52.2024.140
Accesso a documentazione in materia edilizia in base alla LIT
18 settembre 2025Italiano25 min
costruzione ordinaria: la licenza edilizia, le condizioni generali per l'edificazione, l'avviso cantonale, il rapporto
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.140
Lugano
18
settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso dell'11 aprile 2024 di
RI
1
RI 2
RI
3
RI 4
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 26 febbraio 2024 (n. LIT.2017.2)
con cui la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza
ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione
dell'8 ottobre 2020 del Municipio del Comune di CO 3, che accorda parzialmente
a CO 1 e CO 2 l'accesso ai documenti concernenti le domande di costruzione e
il certificato di abitabilità relativi ai mapp. __________ e __________;
ritenuto, in
fatto
A. a. Con due distinte domande il 21 novembre 2016 CO
1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio di CO 3 di consultare l'intero
incarto, comprensivo del certificato di abitabilità, relativo alle domande di
costruzione del mapp. __________ di proprietà di RI 1 e RI 2 nonché del mapp. __________
di RI 3 e RI 4. Essi hanno indicato di supporre la violazione di norme
edilizie. Le richieste erano fondate sulla legge sull'informazione e sulla
trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100).
b. Il segretario
comunale, ritenendo che tali documenti contenessero dati personali dei citati
proprietari, ha offerto loro la possibilità di presentare le proprie
osservazioni. Questi si sono opposti, sottolineando che l'accesso era già stato
garantito nell'ambito della procedura edilizia. Invocando una lesione della
sfera privata, i proprietari hanno chiesto di conoscere l'identità di chi
voleva visionare i documenti. RI 3 e RI 4 hanno infine precisato che la
documentazione era protetta dal diritto d'autore.
c. Fallito il
tentativo di mediazione, poiché il Municipio si era rifiutato di partecipare,
l'8 marzo 2017 l'Esecutivo comunale, sollecitato dai menzionati proprietari (ai
quali era stato prospettato l'accoglimento della domanda), ha reso due
decisioni formali concedenti l'accesso ai documenti richiesti. A sostegno dei
provvedimenti si è limitato a riportare uno stralcio di una decisione (inc. n.
LIT.2014.3 del 14 ottobre 2015) con cui la Commissione cantonale per la
protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) aveva considerato che l'accesso
alla documentazione relativa a una domanda di costruzione, compresi la licenza
edilizia rilasciata e l'avviso cantonale, non ledesse la sfera privata dei
proprietari, in quanto si trattava di documentazione che già era stata oggetto
di pubblicazione e che non conteneva dati personali degni di particolare
protezione o profili della personalità.
B. Con decisione del 3 ottobre
2018 la CC-PDT ha respinto il ricorso con cui i citati proprietari hanno
domandato di negare l'accesso agli atti. In estrema sintesi - premesso che la
richiesta non doveva essere motivata e riconosciuto il carattere di documento
ufficiale di quelli relativi alle domande di costruzione e del certificato di
abitabilità - essa ha considerato che, essendo la procedura ormai conclusa,
l'accesso agli atti era retto dalla LIT e non dalla legge edilizia cantonale
del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Alla domanda nemmeno ostava la legislazione
in materia di diritto d'autore. Secondo l'Autorità di prime cure, infine, nel
concedere l'accesso agli atti, ancorché contenenti dati personali riguardanti i
proprietari dei fondi, il Municipio non aveva né ecceduto né abusato del proprio
potere di apprezzamento.
C. Con sentenza del 14
novembre 2019 (inc. n. 52.2018.525) il Tribunale cantonale amministrativo ha
parzialmente accolto l'impugnativa presentata da RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4
avverso la decisione del 3 ottobre 2018 della CC-PDT, retrocedendole l'incarto
per completamento dell'istruttoria e nuovo giudizio.
Questa Corte ha appurato che gli atti per cui era
stato chiesto l'accesso sono documenti ufficiali ai sensi della LIT. Ha inoltre
stabilito che le istanze non erano abusive, che non dovevano essere motivate e
che non vi erano motivi ostanti all'accesso dal profilo del diritto d'autore.
Il parziale accoglimento del gravame era invece dovuto al fatto che né il
Municipio né la CC-PDT avevano verificato se sussistessero limitazioni al
diritto di accesso ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LIT e se entrasse in linea di
conto un'anonimizzazione dei dati personali contenuti nei documenti in
questione.
D. a. Il 22 maggio 2020
la CC-PDT ha dunque annullato le decisioni dell'8 marzo 2017, rinviando gli
atti al Municipio affinché, completata l'istruttoria nel senso indicato nella
sentenza del 14 novembre 2019 di questo Tribunale, si determinasse nuovamente.
b. Preso
atto che RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 sostenevano che tutti i documenti
conterrebbero dati personali ritenuti sensibili e che essi ribadivano in
sostanza le motivazioni già sollevate in precedenza in merito al carattere
abusivo delle richieste, alla violazione della protezione della proprietà
intellettuale, dei dati personali e della sfera privata, l'8 ottobre 2020 il
Municipio ha emanato una nuova risoluzione, con la quale ha parzialmente
accolto le istanze di CO 1 e CO 2. Nel dettaglio ha deciso quanto segue:
È parzialmente accordato l'accesso
alla domanda di costruzione per l'edificazione di due case ad uso residenziale
ai mappali n. __________ e __________ RFD di
CO 3, al certificato di abitabilità, alla notifica di costruzione (variante in
corso d'opera alla licenza edilizia del 12 ottobre 2010 e all'avviso cantonale
no. __________) per l'edificazione di case d'abitazione ai mappali n. __________
e __________ RFD di CO 3.
Per quanto concerne la domanda di costruzione per
l'edificazione di due case ad uso residenziale ai mappali n. __________ e __________
RFD di CO 3:
a)
è accordato l'accesso ai seguenti
documenti:
Licenza edilizia (con anonimizzazione nomi e indirizzi
opponenti e tassa), Condizioni generali per l'edificazione, Avviso cantonale,
Rapporto di collaudo, Formulario domanda di costruzione (con anonimizzazione
costi), Caratteristiche edificio (con anonimizzazione costi), Relazione
tecnica, Calcolo volume, Calcolo SUL, Calcolo Indice di occupazione,
Planimetria 1:500, Piani quote, Piano copertura, Piano sezioni, Piani
prospetti, Calcoli indici (rapporto interno), Documenti abitabilità (Piani
definitivi quote e Calcolo indice di occupazione);
b)
non è accordato l'accesso ai
seguenti documenti:
Rapporto di collaudo destinato al Municipio,
Comunicazioni via email/lettere tra Ufficio tecnico e progettisti/istanti/ecc.,
Decisione Dipartimento delle istituzioni su esonero rifugio, Opposizione, Presa
di posizione istante su opposizione, Formulario trasmissione atti a Ufficio
delle domande di costruzione, Rapporto per Commissione edilizia, Comunicazioni
via lettera tra Ufficio tecnico e Ufficio delle domande di costruzione, Avviso
di pubblicazione domanda di costruzione, Documenti abitabilità
(Autocertificazione di conformità all'incarto energia, Piani canalizzazioni,
Certificato di collaudo antincendio, RaSi), Planimetria 1:25000, Planimetria
1:1000, Planimetria ufficiale, Piani canalizzazioni, Direttive per
l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione,
Concetto di smaltimento rifiuti da cantiere, Attestato di conformità
antincendio, Incarti energia (formulario, schede, piani, ecc.);
Per quanto concerne la notifica di costruzione
(variante in corso d'opera alla licenza edilizia del 12 ottobre 2010 e
all'avviso cantonale no. 71851) per l'edificazione di case d'abitazione ai
mappali n. __________ e __________ RFD di CO 3:
a)
è accordato l'accesso ai seguenti
documenti:
Licenza edilizia (con anonimizzazione tassa), Rapporto
di collaudo, Lettera accompagnatoria notifica, Relazione tecnica, Calcolo
indice di occupazione, Piani quote, Piani sezioni, Piani prospetti, Calcoli
indici (rapporto interno)
b)
non è accordato l'accesso ai
seguenti documenti:
Certificato di collaudo antincendio, Rapporto per
Commissione edilizia, Avviso di pubblicazione notifica di costruzione;
Fatti
I richiedenti potranno consultare la documentazione
alla quale è stato accordato l'accesso presso gli sportelli dell'Ufficio
tecnico comunale durante gli orari di apertura degli stessi, previo
appuntamento. Nel caso in cui i richiedenti necessitassero di fotocopie, le
stesse verranno trasmesse in un secondo tempo con date di nascita, indirizzi e
firme anonimizzati. A tutela della proprietà intellettuale il nome del
progettista non verrà anonimizzato. Eventuali emolumenti verranno richiesti
tramite decisione separata (art. 16 cpv. 2 LIT, art. 25 RLIT e allegato RLIT).
Si rammenta che l'utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla
legislazione sulla proprietà intellettuale (art. 9 cpv. 3 LIT).
E. Con decisione del 26
febbraio 2024 la CC-PDT ha respinto il ricorso con cui i citati proprietari
hanno domandato di negare l'accesso agli atti.
Ha innanzitutto
dichiarato irricevibili le censure inerenti all'applicazione della LE quale lex
specialis rispetto alla LIT, all'asserito carattere abusivo delle istanze
di CO 1 e CO 2 e alla violazione della legislazione in materia di proprietà
intellettuale, essendo esse già state vagliate e respinte dal Tribunale
cantonale amministrativo con la sentenza del 14 novembre 2019. Per il resto la
CC-PDT ha confermato i motivi esposti dal Municipio. In particolare ha ribadito
che la domanda di costruzione dell'8 luglio 2010 e la notifica di costruzione
del 16 febbraio 2011 sono state oggetto di pubblicazione ai sensi della LE e
che è incontestato che tali atti contengono dati personali sia dei proprietari
dei fondi sia di terzi. In merito ai seguenti documenti (trasmessi con la
domanda di costruzione originaria al Municipio, pubblicati e quindi già resi di
dominio pubblico): formulario domanda di costruzione, caratteristiche
dell'edificio, relazione tecnica, calcolo volume, calcolo SUL, calcolo indice
di occupazione, planimetria 1:500, piani quote, piano copertura e piano sezioni
ed i piani prospetti, l'Autorità inferiore ha considerato che
un'anonimizzazione delle identità dei proprietari, del progettista/architetto e
della configurazione dei locali delle
costruzioni non si giustifichi. Lo stesso per quanto concerne la lettera
accompagnatoria, la relazione tecnica, il calcolo dell'indice di occupazione, i
piani quote, i piani sezioni e i piani prospetti, trasmessi con la citata
notifica di costruzione del 16 febbraio 2011. Ha nondimeno rilevato che la
decisione municipale già prevede l'anonimizzazione, in particolare dei costi,
per quel che concerne il documento formulario domanda di costruzione e quello
relativo alle caratteristiche dell'edificio.
Non ha invece ritenuto
che contengono passaggi il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato dei
proprietari o di terzi, che permettano di operare collegamenti e deduzioni sui
rapporti esistenti tra i medesimi e che toccano la loro sfera privata e
familiare, ma ha considerato che trattano unicamente informazioni puramente
tecniche e amministrative i seguenti documenti legati alla domanda di
costruzione ordinaria: la licenza edilizia, le condizioni generali per l'edificazione, l'avviso cantonale, il rapporto
di collaudo, i calcoli degli indici (rapporto interno) e i documenti di
abitabilità (Piani definitivi quote e Calcolo indice di occupazione); la
licenza edilizia, il rapporto di collaudo, i calcoli degli indici (rapporto
interno), il calcolo dell'indice di occupazione datato 24 ottobre 2013 e i
piani quota datati 25 ottobre 2013, relativi alla notifica/variante di
costruzione in corso d'opera. Per questi atti la CC-PDT ha considerato che
l'interesse all'informazione del pubblico prevalesse su quelli privati dei
proprietari.
F. RI 1 e RI 2
nonché RI 3 e RI 4 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo l'annullamento della decisione della CC-PDT del 26 febbraio 2024 e di
quella municipale da essa tutelata, con il conseguente diniego dell'accesso agli
incarti richiesti.
Essi ripropongono in
sostanza le medesime censure sollevate dinanzi alla CC-PDT e che già avevano
presentato in occasione della procedura sfociata nella sentenza di questa Corte
del 14 novembre 2019, ovvero l'asserita necessità di applicare la LE quale lex
specialis rispetto alla LIT, l'abusività della richiesta di accesso agli
atti e la violazione delle norme in materia di proprietà intellettuale.
Stigmatizzano infine il fatto che la CC-PDT abbia deciso che la consultazione
degli atti presso l'Ufficio tecnico avverrà senza anonimizzazione, che sarà
disposta solo in caso di richiesta e di trasmissione agli istanti di copie dei
documenti in questione.
G. La CC-PDT e il
Municipio resistono al ricorso, senza formulare osservazioni.
CO 1 e CO 2 non si
sono invece espressi.
L'incaricato cantonale
ha dal canto suo rinunciato a presentare una risposta.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2 LIT. In
virtù del cpv. 3 della medesima norma il procedimento è retto dalla legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre
2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva degli insorgenti è certa
(art. 65 cpv. 1 LPAmm) e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Nel Cantone Ticino l'informazione
del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dalla LIT, la
quale ha come scopo di garantire la libera informazione dell'opinione pubblica
e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività
dello Stato (art. 1 cpv. 1 e 2 LIT). Con l'entrata in vigore della LIT il
principio secondo cui l'attività
delle autorità e delle loro amministrazioni è caratterizzata dalla segretezza con riserva di pubblicità è stato
sostituito con la regola della pubblicità con riserva della segretezza (messaggio
del Consiglio di Stato relativo alla LIT del 19 novembre 2009 [n. 6296], non
pubblicato nella RVGC, ma reperibile in: www.ti.ch/gc, cap. I.2). La LIT si
applica - tra l'altro - alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle
loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali (art. 2 cpv. 1
lett. d LIT).
3.
Come accennato
in narrativa, sia dianzi alla CC-PDT sia in questa sede i ricorrenti ripropongono
le argomentazioni già sollevate in occasione del procedimento sfociato nella
sentenza di questo Tribunale del 14 novembre 2019. Essi sostengono in
particolare che alla fattispecie sarebbero applicabili le norme della LE quale lex
specialis rispetto alla LIT, che la richiesta di accesso a documenti dei
resistenti sarebbe abusiva e che sarebbe data una violazione delle norme in
materia di proprietà intellettuale.
Ora, come ammesso
dagli stessi insorgenti (cfr. ricorso, punto 10, pag. 10), nella sentenza 52.2018.525
il Tribunale cantonale amministrativo già si è pronunciato su queste censure,
respingendole. Per quanto con tale giudizio gli atti siano stati retrocessi alla
CC-PDT (che a sua volta li ha ritornati al Municipio), le considerazioni in
proposito restano valide e attuali, motivo per il quale - per brevità - vi si
rinvia.
Su tali punti
l'impugnativa si avvera pertanto infondata e va respinta.
4.
4.1. Occorre
dunque valutare se è a ragione che la CC-PDT ha tutelato la decisione
municipale di concedere ai resistenti l'accesso ai documenti descritti al
consid. D.b oppure se vi siano eccezioni a tale diritto, come sostenuto dai
ricorrenti. Questi ultimi ritengono che la documentazione richiesta contiene dati
personali relativi a persone ben identificabili; essi sarebbero così toccati
nella loro sfera privata. Sottolineano il rischio che tali informazioni possano
finire in mani sbagliate una volta uscite dalla custodia dell'autorità. Siccome
gli istanti non potrebbero vantare alcun interesse degno di protezione né
tantomeno uno pubblico preponderante sul diritto al rispetto della sfera
privata, l'accesso agli atti andrebbe negato.
4.2
Il diritto
all'accesso a documenti ufficiali previsto dalla LIT non è assoluto. L'art. 10
cpv. 1 lett. e LIT permette di negarlo se ciò può ledere la sfera privata di
terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente
prevalere. Secondo l'art. 14 cpv. 2 del regolamento della LIT del 5 settembre
2012.
(RLIT; RL 162.110) ciò è il caso se la pubblicazione risponde a un
particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in special
modo in seguito a nuovi eventi (lett. a), se la pubblicazione serve a tutelare
interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la
salute pubblica (lett. b) oppure se la persona, la cui sfera privata potrebbe
essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una
delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli
(lett. c).
4.3
La legge,
tuttavia, non chiarisce cosa si deve intendere per sfera privata. Il messaggio
relativo alla LIT spiega comunque che la definizione e la delimitazione di
questo concetto devono essere dedotte dal
testo dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),
concernente la protezione della sfera privata, e dell'art. 28 del codice
civile del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), relativo alla protezione della
personalità contro lesioni illecite (messaggio cit., n. 7.2). Le nozioni di
sfera privata e di protezione della personalità sono infatti connesse e il
ricorso a un concetto unico è imprescindibile per assicurare il coordinamento
necessario nell'applicazione della legislazione sulla trasparenza e di quella
sulla protezione dei dati (ibidem).
4.4
Per l'art. 13
cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue
relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un
vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il
privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai
comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con
terzi (Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier/
Maya Hertig Randall/Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, IV ed., Berna 2021,
n. 406). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno
ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si
tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui
ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, di informazioni
che la concernono deve potere decidere se e per quale scopo i suoi dati
personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2. in fine). La
nozione di elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati,
anche la comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di
dati personali (ibidem).
4.5
Secondo l'art. 28 cpv. 2 CC una lesione della
personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona
lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Per
quanto qui interessa il privato non deve sentirsi costantemente osservato, ma
entro certi limiti deve potere stabilire autonomamente chi può avere quali
informazioni che lo concernono, rispettivamente quali eventi e caratteristiche
personali debbano rimanere sconosciute a determinati terzi o al pubblico in
generale (Regina
Elisabeth Aebi-Müller, in: Ruth
Arnet/Peter Breitschmid/Alexandra
Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen-
und Familienrecht Art. 1-456 ZGB - Partnerschaftsgesetz, IV ed., Zurigo 2023, n. 23 ad art. 28 CC).
4.6
L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti
ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che
direttamente o indirettamente permettono d'identificare una persona fisica o
giuridica (art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati
personali del 9 marzo 1987; LPDP; RL 163.100; messaggio cit., n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile,
essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso
concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni
della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione
di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo
sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016
consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se
la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi
(messaggio, loc. cit., n. 4).
4.7
L'art. 11 cpv. 2 LPDP, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2013 (BU 2012, 426; cfr. messaggio cit., n. 7 ad art.
12), stabilisce che l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche
d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in
rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e se sussiste un
interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (lett. b). Nell'ambito
della LIT l'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione
stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr.
anche
DTF 144 II 91 consid. 4.4).
4.8
A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10
cpv. 1 lett. e LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la
loro applicazione conduce l'autorità
a compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco,
conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3 riferito alla
legislazione federale analoga; inoltre DTAF A-3649/2014 del 25 gennaio
2016.
consid. 8.3.1 con rinvio a Bertil
Cottier/Rainer J.Schweizer/Nina Widmer, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz,
Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale unicamente nella misura in cui procede da un
eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
4.9
L'autorità deve
sempre tenere conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.),
concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale
prevede una gradualità del diniego d'accesso puro e semplice, specificando che
esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica
unicamente alle parti del documento la cui diffusione può compromettere
gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso
all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il
senso e la portata. Il differimento può avvenire quando i motivi che
giustificano l'inaccessibilità sono temporanei. Infine, l'accesso può essere
vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati
dell'art. 10 LIT.
4.10
Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso
a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, deve essere svolta
una procedura plurifase (DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità
è chiamata a valutare se una pubblicazione dei dati entra in linea di
conto. In un secondo tempo, se ciò non appare
escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi,
prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).
5.
5.1. Alla
luce di quanto appena illustrato l'accesso agli atti delle domande di
costruzione (la cui procedura è terminata) relative a un determinato fondo pone
diversi problemi dal profilo della tutela della sfera privata e, in
particolare, della protezione dei dati personali. Oltre alle informazioni
risultanti dalla domanda di costruzione e dai vari atti che compongono
l'incarto edilizio, possono esservi compresi anche dati relativi alle
opposizioni o a eventuali procedure giudiziarie. In questi casi
un'anonimizzazione efficace, ovvero atta a rendere impossibile risalire
all'identità delle persone interessate se non con uno sforzo eccezionale (DTF
144.
II 91 consid. 4.3), può anche risultare non solo onerosa per
l'amministrazione, ma anche difficilmente attuabile sia perché la persona
richiedente dispone già di alcune informazioni che gli permettono facilmente di
risalire all'identità, per esempio, del beneficiario della licenza, sia per la
natura stessa della documentazione richiesta (piani ecc.). Tuttavia il quesito
di sapere se un'anonimizzazione entra in
linea di conto deve sempre essere affrontata in concreto e non può avvenire in
astratto, poiché la composizione dell'incarto può variare molto. Occorre poi
considerare che per effetto dell'art. 970 cpv. 2 CC solo il nome del
proprietario attuale è in sostanza liberamente accessibile, mentre per
conoscere l'identità dei proprietari precedenti occorre rendere verosimile un
interesse secondo l'art. 970
cpv. 1 CC (cfr. Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, Tome I, VI ed., Berna 2019, n. 779).
5.2
Ferme queste premesse, il Municipio al quale
viene presentata la domanda nei termini appena descritti deve innanzitutto
verificare se sussiste un'eccezione al diritto di accesso secondo l'art. 10
cpv. 1 LIT. Nel contempo l'Esecutivo comunale deve esaminare la possibilità di
anonimizzare i dati personali contenuti nell'incarto. Se l'anonimizzazione è
possibile, esso può limitarsi a raccogliere la presa di posizione da parte del
proprietario dell'immobile, valutando inoltre se circostanze eccezionali
giustifichino di sentire eventuali altre persone (per esempio gli occupanti
dello stabile), perché possano esprimersi in merito alla tutela della sfera
privata. Se per contro un'anonimizzazione non è possibile e l'autorità prevede
di accordare comunque l'accesso, deve in linea di principio consultare anche le
persone dei cui dati personali si tratta (art. 14 LIT). In ogni caso, salvo
ritenga di potere concedere un accesso senza restrizione, ciò che presume
l'accordo delle persone consultate (art. 15 cpv. 3 LIT), l'autorità deve
rendere una presa di posizione motivata, in relazione al caso concreto,
soppesando gli interessi pubblici e privati in gioco (art. 15 cpv. 4 LIT).
6.
6.1. Nel caso in
disamina, a seguito della citata decisone di rinvio, il Municipio ha proceduto
a una tale analisi. In effetti, ricevuto l'incarto dalla CC-PDT, con lettera
del 18 giugno 2020 firmata dal segretario comunale, ha chiesto ai ricorrenti di
indicare quali dei documenti componenti gli incarti richiesti contenessero dati
sensibili tali da ledere la tutela della loro sfera privata. Preso atto che gli
interessati (oltre ad avere ribadito le altre motivazioni già sollevate in
precedenza e di cui si è riferito) hanno sostenuto che tutti i documenti includerebbero
dati personali sensibili, l'8 ottobre 2020 l'Esecutivo comunale ha emanato la
risoluzione descritta in narrativa (cfr. consid. D.b).
6.2
Preliminarmente va
sottolineato che i qui resistenti non sono a loro volta insorti contro la
decisione del Municipio che nega loro l'accesso ai documenti di cui alle
lettere b) del consid. D.b. La decisione in relazione a questi atti è dunque
passata in giudicato e sfugge all'esame del Tribunale.
Per quanto invece
concerne gli atti esposti alle lett. a) del citato considerando, a cui per
brevità si rinvia, l'analisi effettuata dal Municipio non presta fianco a
critiche. Come rettamente considerato dalla CC-PDT (cfr. decisione impugnata
consid. 14 e 15) i documenti per cui è stato concesso l'accesso contengono
certamente dati personali quali l'identità dei proprietari dei fondi e istanti
nelle procedure sfociate nelle licenze edilizie n. 2010-0085 e n. 2011-0017 nonché
di terzi, in particolare del progettista/architetto. Queste informazioni sono
però già state oggetto di pubblicazione secondo la LE e dunque rese pubbliche.
6.3
Occorre convenire
con il Municipio e con la CC-PDT anche per quanto concerne i restanti documenti
per i quali è stata autorizzata la visione (tra cui figurano anche i Documenti
abitabilità [Piani definitivi quote e Calcolo indice di
occupazione], relativi alla licenza edilizia n. 2010-0085, che - a causa
verosimilmente di una svista - il Municipio non ha incluso nell'incarto
trasmesso alla CC-PDT il 26 aprile 2023, ma che sono stati richiamati dal
Tribunale cantonale amministrativo il 23 maggio 2025). Si tratta in effetti di
atti contenenti informazioni puramente tecniche e amministrative (in
particolare planimetrie, calcoli di indici ecc.) che non implicano passaggi suscettibili
di violare l'interesse privato dei ricorrenti e/o di terzi a mantenerli
riservati, a tutela della propria sfera privata. Certo, dai medesimi è
possibile dedurre le scelte architettoniche operate dai ricorrenti, come ad
esempio la disposizione interna dei locali, tuttavia la loro anonimizzazione
non risulta praticabile, in quanto comporterebbe di fatto un diniego al loro
accesso. D'altro canto gli insorgenti si oppongono alla visione degli atti limitandosi
a generici richiami al rispetto della loro sfera privata e al rischio che i
piani possano giungere in possesso di malintenzionati, senza sostanziare l'esistenza
di concreti pericoli. Non avendo reso anche solo verosimile un tale rischio o
una possibile lesione dei loro diritti, nel caso in disamina l'interesse
privato dei ricorrenti alla non divulgazione non risulta preponderante rispetto
a quello pubblico alla trasparenza (DTF 142 II 324 consid. 3.4, 340 consid.
2.2).
6.4
Alla luce delle considerazioni che precedono l'impugnativa
si avvera infondata anche nella misura in cui contesta la valutazione della
CC-PDT che ha confermato la scelta operata dal Municipio in merito ai documenti
per i quali è stato accordato l'accesso ai resistenti.
7.
7.1. Per quanto
concerne le modalità di accesso, il Municipio ha disposto la consultazione degli
atti presso l'Ufficio tecnico comunale, previo appuntamento. Ne ha però
previsto l'anonimizzazione solo nel caso in cui i richiedenti necessitassero di
fotocopie, le quali andrebbero allestite solo dopo l'avvenuta (e completa)
visione dei documenti. Questa modalità di consultazione è - a ragione - stata contestata
dagli insorgenti, i quali sostengono che, conformemente all'art. 12 cpv. 1 LIT,
i documenti ufficiali contenenti dati personali vanno anonimizzati prima di
essere visionati e non solo in caso di consegna di copie (cfr. ricorso dell'11
aprile 2024, pag. 12).
7.2
Nonostante l'esplicita contestazione, né il Municipio
né la CC-PDT hanno motivato simile scelta. Ora, a prescindere dalla lesione del
diritto di essere sentito messa in opera dalla CC-PDT, che comunque gli
insorgenti qui non sollevano, è palesemente contraddittorio concludere che
determinati atti vadano anonimizzati, salvo poi predisporre la loro libera
consultazione senza restrizioni. Ne discende che su questo punto il ricorso va
accolto, imponendo al Municipio di anonimizzare nella misura da esso stesso
stabilita gli atti prima di permetterne la consultazione.
8.
8.1
In esito alle considerazioni che precedono il
gravame dev'essere parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata e riformando
quella municipale nel senso appena descritto.
8.2
La tassa di
giustizia, a valere per entrambe le sedi di ricorso, è suddivisa tra ricorrenti
e resistenti, secondo il grado di soccombenza (art. 47 LPAmm). Questi ultimi
rifonderanno agli insorgenti, patrocinati, un'indennità ridotta per ripetibili
(art. 49 LPAmm), pure a valere per entrambe le istanze.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
della CC-PDT del 26 febbraio 2024 (n. LIT.2017.2) è annullata;
1.2
la
risoluzione del CO 3 dell'8 ottobre 2020 è riformata nel senso che l'accesso
alla documentazione potrà avvenire solo dopo l'anonimizzazione prevista dalla
decisione stessa.
2.
La tassa
di giustizia per entrambe le istanze, di complessivi 2'000.- è posta a carico
dei ricorrenti nella misura di fr. 1'500.-, per la rimanenza (fr. 500.-) è
dovuta da CO 1 e CO 2. Questi ultimi rifonderanno ai ricorrenti fr. 500.- per
ripetibili complessive per entrambe le sedi di giudizio.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente Il cancelliere