52.2024.161
Commesse pubbliche. Specifiche tecniche
29 agosto 2024Italiano22 min
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.161
Lugano
29
agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 25 aprile
2024 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 15 aprile 2024 con cui il Municipio
di CO 2, in esito a pubblico concorso, ha deliberato alla CO 1 le opere di
impianto di riscaldamento e sanitario per la ristrutturazione globale delle
Scuole elementari __________ nel quartiere di ________;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 settembre 2023 la
Città di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti
pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di impianto di
riscaldamento e sanitario occorrenti alla ristrutturazione globale delle Scuole
elementari __________ nel quartiere di __________ (FU n. __________/__________
pag. __________ e seg.).
Le quantità erano le seguenti (pos.
143.100 e punto n. 2.6 dell'avviso di gara):
-
ventilconvettori ca. nr.
119
-
serpentine ca.
m2 500
-
nuclei
sanitari ca. nr. 13
-
accumulatori
energetici ca. l 2500/2500/800
-
macchine
termiche ca. kw 190/45
Il capitolato di appalto, alla pos.
239.250, prescriveva che il concorrente poteva offrire i prodotti indicati dal
committente, oppure dei prodotti equivalenti.
1. Prodotti equivalenti offerti
Fatti
I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con
l'indicazione "prodotto equivalente offerto" devono soddisfare le
caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione.
L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel
modulo d'offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà
l'equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede tecniche allegate
all'offerta.
2. Prodotti come da richiesta del COM
Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM
(stesso tipo e fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è
comunque tenuto a compilare il modulo d'offerta con l'indicazione del prodotto
offerto. In caso di dimenticanza dell'indicazione del prodotto offerto ed in
assenza di schede tecniche, la sua offerta non verrà esclusa immediatamente ma
sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una dichiarazione con la
quale conferma l'utilizzo del prodotto di riferimento del COM.
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio per produrli. La mancata presentazione dei termini previsti comporta
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
Precisava inoltre che se i prodotti
offerti non sono prodotti equivalenti, l'offerta sarà esclusa.
Per quanto concerne i ventilconvettori,
il modulo d'offerta inserito nel capitolato d'appalto prevedeva le seguenti
posizioni (pag. 411 e segg.).
R320
Ventilconvettori
R322
Ventilconvettori a soffitto cassetta a 4 vie
R .010
R .011
Ventilconvettore a motore EC per installazione in
impianto a 2 tubi.
Compreso di griglia di immissione effetto coanda
Fornitore: M__________
Marc: Aertesi
Tipo: Brezza 73 EC
Prodotto equivalente
Fornitore: ……….
Marca: ………..
Tipo: ………..
Caratteristiche sistema:
- Distribuzione: 2 tubi
(funzionamento caldo o freddo)
Temperatura acqua:
- Riscaldamento: 40/35°C
- Raffreddamento: 14/19°C
Temperatura ambiente:
- Inverno: 21°C
- Estate: 25°C (50% u.r.)
Regolazione:
- fornita e gestita da terzi
Velocità: media (ca. 6 Volt)
Pressione sonora max 35 dBA
Cassetta a 4 vie
Dati riferiti alla velocità media
Potenza caldo: 2.29 kW
Potenza freddo sens.: 1.01 kW
Portata aria: 450 m3/h
Potenza assorbita: 6W
Corrente assorbita: 0.07 A
Dimensione LxA.P:
580x580x275 mm
Peso: 30 kg
Alimentazione: 230 V, 50 Hz
[…]
[…]
R321
Ventilconvettori murali a parete alta
R .010
R .011
Ventilconvettore a motore EC per installazione in
impianto a 2 tubi.
Compreso carenatura
Fornitore: M__________rTobler
Marca: Aerfor
Tipo: SWC ECM 20
Prodotto equivalente
Fornitore: ……….
Marca: ……….
Tipo: ……….
Caratteristiche sistema:
- Distribuzione: 2 tubi
(funzionamento caldo o freddo)
Temperatura acqua:
- Riscaldamento: 40/35°C
- Raffreddamento: 14/19°C
Temperatura ambiente:
- Inverno: 21°C
- Estate: 25°C (50% u.r.)
Regolazione:
- fornita e gestita da terzi
Velocità: media (ca. 6 Volt)
Pressione sonora max 35 dBA
Ventilconvettore a parete alta
Dati riferiti alla velocità media
Potenza caldo: 2.47 kW
Potenza freddo sens.: 1.4 kW
Portata aria: 760 m3/h
Potenza assorbita max: 30 W
Corrente assorbita: max: 0.34 A
Dimensione LxA.P:
1050x310x235 mm
Peso: 13 kg
Alimentazione: 230 V, 50 Hz
[…]
[…]
R324
Ventilconvettori a parete bassa "taglia media"
R .010
R .011
Ventilconvettore a motore EC per installazione in
impianto a 2 tubi.
Compreso carenatura
Fornitore: M__________
Marca: Aertesi
Tipo: Zefiro 847VA EC
Prodotto equivalente
Fornitore: ……….
Marca: ……….
Tipo: ……….
Caratteristiche sistema:
- Distribuzione: 2 tubi
(funzionamento caldo o freddo)
Temperatura acqua:
- Riscaldamento: 40/35°C
- Raffreddamento: 14/19°C
Temperatura ambiente:
- Inverno: 21°C
- Estate: 25°C (50% u.r.)
Regolazione:
- fornita e gestita da terzi
Velocità: media (ca. 6 Volt)
Pressione sonora max 35 dBA
Ventilconvettori a parete bassa "taglia media"
Dati riferiti alla velocità media
Potenza caldo: 2.73 kW
Potenza freddo sens.: 1.37 kW
Portata aria: 552 m3/h
Potenza assorbita: 13 W
Corrente assorbita: 0.13 A
Dimensione LxA.P:
1380x486x222 mm
Peso: 22 kg
Alimentazione: 230 V, 50 Hz
[…]
[…]
R323
Ventilconvettori a parete bassa "taglia piccola"
R .010
R .011
Ventilconvettore a motore EC per installazione in
impianto a 2 tubi.
Compreso carenatura
Fornitore: M__________
Marca: Aertesi
Tipo: Zefiro 628VA EC
Prodotto equivalente
Fornitore: ……….
Marca: ……….
Tipo: ……….
Caratteristiche sistema:
- Distribuzione: 2 tubi
(funzionamento caldo o freddo)
Temperatura acqua:
- Riscaldamento: 40/35°C
- Raffreddamento: 14/19°C
Temperatura ambiente:
- Inverno: 21°C
- Estate: 25°C (50% u.r.)
Regolazione:
- fornita e gestita da terzi
Velocità: media (ca. 6 Volt)
Pressione sonora max 35 dBA
Ventilconvettori a parete bassa "taglia piccola"
Dati riferiti alla velocità media
Potenza caldo: 1.90 kW
Potenza freddo sens.: 0.81 kW
Portata aria: 521 m3/h
Potenza assorbita: 13 W
Corrente assorbita: 0.13 A
Dimensione LxA.P:
1120x486x222 mm
Peso: 22 kg
Alimentazione: 230 V, 50 Hz
L'avviso di gara
(punto n. 16) informava circa la possibilità di contestare il bando e i
documenti di concorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro 10
giorni dalla data di intimazione degli stessi. Nessuno li ha tuttavia
impugnati.
B. Entro il termine utile
(18 ottobre 2023) sono giunte al committente otto offerte di importi compresi
tra fr. 2'343'885.60 e fr. 2'880'060.05. Dopo valutazione delle stesse, il
committente ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria
con 96.784 punti.
C. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,
seconda classificata con 95.776 punti, chiedendone l'annullamento e
sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore. In via
subordinata, domanda il rinvio degli atti al committente per una nuova
decisione. Il tutto, previo conferimento
dell'effetto sospensivo al ricorso. La ricorrente obietta che i ventilconvettori
di marca Clivet e modelli CFK, MOOD e CFF offerti dalla CO 1 alle pos.
R321.011, 322.011, 323.011 e 324.011 del modulo d'offerta possano essere
parificati a quelli di riferimento del committente. In particolare, i medesimi non
risponderebbero ai requisiti indicati nel capitolato a livello di
potenza, portata e assorbimento elettrico. L'offerta della deliberataria
avrebbe di conseguenza dovuto essere esclusa.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il committente, il quale difende il proprio operato per
rapporto all'aggiudicazione della commessa alla CO 1, contestando in sostanza
che i prodotti da essa offerti non sarebbero conformi alle prescrizioni di
gara. Afferma che i prodotti equivalenti non dovevano avere - in tutto e per
tutto - le stesse ed identiche caratteristiche dei prodotti "originali"
indicati nel modulo d'offerta, altrimenti non avrebbero senso le clausole del
capitolato (pos. 1420 CPN 102 "Elenco prodotti", pag. 22) che
prevedono che nell'eventualità che l'offerente intendesse proporre prodotti
alternativi esso dovrà assumersi i costi per il rifacimento del rapporto fonico
ed antincendio, delle verifiche tecniche, dei calcoli di dimensionamento
tecnico, dei concetti funzionali ecc. A mente sua, non vi è dunque alcuna
clausola killer che impone l'esclusione delle offerte che non adempiono ad
anche una sola delle specifiche tecniche riportate, ritenuto che qualora un
singolo aspetto tecnico non ha un'influenza sul progetto complessivo, il
prodotto è considerato equivalente laddove garantisce il rispetto dei parametri
tecnici richiesti, delle normative SIA, dell'ottenimento della certificazione
Minergie nonché delle norme cantonali applicabili in materia. Richiamandosi
al rapporto tecnico di verifica allestito dallo Studio d'ingegneria __________,
l'ente banditore ribadisce che i prodotti alternativi proposti dall'aggiudicataria
rispondono se non addirittura superano le sue aspettative.
b. Anche
l'aggiudicataria postula la reiezione del gravame. Dopo aver rilevato che non
esistono sul mercato prodotti con caratteristiche identiche a quelli del
fornitore M__________, al pari della committenza, anche la deliberataria rileva
che la possibilità di offrire prodotti equivalenti, che non devono forzatamente
rispettare in modo preciso le caratteristiche tecniche indicate nel modulo
d'offerta, bensì soddisfare in modo corretto le funzionalità del progetto, è
data dalla pos. 1420 CPN 102. Osserva in seguito che le critiche sollevate
dall'insorgente non riguardano neppure i modelli (CFK 0.15.0 CC2, CFK-2 5,
CFF 8 CC2 R3 e CFFC 12 CC2) da essa effettivamente offerti.
E. Presa visione degli
atti, ad eccezione dei prezzi dei ventilconvettori offerti dall'aggiudicataria
che sono stati oscurati per ragioni di riservatezza, l'insorgente ribadisce le
proprie censure. Rileva in aggiunta che i prodotti proposti dall'aggiudicataria
sarebbero di dimensioni diverse da quelle indicate a capitolato e, di
conseguenza, inconciliabili con i piani di progetto (doc. L). I medesimi non
rispetterebbero inoltre i valori della potenza assorbita richiesti dal
committente e sarebbero di gran lunga più rumorosi, non adempiendo in tal modo
neppure i valori di pressione sonora massima richiesti nel bando e dalla norma
SIA 181. L'insorgente annota che il rapporto di valutazione dello studio
d'ingegneria __________ sarebbe incompleto nella misura in cui non si china su questi
aspetti fondamentali. A mente della ricorrente, l'aggiudicataria andrebbe
estromessa dalla gara anche per aver inoltrato un'offerta incompleta. A
comprova di ciò, produce sub doc. M una distinta delle posizioni per le quali
la CO 1 ha offerto un prodotto alternativo, senza tuttavia indicare il tipo di
prodotto proposto e allegare la relativa scheda tecnica.
F. a. Con la
duplica l'ente banditore ribadisce le proprie tesi. Puntualizza che la verifica
effettuata dallo studio d'ingegneria __________, nonché l'ulteriore rapporto
del 4 giugno 2024, confermano l'equivalenza dei prodotti proposti
dall'aggiudicataria e quindi la loro completa compatibilità con il progetto
esecutivo. Sostiene che le censure riferite alla potenza assorbita sarebbero
infondate, trattandosi di una caratteristica tecnica che poteva essere
diversa, fintanto che le pre-certificazioni dell'incarto energetico e categoria
Minergie rimanessero rispettate - cosa nel concreto data
(cfr. doc.
5). Parimenti dicasi delle contestazioni relative al livello di
pressione sonora, al dimensionamento e gli ingombri dei ventilconvettori alternativi
offerti dalla deliberataria, stante che i dati indicati a capitolato non erano
vincolanti (cfr. pos. 1420.011 CPN 102) e che, per quanto riguarda il livello
della pressione sonora, l'indicazione riportata concerne il valore a velocità
massima (mentre che le indicazioni di cui al capitolato riguardano le
prestazioni alla velocità media o inferiore). Inoltre, la posizione dei ventilconvettori
rappresentata sui piani di progetto - che come si legge alla pos. 1410.21 sono
da
utilizzare per comprensione della difficoltà esecutiva -, non può
che essere considerata indicativa e non vincolante. La stazione appaltante
annota in seguito che le offerte pervenute sono state esaminate ovviando ad
eventuali mancanze, reperendo le necessarie informazioni
in altre posizioni del capitolato rispettivamente facendo capo alle proprie
competenze e conoscenze tecniche. In questo senso, l'approccio descritto è stato
concretizzato pure nella valutazione dell'offerta della ricorrente la quale, a
titolo d'esempio, ha omesso di allegare la scheda tecnica della valvola a
farfalla Ebro proposta quale alternativa alla marca Ksb prevista a capitolato,
di indicare i valori per le pos. R212.991 e 212.992 così come taluni prodotti
alternativi (tabella riassuntiva pos. 1420.100/200/400). L'esclusione delle offerte per le lacune in parola apparirebbe
senz'altro contraria al divieto di formalismo eccessivo. L'ente banditore
osserva infine come la distinta doc. M prodotta dalla ricorrente non consenta
senz'altro di concludere per la mancata equivalenza dei prodotti
offerti.
b. L'aggiudicataria ribadisce
la conformità dei prodotti alternativi offerti, considerati
dallo stesso
progettista idonei per essere installati correttamente. Osserva in
aggiunta che se la sua offerta andava esclusa, allora doveva esserlo anche
quella della ricorrente, che ha omesso di allegare la scheda tecnica di un
prodotto alternativo, come pure di compilare il modulo d'offerta in ogni sua
parte.
G. Con una triplica
spontanea l'insorgente contesta le nuove allegazioni della deliberataria e
precisa le proprie tesi con osservazioni che saranno riprese in seguito, ove
occorra.
H. Con la quadruplica
l'aggiudicataria si riconferma nelle tesi e domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510) e il ricorso è tempestivo (art. 15
cpv. 2 CIAP).
1.2. In quanto
partecipante al concorso e seconda classificata la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente
(art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Notoriamente,
soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione
per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge
stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che
deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo
della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 cpv.
3.
lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al momento della loro apertura le
offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel
rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa
documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Questo, in
particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra
loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più
vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la
difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla
legge o dalle regole del concorso sia nella mancata compilazione di posizioni
del capitolato d'appalto così come nell'offerta di prestazioni che non
rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso
riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del
divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF
2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; 2P.339/2001 del 12 aprile 2002
consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20
luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,
vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
3.
Secondo l'art. X
dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso il 15 aprile 1994 (AAP;
RS 0.632.231.422) i committenti si astengono dall'elaborare, adottare e
applicare specifiche tecniche, o dal prescrivere procedure di valutazione della
conformità allo scopo o con l'effetto di creare ostacoli non necessari al
commercio internazionale (cpv. 1). Nel prescrivere le specifiche tecniche dei
beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'appalto, il committente: a)
indica le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali
piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive; e b) basa le
specifiche tecniche su norme internazionali, se esistono, oppure su regolamenti
tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici delle
costruzioni (cpv. 2). Nel caso in cui le
specifiche tecniche si basino su caratteristiche di progettazione o descrittive
il committente indica se del caso, inserendo nella documentazione di gara una
dicitura del tipo "o equivalente", che saranno prese in
considerazione le offerte di beni o prestazioni di servizio equivalenti che
dimostrano di soddisfare le prescrizioni dell'appalto (cpv. 3). I committenti,
soggiunge la norma (cpv. 4) si astengono dal prescrivere specifiche tecniche
che richiedono o menzionano un particolare marchio di fabbrica o di commercio,
un nome commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un modello,
un tipo, un'origine determinata, un produttore o un offerente particolare, a
meno che non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intellegibili per
descrivere le condizioni dell'appalto e a condizione che, in tali casi, il
committente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o
equivalente". Per le commesse edili e le forniture, dispone il diritto
cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi, per quanto possibile,
sulle posizioni standardizzate edite dalle associazioni professionali svizzere
(art. 11 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Di
principio è vietato introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o marca oppure procedimenti particolari
che abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati concorrenti (art. 10a
cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Prescrizioni del genere, accompagnate dall'indicazione "o
equivalente" sono ammesse solo qualora non sia possibile una descrizione
dell'oggetto della commessa mediante prescrizioni sufficientemente precise. L'onere
della prova dell'equivalenza è a carico dell'offerente (art. 10a cpv. 4
RLCPubb/CIAP). L'esigenza di
precisione del capitolato deve evitare di tradursi nell'imposizione di
condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti
(STA 52.2018.528 del 28 gennaio 2019 consid. 4.1, 52.2012.75 del 10 aprile 2012 consid. 2; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc
Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 405 segg.). Si giustifica una deroga quando, segnatamente: (a) le norme,
i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non
includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei
prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in
modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare
o a tali specificazioni tecniche comuni, (b) le apparecchiature già impiegate
dai committenti imporrebbero l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo
risulterebbe sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa,
oppure (c) quando ciò è necessario per promuovere o conservare le risorse
naturali o la protezione dell'ambiente (art. 10a cpv. 3 RLCPubb/CIAP).
4.
Nel caso
concreto, controversa è la questione di sapere se i prodotti (Clivet CFK
015.0, CFW-2 5, CFFC 8 e CFFC 12)
offerti dall'aggiudicataria
siano conformi alle prescrizioni del capitolato, ovvero equipollenti a quelli
di riferimento (Aertesi Brezza 73 EC, Aerfor SWC ECM 20, Aertesi Zefiro 628VA
EC e Aertesi Zefiro 847VA EC) indicati alle pos. R322.011, R321.011,
324.011
e 323.011 del modulo d'offerta riferite ai ventilconvettori (cfr. pagg.
411/412, 495/496, 496/497, 549/550, 645/646, 646/647 e 647/648 del modulo
d'offerta).
A mente della
ricorrente, l'offerta della deliberataria meritava l'esclusione, poiché i
ventilconvettori proposti non adempirebbero appieno le esigenze tecniche
fissate in modo vincolante dalle prescrizioni di gara. Committente e
aggiudicataria, dal canto loro, ritengono che per essere considerati
equivalenti, i prodotti alternativi proposti non avrebbero dovuto avere esattamente
i medesimi valori indicati nel Modulo d'offerta ("caratteristiche tecniche
richieste nel testo della singola posizione"), bensì adempiere alle
funzionalità tecniche del progetto allestito dal progettista. La pos. 1420 CPN 102
come pure i rapporti di verifica stilati il 15 novembre 2023 e 4 giugno 2024
(doc. 1 e 2) dallo studio d'ingegneria __________, soggiungono, confermerebbero
questa loro tesi. A torto, tuttavia.
4.1
Come già esposto al consid.
A di narrativa, il concorso ha per oggetto, fra l'altro la fornitura e la messa
in esercizio di 119 ventilconvettori, di cui 110 a cassetta, 2 a parete alta, 3
a parete bassa "taglia piccola" e 4 a parete bassa "taglia media".
Il modulo d'offerta descriveva partitamente le caratteristiche tecniche del
materiale necessario (cfr. modulo d'offerta, pagg. 411/412, 495/496, 496/497,
549/550, 645/646, 646/647 e 647/648). Da queste ultime era possibile desumere
che per i ventilconvettori (a cassetta, a parete alta, a parete bassa "taglia
piccola" e "taglia media") il committente aveva scelto un prodotto
di riferimento, dando comunque modo ai concorrenti di produrre un articolo
equivalente. Il capitolato stabiliva espressamente che i materiali ed i
prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione "prodotto
equivalente offerto" avrebbero dovuto soddisfare le caratteristiche
tecniche richieste nel testo della singola posizione (pos. 239.250).
Inutilmente i resistenti tentano di argomentare che le peculiarità dei prodotti
elencati nelle posizioni R322.011, R321.011, 324.011 e 323.011 del modulo
d'offerta non sarebbero da intendersi per parametri tecnici assoluti e che la
ricercata equivalenza risiederebbe nella funzionalità dei prodotti per rapporto
alla commessa in esame, segnatamente nel rispetto, da parte di quest'ultimi,
degli standard Minergie e degli obiettivi energetici fissati nel capitolato. Le
specifiche tecniche esposte nel dettaglio nel fascicolo di concorso, in assenza
di precisazioni contrarie, non potevano che essere ritenute vincolanti. Contrariamente
a quanto essi sostengono, la pos. 1420 CPN 102 non permette di avvalorare
questa loro tesi. La circostanza per cui l'offerente che avesse inteso proporre
prodotti alternativi avrebbe dovuto assumersi i costi per il rifacimento delle perizie,
dei rapporti tecnici, dei calcoli di dimensionamento tecnico, dei concetti
funzionali ecc., non permettono di dedurre che i ventilconvettori richiesti
potessero anche presentare caratteristiche tecniche diverse da quelle
prescritte. Invano l'ente banditore tenta ancora in sede di quadruplica di
asserire che le misure indicate a capitolato sono evidentemente le misure di
un determinato prodotto, ossia del prodotto previsto a capitolato e non
forzatamente di un prodotto equivalente. Se ne deve concludere che quelli
esposti alle pos. R321.011, R322.011, 323.011 e 324.011 del modulo d'offerta
erano a tutti gli effetti dei requisiti vincolanti che i prodotti equivalenti,
se offerti, avrebbero dovuto rispettare cumulativamente. Pena l'esclusione
dalla procedura (cfr. 239.250). Non porta a diversa conclusione il rapporto
stilato dal progettista, né l'ulteriore presa di posizione presentata dal
medesimo (doc. 1), esibita peraltro solo in questa sede.
4.2
Nella fattispecie, il
modulo d'offerta, alle pos. R321.011, R322.011, 323.011 e 324.011 (pagg.
411/412, 495/496, 496/497, 549/550, 645/646, 646/647 e 647/648) segnalava la
marca ed il tipo dei prodotti di riferimento che il committente intendeva
acquistare (Aertesi Brezza 73 EC, Aerfor SWC ECM 20, Aertesi Zefiro 628VA EC
e Aertesi Zefiro 847VA EC del fornitore M__________). Se è ben
vero che l'indicazione "Prodotto equivalente:
…" in calce alle citate
posizioni lasciava ai concorrenti facoltà di offrire articoli alternativi,
altrettanto evidente è che le prescrizioni in oggetto - nella misura in
cui riprendevano le informazioni contenute nelle schede tecniche dei modelli di
riferimento scelti dal committente - favorivano, di fatto, solo la ditta M__________,
escludendo qualsiasi concorrenza.
Non è dato di sapere se sul mercato
esistono ventilconvettori (a cassetta, a parete alta, a parete bassa "taglia
piccola" e "taglia media") oltre a quelli della M__________ che
rispettino cumulativamente le esigenze imposte dagli atti di gara. Sembra anzi
vero il contrario, non fosse altro per il fatto che è il committente medesimo
ad affermare che la pretesa di richiedere la fornitura di
prodotti
equivalenti corrispondenti in qualsiasi dato di progetto o posizione tecnica
al prodotto "originale" sarebbe tecnicamente inverosimile, per
non dire impossibile (risposta, pag. 5). Altrettanto palesemente non sono
dati i presupposti per una deroga al divieto sancito dagli art. X cpv. 4 AAP e 10a cpv. 2 RLCPubb/CIAP. Nemmeno
l'ente banditore d'altronde lo pretende. Nel caso di specie, imponendo - praticamente - in modo vincolante la
fornitura di determinati ventilconvettori, la committenza ha indubbiamente
violato le predette disposizioni (cfr. STA 52.2021.347 del 22 novembre 2021 consid. 4.2, 52.2019.310 del
25.
settembre 2019 consid. 3.2). Il fatto che il capitolato non sia stato
impugnato non permette di giungere a conclusione diversa. La violazione in cui
è incorsa la stazione appaltante è troppo
importante e gravida di conseguenze per non comportare l'irrimediabile
annullamento della decisione impugnata, resa in esito ad una procedura
concorsuale gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano
l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Cassina,
op. cit., pag. 67; cfr. in tal senso le STA 52.2021.347 citata 4.2, 52.2019.310
citata consid. 3.2, 52.2010.396 del 25 novembre 2010 e 52.2010.157 del 10
giugno 2010).
5.
5.1.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque
parzialmente accolto, annullando la decisione di aggiudicazione senza che si renda necessario esaminare le altre censure
sollevate dalle contendenti. Va invece respinta la domanda di deliberare
la commessa alla ricorrente o di rinviare gli atti al Municipio per nuova
decisione, perché l'impostazione del capitolato è talmente difettosa da non
permettere un'aggiudicazione conforme alle disposizioni del CIAP e del
RLCPubb/CIAP.
5.2
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
5.3
La tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente, il
committente e la ditta resistente secondo il rispettivo grado di soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il committente e l'aggiudicataria (quest'ultima
nella misura in cui non la compensa) rifonderanno alla ricorrente un'indennità
per ripetibili commisurata al successo solo parziale dell'impugnativa (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, la
decisione del 15 aprile 2024 del Municipio di CO 2 è annullata unitamente al
concorso che l'ha preceduta.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 nella
misura di fr. 2'000.- ciascuno e della ricorrente nella misura di fr. 1'000.-.
Alla ricorrente va restituito l'anticipo versato in eccesso.
3.
A titolo di
ripetibili la ricorrente riceverà fr. 2'000.- dal Comune di CO 2 e fr. 1'000.-
dalla CO 1.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera