52.2024.178
Progetto stradale cantonale per la formazione di una pista ciclopedonale (legittimazione a opporsi)
23 giugno 2025Italiano21 min
sarà sistemato a verde. Sul lato rivolto verso le strade di quartiere, verrà posato
Source ti.ch
RI 1
Incarto n.
52.2024.178
Lugano
23
giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Sonja Dobrijevic
statuendo sul ricorso del 7 maggio
2024 di
RI
1
contro
la risoluzione del 27 marzo 2024 (n. 1629) con cui
il Consiglio di Stato approva il progetto stradale e le rispettive varianti
relative alla formazione della pista ciclopedonale lungo la ex Ferrovia
Retica (tratto tra la stazione FFS e l'intersezione con Via San Bernardino),
in territorio di Arbedo-Castione;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. La Sezione amministrativa immobiliare del
Dipartimento del territorio ha pubblicato dal 6 dicembre 2021 al 20 gennaio
2022 il progetto stradale e gli atti espropriativi relativi alla formazione del
percorso ciclopedonale lungo il tracciato della ex Ferrovia Retica nei Comuni
di Arbedo-Castione e Lumino, dalla stazione FFS di Arbedo-Castione fino al
confine con il Canton Grigioni, per un tratto di 3'280 m. L'intervento
si prefigge l'esecuzione di un percorso ciclopedonale lineare e continuo,
separato dal traffico veicolare, che serva in modo diretto i centri abitati e
possa così fungere da asse ciclabile per il traffico quotidiano tra i paesi
della Mesolcina e la fermata TILO di Arbedo-Castione o il centro urbano di
Bellinzona.
Per quanto concerne in
particolare il territorio di Arbedo-Castione, riprendendo il vecchio tracciato
ferroviario parallelo a via Retica per un tratto di circa 800 m
(dall'intersezione con via San Gottardo e sino all'incrocio con via San
Bernardino), il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale
larga 3 m mediante la posa di asfalto pigmentato (rosa). Lo spazio restante
sarà sistemato a verde. Sul lato rivolto verso le strade di quartiere, verrà posato
uno strato di verde consolidato (Schotterrasen), percorribile a
piedi e in bicicletta, in modo da permettere l'accesso; verranno poi istallati pali
dissuasori in legno e messa a dimora un'alberatura. Il lato opposto costeggiante
la pista ciclopedonale si caratterizza come chiuso e sarà invece sistemato con
un normale strato di terra vegetale. La vecchia fermata ferroviaria Castione
Villaggio, in prossimità dell'incrocio con via delle Scuole, sarà
mantenuta. Da qui, accanto alla pista ciclabile, verrà poi realizzato anche un
nuovo tratto stradale per i bus scolastici, che vi potranno anche sostare per
lasciar salire e scendere gli allievi, e che sfocia sulla strada cantonale (via
San Bernardino). La pista prosegue anche oltre questa direttrice, per il cui
incrocio è prevista un'isola spartitraffico e la conduzione parallela
all'attraversamento pedonale, tramite demarcazioni. Infine, il progetto prevede
alcuni espropri.
b. Il 20 gennaio 2022 RI
1 si è opposto al progetto stradale in quanto riferito al territorio di
Arbedo-Castione, domandando di rivederne tutta la progettazione.
B. Con risoluzione del 19
ottobre 2022 (n. 5152), passata in giudicato, il Consiglio di Stato, dopo aver
rilevato che le opposizioni nel frattempo pervenute si riferivano unicamente al
percorso nel Comune di Arbedo-Castione, ha approvato il progetto riferito al
territorio di Lumino (tratto compreso tra via Quatorta e il confine con il
Canton Grigioni).
C. a. Preso atto delle
censure sollevate da vari opponenti, il Dipartimento ha pubblicato dal 23
gennaio 2023 al 21 febbraio 2023 una variante del progetto sopra descritto,
limitatamente alla tratta tra l'intersezione di via delle Scuole e via San
Bernardino. In sostanza, sono state abbandonate la creazione della strada di
accesso per i bus scolastici e le rispettive aree di sosta. Inoltre, per
esigenze di visibilità legate al traffico ciclistico, si è deciso di demolire
la vecchia fermata ferroviaria Castione Villaggio.
b. Il 20 febbraio 2023
RI 1 si è opposto anche a questa variante.
D. a. Il 13 ottobre 2023
il Dipartimento ha pubblicato, mediante procedura semplificata, un'ulteriore
variante al progetto, relativa allo spostamento della fermata del bus su via
San Bernardino, in direzione di Bellinzona.
b. Con scritto dell'11
novembre 2023 RI 1 ha ribadito di opporsi al progetto, censurando l'operato
delle Autorità, in particolare per il fatto di non essere stato avvisato
personalmente della pubblicazione della variante, nonostante il ricorso
pendente.
E. Con risoluzione del 27 marzo 2024 il Consiglio di
Stato ha approvato il progetto stradale con le citate due varianti pubblicate
nel 2023, dichiarando nel contempo irricevibili le opposizioni di RI 1. Il
Governo, rinviando all'evasione di altre opposizioni, ha in ogni caso ritenuto
le sue obiezioni infondate.
In sostanza, la scelta progettuale, frutto di
ponderazione degli interessi, sarebbe stata preferita rispetto ad altre
varianti perché permetterebbe di ottenere una pista ciclopedonale lineare e
continua, separata dal traffico veicolare, che serve in modo diretto i centri
abitati, fungendo da asse ciclabile per il traffico quotidiano tra i paesi
della Mesolcina e la fermata TILO di Arbedo-Castione o il centro urbano di
Bellinzona. La soluzione ritenuta, oltre a minimizzare l'interazione tra il
progetto cantonale e la pianificazione locale, valorizzerebbe, dal punto di
vista storico-urbanistico, il vecchio tracciato ferroviario nella sua linea
originale. L'intervento comporterebbe poi un minor costo di manutenzione, oltre
a una miglior convivenza tra biciclette e pedoni. Le necessarie visibilità e
sicurezza secondo le norme vigenti in materia sarebbero garantite anche in
corrispondenza delle intersezioni. Il tracciato della ciclopista, inserito
quale percorso ciclabile d'interesse regionale RBe4 Castione FFS-Lumino fra le
misure stabilite dalla pianificazione direttrice, rivestirebbe una riconosciuta
ed accertata pubblica utilità anche a livello di pianificazione comunale,
essendo già previsto dal piano regolatore in vigore. Il Governo ha quindi
respinto la richiesta di allestire un nuovo progetto lungo l'autostrada A13 e
il fiume Moesa. Infine, la domanda di trasformare il vecchio sedime dell'ex Ferrovia
Retica in un'area sfruttabile pedonale e di svago esulerebbe dal progetto in
esame.
F. Con ricorso del
7 maggio 2024, assistito da una replica, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando la rielaborazione del progetto per la
parte che tocca le zone residenziali di Lumino e Arbedo-Castione, con il
coinvolgimento delle autorità e della popolazione locale.
Egli, in sostanza,
censura la realizzazione della pista ciclabile dal profilo della sicurezza, dei
costi, della sua ubicazione all'interno della zona residenziale a discapito del
mantenimento di spazi verdi utilizzabili per lo svago della popolazione locale
e dell'impatto con altri progetti del quartiere, proponendo percorsi
alternativi.
G. Il Municipio di Lumino
si rimette al giudizio di questo Tribunale, quello di Arbedo-Castione si
attiene a quanto deciso dal Consiglio di Stato, mentre la Sezione amministrativa immobiliare postula, in
via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile e, in via
subordinata, la sua reiezione sulla scorta di argomenti dei quali si dirà, ove
necessario, in diritto.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date
dall'art. 25 della legge sulle
strade del 23 marzo 1983 (Lstr;
RL 725.100). Destinatario della decisione impugnata, che dichiara
irricevibile la sua opposizione, RI 1 è di principio legittimato a insorgere in
questa sede (art. 20 cpv. 2 Lstr e 65 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100, applicabile grazie al
rinvio di cui all'art. 25 Lstr). Il quesito di sapere se egli disponga di una
legittimazione più ampia, che gli permetta di contestare nel merito il progetto
in parola, dipende a sua volta dalla ricevibilità dell'opposizione davanti al
Governo. Questione che viene esaminata in appresso.
Considerandi
2.
2.1. Per l'art
20.
cpv. 1 Lstr nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un
interesse legittimo può fare opposizione al progetto stradale davanti al
Consiglio di Stato. Chi non fa opposizione, prosegue la norma (cpv. 2), è
escluso dal seguito della procedura. L'opposizione è ricevibile solo se indica
il motivo del contrasto col diritto applicabile (cpv. 3).
Introducendo il
requisito dell'interesse legittimo, che coincide con il concetto di interesse
degno di protezione di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm, il legislatore ha
voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta
della legittimazione per ricorrere chi dal provvedimento impugnato non sia
toccato altrimenti che qualsiasi altra persona o che la collettività; occorre,
da un lato, l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente
con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta, però, l'esistenza di un
interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione
di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura
economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia
ricevibile in ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente
possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento
o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un
giudizio più favorevole (RtiD I-2017 n. 17 consid. 2.3.1 con rinvii).
2.2
Per quanto
riguarda la legittimazione a contestare i progetti stradali occorre, da un
lato, attenersi ai principi sviluppati in merito alle contestazioni contro i
progetti di costruzione e, dall'altro lato, far capo alla giurisprudenza
sviluppata nell'ambito dei ricorsi contro le prescrizioni tese a disciplinare
il traffico locale (STF 1C_478/2020 del 19 agosto 2021 consid. 3.2 seg.; cfr. Tribunale
amministrativo di Zurigo VB 2021.00601 del 29 aprile 2022 consid. 2.3.2).
2.3
Nella prassi, la vicinanza spaziale
costituisce un criterio importante per determinare se un vicino dispone di una
relazione rilevante o speciale con l'oggetto della contestazione e dunque se
sia particolarmente toccato dalla decisione (STF 1C_478/2020 del 19 agosto 2021
consid. 3.2 con rinvii). Secondo il
Tribunale federale, la legittimazione di un vicino è di regola ammessa quando
il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m dall'opera contestata. Oltre
questa distanza, occorre un esame più approfondito sulla base delle circostanze
concrete, al fine di verificare se il vicino possa essere considerato toccato
dal progetto in misura maggiore di qualunque altro membro della comunità (DTF
140.
II 214 consid. 2.3; STF 1C_247/2016 consid. 3.1.1).
L'interesse degno di
protezione è dato quando la situazione giuridica o fattuale del ricorrente può
essere influenzata dall'esito della procedura. Secondo l'Alta Corte il semplice
fatto di utilizzare in maniera più o meno regolare una strada, ad esempio da
abitanti in prossimità dell'opera (Anwohner) o pendolari, non è
sufficiente a conferire la legittimazione a ricorrere contro un progetto
stradale; è necessario che sia quantomeno credibile che il progetto comporti,
tenendo conto di tutte le circostanze, un pregiudizio per gli stessi di una
certa intensità (STF 1C_478/2020 del 19 agosto 2021 consid. 3.3, 1C _527/2016
del 29 novembre 2016 consid. 2.3, 1C_43/2011 dell'8 aprile 2011 consid. 7;
Tribunale amministrativo di San Gallo B 2021/38 del 15 luglio 2022 consid. 4.1, Tribunale amministrativo di Zurigo VB 2021.00601 del 29 aprile
2022.
consid. 2.3.2; René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine praxisorientierte
Übersicht drittbetroffener Parteien, Berna 2025, n. 92 e rimandi). La
legittimazione è riconosciuta anche a abitanti limitrofi ad altri tratti
stradali che subiscono pregiudizi da uno spostamento del traffico a seguito
delle misure adottate (STF 1C_250/2015 citata consid. 1.1, 1C_54/2007 del 6
novembre 2007 consid. 3.1 con rinvii).
2.4
In concreto,
ancorché sia con la decisione impugnata sia con le prese di posizione
dell'Autorità cantonale in questa sede il ricorrente sia stato espressamente
confrontato con la problematica della legittimazione attiva, egli non spende
nemmeno una parola per spiegare al Tribunale per quale motivo egli ritiene di
essere portatore di un interesse degno di protezione. Non lo ha fatto nemmeno
in occasione delle opposizioni. L'unica indicazione fattuale in merito è
fornita dall'indirizzo che egli ha indicato nei vari atti di causa, ovvero via __________.
Alla luce di questo
solo fatto, il Governo ha verificato la legittimazione per rapporto alla
residenza dell'opponente, concludendo a giusto titolo che egli non era legittimato
a opporsi al progetto.
Si tratta, in effetti,
di un'opera di mobilità dolce, il cui impatto sul vicinato è dunque di
principio ridotto. Pertanto, sulla base della sola (relativa) vicinanza
dell'opera non è possibile ritenere come particolarmente toccato l'insorgente
e, di riflesso, scontata la sua legittimazione ad opporsi il progetto. Egli
avrebbe dunque dovuto spiegare i motivi per i quali riteneva di disporre di un
interesse degno di protezione. Infatti, nonostante la sussistenza della
legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle
circostanze fattuali che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBI
100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n.27; inoltre, per tutto quanto precede: Martin Bertschi, Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zurigo 2014, ad § 21 n. 38 e
sentenze citate alla nota n. 97, in particolare sentenza del Tribunale
amministrativo di Zurigo VB.2009.00654 del 25 febbraio 2010 consid. 2 e 4).
Alla luce delle censure sollevate (utilizzo di superficie verde ed edificabile,
coordinazione con altri progetti, sicurezza ecc.) non possono sussistere dubbi sulla
volontà del ricorrente di agire quale defensor civitatis a tutela degli
interessi generali della comunità e non in qualità di detentore di un interesse
personale, che egli non invoca né tanto meno prova.
2.5
Dal momento che,
come visto (supra, consid. 2.1), la dimostrazione dell'interesse
legittimo dev'essere apportata già nell'ambito della procedura di opposizione,
la decisione impugnata è di per sé corretta. Sicché il ricorso andrebbe respinto
già solo per questo motivo.
Va poi detto che il
ricorrente nemmeno davanti al Tribunale ha tentato di dimostrare di versare in
una relazione rilevante e speciale con l'opera in parola, che giustifichi il
suo interesse a ricorrere. Del resto, non è dato di vedere in cosa diverga la
sua posizione per rapporto al nuovo manufatto rispetto a quella di un qualsiasi
altro residente del quartiere.
2.6
Il ricorrente non
era dunque legittimato ad opporsi al progetto e il Governo, dichiarando
irricevibile l'opposizione, non ha violato il diritto. Sotto questo profilo la decisione
impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.
2.7
Non essendo legittimato a insorgere
davanti al Tribunale, di riflesso il ricorrente non è nemmeno abilitato a
sollevare censure di merito davanti allo stesso. A titolo abbondanziale, il
Tribunale esamina comunque il merito del ricorso, sulla base degli atti, delle vedute aeree Swisstopo (www.map.geo.admin.ch)
e delle viste Google (www.google.ch/maps; cfr. al riguardo: STF 1C_593/2020 del 12 maggio 2021
consid. 2.1, 1C_582/2018 del 23 dicembre 2019 consid. 2.4, 1C_382/2015 del 22
aprile 2016 consid. 6.5), senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1
LPAmm).
3.
3.1. Lo
strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto
stradale (art. 10 cpv. 1 Lstr). Questa disposizione, nell'attuale versione, è
il frutto di un'importante revisione della Lstr, adottata il 12 aprile 2006, in
vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di approvazione di
questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata abbandonata la
procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano
generale, seguita da una seconda procedura di progetto definitivo), che è stata
sostituita da quella del solo progetto stradale. Questa soluzione, già scelta
dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette non solo di guadagnare tempo,
ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che sorgono in punto alla
ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto quando dev'essere
svolto l'esame di impatto ambientale (cfr. il relativo messaggio dell'11
febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag.
4135.
segg., 4157 seg.). La natura, a un tempo pianificatoria e d'autorizzazione
a costruire, del progetto stradale elimina inoltre ogni possibile discussione
circa la conformità del progetto con la sua base pianificatoria. La duplice
indole di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei piani di
utilizzazione cantonali (cfr. nello stesso senso il rapporto del 1° marzo 2011
[n. 6309 R] della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul
messaggio del 9 dicembre 2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo
territoriale, in: RVGC, anno parlamentare 2011-2012, vol. 1, pag. 483 segg.,
494). Ciò implica, per quanto concerne gli effetti, che le norme e i piani
regolatori comunali in contrasto con il progetto stradale decadono con
l'entrata in vigore di quest'ultimo (momento che, per questo strumento,
coincide con il suo passaggio in giudicato) rispettivamente che i comuni sono
tenuti a uniformare allo stesso i piani già in vigore (cfr. art. 24 cpv. 3, 51
cpv. 3 e 4 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365, in
vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 18 cpv. 3 e 49 cpv.
2.
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100;
STA 52.2012.57 del 26 giugno 2012 consid. 2.1, 52.2008.273 del 3 febbraio 2009
consid. 4.2).
3.2
Il progetto
stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo
sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e
accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle
infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a
Lstr).
3.3
La citata
revisione della Lstr ha integrato nell'iter di approvazione del progetto
stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e
di evasione delle contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8
marzo 1971 (Lespr; RL 710.100). Per questo motivo il progetto stradale
dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione sull'opera, da un piano
dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e
l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione nella quale
siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari
dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e
la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art. 17 cpv.
1.
lett. a-d Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto è approvato
dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza di evadere tutte le
questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le opposizioni
alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr),
mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente il compito di concedere
all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati e di
svolgere la procedura di stima, stabilendo le indennità espropriative sulla
scorta delle pretese annunciate (art. 26 Lstr).
3.4
Davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, contro la decisione di approvazione del progetto stradale
cantonale, sono proponibili sia censure riguardanti l'atto pianificatorio in
quanto tale, in particolare la conformità delle opere per rapporto alla pianificazione
direttrice sovrastante, sia censure relative alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale concretamente
applicabili. Censure sulle quali questo Tribunale statuisce con pieno
potere di cognizione (art. 25 Lstr; cfr. STA 52.2009.468-469 del 1° aprile 2010
consid. 2). In quest'ambito il potere d'esame del Tribunale è, quindi,
completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di
cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione
giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura,
specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica,
dove le conoscenze degli specialisti costituiscono spesso un insostituibile
elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà
pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi della
decisione impugnata, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza,
inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e la rinvierà
all'autorità di adozione o che procederà a una sua modificazione. Non basta
dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per
sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi
realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla
a quella approvata dall'autorità amministrativa (STA 52.2008.422/
427.
del 31 maggio 2010 consid. 5).
4.
Il ricorrente,
pur non essendo contrario a un percorso ciclabile in territorio di
Castione-Lumino, sostiene che quello in esame si porrebbe in contrasto con il
principio di economicità e dell'utilizzo parsimonioso del territorio. Infatti,
in Mesolcina e parzialmente in territorio di Lumino il percorso si
svilupperebbe fuori o comunque ai margini della zona residenziale, mentre per
il restante e prevalentemente in territorio di Arbedo-Castione lo stesso si
trova in piena zona residenziale. La realizzazione della pista fiancheggiante
la strada di servizio via Retica sacrificherebbe un'area utilizzabile invece
per scopi di svago e ristoro della popolazione, quella locale in primis. La
stessa dovrebbe quindi situarsi all'esterno dell'abitato. Sulla pista in parola
sarebbe poi inibito l'uso pedonale e non vigerebbe il limite di velocità di 30
km/h, presente invece su tutte le strade della zona. Infine, l'intervento non
terrebbe conto di altri progetti nel quartiere.
4.1
Innanzitutto, la
creazione di percorsi pedonali e ciclabili sicuri costituisce di per sé un
solido interesse pubblico, che nemmeno il ricorrente pone in dubbio. In
concreto, poi, l'ubicazione all'interno del comprensorio insediativo
contraddistinto da varie funzioni (residenziale e commerciale, attrezzature ed
edifici pubblici) appare giustificata dalla funzione che il tracciato è
chiamato a svolgere in quanto parte della rete ciclabile dell'agglomerato,
destinata agli spostamenti utilitari, dunque alla mobilità quotidiana (cfr.
scheda R/M4, allegato II; cfr. anche art. 3
cpv. 1 e 3 della legge federale sulle vie ciclabili del 18 marzo 2022; RS 705).
In questo senso, simile scelta si pone in linea con gli obiettivi della pianificazione
direttrice, segnatamente di creare una rete completa, sicura, attrattiva ed
efficiente per gli spostamenti quotidiani, garantendo una buona accessibilità
alle aree centrali, a quelle lavorative con traffico intenso di persone, alle
scuole e altri edifici pubblici (scheda R/M4, capitolo 2, pag. 9). Diversamente
da quanto sostenuto dal ricorrente, poi, la pista sarà accessibile pure ai
pedoni (Relazione tecnica generale del 20 ottobre 2021, pag. 22 seg.). Inoltre, il tracciato si sviluppa su un sedime
comunque già adibito al transito (ex Ferrovia Retica). Dedicato alla mobilità
dolce, l'impatto del progetto sulle proprietà vicine è quindi tutto sommato contenuto.
Il percorso è poi reso attrattivo, in quanto separato dal traffico veicolare di
via Retica. È dunque evidente che l'alternativa proposta dall'insorgente,
trovandosi invece all'esterno dei comprensori insediativi, non permetterebbe di
raggiungere gli obiettivi descritti. Inoltre, interessando una zona di
protezione delle acque di superficie, la realizzazione di simili impianti è
subordinata a determinate (più restrittive) condizioni (cfr. art. 41c
dell'ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAc;
RS 814.201; art. 8 NAPR di Arbedo-Castione). Per il resto, si rinvia alle
considerazioni sviluppate dalla Sezione.
Alla luce di quanto precede, pur facendo capo al pieno potere cognitivo
di cui gode eccezionalmente la Corte, non vi sono motivi per sconfessare la
scelta fatta, che del resto, come visto, recepisce correttamente la valutazione
operata dalla pianificazione direttrice.
4.2
In merito all'approccio progettuale si
rileva che le critiche avanzate dal ricorrente sono generiche; egli infatti si
limita ad indicare che l'intervento meriterebbe una maggiore/migliore
attenzione progettuale nei pressi della zona residenziale, senza tuttavia
addurre i contrasti con il diritto applicabile. Per quanto concerne le critiche
alla sicurezza agli incroci, va considerato che l'intersezione con via San
Gottardo è già oggi dotata di semaforo (che verrà riposizionato), mentre all'incrocio
di via San Bernardino sono previste l'isola spartitraffico e barriere, nonché
la necessaria segnaletica orizzontale e verticale. Quanto alle due ulteriori
intersezioni, il tracciato si inserisce all'interno di un comparto per cui la
pianificazione comunale prevede l'introduzione della zona 30 km/h, oltre a una
zona d'incontro (20 km/h) in prossimità degli edifici pubblici, sicché, pur
considerando la conduzione in parallelo del traffico ciclistico all'incrocio
con via Cantonale, non vi sono motivi per scostarsi dalla valutazione operata dall'Autorità
inferiore circa la sopportabilità del rischio (cfr. Relazione tecnica, pag. 32;
inoltre anche: Manuale Mobilità ciclistica nelle intersezioni - Manuale per
l'infrastruttura dell'Ufficio federale delle strade USTRA del 2021, pag. 38
seg. e 61). La visibilità è inoltre garantita (cfr. allegato 3 e 4 della
relazione tecnica del 20 ottobre 2021, anche grazie all'eliminazione della
vecchia fermata ferroviaria Castione Villaggio in prossimità dell'incrocio con
via delle Scuole). Sia poi soggiunto che lo spostamento della fermata del bus
in via San Bernardino dopo gli attraversamenti per i pedoni e i ciclisti contribuisce
a garantire maggiore sicurezza (cfr. Linee
guida cantonali, Concezione dello spazio stradale all'interno delle località,
Bellinzona 2017, B.7, pag. 7). In quest'ottica le misure appaiono adeguate alla
concreta situazione. Va da sé che tutti gli utenti dovranno comunque prestare
la dovuta attenzione agli incroci, rispettando le usuali regole di circolazione. Infine,
la larghezza di 3 m della pista è sufficiente per l'incrocio sicuro tra
ciclisti e ciclista/pedone anche alla luce delle norme edite dall'Unione dei professionisti svizzeri
della strada relativo ai profili geometrici tipo (norma VSS 640 201), che comunque, in
quanto direttive (DTF 121 II 478 consid. 2b), non vanno applicate in modo
schematico e rigido, ma in funzione delle circostanze concrete (cfr. STF
1C_589/2020 del 25 marzo 2021 consid. 3.1). Anche sotto questo profilo non si
ravvedono motivi per annullare il progetto.
5.
In definitiva il ricorso va
respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre
non si assegnano ripetibili in assenza di parti vittoriose patrocinate (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di giustizia di complessivi fr.
2'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera