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Decisione

52.2024.237

Revoca dell'autorizzazione cantonale all'esercizio delle attività soggette alla LPPS. Effetto sospensivo

13 agosto 2024Italiano11 min

sicurezza privata della Polizia cantonale in materia di revoca dell'autorizzazione

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

52.2024.237

Lugano

13

agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 7 giugno

2024 di

RI

1,

patrocinato

da: avv. PA 1, ,

contro

la decisione del 23 maggio 2024 (n. 28) del

Presidente del Consiglio di Stato che respinge l'istanza dell'insorgente

tendente al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame da lui presentato

avverso la risoluzione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e

sicurezza privata della Polizia cantonale in materia di revoca dell'autorizzazione

cantonale all'esercizio delle attività soggette alla LPPS;

ritenuto, in

fatto

che

RI 1, cittadino italiano nato il __________ 1993 al beneficio di un permesso G,

esercita la professione di agente di sicurezza privata dipendente dal 2017;

che la relativa autorizzazione ai sensi della legge sulle prestazioni private

di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS; RL 550.400) gli è

stata rinnovata il 15 novembre 2023 fino al 14 novembre 2024;

che con sentenza del 7 dicembre 2023 (n. 81.2022.396), passata in giudicato, il

giudice della Pretura penale ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da fr. 60.-, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni, siccome ritenuto colpevole di ripetuta guida senza

autorizzazione (ex art. 95 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01) per avere, nel

periodo compreso tra il 28 gennaio e il 5 aprile 2022, ripetutamente condotto

il suo veicolo senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,

essendo il suo permesso italiano scaduto in data 27 gennaio 2022;

che preso atto di tale condanna, iscritta nel casellario giudiziale, con

decisione del 23 aprile 2024 il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata

della Polizia cantonale, ritenendo che RI 1 non soddisfacesse più le condizioni

previste dalla legge, gli ha revocato l'autorizzazione quale agente di

sicurezza dipendente, con la precisazione che una nuova istanza di

autorizzazione avrebbe potuto essere esaminata soltanto dopo la cancellazione

della condanna reiterata iscritta a casellario giudiziale;

che conformemente all'art. 30 cpv. 3 LPPS, la decisione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva;

che RI 1 è insorto contro la predetta risoluzione davanti al Governo,

chiedendone l'annullamento; in via cautelare ha chiesto il ripristino

dell'effetto sospensivo al gravame, così da essere autorizzato a svolgere

attività di sicurezza assoggettate alla LPPS fino all'evasione del ricorso;

che con giudizio del 23 maggio 2024, il Presidente del Consiglio di Stato ha

respinto quest'ultima richiesta; premesso che, nella misura in cui come

nella fattispecie è la legge stessa a derogare al principio generale secondo

cui il ricorso ha effetto sospensivo, la prevalenza dell'interesse

all'immediata esecutività del provvedimento sul contrapposto interesse di chi

ne è gravato è presunta, ha ritenuto che in concreto non vi fossero particolari

e eccezionali motivi per i quali tale presunzione possa essere sovvertita,

facendo propendere l'interesse privato su quello pubblico volto alla tutela

della sicurezza e dell'incolumità delle persone;

che contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento e riproponendo la richiesta

cautelare rimasta inascoltata;

che l'insorgente contesta la ponderazione degli interessi svolta dall'istanza

inferiore; rileva come il provvedimento che gli ha imposto di cessare

immediatamente la sua attività professionale svolta dal 2017 sia del tutto

sproporzionato e stia comportando effetti nefasti a seguito della disdetta al

31 maggio 2024 da parte del suo datore di lavoro (che, se a breve, in caso di

ripristino dell'effetto sospensivo, sarebbe disposto a riassumerlo);

che egli nega che sussista una preponderante esigenza di tutela della

sicurezza e dell'incolumità delle persone: la condanna riguarderebbe un

reato bagatellare, per cui gli sarebbe stata riconosciuta una colpa minima

(come dimostrerebbe la pena inflitta), commesso per semplice disattenzione (non

essendosi avveduto che il regime di proroga di tutte le patenti italiane in

stato di emergenza COVID non sarebbe stato applicabile fuori dai paesi membri

dell'UE); il reato in materia di LCStr, aggiunge, non avrebbe inoltre alcuna

connessione con la sua funzione di agente di sicurezza, né avrebbe comportato

una messa in pericolo dell'incolumità di altre persone;

che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti sia il Presidente del

Governo che il Servizio giuridico della Polizia cantonale con argomenti di cui,

per quanto necessario, si riferirà in appresso;

che

con la replica e la duplica il ricorrente rispettivamente il Servizio giuridico

della Polizia cantonale si sono riconfermati nelle proprie posizioni,

sviluppando in parte le rispettive tesi che, all'occorrenza, verranno riprese

in seguito;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 2 LPPS;

che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e

direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 30

cpv. 1 LPPS e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è pertanto ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm);

che oggetto di controversia è il giudizio con cui il Presidente del Governo si

è rifiutato di restituire l'effetto sospensivo al ricorso dell'insorgente

contro la decisione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e sicurezza

privata della Polizia cantonale, dichiarata immediatamente esecutiva, di

revocargli l'autorizzazione a esercitare l'attività di agente di sicurezza;

revoca che è stata pronunciata a fronte della citata condanna, sulla base

segnatamente degli art. 13 cpv. 1 lett. e, 14 cpv. 1 lett. a e 18 cpv. 1 lett.

a LPPS (cfr. pure risposta del Servizio giuridico della Polizia cantonale);

che in applicazione dell'art. 18 cpv. 1 lett. a LPPS, l'autorità

dipartimentale revoca temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione

segnatamente a chiunque non soddisfi più alle condizioni previste per il

rilascio dell'autorizzazione;

che per ottenere un'autorizzazione ad

esercitare l'attività di agente di sicurezza o di investigatore privato,

dipendente o indipendente, non devono tra l'altro sussistere motivi di rifiuto

ai sensi dell'art. 14 LPPS (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. e LPPS);

che secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. a LPPS, l'autorizzazione

è in particolare rifiutata a chi in ragione di una condanna per reati che

denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi

ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione

non sia cancellata;

che, per legge, i ricorsi contro le decisioni prese dall'autorità

dipartimentale in applicazione della LPPS non hanno effetto sospensivo (art. 30

cpv. 3 LPPS);

che il destinatario di una simile decisione può nondimeno chiederne la

sospensione al Presidente del Governo (art. 71 LPAmm), in generale competente

ad adottare misure provvisionali (cfr. art. 37 cpv. 1 e 2 LPAmm);

che l'esclusione o la

revoca preventive dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso da parte

dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a un

ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva,

dipendono dal confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata

si giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle

decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non esplichino

effetti prima della loro crescita in giudicato formale;

che al pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, quello sulla

concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro una decisione

dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto

dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a

soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati;

che nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli

interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima

facie degli elementi di giudizio noti; in questa valutazione l'autorità

deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione

di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; può

tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi

circa lo stesso (cfr. DTF 145 I 73 consid. 7.2.3.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129

Considerandi

II 286 consid. 3; STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 2.2, 2C_630/2016

del 6 settembre 2016 consid. 3; tra tante: STA 52.2023.70 del 12 luglio 2023, 52.2018.322

del 14 settembre 2018 consid. 3.1 e rimandi);

che in tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale,

sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il

profilo della violazione del diritto, segnatamente dell'abuso del potere

d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm); l'istanza di ricorso deve

quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità

inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata sia sorretta da

motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto,

segnatamente quello di proporzionalità (cfr. tra tante: STA 52.2019.272 del 27

agosto 2019 consid. 4.1, 52.2018.322 citata consid. 3.1 e rinvii);

che nella fattispecie, come visto, il Presidente del Governo, dopo aver

premesso che la prevalenza dell'interesse all'immediata esecutività del

provvedimento sul contrapposto interesse di chi ne è gravato è presunta

(poiché è la legge stessa a derogare al principio generale secondo cui il

ricorso ha effetto sospensivo), ha escluso che sussistessero particolari e

eccezionali motivi per i quali tale presunzione possa essere sovvertita,

facendo propendere l'interesse privato su quello pubblico volto alla tutela

della sicurezza e dell'incolumità delle persone;

che tale motivazione, essenzialmente orfana di un effettivo confronto con la

situazione concreta e i relativi interessi in gioco, non può essere tutelata;

che il fatto che l'art. 30 cpv. 3 LPPS dichiari immediatamente esecutiva ogni

decisione resa in applicazione della LPPS, e quindi anche una revoca dell'autorizzazione

(cfr. messaggio n. 7762 del 27 novembre 2019 sulla revisione totale della legge

sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976

[LAPIS], commento all'art. 30, pag. 40), presumendo in generale la sussistenza

di un interesse pubblico prevalente alla sicurezza pubblica e alla tutela dei

beni di polizia, non significa che l'autorità di ricorso adita con una domanda

di concessione dell'effetto sospensivo possa omettere una reale ponderazione

degli interessi pubblici e privati in discussione, esaminando se, nella

situazione specifica, il provvedimento rispetti il principio di

proporzionalità;

che anche senza esprimersi sull'esito della causa, da un esame sommario, va

anzitutto rilevato che nel caso di specie la revoca che il Servizio

dipartimentale ha pronunciato nei confronti del ricorrente si fonda su una

condanna in materia di circolazione stradale (dipendente dalla scadenza di un

permesso di condurre estero), non in relazione con l'assolvimento dei compiti

di agente privato di sicurezza, commessa all'apparenza per una negligenza e che

ha comportato una pena contenuta;

che in queste circostanze, l'interesse pubblico a impedire che l'attività possa

essere eseguita da persone che, a causa del loro precedente comportamento, non

assicurano un corretto svolgimento della professione (cfr. al riguardo:

Complemento al messaggio n. 7085 del 14 aprile 2015 concernente la modificare

della norma transitoria di cui all'art. 25 LAPIS, a cui rimanda il citato

messaggio n. 7762, commento all'art. 14, pag. 29) non appare particolarmente

marcato;

che d'altra parte il ricorrente, che svolge pacificamente la sua professione

dal 2017, ha un sicuro interesse privato a esercitare il proprio lavoro nelle

more della procedura;

che a questo stadio, l'interesse alla sicurezza pubblica e alla tutela dei beni

di polizia non appare di conseguenza prevalente su quello del dipendente a continuare

a svolgere la sua attività lavorativa; indipendentemente dall'esito della lite,

non sussiste attualmente un particolare rischio che egli non possa adempiere

correttamente la sua funzione nell'attesa del giudizio di merito;

che l'opposta conclusione del Presidente del Governo, non sorretta da motivi

pertinenti, non può pertanto essere confermata, in quanto lesiva del diritto

(art. 69 cpv. 1 LPAmm);

che il ricorso deve di

conseguenza essere accolto, annullando il giudizio impugnato e concedendo

l'effetto sospensivo all'impugnativa pendente davanti al Consiglio di Stato

contro la citata decisione del 23 aprile 2024;

che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 LPAmm); lo Stato del Cantone Ticino rifonderà invece all'insorgente,

assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 23 maggio 2024 (n. 28) del Presidente del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

al ricorso

inoltrato al Governo da RI 1 contro la decisione del 23 aprile 2024 del

Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata è concesso l'effetto sospensivo.

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo versato a

titolo di anticipo.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 complessivamente fr. 1'500.- a

titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera