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Decisione

52.2024.200

Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione delle referenze e degli apprendisti. Nel caso concreto, la mancata indicazione del numero di apprendisti non conduce all'esclusione dell'o

2 settembre 2024Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

prossimi considerandi, la classifica finale non sarebbe cambiata.

6. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli

offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e

tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal

committente. L'offerta,

sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed

univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del

capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di

trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al

riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). In particolare, soggiunge l'art.

42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le offerte giunte in busta aperta, prive

del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al

recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi

unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari

o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte

dalla documentazione di gara. La conformità dell'offerta

per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto

dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso

riservato il principio di proporzionalità, in

particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità

irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1,

2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid.

3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid.

2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile

2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

7.

La deliberataria ha contestato la

valutazione dell'offerta della ricorrente in punto ai criteri formazione

apprendisti e perfezionamento professionale, sostenendo che la

società non avrebbe provveduto alla formazione di apprendisti/personale la cui

professione possa essere posta in relazione con il settore della commessa in

oggetto. A

sostegno della sua tesi l'aggiudicataria cita la scheda informativa criterio

di aggiudicazione formazione professionale degli apprendisti redatta dall'UVCP

(pag. 6), richiamata dagli atti di gara. A torto.

7.1. La scheda informativa citata, rispondendo ad alcune domande frequenti,

afferma che nel caso in cui nel settore

della commessa non esiste una formazione professionale, il criterio degli

apprendisti - la cui introduzione è divenuta obbligatoria, salvo nelle commesse

internazionali (cfr. art. 53 cpv. 3 RLCPubb/CIAP; art. 54 cpv. 4 RLCPubb/CIAP e

relativa direttiva di applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al cpv.

2, pubblicata sul FU n. 245 del 27 dicembre 2023 e n. 2 del 3 gennaio 2024) - debba essere, in ogni caso, previsto nel bando, in quanto l'offerente

può indicare gli apprendisti relazionati con il settore della commessa, ad

esempio quelli che si occupano dell'amministrazione (pag. 6). I criteri in

oggetto mirano infatti a premiare quelle ditte che offrono ai giovani

opportunità di formazione e che introducono nel mondo del lavoro i lavoratori

che hanno conseguito un titolo professionale da meno di due anni,

indipendentemente dalla formazione intrapresa. Invano pretende dunque

l'aggiudicataria che gli apprendisti di altre formazioni, quando poi, come

in concreto, esiste una specifica formazione, non andrebbero conteggiati.

7.2. Posta questa premessa, il Tribunale non può fare a meno di rilevare un

errore nella valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in punto ai criteri

in parola, per i quali - non avendo alle proprie dipendenze né apprendisti né

dipendenti in formazione - ha ottenuto la nota 0 (= 0 punti). Le condizioni

d'appalto precisavano infatti che i punteggi per questi due criteri sarebbero

scaturiti dall'assegnazione di note da 1 a 6, secondo le tabelle riportate alle

pos. 224.560 e 224.650 CPN 102.

La deliberataria ha lasciato in bianco gli spazi dedicati all'indicazione del

numero di apprendisti e dei dipendenti in perfezionamento professionale per il

periodo per cui era richiesta l'informazione (pag. 17 e 19 del capitolato di

appalto). Se per quanto riguarda i dipendenti in formazione la mancata

compilazione della tabella comporta l'assegnazione della nota 1 (vedi pos.

224.640), per quanto riguarda gli apprendisti l'omessa indicazione del loro

numero rende l'offerta incompleta. Ora, è ben vero che secondo la

giurisprudenza di questo Tribunale (STA 52.2020.396 del 16 dicembre 2020 consid.

3) il vizio, analogamente a quanto avviene nel caso in cui un concorrente che

intende offrire prestazioni gratuite lascia una posizione vuota anziché

indicarlo chiaramente (apponendo “0” o un segno inequivocabile, ad es. “-”;

cfr. STA 52.2019.284 del 5 agosto 2019, 52.2018.614 del 22 febbraio 2019,

52.2015.251 del 21 luglio 2015), comporta di regola l'esclusione dalla gara. È

tuttavia altrettanto vero che nella fattispecie concreta si giustifica di

derogare a questa prassi, dal momento che nelle indicazioni generali della

ditta (dichiarazioni dell'imprenditore, pag. 4 del capitolato) l'aggiudicataria

ha segnalato chiaramente, indicando “0”, di non avere apprendisti alle proprie

dipendenze. In queste circostanze, l'estromissione

dell'offerta costituirebbe un eccesso di formalismo. A maggior ragione si

giustifica questa conclusione se si considera che per quanto riguarda il

criterio del perfezionamento professionale la mancata compilazione degli spazi

dedicati all'indicazione del numero dei dipendenti in formazione avuti alle

dipendenze negli ultimi 5 anni non avrebbe comportato l'esclusione dalla gara

bensì solo l'assegnazione della nota 1 (cfr. pos. 224.640).

La valutazione di questo criterio apporta dunque

alla deliberataria il punteggio di 12.5 (0 apprendisti per 10 dipendenti = nota

2.5, ponderata al 5%) e non 0 punti come erroneamente calcolato dal

committente. Per il criterio del perfezionamento professionale la deliberataria

merita invece 3 punti (nota 1, ponderata al 3%), conformemente alle condizioni

di gara (cfr. 224.640 CPN 102).

7.3. Con le correzioni di cui si è appena detto e pur considerando nella

peggiore delle ipotesi per la deliberataria solo 4 delle referenze apportate,

che condurrebbe a un punteggio di 135 (nota 5 ponderata al 27%; cfr. supra,

consid. 5.2), l'insorgente non arriverebbe comunque a primeggiare la

classifica, che resterebbe dominata dalla deliberataria.

CO 1

RI 1

Nota

Punti

Nota

Punti

1. Economicità-prezzo

50

6

300

5.99

300

Considerandi

2.

Referenze

27.

5.

135.

5.

135.

3.

Programma lavori

15.

6.

90.

3.85

57.8

4.

Apprendisti

5.

2.5

12.5

6.

30.

5.

Perfezionamento professionale

3.

1.

3.

5.5

16.5

Totale punti

540.5

539.3

Graduatoria

1.

2.

8.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto.

9.

La presente

decisione rende priva d'oggetto la domanda tendente alla concessione

dell'effetto sospensivo al ricorso.

10.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà congrue ripetibili

all'aggiudicataria, assistita da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Essa rifonderà identico importo alla deliberataria a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera