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Decisione

52.2024.267

Commessa pubblica servizio di trasporto. Esclusione dell'offerta per superamento del preventivo

7 novembre 2024Italiano9 min

alle sedi dei centri psico-educativi di __________ __________ (lotto 1), __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.267

Lugano

7

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 1° luglio

2024 della

RI

1

contro

la decisione del 19 giugno 2024 (n. 3066) del

Consiglio di Stato che, in esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione

del servizio trasporti occorrente all'Organizzazione sociopsichiatrica

cantonale, ha annullato il concorso limitatamente al lotto 2 (_______) e

deliberato gli altri due lotti;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 15 marzo 2024 il

Consiglio di Stato, per il tramite dell'Organizzazione sociopsichiatrica

cantonale (OSC), ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il

servizio trasporti dei bambini dal proprio domicilio e/o istituto scolastico

alle sedi dei centri psico-educativi di __________ __________ (lotto 1), __________

(lotto 2) e __________ (lotto 3; FU n. 54 del 15 marzo 2024, pag. 6 seg.).

Il bando di concorso

precisava che era possibile concorrere per singolo lotto o più lotti (avviso di

gara, punto n. 2.12).

Il capitolato

d'appalto annunciava i seguenti motivi d'esclusione dell'offerta e di

annullamento della procedura (pag. 18, punto 4.20):

Con riferimento all'art. 55 RLCPubb/CIAP, di regola il

committente annullerà la gara qualora l'importo di tutte le offerte valide

pervenute non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non risulti

più sostenibile. A tale scopo il committente deposita presso la Direzione OSC

in busta chiusa e sigillata l'importo di preventivo di riferimento per il

mandato in oggetto. Il committente aprirà la busta contenente il preventivo di

riferimento prima dell'apertura delle offerte pervenute.

Le offerte che superano il preventivo di riferimento non saranno prese in

considerazione per l'aggiudicazione della commessa (offerta esclusa). Qualora

tutte le offerte superino il preventivo di riferimento maggiorato del 10% il

committente si riserva il diritto di giudicare le offerte pervenute e

proseguire la procedura di concorso o di annullare il concorso e procedere

all'incarico diretto ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. a LCPubb.

B. Per il lotto 2 (__________),

sono giunte al committente due offerte: quella dell'__________, di fr.

936'315.20 IVA esclusa, e quella della RI 1, di fr. 1'355'668.- IVA esclusa.

Contestualmente all'apertura delle offerte, in seduta pubblica il committente

ha reso noto l'importo del preventivo di riferimento, che per il lotto 2 ammontava

a fr. 800'000.-.

C. Il 19 giugno 2024 il

committente ha annullato il concorso limitatamente al lotto 2 per mancanza di

offerte valide. Ha ritenuto infatti passibili di esclusione sia l'offerta dell'__________,

per carenze formali, sia quella della RI 1, per superamento dell'importo

preventivato.

D. Contro la predetta

decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1

chiedendone l'annullamento e la delibera del lotto 2 in proprio favore. Sostiene

che l'importo del preventivo risulterebbe errato se paragonato agli altri due

lotti. Pur essendo il lotto __________ più grande, l'importo di

riferimento è infatti di quasi fr. 500'000.- inferiore agli altri due.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il committente. Sostiene che la stima del preventivo si basa

sui costi degli anni passati, corrispondenti a circa fr. 130'000.- annui. Il

preventivo considera inoltre un margine al rialzo del 20%. Inoltre, il lotto __________,

benché comprenda più tragitti settimanali, prevede un percorso complessivo più

breve, così come tratte singole più brevi rispetto agli altri lotti. Senza

contare che considerata l'utenza in tale zona, vi è maggiore possibilità di

trasportare più bambini contemporaneamente rispetto agli altri due lotti.

F. Con la replica,

la ricorrente ribadisce la propria tesi, aggiungendo che anche l'offerta della

ditta che lo ha svolto fino ad ora, e conosce quindi i costi legati al mandato,

è superiore al preventivo di riferimento.

G. Con la duplica, il

committente conferma la propria posizione.

H. L'Ufficio di vigilanza

sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).

La ricorrente è

legittimata a contestare la propria esclusione dalla procedura di

aggiudicazione: se riammessa in gara, la sua offerta sarebbe l'unica valida e

avrebbe pertanto concrete possibilità di ottenere la commessa (art. 15 cpv.

1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'abilitazione a contestare l'annullamento

del concorso potrà invece esserle riconosciuta solo in caso di accoglimento

delle censure rivolte contro la sua estromissione dalla gara (cfr. STA

52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1). Il gravame, tempestivo (art. 15

cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25

cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal

committente e l'ulteriore documentazione esibita dall'insorgente con le memorie

scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

Considerandi

2.

2.1. Notoriamente, soltanto offerte

conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per

l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge

stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che

deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il

profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr.

art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al momento della loro

apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché

compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della

relativa documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 del regolamento di

applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL

730.110). Questo, in particolare, per permettere al committente di

effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere

quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio

escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di

esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata

compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di

prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara.

Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare

nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno

tollerate (STF 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1, 2P.339/2001 del 12

aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA

52.2009.128

del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo

Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel

Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

2.2

Nel caso concreto, il bando di concorso prevedeva esplicitamente che le

offerte superiori al preventivo di riferimento sarebbero state escluse dal

concorso (cfr. supra consid. A).

3.

La ricorrente

sostiene che il preventivo di riferimento sarebbe inattendibile, siccome troppo

basso per rapporto a quanto stimato per gli altri due lotti che compongono

l'appalto.

3.1

Come sopra esposto, il preventivo per il lotto 2 prevede una stima dei

costi di fr. 800'000.-. Le prestazioni del lotto 1 e del lotto 3 sono invece

state stimate in fr. 1'450'000.-.

Le ragioni che hanno guidato il committente nella stima dei costi del lotto 2

sono state ben descritte da quest'ultimo, il quale ha esposto il prezzo pagato per

il servizio svolto lo scorso anno scolastico (fr. 128'487.-). Ipotizzando la

stessa spesa, arrotondata a fr. 130'000.-, per la durata quinquennale del

concorso esso ha ottenuto un importo di fr. 650'000.-. Il committente ha quindi

aggiunto un margine del 20%, ottenendo così fr. 780'000.-, che ha poi

arrotondato a fr. 800'000.-. L'ente appaltante ha poi illustrato le differenze

con gli altri due lotti, in termini di percorso e di possibilità di effettuare

trasporti con più utenti.

Nemmeno dopo aver preso atto dei dati oggettivi e delle spiegazioni fornite dal

committente la ricorrente è stata in grado di sostanziare la sua tesi e

apportare elementi che possano far dubitare dell'attendibilità del preventivo.

Tant'è che ci si può chiedere se il ricorso non sia da dichiarare irricevibile

per carenza di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm).

Sia come sia, alla luce dei dati forniti dall'ente appaltante, il preventivo

appare tutto fuorché allestito al ribasso e non presta il fianco alla critica.

3.2

Essendo superiore

al preventivo, l'offerta dell'insorgente è stata correttamente esclusa dalla

gara in applicazione delle regole del concorso.

4.

Estromessa a

ragione dalla gara, l'insorgente non è legittimata a contestare l'annullamento

della stessa. Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua

ricevibilità.

5.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta alla

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

6.

La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano ripetibili in assenza di parti vincenti patrocinate

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera