52.2024.188
Ricorso contro opuscolo informativo per la progettazione di massima di una nuova casa anziani (votazione comunale)
28 maggio 2024Italiano12 min
particolare, ritiene che non sarebbe vero che il Dipartimento della sanità e della
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.188
Lugano
28 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Sonja Dobrijevic
statuendo sul ricorso del 14 maggio
2024 di
RI
1
Contro
l'opuscolo informativo Progettazione di massima
della nuova casa anziani a __________ allestito dal Municipio di CO 1 per
la votazione comunale del 9 giugno 2024 (concessione del credito di fr.
650'000.- per la progettazione di massima della nuova casa anziani e
autorimessa interrata a __________);
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'11 dicembre 2023 il
Consiglio comunale di CO 1 ha concesso al Municipio un credito di fr. 650'000.-
per la progettazione di massima della nuova casa anziani e di un'autorimessa
interrata a __________, sulla base del relativo messaggio (n. 23-23) del 31
ottobre precedente (reperibile su https://www.__________.ch). Essa verrebbe
realizzata sul mapp. __________ di __________, proprietà comunale di 4'173 m2,
ubicata in zona __________, in posizione centrale del paese, dove esistono
attualmente un posteggio pubblico e il parco giochi. Il fondo è assegnato alla
zona per edifici di interesse pubblico EP 9 Casa per anziani, destinato appunto
a ospitare questo edificio, e ulteriori spazi di servizio per la collettività,
compatibili e sinergici con la destinazione principale; inoltre, è prevista
un'autorimessa pubblica per le strutture di interesse pubblico e dei residenti
del nucleo di __________ (art. 66 delle norme di attuazione del piano
regolatore; NAPR).
B. Contro la decisione
del Legislativo appena descritta è stato promosso, con successo, un referendum.
Pertanto, il Municipio di CO 1 ha convocato l'Assemblea comunale per domenica 9
giugno 2024 per pronunciarsi in merito al citato credito.
C. a. Con ricorso del 14
maggio 2024, RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
criticando il contenuto dell'opuscolo informativo inviato agli elettori insieme
al materiale di voto.
b. Constatato che
l'atto di ricorso non era firmato e che nemmeno era allegato l'opuscolo
contestato, il 15 maggio 2024 il giudice delegato all'istruzione della causa ha
fissato un termine di tre giorni all'insorgente per rimediare ai difetti, con
la comminatoria dell'irricevibilità dell'impugnativa.
c. Il 16 maggio 2024 il
ricorrente ha trasmesso l'opuscolo in parola e l'atto di ricorso firmato. Egli
domanda di porre rimedio nei modi e nei tempi che l'autorità competente
riterrà di indicare a chi di dovere all'informazione, che ritiene non
oggettiva e fuorviante, del testo Perché votare SÌ a pag. 5 e 9. In
particolare, ritiene che non sarebbe vero che il Dipartimento della sanità e della
socialità (DSS) avrebbe scartato "siti valutati". Pure falso sarebbe
affermare che non sussistono alternative.
D. Chiamato a presentare
una risposta, il Municipio di CO 1 resiste al ricorso, con argomenti che
verranno discussi in seguito, se necessario.
E. Con la replica
l'insorgente ribadisce di contestare nuovamente l'affermazione secondo cui non
vi sarebbero alternative. Conferma anche di ritenere scorretta l'alternativa
posta a pag. 9, laddove mancherebbe la precisazione dell'ubicazione, ciò che
costituirebbe il nocciolo della questione. Ritiene ormai viziato l'esito della
votazione da questa irregolarità, alla quale chiede venga posto rimedio.
F. Il Tribunale,
alla luce dell'esito dell'impugnativa, ha rinunciato a raccogliere la duplica
dal Comune.
Considerato, in
diritto
1. Rivolto contro
un atto della procedura preparatoria del Municipio, la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a evadere il ricorso discende dall'art. 133 cpv. 1 e 2
della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL
150.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, avente diritto di voto nell'affare
in causa (STA 52.2019.599 del 3 giugno 2020 consid. 1.2), è data. Quanto alla
tempestività, notoriamente l'invio da parte dei Comuni del materiale di voto
avviene per posta semplice, sicché non è possibile una prova documentale del
momento della ricezione. Ora, la data di martedì 14 maggio 2024 indicata
dall'insorgente appare del tutto plausibile. Nemmeno il Municipio pretende
altrimenti. Il Tribunale considera pertanto tempestivo il ricorso (art. 133
cpv. 5 LEDP), che è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti prodotti dalle parti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100).
Considerandi
2.
2.1. La garanzia
dei diritti politici di cui all'art. 34 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) protegge la
libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Ciò significa
che il cittadino elettore può pretendere che siano riconosciuti solo i
risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsati alla
volontà liberamente espressa dal corpo elettorale (DTF 138 II 13 consid. 6.3).
2.2
La garanzia dei
diritti politici tutela il diritto dei cittadini di non subire pressioni o di
essere influenzati in modo inammissibile nella formazione e nell'espressione
della loro volontà politica: ogni cittadino deve dunque potersi determinare,
formando la sua opinione nel modo più libero e completo possibile ed esprimere
di conseguenza la sua scelta.
Secondo la
giurisprudenza, l'esito di una votazione è falsato allorquando le autorità
influenzino in maniera inammissibile gli aventi diritto di voto. Un
condizionamento di questo genere può essere esercitato segnatamente per il
tramite delle informazioni ufficiali indirizzate dalle Autorità ai cittadini. La
libertà di voto ammette l'utilizzo di spiegazioni o messaggi ufficiali relativi
a una votazione, nei quali l'Autorità spiega l'oggetto dello scrutinio e
raccomanda di accettarlo o di respingerlo. La stessa non è tenuta a un obbligo
di neutralità, motivo per cui può formulare una raccomandazione di voto; essa
deve tuttavia rispettare un dovere di obiettività. Le spiegazioni di voto
rispettano l'esigenza di obiettività quando sono equilibrate e rispondono a
motivi importanti, forniscono un'immagine completa del progetto illustrandone i
vantaggi e gli svantaggi e permettono all'avente diritto di voto di formarsi
un'opinione: al di là di determinate esagerazioni, le informazioni non devono
essere contrarie alla verità, né tendenziose né semplicemente inesatte o
incomplete. L'Autorità non è tenuta a discutere ogni dettaglio del progetto né
a evocare ogni obiezione che potrebbe essere sollevata in merito: le è tuttavia
vietato di passare sotto silenzio elementi importanti per la decisione dei
cittadini o di riprodurre in maniera inesatta gli argomenti dei promotori o
degli avversari dell'iniziativa. Scopo precipuo dell'opuscolo informativo non è,
infatti, tanto la propaganda politica, ma l'informazione obiettiva, equilibrata
e possibilmente esauriente dei cittadini sui vantaggi e svantaggi di un
progetto legislativo, mentre ai comitati d'iniziativa dev'essere concesso di
esporre i loro argomenti anche con una certa esagerazione, che non sfoci
tuttavia in asserzioni false e non oggettive (per tutto quanto precede: RtiD
II-2021 n. 1 consid 3.1 con riferimenti).
2.3
Importante è pure la situazione complessiva
dell'informazione che precede una votazione popolare, dovendosi esaminare se i
votanti, sulla base delle informazioni diffuse dai differenti mezzi di comunicazione
di massa e dagli attori del dibattito politico, sono effettivamente in grado di
formarsi un'opinione sufficiente e obiettiva sull'oggetto posto in votazione.
In quest'ambito occorre tener conto dell'insieme delle informazioni divulgate,
non essendo decisivo ch'esse provengano, in parte, dalle spiegazioni inserite
nell'opuscolo informativo (RtiD II-2021 cit. consid. 3.2 con riferimenti).
2.4
Spetta in primo luogo al diritto cantonale
disciplinare il modo di informare i cittadini (DTF 132 I 104 consid. 3.1). Nel
nostro Cantone, l'art. 17 cpv. 3 LEDP dispone che nelle votazioni il materiale
di voto comprende le schede e i testi posti in votazione, con le spiegazioni,
le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo. Nelle votazioni
comunali il compito di redigere un documento di presentazione degli oggetti
posti in votazione con le spiegazioni spetta al Municipio (art. 10 cpv.1 del
regolamento sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019; REDP; RL
150.110). L'informazione (soggiunge la norma, cpv. 2), dev'essere succinta,
oggettiva, accurata, attrattiva, comprensibile e, per quanto possibile, tenere
conto delle diverse opinioni. Il cpv. 3 del medesimo articolo stabilisce poi
che l'opuscolo informativo contiene una breve presentazione dell'oggetto con il
testo sottoposto al voto e la domanda, che figura sulla scheda (lett. a), un
testo con le argomentazioni a favore dell'oggetto (lett. b), uno con quelle
contrarie (lett. c) nonché, nelle votazioni comunali, le eventuali
raccomandazioni di voto del Consiglio comunale e del Municipio (lett. d).
3.
L'opuscolo in
esame consta di 10 pagine. Le prime quattro descrivono l'oggetto della
votazione e l'iter che ha condotto alla concessione del credito. Viene anche
spiegato che, se prevale il sì, il Comune potrà procedere con la realizzazione
del progetto, mentre, se prevarrà il no, il credito decade e la casa anziani
non verrà realizzata.
Seguono quindi le
argomentazioni favorevoli alla concessione del credito (pag. 5-6), cui il
ricorrente fa riferimento. Egli critica, in sostanza, due paragrafi di queste:
Edificio di pregio
e nuovo parco
giochi
Il luogo dove sorgerà la nuova casa anziani è stato
avallato dal Dipartimento Sanità e Socialità, rispetto ad altri siti
valutati: la sua centralità e la possibilità di dialogare con il nucleo di __________
sono stati gli argomenti che hanno portato alla scelta del mappale __________
di proprietà comunale quale luogo ideale dove realizzare la Casa anziani.
Nessuna
Alternativa
Qualora il credito non venisse concesso non esiste
un piano B per la casa anziani, bisogna essere coscienti che la stessa non
verrebbe realizzata sul territorio di __________! Realizzare la Casa anziani
altrove avrebbe costi superiori a quelli previsti siccome il Comune dovrebbe
prima acquistare il terreno, pianificare il comparto e indire un nuovo
concorso d’architettura dilatando così in modo smisurato i tempi di
realizzazione.
3.1
In merito
all'affermazione il luogo dove sorgerà la nuova casa anziani è stato
avallato dal Dipartimento Sanità e Socialità, rispetto ad altri siti valutati il
ricorrente spiega che essa sarebbe falsa, poiché il DSS non avrebbe affatto
scartato siti valutati. La scelta dell'ubicazione è, invece, stata
affrettata e per niente ponderata e dettata dalla sfida per l'assegnazione
della casa per anziani tra noi (__________) a [recte: e] __________.
Sennonché, proprio quanto affermato dal ricorrente, che trova riscontro
negli atti trasmessi dal Municipio, conferma la correttezza di quanto affermato
nell'opuscolo. In particolare, con scritto del 29 ottobre 2014 alla fondazione __________,
il DSS ha dichiarato che alla luce della Relazione sul progetto Casa Anziani
trasmessa dalla Fondazione aveva il piacere di confermarvi che condividiamo
la vostra conclusione di indicare nel mapp. __________ la migliore
localizzazione per la nuova casa anziani. Scritto che fa riferimento al
Rapporto complementare della Fondazione del 16 ottobre 2014 sulle sinergie,
confinanti e valutazioni tecniche inerenti al progetto di casa Anziani nella
piana del Basso Ceresio, dove vengono appunto valutate le ubicazioni proposte
per __________ e ________.
3.2
Per quanto
concerne le possibili alternative nel territorio di __________, l'opuscolo si esprime
invero in modo un po' categorico laddove spiega che, in caso il credito venisse
rifiutato, non esisterebbe una alternativa. Ora, tuttavia, nell'insieme
l'affermazione viene poi fortemente relativizzata con la sua motivazione:
stando lo stadio (avanzato) del progetto, già consolidato a livello
pianificatorio e oggetto di un concorso di architettura, sorgerebbero nuovi
costi e anche i tempi di realizzazione si dilaterebbero. Affermazioni che non
sono destituite di pregio (basti pensare cosa significa modificare un piano
regolatore, acquisire un terreno ecc.).
Va poi considerato che
tali argomenti vengono contestati con dovizia di argomentazioni nel testo che
riporta le posizioni dei promotori del referendum (pag. 7 dell'opuscolo),
secondo i quali, invece, esistono valide alternative, che non comportano costi
diversi da quelli stimati e non vi sarebbe urgenza.
3.3
Il ricorrente
critica poi la formulazione delle domande a pagina 9 dell'opuscolo:
Chi è favorevole
alla progettazione di una
nuova casa anziani e
autorimessa interrata
vota SÌ
Chi è contrario
alla progettazione di una
nuova casa anziani e
autorimessa interrata
vota NO
Sostiene, in
particolare che in esse manchi la precisazione relativa all'ubicazione che, in
fin dei conti, sarebbe il nocciolo della questione. La critica cade nel vuoto.
È vero che quanto
riportato non riproduce pedissequamente la domanda che figura sulla scheda, ma
ne costituisce una semplificazione e non può in nessun caso sfuggire
all'elettore (anche a quello meno accorto) che oggetto della votazione è la
concessione del credito riferito al ben preciso progetto e non un generico
referendum sulla progettazione di una casa anziani. Del resto, la questione
dell'ubicazione della stessa non figura nemmeno sulla scheda di votazione. A
ragione, poiché, come appena spiegato, oggetto del referendum è un ben
determinato progetto non già la scelta dell'ubicazione della struttura.
Quest'ultima è solo uno degli argomenti oggetto di discussione politica.
4.
Tutto ponderato,
quanto affermato in detto opuscolo appare rispettoso dell'oggettività
dell'informazione, rientrando ancora nell'ambito della dialettica politica. Il
tema dell'ubicazione della casa anziani, pur non essendo di per sé l'oggetto
della votazione, non viene sottaciuto; favorevoli e contrari hanno potuto
esprimere le loro antitetiche visioni, formulando previsioni circa la portata
politica che il rifiuto della concessione del credito potrebbe avere. Informazione
che poi è stata ulteriormente ribadita, per quanto concerne il fronte del no,
attraverso il "volantino arancione" prodotto dal ricorrente con la
replica e destinato a tutti i fuochi. Ciò che permette ulteriormente di
ritenere che i cittadini dispongano di una visione globale e corretta della
posta in gioco e che, pertanto, il loro diritto alla libera formazione della
volontà di voto risulta garantito.
5.
Il ricorso
dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.-, anticipata da RI 1, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera