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Decisione

52.2024.213

Iscrizione all'albo - requisiti personali

18 settembre 2024Italiano8 min

parte del suo responsabile tecnico, infatti, è all'evidenza un provvedimento che

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.213

Lugano

18

settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul

ricorso del 13 maggio 2024 di

RI

1

contro

la decisione del 23 maggio 2024 con cui la

Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della

professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore

principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500) ha

negato alla P__________ SA l'iscrizione all'albo delle imprese di costruzione;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 5 marzo 2024 la

ditta P__________ SA, __________, ha chiesto l'iscrizione all'albo delle

imprese di costruzione indicando l'ing. RI 1 come responsabile tecnico.

B. Dopo aver emesso un

preavviso negativo, con decisione del 22 aprile 2024 la Commissione di

vigilanza della LEPICOSC (CV-LEPICOSC) ha respinto la domanda di iscrizione per

mancanza di uno dei requisiti personali necessari. Essa ha rilevato nello

specifico che l'ing. RI 1 era stato (ed è tuttora) presidente e responsabile

tecnico per l'impresa di costruzione C__________ SA (ora in liquidazione),

società di cui è stato dichiarato il fallimento il 27 novembre 2023, motivo per

cui la condizione di cui all'art. 5a lett. d LEPICOSC non risultava adempiuta.

C. Avverso tale pronuncia

RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

l'annullamento con contestuale iscrizione della P__________ SA all'albo delle

imprese di costruzione. Dei motivi posti a fondamento del gravame si dirà, ove

necessario, in seguito.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone la CV-LEPICOSC con argomenti che verranno eventualmente

ripresi nei seguenti considerandi.

E. RI 1 non ha presentato

osservazioni di replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo (art. 17a LEPICOSC) e la tempestività

del gravame (art. art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) sono certe. Per quanto attiene alla

legittimazione attiva (art. 65 LPAmm), chiudendo un quesito più volte lasciato

aperto in passato, si deve considerare che, benché destinataria della decisione

impugnata sia di fatto l'impresa di costruzione, la potestà ricorsuale deve

essere riconosciuta anche al responsabile tecnico proposto con l'istanza. Un

rifiuto di iscrizione all'albo della ditta per mancato adempimento dei

requisiti personali e/o professionali da

parte del suo responsabile tecnico, infatti, è all'evidenza un provvedimento che

tocca da vicino anche la situazione personale di quest'ultimo nell'esercizio

della sua professione, al quale vengono poste delle importanti restrizioni.

Egli pertanto appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la

cui posizione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto

sufficientemente stretto e intenso, che permette di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della

collettività ed è portatore di un interesse personale, diretto, concreto e

attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca, segnatamente

l'impossibilità di fungere da responsabile tecnico, e che l'impugnativa tende a

rimuovere, atteso d'altronde che anche un interesse di mero fatto è sufficiente

(al riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis:

STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2; 52.2014.8 del 22 luglio

2015 consid. 2).

Chiarito questo aspetto, il gravame è

dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Giusta l'art. 3a

cpv. 1 e 2 LEPICOSC, hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di

costruzione nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone

dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a della

legge. In particolare, per quanto qui più interessa, l'art. 5a LEPICOSC dispone

che i titolari dei requisiti di cui all’art. 5 LEPICOSC devono inoltre

adempiere ai seguenti requisiti personali: (a) avere l’esercizio dei diritti

civili; (b) non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti

contrari alla dignità professionale; (c) godere di ottima reputazione; (d) non

essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5

anni, dichiarato in fallimento; (e) non essere stati oggetto, negli ultimi 5

anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione

da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

3.

3.1. Il

ricorrente contesta il rifiuto della CV-LEPICOSC di iscrivere la P__________ SA

nell'albo delle imprese di costruzione. Eccepisce di non avere responsabilità

nel fallimento della C__________ SA, società da anni riconducibile alla sua

famiglia e di cui egli si è occupato (rispettivamente dovuto occupare) solo

nell'ultimo periodo per tentare di risanarne la difficile situazione

finanziaria; tentativo tuttavia fallito senza sua colpa. Afferma che la sua

situazione sia del tutto particolare e che non si giustifichi in specie di

impedirgli di fungere da responsabile tecnico della sua nuova società.

3.2

Nel caso in esame è necessario anzitutto rilevare che la CV-LEPICOSC non

ha negato l'iscrizione all'albo della P__________ SA a causa dell'esposizione

debitoria del ricorrente, nei confronti del quale d'altronde - come emerge

dalla documentazione versata agli atti - non risulta nessun debito accertato.

Il diniego è invece da ricondurre al fallimento, intervenuto nel 2023, della

società C__________ SA di cui l'insorgente è diventato dal 2022 responsabile

tecnico e presidente, soggetto giuridico che non si confonde però con il ricorrente,

né con P__________ SA. La LEPICOSC d'altronde prevede che per le società i

requisiti professionali e personali siano ossequiati da un titolare o dirigente

effettivo che funga da responsabile tecnico (art. 3 cpv. 1 e 2 LEPICOSC),

ovvero quella figura destinata a condurre concretamente l'attività

professionale e chiamata a garantire l'esercizio corretto della stessa. Le

condizioni di solvibilità previste dall’art. 5a lett. d LEPICOSC si trovano

d'altra parte anche in altri regimi autorizzativi di livello sia federale sia

cantonale (avvocati, notai e fiduciari) e riflettono la volontà del legislatore

di assicurare che tali professionisti siano persone degne della massima fiducia

da tutti i punti di vista, rispettivamente che l'esistenza di problemi d'ordine

finanziario non rischi di mettere in pericolo l'esercizio irreprensibile

dell'attività lavorativa.

Ora, il ricorrente non ha delle esecuzioni in corso a suo carico, non è gravato

da attestati di carenza beni e non è mai stato dichiarato fallito. Inoltre i

debitori della C__________ SA rimasti insoddisfatti a causa del suo fallimento non

potranno all'evidenza rivalersi direttamente su di lui. Egli non si trova in

una situazione economica difficile, né vi sono indizi di insolvibilità; il solo

fatto che egli sia stato (rispettivamente sia ancora fino alla radiazione dal

registro di commercio) il dirigente di una società anonima dichiarata fallita non

è ancora sufficiente per concludere che egli non adempia la condizione

personale di cui all’art. 5a lett. d LEPICOSC e, di conseguenza, per negare

l'iscrizione all'albo alla P__________ SA con il ricorrente quale responsabile

tecnico.

Accertato dunque che l'insorgente dispone di un titolo di studio idoneo giusta

l'art. 5 LEPICOSC e che adempie pure i requisiti personali di cui all'art. 5a

LEPICOSC, egli può fungere da responsabile tecnico per l'iscrizione all'albo

della P__________ SA quale impresa di costruzione. Ne consegue dunque che la

decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto deve essere retrocesso

all'autorità di prime cure affinché rilasci il permesso richiesto.

3.3

A titolo abbondanziale si osserva che quandanche il ricorrente non avesse

soddisfatto la predetta condizione di solvibilità, ci si sarebbe ancora dovuti

chiedere se l'imposizione di una simile esigenza per il rilascio del permesso

di polizia in parola sia sorretta da sufficienti interessi pubblici e

rispettosa del principio della proporzionalità, questione invero per nulla

scontata in specie (cfr. al riguardo STA 52.2005.393 del 10 luglio 2006 consid.

3) ma sulla quale, dato l'esito del ricorso, non è necessario chinarsi ora.

4.

4.1. Visto

quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

L'incarto è rinviato alla CV-LEPICOSC affinché proceda come indicato nei

considerandi.

4.2

Dato l'esito non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm) e

non si assegnano ripetibili al ricorrente, non avendone fatto richiesta e non

essendo patrocinato da un legale (art. 49

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 23 maggio 2024 della CV-LEPICOSC è annullata;

1.2

gli atti sono

rinviati all'autorità di prime cure per nuova decisione ai sensi dei

considerandi.

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr.

1'200.- versato a titolo di anticipo delle

presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera