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Decisione

52.2024.266

Commessa pubblica. Aggiudicazione

7 novembre 2024Italiano7 min

tutte le offerte superino il preventivo di riferimento maggiorato del 10% il committente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.266

Lugano

7

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 1° luglio

2024 della

RI

1

contro

la decisione del 19 giugno 2024 (n. 3066) del

Consiglio di Stato che, in esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione

del servizio trasporti occorrente all'Organizzazione sociopsichiatrica

cantonale ha aggiudicato, tra gli altri, il lotto 1 (CPE __________) alla CO

1 per il periodo 2024/2029;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 15 marzo 2024 il

Consiglio di Stato, per il tramite dell'Organizzazione sociopsichiatrica

cantonale (OSC), ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il

servizio trasporti dei bambini dal proprio domicilio e/o istituto scolastico

alle sedi dei centri psico-educativi di __________ (lotto 1), __________ (lotto

2) e __________ (lotto 3; FU n. 54 del 15 marzo 2024, pag. 6 seg.).

Il bando di concorso

precisava che era possibile concorrere per singolo lotto o più lotti (avviso di

gara, punto n. 2.12).

Il capitolato

d'appalto annunciava i seguenti motivi d'esclusione dell'offerta e di

annullamento della procedura (pag. 18, punto 4.20):

Con riferimento all'art. 55 RLCPubb/CIAP, di regola il

committente annullerà la gara qualora l'importo di tutte le offerte valide

pervenute non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non risulti

più sostenibile. A tale scopo il committente deposita presso la Direzione OSC

in busta chiusa e sigillata l'importo di preventivo di riferimento per il

mandato in oggetto. Il committente aprirà la busta contenente il preventivo di

riferimento prima dell'apertura delle offerte pervenute.

Le offerte che superano il preventivo di riferimento non saranno prese in

considerazione per l'aggiudicazione della commessa (offerta esclusa). Qualora

tutte le offerte superino il preventivo di riferimento maggiorato del 10% il committente

si riserva il diritto di giudicare le offerte pervenute e proseguire la

procedura di concorso o di annullare il concorso e procedere all'incarico

diretto ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. a LCPubb.

B. Per il lotto 1 (__________)

sono giunte al committente quattro offerte, tra cui quella della CO 1, di fr.

1'351'720.- IVA esclusa, e quella della RI 1, di fr. 1'723'584.- IVA esclusa.

C. Il 19 giugno 2024 il

Consiglio di Stato ha aggiudicato il lotto 1 della commessa alla CO 1, previa

esclusione dell'offerta della RI 1 per superamento del preventivo di

riferimento e delle restanti due offerte, per vizi formali.

D. Contro la predetta

delibera insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 chiedendone

l'annullamento e l'aggiudicazione in proprio favore, previo conferimento

dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che nella decisione di

aggiudicazione è indicato che la CO 1 non è contribuente IVA. Ciò non

corrisponderebbe al vero, secondo quanto emerge da una verifica presso il

registro delle imprese consultabile sul sito internet dell'Ufficio federale di

statistica. L'aggiudicataria andrebbe quindi esclusa dalla gara per non aver

presentato l'attestazione relativa al riversamento dell'IVA.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il committente. Sostiene che la decisione impugnata indica,

per una svista, che l'aggiudicataria non è contribuente IVA. La stessa è quindi

stata modificata su questo punto con risoluzione del 10 luglio 2024. La

deliberataria è infatti assoggettata all'IVA e ha correttamente inviato la

relativa dichiarazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Non

vi è quindi alcun motivo di escludere la sua offerta.

F. Con la replica,

la ricorrente si limita a prendere atto dell'errore commesso nella redazione della

risoluzione governativa e chiede che gli oneri processuali siano posti a carico

dell'ente appaltante.

G. La deliberataria e

l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio

non formulano osservazioni.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).

Per quanto attiene alla

legittimazione dell'insorgente, la cui offerta è stata esclusa dal concorso, si

rileva quanto segue. Secondo la prassi del Tribunale federale, un offerente

estromesso dalla gara non ha un interesse degno di protezione a ricorrere

contro la delibera se, in caso di accoglimento del suo ricorso, non può vedersi

attribuire la commessa. La legittimazione ricorsuale gli viene invece

riconosciuta se domanda che venga indetto un nuovo concorso, dopo che la

procedura sia stata invalidata (STA 52.2021.228 del 23 dicembre 2021 consid.

1.2). In tale caso egli può infatti partecipare al nuovo concorso e presentare

una nuova offerta e possiede quindi un'effettiva possibilità di ottenere la

commessa (DTF 141 II 14 consid. 4.7). Nel caso concreto, la ricorrente non

domanda l'annullamento della procedura e la ripetizione del concorso. Tuttavia,

postulando l'esclusione dell'aggiudicataria, unica concorrente in gara, si può

ammettere che in caso di accoglimento delle sue tesi il concorso dovrà essere

annullato ed essa avrà possibilità di partecipare a un'altra gara. Alla

medesima va quindi riconosciuta la facoltà di ricorrere (art. 15 cpv. 1bis

lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La documentazione prodotta dalle parti, tra cui il carteggio completo trasmesso

dal committente, permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.

Considerandi

2.

2.1. La

ricorrente contesta l'aggiudicazione alla CO 1 sostenendo che questa andrebbe

esclusa dal concorso per non aver dimostrato di essere in regola con il

pagamento dell'IVA.

Con la risposta al ricorso, il committente ammette di essere incorso in una

svista, indicando nella risoluzione di delibera che l'aggiudicataria non è

contribuente IVA. Errore che ha provveduto a correggere una volta preso atto

del ricorso. La deliberataria, soggiunge il committente, ha dimostrato di

essere in regola con i pagamenti di tale imposta allegando all'offerta la

dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2.2

Preso atto di tale

precisazione, la ricorrente non eccepisce (più) alcunché sull'idoneità

dell'aggiudicataria a prendere parte al concorso. Non potrebbe d'altra parte

farlo con successo, dal momento che all'offerta della CO 1 risulta

effettivamente annessa la menzionata dichiarazione. La censura cade quindi nel

vuoto e il ricorso va respinto.

3.

L'emanazione del

presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda cautelare tendente alla

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

4.

Per ragioni di equità, si giustifica di porre parte degli

oneri processuali a carico anche del committente, che con l'errata

indicazione ha indotto la ricorrente a contestare la delibera. La tassa di giustizia, ridotta, è quindi posta a carico

dell'insorgente e della stazione appaltante in parti uguali (art. 47

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dello Stato per un mezzo (fr. 750.-)

e della ricorrente per l'altra metà (fr. 750.-). All'insorgente è restituito

l'importo di fr. 3'750.- versato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera