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Decisione

52.2024.188

Ricorso contro opuscolo informativo per la progettazione di massima di una nuova casa anziani (votazione comunale)

28 maggio 2024Italiano12 min

particolare, ritiene che non sarebbe vero che il Dipartimento della sanità e della

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.188

Lugano

28 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Sonja Dobrijevic

statuendo sul ricorso del 14 maggio

2024 di

RI

1

Contro

l'opuscolo informativo Progettazione di massima

della nuova casa anziani a __________ allestito dal Municipio di CO 1 per

la votazione comunale del 9 giugno 2024 (concessione del credito di fr.

650'000.- per la progettazione di massima della nuova casa anziani e

autorimessa interrata a __________);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. L'11 dicembre 2023 il

Consiglio comunale di CO 1 ha concesso al Municipio un credito di fr. 650'000.-

per la progettazione di massima della nuova casa anziani e di un'autorimessa

interrata a __________, sulla base del relativo messaggio (n. 23-23) del 31

ottobre precedente (reperibile su https://www.__________.ch). Essa verrebbe

realizzata sul mapp. __________ di __________, proprietà comunale di 4'173 m2,

ubicata in zona __________, in posizione centrale del paese, dove esistono

attualmente un posteggio pubblico e il parco giochi. Il fondo è assegnato alla

zona per edifici di interesse pubblico EP 9 Casa per anziani, destinato appunto

a ospitare questo edificio, e ulteriori spazi di servizio per la collettività,

compatibili e sinergici con la destinazione principale; inoltre, è prevista

un'autorimessa pubblica per le strutture di interesse pubblico e dei residenti

del nucleo di __________ (art. 66 delle norme di attuazione del piano

regolatore; NAPR).

B. Contro la decisione

del Legislativo appena descritta è stato promosso, con successo, un referendum.

Pertanto, il Municipio di CO 1 ha convocato l'Assemblea comunale per domenica 9

giugno 2024 per pronunciarsi in merito al citato credito.

C. a. Con ricorso del 14

maggio 2024, RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

criticando il contenuto dell'opuscolo informativo inviato agli elettori insieme

al materiale di voto.

b. Constatato che

l'atto di ricorso non era firmato e che nemmeno era allegato l'opuscolo

contestato, il 15 maggio 2024 il giudice delegato all'istruzione della causa ha

fissato un termine di tre giorni all'insorgente per rimediare ai difetti, con

la comminatoria dell'irricevibilità dell'impugnativa.

c. Il 16 maggio 2024 il

ricorrente ha trasmesso l'opuscolo in parola e l'atto di ricorso firmato. Egli

domanda di porre rimedio nei modi e nei tempi che l'autorità competente

riterrà di indicare a chi di dovere all'informazione, che ritiene non

oggettiva e fuorviante, del testo Perché votare SÌ a pag. 5 e 9. In

particolare, ritiene che non sarebbe vero che il Dipartimento della sanità e della

socialità (DSS) avrebbe scartato "siti valutati". Pure falso sarebbe

affermare che non sussistono alternative.

D. Chiamato a presentare

una risposta, il Municipio di CO 1 resiste al ricorso, con argomenti che

verranno discussi in seguito, se necessario.

E. Con la replica

l'insorgente ribadisce di contestare nuovamente l'affermazione secondo cui non

vi sarebbero alternative. Conferma anche di ritenere scorretta l'alternativa

posta a pag. 9, laddove mancherebbe la precisazione dell'ubicazione, ciò che

costituirebbe il nocciolo della questione. Ritiene ormai viziato l'esito della

votazione da questa irregolarità, alla quale chiede venga posto rimedio.

F. Il Tribunale,

alla luce dell'esito dell'impugnativa, ha rinunciato a raccogliere la duplica

dal Comune.

Considerato, in

diritto

1. Rivolto contro

un atto della procedura preparatoria del Municipio, la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo a evadere il ricorso discende dall'art. 133 cpv. 1 e 2

della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL

150.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, avente diritto di voto nell'affare

in causa (STA 52.2019.599 del 3 giugno 2020 consid. 1.2), è data. Quanto alla

tempestività, notoriamente l'invio da parte dei Comuni del materiale di voto

avviene per posta semplice, sicché non è possibile una prova documentale del

momento della ricezione. Ora, la data di martedì 14 maggio 2024 indicata

dall'insorgente appare del tutto plausibile. Nemmeno il Municipio pretende

altrimenti. Il Tribunale considera pertanto tempestivo il ricorso (art. 133

cpv. 5 LEDP), che è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti prodotti dalle parti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100).

Considerandi

2.

2.1. La garanzia

dei diritti politici di cui all'art. 34 cpv. 2 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) protegge la

libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Ciò significa

che il cittadino elettore può pretendere che siano riconosciuti solo i

risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsati alla

volontà liberamente espressa dal corpo elettorale (DTF 138 II 13 consid. 6.3).

2.2

La garanzia dei

diritti politici tutela il diritto dei cittadini di non subire pressioni o di

essere influenzati in modo inammissibile nella formazione e nell'espressione

della loro volontà politica: ogni cittadino deve dunque potersi determinare,

formando la sua opinione nel modo più libero e completo possibile ed esprimere

di conseguenza la sua scelta.

Secondo la

giurisprudenza, l'esito di una votazione è falsato allorquando le autorità

influenzino in maniera inammissibile gli aventi diritto di voto. Un

condizionamento di questo genere può essere esercitato segnatamente per il

tramite delle informazioni ufficiali indirizzate dalle Autorità ai cittadini. La

libertà di voto ammette l'utilizzo di spiegazioni o messaggi ufficiali relativi

a una votazione, nei quali l'Autorità spiega l'oggetto dello scrutinio e

raccomanda di accettarlo o di respingerlo. La stessa non è tenuta a un obbligo

di neutralità, motivo per cui può formulare una raccomandazione di voto; essa

deve tuttavia rispettare un dovere di obiettività. Le spiegazioni di voto

rispettano l'esigenza di obiettività quando sono equilibrate e rispondono a

motivi importanti, forniscono un'immagine completa del progetto illustrandone i

vantaggi e gli svantaggi e permettono all'avente diritto di voto di formarsi

un'opinione: al di là di determinate esagerazioni, le informazioni non devono

essere contrarie alla verità, né tendenziose né semplicemente inesatte o

incomplete. L'Autorità non è tenuta a discutere ogni dettaglio del progetto né

a evocare ogni obiezione che potrebbe essere sollevata in merito: le è tuttavia

vietato di passare sotto silenzio elementi importanti per la decisione dei

cittadini o di riprodurre in maniera inesatta gli argomenti dei promotori o

degli avversari dell'iniziativa. Scopo precipuo dell'opuscolo informativo non è,

infatti, tanto la propaganda politica, ma l'informazione obiettiva, equilibrata

e possibilmente esauriente dei cittadini sui vantaggi e svantaggi di un

progetto legislativo, mentre ai comitati d'iniziativa dev'essere concesso di

esporre i loro argomenti anche con una certa esagerazione, che non sfoci

tuttavia in asserzioni false e non oggettive (per tutto quanto precede: RtiD

II-2021 n. 1 consid 3.1 con riferimenti).

2.3

Importante è pure la situazione complessiva

dell'informazione che precede una votazione popolare, dovendosi esaminare se i

votanti, sulla base delle informazioni diffuse dai differenti mezzi di comunicazione

di massa e dagli attori del dibattito politico, sono effettivamente in grado di

formarsi un'opinione sufficiente e obiettiva sull'oggetto posto in votazione.

In quest'ambito occorre tener conto dell'insieme delle informazioni divulgate,

non essendo decisivo ch'esse provengano, in parte, dalle spiegazioni inserite

nell'opuscolo informativo (RtiD II-2021 cit. consid. 3.2 con riferimenti).

2.4

Spetta in primo luogo al diritto cantonale

disciplinare il modo di informare i cittadini (DTF 132 I 104 consid. 3.1). Nel

nostro Cantone, l'art. 17 cpv. 3 LEDP dispone che nelle votazioni il materiale

di voto comprende le schede e i testi posti in votazione, con le spiegazioni,

le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo. Nelle votazioni

comunali il compito di redigere un documento di presentazione degli oggetti

posti in votazione con le spiegazioni spetta al Municipio (art. 10 cpv.1 del

regolamento sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019; REDP; RL

150.110). L'informazione (soggiunge la norma, cpv. 2), dev'essere succinta,

oggettiva, accurata, attrattiva, comprensibile e, per quanto possibile, tenere

conto delle diverse opinioni. Il cpv. 3 del medesimo articolo stabilisce poi

che l'opuscolo informativo contiene una breve presentazione dell'oggetto con il

testo sottoposto al voto e la domanda, che figura sulla scheda (lett. a), un

testo con le argomentazioni a favore dell'oggetto (lett. b), uno con quelle

contrarie (lett. c) nonché, nelle votazioni comunali, le eventuali

raccomandazioni di voto del Consiglio comunale e del Municipio (lett. d).

3.

L'opuscolo in

esame consta di 10 pagine. Le prime quattro descrivono l'oggetto della

votazione e l'iter che ha condotto alla concessione del credito. Viene anche

spiegato che, se prevale il sì, il Comune potrà procedere con la realizzazione

del progetto, mentre, se prevarrà il no, il credito decade e la casa anziani

non verrà realizzata.

Seguono quindi le

argomentazioni favorevoli alla concessione del credito (pag. 5-6), cui il

ricorrente fa riferimento. Egli critica, in sostanza, due paragrafi di queste:

Edificio di pregio

e nuovo parco

giochi

Il luogo dove sorgerà la nuova casa anziani è stato

avallato dal Dipartimento Sanità e Socialità, rispetto ad altri siti

valutati: la sua centralità e la possibilità di dialogare con il nucleo di __________

sono stati gli argomenti che hanno portato alla scelta del mappale __________

di proprietà comunale quale luogo ideale dove realizzare la Casa anziani.

Nessuna

Alternativa

Qualora il credito non venisse concesso non esiste

un piano B per la casa anziani, bisogna essere coscienti che la stessa non

verrebbe realizzata sul territorio di __________! Realizzare la Casa anziani

altrove avrebbe costi superiori a quelli previsti siccome il Comune dovrebbe

prima acquistare il terreno, pianificare il comparto e indire un nuovo

concorso d’architettura dilatando così in modo smisurato i tempi di

realizzazione.

3.1

In merito

all'affermazione il luogo dove sorgerà la nuova casa anziani è stato

avallato dal Dipartimento Sanità e Socialità, rispetto ad altri siti valutati il

ricorrente spiega che essa sarebbe falsa, poiché il DSS non avrebbe affatto

scartato siti valutati. La scelta dell'ubicazione è, invece, stata

affrettata e per niente ponderata e dettata dalla sfida per l'assegnazione

della casa per anziani tra noi (__________) a [recte: e] __________.

Sennonché, proprio quanto affermato dal ricorrente, che trova riscontro

negli atti trasmessi dal Municipio, conferma la correttezza di quanto affermato

nell'opuscolo. In particolare, con scritto del 29 ottobre 2014 alla fondazione __________,

il DSS ha dichiarato che alla luce della Relazione sul progetto Casa Anziani

trasmessa dalla Fondazione aveva il piacere di confermarvi che condividiamo

la vostra conclusione di indicare nel mapp. __________ la migliore

localizzazione per la nuova casa anziani. Scritto che fa riferimento al

Rapporto complementare della Fondazione del 16 ottobre 2014 sulle sinergie,

confinanti e valutazioni tecniche inerenti al progetto di casa Anziani nella

piana del Basso Ceresio, dove vengono appunto valutate le ubicazioni proposte

per __________ e ________.

3.2

Per quanto

concerne le possibili alternative nel territorio di __________, l'opuscolo si esprime

invero in modo un po' categorico laddove spiega che, in caso il credito venisse

rifiutato, non esisterebbe una alternativa. Ora, tuttavia, nell'insieme

l'affermazione viene poi fortemente relativizzata con la sua motivazione:

stando lo stadio (avanzato) del progetto, già consolidato a livello

pianificatorio e oggetto di un concorso di architettura, sorgerebbero nuovi

costi e anche i tempi di realizzazione si dilaterebbero. Affermazioni che non

sono destituite di pregio (basti pensare cosa significa modificare un piano

regolatore, acquisire un terreno ecc.).

Va poi considerato che

tali argomenti vengono contestati con dovizia di argomentazioni nel testo che

riporta le posizioni dei promotori del referendum (pag. 7 dell'opuscolo),

secondo i quali, invece, esistono valide alternative, che non comportano costi

diversi da quelli stimati e non vi sarebbe urgenza.

3.3

Il ricorrente

critica poi la formulazione delle domande a pagina 9 dell'opuscolo:

Chi è favorevole

alla progettazione di una

nuova casa anziani e

autorimessa interrata

vota SÌ

Chi è contrario

alla progettazione di una

nuova casa anziani e

autorimessa interrata

vota NO

Sostiene, in

particolare che in esse manchi la precisazione relativa all'ubicazione che, in

fin dei conti, sarebbe il nocciolo della questione. La critica cade nel vuoto.

È vero che quanto

riportato non riproduce pedissequamente la domanda che figura sulla scheda, ma

ne costituisce una semplificazione e non può in nessun caso sfuggire

all'elettore (anche a quello meno accorto) che oggetto della votazione è la

concessione del credito riferito al ben preciso progetto e non un generico

referendum sulla progettazione di una casa anziani. Del resto, la questione

dell'ubicazione della stessa non figura nemmeno sulla scheda di votazione. A

ragione, poiché, come appena spiegato, oggetto del referendum è un ben

determinato progetto non già la scelta dell'ubicazione della struttura.

Quest'ultima è solo uno degli argomenti oggetto di discussione politica.

4.

Tutto ponderato,

quanto affermato in detto opuscolo appare rispettoso dell'oggettività

dell'informazione, rientrando ancora nell'ambito della dialettica politica. Il

tema dell'ubicazione della casa anziani, pur non essendo di per sé l'oggetto

della votazione, non viene sottaciuto; favorevoli e contrari hanno potuto

esprimere le loro antitetiche visioni, formulando previsioni circa la portata

politica che il rifiuto della concessione del credito potrebbe avere. Informazione

che poi è stata ulteriormente ribadita, per quanto concerne il fronte del no,

attraverso il "volantino arancione" prodotto dal ricorrente con la

replica e destinato a tutti i fuochi. Ciò che permette ulteriormente di

ritenere che i cittadini dispongano di una visione globale e corretta della

posta in gioco e che, pertanto, il loro diritto alla libera formazione della

volontà di voto risulta garantito.

5.

Il ricorso

dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, anticipata da RI 1, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera