

permetterebbe di garantire l'acquisizione di adeguate conoscenza della materia.

Il titolo di studio sarebbe d'altra parte stato sottoposto a Swiss ENIC (European

Network of Information Centres), centro informativo per il riconoscimento

accademico dell'equivalenza dei titoli di studio nazionali ed esteri per le

professioni non regolamentate, il quale lo ha equiparato a un bachelor

rilasciato da una scuola universitaria svizzera nel ramo della gestione

aziendale. Anche l'Università di scienze applicate dell'Aia, istituto che ha

assorbito la Technische Hogeschool Rijswijk e che offrirebbe ora il

medesimo percorso formativo, ha attestato che la sua laurea ha comportato esami

finali prevalentemente in ambito di economia, commercio e marketing e che in

Germania questo genere di studi possono essere qualificati di gestione

aziendale (Betriebswirschaft).

3.2

3.2.1

È anzitutto necessario rilevare che, come eccepito dall'autorità di

prime cure, non risulta che l'insorgente abbia mai trasmesso una copia

autenticata del suo titolo di studio, così come espressamente previsto negli

appositi formulari per la domanda di autorizzazione, limitandosi - invero solo

in fase di ricorso - a trasmettere una copia (di pessima qualità e pure

parziale) dello stesso. Nonostante la copiosa corrispondenza con l'Autorità

negli anni e benché egli ne abbia promesso la trasmissione (cfr. doc. 1 e 3), l'unico

documento agli atti che segnala l'invio di una copia autenticata del titolo di

studio è la domanda di autorizzazione firmata dal ricorrente il 27 luglio 2022,

alla quale tuttavia non è stata allegato quanto indicato. Dagli atti prodotti

dal ricorrente stesso (doc. M, ultima pagina) risulta d'altronde che egli si è

rivolto all'Università delle scienze applicate dell'Aia con e-mail del 3 aprile

2024.

per ottenere un nuovo esemplare del suo diploma proprio perché non

disponeva più dell'originale o di una copia dello stesso. Pare poi che il

titolo di studio non sia stato prodotto (quantomeno in copia autenticata)

neppure a Swiss ENIC, tant'è che nella raccomandazione del 22 marzo 2021

l'istituto precisa che il riconoscimento viene fatto sotto riserva

dell'autenticità e della rilevanza dei documenti presentati (cfr. nota a piè

pagina nel doc. D).

Premesso che la prassi per cui l'Autorità di vigilanza pretende di ricevere il

titolo di studio in copia autenticata, condizione valida anche per i titoli

svizzeri, è del tutto condivisibile poiché ciò permette di verificarne

l'autenticità, va subito precisato che per poter ottenere il rilascio di un

permesso come quello in esame l'insorgente dovrà prima ottemperare a tale

formalità.

3.2.2

Nel caso in esame il ricorrente dispone di un titolo di studio estero,

segnatamente olandese, che giusta l'art. 11 cpv. 5 LFid l'Autorità di vigilanza

ha facoltà di accettare se questo adempie gli stessi requisiti di quelli

svizzeri riconosciuti per l'esercizio della professione; per il ramo

immobiliare si tratta dei titoli di cui al cpv. 2 dell'art. 4a RFid.

Come stabilito da giurisprudenza e dottrina, la formazione seguita da un

aspirante fiduciario deve permettere l'acquisizione di conoscenze tecniche e

specialistiche dal profilo contabile, economico e giuridico necessarie per il

corretto esercizio della professione, assicurando così uno standard minimo di

preparazione (Mauro Bianchetti,

Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della LFid in: RDAT I-2000; RDAT

II-1996 n. 54 consid. 5c).

Ora considerato che come attestato da Swiss ENIC la laurea dell'insorgente è

equiparabile a un livello di bachelor, problematico in specie è l'indirizzo di

studi che, a giudizio dell'Autorità di vigilanza, non garantirebbe una

sufficiente conoscenza della specifica materia. Tale posizione risulta del

tutto condivisibile.

Benché la fotocopia del titolo di studio sia parziale, dalla traduzione fatta

eseguire dello stesso dall'insorgente (doc. M) emerge che egli si è laureato in

ingegneria gestionale (denominazione d'altronde usata dal ricorrente stesso nei

suoi vari curriculum vitae trasmessi all'Autorità, cfr. doc. 12 e 19) e che tra

le materie comprese nell'esame finale i corsi di economia fondamentale e

diritto figuravano solo quali materie secondarie, per cui è del tutto escluso

che la formazione dell'insorgente possa essere equiparata a quella di chi è in

possesso di uno dei titoli di cui alle lett. a e b del cpv. 2 dell'art. 4a RFid,

nell'ambito dei quali le due suddette materie sono oggetto principale di tutto

il percorso formativo.

Il Technische hogeschool Rijswijk era d'altronde un istituto tecnico

indipendente che offriva corsi nel settore ingegneristico e che è stato

integrato nell'Università delle scienze applicate dell'Aia, diventando la

facoltà di tecnologia, innovazione e società con sede a Delft. Non risulta per

contro nessuna facoltà tecnica di economia aziendale, atteso che il

termine technische bedrijfskunde si riferisce all'indirizzo di studi

(cfr. e-mail del 9 aprile 2024 di cui al doc. M e dichiarazione del 5 marzo

2019.

di cui al doc. 8 dell'istituto universitario che usa il termine inglese course).

Infatti, dalla traduzione del diploma di laurea risulta che lo stesso è stato

firmato il 5 dicembre 2016 proprio da un responsabile della facoltà di

tecnologia, innovazione e società (cfr. doc. M in fondo) e che il ricorrente

può utilizzare anche il titolo di ingegnere. Dal sito internet dell'Università

delle scienze applicate si evince poi che la suddetta facoltà offre un

indirizzo formativo in ingegneria aziendale (technische bedrijfskunde, da non

confondere con l'indirizzo in bedrijfskunde offerto dalla facoltà di management

e organizzazione): si tratta tuttavia di un percorso di studi che, come

precisato anche dall'insorgente (cfr. ricorso dell'8 gennaio 2024 pag. 6 n.

17), combina le basi tecniche dell'ingegneria (quindi una formazione in ambito

scientifico o background tecnico) con conoscenze specialistiche

dell'economia aziendale e mira alla formazione di responsabili o dirigenti di

azienda che provvedano alla progettazione, al miglioramento e alla gestione dei

processi aziendali (consulenti organizzativi, responsabili commerciali, degli

acquisti, dei prodotti, della qualità e/o di progetti, analisti di sistemi e

informazioni).

Premesso che non è dato sapere quali altri corsi l'insorgente abbia

seguito durante gli anni di studio, anche le materie dell'esame finale superato

dall'insorgente (cfr. doc. M) permettono di ritenere che i corsi

a vocazione economica si focalizzavano piuttosto sulla sfera manageriale,

intesa quale gestione e organizzazione delle risorse infrastrutturali

dell'azienda ed erano caratterizzati da una connotazione tecnica, scientifica e

industriale (analisi finanziaria, marketing industriale, management

dell'innovazione, ricerca di mercato, azienda e società, tecnica di

misurazione); non risulta per contro - almeno per le materie finali - alcun

corso specifico di contabilità. A seguito di tali studi il ricorrente ha infatti

svolto per quasi venti anni il ruolo di responsabile, rispettivamente direttore,

delle vendite e dei prodotti nell'ambito dell'industria chimica e biotecnica

(cfr. curriculum vitae di cui al doc. 19).

La stessa Swiss ENIC ha d'altronde indicato che la formazione del ricorrente

attiene al ramo della gestione aziendale (management) e non all'economia o

all'economia aziendale.

Esistono molteplici titoli di studio che prevedono nel percorso formativo dei

corsi, più o meno specifici, attinenti all'economia in senso lato; per il

settore immobiliare il legislatore ticinese ha tuttavia limitato i titoli

accettati a quelli esclusivamente incentrati sull'economia e sul diritto (art.

4a cpv. 2 lett. a, b, e e f RFid) o specifici all'attività immobiliare (art. 4a

cpv. 2 lett. c, d, g e h RFid). Il titolo di studio di cui dispone il

ricorrente risulta piuttosto comparabile al bachelor in ingegneria gestionale

offerto in Ticino dalla SUPSI. Tale formazione non è però idonea ai fini del

permesso quale fiduciario, ancor meno nel ramo per cui l'interessato chiede di

essere autorizzato. L'attività immobiliare è d'altronde incentrata

sull'amministrazione formale di immobili e società immobiliari e, soprattutto, sulla

mediazione e intermediazione nei negozi giuridici relativi a fondi o diritti

immobiliari, ambiti per i quali si necessitano di rilevanti conoscenze di

economia generale (non limitate alla sfera manageriale), di diritto e

contabilità. In questo senso va considerato che le competenze tecnico

scientifiche e le capacità manageriali acquisite dall'insorgente nei suoi studi

non permettono di garantire un adeguato esercizio della professione di

fiduciario immobiliare.

Tenuto conto che il titolo di studio del ricorrente non può essere considerato

equivalente ad uno di quelli di cui al cpv. 2 dell'art. 4a RFid - ciò che già

esclude la possibilità della prova attitudinale di cui all'art. 11 cpv. 6 LFid

- è a giusto titolo l'Autorità di vigilanza si è rifiutata di rilasciargli il

permesso richiesto.

4.

4.1. L'insorgente

fa valere una violazione del principio

dell'affidamento. Asserisce che il fatto che l'Autorità di vigilanza sia

entrata nel merito della sua domanda di autorizzazione, chiedendogli la

produzione di documentazione afferente alla sua pratica professionale,

configurerebbe un riconoscimento vincolante dell'idoneità del suo titolo di

studio. Così facendo, quest'ultima avrebbe oltremodo ritardato i tempi della decisione,

emessa oltre quattro anni dopo la prima richiesta, causandogli al contempo un

inutile e sproporzionato onere amministrativo e costi dovuti principalmente

all'assistenza legale resasi necessaria per l'inoltro di documenti che per

finire l'Autorità non ha nemmeno tenuto in considerazione.

4.2

La censura non può essere

accolta, in quanto del tutto infondata, oltre che al limite della temerarietà.

L'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101) istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad

essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi

dello Stato. In materia di diritto amministrativo, tale principio tutela

l'amministrato nei confronti dell'autorità, quando, assolte determinate

condizioni, il medesimo abbia agito conformemente alle istruzioni e alle

dichiarazioni di quest'ultima. Il principio tutela in particolare la fiducia

riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato

comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima, quando

l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate

persone, quand'essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino

poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi

all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili

senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti

legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (pro multis

DTF 143 V 95 consid. 3.6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2 e rinvii).

In concreto, non può assolutamente essere seguito l'insorgente laddove sostiene

che la richiesta di produrre dei documenti riferiti alla pratica professione

configuri un riconoscimento dell'idoneità del suo titolo di studio: l'autorità

di prime cure non ha fatto nessuna promessa in tal senso (ciò che infatti il

ricorrente nemmeno pretende) e la domanda di documentazione aggiuntiva non denota

alcun comportamento contraddittorio da parte di quest'ultima: si tratta infatti

di una prassi costante necessaria per istruire correttamente l'incarto e valutare

se tutte le condizioni cumulative per il rilascio del permesso sono adempiute.

Non si vede poi come la richiesta di completare le informazioni fornite per il

rilascio del permesso potesse suscitare aspettative sulla validità del titolo

di studio o sull'esito della procedura. I documenti richiesti erano d'altronde

gli stessi che vengono domandati ad ogni aspirante fiduciario, alcuni dei quali

erano già espressamente indicati sul formulario di domanda (per esempio

l'attestazione relativa alla pratica biennale). La scelta del ricorrente di

farsi assistere già a questo stadio della procedura da un legale, della cui

necessità non occorre discutere, non è poi stata determinata dal comportamento

dell'Autorità visto che egli era già patrocinato fin dall'introduzione della

sua prima istanza, avvenuta nel 2016.

Va infine considerato che la durata della procedura è imputabile unicamente

all'insorgente che ha lasciato trascorrere molto tempo, finanche anni, tra le

sue varie richieste di autorizzazione, omettendo ogni volta di trasmettere la

documentazione completa come invece era suo dovere. L'Autorità di vigilanza, da

parte sua, ha sempre dato pronto riscontro agli scritti dell'istante,

segnalando ogni volta la necessità di completare (o aggiornare) l'incarto e

preavvisando negativamente per due volte il rilascio del permesso in parola.

5.

5.1. Visto

quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

5.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente

(art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm)

all'Autorità resistente, non avendone fatto richiesta e non essendone ad ogni

modo dati i presupposti.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera