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Decisione

52.2024.140

Accesso a documentazione in materia edilizia in base alla LIT

18 settembre 2025Italiano25 min

costruzione ordinaria: la licenza edilizia, le condizioni generali per l'edificazione, l'avviso cantonale, il rapporto

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.140

Lugano

18

settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso dell'11 aprile 2024 di

RI

1

RI 2

RI

3

RI 4

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 26 febbraio 2024 (n. LIT.2017.2)

con cui la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione

dell'8 ottobre 2020 del Municipio del Comune di CO 3, che accorda parzialmente

a CO 1 e CO 2 l'accesso ai documenti concernenti le domande di costruzione e

il certificato di abitabilità relativi ai mapp. __________ e __________;

ritenuto, in

fatto

A. a. Con due distinte domande il 21 novembre 2016 CO

1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio di CO 3 di consultare l'intero

incarto, comprensivo del certificato di abitabilità, relativo alle domande di

costruzione del mapp. __________ di proprietà di RI 1 e RI 2 nonché del mapp. __________

di RI 3 e RI 4. Essi hanno indicato di supporre la violazione di norme

edilizie. Le richieste erano fondate sulla legge sull'informazione e sulla

trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100).

b. Il segretario

comunale, ritenendo che tali documenti contenessero dati personali dei citati

proprietari, ha offerto loro la possibilità di presentare le proprie

osservazioni. Questi si sono opposti, sottolineando che l'accesso era già stato

garantito nell'ambito della procedura edilizia. Invocando una lesione della

sfera privata, i proprietari hanno chiesto di conoscere l'identità di chi

voleva visionare i documenti. RI 3 e RI 4 hanno infine precisato che la

documentazione era protetta dal diritto d'autore.

c. Fallito il

tentativo di mediazione, poiché il Municipio si era rifiutato di partecipare,

l'8 marzo 2017 l'Esecutivo comunale, sollecitato dai menzionati proprietari (ai

quali era stato prospettato l'accoglimento della domanda), ha reso due

decisioni formali concedenti l'accesso ai documenti richiesti. A sostegno dei

provvedimenti si è limitato a riportare uno stralcio di una decisione (inc. n.

LIT.2014.3 del 14 ottobre 2015) con cui la Commissione cantonale per la

protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) aveva considerato che l'accesso

alla documentazione relativa a una domanda di costruzione, compresi la licenza

edilizia rilasciata e l'avviso cantonale, non ledesse la sfera privata dei

proprietari, in quanto si trattava di documentazione che già era stata oggetto

di pubblicazione e che non conteneva dati personali degni di particolare

protezione o profili della personalità.

B. Con decisione del 3 ottobre

2018 la CC-PDT ha respinto il ricorso con cui i citati proprietari hanno

domandato di negare l'accesso agli atti. In estrema sintesi - premesso che la

richiesta non doveva essere motivata e riconosciuto il carattere di documento

ufficiale di quelli relativi alle domande di costruzione e del certificato di

abitabilità - essa ha considerato che, essendo la procedura ormai conclusa,

l'accesso agli atti era retto dalla LIT e non dalla legge edilizia cantonale

del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Alla domanda nemmeno ostava la legislazione

in materia di diritto d'autore. Secondo l'Autorità di prime cure, infine, nel

concedere l'accesso agli atti, ancorché contenenti dati personali riguardanti i

proprietari dei fondi, il Municipio non aveva né ecceduto né abusato del proprio

potere di apprezzamento.

C. Con sentenza del 14

novembre 2019 (inc. n. 52.2018.525) il Tribunale cantonale amministrativo ha

parzialmente accolto l'impugnativa presentata da RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4

avverso la decisione del 3 ottobre 2018 della CC-PDT, retrocedendole l'incarto

per completamento dell'istruttoria e nuovo giudizio.

Questa Corte ha appurato che gli atti per cui era

stato chiesto l'accesso sono documenti ufficiali ai sensi della LIT. Ha inoltre

stabilito che le istanze non erano abusive, che non dovevano essere motivate e

che non vi erano motivi ostanti all'accesso dal profilo del diritto d'autore.

Il parziale accoglimento del gravame era invece dovuto al fatto che né il

Municipio né la CC-PDT avevano verificato se sussistessero limitazioni al

diritto di accesso ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LIT e se entrasse in linea di

conto un'anonimizzazione dei dati personali contenuti nei documenti in

questione.

D. a. Il 22 maggio 2020

la CC-PDT ha dunque annullato le decisioni dell'8 marzo 2017, rinviando gli

atti al Municipio affinché, completata l'istruttoria nel senso indicato nella

sentenza del 14 novembre 2019 di questo Tribunale, si determinasse nuovamente.

b. Preso

atto che RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 sostenevano che tutti i documenti

conterrebbero dati personali ritenuti sensibili e che essi ribadivano in

sostanza le motivazioni già sollevate in precedenza in merito al carattere

abusivo delle richieste, alla violazione della protezione della proprietà

intellettuale, dei dati personali e della sfera privata, l'8 ottobre 2020 il

Municipio ha emanato una nuova risoluzione, con la quale ha parzialmente

accolto le istanze di CO 1 e CO 2. Nel dettaglio ha deciso quanto segue:

È parzialmente accordato l'accesso

alla domanda di costruzione per l'edificazione di due case ad uso residenziale

ai mappali n. __________ e __________ RFD di

CO 3, al certificato di abitabilità, alla notifica di costruzione (variante in

corso d'opera alla licenza edilizia del 12 ottobre 2010 e all'avviso cantonale

no. __________) per l'edificazione di case d'abitazione ai mappali n. __________

e __________ RFD di CO 3.

Per quanto concerne la domanda di costruzione per

l'edificazione di due case ad uso residenziale ai mappali n. __________ e __________

RFD di CO 3:

a)

è accordato l'accesso ai seguenti

documenti:

Licenza edilizia (con anonimizzazione nomi e indirizzi

opponenti e tassa), Condizioni generali per l'edificazione, Avviso cantonale,

Rapporto di collaudo, Formulario domanda di costruzione (con anonimizzazione

costi), Caratteristiche edificio (con anonimizzazione costi), Relazione

tecnica, Calcolo volume, Calcolo SUL, Calcolo Indice di occupazione,

Planimetria 1:500, Piani quote, Piano copertura, Piano sezioni, Piani

prospetti, Calcoli indici (rapporto interno), Documenti abitabilità (Piani

definitivi quote e Calcolo indice di occupazione);

b)

non è accordato l'accesso ai

seguenti documenti:

Rapporto di collaudo destinato al Municipio,

Comunicazioni via email/lettere tra Ufficio tecnico e progettisti/istanti/ecc.,

Decisione Dipartimento delle istituzioni su esonero rifugio, Opposizione, Presa

di posizione istante su opposizione, Formulario trasmissione atti a Ufficio

delle domande di costruzione, Rapporto per Commissione edilizia, Comunicazioni

via lettera tra Ufficio tecnico e Ufficio delle domande di costruzione, Avviso

di pubblicazione domanda di costruzione, Documenti abitabilità

(Autocertificazione di conformità all'incarto energia, Piani canalizzazioni,

Certificato di collaudo antincendio, RaSi), Planimetria 1:25000, Planimetria

1:1000, Planimetria ufficiale, Piani canalizzazioni, Direttive per

l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione,

Concetto di smaltimento rifiuti da cantiere, Attestato di conformità

antincendio, Incarti energia (formulario, schede, piani, ecc.);

Per quanto concerne la notifica di costruzione

(variante in corso d'opera alla licenza edilizia del 12 ottobre 2010 e

all'avviso cantonale no. 71851) per l'edificazione di case d'abitazione ai

mappali n. __________ e __________ RFD di CO 3:

a)

è accordato l'accesso ai seguenti

documenti:

Licenza edilizia (con anonimizzazione tassa), Rapporto

di collaudo, Lettera accompagnatoria notifica, Relazione tecnica, Calcolo

indice di occupazione, Piani quote, Piani sezioni, Piani prospetti, Calcoli

indici (rapporto interno)

b)

non è accordato l'accesso ai

seguenti documenti:

Certificato di collaudo antincendio, Rapporto per

Commissione edilizia, Avviso di pubblicazione notifica di costruzione;

Fatti

I richiedenti potranno consultare la documentazione

alla quale è stato accordato l'accesso presso gli sportelli dell'Ufficio

tecnico comunale durante gli orari di apertura degli stessi, previo

appuntamento. Nel caso in cui i richiedenti necessitassero di fotocopie, le

stesse verranno trasmesse in un secondo tempo con date di nascita, indirizzi e

firme anonimizzati. A tutela della proprietà intellettuale il nome del

progettista non verrà anonimizzato. Eventuali emolumenti verranno richiesti

tramite decisione separata (art. 16 cpv. 2 LIT, art. 25 RLIT e allegato RLIT).

Si rammenta che l'utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla

legislazione sulla proprietà intellettuale (art. 9 cpv. 3 LIT).

E. Con decisione del 26

febbraio 2024 la CC-PDT ha respinto il ricorso con cui i citati proprietari

hanno domandato di negare l'accesso agli atti.

Ha innanzitutto

dichiarato irricevibili le censure inerenti all'applicazione della LE quale lex

specialis rispetto alla LIT, all'asserito carattere abusivo delle istanze

di CO 1 e CO 2 e alla violazione della legislazione in materia di proprietà

intellettuale, essendo esse già state vagliate e respinte dal Tribunale

cantonale amministrativo con la sentenza del 14 novembre 2019. Per il resto la

CC-PDT ha confermato i motivi esposti dal Municipio. In particolare ha ribadito

che la domanda di costruzione dell'8 luglio 2010 e la notifica di costruzione

del 16 febbraio 2011 sono state oggetto di pubblicazione ai sensi della LE e

che è incontestato che tali atti contengono dati personali sia dei proprietari

dei fondi sia di terzi. In merito ai seguenti documenti (trasmessi con la

domanda di costruzione originaria al Municipio, pubblicati e quindi già resi di

dominio pubblico): formulario domanda di costruzione, caratteristiche

dell'edificio, relazione tecnica, calcolo volume, calcolo SUL, calcolo indice

di occupazione, planimetria 1:500, piani quote, piano copertura e piano sezioni

ed i piani prospetti, l'Autorità inferiore ha considerato che

un'anonimizzazione delle identità dei proprietari, del progettista/architetto e

della configurazione dei locali delle

costruzioni non si giustifichi. Lo stesso per quanto concerne la lettera

accompagnatoria, la relazione tecnica, il calcolo dell'indice di occupazione, i

piani quote, i piani sezioni e i piani prospetti, trasmessi con la citata

notifica di costruzione del 16 febbraio 2011. Ha nondimeno rilevato che la

decisione municipale già prevede l'anonimizzazione, in particolare dei costi,

per quel che concerne il documento formulario domanda di costruzione e quello

relativo alle caratteristiche dell'edificio.

Non ha invece ritenuto

che contengono passaggi il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato dei

proprietari o di terzi, che permettano di operare collegamenti e deduzioni sui

rapporti esistenti tra i medesimi e che toccano la loro sfera privata e

familiare, ma ha considerato che trattano unicamente informazioni puramente

tecniche e amministrative i seguenti documenti legati alla domanda di

costruzione ordinaria: la licenza edilizia, le condizioni generali per l'edificazione, l'avviso cantonale, il rapporto

di collaudo, i calcoli degli indici (rapporto interno) e i documenti di

abitabilità (Piani definitivi quote e Calcolo indice di occupazione); la

licenza edilizia, il rapporto di collaudo, i calcoli degli indici (rapporto

interno), il calcolo dell'indice di occupazione datato 24 ottobre 2013 e i

piani quota datati 25 ottobre 2013, relativi alla notifica/variante di

costruzione in corso d'opera. Per questi atti la CC-PDT ha considerato che

l'interesse all'informazione del pubblico prevalesse su quelli privati dei

proprietari.

F. RI 1 e RI 2

nonché RI 3 e RI 4 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo l'annullamento della decisione della CC-PDT del 26 febbraio 2024 e di

quella municipale da essa tutelata, con il conseguente diniego dell'accesso agli

incarti richiesti.

Essi ripropongono in

sostanza le medesime censure sollevate dinanzi alla CC-PDT e che già avevano

presentato in occasione della procedura sfociata nella sentenza di questa Corte

del 14 novembre 2019, ovvero l'asserita necessità di applicare la LE quale lex

specialis rispetto alla LIT, l'abusività della richiesta di accesso agli

atti e la violazione delle norme in materia di proprietà intellettuale.

Stigmatizzano infine il fatto che la CC-PDT abbia deciso che la consultazione

degli atti presso l'Ufficio tecnico avverrà senza anonimizzazione, che sarà

disposta solo in caso di richiesta e di trasmissione agli istanti di copie dei

documenti in questione.

G. La CC-PDT e il

Municipio resistono al ricorso, senza formulare osservazioni.

CO 1 e CO 2 non si

sono invece espressi.

L'incaricato cantonale

ha dal canto suo rinunciato a presentare una risposta.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2 LIT. In

virtù del cpv. 3 della medesima norma il procedimento è retto dalla legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre

2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva degli insorgenti è certa

(art. 65 cpv. 1 LPAmm) e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Nel Cantone Ticino l'informazione

del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dalla LIT, la

quale ha come scopo di garantire la libera informazione dell'opinione pubblica

e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività

dello Stato (art. 1 cpv. 1 e 2 LIT). Con l'entrata in vigore della LIT il

principio secondo cui l'attività

delle autorità e delle loro amministrazioni è caratterizzata dalla segretezza con riserva di pubblicità è stato

sostituito con la regola della pubblicità con riserva della segretezza (messaggio

del Consiglio di Stato relativo alla LIT del 19 novembre 2009 [n. 6296], non

pubblicato nella RVGC, ma reperibile in: www.ti.ch/gc, cap. I.2). La LIT si

applica - tra l'altro - alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle

loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali (art. 2 cpv. 1

lett. d LIT).

3.

Come accennato

in narrativa, sia dianzi alla CC-PDT sia in questa sede i ricorrenti ripropongono

le argomentazioni già sollevate in occasione del procedimento sfociato nella

sentenza di questo Tribunale del 14 novembre 2019. Essi sostengono in

particolare che alla fattispecie sarebbero applicabili le norme della LE quale lex

specialis rispetto alla LIT, che la richiesta di accesso a documenti dei

resistenti sarebbe abusiva e che sarebbe data una violazione delle norme in

materia di proprietà intellettuale.

Ora, come ammesso

dagli stessi insorgenti (cfr. ricorso, punto 10, pag. 10), nella sentenza 52.2018.525

il Tribunale cantonale amministrativo già si è pronunciato su queste censure,

respingendole. Per quanto con tale giudizio gli atti siano stati retrocessi alla

CC-PDT (che a sua volta li ha ritornati al Municipio), le considerazioni in

proposito restano valide e attuali, motivo per il quale - per brevità - vi si

rinvia.

Su tali punti

l'impugnativa si avvera pertanto infondata e va respinta.

4.

4.1. Occorre

dunque valutare se è a ragione che la CC-PDT ha tutelato la decisione

municipale di concedere ai resistenti l'accesso ai documenti descritti al

consid. D.b oppure se vi siano eccezioni a tale diritto, come sostenuto dai

ricorrenti. Questi ultimi ritengono che la documentazione richiesta contiene dati

personali relativi a persone ben identificabili; essi sarebbero così toccati

nella loro sfera privata. Sottolineano il rischio che tali informazioni possano

finire in mani sbagliate una volta uscite dalla custodia dell'autorità. Siccome

gli istanti non potrebbero vantare alcun interesse degno di protezione né

tantomeno uno pubblico preponderante sul diritto al rispetto della sfera

privata, l'accesso agli atti andrebbe negato.

4.2

Il diritto

all'accesso a documenti ufficiali previsto dalla LIT non è assoluto. L'art. 10

cpv. 1 lett. e LIT permette di negarlo se ciò può ledere la sfera privata di

terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente

prevalere. Secondo l'art. 14 cpv. 2 del regolamento della LIT del 5 settembre

2012.

(RLIT; RL 162.110) ciò è il caso se la pubblicazione risponde a un

particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in special

modo in seguito a nuovi eventi (lett. a), se la pubblicazione serve a tutelare

interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la

salute pubblica (lett. b) oppure se la persona, la cui sfera privata potrebbe

essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una

delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli

(lett. c).

4.3

La legge,

tuttavia, non chiarisce cosa si deve intendere per sfera privata. Il messaggio

relativo alla LIT spiega comunque che la definizione e la delimitazione di

questo concetto devono essere dedotte dal

testo dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),

concernente la protezione della sfera privata, e dell'art. 28 del codice

civile del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), relativo alla protezione della

personalità contro lesioni illecite (messaggio cit., n. 7.2). Le nozioni di

sfera privata e di protezione della personalità sono infatti connesse e il

ricorso a un concetto unico è imprescindibile per assicurare il coordinamento

necessario nell'applicazione della legislazione sulla trasparenza e di quella

sulla protezione dei dati (ibidem).

4.4

Per l'art. 13

cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,

della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue

relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un

vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il

privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai

comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con

terzi (Giorgio Malinverni/Michel

Hottelier/

Maya Hertig Randall/Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, IV ed., Berna 2021,

n. 406). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno

ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si

tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui

ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, di informazioni

che la concernono deve potere decidere se e per quale scopo i suoi dati

personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2. in fine). La

nozione di elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati,

anche la comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di

dati personali (ibidem).

4.5

Secondo l'art. 28 cpv. 2 CC una lesione della

personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona

lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Per

quanto qui interessa il privato non deve sentirsi costantemente osservato, ma

entro certi limiti deve potere stabilire autonomamente chi può avere quali

informazioni che lo concernono, rispettivamente quali eventi e caratteristiche

personali debbano rimanere sconosciute a determinati terzi o al pubblico in

generale (Regina

Elisabeth Aebi-Müller, in: Ruth

Arnet/Peter Breitschmid/Alexandra

Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen-

und Familienrecht Art. 1-456 ZGB - Partnerschaftsgesetz, IV ed., Zurigo 2023, n. 23 ad art. 28 CC).

4.6

L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti

ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che

direttamente o indirettamente permettono d'identificare una persona fisica o

giuridica (art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati

personali del 9 marzo 1987; LPDP; RL 163.100; messaggio cit., n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile,

essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso

concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni

della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione

di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo

sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016

consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se

la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi

(messaggio, loc. cit., n. 4).

4.7

L'art. 11 cpv. 2 LPDP, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2013 (BU 2012, 426; cfr. messaggio cit., n. 7 ad art.

12), stabilisce che l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche

d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in

rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e se sussiste un

interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (lett. b). Nell'ambito

della LIT l'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione

stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr.

anche

DTF 144 II 91 consid. 4.4).

4.8

A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10

cpv. 1 lett. e LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la

loro applicazione conduce l'autorità

a compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco,

conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3 riferito alla

legislazione federale analoga; inoltre DTAF A-3649/2014 del 25 gennaio

2016.

consid. 8.3.1 con rinvio a Bertil

Cottier/Rainer J.Schweizer/Nina Widmer, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz,

Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale unicamente nella misura in cui procede da un

eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

4.9

L'autorità deve

sempre tenere conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.),

concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale

prevede una gradualità del diniego d'accesso puro e semplice, specificando che

esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica

unicamente alle parti del documento la cui diffusione può compromettere

gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso

all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il

senso e la portata. Il differimento può avvenire quando i motivi che

giustificano l'inaccessibilità sono temporanei. Infine, l'accesso può essere

vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati

dell'art. 10 LIT.

4.10

Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso

a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, deve essere svolta

una procedura plurifase (DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità

è chiamata a valutare se una pubblicazione dei dati entra in linea di

conto. In un secondo tempo, se ciò non appare

escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi,

prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).

5.

5.1. Alla

luce di quanto appena illustrato l'accesso agli atti delle domande di

costruzione (la cui procedura è terminata) relative a un determinato fondo pone

diversi problemi dal profilo della tutela della sfera privata e, in

particolare, della protezione dei dati personali. Oltre alle informazioni

risultanti dalla domanda di costruzione e dai vari atti che compongono

l'incarto edilizio, possono esservi compresi anche dati relativi alle

opposizioni o a eventuali procedure giudiziarie. In questi casi

un'anonimizzazione efficace, ovvero atta a rendere impossibile risalire

all'identità delle persone interessate se non con uno sforzo eccezionale (DTF

144.

II 91 consid. 4.3), può anche risultare non solo onerosa per

l'amministrazione, ma anche difficilmente attuabile sia perché la persona

richiedente dispone già di alcune informazioni che gli permettono facilmente di

risalire all'identità, per esempio, del beneficiario della licenza, sia per la

natura stessa della documentazione richiesta (piani ecc.). Tuttavia il quesito

di sapere se un'anonimizzazione entra in

linea di conto deve sempre essere affrontata in concreto e non può avvenire in

astratto, poiché la composizione dell'incarto può variare molto. Occorre poi

considerare che per effetto dell'art. 970 cpv. 2 CC solo il nome del

proprietario attuale è in sostanza liberamente accessibile, mentre per

conoscere l'identità dei proprietari precedenti occorre rendere verosimile un

interesse secondo l'art. 970

cpv. 1 CC (cfr. Paul-Henri

Steinauer, Les droits réels, Tome I, VI ed., Berna 2019, n. 779).

5.2

Ferme queste premesse, il Municipio al quale

viene presentata la domanda nei termini appena descritti deve innanzitutto

verificare se sussiste un'eccezione al diritto di accesso secondo l'art. 10

cpv. 1 LIT. Nel contempo l'Esecutivo comunale deve esaminare la possibilità di

anonimizzare i dati personali contenuti nell'incarto. Se l'anonimizzazione è

possibile, esso può limitarsi a raccogliere la presa di posizione da parte del

proprietario dell'immobile, valutando inoltre se circostanze eccezionali

giustifichino di sentire eventuali altre persone (per esempio gli occupanti

dello stabile), perché possano esprimersi in merito alla tutela della sfera

privata. Se per contro un'anonimizzazione non è possibile e l'autorità prevede

di accordare comunque l'accesso, deve in linea di principio consultare anche le

persone dei cui dati personali si tratta (art. 14 LIT). In ogni caso, salvo

ritenga di potere concedere un accesso senza restrizione, ciò che presume

l'accordo delle persone consultate (art. 15 cpv. 3 LIT), l'autorità deve

rendere una presa di posizione motivata, in relazione al caso concreto,

soppesando gli interessi pubblici e privati in gioco (art. 15 cpv. 4 LIT).

6.

6.1. Nel caso in

disamina, a seguito della citata decisone di rinvio, il Municipio ha proceduto

a una tale analisi. In effetti, ricevuto l'incarto dalla CC-PDT, con lettera

del 18 giugno 2020 firmata dal segretario comunale, ha chiesto ai ricorrenti di

indicare quali dei documenti componenti gli incarti richiesti contenessero dati

sensibili tali da ledere la tutela della loro sfera privata. Preso atto che gli

interessati (oltre ad avere ribadito le altre motivazioni già sollevate in

precedenza e di cui si è riferito) hanno sostenuto che tutti i documenti includerebbero

dati personali sensibili, l'8 ottobre 2020 l'Esecutivo comunale ha emanato la

risoluzione descritta in narrativa (cfr. consid. D.b).

6.2

Preliminarmente va

sottolineato che i qui resistenti non sono a loro volta insorti contro la

decisione del Municipio che nega loro l'accesso ai documenti di cui alle

lettere b) del consid. D.b. La decisione in relazione a questi atti è dunque

passata in giudicato e sfugge all'esame del Tribunale.

Per quanto invece

concerne gli atti esposti alle lett. a) del citato considerando, a cui per

brevità si rinvia, l'analisi effettuata dal Municipio non presta fianco a

critiche. Come rettamente considerato dalla CC-PDT (cfr. decisione impugnata

consid. 14 e 15) i documenti per cui è stato concesso l'accesso contengono

certamente dati personali quali l'identità dei proprietari dei fondi e istanti

nelle procedure sfociate nelle licenze edilizie n. 2010-0085 e n. 2011-0017 nonché

di terzi, in particolare del progettista/architetto. Queste informazioni sono

però già state oggetto di pubblicazione secondo la LE e dunque rese pubbliche.

6.3

Occorre convenire

con il Municipio e con la CC-PDT anche per quanto concerne i restanti documenti

per i quali è stata autorizzata la visione (tra cui figurano anche i Documenti

abitabilità [Piani definitivi quote e Calcolo indice di

occupazione], relativi alla licenza edilizia n. 2010-0085, che - a causa

verosimilmente di una svista - il Municipio non ha incluso nell'incarto

trasmesso alla CC-PDT il 26 aprile 2023, ma che sono stati richiamati dal

Tribunale cantonale amministrativo il 23 maggio 2025). Si tratta in effetti di

atti contenenti informazioni puramente tecniche e amministrative (in

particolare planimetrie, calcoli di indici ecc.) che non implicano passaggi suscettibili

di violare l'interesse privato dei ricorrenti e/o di terzi a mantenerli

riservati, a tutela della propria sfera privata. Certo, dai medesimi è

possibile dedurre le scelte architettoniche operate dai ricorrenti, come ad

esempio la disposizione interna dei locali, tuttavia la loro anonimizzazione

non risulta praticabile, in quanto comporterebbe di fatto un diniego al loro

accesso. D'altro canto gli insorgenti si oppongono alla visione degli atti limitandosi

a generici richiami al rispetto della loro sfera privata e al rischio che i

piani possano giungere in possesso di malintenzionati, senza sostanziare l'esistenza

di concreti pericoli. Non avendo reso anche solo verosimile un tale rischio o

una possibile lesione dei loro diritti, nel caso in disamina l'interesse

privato dei ricorrenti alla non divulgazione non risulta preponderante rispetto

a quello pubblico alla trasparenza (DTF 142 II 324 consid. 3.4, 340 consid.

2.2).

6.4

Alla luce delle considerazioni che precedono l'impugnativa

si avvera infondata anche nella misura in cui contesta la valutazione della

CC-PDT che ha confermato la scelta operata dal Municipio in merito ai documenti

per i quali è stato accordato l'accesso ai resistenti.

7.

7.1. Per quanto

concerne le modalità di accesso, il Municipio ha disposto la consultazione degli

atti presso l'Ufficio tecnico comunale, previo appuntamento. Ne ha però

previsto l'anonimizzazione solo nel caso in cui i richiedenti necessitassero di

fotocopie, le quali andrebbero allestite solo dopo l'avvenuta (e completa)

visione dei documenti. Questa modalità di consultazione è - a ragione - stata contestata

dagli insorgenti, i quali sostengono che, conformemente all'art. 12 cpv. 1 LIT,

i documenti ufficiali contenenti dati personali vanno anonimizzati prima di

essere visionati e non solo in caso di consegna di copie (cfr. ricorso dell'11

aprile 2024, pag. 12).

7.2

Nonostante l'esplicita contestazione, né il Municipio

né la CC-PDT hanno motivato simile scelta. Ora, a prescindere dalla lesione del

diritto di essere sentito messa in opera dalla CC-PDT, che comunque gli

insorgenti qui non sollevano, è palesemente contraddittorio concludere che

determinati atti vadano anonimizzati, salvo poi predisporre la loro libera

consultazione senza restrizioni. Ne discende che su questo punto il ricorso va

accolto, imponendo al Municipio di anonimizzare nella misura da esso stesso

stabilita gli atti prima di permetterne la consultazione.

8.

8.1

In esito alle considerazioni che precedono il

gravame dev'essere parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata e riformando

quella municipale nel senso appena descritto.

8.2

La tassa di

giustizia, a valere per entrambe le sedi di ricorso, è suddivisa tra ricorrenti

e resistenti, secondo il grado di soccombenza (art. 47 LPAmm). Questi ultimi

rifonderanno agli insorgenti, patrocinati, un'indennità ridotta per ripetibili

(art. 49 LPAmm), pure a valere per entrambe le istanze.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

della CC-PDT del 26 febbraio 2024 (n. LIT.2017.2) è annullata;

1.2

la

risoluzione del CO 3 dell'8 ottobre 2020 è riformata nel senso che l'accesso

alla documentazione potrà avvenire solo dopo l'anonimizzazione prevista dalla

decisione stessa.

2.

La tassa

di giustizia per entrambe le istanze, di complessivi 2'000.- è posta a carico

dei ricorrenti nella misura di fr. 1'500.-, per la rimanenza (fr. 500.-) è

dovuta da CO 1 e CO 2. Questi ultimi rifonderanno ai ricorrenti fr. 500.- per

ripetibili complessive per entrambe le sedi di giudizio.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge

sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il cancelliere