52.2024.266
Commessa pubblica. Aggiudicazione
7 novembre 2024Italiano7 min
tutte le offerte superino il preventivo di riferimento maggiorato del 10% il committente
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.266
Lugano
7
novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 1° luglio
2024 della
RI
1
contro
la decisione del 19 giugno 2024 (n. 3066) del
Consiglio di Stato che, in esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione
del servizio trasporti occorrente all'Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale ha aggiudicato, tra gli altri, il lotto 1 (CPE __________) alla CO
1 per il periodo 2024/2029;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 15 marzo 2024 il
Consiglio di Stato, per il tramite dell'Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale (OSC), ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il
servizio trasporti dei bambini dal proprio domicilio e/o istituto scolastico
alle sedi dei centri psico-educativi di __________ (lotto 1), __________ (lotto
2) e __________ (lotto 3; FU n. 54 del 15 marzo 2024, pag. 6 seg.).
Il bando di concorso
precisava che era possibile concorrere per singolo lotto o più lotti (avviso di
gara, punto n. 2.12).
Il capitolato
d'appalto annunciava i seguenti motivi d'esclusione dell'offerta e di
annullamento della procedura (pag. 18, punto 4.20):
Con riferimento all'art. 55 RLCPubb/CIAP, di regola il
committente annullerà la gara qualora l'importo di tutte le offerte valide
pervenute non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non risulti
più sostenibile. A tale scopo il committente deposita presso la Direzione OSC
in busta chiusa e sigillata l'importo di preventivo di riferimento per il
mandato in oggetto. Il committente aprirà la busta contenente il preventivo di
riferimento prima dell'apertura delle offerte pervenute.
Le offerte che superano il preventivo di riferimento non saranno prese in
considerazione per l'aggiudicazione della commessa (offerta esclusa). Qualora
tutte le offerte superino il preventivo di riferimento maggiorato del 10% il committente
si riserva il diritto di giudicare le offerte pervenute e proseguire la
procedura di concorso o di annullare il concorso e procedere all'incarico
diretto ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. a LCPubb.
B. Per il lotto 1 (__________)
sono giunte al committente quattro offerte, tra cui quella della CO 1, di fr.
1'351'720.- IVA esclusa, e quella della RI 1, di fr. 1'723'584.- IVA esclusa.
C. Il 19 giugno 2024 il
Consiglio di Stato ha aggiudicato il lotto 1 della commessa alla CO 1, previa
esclusione dell'offerta della RI 1 per superamento del preventivo di
riferimento e delle restanti due offerte, per vizi formali.
D. Contro la predetta
delibera insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 chiedendone
l'annullamento e l'aggiudicazione in proprio favore, previo conferimento
dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che nella decisione di
aggiudicazione è indicato che la CO 1 non è contribuente IVA. Ciò non
corrisponderebbe al vero, secondo quanto emerge da una verifica presso il
registro delle imprese consultabile sul sito internet dell'Ufficio federale di
statistica. L'aggiudicataria andrebbe quindi esclusa dalla gara per non aver
presentato l'attestazione relativa al riversamento dell'IVA.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente. Sostiene che la decisione impugnata indica,
per una svista, che l'aggiudicataria non è contribuente IVA. La stessa è quindi
stata modificata su questo punto con risoluzione del 10 luglio 2024. La
deliberataria è infatti assoggettata all'IVA e ha correttamente inviato la
relativa dichiarazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Non
vi è quindi alcun motivo di escludere la sua offerta.
F. Con la replica,
la ricorrente si limita a prendere atto dell'errore commesso nella redazione della
risoluzione governativa e chiede che gli oneri processuali siano posti a carico
dell'ente appaltante.
G. La deliberataria e
l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio
non formulano osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).
Per quanto attiene alla
legittimazione dell'insorgente, la cui offerta è stata esclusa dal concorso, si
rileva quanto segue. Secondo la prassi del Tribunale federale, un offerente
estromesso dalla gara non ha un interesse degno di protezione a ricorrere
contro la delibera se, in caso di accoglimento del suo ricorso, non può vedersi
attribuire la commessa. La legittimazione ricorsuale gli viene invece
riconosciuta se domanda che venga indetto un nuovo concorso, dopo che la
procedura sia stata invalidata (STA 52.2021.228 del 23 dicembre 2021 consid.
1.2). In tale caso egli può infatti partecipare al nuovo concorso e presentare
una nuova offerta e possiede quindi un'effettiva possibilità di ottenere la
commessa (DTF 141 II 14 consid. 4.7). Nel caso concreto, la ricorrente non
domanda l'annullamento della procedura e la ripetizione del concorso. Tuttavia,
postulando l'esclusione dell'aggiudicataria, unica concorrente in gara, si può
ammettere che in caso di accoglimento delle sue tesi il concorso dovrà essere
annullato ed essa avrà possibilità di partecipare a un'altra gara. Alla
medesima va quindi riconosciuta la facoltà di ricorrere (art. 15 cpv. 1bis
lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La documentazione prodotta dalle parti, tra cui il carteggio completo trasmesso
dal committente, permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.
Considerandi
2.
2.1. La
ricorrente contesta l'aggiudicazione alla CO 1 sostenendo che questa andrebbe
esclusa dal concorso per non aver dimostrato di essere in regola con il
pagamento dell'IVA.
Con la risposta al ricorso, il committente ammette di essere incorso in una
svista, indicando nella risoluzione di delibera che l'aggiudicataria non è
contribuente IVA. Errore che ha provveduto a correggere una volta preso atto
del ricorso. La deliberataria, soggiunge il committente, ha dimostrato di
essere in regola con i pagamenti di tale imposta allegando all'offerta la
dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
2.2
Preso atto di tale
precisazione, la ricorrente non eccepisce (più) alcunché sull'idoneità
dell'aggiudicataria a prendere parte al concorso. Non potrebbe d'altra parte
farlo con successo, dal momento che all'offerta della CO 1 risulta
effettivamente annessa la menzionata dichiarazione. La censura cade quindi nel
vuoto e il ricorso va respinto.
3.
L'emanazione del
presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda cautelare tendente alla
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
4.
Per ragioni di equità, si giustifica di porre parte degli
oneri processuali a carico anche del committente, che con l'errata
indicazione ha indotto la ricorrente a contestare la delibera. La tassa di giustizia, ridotta, è quindi posta a carico
dell'insorgente e della stazione appaltante in parti uguali (art. 47
cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dello Stato per un mezzo (fr. 750.-)
e della ricorrente per l'altra metà (fr. 750.-). All'insorgente è restituito
l'importo di fr. 3'750.- versato in eccesso.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera