52.2024.213
Iscrizione all'albo - requisiti personali
18 settembre 2024Italiano8 min
parte del suo responsabile tecnico, infatti, è all'evidenza un provvedimento che
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Incarto n.
52.2024.213
Lugano
18
settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul
ricorso del 13 maggio 2024 di
RI
1
contro
la decisione del 23 maggio 2024 con cui la
Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della
professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore
principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500) ha
negato alla P__________ SA l'iscrizione all'albo delle imprese di costruzione;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 5 marzo 2024 la
ditta P__________ SA, __________, ha chiesto l'iscrizione all'albo delle
imprese di costruzione indicando l'ing. RI 1 come responsabile tecnico.
B. Dopo aver emesso un
preavviso negativo, con decisione del 22 aprile 2024 la Commissione di
vigilanza della LEPICOSC (CV-LEPICOSC) ha respinto la domanda di iscrizione per
mancanza di uno dei requisiti personali necessari. Essa ha rilevato nello
specifico che l'ing. RI 1 era stato (ed è tuttora) presidente e responsabile
tecnico per l'impresa di costruzione C__________ SA (ora in liquidazione),
società di cui è stato dichiarato il fallimento il 27 novembre 2023, motivo per
cui la condizione di cui all'art. 5a lett. d LEPICOSC non risultava adempiuta.
C. Avverso tale pronuncia
RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento con contestuale iscrizione della P__________ SA all'albo delle
imprese di costruzione. Dei motivi posti a fondamento del gravame si dirà, ove
necessario, in seguito.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone la CV-LEPICOSC con argomenti che verranno eventualmente
ripresi nei seguenti considerandi.
E. RI 1 non ha presentato
osservazioni di replica.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo (art. 17a LEPICOSC) e la tempestività
del gravame (art. art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) sono certe. Per quanto attiene alla
legittimazione attiva (art. 65 LPAmm), chiudendo un quesito più volte lasciato
aperto in passato, si deve considerare che, benché destinataria della decisione
impugnata sia di fatto l'impresa di costruzione, la potestà ricorsuale deve
essere riconosciuta anche al responsabile tecnico proposto con l'istanza. Un
rifiuto di iscrizione all'albo della ditta per mancato adempimento dei
requisiti personali e/o professionali da
parte del suo responsabile tecnico, infatti, è all'evidenza un provvedimento che
tocca da vicino anche la situazione personale di quest'ultimo nell'esercizio
della sua professione, al quale vengono poste delle importanti restrizioni.
Egli pertanto appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la
cui posizione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto
sufficientemente stretto e intenso, che permette di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della
collettività ed è portatore di un interesse personale, diretto, concreto e
attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca, segnatamente
l'impossibilità di fungere da responsabile tecnico, e che l'impugnativa tende a
rimuovere, atteso d'altronde che anche un interesse di mero fatto è sufficiente
(al riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis:
STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2; 52.2014.8 del 22 luglio
2015 consid. 2).
Chiarito questo aspetto, il gravame è
dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Giusta l'art. 3a
cpv. 1 e 2 LEPICOSC, hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di
costruzione nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone
dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a della
legge. In particolare, per quanto qui più interessa, l'art. 5a LEPICOSC dispone
che i titolari dei requisiti di cui all’art. 5 LEPICOSC devono inoltre
adempiere ai seguenti requisiti personali: (a) avere l’esercizio dei diritti
civili; (b) non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti
contrari alla dignità professionale; (c) godere di ottima reputazione; (d) non
essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5
anni, dichiarato in fallimento; (e) non essere stati oggetto, negli ultimi 5
anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione
da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.
3.
3.1. Il
ricorrente contesta il rifiuto della CV-LEPICOSC di iscrivere la P__________ SA
nell'albo delle imprese di costruzione. Eccepisce di non avere responsabilità
nel fallimento della C__________ SA, società da anni riconducibile alla sua
famiglia e di cui egli si è occupato (rispettivamente dovuto occupare) solo
nell'ultimo periodo per tentare di risanarne la difficile situazione
finanziaria; tentativo tuttavia fallito senza sua colpa. Afferma che la sua
situazione sia del tutto particolare e che non si giustifichi in specie di
impedirgli di fungere da responsabile tecnico della sua nuova società.
3.2
Nel caso in esame è necessario anzitutto rilevare che la CV-LEPICOSC non
ha negato l'iscrizione all'albo della P__________ SA a causa dell'esposizione
debitoria del ricorrente, nei confronti del quale d'altronde - come emerge
dalla documentazione versata agli atti - non risulta nessun debito accertato.
Il diniego è invece da ricondurre al fallimento, intervenuto nel 2023, della
società C__________ SA di cui l'insorgente è diventato dal 2022 responsabile
tecnico e presidente, soggetto giuridico che non si confonde però con il ricorrente,
né con P__________ SA. La LEPICOSC d'altronde prevede che per le società i
requisiti professionali e personali siano ossequiati da un titolare o dirigente
effettivo che funga da responsabile tecnico (art. 3 cpv. 1 e 2 LEPICOSC),
ovvero quella figura destinata a condurre concretamente l'attività
professionale e chiamata a garantire l'esercizio corretto della stessa. Le
condizioni di solvibilità previste dall’art. 5a lett. d LEPICOSC si trovano
d'altra parte anche in altri regimi autorizzativi di livello sia federale sia
cantonale (avvocati, notai e fiduciari) e riflettono la volontà del legislatore
di assicurare che tali professionisti siano persone degne della massima fiducia
da tutti i punti di vista, rispettivamente che l'esistenza di problemi d'ordine
finanziario non rischi di mettere in pericolo l'esercizio irreprensibile
dell'attività lavorativa.
Ora, il ricorrente non ha delle esecuzioni in corso a suo carico, non è gravato
da attestati di carenza beni e non è mai stato dichiarato fallito. Inoltre i
debitori della C__________ SA rimasti insoddisfatti a causa del suo fallimento non
potranno all'evidenza rivalersi direttamente su di lui. Egli non si trova in
una situazione economica difficile, né vi sono indizi di insolvibilità; il solo
fatto che egli sia stato (rispettivamente sia ancora fino alla radiazione dal
registro di commercio) il dirigente di una società anonima dichiarata fallita non
è ancora sufficiente per concludere che egli non adempia la condizione
personale di cui all’art. 5a lett. d LEPICOSC e, di conseguenza, per negare
l'iscrizione all'albo alla P__________ SA con il ricorrente quale responsabile
tecnico.
Accertato dunque che l'insorgente dispone di un titolo di studio idoneo giusta
l'art. 5 LEPICOSC e che adempie pure i requisiti personali di cui all'art. 5a
LEPICOSC, egli può fungere da responsabile tecnico per l'iscrizione all'albo
della P__________ SA quale impresa di costruzione. Ne consegue dunque che la
decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto deve essere retrocesso
all'autorità di prime cure affinché rilasci il permesso richiesto.
3.3
A titolo abbondanziale si osserva che quandanche il ricorrente non avesse
soddisfatto la predetta condizione di solvibilità, ci si sarebbe ancora dovuti
chiedere se l'imposizione di una simile esigenza per il rilascio del permesso
di polizia in parola sia sorretta da sufficienti interessi pubblici e
rispettosa del principio della proporzionalità, questione invero per nulla
scontata in specie (cfr. al riguardo STA 52.2005.393 del 10 luglio 2006 consid.
3) ma sulla quale, dato l'esito del ricorso, non è necessario chinarsi ora.
4.
4.1. Visto
quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
L'incarto è rinviato alla CV-LEPICOSC affinché proceda come indicato nei
considerandi.
4.2
Dato l'esito non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm) e
non si assegnano ripetibili al ricorrente, non avendone fatto richiesta e non
essendo patrocinato da un legale (art. 49
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 23 maggio 2024 della CV-LEPICOSC è annullata;
1.2
gli atti sono
rinviati all'autorità di prime cure per nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr.
1'200.- versato a titolo di anticipo delle
presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera