52.2024.284
Contestazione di una nota universitaria. Interesse a ricorrere. Motivazione insufficiente del ricorso
26 agosto 2024Italiano5 min
suo reclamo contro il voto assegnato alla tesi di Master in Financial Technology
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
52.2024.284
Lugano
26
agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistita
dalla cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 18 luglio 2024 di
RI
1
contro
la decisione del 20 giugno 2024 della Facoltà di
scienze informatiche dell'Università della Svizzera italiana, che respinge il
suo reclamo contro il voto assegnato alla tesi di Master in Financial Technology
and Computing;
ritenuto, in
fatto
che RI 1 ha ottenuto
il Master in Financial Technology and Computing presso l'Università della
Svizzera italiana (USI); la sua tesi di Master è stata valutata con la nota 7.5;
la valutazione è stata espressa da un giuria nel documento Evaluation
Committee Report del 12 aprile 2024;
che con decisione del
20 giugno 2024 la Facoltà di scienze informatiche dell'USI ha respinto il
reclamo interposto da RI 1 contro la predetta valutazione;
che contro tale pronuncia RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, dichiarando il proprio disaccordo con la valutazione della sua
tesi di Master; rimprovera all'autorità di non aver accolto la sua richiesta di
ottenere un rapporto più dettagliato della stessa;
che, preso atto della richiesta di anticipo delle presunte spese processuali
trasmessagli dal Tribunale, il ricorrente chiede di esserne esonerato,
segnalando le proprie difficoltà economiche;
che il ricorso non è intimato per la risposta;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1 lett. b della
legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (LSU; RL 421.100);
che il ricorso è tempestivo (art. 18 cpv. 3 LSU);
che per quanto attiene alla legittimazione a ricorrere di RI 1 si rileva quanto
segue (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che presupposto di
ricevibilità di un ricorso è che il ricorrente disponga di un interesse
personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato
per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a
rimuovere (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.
Considerandi
2.
e segg. ad art. 43); deve in sostanza
trovarsi in un rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in
considerazione con l'oggetto della controversia; dev'essere colpito in una
misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei cittadini
(messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione
totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,
p. 37);
che per principio non
vi è un interesse degno di protezione all'impugnazione delle singole note
scolastiche, quando costituiscono un elemento della motivazione della decisione
di bocciatura, rispettivamente di promozione, dello studente;
che le singole note possono essere contestate
a titolo indipendente soltanto se generano delle conseguenze giuridiche
pregiudizievoli, quali, ad esempio, il diniego dell'accesso ad un corso
o ad una formazione ulteriore o l'ottenimento di una qualifica particolare (Said Huber/Vera Marantelli-Sonanini, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 16
ad art. 48, con riferimenti);
che nel caso concreto,
il ricorrente ha ottenuto il Master con una nota più che sufficiente (7.5);
che non è pertanto dato di vedere quale interesse possa vantare
all'innalzamento della nota;
che tale non è l'eventualità, dallo stesso menzionata, secondo cui una
valutazione migliore della tesi ne consentirebbe la pubblicazione sul sito web
dell'Università, ciò che gli sarebbe utile per avviare un'attività
imprenditoriale in Cina, suo Paese d'origine; l'argomento è di natura meramente
ipotetica e si riferisce a un potenziale effetto indiretto della nota
contestata (Markus Müller, Grenzsituationen
in der Verwaltungsrechtspflege in: ZBl 120/2019 pag. 295 ss, pag. 312);
che di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza
di legittimazione attiva (art. 72 cpv. 1 LPAmm);
che, in ogni caso, il gravame non adempie nemmeno i requisiti minimi di
motivazione esatti dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm;
che, in primo luogo, il ricorrente non formula precise domande di causa;
che inoltre, così come dinanzi all'istanza inferiore, l'insorgente non si
confronta minimamente con la valutazione esposta in modo dettagliato nell'Evaluation
Committee Report del 12 aprile 2024, limitandosi a chiedere spiegazioni
ancora più precise sul giudizio della sua prestazione;
che il medesimo non accenna nemmeno a quali aspetti della sua tesi sarebbero
stati valutati in modo errato, sebbene il predetto rapporto permetta di
comprendere con sufficiente cognizione di causa il parere della giuria di
esperti;
che, posto quanto precede, il ricorso si rivela inammissibile anche per questo
motivo;
che, dato l'esito, si prescinde eccezionalmente dal prelievo di una tassa di
giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm); la domanda tendente all'esenzione dagli oneri
processuali diviene pertanto priva d'oggetto.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
Non si
prelevano né tasse né spese.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr.
art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4.
Intimazione
a:
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
La cancelliera