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Decisione

52.2024.284

Contestazione di una nota universitaria. Interesse a ricorrere. Motivazione insufficiente del ricorso

26 agosto 2024Italiano5 min

suo reclamo contro il voto assegnato alla tesi di Master in Financial Technology

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2024.284

Lugano

26

agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistita

dalla cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 18 luglio 2024 di

RI

1

contro

la decisione del 20 giugno 2024 della Facoltà di

scienze informatiche dell'Università della Svizzera italiana, che respinge il

suo reclamo contro il voto assegnato alla tesi di Master in Financial Technology

and Computing;

ritenuto, in

fatto

che RI 1 ha ottenuto

il Master in Financial Technology and Computing presso l'Università della

Svizzera italiana (USI); la sua tesi di Master è stata valutata con la nota 7.5;

la valutazione è stata espressa da un giuria nel documento Evaluation

Committee Report del 12 aprile 2024;

che con decisione del

20 giugno 2024 la Facoltà di scienze informatiche dell'USI ha respinto il

reclamo interposto da RI 1 contro la predetta valutazione;

che contro tale pronuncia RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, dichiarando il proprio disaccordo con la valutazione della sua

tesi di Master; rimprovera all'autorità di non aver accolto la sua richiesta di

ottenere un rapporto più dettagliato della stessa;

che, preso atto della richiesta di anticipo delle presunte spese processuali

trasmessagli dal Tribunale, il ricorrente chiede di esserne esonerato,

segnalando le proprie difficoltà economiche;

che il ricorso non è intimato per la risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1 lett. b della

legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (LSU; RL 421.100);

che il ricorso è tempestivo (art. 18 cpv. 3 LSU);

che per quanto attiene alla legittimazione a ricorrere di RI 1 si rileva quanto

segue (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che presupposto di

ricevibilità di un ricorso è che il ricorrente disponga di un interesse

personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato

per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a

rimuovere (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.

Considerandi

2.

e segg. ad art. 43); deve in sostanza

trovarsi in un rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in

considerazione con l'oggetto della controversia; dev'essere colpito in una

misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei cittadini

(messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

p. 37);

che per principio non

vi è un interesse degno di protezione all'impugnazione delle singole note

scolastiche, quando costituiscono un elemento della motivazione della decisione

di bocciatura, rispettivamente di promozione, dello studente;

che le singole note possono essere contestate

a titolo indipendente soltanto se generano delle conseguenze giuridiche

pregiudizievoli, quali, ad esempio, il diniego dell'accesso ad un corso

o ad una formazione ulteriore o l'ottenimento di una qualifica particolare (Said Huber/Vera Marantelli-Sonanini, in: Bernhard

Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar

Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 16

ad art. 48, con riferimenti);

che nel caso concreto,

il ricorrente ha ottenuto il Master con una nota più che sufficiente (7.5);

che non è pertanto dato di vedere quale interesse possa vantare

all'innalzamento della nota;

che tale non è l'eventualità, dallo stesso menzionata, secondo cui una

valutazione migliore della tesi ne consentirebbe la pubblicazione sul sito web

dell'Università, ciò che gli sarebbe utile per avviare un'attività

imprenditoriale in Cina, suo Paese d'origine; l'argomento è di natura meramente

ipotetica e si riferisce a un potenziale effetto indiretto della nota

contestata (Markus Müller, Grenzsituationen

in der Verwaltungsrechtspflege in: ZBl 120/2019 pag. 295 ss, pag. 312);

che di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza

di legittimazione attiva (art. 72 cpv. 1 LPAmm);

che, in ogni caso, il gravame non adempie nemmeno i requisiti minimi di

motivazione esatti dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm;

che, in primo luogo, il ricorrente non formula precise domande di causa;

che inoltre, così come dinanzi all'istanza inferiore, l'insorgente non si

confronta minimamente con la valutazione esposta in modo dettagliato nell'Evaluation

Committee Report del 12 aprile 2024, limitandosi a chiedere spiegazioni

ancora più precise sul giudizio della sua prestazione;

che il medesimo non accenna nemmeno a quali aspetti della sua tesi sarebbero

stati valutati in modo errato, sebbene il predetto rapporto permetta di

comprendere con sufficiente cognizione di causa il parere della giuria di

esperti;

che, posto quanto precede, il ricorso si rivela inammissibile anche per questo

motivo;

che, dato l'esito, si prescinde eccezionalmente dal prelievo di una tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm); la domanda tendente all'esenzione dagli oneri

processuali diviene pertanto priva d'oggetto.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

Non si

prelevano né tasse né spese.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr.

art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4.

Intimazione

a:

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

La cancelliera