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Decisione

52.2024.155

Aiuti allo studio - condizioni riferite al titolo di studio

2 settembre 2024Italiano13 min

frequenza del 1° anno di liceo presso l'Istituto E__________ a __________ per l'anno

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.155

Lugano

2

settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 19 aprile

2024 di

RI

1

in

rappresentanza della figlia RI 2

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 28 febbraio 2024 (n. 964) del

Consiglio di Stato che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente

avverso la decisione del 7 settembre 2023 del Dipartimento dell'educazione,

della cultura e dello sport, Ufficio degli aiuti allo studio, in materia di

mancata concessione di un aiuto allo studio;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Con domanda del 28

giugno 2023 RI 2, tramite la madre RI 1, ha trasmesso all'Ufficio degli aiuti

allo studio (UAST) una domanda per l'ottenimento di un aiuto allo studio per la

frequenza del 1° anno di liceo presso l'Istituto E__________ a __________ per l'anno

2023/2024.

Con decisione del 24/27 luglio 2023, confermata su reclamo il 7 settembre 2023,

l'Autorità ha tuttavia respinto la suddetta richiesta rilevando che l'istituto

scolastico in parola non rilascia egli stesso il certificato di studi al termine

della formazione, motivo per cui nessun aiuto allo studio può essere in specie concesso.

B. Con giudizio del 28

febbraio 2024 il Consiglio di Stato ha anch'esso respinto il ricorso presentato

da RI 1 avverso quest'ultima decisione. Il Governo cantonale ha ritenuto che l'Istituto

E__________ non dispone dell'autorizzazione a rilasciare direttamente titoli di

studio riconosciuti, trattandosi per contro di una scuola che permette di

accedere all'esame di Stato italiano e di ottenere un certificato di studio rilasciato

dalla competente autorità italiana.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e la concessione del prestito di studi richiesto,

rispettivamente il rinvio degli atti all'Autorità precedente per nuova

decisione. Eccepita una carente motivazione della decisione impugnata, la

ricorrente lamenta - in estrema sintesi - un accertamento errato dei fatti

rilevanti e una violazione del diritto applicabile.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene l'UAST con argomenti che saranno discussi - per

quanto necessario - in appresso.

E. Con la replica e la

duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi riconfermandosi

nelle rispettive domande di giudizio.

F. Su richiesta del

giudice delegato all'istruzione della causa, il 22 agosto 2024 la ricorrente ha

versato agli atti il certificato di licenza delle scuole medie di RI 2 e l'attestato

di fine anno scolastico indicante le note conseguite l'ultimo anno.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 3 della legge

sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt; RL 431.100). La

legittimazione attiva della ricorrente RI 1, agente in rappresentanza della

figlia minorenne RI 2, personalmente e direttamente interessata dalla decisione

impugnata, è data (art. 65 cpv. 1 lett. a della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 16 cpv. 1 e art. 68 cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine e

può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla licenza delle

scuole medie trasmessa dalla ricorrente (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

L'insorgente lamenta anzitutto una carente motivazione della

decisione impugnata. Sostiene che né il Consiglio di Stato né l'UAST si siano

confrontati con la censura sollevata dalla ricorrente relativa al

riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle scuole svizzere in

Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, limitandosi a richiamare

genericamente disposizioni della LASt.

2.1

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio

della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione

della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima

disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa

una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle

facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere

efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid.

5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione

sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla

decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda

il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,

137.

II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a

una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai

diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010

consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2

In concreto sia dalla decisione impugnata sia da quella da essa tutelata

emerge che per le autorità precedenti gli aiuti allo studio possono essere

concessi unicamente per frequentare istituti scolastici che rilasciano direttamente

un diploma riconosciuto, ciò che non sarebbe il caso dell'Istituto E__________

che per contro prepara all'ottenimento di un certificato di studio rilasciato

dall'autorità italiana. Ora, la fondatezza

o meno di tale argomento è questione di merito, che sarà pertanto trattata in

seguito. Per il resto si deve

ritenere che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza

sopra menzionata sono stati nell'occasione ossequiati. L'argomentazione addotta

ha infatti consentito alla ricorrente di rendersi perfettamente conto delle

ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia. Prova ne è che essa,

assistita nella procedura ricorsuale da uno sperimentato legale, è stata in

grado di impugnare il giudizio dinanzi a questo Tribunale con la dovuta

cognizione di causa, dando prova di averne perfettamente compreso il contenuto

e la portata.

Ne discende pertanto che nel caso di specie i diritti

di parte della ricorrente non sono stati disattesi.

3.

3.1. Il Cantone

favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria

nonché il perfezionamento e la riqualifica professionali tramite gli aiuti allo

studio (art. 1 cpv. 1 LASt), tra cui i sostegni allo studio (art. 1 cpv. 2

LASt). I sostegni allo studio, precisa l'art. 2 cpv. 1, sono costituiti dalle

borse di studio e dai prestiti di studio per formazioni che si tengono, tranne

casi eccezionali, in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti di

grado terziario. La borsa è la prestazione principale e il prestito quella

secondaria. Giusta l'art. 2 LASt è borsa di studio il contributo che può essere

concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al

conseguimento di un certificato o titolo di studio dopo l'obbligo scolastico

(cpv. 2); è prestito di studio l'aiuto finanziario da rimborsare che può essere

concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola

solo per gli studi di grado terziario (cpv. 3). L'art. 13 cpv. 1 LASt prevede

che i sostegni allo studio sono concessi anno per anno e per la durata minima

del ciclo di studio. Il richiedente deve essere in possesso di un certificato

di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero,

deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione

equivalente (cpv. 2). La formazione - dispone il cpv. 4 - deve aver luogo in

scuole di grado secondario II e in istituiti di grado terziario che rilasciano

un diploma riconosciuto dallo Stato o da un'autorità statale del Paese in cui

operano, dalla Confederazione o dai Cantoni.

4.

4.1. La

ricorrente sostiene anzitutto che la maturità liceale rilasciata dall'Istituto

E__________ sia, in base ad accordi internazionali vincolanti, un titolo di

studio equiparato ai certificati rilasciati dai licei cantonali, tant'è che

permette l'accesso alle università svizzere, per cui - conformemente dall'art.

13.

cpv. 4 LASt - questo tipo di diploma è di fatto riconosciuto in Svizzera.

Contesta l'interpretazione data al suddetto disposto dalle autorità precedenti

rilevando che la legge non prevede affatto che sia l'istituto scolastico stesso

a rilasciare il titolo di studio, ciò che d'altronde non avverrebbe neppure nei

licei cantonali atteso che tale competenza spetta al Governo cantonale per

mezzo del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (art. 26

della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982; LSMS; RL 414.100).

Da parte sua l'UAST ha eccepito in sede di risposta che giusta l'art. 13 cpv. 2

LASt il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studi adeguato

per accedere alla formazione di cui si chiede il finanziamento, ciò che in

specie andrebbe ancora accertato. Afferma infatti che, nella denegata ipotesi

in cui il ricorso venisse accolto, l'insorgente dovrebbe ancora dimostrare che

con il suo diploma di scuola media avrebbe potuto accedere a un liceo pubblico.

L'insorgente contesta tale conclusione e osserva che indipendentemente dalle

condizioni di ammissione poste dall'art. 42 del regolamento delle scuole medie

superiori del 15 giugno 2016 (RSMS; RL 414.110), essa potrà comunque sostenere

l'esame di ammissione.

Sennonché, la sua tesi non può essere condivisa.

4.2

Indipendentemente dal fatto di sapere se, come sostengono l'UAST e il

Consiglio di Stato, per ottenere un aiuto allo studio il titolo di studio che

si vuole conseguire debba essere emesso dall'istituto stesso e se nello

specifico tale esigenza sia ottemperata, va rilevato che l'art. 13 cpv. 2 LASt

stabilisce che il richiedente deve essere in possesso di un certificato di

studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero,

deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione

equivalente.

Dai materiali legislativi si evince che scopo di tale disposto è quello di

evitare le "scappatoie formative" ovvero di non finanziare quelle formazioni

alle quali lo studente accede beneficiando di condizioni di ammissione meno

rigide rispetto a quelle imposte per il medesimo tipo di formazione da una

scuola svizzera (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6955 del 25 giugno

2014.

sulla legge sugli aiuti allo studio, commento ad art. 13 cpv. 2 LASt che

fornisce quale esempio l'ammissione alla facoltà di medicina, possibile in

altri paesi, con una maturità professionale ciò che in Svizzera non è ammesso).

Questo permette di uniformare i requisiti per ottenere degli aiuti allo studio,

indipendentemente dall'istituto scolastico scelto, garantendo così la parità di

trattamento tra tutti gli studenti e anche tra gli istituti scolastici.

Ora, in Ticino l'art. 42 RSMS stabilisce che possono iscriversi in I classe

nelle scuole medie superiori come allievi regolari, senza esame di ammissione,

gli studenti che sono in possesso della licenza di scuola media e che

cumulativamente: (a) hanno ottenuto una media delle note nelle discipline di

cui all'art. 67 cpv. 1 del regolamento sulla scuola media del 30 maggio 2018 (RscM; 412.110) di almeno 4.65 con al

massimo un'insufficienza e almeno il 4.5 in italiano, (b) hanno frequentato i

corsi attitudinali di matematica e tedesco oppure, limitatamente al tedesco,

non hanno seguito il corso attitudinale ma hanno conseguito almeno la nota 5

nel corso base. Giusta l'art. 43 RSMS chi non adempie tali requisiti, può iscriversi

alla scuola media superiore solo se supera il relativo esame di ammissione.

Dai documenti prodotti dalla ricorrente emerge che RI 2 non poteva all'evidenza accedere a un liceo cantonale

senza sottoporsi all'esame di ammissione, considerato che ha ottenuto una media

generale (delle materie rilevanti) inferiore a 4.65, non ha conseguito almeno

il 4.5 in italiano, non ha frequentato il corso attitudinale di tedesco e la

nota nel corso base è inferiore a 5. Il certificato di studio conseguito dalla

studentessa, dunque, non dà accesso diretto alla scuola media superiore. Irrilevante

ai fini del presente giudizio il fatto che vi sia la possibilità di sottoporsi

a un esame di ammissione: RI 2 nemmeno pretende di aver svolto e superato una

simile prova, ciò che avrebbe potuto fare, per cui, allo stato attuale, si deve

constatare che essa non dispone dei requisiti previsti per essere iscritta in

un liceo cantonale.

Il fatto che abbia ad ogni modo iniziato a frequentare, anche con un certo

successo, il primo anno di scuola media superiore presso l'Istituto E__________,

poiché tale scuola italiana impone esigenze di ammissione meno severe rispetto

a un liceo pubblico ticinese, non è per nulla dirimente. Così come sarebbe

avvenuto se la richiesta fosse stata inoltrata da uno studente per frequentare

la scuola media superiore cantonale, in assenza delle condizioni per essere

ammessi a tale livello scolastico in Ticino (art. 42 o 43 RSMS), nessun aiuto

allo studio può esserle in specie concesso. Ammettere il contrario

comporterebbe d'altronde un'evidente disparità di trattamento nei confronti di

chi sceglie scuole svizzere e favorirebbe ingiustificatamente chi invece opta

per scuole con criteri di ingresso meno restrittivi.

Ne consegue che, in virtù di quanto disposto dall'art. 13 cpv. 2 LASt, la

ricorrente non ha diritto alla concessione di un aiuto allo studio come da lei

postulato.

Stante quanto precede, benché per ragioni diverse da quelle ritenute dalle

Autorità precedenti, il gravame va respinto e la decisione impugnata

confermata, così come quella dell'UAST con cui gli aiuti allo studio sono stati

rifiutati. Non è invece necessario chinarsi sulle altre censure sollevate con

il ricorso.

4.3

A titolo abbondanziale si osserva che la ricorrente ha indicato nel

formulario di domanda di aiuti allo studio del 28 giugno 2023 una richiesta per

un prestito di studio di fr. 13'308.25 e ciò in quanto la tassa scolastica

ammonta nel caso specifico a oltre fr. 12'000.-. Tuttavia, giusta l'art. 4 cpv.

1.

lett. f del regolamento della legge sugli aiuti allo studio del 15 aprile

2015.

(RLASt; RL 431.110) per stabilire i costi di formazione la tassa

scolastica considerata ammonta al massimo a fr. 2'000.- per studi all'estero o

per la frequenza di scuole private. L'importo dell'aiuto allo studio, dunque,

avrebbe dovuto ad ogni modo essere drasticamente ridotto.

5.

5.1. Visto

quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente,

secondo soccombenza e tenuto conto della situazione patrimoniale della famiglia

(art. 47 cpv. 1 LPAmm; cfr. doc. 1 e 2 trasmessi con lo scritto del 2 maggio

2024).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera