52.2024.268
Commessa pubblica. Aggiudicazione servizio di trasporto
7 novembre 2024Italiano12 min
trasporto dell'aggiudicatario non presenta la firma su tutte le pagine, esigenza
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.268
Lugano
7
novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 1° luglio
2024 della
RI
1
contro
la decisione del 19 giugno 2024 (n. 3066) del
Consiglio di Stato che, in esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione
del servizio trasporti occorrente all'Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale ha aggiudicato, tra gli altri, il lotto 3 (CPE __________) al
Consorzio __________ per il periodo 2024/2029;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 marzo 2024 il
Consiglio di Stato, per il tramite dell'Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale (OSC), ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il
servizio trasporti dei bambini dal proprio domicilio e/o istituto scolastico
alle sedi dei centri psico-educativi di __________ __________ (lotto 1), __________
(lotto 2) e __________ (lotto 3; FU n. 54 del 15 marzo 2024, pag. 6 seg.). Tali
centri diurni costituiscono nel campo della psichiatria infantile una struttura
terapeutica per bambini e bambine da 3 a 12-14 anni d'età che soffrono di
patologie psichiche e comportamentali e che richiedono un'attenzione
particolareggiata da parte del trasportatore (cfr. capitolato d'oneri pag. 6,
punto 3.1).
Il bando di concorso
precisava che era possibile concorrere per singolo lotto o più lotti (avviso di
gara, punto n. 2.12) e che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior
offerente, tenuto conto de seguenti criteri e relativi fattori di ponderazione (capitolato
d'oneri, pag. 20, punto 5):
Prezzo 40%
Referenze 30%
Concetto di trasporto 20%
Parco veicoli 10%
In merito ai veicoli
da utilizzare per lo svolgimento della commessa, il capitolato annunciava
quanto segue (pag. 9, punto 3.6):
Fatti
I trasporti devono essere eseguiti con dei veicoli
idonei per il trasporto di bambini (automobile o piccoli furgoni). Il mandato
deve essere eseguito nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di
trasporti di minori e di circolazione stradale, garantendo in particolare la
sicurezza e l'incolumità dei bambini.
I concorrenti rispondono per la sicurezza dei bambini
che devono essere seduti e allacciati ad un dispositivo di sicurezza (messo a
disposizione dalla ditta concorrente) adatto secondo le normative vigenti in
materia.
È vietato effettuare trasporti di persone con veicoli
muniti di targhe straniere. Fa stato quanto prevede l'Ordinanza sull'ammissione
alla circolazione di persone e veicoli (OAC).
I concorrenti che offrono per più lotti gli stessi
veicoli potranno aggiudicarsi un solo lotto (vedi capitolo 3.2).
Le ditte (o consorzi) devono gi essere in possesso
dei veicoli necessari per concorrere al mandato, questo vale anche per
eventuali veicoli a noleggio.
B. Per il lotto 3 (__________)
sono giunte al committente due offerte: quella del Consorzio __________,
composto dalle ditte CO 1 e CO 2, dell'importo di fr. 1'303'780.- IVA esclusa e
quella della RI 1, di fr. 1'302'088.- IVA esclusa.
C. Dopo valutazione delle
offerte, il committente ha assegnato la commessa al Consorzio __________,
giunto primo in graduatoria con 4.85 punti.
D. Contro la predetta
decisione insorge la RI 1, seconda e ultima classificata con 4.75 punti,
chiedendone l'annullamento e la delibera in proprio favore, previa concessione
dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene innanzitutto che il Consorzio
aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara. Infatti, due dei
veicoli da esso offerti non sarebbero idonei in quanto la licenza di
circolazione non reca la dicitura "trasporto professionale".
Inoltre, la consorziata CO 2 non avrebbe dimostrato di essere in regola con il
pagamento dei contributi paritetici entro la scadenza del concorso. In merito
alla valutazione delle offerte, la ricorrente sostiene che il concetto di
trasporto dell'aggiudicatario non presenta la firma su tutte le pagine, esigenza
che deriverebbe dal bando di concorso, di modo che per questo criterio di
aggiudicazione esso non avrebbe dovuto ottenere alcun punto.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente. Osserva che nel bando di concorso non è stato
stabilito alcun criterio d'idoneità particolare riferito ai veicoli utilizzati
per il trasporto. Di conseguenza, che la licenza di circolazione presenti la
dicitura "trasporto professionale" o no non è rilevante per
l'aggiudicazione della commessa. In ogni caso, l'ordinanza sulla durata del
lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il
trasporto di persone e di automobili pesanti del 6 maggio 1981 (OLR 2; RS
822.222) esclude dal suo campo di applicazione trasporti professionali di
persone disabili, scolari e operai (art. 4 lett. c OLR 2). Il servizio oggetto
della commessa, che riguarda il servizio di trasporto di bambini che soffrono
di patologie psichiche e comportamentali che richiedono un'attenzione
particolare, non è pertanto assoggettato all'OLR 2. L'ente appaltante precisa di
aver chiesto e ottenuto i necessari chiarimenti dalla consorziata CO 2 in
merito al rispetto del contratto collettivo di lavoro (CCL) e di aver accertato
la sua idoneità a prendere parte al concorso. Osserva infine che la mancanza
della firma su tutte le pagine del concetto di trasporto dell'aggiudicatario
non costituisce una difformità, non prevedendo i documenti di gara alcun obbligo
in questo senso.
F. Anche
l'aggiudicatario avversa il gravame, con motivazioni analoghe a quelle del
committente. Precisa che soltanto la licenza di circolazione di un veicolo
dedicato alla commessa non presenta l'iscrizione relativa al trasporto professionale.
G. Con la replica e le
dupliche le parti ribadiscono le proprie tesi. Il Consorzio aggiudicatario
osserva inoltre che la ricorrente è in malafede a eccepire l'assenza della
dicitura "trasporto professionale" sulla licenza di circolazione,
essendo tre dei quattro veicoli da essa proposti privi di tale attestazione. I
mezzi sarebbero da ritenere inidonei anche per altri motivi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso
e seconda classificata, la ricorrente è legittimata a contestare l'assegnazione
della commessa al Consorzio __________ (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la
documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire
sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
Considerandi
2.
Notoriamente,
soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione
per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge
stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che
deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il
profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr.
art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al momento della loro
apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate
nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa
documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Questo, in
particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra
loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più
vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la
difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla
legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni
del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono
alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il
principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di
formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C_458/2008
del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc
in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20 luglio 2009
consid. 6; Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,
vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
3.
La ricorrente
sostiene in primo luogo che il committente avrebbe dovuto escludere l'offerta
del Consorzio aggiudicatario siccome due dei veicoli da esso offerti non
sarebbero idonei al trasporto oggetto della commessa in quanto la licenza di
circolazione non reca la dicitura "trasporto professionale".
Dal canto loro,
l'aggiudicatario e il committente osservano che il bando di concorso non
imponeva nessun criterio di idoneità particolare riferito ai veicoli utilizzati
per il trasporto. Di conseguenza, la presenza della predetta dicitura sulla
licenza di circolazione delle vetture proposte per lo svolgimento del servizio
non sarebbe rilevante. Soggiungono che il servizio in questione, destinato a bambini
che soffrono di patologie psichiche e comportamentali, non è assoggettato all'OLR
2.
e che pertanto la menzione nella carta grigia nemmeno sarebbe necessaria.
3.1
Secondo l'art. 3 cpv. 1bis OLR 2 sono considerate professionali
le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo
di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate
almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto
economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le
spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente. L'art. 80 cpv.
2.
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51) prevede che nella licenza di circolazione è iscritto l'utilizzo di un
veicolo per il trasporto professionale di persone di cui all'art. 3 OLR 2,
eccettuati i veicoli giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. d OLR 2, ovvero quelli per i
quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non
superi i 50 km.
3.2
I trasporti dei
bambini dal proprio domicilio e/o istituto scolastico al Centro psico-educativo
dell'OSC oggetto della presente commessa sono effettuati regolarmente. È
inoltre pacifico che con i medesimi s'intende conseguire un profitto economico.
Gli stessi vanno dunque considerati professionali. Le licenze di circolazione
dei veicoli adibiti al trasporto professionale di questi bambini devono dunque
riportare tale utilizzo nel campo n. 17. L'art. 80 cpv. 2 OAC non prevede
infatti alcuna eccezione in favore della categoria di trasporti di cui all'art.
4.
cpv. 1 lett. c (disabili, scolari e operai).
3.3
Nella sua
offerta, il Consorzio aggiudicatario ha indicato di impiegare, tra gli altri, i
veicoli Opel targato TI __________ e Toyota targato TI __________. Le licenze
di circolazione allegate all'offerta non menzionano la dicitura "trasporto
professionale di persone" nel campo n. 17. Per il primo dei due mezzi il
deliberatario ha versato agli atti una licenza di circolazione aggiornata all'8
luglio 2022 completa della predetta dicitura. Non ha tuttavia saputo fare lo
stesso per quanto attiene alla seconda automobile, che va pertanto ritenuta
inidonea al servizio appaltato. Benché il bando di concorso non prevedesse con
un'esplicita disposizione la necessità di presentare licenze di circolazione
munite della predetta menzione, lo stesso, in relazione ai veicoli, richiamava
comunque in modo generale al rispetto di tutte le normative vigenti in
materia di trasporti di minori e di circolazione stradale, nonché all'OAC
(cfr. supra consid. A). Occorre poi ricordare che oggetto di procedure
di aggiudicazione possono essere solo beni rispettivamente prestazioni forniti
nel rispetto dell'ordinamento giuridico. Ciò non necessita di essere indicato
nel bando, poiché risulta dall'art. 5 cpv. 1 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) che pone il diritto
a fondamento e limite dell'attività dello Stato (cfr. STF 2C_498/2017 del 5
ottobre 2017 consid. 4.2.1). Nel caso concreto, l'inidoneità del veicolo
proposto per il servizio imponeva l'esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria
dal concorso. La delibera al Consorzio __________ non può quindi essere
tutelata.
4.
La commessa non
può nemmeno essere aggiudicata alla ricorrente siccome le licenze di
circolazione dei suoi autobus __________ targati rispettivamente TI __________,
TI __________ e TI __________ sono prive della dicitura riguardante il
trasporto professionale di persone. Anche l'offerta della RI 1 andava pertanto
estromessa dal concorso.
5.
Visto quanto
precede il ricorso va parzialmente accolto senza che occorra esaminare le altre
censure. La decisione impugnata deve essere annullata nella misura in cui
aggiudica il lotto 3 al Consorzio __________ Atteso che entrambe le offerte
devono essere escluse, va annullato anche l'intero concorso limitatamente al
lotto 3.
6.
La tassa di
giustizia è posta a carico della ricorrente, dell'ente appaltane e del
Consorzio aggiudicatario secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv.
1.
e 6 LPAmm). La ricorrente e lo Stato verseranno ripetibili ridotte al
Consorzio __________, patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
il
dispositivo n. 3 della decisione del 19 giugno 2024 con cui Consiglio di Stato
ha aggiudicato il lotto 3 (CPE __________) del servizio trasporti occorrente
all'OSC al Consorzio __________ è annullato;
1.2
il relativo
concorso è annullato.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 4'500.- è posta a carico della ricorrente, dei membri del
Consorzio __________ e dello Stato in ragione di un terzo ciascuno (fr. 1'500.-).
Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato in eccesso. La ricorrente e lo
Stato verseranno ai membri del Consorzio __________ fr. 750.- ciascuno a titolo
di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera