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Decisione

52.2024.208

Sanzione disciplinare

10 dicembre 2024Italiano19 min

livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.208

Lugano

10

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 24 maggio

2024 dell'

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 18 aprile 2024 (n. 539) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

4'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 22 gennaio 2024,

l'avv. B__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati

(Commissione) il comportamento, a suo dire offensivo oltre che indecoroso,

assunto dall'avv. RI 1 durante un'udienza tenutasi il 17 gennaio 2024 davanti

all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________. Al collega il

denunciante - presidente della predetta autorità - ha in particolare

rimproverato di essersi subito avvicinato al suo tavolo e di averlo salutato,

guardandolo dritto in faccia da distanza ravvicinata (oltre una parete in

plexiglas), con un sorriso canzonatorio, chiamandolo “Illustrissimo”,

come già avvenuto in altre passate occasioni. Il segnalante avrebbe quindi

invitato il legale a smetterla con le solite provocazioni, ricordandogli poi che,

per tali sue (s)qualifiche, egli era già stato condannato. Parole,

queste, che avrebbero causato una violenta reazione verbale del denunciato, che

nella sua sfuriata si sarebbe rivolto a lui dicendogli: “Ma chi ti credi di

essere?”, “Tu sei solo un poveretto” e “Tu, che perdi (o hai

perso) tutte le cause, tu che sei stato trombato in tutte le istanze ed anche

al Tribunale federale”. Sarebbero quindi dovute intervenire le colleghe dell'ufficio

presidenziale per calmare gli animi di entrambi. Il fatto che già prima di

entrare in udienza fosse stato trovato un accordo bonale tra le parti

dimostrerebbe, a mente del segnalante, che il collega non era interessato tanto

al risultato ottenuto per il suo cliente, quanto a provocare, attaccare e

denigrare la sua persona.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 24 gennaio 2024 la Commissione ha aperto

nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile

violazione dell'art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione

degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61; dignità professionale).

Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito, esponendo

la propria versione dei fatti e sostenendo essenzialmente di essersi limitato a

rispondere alle provocazioni e minacce del segnalante, contro il quale ha

quindi chiesto a sua volta l'apertura di un procedimento disciplinare.

B.

Con decisione del 18 aprile 2024, la Commissione ha condannato

l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 4'000.- per i fatti

segnalanti dall'avv. B__________, che ha considerato solo in parte costitutivi

di una violazione delle regole professionali.

Illustrato il quadro normativo applicabile, la precedente istanza, ha anzitutto

negato rilevanza disciplinare al solo termine

“Illustrissimo” (richiamando una sua precedente decisione resa in un

procedimento disciplinare che vedeva coinvolte le medesime parti per lo stesso

appellativo) come pure all'espressione “Ma chi credi di essere”. Ha poi

considerato che non vi fossero prove che il segnalato si fosse rivolto al

denunciante esclamando “Tu, che perdi (o hai perso) tutte le cause, tu che

sei stato trombato in tutte le istanze ed anche al Tribunale federale”. Ha invece

ritenuto che l'espressione “Tu sei solo un poveretto” (nella versione

del segnalante) rispettivamente “Tu sei solo un poverino” (nella

versione del denunciato), rivolta a un legale, per di più presidente di un

ufficio cantonale, alla presenza di più persone, fosse inutilmente offensiva e

non fosse giustificata da alcuna provocazione ricevuta. Dopo aver rilevato di

aver già comunicato all'avv. RI 1 che non avrebbe dato seguito (per

incompetenza) alla sua denuncia nei confronti dell'avv. B__________ (che non

avrebbe agito nella sua veste di avvocato, ma di presidente di un'autorità), ha

infine commisurato la sanzione tenendo conto della gravità della

violazione e dei precedenti disciplinari dell'interessato.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

In buona sostanza, il

ricorrente non nega di avere salutato il segnalante chiamandolo “Illustrissimo”,

di avergli detto “Ma chi credi di essere” e “Tu sei poverino”

(riferendosi a come si stava comportando) nonché di avergli ricordato che lui

(avv. dr. B__________), come avvocato, era sempre uscito completamente

soccombente in tutte le cause (nessuna esclusa fino al Tribunale Federale) che

li ha visti contrapposti. Sostiene tuttavia di averlo fatto soltanto perché

provocato dallo stesso che (1), a fronte dei loro trascorsi e contrariamente a

quanto sempre fatto in passato, avrebbe omesso di ricusarsi, al solo fine di

avere un'ulteriore occasione per provocarlo; (2) davanti a tutti i presenti,

sapendo di dire cosa con vera (ciò che gli sarebbe valso anche una querela

penale per calunnia, subordinatamente diffamazione), gli avrebbe chiesto se non

ne avesse avuto abbastanza delle condanne subite, sia sul piano deontologico

che penale, per l'uso dell'appellativo “Illustrissimo”; (3) lo avrebbe

minacciato nel senso che gli avrebbe fatto vedere chi fosse e addirittura

che gli avrebbe spaccato la faccia. Ricordato come anche le autorità debbano

rivolgersi agli avvocati con cortesia e rispetto, ritiene che tacciare nello

specifico contesto del caso in esame il segnalante di “poverino” non possa

essere considerato lesivo del suo onore. Contesta in ogni caso la proporzionalità

della sanzione inflittagli.

D. In

sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel

provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.

E. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e

direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalle

decisioni dell'8 settembre 2016 (n. 137), 26 giugno 2019 (n. 222) e 1°

settembre 2021 (n. 400), citate dalla Commissione e note all'insorgente. Le

prove sollecitate dal ricorrente (testi, richiamo incarto del Ministero

pubblico) non appaiono invece idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di

ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

2. 2.1. L'art. 12 lett. a LLCA

impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. Questa

disposizione costituisce una

clausola generale che permette di esigere dall'avvocato un comportamento

corretto nell'esercizio della sua professione. La regola - sussidiaria -

vale per tutti gli ambiti della sua attività professionale e concerne

segnatamente i rapporti con i colleghi e le

autorità (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1 con rimandi; STF 2C_164/2023 del 25

marzo 2024 consid. 4.5.1, 2C_679/2021 del 10 ottobre 2023 consid. 4.2 e rif., 2C_360/2022

del 5 dicembre 2022 consid. 6.1, 2C_209/2022

del 22 novembre 2022 consid. 2.1).

Una mancanza di diligenza nell'esercizio della

professione di avvocato giustifica una

misura disciplinare solo se raggiunge obiettivamente un peso significativo,

tale da necessitare, nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto

previsto dalle norme che regolano il mandato, la pronuncia di una sanzione

(cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1; STF 2C_164/2023 citata consid.

4.5.1, 2C_360/2022 citata

consid. 6.1, 2C_209/2022 citata

consid. 2.1, 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2 e rif.; Walter Fellmann, Anwaltsrecht,

II ed., Berna 2017, n. 216; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit

de la profession d'avocat, Berna 2009, n.

1154, 1165 e 1202).

2.2. L'avvocato deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa

compromettere la dignità della professione (cfr. STF 2C_164/2023 citata consid.

4.5.1, 2C_360/2022 citata consid. 6.1, 2C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid. 5.1.3 e

rif.; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.2). Garantendo il rispetto dei diritti dei cittadini, egli

assume un compito essenziale per l'amministrazione della giustizia e gioca

pertanto un ruolo importante per il buon funzionamento dello Stato di diritto.

È quindi tenuto ad astenersi da ogni atto suscettibile di mettere in

discussione la fiducia che deve poter essere riposta nella professione e dar

prova di un comportamento corretto nella sua attività (cfr. DTF 144 II 473

consid. 4.3; STF 2C_354/2021 del 24 agosto

2021 consid. 4.1, 2C_243/2020 del 25 giugno 2020 consid. 3.5.1 e rif.). Deve contribuire a garantire che le controversie vengano

condotte in maniera appropriata e professionale e astenersi dall'usare un linguaggio inutilmente offensivo (cfr. STF 2C_354/2021 citata consid. 4.1, 2C_243/2020 citata consid. 3.5.1 e rif.). Deve in

particolare evitare il ricorso alla diffamazione, a espressioni ingiuriose e a

comportamenti vessatori (cfr. STF 2C_551/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 4.1).

2.3.

Fatti

I principi testé esposti, oltre a

essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a

livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a

livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione

delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 6 del codice svizzero di deontologia adottato il 9

giugno 2023 dalla Federazione svizzera degli avvocati (CSD) - secondo

cui l'avvocato esercita la propria professione con cura e diligenza, nel

rispetto dell'ordinamento giuridico (cpv. 1 primo periodo) e si astiene da

qualsiasi comportamento che possa metterne in dubbio l'affidabilità (cpv. 2) -

e 27 cpv. 1 CSD, secondo cui nell'esercizio della sua professione l'avvocato

deve astenersi da qualsiasi attacco personale contro un collega.

3.

3.1. Come visto, controverso in questa sede è solo il rimprovero al

ricorrente di avere apostrofato il segnalante, durante un'udienza davanti

all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione da lui presieduto,

dicendogli “Tu sei solo un poveretto” (come indicato nella denuncia)

rispettivamente “Tu sei solo un poverino” (come essenzialmente ammesso

dal ricorrente). La Commissione ha considerato che l'essersi rivolto al

collega, per di più nella sua veste di presidente di un ufficio cantonale, alla

presenza di più persone, con un simile epiteto non avesse apportato alcun

beneficio al cliente dell'insorgente e rappresentasse quindi indiscutibilmente

un comportamento inutilmente offensivo e lesivo dell'onore del segnalante. Ha

in particolare respinto la tesi del denunciato che pretendeva di essere stato

provocato dal collega, ritenendo, da un lato, non dimostrato che quest'ultimo l'avesse

minacciato (segnatamente di spaccargli la faccia) e, dall'altro, che,

quand'anche il ricorrente (il quale, seppur non per l'appellativo “Illustrissimo”,

era comunque effettivamente stato condannato sia sul piano deontologico che

penale per avere rivolto illeciti attacchi al collega) si fosse sentito

inutilmente e ingiustamente offeso, la sua reazione sarebbe stata in ogni caso

eccessiva.

L'insorgente - che, fatta salva qualche precisazione, non nega i fatti - contesta

la conclusione cui è pervenuta la precedente istanza, evidenziando il clima di

tensione subito instauratosi durante l'udienza presieduta dal segnalante, che,

visti i loro rapporti pregressi, avrebbe sorprendentemente omesso di ricusarsi (come

invece sempre fatto in precedenza) e che avrebbe attivamente contribuito alla

situazione venutasi a creare, dicendo a tutti, contrariamente al vero, che egli

era già stato condannato per averlo chiamato con l'appellativo “Illustrissimo”

e minacciandolo, tra l'altro, di spaccargli la faccia.

3.2. Ora, dagli atti emerge anzitutto che tra l'avv. RI 1 e l'avv. B__________

sussiste da tempo una certa animosità. Già i giudici penali che in passato hanno

condannato il ricorrente per diffamazione nei confronti dell'avv. B__________ (per

averlo accusato di aver fatto uso di un documento falso; cfr. infra) avevano

in effetti rilevato come vi fosse un'inimicizia personale fra i due colleghi

avvocati, tale per cui i loro rapporti risultavano irrimediabilmente

incrinati, tanto che il solo vedersi era fonte di incandescenze (cfr.

sentenza della Corte di appello e di revisione penale dell'8 febbraio 2021

consid. 8, che richiama la decisione della Pretura penale del 4 giugno 2019

consid. 10.1, e consid. 8d).

Nella denuncia (pag. 1-2), anche il segnalante ha del resto pacificamente

ammesso che:

prima che le parti

entrassero nella sala udienze, informavo brevemente e succintamente le due

colleghe dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione che i miei

rapporti con l'avv. RI 1 non erano assolutamente buoni per “ruggini del passato”

e le pregavo pertanto gentilmente di interagire loro direttamente con il citato

collega nella discussione che sarebbe seguita per il suo caso, onde evitare

qualsiasi tipo di frizione o altro scontro come purtroppo già successo in

passato presso altra sede.

Le colleghe e il segretario mi “incoraggiavano” a trattare comunque io il caso

e ricordandomi che ero comunque il Presidente di quell'Ufficio, consigliandomi,

unicamente, di evitare se possibile di guardare in faccia il collega o di

incrociare il suo sguardo così da evitare qualsiasi tensione e magari anche “scontro”.

Dato il mio assenso a procedere come consigliatomi, il segretario (…) faceva

entrare ed accomodare le parti nell'aula udienze.

In

merito all'episodio qui in discussione, risulta inoltre dalle carte processuali ed è incontestato che, non appena

entrato in aula, il segnalato ha salutato il denunciante con l'appellativo “Illustrissimo”.

Non era invero la prima volta che gli si rivolgeva in tal modo, come anche emerge

dai considerandi della predetta sentenza della CARP (cfr. consid. 8d), da cui

si evincono peraltro anche i toni sarcastici con cui aveva già spiegato l'uso

del termine (“Da parte mia preciso che ritengo l'avv. B__________ persona

molto importante e pertanto è giustificato il termine da me usato. Dico

importante perché egli si può permettere per anni di usare documenti falsi […]

senza che nessuno, dal Pretore al notaio divisore, abbia a sollevare alcuna

critica o segnalazione”). L'insorgente sostiene poi che l'avv. B__________,

inalberatosi, gli avrebbe chiesto se non ne avesse avuto abbastanza delle

condanne da lui subite per l'uso dell'appellativo “Illustrissimo” (cfr.

ricorso, pag. 2). L'avv. B__________ - che ha, dal canto suo, dato atto di essersi

sentito provocato dall'ironico saluto rivoltogli dal ricorrente - ha fornito

una versione parzialmente diversa, sostenendo di avere reagito esortando il

ricorrente a smetterla con le sue solite provocazioni, rendendolo poi attento al

fatto che, per tali sue (s)qualifiche, egli era già stato condannato (cfr.

segnalazione, pag. 3). Al di là del contenuto esatto delle parole del

segnalante, l'insorgente ha quindi dato atto di avere reagito chiedendogli “Ma

chi ti credi di essere?” e di averlo tacciato di “poverino”, facendogli

essenzialmente notare che, come avvocato, era sempre uscito completamente

soccombente da tutte le cause (fino al Tribunale federale) che li avevano visti

contrapposti e che l'impiego dell'appellativo “Illustrissimo” non aveva

mai condotto a una condanna, né sul piano deontologico né, tanto meno, penale.

Pacifico è infine che, a fronte dei toni accesi della discussione nata tra i

due, sono dovuti intervenire gli altri due

membri dell'Ufficio di conciliazione al fine di calmare gli animi dell'uno e

dell'altro (cfr. segnalazione, pag. 3, e ricorso, pag. 4).

3.3. Ebbene, va anzitutto considerato che la qui controversa espressione (“Tu sei solo un poveretto” rispettivamente “Tu sei solo un poverino”)

è stata proferita nell'ambito di uno svilente battibecco. Il ricorrente, come visto, non appena varcata la

soglia dell'aula, ha salutato il segnalante, presidente dell'Ufficio di

conciliazione in materia di locazione, chiamandolo perlomeno in modo

provocatorio “Illustrissimo” e, in risposta alla reazione dello stesso

(che, in presenza anche di terze persone, aveva evocato sue precedenti

condanne), ha esclamato “Ma chi ti credi di essere?”. In tale contesto,

al di là del fatto che l'insorgente non sia stato sanzionato per queste singole

esternazioni e a prescindere dalle esatte parole pronunciate dal segnalante

(per cui il ricorrente lo ha querelato), l'ulteriore affermazione secondo cui

il segnalante sarebbe “solo un poveretto/poverino” (anche solo da

leggere nel senso di poverino, come ti sei ridotto per arrivare addirittura a

raccontare delle vere e proprie bugie pur di cercare di screditarmi quale

persona e avvocato!; ricorso, pag. 6 seg.) appare in ogni caso effettivamente

eccessiva. Si tratta infatti di un'espressione inutilmente offensiva e irrispettosa

nei confronti del collega, per di più nel suo ruolo di presidente di

un'autorità amministrativa, pronunciata nel corso di un alterco alimentato da

rancori di natura squisitamente personale e all'evidenza del tutto estranea

alla vertenza, che si era di fatto già risolta nella misura in cui, ancor prima

di entrare in aula, le parti erano riuscite a trovare un'intesa completa

sull'oggetto del contendere. Il ricorrente era quindi perfettamente consapevole

che ogni discussione con i membri dell'autorità sarebbe in ogni caso stata del

tutto priva d'interesse per la procedura e per il suo cliente, che non avrebbe

semmai potuto che esserne danneggiato.

È ben vero che sorprende che il segnalante abbia

partecipato all'udienza nonostante i rancori personali con l'insorgente, di cui

ha espressamente dato atto. Ciò non toglie che il ricorrente, per quanto

rimasto stupito nel ritrovarsi confrontato con l'avv. RI 1 nella veste di

presidente dell'autorità adita, avrebbe semmai dovuto chiederne tempestivamente

la ricusa, anziché lasciarsi coinvolgere in una lite di natura prettamente personale,

per di più davanti (anche) alla controparte e alla sua rappresentante, del

tutto ignare ed estranee alle vicissitudini personali tra i due legali.

Pur tenuto conto della minor severità che può essere riservata alla valutazione

di affermazioni formulate oralmente (cfr. STF 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020

consid. 7.1.3 e rif.), forza è dunque constatare che in occasione dell'udienza

in questione il ricorrente ha effettivamente assunto un comportamento suscettibile di mettere in discussione la

fiducia che deve poter essere riposta nella professione forense. Non avendo

dato prova di un comportamento corretto nella sua attività, con la precedente

istanza occorre pertanto concludere che egli è incorso in una violazione

significativa del dovere di cura e diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA.

4. Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede

le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa

può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.

Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere

nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.

art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come

del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/Zindel [curatori], op. cit., n. 23 segg. ad art. 17).

4.2. In

concreto, il ricorrente ha infranto in modo piuttosto grave una regola

professionale fondamentale. Sebbene l'espressione incriminata possa non

apparire in sé particolarmente grave, lo diviene se inserita nel contesto in

cui è stata pronunciata, all'indirizzo di un collega che in quel momento

fungeva da presidente di un'autorità cantonale e alla presenza, oltre che degli

altri membri e del segretario della stessa, anche della controparte e della sua

rappresentante. Comportamento, quello assunto dall'insorgente, che senz'altro

non rispondeva all'interesse del suo cliente, ritenuto che le parti erano poco

prima riuscite a comporre bonalmente la controversia. La violazione appare tanto più grave se

si pon mente al fatto che il ricorrente non è nuovo ad atteggiamenti offensivi

non solo ma anche proprio nei confronti del segnalante. Con decisione dell'8 settembre 2016 (n. 137) la

Commissione gli ha inflitto una multa di fr. 800.- per aver usato toni

inammissibili nei confronti dell'avv. B__________, accusato essenzialmente di aver fatto uso di una

falsa ricevuta, e di una controparte (sanzione poi confermata da questo Tribunale con sentenza

del 23 maggio 2017, inc. 52.2016.507). Con decisione del 26 giugno 2019 (n. 222)

la precedente istanza lo ha inoltre condannato alla multa di fr. 1'500.- per

avere nuovamente attaccato una controparte (oltre che per essere incorso in un

conflitto d'interessi), mentre con decisione del 1° settembre 2021 (n. 400) gli

ha inflitto una multa di fr. 3'000.- per avere ribadito davanti a terzi

l'accusa nei confronti dell'avv. B__________ di avere impiegato in causa la

falsa ricevuta di cui sopra (ciò che gli è valso anche la condanna penale da

parte della CARP; cfr. citata sentenza dell'8 febbraio 2021). Essendo più

volte ricaduto nello stesso genere di violazione, per di più (anche) nei

confronti della stessa persona, l'insorgente dimostra di non rendersi conto a

sufficienza che la sua condotta possa compromettere la dignità della

professione e la fiducia che deve

poter essere riposta nella figura e nel ruolo di avvocato, fondamentale per il

buon funzionamento dello Stato.

Alla luce di tutto quanto esposto e avuto riguardo al margine di apprezzamento che va riconosciuto alla

Commissione in questo ambito (cfr. supra, consid. 4.1), si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 4'000.- inflitta

dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata ancora

nella fascia inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta tutto sommato ancora

adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del

principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente

disciplinare del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei

principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. E ciò a

prescindere dall'inconferente e improprio accenno della Commissione a

un'eventuale prossima sanzione, non più di natura economica.

5. 5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera