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Decisione

52.2024.258

Sanzione disciplinare

14 novembre 2024Italiano20 min

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.258

Lugano

14

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 21 giugno

2024 dell'

avv.

RI 1,

contro

la decisione del 22 maggio 2024 (n. 20.2024.1) con

cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr.

2'500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Nel 2020, il notaio

RI 1 ha redatto, nella forma del brevetto notarile, tre contratti di mutuo

fruttifero (della durata di 36 mesi) tra A__________ rispettivamente O__________

(mutuanti) e F__________ (mutuatario che, tramite una sua società, intendeva

promuovere un'operazione di crowdfunding immobiliare in Italia). In

particolare:

- con

contatto del 15 maggio 2020 (brevetto n. 5164) A__________ ha concesso a F__________

un mutuo di Euro 100'000.-;

- con

contratto del 15 maggio 2020 (brevetto n. 5165) O__________ ha concesso a F__________

un mutuo di Euro 200'000.-;

- con

contratto del 31 luglio 2020 (brevetto n. 5183) A__________ ha concesso a F__________

un ulteriore mutuo di Euro 250'000.-.

Secondo le

pattuizioni, le mutuanti avrebbero dovuto versare gli importi al più tardi il

giorno della sottoscrizione del contratto sul conto clienti del notaio, che

avrebbe dovuto girarlo al mutuatario F__________ al più tardi il giorno

seguente la firma del brevetto.

A garanzia di ciascuno

dei mutui, il mutuatario avrebbe dovuto depositare a titolo fiduciario presso

il notaio una cartella ipotecaria, che sarebbe stata consegnata alla parte

mutuante solo nel caso in cui il mutuatario non avesse ottemperato al contratto

(cfr. clausola n. 7 dei rispettivi contratti).

b. Siccome F__________ non stava ossequiando i suoi obblighi contrattuali, le

mutuanti si sono rivolte al notaio, il quale tuttavia durante un incontro

tenutosi il 17 aprile 2023 non è stato in grado di consegnare le cartelle

ipotecarie che avrebbero dovuto garantire i mutui.

c. Con scritto raccomandato dell'11 dicembre 2023, le mutuanti, per il tramite

dell'avv. prof. __________ del foro di Milano, hanno interpellato il pubblico

ufficiale al fine di definire in via bonale la controversia relativa al

risarcimento dei danni subiti a causa del suo operato, non ottenendo tuttavia

alcuna risposta.

B. a. Il 10

gennaio 2024 A__________ e O__________ hanno quindi segnalato alla Commissione

di disciplina notarile (Commissione) il comportamento del notaio RI 1. Al

denunciato hanno in particolare rimproverato di averle indotte a

sottoscrivere i contratti e a procedere al versamento degli importi

pattuiti sul chiaro e fondamentale presupposto che

capitale e interessi

fossero ampiamente garantiti da cartelle ipotecarie depositate fiduciariamente

presso di lui, per poi invece bonificare gli importi in questione a F__________

nonostante questi non avesse consegnato i pegni immobiliari. Ciò che, a fronte

dell'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dello stesso, avrebbe

provocato loro un ingente danno (pari ad almeno Euro 350'000.- complessivi,

oltre interessi). Hanno dunque imputato al notaio gravi responsabilità e

negligenze professionali, segnatamente per non avere adeguatamente

salvaguardato i loro interessi e non avere dato prova della massima diligenza.

b. Preso atto di tale segnalazione, l'11 gennaio 2024 la Commissione ha aperto

nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

Chiamato a

pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito, rilevando in

particolare come i brevetti non prevedessero alcun termine per il deposito

delle cartelle ipotecarie e ciò per espressa volontà delle parti che avevano

chiesto di modificare la clausola in tal senso presente nella prima bozza

dell'atto. Ha tra l'altro osservato di aver mostrato alle segnalanti, il 17

aprile 2023, una cartella di fr. 40'000.- consegnatagli da F__________, che non

è però stata loro consegnata perché i contratti non erano ancora scaduti.

C. Con decisione del 22

maggio 2024, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr.

2'500.-.

La precedente istanza, pur ritenendo

che l'aver intrattenuto corrispondenza unicamente con una delle parti all'atto

non configurasse di per sé una violazione degli obblighi che incombono al

notaio, ha precisato che non vi era alcuna prova che anche le segnalanti (cioè

la parte che andava tutelata dal rischio di mancata restituzione dei mutui)

avessero dato il loro consenso o fossero anche solo state messe al corrente

della modifica alla clausola contrattuale che prevedeva una data certa entro la

quale avrebbe dovuto essere depositata presso il notaio la garanzia del mutuo.

Ha pure ritenuto che, essendosi assunto determinati obblighi nei confronti

delle parti (tra cui la tenuta in deposito delle cartelle ipotecarie e la loro

eventuale consegna alle segnalanti), il pubblico ufficiale avrebbe dovuto, fin

dalla fase di redazione dei contratti, predisporre quanto necessario affinché

gli impegni presi fossero anche effettivamente eseguibili. Ha pure osservato

che la consegna delle cartelle ipotecarie non avrebbe potuto essere rifiutata

per il solo fatto che i contratti non erano ancora scaduti e che il notaio non

aveva comunque spiegato se e quando erano effettivamente state consegnate e/o

richieste le cartelle ipotecarie a F__________ (descritte peraltro in modo

assai lacunoso nei brevetti). Da tutto ciò, la Commissione ha concluso che il

notaio avesse violato il suo dovere di informazione, oltre che gli obblighi di

imparzialità e di diligenza.

D. Avverso tale decisione, RI 1

si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento.

L'insorgente ribadisce di essere stato contattato da F__________ per redigere

Fatti

i primi due contratti di mutuo, sostenendo che le parti li avrebbero poi

discussi fra loro, indicando le modifiche da apportare. Le bozze corrette

sarebbero state portate a loro conoscenza prima della sottoscrizione, in

occasione della quale egli avrebbe verificato accuratamente che i patti

corrispondessero alla loro reale volontà (ciò che sarebbe confermato dalla

stipula, qualche mese dopo, da parte di una delle segnalanti di un secondo

contratto con esattamente le stesse clausole). Sostiene in particolare

che, su sua precisa domanda, F__________ avrebbe informato le denuncianti dei

motivi alla base della modifica della clausola n. 7 (riconducibili

all'impossibilità per lui di consegnare a quel momento una cartella ipotecaria,

ma solo di lì a poco); le mutuanti avrebbero poi sottoscritto i

contratti, sapendo che le garanzie sarebbero state consegnate appena

possibile. Le ragioni della macanta consegna, come pure le implicazioni

giuridiche della loro assenza al momento della stipula sarebbero state spiegate

oralmente, per modo che nulla potrebbe essergli rimproverato. Nega inoltre di

aver disatteso i doveri di diligenza e imparzialità in relazione agli obblighi

contrattuali assunti, tra cui non figurava quello di “vegliare” a che il

mutuatario rispettasse i suoi impegni. Le denuncianti non potrebbero

pretendere, in contrasto con il chiaro tenore

letterale dei

contratti, che egli avrebbe dovuto verificare, al momento della stipula,

l'avvenuta consegna delle cartelle ipotecarie. Egli non avrebbe alcuna colpa

se il mutuatario non ha successivamente onorato il suo obbligo (per il

fatto che nel 2022 è stato arrestato insieme al suo socio). Tra l'altro,

riafferma, una cartella (di fr. 40'000.-) è poi stata depositata e ora

che i contratti sono scaduti le mutuanti, se del caso, ne potrebbero

domandare la consegna. Solleva infine dubbi sulla buona fede delle mutuanti

(patrocinate dall'avvocato che difende il socio di F__________ in sede penale),

le quali avrebbero peraltro recuperato il denaro, senza dargliene

comunicazione.

E. In sede di risposta, la

Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, riconfermandosi

nel provvedimento impugnato.

F. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una

replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1

della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e

68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno le parti sollecitano del resto l'assunzione di

particolari mezzi probatori.

Considerandi

2.

2.1. La

violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello

disciplinare. Corollario della

vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio

irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è

regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22

novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2

In Ticino, l'art.

20.

cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal

notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo

la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi

professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che

la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla

tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima

puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente

legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta

al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle

violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere

individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. STA 52.2018.536

del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi).

2.3

Giusta l'art. 6

cpv. 1 LN, il notaio informa le parti sulla natura,

sul contenuto e sulla portata giuridica dell'atto e fornisce le necessarie

spiegazioni. A livello di norme deontologiche, l'obbligo d'informazione delle

parti è ricordato all'art. 12 del codice professionale dell'Ordine dei

notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio

cura specialmente l'informazione alle parti sulla natura, il contenuto e la

portata giuridica dell'atto, fornendo ogni necessaria spiegazione. Il contenuto e il

grado di approfondimento dell'informazione - che può essere fornita anche

oralmente - dipende dal caso di specie ed è funzione delle esigenze delle

parti, cioè delle loro conoscenze e della natura del negozio giuridico (cfr.

Michel Mooser, Le droit notarial

en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 211 seg., 215 e 223; cfr. pure Ufficio

federale di giustizia, Rapporto esplicativo relativo alla modifica del Codice

civile svizzero concernente gli atti pubblici, dicembre 2012, ad art. 55e,

pag. 14).

2.4

L'art. 11 cpv. 1 LN dispone poi che il

notaio deve salvaguardare in modo equo ed imparziale

gli interessi di tutte le parti (cfr. pure art. 13 del codice

professionale, secondo cui il notaio mantiene una perfetta equidistanza tra le

parti, indipendentemente da chi lo

remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico). Il dovere d'imparzialità

implica che il notaio non tenti di difendere maggiormente gli interessi di una

delle parti (cfr. STF 2C_26/2009 del 18

giugno 2009 consid. 8.3, in: RNRF 92/2011 pag. 127 segg.; Mooser, op. cit., n. 242; UFG, rapporto citato, pag. 16). Egli deve

assicurarsi che le parti dispongano delle stesse informazioni: quando le loro

conoscenze non sono identiche, deve attirare l'attenzione della parte meno

avvezza agli affari sulle conseguenze del suo atto (cfr. Mooser, op. cit., n. 223). Il notaio non può consigliare né favorire una delle

parti a discapito dell'altra né prima, né durante, né dopo la stesura dell'atto (cfr. RtiD II-2020 n. 18

consid. 2.3 e rif.).

2.5

L'art. 12 LN impone infine al notaio di usare la massima

diligenza nell'espletare le proprie

funzioni. Il dovere di diligenza deriva

dall'obbligo del notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti,

rispettivamente da quello di esercitare la professione in modo

irreprensibile (cfr. STA 52.2022.6 del 23 dicembre 2022 consid. 2.4 e rif.). Secondo il codice professionale, il notaio deve eseguire

i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con

sollecitudine (art. 5 cpv. 1). Egli deve dunque consacrare il massimo impegno

alla pronta esecuzione del compito che gli è affidato, trattando con solerzia

le pratiche e garantendo ai piccoli incarti la stessa cura che dedica alle

operazioni più importanti (cfr. Mooser,

op. cit., n. 149). Il notaio è tenuto al suo obbligo di diligenza anche prima e

dopo la firma dell'atto (cfr. STA 52.2024.29 del 23 luglio 2024 consid. 2.3, 52.2022.6 citata consid. 2.4 e rif.; cfr. Christian Brückner, Schweizerisches

Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 495a e 496).

3.

3.1. In

concreto, come visto in narrativa, tra il 15 maggio e il 31 luglio 2020 il

ricorrente ha redatto su richiesta di F__________ tre contratti di mutuo

fruttifero in base ai quali quest'ultimo avrebbe dovuto ricevere ingenti somme

di denaro in prestito da A__________ (complessivamente Euro 350'000.-) e O__________

(Euro 200'000.-; brevetti n. 5164, 5165, 5183). Secondo i patti, le mutuanti

avrebbero dovuto versare gli importi al più tardi il giorno della

sottoscrizione del contratto sul conto clienti del notaio, che avrebbe dovuto

girarlo a F__________ al più tardi il giorno seguente la firma dei brevetti. La

clausola n. 7 dei rispettivi contratti prevedeva che “A garanzia del mutuo,

il mutuatario depositerà a titolo fiduciario presso il notaio, avvocato RI 1,

una cartella ipotecaria” (che sarebbe stata consegnata alle mutuanti solo

nel caso in cui il mutuatario non avesse ottemperato al contratto). La predetta

clausola, che in un primo tempo prevedeva che la garanzia avrebbe dovuto essere

depositata il giorno della stipula del contratto (cfr. doc. 6.1), è

successivamente stata modificata, eliminando ogni riferimento temporale (cfr.

doc. 6.8 e 1-3). Fatto sta che, malgrado il notaio abbia tempestivamente

riversato a F__________ gli importi messi a disposizione dalle mutuanti sul suo

conto clienti, quest'ultimo non ha dato seguito ai suoi impegni contrattuali,

omettendo di consegnare le citate garanzie (ad eccezione di una cartella

ipotecaria di fr. 40'000.- relativa ad un fondo sito a __________).

3.2

La Commissione ha ravvisato nell'agire del notaio una violazione dei suoi

doveri di informazione, d'imparzialità e di diligenza. Come visto, ha in

particolare ritenuto che agli atti non vi fosse alcuna prova che anche le

segnalanti (cioè la parte che andava tutelata dal rischio di mancata

restituzione del denaro) avessero acconsentito alla predetta modifica

contrattuale o fossero anche solo state messe al corrente di tale importante

dettaglio contrattuale (data di deposito fiduciario presso il notaio delle

cartelle ipotecarie). Ha inoltre ritenuto che il notaio avesse redatto dei

brevetti senza predisporre quanto necessario per garantire l'effettivo

adempimento degli impegni presi, in cui egli stesso era coinvolto (essendosi

assunto l'obbligo di tenere in deposito i pegni immobiliari e di eventualmente

consegnarli alle segnalanti), rispettivamente senza rendere espressamente

attente, nel brevetto stesso, le parti sui relativi rischi.

3.3

Ora, è anzitutto

pacifico che il ricorrente ha redatto dei contratti di mutuo, per i quali le

parti - anche se la legge non prescrive una forma particolare, come indica l'insorgente

- hanno espressamente inteso rivolgersi a un pubblico ufficiale (per volontà

delle parti, andava sottoscritto innanzi a un notaio; ricorso, pag. 3).

Assodato è pure che, nella fase di preparazione, egli si è confrontato solo con

una parte (il mutuatario, direttamente o tramite il suo socio, cfr. plico doc.

6); ciò che, seppur non possa essere motivo di rimprovero (come rilevato dalla

Commissione), implica di principio un particolare dovere di informazione nei

confronti dell'altra parte, al più tardi al momento della stipula (cfr. anche

UFG, rapporto citato, pag. 14; Mooser,

op. cit., n. 218).

Va poi osservato che i contratti di mutuo confezionati dal ricorrente in forma

di brevetto, così come formulati, risultano oggettivamente assai carenti,

segnatamente per quanto attiene alla controversa clausola modificata di cui al

punto n. 7. Da un lato, perché essa contempla la consegna di una garanzia solo

in data imprecisata e che, alla luce delle informazioni fornite dal mutuante a

giustificazione del ritardo, appare del tutto aleatoria in quanto dipendente da

circostanze vaghe e incerte (cfr. ricorso, pag. 4: l'ing. F__________

riferiva che aveva diversi cantieri in essere e tutti i fondi risultavano

ipotecati. Di conseguenza al momento della sottoscrizione non era in grado di

consegnare nessuna cartella ipotecaria, non essendo oltretutto gli istituti di

credito d'accordo con l'emissione di ulteriori cartelle ipotecarie su questi

fondi. Alcuni appartamenti in costruzione erano però quasi terminati e già due

prenotazioni erano state sottoscritte. Pertanto di lì a poco sarebbe stato in

grado di consegnare le cartelle richieste). Inoltre, l'entità di tale

garanzia non è descritta in alcun modo, come anche annotato dalla Commissione

(fondo gravato dalla cartella ipotecaria, il relativo valore nominale, grado e

tasso d'interesse).

Neppure va poi dimenticato che in base al contratto il notaio si è pure assunto

determinati obblighi (gestire il pagamento dei mutui, tenere in deposito a

titolo fiduciario i pegni immobiliari e consegnarli alla parte mutuante nel

caso in cui il mutuatario non avesse ottemperato ai contratti), che non avrebbe

tuttavia potuto adempiere in caso di mancata consegna della garanzia.

Il ricorrente afferma

di avere verificato con le parti che il contratto, così come formulato,

corrispondesse alla loro reale volontà, interpellando il mutuatario, che

avrebbe in particolare spiegato verbalmente le ragioni della modifica della

clausola n. 7. Le mutuanti sarebbero segnatamente state informate oralmente

delle motivazioni circa la mancata consegna delle cartelle ipotecarie al

momento del contratto come pure delle implicazioni giuridiche della loro

assenza al momento della stipula. Non afferma però di aver attirato

l'attenzione della parte mutuante - con la quale non aveva avuto contatti in

precedenza - sul fatto che i contratti, a dispetto di quanto poteva indurre a

credere la clausola n. 7, non conferivano in realtà alcuna garanzia, in quanto

quella menzionata era del tutto aleatoria e indefinita nei suoi elementi

essenziali. In altre parole, non pretende né tanto meno dimostra di avere reso

particolarmente attente le mutuanti che, a causa della formulazione carente

dell'atto, esse erano esposte a un importante rischio, poiché la cartella

ipotecaria non solo non veniva depositata al momento della sottoscrizione

del contratto,

ma avrebbe potuto non essere fornita nemmeno in seguito

o essere inappropriata in quanto insufficiente a garantire il mutuo concesso,

rispettivamente che egli stesso non avrebbe quindi potuto adempiere ai suoi

obblighi contrattuali. A questo proposito irrilevante è il fatto che il terzo

contratto sia stato sottoscritto dalle parti un paio di mesi dopo, con

esattamente le stesse clausole; anzi, proprio in quel contesto, non essendo

ancora in possesso dei pegni immobiliari per i primi due contratti, il notaio avrebbe

a maggior ragione dovuto attirare l'attenzione della mutuante sull'inefficacia

della clausola di garanzia e sull'elevato rischio cui continuava a esporsi.

In queste circostanze, forza è constatare che il ricorrente non ha dato prova

della massima diligenza nell'espletare le sue mansioni (art. 12 LN), non ha

informato tutte le parti (in particolare quella più esposta) sulla portata

giuridica dei contratti lacunosi da lui redatti (art. 6 cpv. 1 LN), né ha

salvaguardato in modo sufficientemente equo e imparziale i loro interessi (art.

11.

cpv. 1 LN).

Non giustifica

evidentemente il suo agire, come già indicato dalla Commissione, ma avvalora

semmai che avesse più a cuore la tutela degli interessi del mutuatario, il fatto

che, quando il 17 aprile 2023 le mutuanti si sono rivolte a lui reclamando la

consegna dei pegni immobiliari che avrebbero dovuto essere stati depositati a

garanzia dei mutui, l'insorgente si è rifiutato di liberare anche solo una cartella

ipotecaria di fr. 40'000.- nel frattempo ricevuta da F__________ con la

motivazione che i contratti non erano ancora scaduti (cfr. osservazioni,

pag. 6; cfr. pure ricorso, pag. 6). E ciò benché fosse invece scaduto il

termine di pagamento di tutti gli interessi pattuiti (cfr. doc. 1-3) e che anche

tale inadempienza da parte del mutuatario, in assenza di maggiori precisazioni

contrattuali, dovesse di per sé comportare la consegna della cartella (cfr.

clausola n. 7).

Nulla muta infine alla valutazione del comportamento del ricorrente la

circostanza che il mutuatario avrebbe almeno in parte restituito il dovuto alle

segnalanti o che il loro avvocato patrocini il suo socio in sede penale.

Alla luce di tutto quanto sopra occorre quindi concludere che

l'insorgente è effettivamente incorso nelle violazioni degli obblighi

professionali rimproverategli dalla precedente istanza.

4.

Ferme queste

premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere alla

ricorrente.

4.1

In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le

misure disciplinari seguenti:

- con l'avvertimento;

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la multa fino a fr. 20'000.-;

- la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare,

misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa

può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN

precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere

considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa,

nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il

comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo

margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella

fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione

dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in

generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre

considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di

principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in

maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione

dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in

particolare conto della colpa del trasgressore, degli

interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua

funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto

durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2016.158

del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).

4.2

In concreto, il comportamento del ricorrente ha configurato una

violazione tutt'altro che trascurabile di doveri fondamentali che incombono al

notaio nell'esercizio della sua professione (informazione, imparzialità e

massima diligenza). A favore dell'insorgente depone d'altro canto l'assenza di

precedenti disciplinari, ritenuto che la sanzione precedentemente pronunciata nei

suoi confronti (oggetto di separata sentenza di data odierna, cfr. inc.

52.2023.297) non è ancora passata in giudicato e nemmeno la Commissione l'ha presa

in considerazione quale precedente.

Alla luce di tutto

quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 2'500.-

inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno

al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta ancora adeguatamente

ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio

della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza

dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

5.2

La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico

dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera