52.2024.267
Commessa pubblica servizio di trasporto. Esclusione dell'offerta per superamento del preventivo
7 novembre 2024Italiano9 min
alle sedi dei centri psico-educativi di __________ __________ (lotto 1), __________
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.267
Lugano
7
novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 1° luglio
2024 della
RI
1
contro
la decisione del 19 giugno 2024 (n. 3066) del
Consiglio di Stato che, in esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione
del servizio trasporti occorrente all'Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale, ha annullato il concorso limitatamente al lotto 2 (_______) e
deliberato gli altri due lotti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 15 marzo 2024 il
Consiglio di Stato, per il tramite dell'Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale (OSC), ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il
servizio trasporti dei bambini dal proprio domicilio e/o istituto scolastico
alle sedi dei centri psico-educativi di __________ __________ (lotto 1), __________
(lotto 2) e __________ (lotto 3; FU n. 54 del 15 marzo 2024, pag. 6 seg.).
Il bando di concorso
precisava che era possibile concorrere per singolo lotto o più lotti (avviso di
gara, punto n. 2.12).
Il capitolato
d'appalto annunciava i seguenti motivi d'esclusione dell'offerta e di
annullamento della procedura (pag. 18, punto 4.20):
Con riferimento all'art. 55 RLCPubb/CIAP, di regola il
committente annullerà la gara qualora l'importo di tutte le offerte valide
pervenute non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non risulti
più sostenibile. A tale scopo il committente deposita presso la Direzione OSC
in busta chiusa e sigillata l'importo di preventivo di riferimento per il
mandato in oggetto. Il committente aprirà la busta contenente il preventivo di
riferimento prima dell'apertura delle offerte pervenute.
Le offerte che superano il preventivo di riferimento non saranno prese in
considerazione per l'aggiudicazione della commessa (offerta esclusa). Qualora
tutte le offerte superino il preventivo di riferimento maggiorato del 10% il
committente si riserva il diritto di giudicare le offerte pervenute e
proseguire la procedura di concorso o di annullare il concorso e procedere
all'incarico diretto ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. a LCPubb.
B. Per il lotto 2 (__________),
sono giunte al committente due offerte: quella dell'__________, di fr.
936'315.20 IVA esclusa, e quella della RI 1, di fr. 1'355'668.- IVA esclusa.
Contestualmente all'apertura delle offerte, in seduta pubblica il committente
ha reso noto l'importo del preventivo di riferimento, che per il lotto 2 ammontava
a fr. 800'000.-.
C. Il 19 giugno 2024 il
committente ha annullato il concorso limitatamente al lotto 2 per mancanza di
offerte valide. Ha ritenuto infatti passibili di esclusione sia l'offerta dell'__________,
per carenze formali, sia quella della RI 1, per superamento dell'importo
preventivato.
D. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1
chiedendone l'annullamento e la delibera del lotto 2 in proprio favore. Sostiene
che l'importo del preventivo risulterebbe errato se paragonato agli altri due
lotti. Pur essendo il lotto __________ più grande, l'importo di
riferimento è infatti di quasi fr. 500'000.- inferiore agli altri due.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente. Sostiene che la stima del preventivo si basa
sui costi degli anni passati, corrispondenti a circa fr. 130'000.- annui. Il
preventivo considera inoltre un margine al rialzo del 20%. Inoltre, il lotto __________,
benché comprenda più tragitti settimanali, prevede un percorso complessivo più
breve, così come tratte singole più brevi rispetto agli altri lotti. Senza
contare che considerata l'utenza in tale zona, vi è maggiore possibilità di
trasportare più bambini contemporaneamente rispetto agli altri due lotti.
F. Con la replica,
la ricorrente ribadisce la propria tesi, aggiungendo che anche l'offerta della
ditta che lo ha svolto fino ad ora, e conosce quindi i costi legati al mandato,
è superiore al preventivo di riferimento.
G. Con la duplica, il
committente conferma la propria posizione.
H. L'Ufficio di vigilanza
sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).
La ricorrente è
legittimata a contestare la propria esclusione dalla procedura di
aggiudicazione: se riammessa in gara, la sua offerta sarebbe l'unica valida e
avrebbe pertanto concrete possibilità di ottenere la commessa (art. 15 cpv.
1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'abilitazione a contestare l'annullamento
del concorso potrà invece esserle riconosciuta solo in caso di accoglimento
delle censure rivolte contro la sua estromissione dalla gara (cfr. STA
52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1). Il gravame, tempestivo (art. 15
cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25
cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal
committente e l'ulteriore documentazione esibita dall'insorgente con le memorie
scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.
Considerandi
2.
2.1. Notoriamente, soltanto offerte
conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per
l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge
stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che
deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il
profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr.
art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al momento della loro
apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché
compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della
relativa documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 del regolamento di
applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL
730.110). Questo, in particolare, per permettere al committente di
effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere
quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio
escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di
esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata
compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di
prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara.
Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare
nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno
tollerate (STF 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1, 2P.339/2001 del 12
aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA
52.2009.128
del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo
Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel
Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
2.2
Nel caso concreto, il bando di concorso prevedeva esplicitamente che le
offerte superiori al preventivo di riferimento sarebbero state escluse dal
concorso (cfr. supra consid. A).
3.
La ricorrente
sostiene che il preventivo di riferimento sarebbe inattendibile, siccome troppo
basso per rapporto a quanto stimato per gli altri due lotti che compongono
l'appalto.
3.1
Come sopra esposto, il preventivo per il lotto 2 prevede una stima dei
costi di fr. 800'000.-. Le prestazioni del lotto 1 e del lotto 3 sono invece
state stimate in fr. 1'450'000.-.
Le ragioni che hanno guidato il committente nella stima dei costi del lotto 2
sono state ben descritte da quest'ultimo, il quale ha esposto il prezzo pagato per
il servizio svolto lo scorso anno scolastico (fr. 128'487.-). Ipotizzando la
stessa spesa, arrotondata a fr. 130'000.-, per la durata quinquennale del
concorso esso ha ottenuto un importo di fr. 650'000.-. Il committente ha quindi
aggiunto un margine del 20%, ottenendo così fr. 780'000.-, che ha poi
arrotondato a fr. 800'000.-. L'ente appaltante ha poi illustrato le differenze
con gli altri due lotti, in termini di percorso e di possibilità di effettuare
trasporti con più utenti.
Nemmeno dopo aver preso atto dei dati oggettivi e delle spiegazioni fornite dal
committente la ricorrente è stata in grado di sostanziare la sua tesi e
apportare elementi che possano far dubitare dell'attendibilità del preventivo.
Tant'è che ci si può chiedere se il ricorso non sia da dichiarare irricevibile
per carenza di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm).
Sia come sia, alla luce dei dati forniti dall'ente appaltante, il preventivo
appare tutto fuorché allestito al ribasso e non presta il fianco alla critica.
3.2
Essendo superiore
al preventivo, l'offerta dell'insorgente è stata correttamente esclusa dalla
gara in applicazione delle regole del concorso.
4.
Estromessa a
ragione dalla gara, l'insorgente non è legittimata a contestare l'annullamento
della stessa. Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua
ricevibilità.
5.
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta alla
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
6.
La tassa di
giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Non si assegnano ripetibili in assenza di parti vincenti patrocinate
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 4'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera