52.2024.184
Commessa pubblica. Aggiudicazione prestazioni di progettazione. Referenze
9 ottobre 2024Italiano29 min
I. Delle
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.184
Lugano
9
ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 9 maggio
2024 delle
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
RI
5
che
compongono il Consorzio D__________,
patrocinate
da: PA 1
contro
la decisione del 26 aprile 2024 del Municipio del
Comune di CO 6 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato le
prestazioni di progettazione e direzione lavori occorrenti per il nuovo
impianto depurazione acque di __________ al Consorzio R__________;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20 dicembre 2023 il
Comune di CO 6, per il tramite del suo Municipio, ha indetto un pubblico
concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25
novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura
libera, per aggiudicare le prestazioni di progettazione e direzioni lavori a un
team interdisciplinare di progettisti per la realizzazione del nuovo impianto
di depurazione acque di __________ (FU n. __________ del __________, pag. 5
segg.).
B. Il bando di concorso
poneva diversi criteri di idoneità sia in capo all'offerente in quanto tale sia
in capo alle persone chiave designate per il progetto. Per quanto qui
interessa, la documentazione di gara annunciava i seguenti requisiti in
relazione al responsabile ingegneria dei processi di depurazione delle acque ed
elettromeccanica (TR/ET; CI4.2), al responsabile impianti elettrotecnici, di
misura, controllo, regolazione e automazione (EMCRA; CI4.3) e al responsabile
ingegneria civile (CI4.5; capitolato d'oneri, pag. 12 seg.).
CI4.2 Responsabile "Ingegneria dei
processi di depurazione delle acque ed elettromeccanica (TR/ET)"
È considerata "persona chiave" il
responsabile del settore "Ingegneria dei processi di depurazione delle
acque ed elettromeccanica" assegnato alla commessa.
Requisiti minimi richiesti per l'adempimento dei
criteri d'idoneità:
1.
formazione: Master of Science o
Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o equivalente);
2.
esperienza professionale: min. 5
anni;
3.
conoscenze linguistiche (livello
minimo secondo QCER):
·
Italiano: C1
·
Tedesco: B2
4.
possedere una referenza quale
Responsabile o Sostituto, in un progetto "paragonabile"; come tale
che adempie almeno i seguenti requisiti:
a)
mandato per prestazioni di
ingegneria dei processi ed elettromeccanica, dalla fase SIA 32-Progetto
definitivo (compresa) fino a quella di realizzazione (Fase 53).
b)
l'opera deve essere stata messa in
esercizio e collaudata negli ultimi 5 anni (Fase SIA 53 terminata tra il 2019 e
il 2023 compresi);
c)
progetto (nuovo, di risanamento o
di ampliamento) di un impianto di depurazione delle acque (IDA);
d)
importo minimo dell'opera: 8.0 mio
CHF (Costo di costruzione, IVA e onorari esclusi).
CI 4.3 Responsabile "EMCRA"
È considerata "persona chiave" il
responsabile del settore "EMCRA" assegnato alla commessa.
Requisiti minimi richiesti per l'adempimento dei
criteri d'idoneità:
5.
formazione: Master of Science o
Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o equivalente);
6.
esperienza professionale: min. 5
anni;
7.
conoscenze linguistiche (livello
minimo secondo QCER):
·
Italiano: C1
·
Tedesco: B2
8.
possedere una referenza quale
Responsabile o Sostituto, in un progetto "paragonabile"; come tale
che adempie almeno i seguenti requisiti:
a)
mandato per prestazioni di
ingegneria EMCRA, dalla fase SIA 32-Progetto definitivo (compresa) fino a
quella di realizzazione (Fase 53).
b)
l'opera deve essere stata messa in
esercizio e collaudata negli ultimi 5 anni (Fase SIA 53 terminata tra il 2019 e
il 2023 compresi);
c)
progetto (nuovo, di risanamento o
di ampliamento) di un impianto di depurazione delle acque (IDA) o di un
impianto industriale di produzione (non si intende un edificio/capannone
industriale);
d)
importo minimo dell'opera:
3000'000.- CHF (impianti elettrici e automazione, IVA e onorari esclusi).
CI4.5 Responsabile "Ingegneria civile"
È considerata "persona chiave" il
responsabile del settore "Ingegneria civile" assegnato alla commessa.
Requisiti minimi richiesti per l'adempimento dei
criteri d'idoneità:
1.
formazione: Master of Science o
Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o equivalente);
2.
esperienza professionale: min. 5
anni;
3.
conoscenze linguistiche (livello
minimo secondo QCER):
·
Italiano: C1
·
Tedesco: B2
4.
possedere una referenza quale
Responsabile o Sostituto, in un progetto "paragonabile"; come tale
che adempie almeno i seguenti requisiti:
a)
mandato per prestazioni di ingegneria
civile, dalla fase SIA 32-Progetto definitivo (compresa) fino a quella di
realizzazione (Fase 53).
b)
l'opera deve essere stata messa in
esercizio e collaudata negli ultimi 15 anni (Fase SIA 53 terminata tra il 2009
e il 2023 compresi);
c)
progetto (nuovo, di risanamento o
di ampliamento) di un impianto di depurazione delle acque (IDA) o di un
impianto di trattamento acque luride, inquinate o piovane inquinate;
d)
Importo minimo dell'opera: 2.0 mio
CHF (CCC 1,2 e 4, IVA e onorari esclusi).
Il bando annunciava
inoltre i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione
(capitolato d'oneri pag. 15, punto 2.2):
Criteri e sottocriteri
Sottocriterio
criterio
CA1
Prezzo
20%
CA2
Attendibilità del prezzo
10%
CA3
Persone chiave, qualifiche in
relazione al mandato
40%
CA3.1
Capoprogetto
30%
CA3.2
Sostituto Capoprogetto
15%
CA3.3
Responsabile TR/ET
10%
CA3.4
Responsabile EMCRA
10%
CA3.5
Responsabile RVCS
5%
CA3.6
Responsabile ingegneria civile
10%
CA3.7
Direttore dei lavori
20%
CA4
Organizzazione
10%
CA5
Analisi del mandato
10%
CA6
Presentazione
10%
Totale
100%
Specificando inoltre che
Per i criteri e sottocriteri "non matematici"
CA3, CA4, CA5 e CA6, le note assegnate saranno le seguenti:
Nota
Soddisfazione dei criteri
Qualità delle indicazioni
1
Non classificabile
Nessuna indicazione o fortemente lacunosa
2
Pessima
Non attinenti al progetto e ai requisiti del bando
3
Insufficiente
Attinenti al progetto e ai requisiti del bando, ma
insufficienti o incomplete
4
Adempiuta
Corrispondente al progetto e ai requisiti del bando,
corrispondenza sufficiente
5
Buona
Corrisponde pienamente al progetto e ai requisiti
del bando
6
Impeccabile
Corrisponde eccellentemente al progetto e ai
requisiti del bando, con un contributo decisivo al raggiungimento degli
obiettivi del committente
Per quanto attiene al
CA3, il documento indicava il seguente metodo di valutazione.
2.2.3 Criterio CA3 "Persone chiave, qualifiche in
relazione al mandato"
La valutazione dei sottocriteri da CA3.1 a CA3.7 verrà
effettuata sulla base dei seguenti documenti presentati unitamente all'offerta:
-
referenza: analogia della funzione svolta e dell'opera con quelle
richieste nel presente bando (50% della relativa percentuale di ponderazione);
-
curriculum vitae: formazione ed esperienza lavorativa (altre
esperienze mirate) in riferimento alle peculiarità del progetto oggetto del
presente bando (50% della relativa percentuale di ponderazione).
C. Entro il termine utile
sono giunte al committente tre offerte di altrettanti consorzi. La valutazione
delle offerte ha condotto alla seguente classifica:
1.
R__________ fr.
2'321'501.55 516 punti
2.
D__________ fr.
2'064'104.64 468 punti
3.
__________ fr.
2'040'516.36 433 punti
Il committente ha quindi
deliberato la commessa al Consorzio R__________, formato dalle ditte CO 1, CO 2,
CO 3, CO 4 e CO 5.
D. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio D__________,
composto dalle ditte RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 chiedendone l'annullamento
e, in via principale, la delibera in proprio favore, mentre in via subordinata
il rinvio degli atti al committente per nuova aggiudicazione. Domanda pure la
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene innanzitutto che il Consorzio
aggiudicatario non avrebbe dimostrato di adempiere al criterio di idoneità
CI4.3. La persona chiave responsabile del settore EMCRA non disporrebbe infatti
di una referenza valida. In ogni caso, la valutazione dei criteri di
aggiudicazione sarebbe lesiva del diritto, come meglio si dirà nei seguenti
considerandi.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone il committente. Esso osserva innanzitutto che il Consorzio
aggiudicatario ha dimostrato la propria idoneità in relazione alla figura del
responsabile EMCRA, che dispone del necessario titolo di studio e di una
referenza valida in quanto analoga all'oggetto della commessa. Difende poi la
valutazione delle offerte in relazione ai criteri di aggiudicazione, motivando
diffusamente le proprie ragioni con argomenti di cui si dirà meglio in seguito.
F. Pure il
Consorzio aggiudicatario avversa il gravame. Conferma che l'ing. __________ V__________,
responsabile EMCRA, adempie al criterio di idoneità posto dal bando di concorso.
Ritiene inoltre inappuntabile la valutazione della propria offerta operata dal
committente in relazione ai criteri di aggiudicazione.
G. Con la replica, il
ricorrente ribadisce le proprie tesi e, dopo aver visionato gli atti, critica
ulteriori aspetti dell'offerta dell'aggiudicatario. Sostiene che il responsabile
ingegneria civile proposto dal Consorzio resistente, l'ing. __________e__________,
avrebbe dovuto dimostrare l'equivalenza del suo titolo di studio conseguito
all'estero producendo un'attestazione della SEFRI. Non avendolo fatto, non
potrebbe essere ritenuto idoneo (CI4.5), né vedersi attribuire la nota 6 per il
CA3.6. Inoltre, dal rapporto di valutazione del committente emergerebbe che
quest'ultimo ha verificato l'idoneità dell'ing. F__________ in relazione al CI4.2
(responsabile TR/ET), malgrado per quel
ruolo il deliberatario abbia presentato l'ing. __________r__________. Errore
che si riscontra anche in merito alla valutazione del CA3.3.
H. Con le rispettive
dupliche, il committente e l'aggiudicatario confermano la propria posizione.
Contestano che vi fosse la necessità di produrre un attestato di equipollenza
rilasciato dalla SEFRI a dimostrazione dell'idoneità dell'ing. __________e__________.
Tale esigenza era imposta dal bando di concorso unicamente per gli offerenti
esteri e non per le persone chiave.
Fatti
I. Delle
ulteriori prese di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario, in
appresso.
J. L'Ufficio di
vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto membri del Consorzio
secondo classificato, le ditte ricorrenti sono legittimate a contestare
l'assegnazione della commessa al Consorzio R__________ (art. 15 cpv. 1bis lett.
e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100).
1.2. Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il
carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la
documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire
sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
Considerandi
2.
2.1. Secondo
l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono
una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri
oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 3 lett. k RLCPubb/CIAP
prevede che l'avviso di gara deve contenere i criteri di idoneità. Nella misura
in cui non figurino già nell'avviso di concorso, soggiunge l'art. 10 cpv. 1
lett. c RLCPubb/CIAP, la documentazione di gara deve fornire indicazioni sulle
prove relative ai criteri d'idoneità. Queste norme impongono al committente di
predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per
entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che
devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono
essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il
concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante
delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.
I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di
eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I
secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle
presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al
committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto
all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta
dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti
ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto
nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche
nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo
tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti
sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo
da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in
punto a una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i
concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla
scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
dal bando (STA 52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2015.369 del 23
ottobre 2015 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010).
2.2
I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e
criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri
che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della
commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa
categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri
sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di
carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate
dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il
capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze. L'offerente che non adempie
ai criteri di idoneità deve essere escluso dalla procedura (art. 25 lett. a della
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100],
applicabile alle procedure rette dal CIAP in forza del rinvio dato dall'art. 4
cpv. 4 della stessa legge).
Per principio, i
criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del
termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale,
ma il concorrente, ove la legge
o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del
loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo
d'esclusione irreversibile è
di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento
della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata
dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa
conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla
legge o dalle prescrizioni di gara.
3.
3.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad
attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a
concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto
informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta.
Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di
utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al
committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità
dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la
capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina;
RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1;
RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter
Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc
Steiner, Praxis des
öffentlichen Beschaffungsrechts, 3 ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente
des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64 segg.).
3.2
Di
regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal
concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente
e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente
(quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13
consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid.
2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze
aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das
Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).
La definizione di "lavori analoghi"
va anzitutto ricercata nelle disposizioni
di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del
procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito
che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal
profilo qualitativo sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado
di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche
del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono
presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza,
tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del
requisito "lavori analoghi" può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche
specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA
52.2015.60
del 30 aprile 2016 consid. 2.3, 52.2013.526 del 9 gennaio 2014 consid.
2.2, 52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.2).
3.3
Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine
discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di
ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del
diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 16 cpv. 1
lett. a CIAP). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere
da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti
a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:
-
la
produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le
descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e
l'epoca in cui sono state effettuate;
-
una
circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite
dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata
dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;
-
una
congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i
loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di
ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza
dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25
consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA
52.2016.629
del 22 maggio 2017 consid. 3.4, 52.2012.386 citata consid. 2.2).
Spesso,
i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di
cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni
sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole
referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte gravata
dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni
supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la
correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale
cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili
a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche
intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD I-2010 n. 25 consid.
4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).
4.
Il Consorzio
ricorrente sostiene innanzitutto che l'offerta dell'aggiudicatario meritasse
l'esclusione per l'inidoneità del responsabile EMCRA. Ritiene che l'ing. __________
V__________, persona chiave designata dal deliberatario, non adempirebbe al
CI4.3, per mancanza di una referenza valida. Contesta che il medesimo abbia
svolto un ruolo di responsabilità nell'ambito del progetto di referenza. La
funzione di progettista e direttore dei lavori non corrisponderebbe infatti a
quella di responsabile o sostituto responsabile. Inoltre, sostiene che
quest'ultimo non sia paragonabile all'oggetto della commessa, non trattandosi
di un impianto di depurazione delle acque, né di un impianto produttivo. Inoltre,
la documentazione attestante i suoi titoli di studio non sarebbe stata annessa
all'offerta e non potrebbe più essere accettata.
4.1
L'aggiudicatario ha proposto la
figura dell'ing. __________ V__________ apportando quale referenza il progetto
concernente gli impianti elettrici autostradali per la tratta autostradale __________,
denominato __________ impianto segnaletica __________. Nella scheda di
referenza, il deliberatario ha indicato trattarsi del rinnovo completo degli
impianti elettromeccanici, sistemi di comando, automazione e provvedimenti di
sicurezza. Ha inoltre specificato che l'ing. V__________ ha svolto la funzione
di progettista e direzione lavori.
4.2
Secondo il committente, il progetto
di impianti elettrici autostradali contempla gli stessi aspetti di un IDA.
Paragonabile sarebbero la complessità, la segnaletica, i controlli, i
monitoraggi, le automazioni, gli imprevisti e i rischi. Il progetto comprende
pure i sistemi di trattamento acque di carreggiata inquinate, prima di essere
immesse nel ricettore naturale, benché in scala minore rispetto a quanto
avvenga in un IDA.
Anche l'aggiudicataria sostiene che la
referenza presentata è valida. Innanzitutto, l'ing. __________ V__________ ha
svolto il ruolo di capoprogetto. Le opere sono inoltre da ritenere analoghe. Il
bando non limitava infatti le referenze ai soli impianti produttivi in senso
stretto, ma comprendeva tutti gli impianti paragonabili dal profilo della complessità
delle opere EMCRA (elevate potenze allacciate, presenza di macchinari,
complessità a livello di automazione e strumentazione), ad esclusione di
semplici edifici o capannoni industriali.
4.3
Il bando di concorso richiedeva una
referenza a dimostrazione dell'idoneità del responsabile EMCRA. Esso non
limitava l'oggetto di referenza agli IDA, ma ammetteva anche un impianto
industriale di produzione, specificando che non rientravano in questa nozione
edifici o capannoni industriali. Con le risposte alle domande dei concorrenti,
il committente ha confermato che una stazione di pompaggio poteva rientrare
nella categoria di impianto industriale di produzione, mentre ha negato
l'ammissibilità di una referenza concernente un centro di smistamento pacchi automatizzato,
precisando che le opere nei contesti della logistica non erano ammessi per
tipologia e complessità a quanto richiesto per il concorso (domanda e risposta
n. 3 e 4).
Ora, la referenza vantata dall'ing. __________ V__________ concerne un'opera
autostradale commissionata da USTRA. I lavori hanno interessato, per una
tratta, il risanamento totale dell'impianto di gestione, con integrazione dei
sotto-impianti, degli impianti di automazione che gestiscono il trattamento
delle acque di carreggiata, la segnaletica, la videosorveglianza del tratto
autostradale, l'impianto ausiliari ed energia. Per una seconda tratta, gli
interventi hanno riguardato la sostituzione della segnaletica e degli armadi di
comando e controllo a bordo portale. Le motivazioni con cui il committente
giustifica l'ammissione di tale referenza appaiono convincenti. Innanzitutto, emerge
dalle stesse risposte alle domande pervenutegli all'inizio della procedura di
concorso che la complessità del contesto in cui si inseriva l'oggetto di
referenza avrebbe giocato un ruolo determinante per l'ammissione della stessa.
Far rientrare un'opera autostradale come quella sopra descritta nel concetto di
impianto industriale di produzione non appare pertanto fuori luogo,
atteso che, a giudizio del committente, le competenze messe in campo dal
responsabile EMCRA e le difficoltà riscontrabili nei due progetti sono del
tutto paragonabili. In assenza di manifesti indizi contrari, tale valutazione
del committente, concernente un aspetto squisitamente tecnico, non merita di
essere sindacata da questo Tribunale. Tanto più che pure il ricorrente ha
presentato un'opera autostradale, che non si inserisce in un contesto industriale
di produzione in senso stretto. Le tesi del ricorrente sono destinate
all'insuccesso anche laddove mettono in dubbio il ruolo di responsabilità dell'ing.
V__________ per aver indicato di aver svolto la funzione di progettista e
direzione lavori. Ciò non permette di dubitare della sua posizione di
responsabile; d'altro canto, pure l'aggiudicatario ha descritto negli stessi
termini l'attività svolta dal proprio specialista nell'ambito della referenza
addotta. La valutazione dell'ente appaltante, che ha ritenuto la stessa valida,
non appare pertanto lesiva del diritto, in quanto corretta espressione
dell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone in questo ambito.
4.4
Per quanto riguarda infine i diplomi
dell'ing. __________ V__________, gli atti di gara non imponevano che questi
fossero allegati all'offerta. La loro mancanza non avrebbe pertanto potuto
condurre all'esclusione dell'offerente. Se non avesse ritenuto attendibili le
dichiarazioni dell'aggiudicatario, il committente avrebbe senz'altro potuto
richiedere di comprovare il possesso dei titoli di studio della figura chiave.
Una simile verifica, di una qualifica già esistente al momento dell'inoltro
dell'offerta, non avrebbe comportato alcuna modifica della stessa. Che l'ing. __________
V__________ disponga del titolo di studio richiesto è stato comprovato in
questa sede, senza che la ricorrente lo metta più in discussione.
5.
5.1. Il
ricorrente ritiene che il Consorzio aggiudicatario avrebbe meritato
l'esclusione pure per non aver dimostrato l'adempimento del criterio di
idoneità in relazione alla figura del responsabile ingegnere civile (CI4.5). A
suo dire, il Consorzio resistente avrebbe dovuto dimostrare l'equivalenza del
titolo di studio conseguito all'estero dall'ing. __________ __________e__________
producendo un'attestazione della SEFRI. Lo imporrebbe la prescrizione di gara
di cui al punto 1.6.3 del capitolato d'oneri. Il committente e il deliberatario
contestano che le regole di gara imponessero una simile prova, che era
riservata ai concorrenti esteri in quanto tale. In ogni caso, l'abilitazione
all'esercizio della professione di ingegnere conseguita in Italia dall'ing. __________e__________
è riconosciuta nel nostro Paese sulla base dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia
concernente l'esercizio delle professioni di ingegnere e d'architetto conchiuso
il 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.547), senza necessità di formali attestati di
equipollenza.
5.2
Il bando di concorso esigeva in capo al responsabile ingegneria civile il
possesso di un Master of Science o di un Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o
equivalente; cfr. supra, consid. A). I documenti di gara non imponevano
di allegare copia del diploma.
La posizione 1.6.3 (concorrenti
esteri) del capitolato d'oneri, citata dal ricorrente, si inseriva nel capitolo
1.6
(partecipazione) e aveva il seguente tenore.
1.6.3
Concorrenti esteri
Hanno il diritto di partecipare gli studi, i
professionisti e le ditte aventi la sede o il domicilio professionale in
Svizzera.
Hanno inoltre diritto di partecipare al concorso
anche professionisti con domicilio professionale o civile negli stati
firmatari dell'accordo GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull'esercizio
della professione, con titolo e requisiti equivalenti e abilitati a esercitare
la loro professione nel paese di domicilio. Gli interessati dovranno dimostrare
l'equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal
regolamento di concorso e avere i requisiti per l'autorizzazione a esercitare
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La
solidità finanziaria, l'affidabilità nel tempo e le condizioni rimunerative e
sociali di cui godono i dipendenti dovranno essere dimostrate con le stesse
modalità.
Per essere ammessi, i partecipanti dovranno allegare
già con l'offerta tutta la documentazione necessaria, in caso contrario
l'offerta è esclusa dalla gara.
Per i titoli di studio rilasciati all'estero, i
concorrenti devono dimostrare l'equivalenza del loro titolo a quelli indicati
sopra producendo le apposite attestazioni rilasciate dalla Segreteria per la
formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home.html. Le stesse devono esse allegate
all'offerta- ne sono dispensati i membri OTIA e REG iscritti all'albo, per i
quali è possibile controllare il livello (A o B) direttamente online.
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate
delle norme professionali svizzere e degli strumenti professionali impiegati
nell'ambito delle procedure pubbliche amministrative del Cantone Ticino.
L'assenza di sufficienti garanzie può costituire un motivo d'esclusione.
5.3
L'ing. __________e__________,
dipendente della consorziata CO 2 possiede una laurea triennale e una laurea
specialistica in ingegneria, conseguite presso il politecnico di Milano, nonché
l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile ambientale
rilasciata dal medesimo Ateneo previo superamento dell'esame di Stato. Essendo
la Consorziata una ditta con sede in Svizzera, regge la tesi del committente
secondo cui la disposizione di gara di cui al capitolo 1.6.3, rivolta
esplicitamente ai concorrenti esteri, non le sia applicabile. Tale è
l'interpretazione che in buona fede potevano dare gli offerenti alle regole di
gara. Il fatto di non richiedere l'attestato di equipollenza a un
professionista che lavora sotto la responsabilità di uno studio con sede legale
in Ticino - e che peraltro soddisfa a sua volta i criteri di idoneità aziendali
(CI3, in particolare CI3.4, capitolato d'oneri, punto 2.1.3, pag. 9 segg.) - appare
del resto ragionevole e ammissibile dal profilo del rispetto della parità di
trattamento tra offerenti.
6.
In riferimento all'idoneità
dell'aggiudicatario, l'insorgente contesta ancora la posizione del responsabile
TR/ET. Il committente avrebbe infatti verificato l'idoneità dell'ing. F__________
in relazione al CI4.2 e non dell'ing. __________r__________, indicato dal
Consorzio R__________ per questa competenza. Per questa discrepanza,
l'insorgente chiede l'esclusione dell'offerta.
In proposito, l'ente appaltante spiega che nel rapporto di valutazione è stato
indicato per errore il nominativo dell'ing. F__________. La valutazione si è tuttavia
concentrata sulle qualifiche dell'ing. __________r__________, che dispone di
tutti i requisiti richiesti affinché la sua idoneità sia confermata. Preso atti
di tali precisazioni, il ricorrente non spende una parola per mettere in dubbio
il soddisfacimento delle condizioni di partecipazione da parte dell'ing. __________r__________.
La censura cade quindi nel vuoto. Non vi è infatti alcuna altra ragione che
possa giustificare che la svista del committente, di trascrizione o sostanziale
che sia, debba ricadere sull'offerente determinandone l'esclusione.
7.
Posto che
l'offerta non presenta vizi atti a determinarne l'esclusione dalla gara,
occorre ora esaminare la valutazione del committente in relazione ai diversi
criteri di aggiudicazione.
L'insorgente contesta
in primo luogo il punteggio assegnato per il CA3.2, concernente le qualifiche
del sostituto capoprogetto. Esso ha ottenuto la nota 4, ma ritiene di meritare
un 5, al pari dell'aggiudicatario.
7.1
Il Consorzio
ricorrente ha proposto per la figura del capoprogetto __________ B__________,
ingegnere ambientale laureato presso il politecnico di Milano nel 1997 e attivo
nella professione dall'anno successivo. A titolo di referenza ha presentato
l'intervento di manutenzione straordinaria per la trasformazione a fasi
alternate del trattamento biologico dei liquami dell'impianto di depurazione
delle acque di __________, in cui ha svolto la funzione di capoprogetto. Vanta
inoltre altre esperienze quale progettista di impianti di depurazione.
Dal canto suo, il deliberatario ha designato __________ F__________ quale sostituto
capoprogetto. Attivo professionalmente dal 2009, anno in cui ha ottenuto il
Master in ingegneria ambientale presso il politecnico di Milano, quale
referenza ha presentato il rinnovo della linea fanghi e biogas e trattamento
acque di risulta dell'IDA __________ __________, in cui ha svolto il ruolo di
sostituto capoprogetto. Gli interventi principali sono stati così descritti:
-
nuova sezione di setacciatura dei
fanghi in ingresso alla digestione anaerobica
-
nuova sezione di accettazione per
substrati ai fini della codigestione (accettazione, triturazione, setacciatura,
riscaldamento, stoccaggio)
-
risanamento completo della
digestione anaerobica (2x3'300 m3)
-
risanamento completo
post-ispessimento
-
nuova disidratazione meccanica del
fango digerito
-
nuovo impianto per il trattamento
delle acque di risulta provenienti dalla linea fanghi con processo AnitaTMMox,
prima realizzazione nell'Europa continentale
-
nuova sezione di cogenerazione
calore-elettricità tramite microturbine accoppiate all'impianto d'essicamento
fanghi.
Il suo curriculum
vitae contempla molteplici esperienze concernenti impianti di depurazione
delle acque.
Il committente, nel suo rapporto di valutazione, ha espresso in merito alle
qualifiche di __________ F__________ il seguente giudizio:
Analogia nella referenza e nella funzione.
Formazione adeguata, diverse referenze per progetti di
depurazione acque.
In relazione alla persona di __________ B__________ ha indicato:
Analogia nella funzione e in parte della referenza
Formazione adeguata, alcune referenze su impianti IDA.
Con la risposta al
ricorso, il committente precisa che la referenza dell'ing. F__________, che si
caratterizza come un rinnovo e un'ottimizzazione della linea fanghi con
l'introduzione di nuove sezioni, è preferibile rispetto a quella addotta
dall'ing. B__________, che comprende interventi di manutenzione straordinaria e
di trasformazione del trattamento biologico, con la copertura di due vasche.
Inoltre, la prima referenza concerne un impianto ubicato in Ticino, che
sottostà quindi alla legislazione svizzera e ticinese, analogamente a quello
oggetto del concorso. Il mandato svolto dall'ing. B__________ (IDA __________)
riguarda invece un impianto situato all'estero, dove vigono norme e procedure
diverse. Pure per affinità, gli interventi svolti sono soltanto marginalmente
analoghi a quelli oggetto del concorso.
7.2
Dal profilo della formazione, i curricula dei due professionisti
possono essere ritenuti paragonabili così come entrambi vantano una solida
esperienza nel ramo dell'ingegneria civile in generale e in quello degli
impianti di depurazione delle acque in particolare. Per quanto attiene alla
referenza presentata, non appare tutto sommato arbitrario ritenere quella
vantata dall'ing. F__________ preferibile a quella dell'ing. B__________ per la
maggiore analogia con l'oggetto dell'appalto. Gli argomenti del committente,
che intravede maggior affinità da un punto di vista procedurale e normativo,
trattandosi di un progetto realizzato in Ticino, così come per la tipologia
degli interventi, appare sostenibile. La deduzione dell'ente appaltante a
quest'ultimo proposito trova infatti riscontro nella descrizione dell'opera
fornita dal ricorrente, da cui emerge che i lavori eseguiti riguardavano un
settore alquanto specifico come la progettazione di impianti di trattamento
aria ai fini dell'eliminazione delle esalazioni moleste e del trattamento
biologico dei liquami. Per contro, gli interventi portati come referenza
dall'ing. F__________ riguardavano una parte più vasta di un depuratore.
La valutazione non è pertanto arbitraria.
8.
Per quanto
attiene invece al CA3.4 (responsabile EMCRA), il ricorrente contesta che sia
stata assegnata la stessa nota (4) alla propria offerta e a quella del
Consorzio deliberatario, malgrado lo specialista proposto da quest'ultimo,
l'ing. __________ V__________, non abbia esperienze negli impianti di
depurazione. Per questa figura non sono nemmeno stati allegati i relativi
diplomi.
8.1
Il ricorrente ha
designato l'ing. __________ R__________ quale responsabile EMCRA. Dal curriculum
vitae allegato all'offerta si evince che il medesimo si è diplomato in
ingegneria elettrotecnica presso il politecnico di Zurigo nel 2007 e da allora
ha lavorato nel settore degli impianti elettrici, industriali e antincendio.
Dal 2021 è titolare dello studio di ingegneria elettrica e antincendio RI 3 e
ricopre il ruolo di progettista impianti elettrici, industriali e automazione.
Quale referenza ha presentato l'opera autostradale di cui si è detto marginalmente
al consid. 4.3.
8.2
L'ing. __________ V__________ è in possesso di un bachelor rilasciato
nel 2015 dalla Berner Fachhochschule in Elektrotechnik. Dal suo
curriculum vitae emerge che il medesimo lavora da allora presso la CO 4,
dapprima come progettista e dal 2018 come capoprogetto.
Il committente ha attribuito a entrambe le figure la nota 4, che equivale al
giudizio corrispondente al progetto e ai requisiti del bando, corrispondenza
sufficiente (cfr. supra consid. A). La valutazione appare
sostenibile. In riferimento all'oggetto della commessa, i due profili appaiono
paragonabili, sia in relazione alla referenza apportata (al proposito cfr. supra,
consid. 4.3) sia al titolo di studio. Che l'ingegnere della ricorrente abbia
dieci anni in più di esperienza non appare una circostanza tale da imporre, nel
caso concreto, l'attribuzione della nota 5 (corrisponde pienamente al
progetto e ai requisiti del bando). Lo stesso non dimostra infatti solida
esperienza nell'ambito di impianti di depurazione delle acque. Anche questa
censura va quindi respinta.
9.
Da quanto sopra
discende che va confermata la valutazione del committente in relazione ai
criteri CA3.2 e 3.4. Di conseguenza, anche accogliendo le ulteriori tesi del
ricorrente, esso non sarebbe in grado di primeggiare la classifica.
Il ricorrente ha infatti totalizzato 468 punti e ne necessiterebbe 48 solo per
raggiungere il Consorzio R__________, a cui sono stati assegnati 516 punti.
Considerando che l'insorgente domanda un miglioramento delle note per i criteri
CA3.6 (+4 punti), CA4 (+10), CA5 (+10), CA6 (+20), nella migliore delle ipotesi
si vedrebbe attribuire 512 punti, insufficienti a superare l'aggiudicatario.
10.
Visto quanto precede, il ricorso
deve essere respinto.
11.
L'emanazione del presente giudizio
rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto
sospensivo al ricorso.
12.
La tassa di giustizia è posta a
carico dei membri del Consorzio ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Essi rifonderanno inoltre congrue ripetibili alle parti resistenti
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 5'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Esso rifonderà al Consorzio R__________ e al committente fr. 5'000.- ciascuno a
titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera