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Decisione

52.2024.204

Commessa pubblica. Bando di concorso. Criterio di aggiudicazione "presentazione orale delle offerte"

17 settembre 2024Italiano20 min

e approfondire la qualifica delle persone chiave (CA1) e i contenuti dell'analisi

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.204

Lugano

17

settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 23 maggio

2024 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

il bando di concorso pubblicato il 16 maggio 2024 dal

CO 1 per l'aggiudicazione delle prestazioni di progettazione relative alla

realizzazione degli interventi nel Comparto __________ in ambito civile e ambientale;

ritenuto, in

fatto

A. Il 16 maggio 2024 il CO

1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e

impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le prestazioni del

Gruppo di progettazione relative alla realizzazione degli interventi nel Comparto

__________ in ambito civile e ambientale (FU del 16 maggio 2024, pag. 3 segg.).

Il bando di concorso

annuncia i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di

ponderazione (avviso di gara, punto n. 2.10, condizioni d'appalto pag. 4, punto

n. 2):

Criterio

Descrizione

Ponderazione

CA1

Qualifica delle persone chiave

50%

CA1.1

Capofila - ing. civile (75% referenze, 25% CV)

25%

CA1.2

Ingegnere ambientale (75% referenze, 25% CV)

25%

CA2

Prezzo complessivo d'offerta

20%

CA3

Analisi del mandato

30%

CA3.1

Descrittivo

15%

CA3.2

Presentazione

15%

TOTALE

100%

Il capitolato riprende

Fatti

i predetti criteri di aggiudicazione e ne precisa il metodo di valutazione.

In relazione ai sotto

criteri qualitativi CA1.1, CA1.2, CA3.1 e CA3.2 indica che essi saranno

valutati secondo il seguente specchietto:

Nota

Soddisfazione dei criteri

Qualità delle indicazioni

6

Ottima

Molto buono, innovativo, supera le attese

5

Buona

Parzialmente oltre le attese

4

Media

Sufficiente, soddisfa le attese

3

Insufficiente

Carente, attese parzialmente non soddisfatte

2

Pessima

Insufficiente

1

Non valutabile

Non valutabile

Per quanto attiene al

criterio CA3 (Analisi del mandato), il documento stabilisce quanto segue (pag.

6, punto 2.3).

Questo criterio si compone di due sottocriteri: il

descrittivo e la presentazione orale. La nota viene attribuita in base allo

specchietto usato per i criteri qualitativi riportato nel capitolo 1.

CA3.1 Descrittivo

Sono da fornire indicazioni in merito (al massimo due

pagine fronte e retro formato A4 carattere arial, dimensione min. 10,

interlinea singola; titoli, immagini, grafici, didascalie, ecc.: redazione

libera) a:

-

analisi del mandato e del

progetto, comprensione e illustrazione del compito;

-

segnalazione di eventuali

macro-criticità a livello di contenuto progettuale nel progetto di

pubblicazione (allegato C1);

-

organigramma del Gruppo di

progettazione proposto (allegare separatamente al descrittivo);

-

descrizione dei processi e degli strumenti

atti ad assicurare la qualità del progetto;

-

analisi di rischi e criticità con

le relative misure di mitigazione;

-

masterplan temporale con i punti

chiave per lo sviluppo e la realizzazione del progetto.

CA3.2 Presentazione orale

La presentazione orale ha il duplice scopo di trattare

e approfondire la qualifica delle persone chiave (CA1) e i contenuti dell'analisi

del mandato (CA3.1), e di effettuare una sorta di “dialogo test” tra il

committente e il Gruppo di progettazione. Nella valutazione saranno considerati

in particolare i seguenti aspetti:

-

completezza e adeguatezza

dell'organizzazione e delle persone proposte per il mandato;

-

esperienze e competenze

nell'ambito della commessa in oggetto e i risultati raggiunti;

-

conoscenza del territorio e delle procedure;

-

individuazione degli aspetti

principali e delle peculiarità che contraddistinguono il progetto e come

vengono affrontati;

-

segnalazione di eventuali

macro-criticità a livello di contenuto progettuale nel progetto di

pubblicazione;

-

approccio previsto per lo sviluppo

del progetto;

-

atteggiamento delle figure

presenti (competenza tecnica, autenticità, capacità di convincimento,

credibilità, motivazione, interazione) così come coerenza del livello effettivo

delle conoscenze linguistiche con le indicazioni fornite nel dossier d'offerta.

È esclusa qualsiasi trattativa.

Gli offerenti verranno convocati (in presenza fisica)

dinnanzi al Gruppo di valutazione per presentare la loro candidatura.

È richiesta almeno la presenza delle 2 persone chiave

indicate dall'offerente nel Fascicolo B capitolo 3.1.

L'assenza alla presentazione orale di una o entrambe le persone, comporterà

l'esclusione dell'offerente dalla gara a meno che sia dovuta a motivi seri/gravi

non imputabili alle persone convocate. In questo caso la presentazione viene rinviata

ma per una sola volta e in tempi molto corti.

Si chiede di presentare, al massimo in 20 minuti,

verbalmente e tramite proiezione per PowerPoint.

Al termine della presentazione è prevista una breve

discussione (massimo 10 minuti) con il Gruppo di valutazione con domande e

risposte.

Il bando di concorso stabilisce

inoltre diversi criteri di idoneità, sia in capo agli studi di ingegneria

civile e ambientale sia in capo alle persone chiave e agli specialisti. Tra

questi, l'ente appaltante esige la presentazione di una referenza relativa a

opere di sistemazione dei corsi d'acqua dell'importo minimo di fr. 1'000'000.-

in capo allo studio di ingegneria civile (CI3.1), rispettivamente dell'importo

minimo di fr. 500'000.- per lo studio di ingegneria ambientale (CI3.2). In

relazione alle persone chiave dell'ingegnere civile e dell'ingegnere

ambientale, il bando prevede inoltre, tra gli altri criteri di idoneità, la

conoscenza dell'italiano pari almeno al livello C1 e del tedesco pari al

livello B1 (CI4.1 e 4.2; avviso di gara punto n. 5).

B. Rispondendo alle

domande dei concorrenti, il committente precisa che per il criterio di idoneità

CI4.1 e CI4.2 sarebbero state considerate valide anche le autocertificazioni

relative al livello linguistico presenti nei curriculum vitae sulla base di

certificati linguistici o di studio rispettivamente professionali conseguiti

nella lingua richiesta (risposte n. 5 e 16).

C. Contro il bando di

concorso insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,

chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al

gravame. Essa contesta innanzitutto il criterio di aggiudicazione CA3.2

(presentazione orale): la valutazione dello stesso in base a giudizi quali

l'atteggiamento delle figure presenti e in particolare la loro autenticità,

capacità di convincimento, credibilità, motivazione e interazione striderebbe

con i principi che reggono la legislazione sulle commesse pubbliche. I

parametri utilizzati non sarebbero infatti pertinenti per la commessa, in

quanto inidonei a giudicare la competenza e l'esperienza nei campi specifici

dell'ingegneria civile, ambientale, forestale e della geotecnica. Il criterio

di aggiudicazione si presterebbe inoltre a una valutazione non obiettiva e

difficilmente verificabile. Il criterio mirerebbe inoltre a valutare aspetti,

quali l'organigramma, la segnalazione di eventuali macro-criticità a livello di

contenuto progettuale, individuazione degli aspetti principali e delle

peculiarità del progetto, che già sono trattati nell'analisi del mandato in

forma scritta, oggetto di un altro criterio di aggiudicazione. In questo modo,

gli offerenti avrebbero la possibilità di precisare, correggere e modificare il

contenuto dell'elaborato scritto successivamente all'inoltro dell'offerta. La

ricorrente critica inoltre il criterio di idoneità previsto per le persone

chiave dell'ingegnere civile e dell'ingegnere ambientale, che impone la conoscenza

della lingua tedesca di livello B1. Sostiene che l'appalto si svolgerà

esclusivamente su suolo ticinese e prevede collaborazioni con enti e personale

ticinese. Non vi sarebbero pertanto motivi pertinenti per esigere la conoscenza

del tedesco. Nemmeno il riferimento alla documentazione inerente al controllo

dell'efficacia delle rivitalizzazioni (WirkungsKontrolle; WiKo), citata

nelle condizioni di appalto, costituisce una ragione valida per esigere la

padronanza del tedesco, atteso che quasi tutta la relativa documentazione è

reperibile in italiano o in francese.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone l'ente banditore. Eccepisce innanzitutto la carenza di

legittimazione della ricorrente, che non sarebbe idonea a partecipare alla gara,

non potendo vantare referenze di opere del valore minimo richiesto. Nel merito,

osserva che l'introduzione di un criterio di aggiudicazione tendente a valutare

una presentazione orale è una pratica consolidata per progetti rilevanti in

Svizzera. La natura della commessa, concernente un mandato di almeno cinque

anni dall'onorario stimato tra fr. 3'000'000.- e fr. 4'000'000.-, giustificherebbe

la volontà del committente di incontrare i concorrenti, come farebbe in un

colloquio di lavoro. L'intangibilità dell'offerta sarebbe in ogni caso

garantita e la procedura si svolgerebbe in modo trasparente, tramite

registrazione vocale delle singole presentazioni. Per quanto attiene invece al

criterio di idoneità che impone la conoscenza del tedesco, l'ente banditore

osserva che l'oggetto della commessa è complesso da un punto di vista tecnico e

che le direttive applicabili non sono sempre disponibili in italiano. Inoltre,

vi sarebbe la necessità di coordinarsi con l'Autorità federale, quale istanza

di riferimento per la procedura stante il sussidio accordato a copertura

dell'80% dei costi di progettazione, con cui buona parte degli scambi avvengono

in tedesco.

E. Con la replica e la

duplica le parti si riconfermano nelle proprie posizioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).

La ricorrente è una

ditta attiva nel settore della commessa e ha reso sufficientemente verosimile,

a questo stadio della procedura di concorso, di disporre di una referenza (nuova

galleria __________ __________), che le consentirebbe di adempiere ai criteri

di idoneità per prendere parte alla gara. Le obiezioni del committente in

proposito non permettono di concludere per l'inidoneità della ricorrente già a

un esame prima facie degli atti, ma impongono una valutazione

approfondita nel merito, che andrà fatta semmai e in primo luogo dal

committente in sede di esame delle offerte. In quanto portatrice di un

sufficiente interesse, l'insorgente è quindi legittimata a impugnare il bando

di concorso (art. 15 cpv. 1bis lett. a CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori

accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il

concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con

le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente

cognizione di causa.

Considerandi

2.

2.1

Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente

pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali

interessati per invitarli a inoltrare offerte, rispettivamente candidature, per

l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la

prestazione di servizi. Esso costituisce un

insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il

quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti costituiscono

la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore,

quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso e

i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione

all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento

tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982

n. 14).

2.2

Per il resto,

nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore

dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità di

ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli

estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso

del potere d'apprezzamento (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP). Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in

spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla

legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede (DTF 119 Ib 452; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo

2002, n. 413). In particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il

bando e i relativi documenti di gara, il

Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad

accertare che le varie clausole contemplate da questi atti non siano

insostenibili, in quanto fondate su

considerazioni estranee alla materia, sprovviste di valide ragioni o altrimenti

lesive dei diritti costituzionali (cfr. RtiD II-2011 n. 8 consid. 2; STA

52.2017.42

del 24 aprile 2017 consid. 2, 52.2014.199 dell'8 settembre 2014

consid. 2).

3.

3.1

Giusta l'art. 13 lett. f CIAP, le disposizioni cantonali di

esecuzione devono

prevedere la pubblicazione di adeguati criteri di aggiudicazione che

garantiscano la delibera all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP

ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la

commessa e precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore

di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di

aggiudicazione discende dal divieto

d'arbitrio e dal principio di trasparenza, che informa la procedura di

aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP).

Attraverso la predeterminazione di tali

criteri viene infatti limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte

pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di

giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100

segg.). Sempre nell'ambito della preventiva definizione dei criteri di

aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente

anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte.

Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il

metodo di valutazione dei singoli criteri soltanto dopo l'apertura delle

offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di

predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende

invece salvaguardare. Il committente non deve tuttavia necessariamente

prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a

definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i

criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici

predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni

concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti.

3.2

Nella scelta e nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei

relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di un'ampia latitudine

di giudizio, che è tenuto a esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri

d'aggiudicazione devono comunque essere fissati sulla base di parametri

valutabili in modo oggettivo e rispettare i principi generali che governano la

materia (promozione di un'efficace e libera concorrenza, nonché dell'impiego parsimonioso

delle risorse finanziarie pubbliche; art. 1 cpv. 3 lett. a e d CIAP).

4.

4.1. La

presentazione orale delle offerte costituisce un'opportunità per i concorrenti

di spiegare la propria proposta, in particolare sui punti tecnici. Dall'altro

lato, essa permette all'autorità aggiudicatrice di porre domande su eventuali

ambiguità delle offerte, al fine di riconoscere meglio i punti di forza e di

debolezza delle singole proposte (cfr. STAF B-5504/2015 del 29 ottobre 2015 consid.

9). Questa consiste quindi in primo luogo in uno strumento a disposizione del

committente nell'esercizio della sua facoltà di indagine (art. 43

RLCPubb/CIAP). La stessa può tuttavia fungere anche quale parametro di

valutazione. In linea di principio, l'introduzione di un criterio di

aggiudicazione che valuti la presentazione orale degli offerenti è infatti ammissibile,

a condizione che sia debitamente annunciato nel bando di concorso e che la

presentazione sia adeguatamente protocollata (cfr. Peter Galli/André Moser/Elisabeth

Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3 ed., Zurigo

2013, n. 738 con riferimenti giurisprudenziali; STAF B-5504/2015 citata consid.

9.3.2). L'impressione personale, in quanto espressione di un giudizio

soggettivo, dovrebbe tuttavia fungere da criterio di aggiudicazione soltanto

nei casi in cui la commessa è legata a una stretta collaborazione personale (cfr.

Matthias Hauser, Zuschlagskriterien

im Submissionsrecht in: AJP 2001, pag. 1405 segg., pag. 1419). Occorre anche

fare in modo che i principi che reggono la materia siano rispettati. In

particolare, la presentazione orale non deve condurre alla violazione del

divieto di negoziazioni (art. 11 lett. CIAP), da cui si deduce tra l'altro il

principio dell'intangibilità dell'offerta alla scadenza del termine per il suo

inoltro (su tale concetto cfr. DTF 141 II 353 consid. 8.2.2; STF 2C_913/2022 del

3.

agosto 2023 consid. 4.2). Al fine di rispettare la parità di trattamento tra

offerenti (art. 1 cpv. 3 lett. b CIAP), la presentazione di ciascun concorrente

deve inoltre basarsi sulla stessa struttura (Hauser,

op. cit., pag. 1419).

4.2

L'impiego di un simile criterio è previsto nella prassi di autorità

aggiudicatrici quali l'Ufficio federale delle strade nazionali (USTRA; cfr.

Manuale Appalti pubblici Strade nazionali USTRA, X ed., pag. 67, punto n.

10.2.2.4, disponibile sul sito <https://www.astra.admin.ch> sotto

USTRA/appalti pubblici) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE;

Guideline Beschaffungswesen für Beauftragte des EDA (1/2), pag. 6, punto 2.7,

ottenibile sul sito <https://www.eda.admin.ch> sotto EDA/Aufträge/Informationen

und Downloads für Auftragnehmer und Beitragsempfänger/Informationen für

Beauftragte).

Alcuni

esempi in cui è stata introdotta la presentazione dell'offerente quale

parametro di valutazione si trovano inoltre nella giurisprudenza (cfr. STAF B-3709/2021

del 2 giugno 2022, B-5681/2015 del 18 maggio 2016; B-5504/2015 citata, B-7571/2009

del 20 aprile 2011; sentenza della Cour de Justice di Ginevra del 19 settembre

2021.

ATA/936/2021). Come rettamente rilevato dal Consorzio, anche il

Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni ha recentemente previsto

di valutare la presentazione del mandato nell'ambito del concorso per la

delibera delle prestazioni di supporto al committente nell'ambito della

progettazione della circonvallazione Agno-Bioggio, indetto il 17 febbraio 2022

(cfr. condizioni d'appalto, disponibili al sito:

<https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/di-progettazione>).

5.

5.1. Nel caso

concreto, il committente ha previsto un criterio analisi del mandato,

suddiviso in due sotto criteri: descrittivo (CA3.1) e presentazione

orale (CA3.2), entrambi ponderati al 15%. Il descrittivo consiste in un

elaborato scritto di due pagine al massimo.

La presentazione orale, secondo l'impostazione del bando, ha innanzitutto una

funzione chiarificatrice. In quanto sotto criterio dell'analisi del mandato,

essa mira innanzitutto ad approfondire i contenuti del testo scritto. In questo

modo si offre la facoltà al concorrente di illustrare meglio i vari aspetti del

progetto e al committente di fugare eventuali dubbi in merito. Con lo stesso

scopo, la presentazione serve a esaminare la qualifica delle persone chiave,

oggetto del criterio di aggiudicazione CA1, che mira a valutare le referenze

(75%) e il curriculum vitae (25%) dell'ingegnere civile (CA1.1),

rispettivamente dell'ingegnere ambientale (CA1.2). Il bando precisa infatti che

la valutazione di questi sotto criteri avviene considerando le referenze che i

concorrenti sono tenuti a presentare compilando il modulo d'offerta (fascicolo

B), le eventuali schede di referenza e il curriculum vitae, nonché sulla base

della presentazione (cfr. condizioni di gara, pag. 5, punto 2.1).

5.2

La ricorrente

paventa il rischio che la presentazione orale possa condurre a una modifica

delle offerte. Dal canto suo, il committente osserva di aver indicato in modo

chiaro nel bando di concorso che non saranno condotte trattative.

Affinché il divieto di negoziazione sia concretamente rispettato, occorre che,

nella misura in cui la presentazione è utilizzata per valutare le qualifiche

dell'offerente (CA1), rispettivamente il descrittivo (CA3.1), essa sia

destinata soltanto a chiarire eventuali dubbi, segnatamente in merito a

dettagli tecnici, ma non a modificare o completare il contenuto stesso

dell'offerta. Non sarà quindi possibile valutare il criterio CA1 considerando

ulteriori referenze al di fuori di quelle presentate sul modulo d'offerta né

permettere al concorrente di completare il curriculum vitae delle persone

chiave. Lo stesso vale per il sotto criterio CA3.1, che sarà valutato

unicamente in base alla qualità dello scritto.

5.3

Oltre a questa

funzione chiarificatrice per la valutazione dei sotto criteri CA1.1, 1.2 e 3.1,

la presentazione orale costituisce un sotto criterio a sé stante che presuppone

una specifica valutazione, che l'insorgente ritiene possa condurre a un

giudizio non obiettivo e difficilmente sindacabile.

L'ente banditore precisa in questa sede che la presentazione orale serve alla

valutazione, tramite il dialogo, dell'atteggiamento, della padronanza della

comunicazione, della sicurezza sui temi e della complicità e interazione fra le

due persone chiave nell'affrontare l'esposizione di un certo passaggio o nel

sapere rispondere in modo pertinente a domande lecite sulla tematica in esame.

Vista la durata di almeno cinque anni del progetto e gli importanti compiti

(progettazione esecutiva, messa in appalto, direzione lavori di un'opera di

circa fr. 35'000'000.-/40'000'000.-), il committente ritiene giustificato

incontrare i potenziali candidati come nel caso di un colloquio di lavoro e

valutarne le cosiddette soft skills. La valutazione in presenza delle

persone chiave si rende ancora più utile vista la diffusione dell'intelligenza

artificiale, con cui i concorrenti potrebbero elaborare l'analisi scritta del

mandato.

5.4

Il criterio in

esame comporta un giudizio del gruppo di valutazione senz'altro più difficile

da oggettivare rispetto ad altri criteri di aggiudicazione di stampo matematico

frequentemente utilizzati nei concorsi pubblici. Come sopra ricordato, non ogni

commessa giustifica il ricorso a un criterio di questo tipo. Nel caso concreto,

alla luce delle motivazioni del committente, tale scelta appare tutto sommato

sostenibile. Depongono a favore di questa conclusione la particolarità della

commessa, di una certa complessità tecnica, nonché l'impatto finanziario non

trascurabile delle opere complessive. Elementi che, sommati alla durata

prevista delle prestazioni, lasciano presuppore una stretta collaborazione

personale e un particolare rapporto di fiducia tra il committente e i

progettisti. Considerando il vasto margine di apprezzamento riservato all'ente

banditore nella fissazione dei criteri di aggiudicazione, l'introduzione di un parametro

di valutazione di tipo qualitativo come quello in discussione, per quanto

insolito possa apparire, non è per finire insostenibile. A maggior ragione

considerando la sua ponderazione al 15%, tutto sommato proporzionata. Spetterà

al committente protocollare la presentazione in modo adeguato e stilare una

valutazione oggettiva e ben motivata. Farà inoltre attenzione a che il giudizio

si concentri unicamente sulla qualità della presentazione stessa e a garantire

la parità di trattamento tra gli offerenti. Come già esposto al consid. 5.2, il

committente veglierà inoltre affinché la presentazione non comporti alcuna modifica

dell'offerta.

6.

6.1. La

ricorrente contesta anche il criterio di idoneità previsto per le persone

chiave dell'ingegnere civile e dell'ingegnere ambientale, che impone la

conoscenza della lingua tedesca di livello B1. Sostiene che l'appalto si

svolgerà esclusivamente su suolo ticinese e prevede collaborazioni con enti e

personale del territorio. Non vi sarebbero pertanto motivi pertinenti per

esigere la conoscenza del tedesco. Nemmeno il riferimento alla documentazione

inerente al controllo dell'efficacia delle rivitalizzazioni (WirkungsKontrolle;

WiKo), citata nelle condizioni di appalto, costituirebbe una ragione valida per

esigere la padronanza del tedesco, atteso che quasi tutta la relativa

documentazione è reperibile in italiano o in francese.

6.2

Anche nella fissazione

dei criteri di idoneità l'ente banditore fruisce di un'ampia latitudine di

giudizio, che è tenuto a esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. Ora, le

motivazioni del committente a questo proposito non sono insostenibili e reggono

alle critiche della ricorrente. È infatti ammesso che non tutte le

direttive applicabili sono tradotte in italiano. La scelta di preferire la conoscenza

del tedesco appare sostenibile, data la necessità, addotta dall'ente banditore

e per nulla inverosimile, di comunicare con i funzionari federali. Certo, anche il francese avrebbe potuto essere

richiesto in luogo o assieme al tedesco, ma questo Tribunale non ha spazio per

sindacare l'opportunità delle scelte della committenza, che si rivelano

adeguate alle particolarità della commessa.

7.

Visto tutto

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

8.

L'emanazione del

presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda volta alla concessione

dell'effetto sospensivo al ricorso.

9.

La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa

rifonderà congrue ripetibili alla committenza (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

La ricorrente verserà al committente fr. 2'000.- a titoli di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera