52.2024.173
Progetto stradale cantonale per la formazione di una pista ciclopedonale (legittimazione a opporsi)
23 giugno 2025Italiano27 min
attiene a quanto deciso dal Consiglio di Stato, mentre la Sezione amministrativa immobiliare postula, in
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.173
Lugano
23
giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Sonja Dobrijevic
statuendo sul ricorso del 3 maggio
2024 di
RI
1
contro
la risoluzione del 27 marzo 2024 (n. 1629) con cui
il Consiglio di Stato approva il progetto stradale e le rispettive varianti
relative alla formazione della pista ciclopedonale lungo la ex Ferrovia
Retica (tratto tra la stazione FFS e l'intersezione con Via San Bernardino),
in territorio di Arbedo-Castione;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. La Sezione amministrativa immobiliare del
Dipartimento del territorio ha pubblicato dal 6 dicembre 2021 al 20 gennaio
2022 il progetto stradale e gli atti espropriativi relativi alla formazione del
percorso ciclopedonale lungo il tracciato della ex Ferrovia Retica nei Comuni
di Arbedo-Castione e Lumino, dalla stazione FFS di Arbedo-Castione fino al
confine con il Canton Grigioni, per un tratto di 3'280 m. L'intervento si
prefigge l'esecuzione di un percorso ciclopedonale lineare e continuo,
separato dal traffico veicolare, che serva in modo diretto i centri abitati e
possa così fungere da asse ciclabile per il traffico quotidiano tra i paesi
della Mesolcina e la fermata TILO di Arbedo-Castione o il centro urbano di
Bellinzona.
Per quanto concerne in
particolare il territorio di Arbedo-Castione, riprendendo il vecchio tracciato
ferroviario parallelo a via Retica per un tratto di circa 800 m
(dall'intersezione con via San Gottardo e sino all'incrocio con via San
Bernardino), il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale
larga 3 m mediante la posa di asfalto pigmentato (rosa). Lo spazio restante
sarà sistemato a verde. Sul lato rivolto verso le strade di quartiere, verrà
posato uno strato di verde consolidato (Schotterrasen),
percorribile a piedi e in bicicletta, in modo da permettere l'accesso; verranno
poi istallati pali dissuasori in legno e messa a dimora un'alberatura. Il lato
opposto costeggiante la pista ciclopedonale si caratterizza come chiuso e sarà
invece sistemato con un normale strato di terra vegetale. La vecchia fermata
ferroviaria Castione Villaggio, in prossimità dell'incrocio con via
delle Scuole, sarà mantenuta. Da qui, accanto alla pista ciclabile, verrà poi
realizzato anche un nuovo tratto stradale per i bus scolastici, che vi potranno
anche sostare per lasciar salire e scendere gli allievi, e che sfocia sulla
strada cantonale (via San Bernardino). La pista prosegue anche oltre questa
direttrice, per il cui incrocio è prevista un'isola spartitraffico e la
conduzione parallela all'attraversamento pedonale, tramite demarcazioni.
Infine, il progetto prevede alcuni espropri.
b. Il 19 gennaio 2022 RI
1 si è opposto al progetto stradale in quanto riferito al territorio di
Arbedo-Castione, postulando una nuova progettazione.
B. Con risoluzione del 19
ottobre 2022 (n. 5152), passata in giudicato, il Consiglio di Stato, dopo aver
rilevato che le opposizioni nel frattempo pervenute si riferivano unicamente al
percorso nel Comune di Arbedo-Castione, ha approvato il progetto riferito al
territorio di Lumino (tratto compreso tra via Quatorta e il confine con il
Canton Grigioni).
C. a. Preso atto delle
censure sollevate da vari opponenti, il Dipartimento ha pubblicato dal 23
gennaio 2023 al 21 febbraio 2023 una variante del progetto sopra descritto,
limitatamente alla tratta tra l'intersezione di via delle Scuole e via San
Bernardino. In sostanza, sono state abbandonate la creazione della strada di
accesso per i bus scolastici e le rispettive aree di sosta. Inoltre, per
esigenze di visibilità legate al traffico ciclistico, si è deciso di demolire
la vecchia fermata ferroviaria Castione Villaggio.
b. Il 20 febbraio 2023 RI
1 si è opposto anche a questa variante.
D. a. Il 13 ottobre 2023
il Dipartimento ha pubblicato, mediante procedura semplificata, un'ulteriore
variante al progetto, relativa allo spostamento della fermata del bus su via
San Bernardino, in direzione di Bellinzona.
b. Con e-mail del 12
novembre 2023 indirizzato alla Sezione amministrativa immobiliare RI 1 ha
formulato alcune osservazioni anche di opposizione.
E. Con risoluzione del 27
marzo 2024 il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale con le
citate due varianti pubblicate nel 2023, dichiarando nel contempo irricevibili
le opposizioni di RI 1, per difetto di forma, di motivazione e di
legittimazione. Il Governo, rinviando in parte all'evasione di altre
opposizioni, ha in ogni caso ritenuto le sue obiezioni infondate.
In sostanza, la scelta
progettuale, frutto di ponderazione degli interessi, sarebbe stata preferita
rispetto ad altre varianti perché permetterebbe di ottenere una pista
ciclopedonale lineare e continua, separata dal traffico veicolare, che serve in
modo diretto i centri abitati, fungendo da asse ciclabile per il traffico
quotidiano tra i paesi della Mesolcina e la fermata TILO di Arbedo-Castione o
il centro urbano di Bellinzona. La soluzione ritenuta, oltre a minimizzare
l'interazione tra il progetto cantonale e la pianificazione locale,
valorizzerebbe, dal punto di vista storico-urbanistico, il vecchio tracciato
ferroviario nella sua linea originale. L'intervento comporterebbe poi un minor
costo di manutenzione, oltre a una miglior convivenza tra biciclette e pedoni.
Le necessarie visibilità e sicurezza secondo le norme vigenti in materia
sarebbero garantite anche in corrispondenza delle intersezioni. Il tracciato
della ciclopista, inserito quale percorso ciclabile d'interesse regionale RBe4
Castione FFS-Lumino fra le misure stabilite dalla pianificazione direttrice,
rivestirebbe una riconosciuta ed accertata pubblica utilità anche a livello di
pianificazione comunale, essendo già previsto dal piano regolatore in vigore.
Il Governo ha quindi respinto la richiesta di allestire un nuovo progetto lungo
l'autostrada A13 e il fiume Moesa. In merito alle censure riferite alle
distanze di cui alle norme di attuazione del piano regolatore di Arbedo (NAPR),
l'Esecutivo cantonale ha ricordato che i piani regolatori comunali in contrasto
con il progetto stradale cantonale, come quello in essere, decadono con
l'entrata in vigore di quest'ultimo. Le necessarie visibilità e sicurezza
secondo le norme vigenti in materia lungo le varie intersezioni sarebbero
comunque garantite. Infine, la domanda di trasformare il vecchio sedime dell'ex
Ferrovia Retica in un'area sfruttabile pedonale e di svago esulerebbe dal
progetto in esame.
F. Con ricorso del
3 maggio 2024, assistito da una replica, RI 1 insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo con un articolato petitum con il quale postula,
in via principale l'annullamento della decisione impugnata e, in via
subordinata, l'annullamento con retrocessione degli atti al Governo per nuova
motivata decisione nel merito.
Anzitutto, il
ricorrente sostiene di disporre della legittimazione attiva ad opporsi al
progetto. Lamenta quindi una carente motivazione della decisione impugnata. Nel
merito censura poi il progetto dal profilo della sicurezza e dell'utilizzazione
del suolo, nella misura in cui il tracciato pur avendo una prevalente funzione
di svago, attraversa il paese, intersecando strade trafficate, proponendo
percorsi alternativi.
G. Il Municipio di Lumino
si rimette al giudizio di questo Tribunale, quello di Arbedo-Castione si
attiene a quanto deciso dal Consiglio di Stato, mentre la Sezione amministrativa immobiliare postula, in
via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile e, in via
subordinata, la sua reiezione sulla scorta di argomenti dei quali si dirà, ove
necessario, in diritto.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date
dall'art. 25 della legge sulle
strade del 23 marzo 1983 (Lstr;
RL 725.100). Destinatario della decisione impugnata, che dichiara
irricevibile la sua opposizione, RI 1 è di principio legittimato a insorgere in
questa sede (art. 20 cpv. 2 Lstr e 65 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100, applicabile grazie al
rinvio di cui all'art. 25 Lstr). Il quesito di sapere se egli disponga di una
legittimazione più ampia, che gli permetta di contestare nel merito il progetto
in parola, dipende a sua volta dalla ricevibilità dell'opposizione davanti al
Governo. Questione che viene esaminata in appresso.
Considerandi
2.
2.1. Per l'art
20.
cpv. 1 Lstr nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un
interesse legittimo può fare opposizione al progetto stradale davanti al
Consiglio di Stato. Chi non fa opposizione, prosegue la norma (cpv. 2), è
escluso dal seguito della procedura. L'opposizione è ricevibile solo se indica
il motivo del contrasto col diritto applicabile (cpv. 3).
Introducendo il
requisito dell'interesse legittimo, che coincide con il concetto di interesse
degno di protezione di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm, il legislatore ha
voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta
della legittimazione per ricorrere chi dal provvedimento impugnato non sia
toccato altrimenti che qualsiasi altra persona o che la collettività; occorre,
da un lato, l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente
con l'oggetto della contestazione. D'altro
lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo
processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse
di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere
sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato
requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un
interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione
della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più
favorevole (RtiD I-2017 n. 17 consid. 2.3.1 con rinvii).
2.2
Per quanto
riguarda la legittimazione a contestare i progetti stradali occorre, da un
lato, attenersi ai principi sviluppati in merito alle contestazioni contro i
progetti di costruzione e, dall'altro lato, far capo alla giurisprudenza
sviluppata nell'ambito dei ricorsi contro le prescrizioni tese a disciplinare
il traffico locale (STF 1C_478/2020 del 19 agosto 2021 consid. 3.2 seg.; cfr. Tribunale
amministrativo di Zurigo VB 2021.00601 del 29 aprile 2022 consid. 2.3.2).
2.3
Nella prassi, la vicinanza spaziale
costituisce un criterio importante per determinare se un vicino dispone di una
relazione rilevante o speciale con l'oggetto della contestazione e dunque se
sia particolarmente toccato dalla decisione (STF 1C_478/2020 del 19 agosto 2021
consid. 3.2 con rinvii). Secondo il
Tribunale federale, la legittimazione di un vicino è di regola ammessa quando
il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m dall'opera contestata. Oltre
questa distanza, occorre un esame più approfondito sulla base delle circostanze
concrete, al fine di verificare se il vicino possa essere considerato toccato
dal progetto in misura maggiore di qualunque altro membro della comunità (DTF
140.
II 214 consid. 2.3; STF 1C_247/2016 consid. 3.1.1).
L'interesse degno di
protezione è dato quando la situazione giuridica o fattuale del ricorrente può
essere influenzata dall'esito della procedura. Secondo l'Alta Corte il semplice
fatto di utilizzare in maniera più o meno regolare una strada, ad esempio da
abitanti in prossimità dell'opera (Anwohner) o pendolari, non è
sufficiente a conferire la legittimazione a ricorrere contro un progetto
stradale; è necessario che sia quantomeno credibile che il progetto comporti,
tenendo conto di tutte le circostanze, un pregiudizio per gli stessi di una
certa intensità (STF 1C_478/2020 del 19 agosto 2021 consid. 3.3, 1C _527/2016 del
29.
novembre 2016 consid. 2.3, 1C_43/2011 dell'8 aprile 2011 consid. 7;
Tribunale amministrativo di San Gallo B 2021/38 del 15 luglio 2022 consid. 4.1, Tribunale amministrativo di Zurigo VB 2021.00601 del 29 aprile
2022.
consid. 2.3.2; René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine praxisorientierte
Übersicht drittbetroffener Parteien, Berna 2025, n. 92 e rimandi). La
legittimazione è riconosciuta anche a abitanti limitrofi ad altri tratti
stradali che subiscono pregiudizi da uno spostamento del traffico a seguito
delle misure adottate (STF 1C_250/2015 citata consid. 1.1, 1C_54/2007 del 6
novembre 2007 consid. 3.1 con rinvii).
2.4
In concreto, il 19 gennaio 2022 il qui
ricorrente ha a chiare lettere specificato di opporsi in qualità di cittadino di
Castione. Concetto ribadito ancora con la successiva opposizione del 20
febbraio 2023, soggiungendo di essere attivo e preoccupato per la
salvaguardia e la pianificazione del territorio. Anche dalla lettura
complessiva di questi allegati, pure considerando che non sono stati redatti da
un avvocato, non è possibile desumere né la volontà né i motivi che
condurrebbero a ritenere particolarmente toccato l'opponente. L'unica
indicazione fattuale in merito è fornita dall'indirizzo indicato in
intestazione, ovvero via __________.
Alla luce di questo
solo fatto, il Governo ha esaminato la legittimazione per rapporto alla
residenza dell'opponente, concludendo a giusto titolo che egli non era facoltizzato
ad opporsi al progetto. È vero che il luogo di residenza del ricorrente dista
una quarantina di metri dalla progettata pista ciclabile. Si tratta, tuttavia,
di un'opera di mobilità dolce, il cui impatto sul vicinato è dunque di
principio ridotto. Pertanto, sulla base della sola (relativa) vicinanza
dell'opera non è possibile ritenere come particolarmente toccato l'insorgente
e, di riflesso, scontata la sua legittimazione ad opporsi il progetto. Egli
avrebbe dunque dovuto spiegare i motivi per i quali riteneva di disporre di un
interesse degno di protezione. Infatti, nonostante la sussistenza della
legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle
circostanze fattuali che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBI
100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27; inoltre, per tutto quanto precede: Martin Bertschi, Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zurigo 2014, ad § 21 n. 38 e
sentenze citate alla nota n. 97, in particolare sentenza del Tribunale
amministrativo di Zurigo VB.2009.00654 del 25 febbraio 2010 consid. 2 e 4).
2.5
Dal momento che,
come visto (supra, consid. 2.1), la dimostrazione dell'interesse
legittimo dev'essere apportata già nell'ambito della procedura di opposizione,
la decisione impugnata è di per sé corretta. Sicché il ricorso andrebbe respinto
già solo per questo motivo.
Nulla mutano al
riguardo le argomentazioni portate dall'insorgente a sostegno della propria
legittimazione attiva per la prima volta davanti al Tribunale, ovvero di essere
un potenziale utente dell'opera nonché proprietario del mapp. __________,
sicché in quanto utente regolare dell'incrocio tra questa strada e via Retica
egli subirebbe il pregiudizio derivante dalla pretesa minor sua sicurezza causata
dell'opera contestata. Ora, che simili generiche affermazioni siano atte a
sostanziare un pregiudizio di una certa intensità per l'insorgente è quanto
meno dubbio. Il quesito può tuttavia essere lasciato aperto, considerato che il
Governo ha comunque sia esaminato nel merito l'opposizione e che l'impugnativa
davanti al Tribunale, che viene esaminata in via abbondanziale più sotto,
andrebbe comunque sia respinta nel merito.
2.6
Prima di
procedere a detto esame, va ancora rilevato che è a ragione che il Governo ha
dichiarato irricevibile l'opposizione via e-mail del 12 novembre 2022 per
difetto di forma (art. 10 cpv. 1 e 2 LPAmm) e di motivazione (cfr. art. 20 cpv.
3.
Lstr).
2.7
Da ultimo, l'esame
in parola può essere svolto sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm). Sulla scorta di un apprezzamento anticipato (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), non è necessario accedere alle ulteriori
richieste di assunzione di prove, insuscettibili di apportare elementi utili ai
fini del giudizio. In particolare, non occorre esperire il sopralluogo, siccome la situazione dei luoghi e
dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dall'incarto
agli atti, che contiene anche esauriente documentazione fotografica, oltre che dalle vedute aeree Swisstopo
(www.map.geo.admin.ch) e dalle viste Google (www.google.ch/maps; cfr. al
riguardo: STF 1C_593/2020 del
12.
maggio 2021 consid. 2.1, 1C_582/2018 del 23 dicembre 2019 consid. 2.4,
1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5).
3.
L'insorgente
rimprovera al Consiglio di Stato di non essere entrato nel merito di tutte le
sue censure. In particolare, esso avrebbe evaso in modo generico quella
relativa alla sicurezza degli utenti della pista e del fatto che questi
dovranno attraversare nello spazio di 1 km ben cinque strade trafficate.
Infatti, non sarebbe dato di sapere i contenuti degli articoli normativi
pertinenti e il generico riferimento alle norme edite dall'Unione dei professionisti svizzeri della strada
(norme VSS), il cui contenuto non è noto, sarebbe insufficiente.
3.1
Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve
essere motivata per iscritto.
La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della
motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della
motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima
disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa
una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte
quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid.
5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste vi è anche il diritto a una motivazione
sufficiente. Tale diritto non impone
tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure
proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in
maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF
139.
IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e
riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è
rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi
considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid.
3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016
consid. 5.2 e rimandi).
3.2
In concreto, dalla
decisione impugnata è possibile comprendere le motivazioni che hanno condotto all'approvazione
del progetto stradale. Il Governo non era invece tenuto ad esprimersi su tutte
le censure del ricorrente, potendo limitarsi agli aspetti giuridici reputati
determinanti per l'esito della vertenza. Per quanto concerne le norme VSS, nulla impediva allo stesso ricorrente di chiedere
all'Autorità che ha disposto la pubblicazione degli atti di metterle a sua
disposizione per consultazione, in modo da poter concretamente confrontarsi con
le stesse ed evidenziare se e in quale misura il progetto non vi si attenga (sulla
portata di queste norme si tornerà comunque in seguito). La censura va dunque
disattesa.
Sia soggiunto, per
completezza, che un'eventuale lesione del suo diritto di essere sentito sarebbe
in ogni caso da considerarsi sanata in questa sede, ritenuto il pieno potere
cognitivo del Tribunale (art. 25 Lstr) e visto che l'Autorità ha preso
partitamente posizione sulle questioni sollevate dal ricorrente, che a sua
volta ha potuto replicare (cfr. fra tante: STA 52.2023.341 del 23 ottobre 2023
consid. 2).
4.
4.1. Lo
strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali, tra cui rientrano
anche le piste ciclabili (cfr. art. 2 cpv. 1 Lstr), è il progetto stradale
(art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale versione, è il frutto
di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12 aprile 2006, in vigore
dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di approvazione di questi
impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata abbandonata la procedura
di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano generale,
seguita da una seconda procedura di progetto definitivo), che è stata
sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione, già scelta
dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di guadagnare tempo,
ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in punto alla
ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando dev'essere
svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio dell'11
febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag.
4135.
segg., 4157 seg.). La natura, a un tempo pianificatoria e d'autorizzazione
a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni possibile discussione
circa la conformità del progetto con la sua base pianificatoria. La duplice
indole di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei piani di
utilizzazione cantonali (cfr. nello stesso
senso il rapporto del 1° marzo 2011 [n. 6309 R] della Commissione speciale per
la pianificazione del territorio sul messaggio del 9 dicembre 2009 concernente
il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, in: RVGC, anno parlamentare
2011-2012, vol. 1, pag. 483 segg., 494). Ciò implica, per quanto concerne gli
effetti, che le norme e i piani regolatori comunali in contrasto con il
progetto stradale decadono con l'entrata in vigore di quest'ultimo (momento
che, per questo strumento, coincide con il suo passaggio in giudicato)
rispettivamente che i comuni sono tenuti a uniformare allo stesso i piani già
in vigore (cfr. art. 24 cpv. 3, 51 cpv. 3 e 4 della legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23
maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1°
gennaio 2012, art. 18 cpv. 3 e 49 cpv. 2 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100; STA 52.2012.57 del 26 giugno
2012.
consid. 2.1, 52.2008.273 del 3 febbraio 2009 consid. 4.2).
4.2
Il progetto
stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo
sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e
accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle
infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a
Lstr).
4.3
La citata
revisione della Lstr ha integrato nell'iter di approvazione del progetto
stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e
di evasione delle contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8
marzo 1971 (Lespr; RL 710.100). Per questo motivo il progetto stradale
dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione sull'opera, da un piano
dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e
l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione nella quale
siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari
dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e
la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art. 17 cpv.
1.
lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto è approvato
dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza di evadere tutte le
questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le opposizioni
alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr),
mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente il compito di concedere
all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati e di
svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità espropriative sulla
scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).
4.4
Davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, contro la decisione di approvazione del progetto stradale
cantonale, sono proponibili sia censure riguardanti l'atto pianificatorio in
quanto tale, in particolare la conformità delle opere per rapporto alla pianificazione
direttrice sovrastante, sia censure relative alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale concretamente
applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale statuisce con pieno
potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA 52.2009.468-469 del 1° aprile 2010
consid. 2). In quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi,
completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di
cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione
giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura,
specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica,
dove le conoscenze degli specialisti costituiscono spesso un insostituibile
elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà
pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi della
decisione impugnata, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza,
inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e la rinvierà
all'autorità di adozione o che procederà a una sua modificazione. Non basta
dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi
aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione
alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso,
da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità
amministrativa (STA 52.2008.422/427 del 31 maggio 2010 consid. 5).
5.
Il ricorrente
sostiene che il progetto in parola sarebbe in contrasto con la pianificazione
di ordine superiore, non adempiendo gli indirizzi di sicurezza prefissi dalla
scheda di piano direttore M10. Infatti, il percorso in territorio di Castione
sarebbe pericoloso, stante l'intersezione con cinque strade di cui due (via San
Gottardo e via San Bernardino) con traffico elevato, diversamente dal percorso
alternativo proposto, tra l'autostrada A13 e il fiume Moesa. Le misure previste
dal progetto non sarebbero sufficienti a garantire qualità e sicurezza al
tracciato. Essendo poi destinata prevalentemente allo svago, la pista ciclabile
dovrebbe situarsi all'esterno dell'abitato.
5.1
La scheda M10, riferita alla mobilità lenta, codifica gli obiettivi
e i criteri per una pianificazione completa e coerente della rete della
mobilità lenta a livello cantonale, regionale e locale; essa inoltre illustra
la rete nazionale e cantonale dei percorsi ciclabili e, per quanto riguarda le
reti regionali, riprende e integra quanto elaborato nell'ambito dei programmi
di agglomerato (capitolo 1, Situazione problemi e sfide, pag. 3). Circa gli
indirizzi (capitolo 2, pag. 4), la mobilità lenta, pedonale e ciclabile, può
avere scopi utilitari (spostamenti quotidiani) o di svago. Quella a carattere
utilitario, in modo particolare, si presenta quale alternativa razionale
all'uso dei veicoli a motore. Tra le categorie di percorsi per la mobilità
lenta vi sono i percorsi pedonali e quelli ciclabili, che possono avere una
propria sede o combinarsi con percorsi stradali e altre vie di comunicazione
esistenti. Tutti i percorsi pedonali e ciclabili devono contribuire a
conformare reti il più possibile continue, attrattive e sicure. Vanno in
particolare evitati o eliminati ostacoli, interruzioni, percorsi tortuosi,
passaggi pericolosi, situazioni di conflitto con altri utenti della strada ecc.
Per l'agglomerato del
Bellinzonese la scheda R/M4, riferita alla rete urbana e alla mobilità, prevede
che la strategia generale per la mobilità lenta verte a migliorarne le
condizioni, segnatamente per quanto qui interessi, favorendo gli spostamenti
utilitari e per il tempo libero, creando una rete completa, sicura, attrattiva
ed efficiente per gli spostamenti quotidiani, garantendo una buona
accessibilità alle aree centrali, a quelle lavorative con traffico intenso di
persone, alle scuole e altri edifici pubblici, valorizzando/riqualificando gli
assi urbani di penetrazione mediante la messa in sicurezza dei punti critici
della rete (moderazioni del traffico e zone 30 km/h) e creando infine ambienti
in cui sia piacevole spostarsi e intrattenersi, sia sulle strade che negli
altri spazi pubblici (capitolo 2, pag. 9).
In concreto, la
decisione di realizzare un collegamento ciclopedonale tramite riassetto e
asfaltatura del sedime dell'ex ferrovia era già prevista nel programma
d'agglomerato del Bellinzonese PAB2. Il percorso in parola è oggi consolidato
dal piano direttore nella scheda M10 quale percorso ciclabile d'interesse
regionale RBe4 Castione FFS-Lumino (cfr. capitolo 3, misure 3.4 e allegati I e
II) e nella scheda R/M4 (cfr. allegato VIII). Quest'ultima scheda infine,
prevede tra le misure per la mobilità lenta (capitolo 3.5) il completamento
della rete ciclabile regionale, misura, come appena visto, già contemplata
dalla scheda M10. Nel rispetto della pianificazione direttrice tale vincolo è poi
stato ripreso nel piano regolatore (cfr. approvazione della relativa variante
da parte del Consiglio di Stato il 23 dicembre 2015; ris. n. 6003).
5.2
5.2.1
La creazione di percorsi pedonali e ciclabili sicuri
costituisce di per sé un solido interesse pubblico, che nemmeno il ricorrente
mette in dubbio. Fermo quanto indicato al precedente considerando, non è dato
di vedere come la tratta in parola possa porsi in contrasto con la
pianificazione direttrice. L'ubicazione all'interno del comprensorio
insediativo contraddistinto da varie funzioni (residenziale e commerciale,
attrezzature ed edifici pubblici) appare giustificata dalla funzione che il
percorso è chiamato a svolgere in quanto parte della rete ciclabile
dell'agglomerato, destinata agli spostamenti utilitari, dunque alla mobilità
quotidiana (cfr. scheda R/M4, allegato II; cfr.
anche art. 3 cpv. 1 e 3 della legge federale sulle vie ciclabili del 18 marzo
2022; RS 705). Come già evidenziato, il tracciato è dedicato alla mobilità
dolce; l'impatto del progetto sulle proprietà vicine è quindi tutto sommato
contenuto. Il percorso è poi reso attrattivo, in quanto separato dal traffico
veicolare di via Retica. È dunque evidente che l'alternativa proposta
dall'insorgente, trovandosi invece all'esterno dei comprensori insediativi, non
permetterebbe di raggiungere gli obiettivi descritti. Inoltre, interessando una
zona di protezione delle acque di superficie, la realizzazione di simili
impianti è subordinata a determinate (più restrittive) condizioni (cfr. art. 41c
dell'ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAc;
RS 814.201; art. 8 NAPR di Arbedo-Castione). Alla luce di quanto precede, pur
facendo capo al pieno potere cognitivo di cui gode eccezionalmente la Corte,
non vi sono motivi per sconfessare la scelta fatta, che del resto, come visto,
recepisce correttamente la valutazione operata dalla pianificazione direttrice.
5.2.2
In merito alla sicurezza, va detto che le
critiche avanzate dal ricorrente sono generiche; egli non si confronta con
l'opera prevista, né illustra i contrasti con il diritto applicabile. Egli,
rimproverando al Governo di non aver partitamente indicato quali norme, in
particolari le norme VSS, sarebbero rispettate, omette a sua volta di spiegare
al Tribunale quali disposizioni sarebbero in concreto disattese. Ciò che, come
visto, avrebbe potuto fare chiedendo l'edizione delle stesse e sostanziando quindi
il ricorso. Va comunque sempre considerato che queste norme costituiscono delle
direttive (DTF 121 II 478
consid. 2b) con la conseguenza che non vanno applicate in modo schematico e
rigido, ma in funzione delle circostanze concrete (cfr. STF 1C_589/2020 del 25
marzo 2021 consid. 3.1, 1C_341/2018 del 16 gennaio 2019 consid. 2.1, 1C_275/2017
del 18 gennaio 2018 consid. 4.1). Tutto
ciò premesso, questa Corte non vede ragioni per scostarsi dalle pertinenti considerazioni addotte dalla
Sezione in sede di risposta e a cui si rinvia (pag. 4); le misure previste ed esistenti
lungo le intersezioni sono, infatti, adeguate per rapporto alle tipologie di
strade che la pista interseca lungo il suo percorso e ai rispettivi volumi di
traffico lungo le stesse (cfr. Manuale Mobilità ciclistica nelle intersezioni -
Manuale per l'infrastruttura dell'Ufficio federale delle strade USTRA del 2021,
pag. 38 seg. e 61), tanto più se si considera che essa si inserisce all'interno
di un comparto per cui la pianificazione comunale prevede l'introduzione di una
zona 30 km/h, oltre a una zona d'incontro (20 km/h) in prossimità degli edifici
pubblici. La visibilità è inoltre garantita (cfr. allegato 3 e 4 della
relazione tecnica del 20 ottobre 2021, anche
grazie all'eliminazione della vecchia fermata ferroviaria Castione Villaggio in
prossimità dell'incrocio con via delle Scuole). Sia poi soggiunto che lo spostamento della fermata del bus in via San
Bernardino dopo gli attraversamenti per i pedoni e i ciclisti contribuisce a
garantire maggiore sicurezza (cfr. Linee guida cantonali, Concezione dello spazio stradale all'interno
delle località, Bellinzona 2017, B.7, pag. 7). In quest'ottica le misure appaiono
adeguate alla concreta situazione. Va da sé che tutti gli utenti dovranno comunque prestare la dovuta
attenzione agli incroci, rispettando le usuali regole di circolazione. Inoltre,
la larghezza di 3 m della pista è sufficiente per l'incrocio sicuro tra
ciclisti e ciclista/pedone secondo le norme edite dall'Unione dei
professionisti svizzeri della strada relativo ai profili geometrici tipo (norma
VSS 640 201).
Tutti questi elementi permettono di
concludere che il progetto consente la
realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale sufficientemente sicuro,
comodo, attrattivo e continuo tra la bassa Mesolcina e il Bellinzonese.
6.
In definitiva, il ricorso
dev'essere respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre
non si assegnano ripetibili in assenza di parti vittoriose patrocinate (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di giustizia di complessivi fr.
2'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera