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Decisione

52.2024.203

Commessa pubblica. Valutazione dell'offerta in relazione al criterio di aggiudicazione "durata dei lavori". Divieto di modificare le offerte

13 novembre 2024Italiano9 min

A. Il __________ 2023 la

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.203

Lugano

13

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 23 maggio

2024 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione dell'8 maggio 2024 (n. 2307) del

Consiglio di Stato che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato la

commessa concernente le opere di metalcostruttore occorrenti nell'ambito

della ristrutturazione e dell'ampliamento del liceo cantonale di __________

alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il __________ 2023 la

Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite del Dipartimento delle finanze e

dell'economia, Sezione della logistica, ha indetto un pubblico concorso, retto

dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/

15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per

aggiudicare le opere di metalcostruttore per la costruzione di facciate

occorrenti nell'ambito della ristrutturazione e dell'ampliamento del liceo

cantonale di __________ (FU n. __________ del __________ 2023, pag. 5 seg.).

Il capitolato

d'appalto annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di

ponderazione (pos. 224.100, pag. 20):

1.

Economicità - prezzo 50%

Considerandi

2.

Attendibilità dei prezzi 20%

3.

Durata dei lavori / Tempi

di esecuzione - produzione 10%

4.

Referenze ed esperienze 20%

In relazione al

criterio di aggiudicazione n. 3, il documento prevedeva quanto segue (pos.

224.420).

Durata dei lavori/Tempi di esecuzione-produzione

Il tempo indicato di settimane lavorative comprende

tutte le opere necessarie richieste dall'ordinazione da parte del COM, alla

preparazione in fabbrica fino alla conclusione del lavoro in cantiere.

Il totale delle settimane lavorative proposte non

potrà superare il numero di settimane massime totali indicate dal COM.

Nella sottostante tabella l'offerente dovrà indicare

le settimane lavorative a partire dall'inizio fino al termine dei lavori.

L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione

indipendentemente dal termine indicato d'inizio lavori.

Le fasi 1 e 2 non possono essere sovrapposte.

Settimane lavorative di

calendario concesse dal COM

Settimane lavorative di

calendario proposte dall'Offerente

Fase 1. Progettazione dell'opera

10.

……

Fase 2. Ordinazioni e Produzione

(L'inizio dell'ordinazione e produzione

sono subordinati dall'approvazione della progettazione dell'opera da parte

dei progettisti incaricati)

34.

……

Fase 3. Montaggio, lavori di finitura e collaudo

38.

……

Esecuzione completa delle opere

82.

……

Il capitolato

annunciava poi la formula matematica che sarebbe stata applicata per assegnare

la nota in base al numero di settimane proposto in offerta, posto che il minor

tempo avrebbe ottenuto la nota 6.

B. Entro il termine utile

sono giunte al committente quattro offerte, tra cui quella della RI 1, di fr.

5'040'199.25 e quella della CO 1, di fr. 5'506'979.40. Dopo valutazione delle stesse,

il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria

con 92.28 punti.

C. Contro la predetta

decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,

seconda classificata con 92.25 punti, chiedendone in via principale la riforma

nel senso che la commessa sia aggiudicata in proprio favore, mentre in via

subordinata il rinvio degli atti al committente per nuova decisione. Il tutto

previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Contesta la valutazione

del criterio di aggiudicazione n. 3, sostenendo che la propria offerta sarebbe

stata a torto penalizzata. Ai fini del calcolo del punteggio, il committente

non avrebbe dovuto infatti utilizzare il numero di settimane lavorative (71)

indicate in offerta, bensì quello inferiore (52) risultante dal programma

lavori inoltrato successivamente e su richiesta del committente. A suo dire, l'ente

appaltante avrebbe dovuto considerare che il programma lavori prevedeva una

sovrapposizione tra la fase 2 e la fase 3, di modo che il numero di settimane

totali per l'esecuzione delle opere è inferiore di quella esposta nell'offerta,

che va a sommare le settimane necessarie allo svolgimento delle singole fasi.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppongono il committente e l'aggiudicataria. Entrambe sostengono che

la valutazione del committente è conforme alle regole di gara. Se l'ente

appaltante avesse utilizzato quale parametro il dato di 52 settimane esposto

con il programma lavori avrebbe permesso alla ricorrente di modificare

l'offerta dopo la sua apertura. Ciò sarebbe contrario ai principi che reggono

la materia. L'aggiudicataria critica inoltre alcuni aspetti della valutazione

dell'offerta della ricorrente.

E. L'insorgente non

replica.

F. L'Ufficio di

vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso

e seconda classificata, la ricorrente è legittimata a contestare l'assegnazione

della commessa a un'altra concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv.

1.

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il

carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la

documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire

sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

2.

Per principio,

dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere rettificate

e/o completate (RtiD I-2012 n. 17, STA 52.2017.373 del 26 febbraio 2018 consid.

3.2). Tale principio discende dal divieto di negoziazioni stabilito all'art. 11

lett. c CIAP. Eccezioni a questa regola sono ammesse soltanto in caso di involontari errori aritmetici e di scrittura, che

possono essere rettificati dal committente (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), il quale ha inoltre la

facoltà di chiedere ai concorrenti spiegazioni e delucidazioni sul contenuto

dell'offerta. Tale possibilità va comunque riservata a chiarire aspetti

dell'offerta e non può invece condurre a una modifica della stessa (Etienne Poltier, Droit des marchés

publics, Berna 2014, n.354; Peter

Galli/André Moser/

Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, III ed.,

Zurigo 2013, n. 710 segg.). In questo caso, vanno comunque salvaguardati il

principio della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della

trasparenza (STA 52.2007.214 del 17 ottobre 2007 consid. 2).

3.

In materia di

commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è

proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del

potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti

giuridicamente rilevanti (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP). Il controllo

dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma

circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i

limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in

spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in

particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della

precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli

estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o

dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei

casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni

oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento o alla proporzionalità. In altre parole, l'autorità giudiziaria

esamina liberamente se il committente ha applicato in modo corretto la

legislazione determinante. In tale contesto, quando il diritto materiale lascia

a quest'ultimo un ampio potere di apprezzamento, ciò che è il caso in

particolare nella fase di valutazione e di confronto delle offerte, il giudice

deve tuttavia badare a non interferire indebitamente nella libertà di decisione

del committente. L'autorità giudiziaria non deve infatti sostituire il proprio

potere di apprezzamento a quello dell'ente appaltante riguardo

all'aggiudicazione di una commessa pubblica, perché in tal caso adotterebbe un

giudizio di opportunità esaminando l'adeguatezza della decisione, e ciò non le

è consentito. Ciò, in pratica, può essere equiparato ad un controllo limitato

all'arbitrio (DTF 141 II 353 consid. 3).

4.

La ricorrente

contesta la valutazione della propria offerta in relazione al criterio di

aggiudicazione durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione,

ritenendo di essere stata penalizzata. A fronte del programma lavori trasmesso

all'ente appaltante, quest'ultimo avrebbe dovuto considerare una tempistica più

breve, che l'avrebbe portata a ottenere una nota migliore e a primeggiare la

classifica.

Il committente ha

stabilito il predetto criterio di aggiudicazione annunciandone nel dettaglio il

metodo di valutazione nel bando di concorso. Ai concorrenti, tenuti a compilare

l'apposita tabella sul modulo d'offerta, doveva essere chiaro che il numero di

settimane totali annunciate in quella sede sarebbe stato utilizzato come

parametro di valutazione per calcolare il punteggio. In caso di dubbio su come

compilare la tabella, la ricorrente avrebbe del resto potuto chiedere

delucidazioni al committente nel termine previsto a questo scopo.

L'insorgente ha compilato la tabella proponendo una tempistica di 9 settimane

per la fase 1, 29 settimane per la fase 2 e 33 settimane per la fase 3, per un

totale di 71 settimane.

Dopo l'apertura delle offerte, il committente ha richiesto alla ricorrente,

così come all'aggiudicataria, di presentare un programma lavori dettagliato.

Facoltà conferitagli dal capitolato d'appalto (pos. 224.400). Il programma

lavori esibito dalla ricorrente prevede una sovrapposizione (di 19 settimane) tra

la fase 2 e la fase 3, di modo che la durata totale dei lavori è ipotizzata in

sole 52 settimane.

Contrariamente a quanto

sostiene l'insorgente, il programma lavori non doveva indurre la stazione

appaltante a utilizzare il dato di 52 settimane per calcolare il punteggio in

relazione al citato criterio di aggiudicazione. Infatti, tale modo di procedere,

basato su un documento allestito e consegnato a posteriori, costituirebbe

un'inammissibile modifica dell'offerta.

Inoltre, il

committente, che detiene ampio potere di apprezzamento nell'interpretazione dei

criteri di aggiudicazione da esso stabiliti, conferma in questa sede che il

metodo di valutazione prevedeva di sommare le settimane annunciate per le

singole fasi, senza tenere conto di eventuali sovrapposizioni.

5.

Visto quanto

precede, il ricorso va respinto.

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente

alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

7.

La tassa di

giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 6'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera