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Decisione

52.2024.256

Docente cantonale. Sospensione dalla funzione durante la procedura di disdetta. Diritto di essere sentito

13 agosto 2024Italiano9 min

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.256

Lugano

13

agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 20 giugno

2024 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 5 giugno 2024 (n. 2730) del

Consiglio di Stato, nella misura in cui lo esonera e sospende dalla funzione,

senza privazione dello stipendio, con effetto immediato;

ritenuto, in

fatto

che RI 1, classe 1963,

svolge la funzione di docente presso le scuole cantonali da oltre trent'anni;

dall'anno scolastico 2012/2013 è docente di conoscenze professionali presso il

Centro professionale tecnico di __________ (CPT);

che il 15 maggio 2012 al docente è stato inflitto un ammonimento quale sanzione

disciplinare per le modalità di comunicazione inadeguate e per i toni irrispettosi

avuti nei confronti del direttore del Centro professionale di __________,

presso il quale insegnava; la sanzione è stata impugnata, in ultima istanza

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che ha respinto il ricorso

confermando il provvedimento;

che il 31 maggio 2023 la Divisione della formazione professionale ha nuovamente

ammonito RI 1 per comportamenti inadeguati in riferimento a toni irrispettosi

avuti nei confronti dei diretti superiori; il Consiglio di Stato ha respinto il

ricorso interposto contro tale misura dal docente, che è quindi insorto dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo; quest'ultima procedura è tuttora

pendente (inc. n. 52.2024.125);

che il 27 maggio 2024

la Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e

dello sport ha convocato RI 1 a un incontro fissato al 5 giugno successivo;

che il rappresentante sindacale del docente ha chiesto il motivo dell'incontro

e domandato di posticiparlo ad altra data;

che con decisione del 5 giugno 2024 il Consiglio di Stato ha prospettato a RI 1

la disdetta del rapporto di impiego (dispositivo n. 1), assegnandogli un

termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni (dispositivo n. 2) e

informandolo della possibilità di adire la Commissione conciliativa per il

personale dello Stato (dispositivo n. 3);

che il Governo l'ha contestualmente esonerato e sospeso dalla funzione e da

ogni obbligo lavorativo, senza privazione dello stipendio (dispositivo n. 4);

che l'autorità di nomina, richiamati i precedenti ammonimenti, una segnalazione

del 10 aprile 2024 del direttore del CPT, nonché un rapporto del 21 maggio 2024

della Divisione della formazione professionale in merito al rapporto di impiego

del docente, ha ritenuto che il comportamento del medesimo non appariva né

adeguato né rispettoso; essa ha inoltre escluso la possibilità che in futuro il

dipendente mantenga un atteggiamento adatto al contesto lavorativo, rispettando

il ruolo della direzione e dei colleghi;

che il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto inopportuna la permanenza in

servizio di RI 1 sia nell'interesse dell'istituto scolastico coinvolto, sia

dal docente stesso;

che il 5 giugno 2024, la Sezione amministrativa ha dato riscontro alla

richiesta del rappresentante del docente, ritenendola evasa dalla risoluzione

governativa del medesimo giorno; l'autorità gli ha quindi inoltrato la

segnalazione del direttore del CPT di __________ e il rapporto del 21 maggio 2024

della Divisione della formazione professionale;

che contro il dispositivo n. 4 della predetta decisione, che sancisce la sua

sospensione immediata, insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo RI

1 chiedendone l'annullamento; domanda inoltre la concessione dell'effetto

sospensivo al ricorso;

che il ricorrente, dopo ampia esposizione delle circostanze che hanno

caratterizzato il rapporto di impiego e in particolare lo sfondo litigioso e di

sostanziale contrasto con i suoi superiori in cui si inserisce la

prospettazione della disdetta, critica aspramente l'agire del Governo, che

ritiene indice della volontà di liberarsi in modo sbrigativo di un docente

divenuto scomodo per la direzione del CPT e dei funzionari del DECS;

che l'insorgente eccepisce la violazione del proprio diritto di essere sentito,

per non aver avuto la possibilità di esprimersi prima del provvedimento

impugnato; lo stesso sarebbe inoltre privo di qualsiasi reale motivazione;

che l'autorità avrebbe deciso sulla base di una semplice segnalazione, senza

esperire alcun'indagine né accertamento dei fatti;

che la sua sospensione, soggiunge il docente, sarebbe sproporzionata: non vi

sarebbe infatti nessuna esigenza di allontanarlo dalla scuola a pochi giorni

dalla fine dell'anno scolastico, impedendogli di congedarsi dagli allievi e di

attribuire le note, in manifesto contrasto con gli interessi di questi ultimi;

che esso paventa il rischio di essere escluso dalla pianificazione dell'anno

scolastico 2024/2025, che si attua nel corso dell'estate;

che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che sostiene

Fatti

di aver legittimamente fatto capo alla possibilità offerta dall'art. 60a cpv. 3

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo

Considerandi

1995.

(LORD; RL 173.100); ricorda che la sospensione è stata decisa senza

privazione dello stipendio, per cui sarebbe pure dubbio l'interesse a ricorrere

del docente, dal momento che essendo in corso le vacanze scolastiche,

Dispositivo

l'attività risulta in ogni caso ridotta; per questi motivi, il provvedimento

non violerebbe il principio di proporzionalità;

che il Governo non entra nel merito delle censure rivolte contro i motivi di

disdetta, che potranno essere fatte valere se del caso dal ricorrente impugnando l'eventuale decisione di licenziamento;

che con la replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per quanto

necessario, in appresso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD;

che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente

interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm) è dunque ricevibile in

ordine;

che il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che per l'art. 60a

cpv. 3 LORD, durante la procedura di disdetta del rapporto di impiego, il

dipendente può essere sospeso provvisoriamente dalla carica e privato

totalmente o parzialmente dello stipendio, se l'interesse dell'Amministrazione

o della procedura lo esige;

che la decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con

l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente

all'interessato; il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 60a cpv. 4 LORD);

che il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera; Cost. fed.; RS 101; 34 seg. LPAmm),

deve essere rispettato anche in materia di provvedimenti cautelari (cfr. STA

52.2014.117 del 4 luglio 2014 consid. 2.3); tale diritto esige che prima di

sospendere un dipendente dalla carica, l'autorità gli offra la possibilità di

prendere posizione al riguardo, di regola per scritto (art. 35 cpv. 1 e 2

LPAmm);

che la sospensione immediata dalla carica, disposta dall'autorità

mediante provvedimento cautelare adottato senza dare al dipendente la

possibilità di far valere preventivamente le sue ragioni è per principio

ammessa soltanto se vi è pericolo nell'indugio o se un'audizione preventiva può

vanificare lo scopo della decisione, sempreché questa sia impugnabile con

ricorso e nessun'altra disposizione conferisca alle parti il diritto di essere

preliminarmente sentite (art. 35 cpv. 4 LPAmm);

che la dispensa dall'obbligo di sentire le parti, prevista dall'art. 35 cpv. 4

LPAmm, è applicabile soltanto in situazioni eccezionali, che l'autorità deve

rendere verosimili e che fanno apparire l'interesse all'immediata adozione del

provvedimento cautelare superiore all'interesse al diritto di essere sentito

vantato dal destinatario (cfr. STA 52.2014.117 citata consid. 2.3 con

riferimenti);

che, in concreto, l'autorità di nomina ha sospeso il dipendente con effetto

immediato senza concedergli la possibilità di prendere preventivamente

posizione;

che, tuttavia, non si

intravedono circostanze atte a giustificare una rinuncia alla preventiva audizione

del ricorrente ai sensi dell'art. 35 cpv. 4 LPAmm; il Governo non invoca

infatti alcuna situazione di pericolo: indicando sommariamente che la permanenza

in servizio del docente si sarebbe rivelata inopportuna, l'autorità di nomina

non ha dato atto di alcuna particolare urgenza che potesse giustificare la

sospensione immediata del docente a pochi giorni dalla fine dell'anno

scolastico;

che il Consiglio di Stato ha quindi violato il diritto di essere sentito del

ricorrente;

che tale disattenzione implica, di principio, l'annullamento della decisione

impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito; tuttavia,

una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di

una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso

potere di esame di quella decidente, come nel caso in esame (art. 90 LPAmm);

che la riparazione del vizio deve però rimanere l'eccezione, segnatamente in

presenza di gravi violazioni, non fosse altro perché la concessione successiva

del diritto di essere sentito costituisce spesso solo un surrogato imperfetto

dell'omessa audizione preventiva; soltanto in questo modo si può evitare che

l'autorità di prime cure disattenda sistematicamente il diritto di essere

sentito delle parti, vanificando le garanzie processuali espressamente previste

per il procedimento di prima istanza (STA 52.2017.518 del 27 giugno 2019

consid. 3.1 con riferimenti);

che nel caso in esame, la violazione in cui è incorsa l'autorità di nomina non

è affatto trascurabile, avendo privato il ricorrente del diritto di esprimersi

prima di adottare la sospensione immediata dalla funzione; la misura, seppur

neutra dal punto di vista economico, è suscettibile di influire sulla

reputazione professionale dell'insorgente;

che vista la gravità della violazione non sono dati i presupposti per

prescindere da un annullamento della decisione impugnata;

che una diversa conclusione finirebbe per tradursi in un incentivo alla

sistematica violazione del diritto di essere sentito da parte delle autorità di

prima istanza;

che posto quanto

precede, il ricorso va accolto, annullando il dispositivo n. 4 della decisione

impugnata;

che l'emanazione del presente giudizio rende superata la domanda tendente alla

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 LPAmm); lo Stato rifonderà congrue ripetibili all'insorgente, assistito

da un legale (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza il

dispositivo n. 4 della decisione impugnata è annullato.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato. Lo

Stato rifonderà all'insorgente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100).

4. Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera