Lexipedia

Decisione

52.2024.146

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato

14 agosto 2024Italiano22 min

penale passata in giudicato, la Sezione della circolazione avrebbe invero dovuto

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.146

Lugano

14

agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 17 aprile

2024 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 28 febbraio 2024 (n. 966) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 2 ottobre 2023 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, le ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è nata il __________

1991 e il __________ 2013 ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore

(cat. B).

Letturista di

contatori di professione, in passato è stata oggetto dei seguenti provvedimenti

iscritti nel sistema d'informazione

sull'ammissione alla circolazione (SIAC):

28 marzo 2017 revoca della licenza di condurre a

titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato con

contestuale ordine di sottoporsi a perizia specialistica di medicina del

traffico a cura del Centro medico del traffico, per sospetta inidoneità alla

guida (guida sotto l'influsso di canapa commessa il 15 febbraio 2017);

19 settembre 2017 annullamento con effetto immediato

della decisione del 28 marzo 2017 (a seguito dell'accertamento della sua

idoneità alla guida da parte del medico del traffico) e riammissione alla

guida; parimenti revoca della patente per la durata di tre mesi a seguito di

un'infrazione grave (guida in stato d'inattitudine per influsso di sostanze psicoattive),

già eseguita dal 15 febbraio al 14 maggio 2017 (nell'ambito del provvedimento

cautelativo);

2 giugno 2021 revoca della licenza di condurre

a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato e

ordine di sottoporsi a perizia specialistica presso un medico del traffico per

sospetta inidoneità alla guida (tossicomania);

26 novembre 2021 revoca a tempo

indeterminato della patente per un'infrazione grave (guida nonostante revoca)

commessa il 18 settembre 2021, ritenuto che nessun riesame sarebbe stato

concesso prima del mese di settembre 2022; la riammissione alla guida è stata

inoltre subordinata alla presentazione di un rapporto peritale di medicina del

traffico (livello 4).

B. a. Visto il rapporto

del medico del traffico del 26 luglio 2023 (che l'ha ritenuta idonea alla

guida), il 4 agosto 2023 la Sezione della circolazione ha annullato con effetto

immediato la predetta revoca e riammesso l'interessata alla guida.

b. Nel frattempo, il 3

agosto 2023, verso le ore 13.15, RI 1 ha circolato in territorio di __________

alla guida del veicolo immatricolato __________, intestato al padre.

Interrogata dalla

polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, ha spiegato di avere creduto di

essere autorizzata alla guida, essendosi sottoposta all'accertamento peritale e

avendo provveduto al pagamento delle relative spese. Ha comunque dato atto di

non disporre di alcuna comunicazione dell'autorità dipartimentale circa la

restituzione della sua licenza a seguito della visita dal medico del traffico.

Ha poi sostenuto di avere guidato soltanto quel giorno, precisando di avere,

durante il periodo di revoca, fatto capo per i suoi spostamenti a un amico, di

cui si è tuttavia rifiutata di fornire le generalità.

c. Preso atto del

relativo rapporto di polizia, con scritto del 29 agosto 2023 la Sezione della

circolazione ha notificato all'interessata l'apertura di un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue

osservazioni, il 2 ottobre successivo l'autorità dipartimentale le ha revocato

la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto

immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del 2

ottobre 2025 e subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame

psico-tecnico. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv.

1 lett. a (recte: f), 16c cpv. 2 lett. d, 16d cpv. 1 e 2

della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;

RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione

del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

d. A seguito dei

predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 12 ottobre 2023, il competente

procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole del reato di guida senza

autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Statuendo

sull'opposizione tempestivamente interposta dall'interessata, il 25 ottobre

successivo il magistrato penale ha abbandonato il procedimento in applicazione

dell'art. 52 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0),

ritenendo che sia la sua colpa che le conseguenze del fatto fossero di lieve

entità. Ha infatti considerato che la conducente si fosse posta alla guida

nonostante la revoca in un'unica occasione, ben sapendo che il medico del

traffico l'aveva giudicata idonea alla guida. La predetta decisione è passata

in giudicato incontestata.

C. a. Contro il provvedimento

amministrativo, la conducente è insorta davanti al Consiglio di Stato,

chiedendone, previa restituzione dell'effetto sospensivo al gravame,

l'annullamento.

b. Con risoluzione del 15 novembre 2023 il Presidente del Governo ha accolto

l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo all'impugnativa, cui nemmeno

la Sezione della circolazione si era opposta.

c. Con giudizio del 28 febbraio 2024, il Consiglio di Stato ha confermato tale

provvedimento, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Governo ha anzitutto

rilevato come, malgrado l'abbandono del relativo procedimento, il magistrato

penale abbia accertato che l'interessata aveva effettivamente condotto un

veicolo a motore nonostante la revoca. Ha poi respinto l'argomentazione della

conducente secondo cui sarebbe stata legittimata a ritenersi di nuovo ammessa

alla guida. Ha pertanto constatato la sussistenza di un'infrazione grave alle

norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr,

per la quale la Sezione della circolazione, a fronte dei precedenti del 2017 e

2021, non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente

a tempo indeterminato (ma almeno per due anni). Ha infine respinto la domanda

di assistenza giudiziaria formulata dalla conducente.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

La ricorrente critica anzitutto il Governo per essersi scostato dalla qualificazione

dei fatti operata dalle autorità penali. Riproponendo essenzialmente le

tesi rimaste inascoltate davanti alla precedente istanza, si prevale di un

errore di diritto (sostenendo di avere pensato di essere già autorizzata alla

guida) e del principio della buona fede (pretendendo di avere ricevuto

rassicurazioni dal capo dell'Ufficio giuridico dell'autorità dipartimentale

circa il fatto che quest'ultima si sarebbe adeguata al giudizio penale).

Evidenzia inoltre la sua necessità di disporre della licenza di condurre. A

fronte della sua precaria situazione economica, torna infine a chiedere la

concessione dell'assistenza giudiziaria.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio

provvedimento e contestando in particolare di avere fornito informazioni che

andassero oltre quelle consuete, relative alla procedura da seguire in caso di

contestazioni sui fatti.

F. In sede di replica,

l'insorgente ha ulteriormente ribadito che le era stato garantito che

l'autorità amministrativa non si sarebbe opposta alla qualificazione penale del

caso. Il Governo e la Sezione della circolazione sono invece rimasti silenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100). La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e

direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla

base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà

meglio in seguito, a una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3

e rimandi), le prove (audizione testimoniale del suo legale e della propria

assistente sociale) sollecitate dall'insorgente non appaiono infatti idonee ad

apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito

della controversia.

2. 2.1. In materia

di repressione delle infrazioni relative alla circolazione stradale, il diritto

svizzero conosce notoriamente il sistema della doppia procedura penale e

amministrativa: il giudice penale si pronuncia sulle sanzioni penali (multe,

pene pecuniarie, ecc.) previste dalle disposizioni penali della LCStr (art. 90

segg. LCStr) e dal codice penale (art. 34 segg., 106 e 107 CP), mentre le

autorità amministrative decidono le misure amministrative (ammonimento o

revoca) previste dagli art. 16 segg. LCStr (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137

Fatti

I 363 consid. 2.3). S'impone nondimeno un certo coordinamento tra le due

procedure.

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità

amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non

può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale

cresciuta in giudicato (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1,

129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). La sicurezza del diritto

impone in effetti di evitare che l'indipendenza del giudice penale e di quello

amministrativo conducano a giudizi opposti, resi sulla base degli stessi fatti

(cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rimandi). L'autorità

amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua

decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono

stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui

apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove

compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine

se il giudice penale non ha chiarito tutte

le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione

delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2 e

rimandi, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312

consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).

Per giurisprudenza,

nell'interesse dell'unità e della sicurezza del diritto (oltre che per ragioni

riconducibili alle peculiarità della procedura penale, cfr. DTF 119 Ib 158

consid. 2c/bb), l'autorità amministrativa è di riflesso tenuta, in linea di

principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una

pronuncia penale passata in giudicato; e ciò, nella misura in cui

l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso

sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (cfr. DTF 121 II 214

consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STF 1C_482/2015 del 15 marzo 2016 consid.

3.3; Philippe

Weissen-berger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und

Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015,

Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13; cfr. anche

Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berna 2015, pag 689). Ne va diversamente nei casi in cui non

vi sono dubbi sulla sussistenza dell'infrazione, ad esempio perché la

violazione delle norme della circolazione emerge da risultanze probatorie

ammesse (cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2019.13 del 12 giugno 2019

consid. 3.1 e rif., in: RtiD I-2020 n. 32 consid. 3.1 e rimandi; cfr. pure STA

52.2022.242 del 24 ottobre 2022 consid. 3.1).

2.2.

In concreto dagli atti emerge che il 3 agosto 2023 RI 1, pur non essendo

ancora stata formalmente riammessa alla guida dopo una precedente revoca della

licenza di condurre, si è posta al volante di un veicolo a motore, così come

descritto in narrativa (consid. A, Ba-b). Preso atto del relativo rapporto di

polizia, senza attendere l'esito del procedimento penale, il 2 ottobre 2023 la

Sezione della circolazione ha pronunciato la qui controversa misura. Ora,

considerato che l'autorità amministrativa è tenuta in linea di principio a

soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una pronuncia

penale passata in giudicato, la Sezione della circolazione avrebbe invero dovuto

attendere la conclusione del procedimento penale prima di emanare la propria

decisione: l'accertamento dei fatti rispettivamente la qualifica giuridica del

comportamento litigioso erano infatti rilevanti anche per il procedimento

amministrativo, nell'ambito del quale l'interessata pretendeva di aver creduto

di essere nuovamente legittimata a guidare dopo aver portato a termine con

successo l'iter cui aveva dovuto sottoporsi a seguito della precedente revoca

di cui era stata oggetto. Nel momento in cui l'insorgente si è aggravata

davanti al Governo la questione era in ogni caso da considerare superata a

fronte del decreto del 25 ottobre 2023, cresciuto in giudicato, emanato dal

procuratore pubblico. Come visto, con tale atto il magistrato penale,

confrontato con l'opposizione di RI 1 all'iniziale proposta di condanna per

titolo di guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b

LCStr, ha deciso l'abbandono del procedimento penale. Tuttavia, non perché il

fatto (cioè la guida nonostante la revoca della licenza di condurre) non sussistesse,

bensì ritenendo che sia le conseguenze dello stesso che la colpa della

conducente fossero di lieve entità e rendessero dunque la punizione priva di

senso conformemente all'art. 52 CP (cfr. decreto citato, pag. 2). In concreto,

va dunque tenuto conto degli accertamenti fattuali contenuti in tale decisione

penale (cfr. pure infra,

consid. 3.2). Quali conseguenze abbia

sul piano amministrativo il motivo d'impunità ritenuto dal magistrato penale è

invece questione che verrà esaminata più avanti (cfr. infra, consid.

3.3).

3. 3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è

applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari

comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per

stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del

singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca

non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;

medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti

dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida

un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1

lett. f LCStr). Tale fattispecie corrisponde all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr,

che costituisce una forma qualificata dell'infrazione consistente nel condurre

senza essere al beneficio di una licenza, l'elemento aggravante derivando dal

fatto che il conducente non ottempera a una decisione che gli ritira il

permesso di guida. L'autore dev'essere condannato per il solo fatto di non

avere osservato una decisione che gli vieta di guidare. La questione della sua

idoneità alla guida al momento dell'infrazione non ha alcun influsso sulla

realizzazione del reato, che è consumato per il solo fatto che l'autore conduce

malgrado sia oggetto di una misura amministrativa di revoca della licenza, poco

importa ch'essa sia d'ammonimento o di sicurezza (cfr. STF 6B_22/2012 del 31

agosto 2012 consid. 3.4 e rif.). Nel caso in cui un conducente si macchi

dell'infrazione di cui all'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata per un tempo

indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza

è stata revocata due volte per infrazioni gravi (cfr. art. 16c

cpv. 2 lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza,

applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano

importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento

inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi

inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica

della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid.

3.4.2; Mizel, op. cit., pag. 593

seg.). Si deve tuttavia rinunciare a questo provvedimento, in applicazione

dello stesso art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, se durante almeno cinque

anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse

infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo. Questa sorta di

termine di "assoluzione parziale" si calcola dunque a partire dalla

Considerandi

fine di ogni revoca scontata negli ultimi dieci anni, fino al compimento della

successiva infrazione, che ha dato luogo a una nuova misura di revoca (cfr.

anche STA 52.2018.557 del 1° luglio 2019 consid. 3.1 e rimandi).

3.2

In concreto, come

visto, dagli atti risulta che il 18 settembre 2021 la ricorrente ha condotto un

veicolo a motore nonostante il 2 giugno 2021 la licenza di condurre le fosse

stata revocata a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato per sospetta

inidoneità alla guida. A seguito di tale grave infrazione, con decisione del 26

novembre 2021, la patente le è stata revocata a tempo indeterminato in forza

degli art. 16c cpv. 1 lett. f e cpv. 2 lett. c nonché 16d cpv. 1

lett. a e cpv. 2 LCStr, con la precisazione che nessun riesame sarebbe stato

concesso prima del mese di settembre 2022 e che la riammissione alla guida

sarebbe stata subordinata alla presentazione di un rapporto peritale di

medicina del traffico. Tale decisione è passata in giudicato incontestata.

Il 26 giugno 2023 si è sottoposta alla valutazione del medico del traffico che,

con rapporto del 26 luglio successivo, l'ha ritenuta idonea alla guida. Pur non

essendo ancora stata formalmente riammessa alla guida, il 3 agosto 2023, verso

le ore 13.15, si è messa al volante di un veicolo a motore.

Ora, così facendo, non

v'è dubbio che l'insorgente abbia realizzato i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato di guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1

lett. b LCStr (cfr. Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la

circulation routière, Berna 2007, pag.

319.

segg.) e, di conseguenza, della grave infrazione alle norme della

circolazione prevista dall'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr (cfr. Mizel, op. cit, pag. 504). E ciò,

quand'anche si volesse considerare a suo carico soltanto una negligenza lieve

(cfr. STF 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.5), come essenzialmente ritenuto

dal magistrato penale che, pur dando atto che

si era posta al volante nonostante la revoca in un'unica occasione e ben

sapendo di essere stata giudicata idonea da parte del medico del traffico, sul

piano fattuale ha comunque inequivocabilmente rilevato ch'ella avrebbe

chiaramente dovuto attendere di ricevere la decisione ufficiale da parte della

competente autorità amministrativa prima di mettersi alla guida.

Invano la ricorrente ribadisce

di aver creduto di essere autorizzata a guidare perché sapeva che il medico del

traffico l'aveva ritenuta idonea alla guida ed era convinta che, con il pagamento

al Centro medico del traffico a cui aveva proceduto proprio quel giorno, la

procedura amministrativa si fosse conclusa. Per prevalersi con successo di un

errore sull'illiceità ai sensi dell'art. 21 CP non basta infatti ignorare il

carattere illecito di un determinato comportamento, ma è anche indispensabile

che l'interessato abbia avuto delle ragioni sufficienti per credere di agire

nella legalità (cfr. STF 1C_539/2015 del 5 febbraio 2016 consid. 5.2.2 e rif.;

cfr. pure STA 52.2022.248 del 7 novembre 2022 consid. 3.3 e rif.). Ciò che

appunto non è il caso nella presente fattispecie, in cui la ricorrente, in base

all'insieme delle concrete circostanze, avrebbe dovuto nutrire dei dubbi sulla

legalità del suo comportamento (cfr. STF 1C_333/2014 del 23 settembre 2014

consid. 4.2; STA 52.2021.82 citata consid. 3.3). Come correttamente rilevato

dalle precedenti istanze, un conducente oggetto di una formale decisione di

revoca della licenza di condurre, redatta in forma scritta e notificata nelle

dovute e corrette forme, può infatti essere riammesso alla guida, sulla base di

una domanda di riesame, solo nelle identiche forme. Sono in effetti le

decisioni in quanto tali che attestano il diritto o meno di circolare e di

conseguenza è la loro violazione che comporta poi l'adozione di sanzioni penali

e amministrative, indipendentemente dal possesso materiale della licenza di

condurre (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 320; cfr. anche Mizel,

op. cit., pag. 506; STF 1B_66/2017 del 31 marzo 2017 consid. 2.3 e rif.; cfr.

pure STA 52.2021.82 citata consid. 3.3 e rif.). La ricorrente - che aveva

peraltro già vissuto un'esperienza simile nel 2017 (cfr. supra, consid.

A) - doveva pertanto sapere che la sua riammissione alla guida avrebbe dovuto

essere sancita da una formale decisione scritta, che le sarebbe stata

notificata e che avrebbe peraltro potuto fissare anche delle condizioni (cfr.

art. 17 cpv. 3 LCStr). Per sua stessa ammissione (cfr. verbale d'interrogatorio

del 3 agosto 2023, pag. 3), non disponeva invece di alcuna formale decisione in

questo senso. Ciononostante, si è comunque rimessa al volante, dando prova

perlomeno di negligenza (cfr., per analogia, STF 1C_588/2020 del 25 novembre

2021.

consid. 4.2, 1C_539/2015 citata consid. 5.2.3, 1C_333/2014 citata consid.

4.3; STA 52.2022.248 citata e rif.). Del resto, nemmeno l'autorità penale ha

ritenuto che abbia agito sotto l'effetto di un errore sull'illiceità (cfr.

decreto d'abbandono del 25 ottobre 2023).

3.3

Nulla può invece dedurre a suo favore la ricorrente dal fatto che il

procedimento penale sia stato abbandonato in applicazione dell'art. 52 CP. Tale

norma si apparenta infatti all'art. 100 cpv. 1 seconda frase LCStr (cfr.

sentenza della Cour de justice del Canton Ginevra AARP/302/2020 del 30 agosto

2020.

consid. 4.2; André Bussy e altri,

Code suisse de la circulation routière commenté, IV ed., Basilea 2015, n. 2.2

ad art. 100 LCStr), secondo cui, nei casi particolarmente lievi, il prevenuto è

esentato da qualsiasi pena. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di

stabilire che, con l'introduzione a far tempo dal 1° gennaio 2005 dell'art. 16

cpv. 3 seconda frase LCStr che rende incompressibile la durata minima delle

revoche amministrative, non è più possibile, nei casi di guida nonostante la

revoca, derogare - per analogia con l'art. 100 cpv. 1 seconda frase LCStr -

alla durata minima della revoca in caso di colpa lieve del conducente ("casi

di lieve entità" o "casi particolarmente lievi"), contrariamente

a quanto ammesso dalla vecchia giurisprudenza (cfr. STF 1C_102/2016 citata

consid. 2.5 e rif.). Ne discende che il fatto che il magistrato penale abbia

ritenuto dato un motivo d'impunità in base all'art. 52 CP (conseguenze e colpa

di lieve entità), non permette in concreto di prescindere da una misura

amministrativa di revoca.

3.4

Neppure è infine ben dato di vedere

cosa l'insorgente possa dedurre dal principio della buona fede, in particolare

dall'asserita rassicurazione che sarebbe stata data (a lei rispettivamente al suo

legale e alla sua assistente sociale) dal capo dell'Ufficio giuridico, secondo

cui la Sezione della circolazione avrebbe seguito la qualificazione delle

autorità penali (cfr. ricorso, pag. 3, e replica al Governo, pag. 2). E

questo già solo perché tale rassicurazione (peraltro contestata

dall'interessato, cfr. duplica al Governo), al di là del suo significato, per

stessa ammissione dell'insorgente, è stata data dopo l'emanazione della

decisione di revoca (cfr. citata replica, pag. 2): non poteva pertanto

esplicare alcun effetto vincolante per il Consiglio di Stato, davanti al quale

la ricorrente ha comunque potuto contestare compiutamente la misura adottata

nei suoi confronti. Nemmeno risulta poi che l'insorgente, fondandosi

sull'asserita rassicurazione, abbia preso particolari disposizioni che non

potrebbe modificare senza subire pregiudizio (cfr. DTF 137 II 182 consid. 3.6.2 e rif.; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo

2020, pag. 153 segg.). A

fronte di quanto precede, ecco pure perché non appare necessario procedere alle

audizioni richieste (cfr. supra, consid. 1.2).

3.5

La ricorrente, dopo aver subito nel 2017 una revoca della

licenza di condurre di tre mesi per un'infrazione grave (guida in stato

d'inattitudine), nel 2021 è stata oggetto di un ulteriore ritiro di patente a

tempo indeterminato, contestualmente a un'ulteriore infrazione grave (guida

nonostante la revoca a titolo preventivo). Il 3 agosto 2023 l'insorgente, come

appena visto, si è nuovamente resa autrice di un'infrazione grave. Ne consegue

che, per quanto possa apparire severo, il provvedimento di revoca a tempo indeterminato di almeno due anni tutelato dal

Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale, in

quanto corrispondente al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il

genere di violazione di cui la ricorrente si è macchiata. Nemmeno l'invocata

necessità professionale di disporre della patente di guida permetterebbe di

ridurre la durata del periodo di attesa di due anni, ritenuto come lo stesso

corrisponda al minimo stabilito dalla legge (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine

e art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr; STF 1C_520/2016 del 16 febbraio 2017

consid. 4.4 e riferimenti). Va da sé che, per stabilire la nuova scadenza di

tale termine biennale, l'autorità dovrà tener conto dell'effetto sospensivo già

concesso al gravame dal Presidente del Governo.

4.

4.1

Stante quanto

precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2

La domanda di assistenza

giudiziaria va anch'essa respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin

dall'inizio sprovvista della possibilità di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv.

3.

della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo

2011; LAG; RL 178.300). Lo stesso vale per la procedura davanti al Consiglio di

Stato, ragion per cui non si giustifica la richiesta contenuta nel gravame di

concedere l'assistenza giudiziaria per quella sede.

4.3

La tassa di giustizia, comunque ridotta in

considerazione della sua situazione finanziaria (cfr. doc. allegati al ricorso

al Governo), è posta a carico della

ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria

è respinta.

3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente. Non si

assegnano ripetibili.

4. Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

cancelliera