52.2024.204
Commessa pubblica. Bando di concorso. Criterio di aggiudicazione "presentazione orale delle offerte"
17 settembre 2024Italiano20 min
e approfondire la qualifica delle persone chiave (CA1) e i contenuti dell'analisi
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.204
Lugano
17
settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 23 maggio
2024 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
il bando di concorso pubblicato il 16 maggio 2024 dal
CO 1 per l'aggiudicazione delle prestazioni di progettazione relative alla
realizzazione degli interventi nel Comparto __________ in ambito civile e ambientale;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 maggio 2024 il CO
1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e
impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le prestazioni del
Gruppo di progettazione relative alla realizzazione degli interventi nel Comparto
__________ in ambito civile e ambientale (FU del 16 maggio 2024, pag. 3 segg.).
Il bando di concorso
annuncia i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione (avviso di gara, punto n. 2.10, condizioni d'appalto pag. 4, punto
n. 2):
Criterio
Descrizione
Ponderazione
CA1
Qualifica delle persone chiave
50%
CA1.1
Capofila - ing. civile (75% referenze, 25% CV)
25%
CA1.2
Ingegnere ambientale (75% referenze, 25% CV)
25%
CA2
Prezzo complessivo d'offerta
20%
CA3
Analisi del mandato
30%
CA3.1
Descrittivo
15%
CA3.2
Presentazione
15%
TOTALE
100%
Il capitolato riprende
Fatti
i predetti criteri di aggiudicazione e ne precisa il metodo di valutazione.
In relazione ai sotto
criteri qualitativi CA1.1, CA1.2, CA3.1 e CA3.2 indica che essi saranno
valutati secondo il seguente specchietto:
Nota
Soddisfazione dei criteri
Qualità delle indicazioni
6
Ottima
Molto buono, innovativo, supera le attese
5
Buona
Parzialmente oltre le attese
4
Media
Sufficiente, soddisfa le attese
3
Insufficiente
Carente, attese parzialmente non soddisfatte
2
Pessima
Insufficiente
1
Non valutabile
Non valutabile
Per quanto attiene al
criterio CA3 (Analisi del mandato), il documento stabilisce quanto segue (pag.
6, punto 2.3).
Questo criterio si compone di due sottocriteri: il
descrittivo e la presentazione orale. La nota viene attribuita in base allo
specchietto usato per i criteri qualitativi riportato nel capitolo 1.
CA3.1 Descrittivo
Sono da fornire indicazioni in merito (al massimo due
pagine fronte e retro formato A4 carattere arial, dimensione min. 10,
interlinea singola; titoli, immagini, grafici, didascalie, ecc.: redazione
libera) a:
-
analisi del mandato e del
progetto, comprensione e illustrazione del compito;
-
segnalazione di eventuali
macro-criticità a livello di contenuto progettuale nel progetto di
pubblicazione (allegato C1);
-
organigramma del Gruppo di
progettazione proposto (allegare separatamente al descrittivo);
-
descrizione dei processi e degli strumenti
atti ad assicurare la qualità del progetto;
-
analisi di rischi e criticità con
le relative misure di mitigazione;
-
masterplan temporale con i punti
chiave per lo sviluppo e la realizzazione del progetto.
CA3.2 Presentazione orale
La presentazione orale ha il duplice scopo di trattare
e approfondire la qualifica delle persone chiave (CA1) e i contenuti dell'analisi
del mandato (CA3.1), e di effettuare una sorta di “dialogo test” tra il
committente e il Gruppo di progettazione. Nella valutazione saranno considerati
in particolare i seguenti aspetti:
-
completezza e adeguatezza
dell'organizzazione e delle persone proposte per il mandato;
-
esperienze e competenze
nell'ambito della commessa in oggetto e i risultati raggiunti;
-
conoscenza del territorio e delle procedure;
-
individuazione degli aspetti
principali e delle peculiarità che contraddistinguono il progetto e come
vengono affrontati;
-
segnalazione di eventuali
macro-criticità a livello di contenuto progettuale nel progetto di
pubblicazione;
-
approccio previsto per lo sviluppo
del progetto;
-
atteggiamento delle figure
presenti (competenza tecnica, autenticità, capacità di convincimento,
credibilità, motivazione, interazione) così come coerenza del livello effettivo
delle conoscenze linguistiche con le indicazioni fornite nel dossier d'offerta.
È esclusa qualsiasi trattativa.
Gli offerenti verranno convocati (in presenza fisica)
dinnanzi al Gruppo di valutazione per presentare la loro candidatura.
È richiesta almeno la presenza delle 2 persone chiave
indicate dall'offerente nel Fascicolo B capitolo 3.1.
L'assenza alla presentazione orale di una o entrambe le persone, comporterà
l'esclusione dell'offerente dalla gara a meno che sia dovuta a motivi seri/gravi
non imputabili alle persone convocate. In questo caso la presentazione viene rinviata
ma per una sola volta e in tempi molto corti.
Si chiede di presentare, al massimo in 20 minuti,
verbalmente e tramite proiezione per PowerPoint.
Al termine della presentazione è prevista una breve
discussione (massimo 10 minuti) con il Gruppo di valutazione con domande e
risposte.
Il bando di concorso stabilisce
inoltre diversi criteri di idoneità, sia in capo agli studi di ingegneria
civile e ambientale sia in capo alle persone chiave e agli specialisti. Tra
questi, l'ente appaltante esige la presentazione di una referenza relativa a
opere di sistemazione dei corsi d'acqua dell'importo minimo di fr. 1'000'000.-
in capo allo studio di ingegneria civile (CI3.1), rispettivamente dell'importo
minimo di fr. 500'000.- per lo studio di ingegneria ambientale (CI3.2). In
relazione alle persone chiave dell'ingegnere civile e dell'ingegnere
ambientale, il bando prevede inoltre, tra gli altri criteri di idoneità, la
conoscenza dell'italiano pari almeno al livello C1 e del tedesco pari al
livello B1 (CI4.1 e 4.2; avviso di gara punto n. 5).
B. Rispondendo alle
domande dei concorrenti, il committente precisa che per il criterio di idoneità
CI4.1 e CI4.2 sarebbero state considerate valide anche le autocertificazioni
relative al livello linguistico presenti nei curriculum vitae sulla base di
certificati linguistici o di studio rispettivamente professionali conseguiti
nella lingua richiesta (risposte n. 5 e 16).
C. Contro il bando di
concorso insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,
chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame. Essa contesta innanzitutto il criterio di aggiudicazione CA3.2
(presentazione orale): la valutazione dello stesso in base a giudizi quali
l'atteggiamento delle figure presenti e in particolare la loro autenticità,
capacità di convincimento, credibilità, motivazione e interazione striderebbe
con i principi che reggono la legislazione sulle commesse pubbliche. I
parametri utilizzati non sarebbero infatti pertinenti per la commessa, in
quanto inidonei a giudicare la competenza e l'esperienza nei campi specifici
dell'ingegneria civile, ambientale, forestale e della geotecnica. Il criterio
di aggiudicazione si presterebbe inoltre a una valutazione non obiettiva e
difficilmente verificabile. Il criterio mirerebbe inoltre a valutare aspetti,
quali l'organigramma, la segnalazione di eventuali macro-criticità a livello di
contenuto progettuale, individuazione degli aspetti principali e delle
peculiarità del progetto, che già sono trattati nell'analisi del mandato in
forma scritta, oggetto di un altro criterio di aggiudicazione. In questo modo,
gli offerenti avrebbero la possibilità di precisare, correggere e modificare il
contenuto dell'elaborato scritto successivamente all'inoltro dell'offerta. La
ricorrente critica inoltre il criterio di idoneità previsto per le persone
chiave dell'ingegnere civile e dell'ingegnere ambientale, che impone la conoscenza
della lingua tedesca di livello B1. Sostiene che l'appalto si svolgerà
esclusivamente su suolo ticinese e prevede collaborazioni con enti e personale
ticinese. Non vi sarebbero pertanto motivi pertinenti per esigere la conoscenza
del tedesco. Nemmeno il riferimento alla documentazione inerente al controllo
dell'efficacia delle rivitalizzazioni (WirkungsKontrolle; WiKo), citata
nelle condizioni di appalto, costituisce una ragione valida per esigere la
padronanza del tedesco, atteso che quasi tutta la relativa documentazione è
reperibile in italiano o in francese.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone l'ente banditore. Eccepisce innanzitutto la carenza di
legittimazione della ricorrente, che non sarebbe idonea a partecipare alla gara,
non potendo vantare referenze di opere del valore minimo richiesto. Nel merito,
osserva che l'introduzione di un criterio di aggiudicazione tendente a valutare
una presentazione orale è una pratica consolidata per progetti rilevanti in
Svizzera. La natura della commessa, concernente un mandato di almeno cinque
anni dall'onorario stimato tra fr. 3'000'000.- e fr. 4'000'000.-, giustificherebbe
la volontà del committente di incontrare i concorrenti, come farebbe in un
colloquio di lavoro. L'intangibilità dell'offerta sarebbe in ogni caso
garantita e la procedura si svolgerebbe in modo trasparente, tramite
registrazione vocale delle singole presentazioni. Per quanto attiene invece al
criterio di idoneità che impone la conoscenza del tedesco, l'ente banditore
osserva che l'oggetto della commessa è complesso da un punto di vista tecnico e
che le direttive applicabili non sono sempre disponibili in italiano. Inoltre,
vi sarebbe la necessità di coordinarsi con l'Autorità federale, quale istanza
di riferimento per la procedura stante il sussidio accordato a copertura
dell'80% dei costi di progettazione, con cui buona parte degli scambi avvengono
in tedesco.
E. Con la replica e la
duplica le parti si riconfermano nelle proprie posizioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).
La ricorrente è una
ditta attiva nel settore della commessa e ha reso sufficientemente verosimile,
a questo stadio della procedura di concorso, di disporre di una referenza (nuova
galleria __________ __________), che le consentirebbe di adempiere ai criteri
di idoneità per prendere parte alla gara. Le obiezioni del committente in
proposito non permettono di concludere per l'inidoneità della ricorrente già a
un esame prima facie degli atti, ma impongono una valutazione
approfondita nel merito, che andrà fatta semmai e in primo luogo dal
committente in sede di esame delle offerte. In quanto portatrice di un
sufficiente interesse, l'insorgente è quindi legittimata a impugnare il bando
di concorso (art. 15 cpv. 1bis lett. a CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori
accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il
concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con
le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente
cognizione di causa.
Considerandi
2.
2.1
Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente
pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali
interessati per invitarli a inoltrare offerte, rispettivamente candidature, per
l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la
prestazione di servizi. Esso costituisce un
insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il
quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti costituiscono
la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore,
quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso e
i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione
all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento
tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982
n. 14).
2.2
Per il resto,
nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore
dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità di
ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli
estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso
del potere d'apprezzamento (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP). Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in
spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla
legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede (DTF 119 Ib 452; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo
2002, n. 413). In particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il
bando e i relativi documenti di gara, il
Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento
a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad
accertare che le varie clausole contemplate da questi atti non siano
insostenibili, in quanto fondate su
considerazioni estranee alla materia, sprovviste di valide ragioni o altrimenti
lesive dei diritti costituzionali (cfr. RtiD II-2011 n. 8 consid. 2; STA
52.2017.42
del 24 aprile 2017 consid. 2, 52.2014.199 dell'8 settembre 2014
consid. 2).
3.
3.1
Giusta l'art. 13 lett. f CIAP, le disposizioni cantonali di
esecuzione devono
prevedere la pubblicazione di adeguati criteri di aggiudicazione che
garantiscano la delibera all'offerta economicamente più vantaggiosa.
Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP
ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la
commessa e precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore
di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di
aggiudicazione discende dal divieto
d'arbitrio e dal principio di trasparenza, che informa la procedura di
aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP).
Attraverso la predeterminazione di tali
criteri viene infatti limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte
pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di
giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100
segg.). Sempre nell'ambito della preventiva definizione dei criteri di
aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente
anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte.
Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il
metodo di valutazione dei singoli criteri soltanto dopo l'apertura delle
offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di
predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende
invece salvaguardare. Il committente non deve tuttavia necessariamente
prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a
definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i
criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici
predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni
concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti.
3.2
Nella scelta e nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei
relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di un'ampia latitudine
di giudizio, che è tenuto a esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri
d'aggiudicazione devono comunque essere fissati sulla base di parametri
valutabili in modo oggettivo e rispettare i principi generali che governano la
materia (promozione di un'efficace e libera concorrenza, nonché dell'impiego parsimonioso
delle risorse finanziarie pubbliche; art. 1 cpv. 3 lett. a e d CIAP).
4.
4.1. La
presentazione orale delle offerte costituisce un'opportunità per i concorrenti
di spiegare la propria proposta, in particolare sui punti tecnici. Dall'altro
lato, essa permette all'autorità aggiudicatrice di porre domande su eventuali
ambiguità delle offerte, al fine di riconoscere meglio i punti di forza e di
debolezza delle singole proposte (cfr. STAF B-5504/2015 del 29 ottobre 2015 consid.
9). Questa consiste quindi in primo luogo in uno strumento a disposizione del
committente nell'esercizio della sua facoltà di indagine (art. 43
RLCPubb/CIAP). La stessa può tuttavia fungere anche quale parametro di
valutazione. In linea di principio, l'introduzione di un criterio di
aggiudicazione che valuti la presentazione orale degli offerenti è infatti ammissibile,
a condizione che sia debitamente annunciato nel bando di concorso e che la
presentazione sia adeguatamente protocollata (cfr. Peter Galli/André Moser/Elisabeth
Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3 ed., Zurigo
2013, n. 738 con riferimenti giurisprudenziali; STAF B-5504/2015 citata consid.
9.3.2). L'impressione personale, in quanto espressione di un giudizio
soggettivo, dovrebbe tuttavia fungere da criterio di aggiudicazione soltanto
nei casi in cui la commessa è legata a una stretta collaborazione personale (cfr.
Matthias Hauser, Zuschlagskriterien
im Submissionsrecht in: AJP 2001, pag. 1405 segg., pag. 1419). Occorre anche
fare in modo che i principi che reggono la materia siano rispettati. In
particolare, la presentazione orale non deve condurre alla violazione del
divieto di negoziazioni (art. 11 lett. CIAP), da cui si deduce tra l'altro il
principio dell'intangibilità dell'offerta alla scadenza del termine per il suo
inoltro (su tale concetto cfr. DTF 141 II 353 consid. 8.2.2; STF 2C_913/2022 del
3.
agosto 2023 consid. 4.2). Al fine di rispettare la parità di trattamento tra
offerenti (art. 1 cpv. 3 lett. b CIAP), la presentazione di ciascun concorrente
deve inoltre basarsi sulla stessa struttura (Hauser,
op. cit., pag. 1419).
4.2
L'impiego di un simile criterio è previsto nella prassi di autorità
aggiudicatrici quali l'Ufficio federale delle strade nazionali (USTRA; cfr.
Manuale Appalti pubblici Strade nazionali USTRA, X ed., pag. 67, punto n.
10.2.2.4, disponibile sul sito <https://www.astra.admin.ch> sotto
USTRA/appalti pubblici) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE;
Guideline Beschaffungswesen für Beauftragte des EDA (1/2), pag. 6, punto 2.7,
ottenibile sul sito <https://www.eda.admin.ch> sotto EDA/Aufträge/Informationen
und Downloads für Auftragnehmer und Beitragsempfänger/Informationen für
Beauftragte).
Alcuni
esempi in cui è stata introdotta la presentazione dell'offerente quale
parametro di valutazione si trovano inoltre nella giurisprudenza (cfr. STAF B-3709/2021
del 2 giugno 2022, B-5681/2015 del 18 maggio 2016; B-5504/2015 citata, B-7571/2009
del 20 aprile 2011; sentenza della Cour de Justice di Ginevra del 19 settembre
2021.
ATA/936/2021). Come rettamente rilevato dal Consorzio, anche il
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni ha recentemente previsto
di valutare la presentazione del mandato nell'ambito del concorso per la
delibera delle prestazioni di supporto al committente nell'ambito della
progettazione della circonvallazione Agno-Bioggio, indetto il 17 febbraio 2022
(cfr. condizioni d'appalto, disponibili al sito:
<https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/di-progettazione>).
5.
5.1. Nel caso
concreto, il committente ha previsto un criterio analisi del mandato,
suddiviso in due sotto criteri: descrittivo (CA3.1) e presentazione
orale (CA3.2), entrambi ponderati al 15%. Il descrittivo consiste in un
elaborato scritto di due pagine al massimo.
La presentazione orale, secondo l'impostazione del bando, ha innanzitutto una
funzione chiarificatrice. In quanto sotto criterio dell'analisi del mandato,
essa mira innanzitutto ad approfondire i contenuti del testo scritto. In questo
modo si offre la facoltà al concorrente di illustrare meglio i vari aspetti del
progetto e al committente di fugare eventuali dubbi in merito. Con lo stesso
scopo, la presentazione serve a esaminare la qualifica delle persone chiave,
oggetto del criterio di aggiudicazione CA1, che mira a valutare le referenze
(75%) e il curriculum vitae (25%) dell'ingegnere civile (CA1.1),
rispettivamente dell'ingegnere ambientale (CA1.2). Il bando precisa infatti che
la valutazione di questi sotto criteri avviene considerando le referenze che i
concorrenti sono tenuti a presentare compilando il modulo d'offerta (fascicolo
B), le eventuali schede di referenza e il curriculum vitae, nonché sulla base
della presentazione (cfr. condizioni di gara, pag. 5, punto 2.1).
5.2
La ricorrente
paventa il rischio che la presentazione orale possa condurre a una modifica
delle offerte. Dal canto suo, il committente osserva di aver indicato in modo
chiaro nel bando di concorso che non saranno condotte trattative.
Affinché il divieto di negoziazione sia concretamente rispettato, occorre che,
nella misura in cui la presentazione è utilizzata per valutare le qualifiche
dell'offerente (CA1), rispettivamente il descrittivo (CA3.1), essa sia
destinata soltanto a chiarire eventuali dubbi, segnatamente in merito a
dettagli tecnici, ma non a modificare o completare il contenuto stesso
dell'offerta. Non sarà quindi possibile valutare il criterio CA1 considerando
ulteriori referenze al di fuori di quelle presentate sul modulo d'offerta né
permettere al concorrente di completare il curriculum vitae delle persone
chiave. Lo stesso vale per il sotto criterio CA3.1, che sarà valutato
unicamente in base alla qualità dello scritto.
5.3
Oltre a questa
funzione chiarificatrice per la valutazione dei sotto criteri CA1.1, 1.2 e 3.1,
la presentazione orale costituisce un sotto criterio a sé stante che presuppone
una specifica valutazione, che l'insorgente ritiene possa condurre a un
giudizio non obiettivo e difficilmente sindacabile.
L'ente banditore precisa in questa sede che la presentazione orale serve alla
valutazione, tramite il dialogo, dell'atteggiamento, della padronanza della
comunicazione, della sicurezza sui temi e della complicità e interazione fra le
due persone chiave nell'affrontare l'esposizione di un certo passaggio o nel
sapere rispondere in modo pertinente a domande lecite sulla tematica in esame.
Vista la durata di almeno cinque anni del progetto e gli importanti compiti
(progettazione esecutiva, messa in appalto, direzione lavori di un'opera di
circa fr. 35'000'000.-/40'000'000.-), il committente ritiene giustificato
incontrare i potenziali candidati come nel caso di un colloquio di lavoro e
valutarne le cosiddette soft skills. La valutazione in presenza delle
persone chiave si rende ancora più utile vista la diffusione dell'intelligenza
artificiale, con cui i concorrenti potrebbero elaborare l'analisi scritta del
mandato.
5.4
Il criterio in
esame comporta un giudizio del gruppo di valutazione senz'altro più difficile
da oggettivare rispetto ad altri criteri di aggiudicazione di stampo matematico
frequentemente utilizzati nei concorsi pubblici. Come sopra ricordato, non ogni
commessa giustifica il ricorso a un criterio di questo tipo. Nel caso concreto,
alla luce delle motivazioni del committente, tale scelta appare tutto sommato
sostenibile. Depongono a favore di questa conclusione la particolarità della
commessa, di una certa complessità tecnica, nonché l'impatto finanziario non
trascurabile delle opere complessive. Elementi che, sommati alla durata
prevista delle prestazioni, lasciano presuppore una stretta collaborazione
personale e un particolare rapporto di fiducia tra il committente e i
progettisti. Considerando il vasto margine di apprezzamento riservato all'ente
banditore nella fissazione dei criteri di aggiudicazione, l'introduzione di un parametro
di valutazione di tipo qualitativo come quello in discussione, per quanto
insolito possa apparire, non è per finire insostenibile. A maggior ragione
considerando la sua ponderazione al 15%, tutto sommato proporzionata. Spetterà
al committente protocollare la presentazione in modo adeguato e stilare una
valutazione oggettiva e ben motivata. Farà inoltre attenzione a che il giudizio
si concentri unicamente sulla qualità della presentazione stessa e a garantire
la parità di trattamento tra gli offerenti. Come già esposto al consid. 5.2, il
committente veglierà inoltre affinché la presentazione non comporti alcuna modifica
dell'offerta.
6.
6.1. La
ricorrente contesta anche il criterio di idoneità previsto per le persone
chiave dell'ingegnere civile e dell'ingegnere ambientale, che impone la
conoscenza della lingua tedesca di livello B1. Sostiene che l'appalto si
svolgerà esclusivamente su suolo ticinese e prevede collaborazioni con enti e
personale del territorio. Non vi sarebbero pertanto motivi pertinenti per
esigere la conoscenza del tedesco. Nemmeno il riferimento alla documentazione
inerente al controllo dell'efficacia delle rivitalizzazioni (WirkungsKontrolle;
WiKo), citata nelle condizioni di appalto, costituirebbe una ragione valida per
esigere la padronanza del tedesco, atteso che quasi tutta la relativa
documentazione è reperibile in italiano o in francese.
6.2
Anche nella fissazione
dei criteri di idoneità l'ente banditore fruisce di un'ampia latitudine di
giudizio, che è tenuto a esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. Ora, le
motivazioni del committente a questo proposito non sono insostenibili e reggono
alle critiche della ricorrente. È infatti ammesso che non tutte le
direttive applicabili sono tradotte in italiano. La scelta di preferire la conoscenza
del tedesco appare sostenibile, data la necessità, addotta dall'ente banditore
e per nulla inverosimile, di comunicare con i funzionari federali. Certo, anche il francese avrebbe potuto essere
richiesto in luogo o assieme al tedesco, ma questo Tribunale non ha spazio per
sindacare l'opportunità delle scelte della committenza, che si rivelano
adeguate alle particolarità della commessa.
7.
Visto tutto
quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
8.
L'emanazione del
presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda volta alla concessione
dell'effetto sospensivo al ricorso.
9.
La tassa di
giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa
rifonderà congrue ripetibili alla committenza (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
La ricorrente verserà al committente fr. 2'000.- a titoli di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera