52.2024.14
Riconoscimento di titoli di studio esteri - indirizzo di studi
12 giugno 2024Italiano15 min
amministrativa rese nell'ambito della domanda di autorizzazione. Questa Corte ritiene
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.14
Lugano
12
giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso dell'8 gennaio
2024 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 21 novembre 2023 dell'Autorità di
vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è
stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la
professione di fiduciario immobiliare;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 ha conseguito nel
1991 in Olanda un diploma di laurea presso la Technische Hogeschool di
Rijswijk, istituto che dal 2003 è stato integrato nell'Università di scienze
applicate dell'Aia. Dopo la formazione egli ha lavorato per svariati anni per
una ditta farmaceutica e una multinazionale di biotecnologie agrarie. Dal 2006
è socio e amministratore, rispettivamente gerente, di società attive in ambito
immobiliare, tra le quali la S__________ Sagl, ditta che opera anche quale
fiduciaria immobiliare.
Il 14 aprile 2016, per il tramite del proprio legale, RI 1 ha domandato, per la
prima volta, all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di
fiduciario (Autorità di vigilanza) il rilascio dell'autorizzazione quale
fiduciario immobiliare; non avendo tuttavia ricevuto alcuni documenti
richiesti, dopo tre anni senza comunicazioni da parte dell'interessato
l'Autorità ha archiviato la pratica.
Tra il 2020 e il 2023 tra RI 1 e l'Autorità di vigilanza è intercorsa una
copiosa corrispondenza, qui ripresa solo dove necessario, attraverso la quale
l'interessato ha trasmesso molteplici documenti di svariato genere, tra cui due
domande di autorizzazione quale fiduciario immobiliare (istanze del 29 luglio
2021 e del 27 luglio 2022). Per due volte, l'ultima delle quali il 27 aprile
2023, l'Autorità di vigilanza ha tuttavia preavvisato negativamente il rilascio
del permesso, considerando non date le condizioni relative al titolo di studio
e alla pratica professionale.
Sollecitata ad emanare un provvedimento formale, con decisione del 21 novembre
2023, la medesima Autorità ha ribadito il proprio diniego, ritenendo che il
diploma estero di cui dispone l'interessato non adempie gli stessi requisiti di
uno dei titoli riconosciuti dalla legge per l'esercizio della professione,
poiché l'indirizzo di studi da lui seguito non porrebbe l'accento sull'economia
e non garantirebbe pertanto un'adeguata formazione professionale. L'Autorità di
vigilanza ha pure sollevato dei dubbi anche sulle modalità con cui è stata
esperita la pratica professionale, questione non ulteriormente trattata.
B. Avverso quest'ultima
pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento con contestuale rilascio dell'autorizzazione di
fiduciario immobiliare. Egli sostiene, in estrema sintesi, che il suo titolo di
studio in gestione aziendale garantisca un'adeguata formazione in ambito
economico e sia equiparabile a quelli svizzeri riconosciuti dalla legislazione
sui fiduciari. Eccepisce poi una violazione del principio della buona fede da
parte dell'Autorità.
C. All'accoglimento del
ricorso si oppone l'Autorità di vigilanza, con argomentazioni di cui si dirà,
ove necessario, in seguito.
D. In sede di replica e
di duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi e domande di
giudizio.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge
cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009
(LFid; RL 953.100). La legittimazione del ricorrente, direttamente e
personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),
nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid), sono certe. Il
gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria. Non è in particolare necessario acquisire agli atti, come
postulato dall'insorgente, tutte le fatture emesse dal precedente patrocinatore
del ricorrente e dalla fiduciaria F__________ SA per l'assistenza legale e
amministrativa rese nell'ambito della domanda di autorizzazione. Questa Corte ritiene
infatti che l'oggetto della controversia emerga con sufficiente
chiarezza dalle tavole processuali per cui, come meglio si dirà in seguito, le
prove richiamate risultano del tutto insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il
giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii),
il quale può così essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Nel Canton
Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare,
svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad
autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere
rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2
LFid).
L'autorizzazione di fiduciario commercialista e di fiduciario immobiliare è
rilasciata dall'Autorità di vigilanza all'istante che adempie i requisiti posti
all'art. 8 LFid. Tra questi figurano il possesso di un titolo di studio
riconosciuto e l'assolvimento di un periodo di pratica biennale in Svizzera nel
rispettivo ramo (art. 8 cpv. 1 lett. d LFid). I titoli di studio riconosciuti
per l'autorizzazione di fiduciario commercialista e di fiduciario immobiliare
sono definiti dall'autorità di vigilanza nel regolamento (art. 11 cpv. 1 LFid,
art. 4a cpv. 1 e 2 del regolamento della legge sull'esercizio della professione
di fiduciario del 30 maggio 2012; RFid; RL 953.110).
3.
3.1. Il
ricorrente fa valere un accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti
e una violazione del diritto da parte dell'Autorità resistente. Sostiene di
aver conseguito un diploma di laurea in una facoltà tecnica di economia
aziendale con esami finali principalmente di economia, commercio e marketing; percorso
di studi che aveva quale obbiettivo di formare gli studenti primariamente dal
punto di vista economico con un background tecnico, ciò che pertanto
permetterebbe di garantire l'acquisizione di adeguate conoscenza della materia.
Il titolo di studio sarebbe d'altra parte stato sottoposto a Swiss ENIC (European
Network of Information Centres), centro informativo per il riconoscimento
accademico dell'equivalenza dei titoli di studio nazionali ed esteri per le
professioni non regolamentate, il quale lo ha equiparato a un bachelor
rilasciato da una scuola universitaria svizzera nel ramo della gestione
aziendale. Anche l'Università di scienze applicate dell'Aia, istituto che ha
assorbito la Technische Hogeschool Rijswijk e che offrirebbe ora il
medesimo percorso formativo, ha attestato che la sua laurea ha comportato esami
finali prevalentemente in ambito di economia, commercio e marketing e che in
Germania questo genere di studi possono essere qualificati di gestione
aziendale (Betriebswirschaft).
3.2
3.2.1
È anzitutto necessario rilevare che, come eccepito dall'autorità di
prime cure, non risulta che l'insorgente abbia mai trasmesso una copia
autenticata del suo titolo di studio, così come espressamente previsto negli
appositi formulari per la domanda di autorizzazione, limitandosi - invero solo
in fase di ricorso - a trasmettere una copia (di pessima qualità e pure
parziale) dello stesso. Nonostante la copiosa corrispondenza con l'Autorità
negli anni e benché egli ne abbia promesso la trasmissione (cfr. doc. 1 e 3), l'unico
documento agli atti che segnala l'invio di una copia autenticata del titolo di
studio è la domanda di autorizzazione firmata dal ricorrente il 27 luglio 2022,
alla quale tuttavia non è stata allegato quanto indicato. Dagli atti prodotti
dal ricorrente stesso (doc. M, ultima pagina) risulta d'altronde che egli si è
rivolto all'Università delle scienze applicate dell'Aia con e-mail del 3 aprile
2024.
per ottenere un nuovo esemplare del suo diploma proprio perché non
disponeva più dell'originale o di una copia dello stesso. Pare poi che il
titolo di studio non sia stato prodotto (quantomeno in copia autenticata)
neppure a Swiss ENIC, tant'è che nella raccomandazione del 22 marzo 2021
l'istituto precisa che il riconoscimento viene fatto sotto riserva
dell'autenticità e della rilevanza dei documenti presentati (cfr. nota a piè
pagina nel doc. D).
Premesso che la prassi per cui l'Autorità di vigilanza pretende di ricevere il
titolo di studio in copia autenticata, condizione valida anche per i titoli
svizzeri, è del tutto condivisibile poiché ciò permette di verificarne
l'autenticità, va subito precisato che per poter ottenere il rilascio di un
permesso come quello in esame l'insorgente dovrà prima ottemperare a tale
formalità.
3.2.2
Nel caso in esame il ricorrente dispone di un titolo di studio estero,
segnatamente olandese, che giusta l'art. 11 cpv. 5 LFid l'Autorità di vigilanza
ha facoltà di accettare se questo adempie gli stessi requisiti di quelli
svizzeri riconosciuti per l'esercizio della professione; per il ramo
immobiliare si tratta dei titoli di cui al cpv. 2 dell'art. 4a RFid.
Come stabilito da giurisprudenza e dottrina, la formazione seguita da un
aspirante fiduciario deve permettere l'acquisizione di conoscenze tecniche e
specialistiche dal profilo contabile, economico e giuridico necessarie per il
corretto esercizio della professione, assicurando così uno standard minimo di
preparazione (Mauro Bianchetti,
Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della LFid in: RDAT I-2000; RDAT
II-1996 n. 54 consid. 5c).
Ora considerato che come attestato da Swiss ENIC la laurea dell'insorgente è
equiparabile a un livello di bachelor, problematico in specie è l'indirizzo di
studi che, a giudizio dell'Autorità di vigilanza, non garantirebbe una
sufficiente conoscenza della specifica materia. Tale posizione risulta del
tutto condivisibile.
Benché la fotocopia del titolo di studio sia parziale, dalla traduzione fatta
eseguire dello stesso dall'insorgente (doc. M) emerge che egli si è laureato in
ingegneria gestionale (denominazione d'altronde usata dal ricorrente stesso nei
suoi vari curriculum vitae trasmessi all'Autorità, cfr. doc. 12 e 19) e che tra
le materie comprese nell'esame finale i corsi di economia fondamentale e
diritto figuravano solo quali materie secondarie, per cui è del tutto escluso
che la formazione dell'insorgente possa essere equiparata a quella di chi è in
possesso di uno dei titoli di cui alle lett. a e b del cpv. 2 dell'art. 4a RFid,
nell'ambito dei quali le due suddette materie sono oggetto principale di tutto
il percorso formativo.
Il Technische hogeschool Rijswijk era d'altronde un istituto tecnico
indipendente che offriva corsi nel settore ingegneristico e che è stato
integrato nell'Università delle scienze applicate dell'Aia, diventando la
facoltà di tecnologia, innovazione e società con sede a Delft. Non risulta per
contro nessuna facoltà tecnica di economia aziendale, atteso che il
termine technische bedrijfskunde si riferisce all'indirizzo di studi
(cfr. e-mail del 9 aprile 2024 di cui al doc. M e dichiarazione del 5 marzo
2019.
di cui al doc. 8 dell'istituto universitario che usa il termine inglese course).
Infatti, dalla traduzione del diploma di laurea risulta che lo stesso è stato
firmato il 5 dicembre 2016 proprio da un responsabile della facoltà di
tecnologia, innovazione e società (cfr. doc. M in fondo) e che il ricorrente
può utilizzare anche il titolo di ingegnere. Dal sito internet dell'Università
delle scienze applicate si evince poi che la suddetta facoltà offre un
indirizzo formativo in ingegneria aziendale (technische bedrijfskunde, da non
confondere con l'indirizzo in bedrijfskunde offerto dalla facoltà di management
e organizzazione): si tratta tuttavia di un percorso di studi che, come
precisato anche dall'insorgente (cfr. ricorso dell'8 gennaio 2024 pag. 6 n.
17), combina le basi tecniche dell'ingegneria (quindi una formazione in ambito
scientifico o background tecnico) con conoscenze specialistiche
dell'economia aziendale e mira alla formazione di responsabili o dirigenti di
azienda che provvedano alla progettazione, al miglioramento e alla gestione dei
processi aziendali (consulenti organizzativi, responsabili commerciali, degli
acquisti, dei prodotti, della qualità e/o di progetti, analisti di sistemi e
informazioni).
Premesso che non è dato sapere quali altri corsi l'insorgente abbia
seguito durante gli anni di studio, anche le materie dell'esame finale superato
dall'insorgente (cfr. doc. M) permettono di ritenere che i corsi
a vocazione economica si focalizzavano piuttosto sulla sfera manageriale,
intesa quale gestione e organizzazione delle risorse infrastrutturali
dell'azienda ed erano caratterizzati da una connotazione tecnica, scientifica e
industriale (analisi finanziaria, marketing industriale, management
dell'innovazione, ricerca di mercato, azienda e società, tecnica di
misurazione); non risulta per contro - almeno per le materie finali - alcun
corso specifico di contabilità. A seguito di tali studi il ricorrente ha infatti
svolto per quasi venti anni il ruolo di responsabile, rispettivamente direttore,
delle vendite e dei prodotti nell'ambito dell'industria chimica e biotecnica
(cfr. curriculum vitae di cui al doc. 19).
La stessa Swiss ENIC ha d'altronde indicato che la formazione del ricorrente
attiene al ramo della gestione aziendale (management) e non all'economia o
all'economia aziendale.
Esistono molteplici titoli di studio che prevedono nel percorso formativo dei
corsi, più o meno specifici, attinenti all'economia in senso lato; per il
settore immobiliare il legislatore ticinese ha tuttavia limitato i titoli
accettati a quelli esclusivamente incentrati sull'economia e sul diritto (art.
4a cpv. 2 lett. a, b, e e f RFid) o specifici all'attività immobiliare (art. 4a
cpv. 2 lett. c, d, g e h RFid). Il titolo di studio di cui dispone il
ricorrente risulta piuttosto comparabile al bachelor in ingegneria gestionale
offerto in Ticino dalla SUPSI. Tale formazione non è però idonea ai fini del
permesso quale fiduciario, ancor meno nel ramo per cui l'interessato chiede di
essere autorizzato. L'attività immobiliare è d'altronde incentrata
sull'amministrazione formale di immobili e società immobiliari e, soprattutto, sulla
mediazione e intermediazione nei negozi giuridici relativi a fondi o diritti
immobiliari, ambiti per i quali si necessitano di rilevanti conoscenze di
economia generale (non limitate alla sfera manageriale), di diritto e
contabilità. In questo senso va considerato che le competenze tecnico
scientifiche e le capacità manageriali acquisite dall'insorgente nei suoi studi
non permettono di garantire un adeguato esercizio della professione di
fiduciario immobiliare.
Tenuto conto che il titolo di studio del ricorrente non può essere considerato
equivalente ad uno di quelli di cui al cpv. 2 dell'art. 4a RFid - ciò che già
esclude la possibilità della prova attitudinale di cui all'art. 11 cpv. 6 LFid
- è a giusto titolo l'Autorità di vigilanza si è rifiutata di rilasciargli il
permesso richiesto.
4.
4.1. L'insorgente
fa valere una violazione del principio
dell'affidamento. Asserisce che il fatto che l'Autorità di vigilanza sia
entrata nel merito della sua domanda di autorizzazione, chiedendogli la
produzione di documentazione afferente alla sua pratica professionale,
configurerebbe un riconoscimento vincolante dell'idoneità del suo titolo di
studio. Così facendo, quest'ultima avrebbe oltremodo ritardato i tempi della decisione,
emessa oltre quattro anni dopo la prima richiesta, causandogli al contempo un
inutile e sproporzionato onere amministrativo e costi dovuti principalmente
all'assistenza legale resasi necessaria per l'inoltro di documenti che per
finire l'Autorità non ha nemmeno tenuto in considerazione.
4.2
La censura non può essere
accolta, in quanto del tutto infondata, oltre che al limite della temerarietà.
L'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101) istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad
essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi
dello Stato. In materia di diritto amministrativo, tale principio tutela
l'amministrato nei confronti dell'autorità, quando, assolte determinate
condizioni, il medesimo abbia agito conformemente alle istruzioni e alle
dichiarazioni di quest'ultima. Il principio tutela in particolare la fiducia
riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato
comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima, quando
l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate
persone, quand'essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino
poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi
all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili
senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti
legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (pro multis
DTF 143 V 95 consid. 3.6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2 e rinvii).
In concreto, non può assolutamente essere seguito l'insorgente laddove sostiene
che la richiesta di produrre dei documenti riferiti alla pratica professione
configuri un riconoscimento dell'idoneità del suo titolo di studio: l'autorità
di prime cure non ha fatto nessuna promessa in tal senso (ciò che infatti il
ricorrente nemmeno pretende) e la domanda di documentazione aggiuntiva non denota
alcun comportamento contraddittorio da parte di quest'ultima: si tratta infatti
di una prassi costante necessaria per istruire correttamente l'incarto e valutare
se tutte le condizioni cumulative per il rilascio del permesso sono adempiute.
Non si vede poi come la richiesta di completare le informazioni fornite per il
rilascio del permesso potesse suscitare aspettative sulla validità del titolo
di studio o sull'esito della procedura. I documenti richiesti erano d'altronde
gli stessi che vengono domandati ad ogni aspirante fiduciario, alcuni dei quali
erano già espressamente indicati sul formulario di domanda (per esempio
l'attestazione relativa alla pratica biennale). La scelta del ricorrente di
farsi assistere già a questo stadio della procedura da un legale, della cui
necessità non occorre discutere, non è poi stata determinata dal comportamento
dell'Autorità visto che egli era già patrocinato fin dall'introduzione della
sua prima istanza, avvenuta nel 2016.
Va infine considerato che la durata della procedura è imputabile unicamente
all'insorgente che ha lasciato trascorrere molto tempo, finanche anni, tra le
sue varie richieste di autorizzazione, omettendo ogni volta di trasmettere la
documentazione completa come invece era suo dovere. L'Autorità di vigilanza, da
parte sua, ha sempre dato pronto riscontro agli scritti dell'istante,
segnalando ogni volta la necessità di completare (o aggiornare) l'incarto e
preavvisando negativamente per due volte il rilascio del permesso in parola.
5.
5.1. Visto
quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
5.2
Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente
(art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm)
all'Autorità resistente, non avendone fatto richiesta e non essendone ad ogni
modo dati i presupposti.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera