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Decisione

52.2024.184

Commessa pubblica. Aggiudicazione prestazioni di progettazione. Referenze

9 ottobre 2024Italiano29 min

I. Delle

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.184

Lugano

9

ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 9 maggio

2024 delle

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

RI

5

che

compongono il Consorzio D__________,

patrocinate

da: PA 1

contro

la decisione del 26 aprile 2024 del Municipio del

Comune di CO 6 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato le

prestazioni di progettazione e direzione lavori occorrenti per il nuovo

impianto depurazione acque di __________ al Consorzio R__________;

ritenuto, in

fatto

A. Il 20 dicembre 2023 il

Comune di CO 6, per il tramite del suo Municipio, ha indetto un pubblico

concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25

novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura

libera, per aggiudicare le prestazioni di progettazione e direzioni lavori a un

team interdisciplinare di progettisti per la realizzazione del nuovo impianto

di depurazione acque di __________ (FU n. __________ del __________, pag. 5

segg.).

B. Il bando di concorso

poneva diversi criteri di idoneità sia in capo all'offerente in quanto tale sia

in capo alle persone chiave designate per il progetto. Per quanto qui

interessa, la documentazione di gara annunciava i seguenti requisiti in

relazione al responsabile ingegneria dei processi di depurazione delle acque ed

elettromeccanica (TR/ET; CI4.2), al responsabile impianti elettrotecnici, di

misura, controllo, regolazione e automazione (EMCRA; CI4.3) e al responsabile

ingegneria civile (CI4.5; capitolato d'oneri, pag. 12 seg.).

CI4.2 Responsabile "Ingegneria dei

processi di depurazione delle acque ed elettromeccanica (TR/ET)"

È considerata "persona chiave" il

responsabile del settore "Ingegneria dei processi di depurazione delle

acque ed elettromeccanica" assegnato alla commessa.

Requisiti minimi richiesti per l'adempimento dei

criteri d'idoneità:

1.

formazione: Master of Science o

Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o equivalente);

2.

esperienza professionale: min. 5

anni;

3.

conoscenze linguistiche (livello

minimo secondo QCER):

·

Italiano: C1

·

Tedesco: B2

4.

possedere una referenza quale

Responsabile o Sostituto, in un progetto "paragonabile"; come tale

che adempie almeno i seguenti requisiti:

a)

mandato per prestazioni di

ingegneria dei processi ed elettromeccanica, dalla fase SIA 32-Progetto

definitivo (compresa) fino a quella di realizzazione (Fase 53).

b)

l'opera deve essere stata messa in

esercizio e collaudata negli ultimi 5 anni (Fase SIA 53 terminata tra il 2019 e

il 2023 compresi);

c)

progetto (nuovo, di risanamento o

di ampliamento) di un impianto di depurazione delle acque (IDA);

d)

importo minimo dell'opera: 8.0 mio

CHF (Costo di costruzione, IVA e onorari esclusi).

CI 4.3 Responsabile "EMCRA"

È considerata "persona chiave" il

responsabile del settore "EMCRA" assegnato alla commessa.

Requisiti minimi richiesti per l'adempimento dei

criteri d'idoneità:

5.

formazione: Master of Science o

Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o equivalente);

6.

esperienza professionale: min. 5

anni;

7.

conoscenze linguistiche (livello

minimo secondo QCER):

·

Italiano: C1

·

Tedesco: B2

8.

possedere una referenza quale

Responsabile o Sostituto, in un progetto "paragonabile"; come tale

che adempie almeno i seguenti requisiti:

a)

mandato per prestazioni di

ingegneria EMCRA, dalla fase SIA 32-Progetto definitivo (compresa) fino a

quella di realizzazione (Fase 53).

b)

l'opera deve essere stata messa in

esercizio e collaudata negli ultimi 5 anni (Fase SIA 53 terminata tra il 2019 e

il 2023 compresi);

c)

progetto (nuovo, di risanamento o

di ampliamento) di un impianto di depurazione delle acque (IDA) o di un

impianto industriale di produzione (non si intende un edificio/capannone

industriale);

d)

importo minimo dell'opera:

3000'000.- CHF (impianti elettrici e automazione, IVA e onorari esclusi).

CI4.5 Responsabile "Ingegneria civile"

È considerata "persona chiave" il

responsabile del settore "Ingegneria civile" assegnato alla commessa.

Requisiti minimi richiesti per l'adempimento dei

criteri d'idoneità:

1.

formazione: Master of Science o

Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o equivalente);

2.

esperienza professionale: min. 5

anni;

3.

conoscenze linguistiche (livello

minimo secondo QCER):

·

Italiano: C1

·

Tedesco: B2

4.

possedere una referenza quale

Responsabile o Sostituto, in un progetto "paragonabile"; come tale

che adempie almeno i seguenti requisiti:

a)

mandato per prestazioni di ingegneria

civile, dalla fase SIA 32-Progetto definitivo (compresa) fino a quella di

realizzazione (Fase 53).

b)

l'opera deve essere stata messa in

esercizio e collaudata negli ultimi 15 anni (Fase SIA 53 terminata tra il 2009

e il 2023 compresi);

c)

progetto (nuovo, di risanamento o

di ampliamento) di un impianto di depurazione delle acque (IDA) o di un

impianto di trattamento acque luride, inquinate o piovane inquinate;

d)

Importo minimo dell'opera: 2.0 mio

CHF (CCC 1,2 e 4, IVA e onorari esclusi).

Il bando annunciava

inoltre i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione

(capitolato d'oneri pag. 15, punto 2.2):

Criteri e sottocriteri

Sottocriterio

criterio

CA1

Prezzo

20%

CA2

Attendibilità del prezzo

10%

CA3

Persone chiave, qualifiche in

relazione al mandato

40%

CA3.1

Capoprogetto

30%

CA3.2

Sostituto Capoprogetto

15%

CA3.3

Responsabile TR/ET

10%

CA3.4

Responsabile EMCRA

10%

CA3.5

Responsabile RVCS

5%

CA3.6

Responsabile ingegneria civile

10%

CA3.7

Direttore dei lavori

20%

CA4

Organizzazione

10%

CA5

Analisi del mandato

10%

CA6

Presentazione

10%

Totale

100%

Specificando inoltre che

Per i criteri e sottocriteri "non matematici"

CA3, CA4, CA5 e CA6, le note assegnate saranno le seguenti:

Nota

Soddisfazione dei criteri

Qualità delle indicazioni

1

Non classificabile

Nessuna indicazione o fortemente lacunosa

2

Pessima

Non attinenti al progetto e ai requisiti del bando

3

Insufficiente

Attinenti al progetto e ai requisiti del bando, ma

insufficienti o incomplete

4

Adempiuta

Corrispondente al progetto e ai requisiti del bando,

corrispondenza sufficiente

5

Buona

Corrisponde pienamente al progetto e ai requisiti

del bando

6

Impeccabile

Corrisponde eccellentemente al progetto e ai

requisiti del bando, con un contributo decisivo al raggiungimento degli

obiettivi del committente

Per quanto attiene al

CA3, il documento indicava il seguente metodo di valutazione.

2.2.3 Criterio CA3 "Persone chiave, qualifiche in

relazione al mandato"

La valutazione dei sottocriteri da CA3.1 a CA3.7 verrà

effettuata sulla base dei seguenti documenti presentati unitamente all'offerta:

-

referenza: analogia della funzione svolta e dell'opera con quelle

richieste nel presente bando (50% della relativa percentuale di ponderazione);

-

curriculum vitae: formazione ed esperienza lavorativa (altre

esperienze mirate) in riferimento alle peculiarità del progetto oggetto del

presente bando (50% della relativa percentuale di ponderazione).

C. Entro il termine utile

sono giunte al committente tre offerte di altrettanti consorzi. La valutazione

delle offerte ha condotto alla seguente classifica:

1.

R__________ fr.

2'321'501.55 516 punti

2.

D__________ fr.

2'064'104.64 468 punti

3.

__________ fr.

2'040'516.36 433 punti

Il committente ha quindi

deliberato la commessa al Consorzio R__________, formato dalle ditte CO 1, CO 2,

CO 3, CO 4 e CO 5.

D. Contro la predetta

decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio D__________,

composto dalle ditte RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 chiedendone l'annullamento

e, in via principale, la delibera in proprio favore, mentre in via subordinata

il rinvio degli atti al committente per nuova aggiudicazione. Domanda pure la

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene innanzitutto che il Consorzio

aggiudicatario non avrebbe dimostrato di adempiere al criterio di idoneità

CI4.3. La persona chiave responsabile del settore EMCRA non disporrebbe infatti

di una referenza valida. In ogni caso, la valutazione dei criteri di

aggiudicazione sarebbe lesiva del diritto, come meglio si dirà nei seguenti

considerandi.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il committente. Esso osserva innanzitutto che il Consorzio

aggiudicatario ha dimostrato la propria idoneità in relazione alla figura del

responsabile EMCRA, che dispone del necessario titolo di studio e di una

referenza valida in quanto analoga all'oggetto della commessa. Difende poi la

valutazione delle offerte in relazione ai criteri di aggiudicazione, motivando

diffusamente le proprie ragioni con argomenti di cui si dirà meglio in seguito.

F. Pure il

Consorzio aggiudicatario avversa il gravame. Conferma che l'ing. __________ V__________,

responsabile EMCRA, adempie al criterio di idoneità posto dal bando di concorso.

Ritiene inoltre inappuntabile la valutazione della propria offerta operata dal

committente in relazione ai criteri di aggiudicazione.

G. Con la replica, il

ricorrente ribadisce le proprie tesi e, dopo aver visionato gli atti, critica

ulteriori aspetti dell'offerta dell'aggiudicatario. Sostiene che il responsabile

ingegneria civile proposto dal Consorzio resistente, l'ing. __________e__________,

avrebbe dovuto dimostrare l'equivalenza del suo titolo di studio conseguito

all'estero producendo un'attestazione della SEFRI. Non avendolo fatto, non

potrebbe essere ritenuto idoneo (CI4.5), né vedersi attribuire la nota 6 per il

CA3.6. Inoltre, dal rapporto di valutazione del committente emergerebbe che

quest'ultimo ha verificato l'idoneità dell'ing. F__________ in relazione al CI4.2

(responsabile TR/ET), malgrado per quel

ruolo il deliberatario abbia presentato l'ing. __________r__________. Errore

che si riscontra anche in merito alla valutazione del CA3.3.

H. Con le rispettive

dupliche, il committente e l'aggiudicatario confermano la propria posizione.

Contestano che vi fosse la necessità di produrre un attestato di equipollenza

rilasciato dalla SEFRI a dimostrazione dell'idoneità dell'ing. __________e__________.

Tale esigenza era imposta dal bando di concorso unicamente per gli offerenti

esteri e non per le persone chiave.

Fatti

I. Delle

ulteriori prese di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario, in

appresso.

J. L'Ufficio di

vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto membri del Consorzio

secondo classificato, le ditte ricorrenti sono legittimate a contestare

l'assegnazione della commessa al Consorzio R__________ (art. 15 cpv. 1bis lett.

e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il

carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la

documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire

sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono

una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri

oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 3 lett. k RLCPubb/CIAP

prevede che l'avviso di gara deve contenere i criteri di idoneità. Nella misura

in cui non figurino già nell'avviso di concorso, soggiunge l'art. 10 cpv. 1

lett. c RLCPubb/CIAP, la documentazione di gara deve fornire indicazioni sulle

prove relative ai criteri d'idoneità. Queste norme impongono al committente di

predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per

entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che

devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono

essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il

concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante

delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.

I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di

eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I

secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle

presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al

committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto

all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti

ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto

nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche

nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo

tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti

sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo

da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in

punto a una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla

scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati

dal bando (STA 52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2015.369 del 23

ottobre 2015 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

2.2

I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e

criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri

che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della

commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa

categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri

sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di

carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate

dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il

capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze. L'offerente che non adempie

ai criteri di idoneità deve essere escluso dalla procedura (art. 25 lett. a della

legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100],

applicabile alle procedure rette dal CIAP in forza del rinvio dato dall'art. 4

cpv. 4 della stessa legge).

Per principio, i

criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del

termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale,

ma il concorrente, ove la legge

o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del

loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo

d'esclusione irreversibile è

di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento

della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata

dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa

conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla

legge o dalle prescrizioni di gara.

3.

3.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad

attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a

concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto

informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta.

Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di

utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al

committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità

dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la

capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina;

RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1;

RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc

Steiner, Praxis des

öffentlichen Beschaffungsrechts, 3 ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente

des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64 segg.).

3.2

Di

regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal

concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente

e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente

(quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13

consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid.

2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze

aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das

Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).

La definizione di "lavori analoghi"

va anzitutto ricercata nelle disposizioni

di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del

procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito

che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal

profilo qualitativo sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado

di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche

del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono

presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza,

tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del

requisito "lavori analoghi" può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche

specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA

52.2015.60

del 30 aprile 2016 consid. 2.3, 52.2013.526 del 9 gennaio 2014 consid.

2.2, 52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.2).

3.3

Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine

discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di

ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del

diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 16 cpv. 1

lett. a CIAP). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere

da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti

a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

-

la

produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le

descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e

l'epoca in cui sono state effettuate;

-

una

circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite

dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata

dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;

-

una

congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i

loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di

ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza

dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25

consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA

52.2016.629

del 22 maggio 2017 consid. 3.4, 52.2012.386 citata consid. 2.2).

Spesso,

i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di

cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni

sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole

referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte gravata

dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni

supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la

correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale

cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili

a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche

intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD I-2010 n. 25 consid.

4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).

4.

Il Consorzio

ricorrente sostiene innanzitutto che l'offerta dell'aggiudicatario meritasse

l'esclusione per l'inidoneità del responsabile EMCRA. Ritiene che l'ing. __________

V__________, persona chiave designata dal deliberatario, non adempirebbe al

CI4.3, per mancanza di una referenza valida. Contesta che il medesimo abbia

svolto un ruolo di responsabilità nell'ambito del progetto di referenza. La

funzione di progettista e direttore dei lavori non corrisponderebbe infatti a

quella di responsabile o sostituto responsabile. Inoltre, sostiene che

quest'ultimo non sia paragonabile all'oggetto della commessa, non trattandosi

di un impianto di depurazione delle acque, né di un impianto produttivo. Inoltre,

la documentazione attestante i suoi titoli di studio non sarebbe stata annessa

all'offerta e non potrebbe più essere accettata.

4.1

L'aggiudicatario ha proposto la

figura dell'ing. __________ V__________ apportando quale referenza il progetto

concernente gli impianti elettrici autostradali per la tratta autostradale __________,

denominato __________ impianto segnaletica __________. Nella scheda di

referenza, il deliberatario ha indicato trattarsi del rinnovo completo degli

impianti elettromeccanici, sistemi di comando, automazione e provvedimenti di

sicurezza. Ha inoltre specificato che l'ing. V__________ ha svolto la funzione

di progettista e direzione lavori.

4.2

Secondo il committente, il progetto

di impianti elettrici autostradali contempla gli stessi aspetti di un IDA.

Paragonabile sarebbero la complessità, la segnaletica, i controlli, i

monitoraggi, le automazioni, gli imprevisti e i rischi. Il progetto comprende

pure i sistemi di trattamento acque di carreggiata inquinate, prima di essere

immesse nel ricettore naturale, benché in scala minore rispetto a quanto

avvenga in un IDA.

Anche l'aggiudicataria sostiene che la

referenza presentata è valida. Innanzitutto, l'ing. __________ V__________ ha

svolto il ruolo di capoprogetto. Le opere sono inoltre da ritenere analoghe. Il

bando non limitava infatti le referenze ai soli impianti produttivi in senso

stretto, ma comprendeva tutti gli impianti paragonabili dal profilo della complessità

delle opere EMCRA (elevate potenze allacciate, presenza di macchinari,

complessità a livello di automazione e strumentazione), ad esclusione di

semplici edifici o capannoni industriali.

4.3

Il bando di concorso richiedeva una

referenza a dimostrazione dell'idoneità del responsabile EMCRA. Esso non

limitava l'oggetto di referenza agli IDA, ma ammetteva anche un impianto

industriale di produzione, specificando che non rientravano in questa nozione

edifici o capannoni industriali. Con le risposte alle domande dei concorrenti,

il committente ha confermato che una stazione di pompaggio poteva rientrare

nella categoria di impianto industriale di produzione, mentre ha negato

l'ammissibilità di una referenza concernente un centro di smistamento pacchi automatizzato,

precisando che le opere nei contesti della logistica non erano ammessi per

tipologia e complessità a quanto richiesto per il concorso (domanda e risposta

n. 3 e 4).

Ora, la referenza vantata dall'ing. __________ V__________ concerne un'opera

autostradale commissionata da USTRA. I lavori hanno interessato, per una

tratta, il risanamento totale dell'impianto di gestione, con integrazione dei

sotto-impianti, degli impianti di automazione che gestiscono il trattamento

delle acque di carreggiata, la segnaletica, la videosorveglianza del tratto

autostradale, l'impianto ausiliari ed energia. Per una seconda tratta, gli

interventi hanno riguardato la sostituzione della segnaletica e degli armadi di

comando e controllo a bordo portale. Le motivazioni con cui il committente

giustifica l'ammissione di tale referenza appaiono convincenti. Innanzitutto, emerge

dalle stesse risposte alle domande pervenutegli all'inizio della procedura di

concorso che la complessità del contesto in cui si inseriva l'oggetto di

referenza avrebbe giocato un ruolo determinante per l'ammissione della stessa.

Far rientrare un'opera autostradale come quella sopra descritta nel concetto di

impianto industriale di produzione non appare pertanto fuori luogo,

atteso che, a giudizio del committente, le competenze messe in campo dal

responsabile EMCRA e le difficoltà riscontrabili nei due progetti sono del

tutto paragonabili. In assenza di manifesti indizi contrari, tale valutazione

del committente, concernente un aspetto squisitamente tecnico, non merita di

essere sindacata da questo Tribunale. Tanto più che pure il ricorrente ha

presentato un'opera autostradale, che non si inserisce in un contesto industriale

di produzione in senso stretto. Le tesi del ricorrente sono destinate

all'insuccesso anche laddove mettono in dubbio il ruolo di responsabilità dell'ing.

V__________ per aver indicato di aver svolto la funzione di progettista e

direzione lavori. Ciò non permette di dubitare della sua posizione di

responsabile; d'altro canto, pure l'aggiudicatario ha descritto negli stessi

termini l'attività svolta dal proprio specialista nell'ambito della referenza

addotta. La valutazione dell'ente appaltante, che ha ritenuto la stessa valida,

non appare pertanto lesiva del diritto, in quanto corretta espressione

dell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone in questo ambito.

4.4

Per quanto riguarda infine i diplomi

dell'ing. __________ V__________, gli atti di gara non imponevano che questi

fossero allegati all'offerta. La loro mancanza non avrebbe pertanto potuto

condurre all'esclusione dell'offerente. Se non avesse ritenuto attendibili le

dichiarazioni dell'aggiudicatario, il committente avrebbe senz'altro potuto

richiedere di comprovare il possesso dei titoli di studio della figura chiave.

Una simile verifica, di una qualifica già esistente al momento dell'inoltro

dell'offerta, non avrebbe comportato alcuna modifica della stessa. Che l'ing. __________

V__________ disponga del titolo di studio richiesto è stato comprovato in

questa sede, senza che la ricorrente lo metta più in discussione.

5.

5.1. Il

ricorrente ritiene che il Consorzio aggiudicatario avrebbe meritato

l'esclusione pure per non aver dimostrato l'adempimento del criterio di

idoneità in relazione alla figura del responsabile ingegnere civile (CI4.5). A

suo dire, il Consorzio resistente avrebbe dovuto dimostrare l'equivalenza del

titolo di studio conseguito all'estero dall'ing. __________ __________e__________

producendo un'attestazione della SEFRI. Lo imporrebbe la prescrizione di gara

di cui al punto 1.6.3 del capitolato d'oneri. Il committente e il deliberatario

contestano che le regole di gara imponessero una simile prova, che era

riservata ai concorrenti esteri in quanto tale. In ogni caso, l'abilitazione

all'esercizio della professione di ingegnere conseguita in Italia dall'ing. __________e__________

è riconosciuta nel nostro Paese sulla base dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia

concernente l'esercizio delle professioni di ingegnere e d'architetto conchiuso

il 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.547), senza necessità di formali attestati di

equipollenza.

5.2

Il bando di concorso esigeva in capo al responsabile ingegneria civile il

possesso di un Master of Science o di un Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o

equivalente; cfr. supra, consid. A). I documenti di gara non imponevano

di allegare copia del diploma.

La posizione 1.6.3 (concorrenti

esteri) del capitolato d'oneri, citata dal ricorrente, si inseriva nel capitolo

1.6

(partecipazione) e aveva il seguente tenore.

1.6.3

Concorrenti esteri

Hanno il diritto di partecipare gli studi, i

professionisti e le ditte aventi la sede o il domicilio professionale in

Svizzera.

Hanno inoltre diritto di partecipare al concorso

anche professionisti con domicilio professionale o civile negli stati

firmatari dell'accordo GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull'esercizio

della professione, con titolo e requisiti equivalenti e abilitati a esercitare

la loro professione nel paese di domicilio. Gli interessati dovranno dimostrare

l'equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal

regolamento di concorso e avere i requisiti per l'autorizzazione a esercitare

la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La

solidità finanziaria, l'affidabilità nel tempo e le condizioni rimunerative e

sociali di cui godono i dipendenti dovranno essere dimostrate con le stesse

modalità.

Per essere ammessi, i partecipanti dovranno allegare

già con l'offerta tutta la documentazione necessaria, in caso contrario

l'offerta è esclusa dalla gara.

Per i titoli di studio rilasciati all'estero, i

concorrenti devono dimostrare l'equivalenza del loro titolo a quelli indicati

sopra producendo le apposite attestazioni rilasciate dalla Segreteria per la

formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home.html. Le stesse devono esse allegate

all'offerta- ne sono dispensati i membri OTIA e REG iscritti all'albo, per i

quali è possibile controllare il livello (A o B) direttamente online.

La partecipazione richiede conoscenze dettagliate

delle norme professionali svizzere e degli strumenti professionali impiegati

nell'ambito delle procedure pubbliche amministrative del Cantone Ticino.

L'assenza di sufficienti garanzie può costituire un motivo d'esclusione.

5.3

L'ing. __________e__________,

dipendente della consorziata CO 2 possiede una laurea triennale e una laurea

specialistica in ingegneria, conseguite presso il politecnico di Milano, nonché

l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile ambientale

rilasciata dal medesimo Ateneo previo superamento dell'esame di Stato. Essendo

la Consorziata una ditta con sede in Svizzera, regge la tesi del committente

secondo cui la disposizione di gara di cui al capitolo 1.6.3, rivolta

esplicitamente ai concorrenti esteri, non le sia applicabile. Tale è

l'interpretazione che in buona fede potevano dare gli offerenti alle regole di

gara. Il fatto di non richiedere l'attestato di equipollenza a un

professionista che lavora sotto la responsabilità di uno studio con sede legale

in Ticino - e che peraltro soddisfa a sua volta i criteri di idoneità aziendali

(CI3, in particolare CI3.4, capitolato d'oneri, punto 2.1.3, pag. 9 segg.) - appare

del resto ragionevole e ammissibile dal profilo del rispetto della parità di

trattamento tra offerenti.

6.

In riferimento all'idoneità

dell'aggiudicatario, l'insorgente contesta ancora la posizione del responsabile

TR/ET. Il committente avrebbe infatti verificato l'idoneità dell'ing. F__________

in relazione al CI4.2 e non dell'ing. __________r__________, indicato dal

Consorzio R__________ per questa competenza. Per questa discrepanza,

l'insorgente chiede l'esclusione dell'offerta.

In proposito, l'ente appaltante spiega che nel rapporto di valutazione è stato

indicato per errore il nominativo dell'ing. F__________. La valutazione si è tuttavia

concentrata sulle qualifiche dell'ing. __________r__________, che dispone di

tutti i requisiti richiesti affinché la sua idoneità sia confermata. Preso atti

di tali precisazioni, il ricorrente non spende una parola per mettere in dubbio

il soddisfacimento delle condizioni di partecipazione da parte dell'ing. __________r__________.

La censura cade quindi nel vuoto. Non vi è infatti alcuna altra ragione che

possa giustificare che la svista del committente, di trascrizione o sostanziale

che sia, debba ricadere sull'offerente determinandone l'esclusione.

7.

Posto che

l'offerta non presenta vizi atti a determinarne l'esclusione dalla gara,

occorre ora esaminare la valutazione del committente in relazione ai diversi

criteri di aggiudicazione.

L'insorgente contesta

in primo luogo il punteggio assegnato per il CA3.2, concernente le qualifiche

del sostituto capoprogetto. Esso ha ottenuto la nota 4, ma ritiene di meritare

un 5, al pari dell'aggiudicatario.

7.1

Il Consorzio

ricorrente ha proposto per la figura del capoprogetto __________ B__________,

ingegnere ambientale laureato presso il politecnico di Milano nel 1997 e attivo

nella professione dall'anno successivo. A titolo di referenza ha presentato

l'intervento di manutenzione straordinaria per la trasformazione a fasi

alternate del trattamento biologico dei liquami dell'impianto di depurazione

delle acque di __________, in cui ha svolto la funzione di capoprogetto. Vanta

inoltre altre esperienze quale progettista di impianti di depurazione.

Dal canto suo, il deliberatario ha designato __________ F__________ quale sostituto

capoprogetto. Attivo professionalmente dal 2009, anno in cui ha ottenuto il

Master in ingegneria ambientale presso il politecnico di Milano, quale

referenza ha presentato il rinnovo della linea fanghi e biogas e trattamento

acque di risulta dell'IDA __________ __________, in cui ha svolto il ruolo di

sostituto capoprogetto. Gli interventi principali sono stati così descritti:

-

nuova sezione di setacciatura dei

fanghi in ingresso alla digestione anaerobica

-

nuova sezione di accettazione per

substrati ai fini della codigestione (accettazione, triturazione, setacciatura,

riscaldamento, stoccaggio)

-

risanamento completo della

digestione anaerobica (2x3'300 m3)

-

risanamento completo

post-ispessimento

-

nuova disidratazione meccanica del

fango digerito

-

nuovo impianto per il trattamento

delle acque di risulta provenienti dalla linea fanghi con processo AnitaTMMox,

prima realizzazione nell'Europa continentale

-

nuova sezione di cogenerazione

calore-elettricità tramite microturbine accoppiate all'impianto d'essicamento

fanghi.

Il suo curriculum

vitae contempla molteplici esperienze concernenti impianti di depurazione

delle acque.

Il committente, nel suo rapporto di valutazione, ha espresso in merito alle

qualifiche di __________ F__________ il seguente giudizio:

Analogia nella referenza e nella funzione.

Formazione adeguata, diverse referenze per progetti di

depurazione acque.

In relazione alla persona di __________ B__________ ha indicato:

Analogia nella funzione e in parte della referenza

Formazione adeguata, alcune referenze su impianti IDA.

Con la risposta al

ricorso, il committente precisa che la referenza dell'ing. F__________, che si

caratterizza come un rinnovo e un'ottimizzazione della linea fanghi con

l'introduzione di nuove sezioni, è preferibile rispetto a quella addotta

dall'ing. B__________, che comprende interventi di manutenzione straordinaria e

di trasformazione del trattamento biologico, con la copertura di due vasche.

Inoltre, la prima referenza concerne un impianto ubicato in Ticino, che

sottostà quindi alla legislazione svizzera e ticinese, analogamente a quello

oggetto del concorso. Il mandato svolto dall'ing. B__________ (IDA __________)

riguarda invece un impianto situato all'estero, dove vigono norme e procedure

diverse. Pure per affinità, gli interventi svolti sono soltanto marginalmente

analoghi a quelli oggetto del concorso.

7.2

Dal profilo della formazione, i curricula dei due professionisti

possono essere ritenuti paragonabili così come entrambi vantano una solida

esperienza nel ramo dell'ingegneria civile in generale e in quello degli

impianti di depurazione delle acque in particolare. Per quanto attiene alla

referenza presentata, non appare tutto sommato arbitrario ritenere quella

vantata dall'ing. F__________ preferibile a quella dell'ing. B__________ per la

maggiore analogia con l'oggetto dell'appalto. Gli argomenti del committente,

che intravede maggior affinità da un punto di vista procedurale e normativo,

trattandosi di un progetto realizzato in Ticino, così come per la tipologia

degli interventi, appare sostenibile. La deduzione dell'ente appaltante a

quest'ultimo proposito trova infatti riscontro nella descrizione dell'opera

fornita dal ricorrente, da cui emerge che i lavori eseguiti riguardavano un

settore alquanto specifico come la progettazione di impianti di trattamento

aria ai fini dell'eliminazione delle esalazioni moleste e del trattamento

biologico dei liquami. Per contro, gli interventi portati come referenza

dall'ing. F__________ riguardavano una parte più vasta di un depuratore.

La valutazione non è pertanto arbitraria.

8.

Per quanto

attiene invece al CA3.4 (responsabile EMCRA), il ricorrente contesta che sia

stata assegnata la stessa nota (4) alla propria offerta e a quella del

Consorzio deliberatario, malgrado lo specialista proposto da quest'ultimo,

l'ing. __________ V__________, non abbia esperienze negli impianti di

depurazione. Per questa figura non sono nemmeno stati allegati i relativi

diplomi.

8.1

Il ricorrente ha

designato l'ing. __________ R__________ quale responsabile EMCRA. Dal curriculum

vitae allegato all'offerta si evince che il medesimo si è diplomato in

ingegneria elettrotecnica presso il politecnico di Zurigo nel 2007 e da allora

ha lavorato nel settore degli impianti elettrici, industriali e antincendio.

Dal 2021 è titolare dello studio di ingegneria elettrica e antincendio RI 3 e

ricopre il ruolo di progettista impianti elettrici, industriali e automazione.

Quale referenza ha presentato l'opera autostradale di cui si è detto marginalmente

al consid. 4.3.

8.2

L'ing. __________ V__________ è in possesso di un bachelor rilasciato

nel 2015 dalla Berner Fachhochschule in Elektrotechnik. Dal suo

curriculum vitae emerge che il medesimo lavora da allora presso la CO 4,

dapprima come progettista e dal 2018 come capoprogetto.

Il committente ha attribuito a entrambe le figure la nota 4, che equivale al

giudizio corrispondente al progetto e ai requisiti del bando, corrispondenza

sufficiente (cfr. supra consid. A). La valutazione appare

sostenibile. In riferimento all'oggetto della commessa, i due profili appaiono

paragonabili, sia in relazione alla referenza apportata (al proposito cfr. supra,

consid. 4.3) sia al titolo di studio. Che l'ingegnere della ricorrente abbia

dieci anni in più di esperienza non appare una circostanza tale da imporre, nel

caso concreto, l'attribuzione della nota 5 (corrisponde pienamente al

progetto e ai requisiti del bando). Lo stesso non dimostra infatti solida

esperienza nell'ambito di impianti di depurazione delle acque. Anche questa

censura va quindi respinta.

9.

Da quanto sopra

discende che va confermata la valutazione del committente in relazione ai

criteri CA3.2 e 3.4. Di conseguenza, anche accogliendo le ulteriori tesi del

ricorrente, esso non sarebbe in grado di primeggiare la classifica.

Il ricorrente ha infatti totalizzato 468 punti e ne necessiterebbe 48 solo per

raggiungere il Consorzio R__________, a cui sono stati assegnati 516 punti.

Considerando che l'insorgente domanda un miglioramento delle note per i criteri

CA3.6 (+4 punti), CA4 (+10), CA5 (+10), CA6 (+20), nella migliore delle ipotesi

si vedrebbe attribuire 512 punti, insufficienti a superare l'aggiudicatario.

10.

Visto quanto precede, il ricorso

deve essere respinto.

11.

L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto

sospensivo al ricorso.

12.

La tassa di giustizia è posta a

carico dei membri del Consorzio ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Essi rifonderanno inoltre congrue ripetibili alle parti resistenti

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 5'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

Esso rifonderà al Consorzio R__________ e al committente fr. 5'000.- ciascuno a

titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera