52.2024.203
Commessa pubblica. Valutazione dell'offerta in relazione al criterio di aggiudicazione "durata dei lavori". Divieto di modificare le offerte
13 novembre 2024Italiano9 min
A. Il __________ 2023 la
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.203
Lugano
13
novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 23 maggio
2024 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione dell'8 maggio 2024 (n. 2307) del
Consiglio di Stato che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato la
commessa concernente le opere di metalcostruttore occorrenti nell'ambito
della ristrutturazione e dell'ampliamento del liceo cantonale di __________
alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il __________ 2023 la
Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite del Dipartimento delle finanze e
dell'economia, Sezione della logistica, ha indetto un pubblico concorso, retto
dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/
15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare le opere di metalcostruttore per la costruzione di facciate
occorrenti nell'ambito della ristrutturazione e dell'ampliamento del liceo
cantonale di __________ (FU n. __________ del __________ 2023, pag. 5 seg.).
Il capitolato
d'appalto annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione (pos. 224.100, pag. 20):
1.
Economicità - prezzo 50%
Considerandi
2.
Attendibilità dei prezzi 20%
3.
Durata dei lavori / Tempi
di esecuzione - produzione 10%
4.
Referenze ed esperienze 20%
In relazione al
criterio di aggiudicazione n. 3, il documento prevedeva quanto segue (pos.
224.420).
Durata dei lavori/Tempi di esecuzione-produzione
Il tempo indicato di settimane lavorative comprende
tutte le opere necessarie richieste dall'ordinazione da parte del COM, alla
preparazione in fabbrica fino alla conclusione del lavoro in cantiere.
Il totale delle settimane lavorative proposte non
potrà superare il numero di settimane massime totali indicate dal COM.
Nella sottostante tabella l'offerente dovrà indicare
le settimane lavorative a partire dall'inizio fino al termine dei lavori.
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione
indipendentemente dal termine indicato d'inizio lavori.
Le fasi 1 e 2 non possono essere sovrapposte.
Settimane lavorative di
calendario concesse dal COM
Settimane lavorative di
calendario proposte dall'Offerente
Fase 1. Progettazione dell'opera
10.
……
Fase 2. Ordinazioni e Produzione
(L'inizio dell'ordinazione e produzione
sono subordinati dall'approvazione della progettazione dell'opera da parte
dei progettisti incaricati)
34.
……
Fase 3. Montaggio, lavori di finitura e collaudo
38.
……
Esecuzione completa delle opere
82.
……
Il capitolato
annunciava poi la formula matematica che sarebbe stata applicata per assegnare
la nota in base al numero di settimane proposto in offerta, posto che il minor
tempo avrebbe ottenuto la nota 6.
B. Entro il termine utile
sono giunte al committente quattro offerte, tra cui quella della RI 1, di fr.
5'040'199.25 e quella della CO 1, di fr. 5'506'979.40. Dopo valutazione delle stesse,
il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria
con 92.28 punti.
C. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,
seconda classificata con 92.25 punti, chiedendone in via principale la riforma
nel senso che la commessa sia aggiudicata in proprio favore, mentre in via
subordinata il rinvio degli atti al committente per nuova decisione. Il tutto
previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Contesta la valutazione
del criterio di aggiudicazione n. 3, sostenendo che la propria offerta sarebbe
stata a torto penalizzata. Ai fini del calcolo del punteggio, il committente
non avrebbe dovuto infatti utilizzare il numero di settimane lavorative (71)
indicate in offerta, bensì quello inferiore (52) risultante dal programma
lavori inoltrato successivamente e su richiesta del committente. A suo dire, l'ente
appaltante avrebbe dovuto considerare che il programma lavori prevedeva una
sovrapposizione tra la fase 2 e la fase 3, di modo che il numero di settimane
totali per l'esecuzione delle opere è inferiore di quella esposta nell'offerta,
che va a sommare le settimane necessarie allo svolgimento delle singole fasi.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppongono il committente e l'aggiudicataria. Entrambe sostengono che
la valutazione del committente è conforme alle regole di gara. Se l'ente
appaltante avesse utilizzato quale parametro il dato di 52 settimane esposto
con il programma lavori avrebbe permesso alla ricorrente di modificare
l'offerta dopo la sua apertura. Ciò sarebbe contrario ai principi che reggono
la materia. L'aggiudicataria critica inoltre alcuni aspetti della valutazione
dell'offerta della ricorrente.
E. L'insorgente non
replica.
F. L'Ufficio di
vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso
e seconda classificata, la ricorrente è legittimata a contestare l'assegnazione
della commessa a un'altra concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv.
1.
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2
Il giudizio può emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il
carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la
documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire
sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2.
Per principio,
dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere rettificate
e/o completate (RtiD I-2012 n. 17, STA 52.2017.373 del 26 febbraio 2018 consid.
3.2). Tale principio discende dal divieto di negoziazioni stabilito all'art. 11
lett. c CIAP. Eccezioni a questa regola sono ammesse soltanto in caso di involontari errori aritmetici e di scrittura, che
possono essere rettificati dal committente (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), il quale ha inoltre la
facoltà di chiedere ai concorrenti spiegazioni e delucidazioni sul contenuto
dell'offerta. Tale possibilità va comunque riservata a chiarire aspetti
dell'offerta e non può invece condurre a una modifica della stessa (Etienne Poltier, Droit des marchés
publics, Berna 2014, n.354; Peter
Galli/André Moser/
Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, III ed.,
Zurigo 2013, n. 710 segg.). In questo caso, vanno comunque salvaguardati il
principio della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della
trasparenza (STA 52.2007.214 del 17 ottobre 2007 consid. 2).
3.
In materia di
commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è
proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del
potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP). Il controllo
dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma
circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i
limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in
spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in
particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della
precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli
estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o
dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei
casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni
oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi
fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di
trattamento o alla proporzionalità. In altre parole, l'autorità giudiziaria
esamina liberamente se il committente ha applicato in modo corretto la
legislazione determinante. In tale contesto, quando il diritto materiale lascia
a quest'ultimo un ampio potere di apprezzamento, ciò che è il caso in
particolare nella fase di valutazione e di confronto delle offerte, il giudice
deve tuttavia badare a non interferire indebitamente nella libertà di decisione
del committente. L'autorità giudiziaria non deve infatti sostituire il proprio
potere di apprezzamento a quello dell'ente appaltante riguardo
all'aggiudicazione di una commessa pubblica, perché in tal caso adotterebbe un
giudizio di opportunità esaminando l'adeguatezza della decisione, e ciò non le
è consentito. Ciò, in pratica, può essere equiparato ad un controllo limitato
all'arbitrio (DTF 141 II 353 consid. 3).
4.
La ricorrente
contesta la valutazione della propria offerta in relazione al criterio di
aggiudicazione durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione,
ritenendo di essere stata penalizzata. A fronte del programma lavori trasmesso
all'ente appaltante, quest'ultimo avrebbe dovuto considerare una tempistica più
breve, che l'avrebbe portata a ottenere una nota migliore e a primeggiare la
classifica.
Il committente ha
stabilito il predetto criterio di aggiudicazione annunciandone nel dettaglio il
metodo di valutazione nel bando di concorso. Ai concorrenti, tenuti a compilare
l'apposita tabella sul modulo d'offerta, doveva essere chiaro che il numero di
settimane totali annunciate in quella sede sarebbe stato utilizzato come
parametro di valutazione per calcolare il punteggio. In caso di dubbio su come
compilare la tabella, la ricorrente avrebbe del resto potuto chiedere
delucidazioni al committente nel termine previsto a questo scopo.
L'insorgente ha compilato la tabella proponendo una tempistica di 9 settimane
per la fase 1, 29 settimane per la fase 2 e 33 settimane per la fase 3, per un
totale di 71 settimane.
Dopo l'apertura delle offerte, il committente ha richiesto alla ricorrente,
così come all'aggiudicataria, di presentare un programma lavori dettagliato.
Facoltà conferitagli dal capitolato d'appalto (pos. 224.400). Il programma
lavori esibito dalla ricorrente prevede una sovrapposizione (di 19 settimane) tra
la fase 2 e la fase 3, di modo che la durata totale dei lavori è ipotizzata in
sole 52 settimane.
Contrariamente a quanto
sostiene l'insorgente, il programma lavori non doveva indurre la stazione
appaltante a utilizzare il dato di 52 settimane per calcolare il punteggio in
relazione al citato criterio di aggiudicazione. Infatti, tale modo di procedere,
basato su un documento allestito e consegnato a posteriori, costituirebbe
un'inammissibile modifica dell'offerta.
Inoltre, il
committente, che detiene ampio potere di apprezzamento nell'interpretazione dei
criteri di aggiudicazione da esso stabiliti, conferma in questa sede che il
metodo di valutazione prevedeva di sommare le settimane annunciate per le
singole fasi, senza tenere conto di eventuali sovrapposizioni.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso va respinto.
6.
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente
alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
7.
La tassa di
giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 6'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera