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Decisione

52.2024.161

Commesse pubbliche. Specifiche tecniche

29 agosto 2024Italiano22 min

le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.161

Lugano

29

agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 25 aprile

2024 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 15 aprile 2024 con cui il Municipio

di CO 2, in esito a pubblico concorso, ha deliberato alla CO 1 le opere di

impianto di riscaldamento e sanitario per la ristrutturazione globale delle

Scuole elementari __________ nel quartiere di ________;

ritenuto, in

fatto

A. Il 4 settembre 2023 la

Città di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti

pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di impianto di

riscaldamento e sanitario occorrenti alla ristrutturazione globale delle Scuole

elementari __________ nel quartiere di __________ (FU n. __________/__________

pag. __________ e seg.).

Le quantità erano le seguenti (pos.

143.100 e punto n. 2.6 dell'avviso di gara):

-

ventilconvettori ca. nr.

119

-

serpentine ca.

m2 500

-

nuclei

sanitari ca. nr. 13

-

accumulatori

energetici ca. l 2500/2500/800

-

macchine

termiche ca. kw 190/45

Il capitolato di appalto, alla pos.

239.250, prescriveva che il concorrente poteva offrire i prodotti indicati dal

committente, oppure dei prodotti equivalenti.

1. Prodotti equivalenti offerti

Fatti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con

l'indicazione "prodotto equivalente offerto" devono soddisfare le

caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione.

L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e

le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel

modulo d'offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà

l'equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede tecniche allegate

all'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM

(stesso tipo e fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è

comunque tenuto a compilare il modulo d'offerta con l'indicazione del prodotto

offerto. In caso di dimenticanza dell'indicazione del prodotto offerto ed in

assenza di schede tecniche, la sua offerta non verrà esclusa immediatamente ma

sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una dichiarazione con la

quale conferma l'utilizzo del prodotto di riferimento del COM.

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine

perentorio per produrli. La mancata presentazione dei termini previsti comporta

l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Precisava inoltre che se i prodotti

offerti non sono prodotti equivalenti, l'offerta sarà esclusa.

Per quanto concerne i ventilconvettori,

il modulo d'offerta inserito nel capitolato d'appalto prevedeva le seguenti

posizioni (pag. 411 e segg.).

R320

Ventilconvettori

R322

Ventilconvettori a soffitto cassetta a 4 vie

R .010

R .011

Ventilconvettore a motore EC per installazione in

impianto a 2 tubi.

Compreso di griglia di immissione effetto coanda

Fornitore: M__________

Marc: Aertesi

Tipo: Brezza 73 EC

Prodotto equivalente

Fornitore: ……….

Marca: ………..

Tipo: ………..

Caratteristiche sistema:

- Distribuzione: 2 tubi

(funzionamento caldo o freddo)

Temperatura acqua:

- Riscaldamento: 40/35°C

- Raffreddamento: 14/19°C

Temperatura ambiente:

- Inverno: 21°C

- Estate: 25°C (50% u.r.)

Regolazione:

- fornita e gestita da terzi

Velocità: media (ca. 6 Volt)

Pressione sonora max 35 dBA

Cassetta a 4 vie

Dati riferiti alla velocità media

Potenza caldo: 2.29 kW

Potenza freddo sens.: 1.01 kW

Portata aria: 450 m3/h

Potenza assorbita: 6W

Corrente assorbita: 0.07 A

Dimensione LxA.P:

580x580x275 mm

Peso: 30 kg

Alimentazione: 230 V, 50 Hz

[…]

[…]

R321

Ventilconvettori murali a parete alta

R .010

R .011

Ventilconvettore a motore EC per installazione in

impianto a 2 tubi.

Compreso carenatura

Fornitore: M__________rTobler

Marca: Aerfor

Tipo: SWC ECM 20

Prodotto equivalente

Fornitore: ……….

Marca: ……….

Tipo: ……….

Caratteristiche sistema:

- Distribuzione: 2 tubi

(funzionamento caldo o freddo)

Temperatura acqua:

- Riscaldamento: 40/35°C

- Raffreddamento: 14/19°C

Temperatura ambiente:

- Inverno: 21°C

- Estate: 25°C (50% u.r.)

Regolazione:

- fornita e gestita da terzi

Velocità: media (ca. 6 Volt)

Pressione sonora max 35 dBA

Ventilconvettore a parete alta

Dati riferiti alla velocità media

Potenza caldo: 2.47 kW

Potenza freddo sens.: 1.4 kW

Portata aria: 760 m3/h

Potenza assorbita max: 30 W

Corrente assorbita: max: 0.34 A

Dimensione LxA.P:

1050x310x235 mm

Peso: 13 kg

Alimentazione: 230 V, 50 Hz

[…]

[…]

R324

Ventilconvettori a parete bassa "taglia media"

R .010

R .011

Ventilconvettore a motore EC per installazione in

impianto a 2 tubi.

Compreso carenatura

Fornitore: M__________

Marca: Aertesi

Tipo: Zefiro 847VA EC

Prodotto equivalente

Fornitore: ……….

Marca: ……….

Tipo: ……….

Caratteristiche sistema:

- Distribuzione: 2 tubi

(funzionamento caldo o freddo)

Temperatura acqua:

- Riscaldamento: 40/35°C

- Raffreddamento: 14/19°C

Temperatura ambiente:

- Inverno: 21°C

- Estate: 25°C (50% u.r.)

Regolazione:

- fornita e gestita da terzi

Velocità: media (ca. 6 Volt)

Pressione sonora max 35 dBA

Ventilconvettori a parete bassa "taglia media"

Dati riferiti alla velocità media

Potenza caldo: 2.73 kW

Potenza freddo sens.: 1.37 kW

Portata aria: 552 m3/h

Potenza assorbita: 13 W

Corrente assorbita: 0.13 A

Dimensione LxA.P:

1380x486x222 mm

Peso: 22 kg

Alimentazione: 230 V, 50 Hz

[…]

[…]

R323

Ventilconvettori a parete bassa "taglia piccola"

R .010

R .011

Ventilconvettore a motore EC per installazione in

impianto a 2 tubi.

Compreso carenatura

Fornitore: M__________

Marca: Aertesi

Tipo: Zefiro 628VA EC

Prodotto equivalente

Fornitore: ……….

Marca: ……….

Tipo: ……….

Caratteristiche sistema:

- Distribuzione: 2 tubi

(funzionamento caldo o freddo)

Temperatura acqua:

- Riscaldamento: 40/35°C

- Raffreddamento: 14/19°C

Temperatura ambiente:

- Inverno: 21°C

- Estate: 25°C (50% u.r.)

Regolazione:

- fornita e gestita da terzi

Velocità: media (ca. 6 Volt)

Pressione sonora max 35 dBA

Ventilconvettori a parete bassa "taglia piccola"

Dati riferiti alla velocità media

Potenza caldo: 1.90 kW

Potenza freddo sens.: 0.81 kW

Portata aria: 521 m3/h

Potenza assorbita: 13 W

Corrente assorbita: 0.13 A

Dimensione LxA.P:

1120x486x222 mm

Peso: 22 kg

Alimentazione: 230 V, 50 Hz

L'avviso di gara

(punto n. 16) informava circa la possibilità di contestare il bando e i

documenti di concorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro 10

giorni dalla data di intimazione degli stessi. Nessuno li ha tuttavia

impugnati.

B. Entro il termine utile

(18 ottobre 2023) sono giunte al committente otto offerte di importi compresi

tra fr. 2'343'885.60 e fr. 2'880'060.05. Dopo valutazione delle stesse, il

committente ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria

con 96.784 punti.

C. Contro la predetta

decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,

seconda classificata con 95.776 punti, chiedendone l'annullamento e

sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore. In via

subordinata, domanda il rinvio degli atti al committente per una nuova

decisione. Il tutto, previo conferimento

dell'effetto sospensivo al ricorso. La ricorrente obietta che i ventilconvettori

di marca Clivet e modelli CFK, MOOD e CFF offerti dalla CO 1 alle pos.

R321.011, 322.011, 323.011 e 324.011 del modulo d'offerta possano essere

parificati a quelli di riferimento del committente. In particolare, i medesimi non

risponderebbero ai requisiti indicati nel capitolato a livello di

potenza, portata e assorbimento elettrico. L'offerta della deliberataria

avrebbe di conseguenza dovuto essere esclusa.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il committente, il quale difende il proprio operato per

rapporto all'aggiudicazione della commessa alla CO 1, contestando in sostanza

che i prodotti da essa offerti non sarebbero conformi alle prescrizioni di

gara. Afferma che i prodotti equivalenti non dovevano avere - in tutto e per

tutto - le stesse ed identiche caratteristiche dei prodotti "originali"

indicati nel modulo d'offerta, altrimenti non avrebbero senso le clausole del

capitolato (pos. 1420 CPN 102 "Elenco prodotti", pag. 22) che

prevedono che nell'eventualità che l'offerente intendesse proporre prodotti

alternativi esso dovrà assumersi i costi per il rifacimento del rapporto fonico

ed antincendio, delle verifiche tecniche, dei calcoli di dimensionamento

tecnico, dei concetti funzionali ecc. A mente sua, non vi è dunque alcuna

clausola killer che impone l'esclusione delle offerte che non adempiono ad

anche una sola delle specifiche tecniche riportate, ritenuto che qualora un

singolo aspetto tecnico non ha un'influenza sul progetto complessivo, il

prodotto è considerato equivalente laddove garantisce il rispetto dei parametri

tecnici richiesti, delle normative SIA, dell'ottenimento della certificazione

Minergie nonché delle norme cantonali applicabili in materia. Richiamandosi

al rapporto tecnico di verifica allestito dallo Studio d'ingegneria __________,

l'ente banditore ribadisce che i prodotti alternativi proposti dall'aggiudicataria

rispondono se non addirittura superano le sue aspettative.

b. Anche

l'aggiudicataria postula la reiezione del gravame. Dopo aver rilevato che non

esistono sul mercato prodotti con caratteristiche identiche a quelli del

fornitore M__________, al pari della committenza, anche la deliberataria rileva

che la possibilità di offrire prodotti equivalenti, che non devono forzatamente

rispettare in modo preciso le caratteristiche tecniche indicate nel modulo

d'offerta, bensì soddisfare in modo corretto le funzionalità del progetto, è

data dalla pos. 1420 CPN 102. Osserva in seguito che le critiche sollevate

dall'insorgente non riguardano neppure i modelli (CFK 0.15.0 CC2, CFK-2 5,

CFF 8 CC2 R3 e CFFC 12 CC2) da essa effettivamente offerti.

E. Presa visione degli

atti, ad eccezione dei prezzi dei ventilconvettori offerti dall'aggiudicataria

che sono stati oscurati per ragioni di riservatezza, l'insorgente ribadisce le

proprie censure. Rileva in aggiunta che i prodotti proposti dall'aggiudicataria

sarebbero di dimensioni diverse da quelle indicate a capitolato e, di

conseguenza, inconciliabili con i piani di progetto (doc. L). I medesimi non

rispetterebbero inoltre i valori della potenza assorbita richiesti dal

committente e sarebbero di gran lunga più rumorosi, non adempiendo in tal modo

neppure i valori di pressione sonora massima richiesti nel bando e dalla norma

SIA 181. L'insorgente annota che il rapporto di valutazione dello studio

d'ingegneria __________ sarebbe incompleto nella misura in cui non si china su questi

aspetti fondamentali. A mente della ricorrente, l'aggiudicataria andrebbe

estromessa dalla gara anche per aver inoltrato un'offerta incompleta. A

comprova di ciò, produce sub doc. M una distinta delle posizioni per le quali

la CO 1 ha offerto un prodotto alternativo, senza tuttavia indicare il tipo di

prodotto proposto e allegare la relativa scheda tecnica.

F. a. Con la

duplica l'ente banditore ribadisce le proprie tesi. Puntualizza che la verifica

effettuata dallo studio d'ingegneria __________, nonché l'ulteriore rapporto

del 4 giugno 2024, confermano l'equivalenza dei prodotti proposti

dall'aggiudicataria e quindi la loro completa compatibilità con il progetto

esecutivo. Sostiene che le censure riferite alla potenza assorbita sarebbero

infondate, trattandosi di una caratteristica tecnica che poteva essere

diversa, fintanto che le pre-certificazioni dell'incarto energetico e categoria

Minergie rimanessero rispettate - cosa nel concreto data

(cfr. doc.

5). Parimenti dicasi delle contestazioni relative al livello di

pressione sonora, al dimensionamento e gli ingombri dei ventilconvettori alternativi

offerti dalla deliberataria, stante che i dati indicati a capitolato non erano

vincolanti (cfr. pos. 1420.011 CPN 102) e che, per quanto riguarda il livello

della pressione sonora, l'indicazione riportata concerne il valore a velocità

massima (mentre che le indicazioni di cui al capitolato riguardano le

prestazioni alla velocità media o inferiore). Inoltre, la posizione dei ventilconvettori

rappresentata sui piani di progetto - che come si legge alla pos. 1410.21 sono

da

utilizzare per comprensione della difficoltà esecutiva -, non può

che essere considerata indicativa e non vincolante. La stazione appaltante

annota in seguito che le offerte pervenute sono state esaminate ovviando ad

eventuali mancanze, reperendo le necessarie informazioni

in altre posizioni del capitolato rispettivamente facendo capo alle proprie

competenze e conoscenze tecniche. In questo senso, l'approccio descritto è stato

concretizzato pure nella valutazione dell'offerta della ricorrente la quale, a

titolo d'esempio, ha omesso di allegare la scheda tecnica della valvola a

farfalla Ebro proposta quale alternativa alla marca Ksb prevista a capitolato,

di indicare i valori per le pos. R212.991 e 212.992 così come taluni prodotti

alternativi (tabella riassuntiva pos. 1420.100/200/400). L'esclusione delle offerte per le lacune in parola apparirebbe

senz'altro contraria al divieto di formalismo eccessivo. L'ente banditore

osserva infine come la distinta doc. M prodotta dalla ricorrente non consenta

senz'altro di concludere per la mancata equivalenza dei prodotti

offerti.

b. L'aggiudicataria ribadisce

la conformità dei prodotti alternativi offerti, considerati

dallo stesso

progettista idonei per essere installati correttamente. Osserva in

aggiunta che se la sua offerta andava esclusa, allora doveva esserlo anche

quella della ricorrente, che ha omesso di allegare la scheda tecnica di un

prodotto alternativo, come pure di compilare il modulo d'offerta in ogni sua

parte.

G. Con una triplica

spontanea l'insorgente contesta le nuove allegazioni della deliberataria e

precisa le proprie tesi con osservazioni che saranno riprese in seguito, ove

occorra.

H. Con la quadruplica

l'aggiudicataria si riconferma nelle tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510) e il ricorso è tempestivo (art. 15

cpv. 2 CIAP).

1.2. In quanto

partecipante al concorso e seconda classificata la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente

(art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Notoriamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione

per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge

stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che

deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo

della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 cpv.

3.

lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al momento della loro apertura le

offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel

rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa

documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Questo, in

particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra

loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più

vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la

difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla

legge o dalle regole del concorso sia nella mancata compilazione di posizioni

del capitolato d'appalto così come nell'offerta di prestazioni che non

rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso

riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del

divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF

2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; 2P.339/2001 del 12 aprile 2002

consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20

luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

3.

Secondo l'art. X

dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso il 15 aprile 1994 (AAP;

RS 0.632.231.422) i committenti si astengono dall'elaborare, adottare e

applicare specifiche tecniche, o dal prescrivere procedure di valutazione della

conformità allo scopo o con l'effetto di creare ostacoli non necessari al

commercio internazionale (cpv. 1). Nel prescrivere le specifiche tecniche dei

beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'appalto, il committente: a)

indica le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali

piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive; e b) basa le

specifiche tecniche su norme internazionali, se esistono, oppure su regolamenti

tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici delle

costruzioni (cpv. 2). Nel caso in cui le

specifiche tecniche si basino su caratteristiche di progettazione o descrittive

il committente indica se del caso, inserendo nella documentazione di gara una

dicitura del tipo "o equivalente", che saranno prese in

considerazione le offerte di beni o prestazioni di servizio equivalenti che

dimostrano di soddisfare le prescrizioni dell'appalto (cpv. 3). I committenti,

soggiunge la norma (cpv. 4) si astengono dal prescrivere specifiche tecniche

che richiedono o menzionano un particolare marchio di fabbrica o di commercio,

un nome commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un modello,

un tipo, un'origine determinata, un produttore o un offerente particolare, a

meno che non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intellegibili per

descrivere le condizioni dell'appalto e a condizione che, in tali casi, il

committente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o

equivalente". Per le commesse edili e le forniture, dispone il diritto

cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi, per quanto possibile,

sulle posizioni standardizzate edite dalle associazioni professionali svizzere

(art. 11 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Di

principio è vietato introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino

prodotti di una determinata fabbricazione o marca oppure procedimenti particolari

che abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati concorrenti (art. 10a

cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Prescrizioni del genere, accompagnate dall'indicazione "o

equivalente" sono ammesse solo qualora non sia possibile una descrizione

dell'oggetto della commessa mediante prescrizioni sufficientemente precise. L'onere

della prova dell'equivalenza è a carico dell'offerente (art. 10a cpv. 4

RLCPubb/CIAP). L'esigenza di

precisione del capitolato deve evitare di tradursi nell'imposizione di

condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti

(STA 52.2018.528 del 28 gennaio 2019 consid. 4.1, 52.2012.75 del 10 aprile 2012 consid. 2; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc

Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 405 segg.). Si giustifica una deroga quando, segnatamente: (a) le norme,

i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non

includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei

prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in

modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare

o a tali specificazioni tecniche comuni, (b) le apparecchiature già impiegate

dai committenti imporrebbero l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo

risulterebbe sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa,

oppure (c) quando ciò è necessario per promuovere o conservare le risorse

naturali o la protezione dell'ambiente (art. 10a cpv. 3 RLCPubb/CIAP).

4.

Nel caso

concreto, controversa è la questione di sapere se i prodotti (Clivet CFK

015.0, CFW-2 5, CFFC 8 e CFFC 12)

offerti dall'aggiudicataria

siano conformi alle prescrizioni del capitolato, ovvero equipollenti a quelli

di riferimento (Aertesi Brezza 73 EC, Aerfor SWC ECM 20, Aertesi Zefiro 628VA

EC e Aertesi Zefiro 847VA EC) indicati alle pos. R322.011, R321.011,

324.011

e 323.011 del modulo d'offerta riferite ai ventilconvettori (cfr. pagg.

411/412, 495/496, 496/497, 549/550, 645/646, 646/647 e 647/648 del modulo

d'offerta).

A mente della

ricorrente, l'offerta della deliberataria meritava l'esclusione, poiché i

ventilconvettori proposti non adempirebbero appieno le esigenze tecniche

fissate in modo vincolante dalle prescrizioni di gara. Committente e

aggiudicataria, dal canto loro, ritengono che per essere considerati

equivalenti, i prodotti alternativi proposti non avrebbero dovuto avere esattamente

i medesimi valori indicati nel Modulo d'offerta ("caratteristiche tecniche

richieste nel testo della singola posizione"), bensì adempiere alle

funzionalità tecniche del progetto allestito dal progettista. La pos. 1420 CPN 102

come pure i rapporti di verifica stilati il 15 novembre 2023 e 4 giugno 2024

(doc. 1 e 2) dallo studio d'ingegneria __________, soggiungono, confermerebbero

questa loro tesi. A torto, tuttavia.

4.1

Come già esposto al consid.

A di narrativa, il concorso ha per oggetto, fra l'altro la fornitura e la messa

in esercizio di 119 ventilconvettori, di cui 110 a cassetta, 2 a parete alta, 3

a parete bassa "taglia piccola" e 4 a parete bassa "taglia media".

Il modulo d'offerta descriveva partitamente le caratteristiche tecniche del

materiale necessario (cfr. modulo d'offerta, pagg. 411/412, 495/496, 496/497,

549/550, 645/646, 646/647 e 647/648). Da queste ultime era possibile desumere

che per i ventilconvettori (a cassetta, a parete alta, a parete bassa "taglia

piccola" e "taglia media") il committente aveva scelto un prodotto

di riferimento, dando comunque modo ai concorrenti di produrre un articolo

equivalente. Il capitolato stabiliva espressamente che i materiali ed i

prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione "prodotto

equivalente offerto" avrebbero dovuto soddisfare le caratteristiche

tecniche richieste nel testo della singola posizione (pos. 239.250).

Inutilmente i resistenti tentano di argomentare che le peculiarità dei prodotti

elencati nelle posizioni R322.011, R321.011, 324.011 e 323.011 del modulo

d'offerta non sarebbero da intendersi per parametri tecnici assoluti e che la

ricercata equivalenza risiederebbe nella funzionalità dei prodotti per rapporto

alla commessa in esame, segnatamente nel rispetto, da parte di quest'ultimi,

degli standard Minergie e degli obiettivi energetici fissati nel capitolato. Le

specifiche tecniche esposte nel dettaglio nel fascicolo di concorso, in assenza

di precisazioni contrarie, non potevano che essere ritenute vincolanti. Contrariamente

a quanto essi sostengono, la pos. 1420 CPN 102 non permette di avvalorare

questa loro tesi. La circostanza per cui l'offerente che avesse inteso proporre

prodotti alternativi avrebbe dovuto assumersi i costi per il rifacimento delle perizie,

dei rapporti tecnici, dei calcoli di dimensionamento tecnico, dei concetti

funzionali ecc., non permettono di dedurre che i ventilconvettori richiesti

potessero anche presentare caratteristiche tecniche diverse da quelle

prescritte. Invano l'ente banditore tenta ancora in sede di quadruplica di

asserire che le misure indicate a capitolato sono evidentemente le misure di

un determinato prodotto, ossia del prodotto previsto a capitolato e non

forzatamente di un prodotto equivalente. Se ne deve concludere che quelli

esposti alle pos. R321.011, R322.011, 323.011 e 324.011 del modulo d'offerta

erano a tutti gli effetti dei requisiti vincolanti che i prodotti equivalenti,

se offerti, avrebbero dovuto rispettare cumulativamente. Pena l'esclusione

dalla procedura (cfr. 239.250). Non porta a diversa conclusione il rapporto

stilato dal progettista, né l'ulteriore presa di posizione presentata dal

medesimo (doc. 1), esibita peraltro solo in questa sede.

4.2

Nella fattispecie, il

modulo d'offerta, alle pos. R321.011, R322.011, 323.011 e 324.011 (pagg.

411/412, 495/496, 496/497, 549/550, 645/646, 646/647 e 647/648) segnalava la

marca ed il tipo dei prodotti di riferimento che il committente intendeva

acquistare (Aertesi Brezza 73 EC, Aerfor SWC ECM 20, Aertesi Zefiro 628VA EC

e Aertesi Zefiro 847VA EC del fornitore M__________). Se è ben

vero che l'indicazione "Prodotto equivalente:

…" in calce alle citate

posizioni lasciava ai concorrenti facoltà di offrire articoli alternativi,

altrettanto evidente è che le prescrizioni in oggetto - nella misura in

cui riprendevano le informazioni contenute nelle schede tecniche dei modelli di

riferimento scelti dal committente - favorivano, di fatto, solo la ditta M__________,

escludendo qualsiasi concorrenza.

Non è dato di sapere se sul mercato

esistono ventilconvettori (a cassetta, a parete alta, a parete bassa "taglia

piccola" e "taglia media") oltre a quelli della M__________ che

rispettino cumulativamente le esigenze imposte dagli atti di gara. Sembra anzi

vero il contrario, non fosse altro per il fatto che è il committente medesimo

ad affermare che la pretesa di richiedere la fornitura di

prodotti

equivalenti corrispondenti in qualsiasi dato di progetto o posizione tecnica

al prodotto "originale" sarebbe tecnicamente inverosimile, per

non dire impossibile (risposta, pag. 5). Altrettanto palesemente non sono

dati i presupposti per una deroga al divieto sancito dagli art. X cpv. 4 AAP e 10a cpv. 2 RLCPubb/CIAP. Nemmeno

l'ente banditore d'altronde lo pretende. Nel caso di specie, imponendo - praticamente - in modo vincolante la

fornitura di determinati ventilconvettori, la committenza ha indubbiamente

violato le predette disposizioni (cfr. STA 52.2021.347 del 22 novembre 2021 consid. 4.2, 52.2019.310 del

25.

settembre 2019 consid. 3.2). Il fatto che il capitolato non sia stato

impugnato non permette di giungere a conclusione diversa. La violazione in cui

è incorsa la stazione appaltante è troppo

importante e gravida di conseguenze per non comportare l'irrimediabile

annullamento della decisione impugnata, resa in esito ad una procedura

concorsuale gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano

l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Cassina,

op. cit., pag. 67; cfr. in tal senso le STA 52.2021.347 citata 4.2, 52.2019.310

citata consid. 3.2, 52.2010.396 del 25 novembre 2010 e 52.2010.157 del 10

giugno 2010).

5.

5.1.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque

parzialmente accolto, annullando la decisione di aggiudicazione senza che si renda necessario esaminare le altre censure

sollevate dalle contendenti. Va invece respinta la domanda di deliberare

la commessa alla ricorrente o di rinviare gli atti al Municipio per nuova

decisione, perché l'impostazione del capitolato è talmente difettosa da non

permettere un'aggiudicazione conforme alle disposizioni del CIAP e del

RLCPubb/CIAP.

5.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

5.3

La tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente, il

committente e la ditta resistente secondo il rispettivo grado di soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il committente e l'aggiudicataria (quest'ultima

nella misura in cui non la compensa) rifonderanno alla ricorrente un'indennità

per ripetibili commisurata al successo solo parziale dell'impugnativa (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la

decisione del 15 aprile 2024 del Municipio di CO 2 è annullata unitamente al

concorso che l'ha preceduta.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 nella

misura di fr. 2'000.- ciascuno e della ricorrente nella misura di fr. 1'000.-.

Alla ricorrente va restituito l'anticipo versato in eccesso.

3.

A titolo di

ripetibili la ricorrente riceverà fr. 2'000.- dal Comune di CO 2 e fr. 1'000.-

dalla CO 1.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera