52.2024.247
Commessa pubblica. Attendibilità dell'offerta
2 settembre 2024Italiano9 min
Municipio di CO 2 ha indetto un concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.247
Lugano
2
settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 14 giugno
2024 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 28 maggio 2024 del Municipio del
Comune di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato la commessa
per il servizio di ritiro e smaltimento degli scarti vegetali alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 12 aprile 2024 il
Municipio di CO 2 ha indetto un concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche
del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura
libera, per aggiudicare il servizio di ritiro e smaltimento degli scarti
vegetali per il periodo 2024-2028 (FU del 12 luglio 2024, pag. 12).
Il bando di concorso
annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione (avviso di gara, punto n. 13, capitolato d'appalto, pag. 10, pos.
224 110):
1.
Prezzo 50%
Considerandi
2.
Tempo di intervento 25%
3.
Referenze per lavori analoghi 25%
In relazione al
secondo criterio di aggiudicazione, il capitolato d'appalto precisava che (pag.
11, pos. 224.310):
Per tempo d'intervento si intende il tempo in giorni
lavorativi che intercorre tra la richiesta (chiamata telefonica o e-mail)
effettuata dagli incaricati dai servizi del Comune di CO 2 e il momento in cui
l'assuntore giunge sul posto per lo sgombero della piazza di raccolta (esclusa
la domenica e i giorni festivi ufficiali, ma incluso il sabato).
La nota concernente il criterio del tempo di intervento sarà assegnata nel
seguente modo:
≤ 2 giorni nota
6.
> 2 ≤ 3
giorni nota 5
> 3 ≤ 4
giorni nota 4
> 4 ≤ 5
giorni nota 3
> 5 ≤ 6
giorni nota 2
> 6 ≤ 7
giorni nota 1
La documentazione di
gara ammetteva il subappalto, unicamente per il ritiro dei rifiuti (capitolato,
pag. 12, pos. 226.100).
B. Entro il termine utile
sono giunte al committente quattro offerte, di importi compresi tra fr.
351'865.50 e fr. 384'836.-. Dopo valutazione delle stesse, il committente ha
deliberato la commessa alla CO 1, di Baden, che ha presentato l'offerta dal
prezzo più basso ed è giunta prima in classifica con 6 punti.
C. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,
seconda classificata con il punteggio 5.735 e un'offerta di fr. 370'377.65.
Chiede l'annullamento della delibera e l'aggiudicazione in proprio favore,
previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che il prezzo
offerto dall'aggiudicataria non sarebbe attendibile, in considerazione della
distanza della sua sede dal punto di raccolta, che le imporrebbe costi
supplementari. Per lo stesso motivo, non sarebbe inoltre corretta la nota 6
attribuita all'offerta della deliberataria in relazione al criterio di
aggiudicazione tempo di intervento, valutazione pari a quella di tutte
le altre offerenti. Non sarebbe tuttavia possibile, sostiene la ricorrente, che
l'aggiudicataria garantisca le medesime tempistiche rispetto alle altre
offerenti, tutte con sede in Ticino.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il committente, con succinte osservazioni, e la deliberataria.
Questa osserva di aver subappaltato il ritiro degli scarti vegetali alla C__________,
con sede a Giubiasco e conferma la plausibilità sia delle tempistiche di
intervento sia del prezzo. Essa afferma di essere riuscita a ottimizzare i
costi produttivi e di gestione così da proporre prezzi di mercato
concorrenziali.
E. L'Ufficio di vigilanza
sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non presenta
osservazioni.
F. La ricorrente
non replica.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda
classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione
con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett.
d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2
Il giudizio può essere
emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art.
25.
cpv. 1 LPAmm).
Il carteggio completo
trasmesso dalla committenza e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti
permettono a questo Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.
2.
La LCPubb non contempla la possibilità di
escludere offerte sotto costo. Questa facoltà era invero presente nella vecchia
legge cantonale sugli appalti del 12 settembre 1978 (LApp; BU 1979, 37), ma è
stata abbandonata per volontà del Consiglio di Stato in esito alla procedura di
consultazione del progetto concernente quella attualmente in vigore (cfr.
messaggio 4806 del 28 ottobre 1998 sull'adozione della legge sulle commesse
pubbliche, pag. 5). Il diritto di scartare offerte a prezzi irrisori, previsto
dalle legislazioni di altri cantoni, ha del resto sempre creato notevoli
difficoltà a livello di applicazione pratica (Nicolas
Michel, Droit public de la construction, Friborgo 1996, n. 1952 segg.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc
Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 1109 segg.). In passato, il Tribunale cantonale
amministrativo ha tuttavia sistematicamente ricordato che il committente può
deliberare la commessa a un concorrente che offre un prezzo particolarmente
basso, fintanto che la sua offerta risponde alle condizioni del bando di
concorso e non costituisce un atto di concorrenza sleale (cfr. RDAT I-1998 n.
49.
consid. 3.4; Matteo Cassina, Principali
aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11
collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 36).
Questa impostazione giurisprudenziale, laddove
lascia intendere che offerte a prezzi stracciati costitutive di concorrenza
sleale vanno escluse dall'aggiudicazione, è stata abbandonata (RtiD I-2016 n.
16.
consid. 2). Innanzi tutto perché in Ticino, contrariamente alle normative di
altri cantoni (vedi ad esempio quella vallesana, art. 23 cpv. 1 lett. g OcMPu,
oggetto della DTF 130 I 241), la legge non prevede la possibilità di scartare
offerte sotto costo, ma si limita - al pari dell'accordo riveduto sugli appalti
pubblici concluso il 15 aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422; art. XV n. 6) - a
dare facoltà alla committenza di accertare che l'offerente sia in grado di
fornire correttamente le prestazioni oggetto della commessa (cfr. art. 43 cpv.
1.
RLCPubb/CIAP). Solo in caso di assodata incapacità del concorrente di svolgerle alla perfezione
lo si può tutt'al più escludere dalla procedura. Secondariamente perché non
tocca ai committenti chiamati a mettere in atto le prescrizioni governanti
l'aggiudicazione di pubbliche commesse pronunciarsi sulla sussistenza o no di
un caso di concorrenza sleale, prerogativa - questa - che spetta alle autorità
civili e penali deputate all'applicazione del diritto della concorrenza (BR
2013.
n. 274 e 275 pag. 207). Poste queste premesse, la vecchia giurisprudenza
resa in materia dal Tribunale cantonale amministrativo è stata puntualizzata
nel solco delle opinioni del Tribunale federale (cfr. STF 2P.70/2006 del 23
febbraio 2007) e della dottrina (riassunte in DTF 130 I 241 consid. 7.3), nel
senso che in presenza di un'offerta insolitamente bassa il committente, sentito
il concorrente che l'ha inoltrata, può escluderlo dalla gara nella misura in
cui matura la convinzione che esso non è in grado di eseguire correttamente la
commessa al prezzo che gli ha proposto (STA 52.2016.215 del 29 settembre 2016
consid. 3.1). L'offerta può quindi essere esclusa nel caso in cui le ulteriori
indagini del committente permettono di riscontrare manchevolezze, ma non a
causa del prezzo basso (DTF 143 II 553 consid. 7.1).
3.
La ricorrente
sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria sia inattendibile dal profilo economico.
Sarebbe infatti impensabile che la medesima possa eseguire il servizio a un
prezzo inferiore a quello di tutte le altre concorrenti, considerando che, a
differenza loro, essa ha sede fuori Cantone.
Innanzitutto, si rileva che le generiche critiche dell'insorgente non permettono
di concludere che l'offerta della deliberataria sia sotto costo. In primo
luogo, il prezzo offerto dall'aggiudicataria è solo del 7.4% inferiore a quello
proposto dall'insorgente e non appare di primo acchito irrisorio. Nemmeno il
semplice fatto che essa debba sostenere maggiori oneri derivanti dagli
spostamenti oltre Cantone permette ancora di giungere a tale conclusione. Ad
ogni buon conto, la ricorrente non segnala alcuna manchevolezza nell'offerta
della deliberataria che potrebbe far dubitare della sua capacità di eseguire
correttamente il servizio appaltato al prezzo offerto. La censura va quindi
respinta.
4.
Secondo
l'insorgente, la nota 6 attribuita all'aggiudicataria in relazione al criterio
di aggiudicazione tempo di intervento non sarebbe corretta. Essa avrebbe
infatti ricevuto la stessa valutazione delle alle altre concorrenti, malgrado
sia l'unica ad avere la sede fuori dal Ticino.
Il committente ha
assegnato la nota 6 alla deliberataria in relazione al predetto criterio di
aggiudicazione, avendo essa indicato una tempistica di due giorni lavorativi
nell'apposito spazio dell'offerta. Tale valutazione risulta conforme al metodo
di valutazione annunciato nel bando di concorso (cfr. supra, consid. A).
Nulla permette di inferire che l'aggiudicataria, che peraltro subappalta il
ritiro dei rifiuti a un'azienda con sede a Giubiasco, non sia in grado di
giungere alla piazza di raccolta comunale entro due giorni dalla chiamata da
parte del committente. La tempistica indicata appare del tutto verosimile.
Anche questa censura è pertanto destinata all'insuccesso.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto.
6.
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
7.
La tassa di
giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv.
1.
LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera