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Decisione

52.2024.290

Commesse pubbliche. Valutazione del criterio del prezzo. Arrotondamento dei risultati

7 ottobre 2024Italiano15 min

A. Il 16 aprile 2024 il

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.290

Lugano

7

ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 26 luglio

2024 di

RI

1

RI

2

componenti

il Consorzio ,

c/o

RI 1

contro

la decisione del 19 luglio 2024 del Municipio di CO

3 che, in esito al concorso per l'aggiudicazione della manutenzione delle

aiuole comunali per gli anni 2024 - 2025, ha deliberato la commessa al

Consorzio formato dalle ditte CO 1 e CO 2;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 16 aprile 2024 il

Comune di CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare la manutenzione ordinaria delle

aiuole comunali, comprensiva della piantagione dei fiori annuali invernali ed

estivi per gli anni 2024 - 2025 (FU n. __________/__________ pag. __________).

Il bando di concorso

annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di

ponderazione (avviso di gara, punto n. 6, capitolato d'appalto, pag. 10, pos.

224.110):

1.

Prezzo 50%

Considerandi

2.

Attendibilità del prezzo 20%

3.

Referenze per lavori analoghi 22%

4.

Formazione degli apprendisti 5%

5.

Contributo alla formazione

professionale 3%

Le modalità di

valutazione dei criteri d'aggiudicazione erano ulteriormente precisate dal

capitolato d'appalto (pos. 224.100 CPN 102).

B. a. Entro il termine

utile sono giunte al committente due offerte, quella del Consorzio composto

dalle ditte RI 1 e RI 2 (Consorzio PP), di fr. 443'153.57, e quella del

Consorzio formato dalle imprese CO 1 e CO 2 (Consorzio KS), di fr. 469'969.10.

b. La valutazione delle stesse ha portato alla seguente graduatoria:

Consorzio PP

Consorzio KS

CRITERIO

Nota

Punti

Nota

Punti

1.

Prezzo (50%)

6.

3.

5.39

2.697

2.

Attendibilità del prezzo (20%)

6.

1.2

6.

1.2

3.

Referenze (22%)

4.5

0.99

6.

1.32

4.

Perfezionamento professionale (3%)

3.375

0.101

0.

0.

5.

Apprendisti (5%)

4.5

0.225

6.

0.3

TOTALE PUNTEGGIO

5.516

5.517

Il committente ha

quindi aggiudicato la commessa al Consorzio KS, primo in graduatoria.

C. Contro la predetta

decisione insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le ditte

formanti il Consorzio PP, secondo classificato con 5.516 punti, chiedendone

l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore, previo

conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Il Consorzio sostiene che

l'ente banditore avrebbe commesso un errore di calcolo. La somma dei punteggi

parziali attribuiti all'offerta dell'aggiudicatario e riportati dalla tabella

di valutazione porta infatti ad un risultato di 5.515 punti. Rileva inoltre che

il punteggio riguardante gli apprendisti non rispecchierebbe quanto previsto

dall'apposita tabella fornita dall'Ufficio di vigilanza sulle commesse

pubbliche (UVCP) e che pertanto il punteggio assegnatole per detto criterio risulta

al di sotto di quanto auspicato.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il committente, osservando

che la somma dei punteggi assegnati, espressi sino alla terza cifra dopo

la virgola, porta ad un risultato di

5.517

punti per l'aggiudicatario e di 5.516 punti a favore dell'insorgente. Il

calcolo esposto da quest'ultimo nel suo gravame non sarebbe corretto nella

misura in cui ha arrotondato a 2.295 il punteggio spettante al Consorzio

aggiudicatario per il criterio del prezzo, che sarebbe invece pari a 2.297. Sostiene che la nota

attribuita all'insorgente in punto al criterio degli apprendisti non

presterebbe il fianco a nessuna critica. Scorretto sarebbe invece il punteggio

che le è stato assegnato per il criterio del perfezionamento professionale. La

mancata compilazione, da parte della consorziata ditta RI 2, della tabella per

l'assegnazione della nota nel criterio di cui trattasi avrebbe dovuto comportare

l'attribuzione della nota 0. Il punteggio spettante al Consorzio ricorrente

avrebbe di conseguenza dovuto essere ridotto a 0.050625 punti (= (3.75 + 0)/2 *

3/100).

b. L'aggiudicatario e

l'UVCP non hanno presentato osservazioni.

E. Con la replica il Consorzio

insorgente ribadisce le proprie tesi. Sottolinea che la differenza dei punteggi

finali attribuiti ai due Consorzi è talmente minima che se fossero stati

arrotondati sia per difetto (5.51) sia per eccesso (5.52) alla seconda cifra

dopo la virgola, i medesimi sarebbero stati in perfetta parità, con la

conseguenza che il committente avrebbe dovuto deliberargli i lavori avendo

ottenuto la nota più alta per il criterio prezzo. Avendo l'ente appaltante deciso

(invece) di arrotondare alla terza cifra dopo la virgola il punteggio assegnato

al deliberatario per il criterio del prezzo, con l'attribuzione della nota 5.395

(= 2.697 punti ponderati) - nonostante nella tabella dei punteggi di delibera

trasmessagli dopo la delibera era riportata la nota 5.39 (corrispondente a 2.695

punti ponderati) - la commessa è stata attribuita al resistente. Un simile

agire sarebbe arbitrario, ritenuto che le prescrizioni concorsuali relative

all'assegnazione della nota per il criterio del prezzo non prevedevano alcun tipo

di arrotondamento.

F. a. In sede di duplica l'ente

banditore conferma la propria posizione. Rileva inoltre la tardività delle

censure rivolte contro le modalità di valutazione del prezzo, che andavano

semmai espresse impugnando il bando di concorso.

b. L'aggiudicatario si

limita ad osservare che il Consorzio ricorrente non ha compilato la "Tabella

per l'assegnazione della nota del criterio di aggiudicazione contributo

formazione professionale". La nota attribuitagli per questo criterio

meriterebbe di essere ritoccata al ribasso con conseguente conferma della

delibera in suo favore.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipanti al concorso, riunite in consorzio, le ditte

ricorrenti sono legittimate a contestare l'assegnazione della commessa ad un

altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 65 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, ossia il carteggio completo concernente

l'appalto e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.

2.1. Giusta

l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore

dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di

diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità,

l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della

prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità

sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore

tecnico; i criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono

essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi

a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 del

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la

commessa e precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore

di ponderazione.

L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine

d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che

informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1

lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e

delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di

pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio,

il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il

proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione

di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del

committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a

posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86

consid. 7c pag. 100 segg.).

Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione,

il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo

che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,

lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di

valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura

delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo

di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende

invece salvaguardare (RtiD I-2017 n. 16 consid. 3.1; STA 52.2022.229 del 22

settembre 2022 consid. 2.1 e riferimenti). Il committente non deve tuttavia

necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche

limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente

per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante

semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle

informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà

poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una

giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli

concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo

rispettoso della parità di trattamento gli aspetti che secondo il bando si è

impegnato a valutare (STA 52.2020.375 del 12 ottobre 2020, 52.2019.47 del 6 maggio

2019.

consid. 2.1, 52.2013.440 del 4 dicembre 2013 consid. 2.1, 52.2010.14 del

18.

marzo 2010 consid. 3.1).

2.2

In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo

e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di

aggiudicazione (pos. 224 e segg. del capitolato d'appalto). L'ente banditore ha

quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dalle sopraccitate norme. Nessun concorrente

ha del resto impugnato le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti

tanto per i partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve

rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo

della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett.

a e c LCPubb).

Sapere invece se in concreto è stata fatta una

valutazione conformemente alle condizioni prestabilite è una questione che

verrà affrontata qui di seguito.

3.

Per quanto riguarda le critiche circa la

valutazione dei criteri formazione degli apprendisti e contributo

alla formazione professionale, occorre dare atto che le regole di gara non

sono del tutto coerenti. Da un lato, queste indicavano che per il calcolo dei

punti avrebbero fatto stato le schede informative dell'UVCP nella loro versione

del 1° gennaio 2022 (cfr. pos. 224.610 e 224.710 CPN 102). Dall'altro,

riportavano quali tabelle per l'assegnazione della nota quelle in vigore dal 1°

gennaio 2023 (cfr. allegati 3 e 4 al modulo d'offerta, pag. 47 e seg.). Ora, le

incongruenze insite nel capitolato, riconosciute dalla stessa committenza e

dall'insorgente in questa sede, erano di meridiana evidenza. La realtà dei

fatti è che le schede informative applicabili avrebbero dovuto essere quelle

della versione 1° gennaio 2024, visto che il concorso è stato aperto in

quell'anno e che le tabelle da compilare a pag. 47 e 48 del modulo d'offerta

indicavano gli anni dal 2019/2020 al 2023/2024 (per gli apprendisti) rispettivamente

il periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2024 (per le persone in

perfezionamento professionale). Ma tant'è, non occorre disquisire oltre su

questo aspetto, poiché, per quanto qui concerne, le note previste nelle differenti

tabelle non divergono e le due concorrenti sono state valutate sulla base dello

stesso metodo. Posta questa premessa, la nota (4.5) ottenuta

dal Consorzio insorgente nel criterio della formazione degli apprendisti

secondo quanto stabilito nelle schede informative non presta il fianco a

critica. Questa corrisponde infatti alla media tra la nota 6 (= 15 dipendenti

per 16 apprendisti) ottenuta dalla consorziata RI 1 e la nota 3 (= 3 dipendenti

per 0 apprendisti) spettante alla ditta RI 2. Anche la nota 3.375 (media tra la

nota 3.75 [= 15 dipendenti per 1 dipendente in formazione professionale]

ottenuta dalla consorziata RI 1 e la nota 3 [= 3 dipendenti per 0 dipendenti in

formazione professionale] spettante alla ditta RI 2) che gli è stata attribuita

per il criterio contributo alla formazione professionale è senz'altro

corretta. Contrariamente a quanto sostengono le parti avverse il Consorzio

ricorrente ha infatti compilato la tabella predisposta dalla committenza a pag.

48.

del modulo d'offerta indicando il numero (1) complessivo di lavoratori in

formazione professionale.

4.

4.1. Il

committente ha stabilito negli atti di gara (capitolato d'appalto, pos. 224) le

regole e le formule matematiche per valutare ogni singolo criterio di

aggiudicazione. Ha inoltre preannunciato chiaramente che la

commessa sarebbe stata aggiudicata all'offerente con il punteggio più alto, con

la precisazione che in caso di parità di punteggio, la commessa sarebbe stata

aggiudicata all'offerta con la nota più alta per il criterio prezzo. Le

prescrizioni regolanti il concorso non specificavano con quante cifre dopo la

virgola e con quale tipo di arrotondamento (per eccesso o per difetto) i

punteggi parziali e finali avrebbero dovuto essere espres-si. A questo proposito

va osservato che in generale ogni arrotondamento può portare a falsare in

misura più o meno importante il risultato delle valutazioni, soprattutto se non

solo il risultato finale è arrotondato ma anche quello dei singoli criteri e sotto

criteri (cfr. Jean-Baptiste

Zufferey/Hasan Mazreku/Alexandra Ray-roux, La jurisprudence en marchés

publics entre 2020 et 2022/VIII.-X. in: Jean-Baptiste Zufferey/Martin

Beyeler/Stefan Scherier [curatori], Aktuelles Vergaberecht 2022/Marchés publics

2022, pag. 116 n. 68 con riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo

del Canton Zurigo del 27 ottobre 2021 n. VB.2021.00195 consid. 6.3). Con questo modo di procedere vi è il concreto rischio di attribuire

la commessa al partecipante alla gara che non presenta l'offerta effettivamente

più vantaggiosa in considerazione di tutti i criteri di aggiudicazione. Con i mezzi

informatici a disposizione al giorno d'oggi, non è invero (più) strettamente indispensabile

far capo ad arrotondamenti per giungere ad un risultato corretto e conforme a

quanto prescritto nelle condizioni di gara (cfr. Martin Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2018/2019,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, pag. 173 n. 250 e 251). Conclusione che vale a

maggior ragione se la possibilità e il metodo di arrotondamento non sono preannunciati

nei documenti di gara.

4.2

Ora, in concreto, come visto gli atti sono del tutto silenti in tema di

arrotondamento. Da ciò si può solo dedurre che tale possibilità non poteva

essere presa in considerazione per stabilire le note e i punteggi parziali e finali

delle offerte delle due concorrenti. Qualora avesse voluto prevalersi

di questa possibilità, la stazione appaltante avrebbe dovuto annunciarlo chiaramente

già negli atti di gara. Farlo a posteriori non è ammissibile, pena la

violazione del principio della trasparenza (cfr. supra consid. 2.1).

L'agire della stazione appaltante è ancor più criticabile se si

considera che il metodo di approssimazione che ha stabilito (solo) dopo

l'apertura delle offerte le ha permesso in pratica di modulare l'attribuzione

delle note in funzione dei dati concreti contenuti nelle offerte ricevute e dei

punteggi che scaturivano dalle singole valutazioni dei criteri di

aggiudicazione. Le precedenti considerazioni portano evidentemente a respingere

anche le censure ricorsuali, per le quali, come visto, il Consorzio PP vorrebbe

approssimare le valutazioni dei criteri di aggiudicazione a due sole cifre dopo

la virgola, in modo da spuntare il punteggio più alto e vedersi aggiudicata la

commessa.

4.3

Le note e i

punteggi che nella fattispecie non era possibile approssimare in realtà si

riducono alla sola valutazione del criterio di aggiudicazione del prezzo

dell'offerta del deliberatario, ponderato al 50%: con una nota di 5.39489…

poteva contare su un punteggio di 2.69744….. Le altre note conseguite da

entrambi i concorrenti, sono numeri finiti che possono essere senz'altro presi

in considerazione nella loro integralità, ovvero con tutti i decimali dopo la

virgola e meglio come risulta dalla seguente tabella corretta:

Consorzio PP

Consorzio KS

CRITERIO

Nota

Punti

Nota

Punti

1.

Prezzo (50%)

6.0

3.0

5.39489…

2.69744…

2.

Attendibilità del prezzo (20%)

6.0

1.20

6.0

1.20

3.

Referenze (22%)

4.50

0.990

6.0

1.320

4.

Perfezionamento professionale (3%)

3.3750

0.10125

0.0

0.0

5.

Apprendisti (5%)

4.50

0.2250

6.0

0.30

TOTALE PUNTEGGIO

5.51625

5.51744…

Seppur di pochissimo (+ 0.00119…), l'offerta del Consorzio KS ottiene il

punteggio più alto. La decisione della committenza di attribuirgli la commessa,

nel risultato, merita quindi conferma.

5.

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

6.

L'emanazione del presente

giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione

dell'effetto sospensivo al gravame.

7.

Per ragioni di equità si

giustifica di porre parte degli oneri proces-

suali a carico anche del committente, che con il suo agire non

del tutto esente da critiche ha indotto l'insorgente a inoltrare il

gravame. La tassa di giustizia è quindi posta a carico del

ricorrente e della stazione appaltante in parti uguali (art. 47 cpv.

1.

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 3'500.- è

posta a carico del Comune di CO 3 in ragione di un mezzo (fr. 1'750.-) e delle

ditte formanti il Consorzio RI 1 e RI 2 per l'altra metà (fr. 1'750.-). Al

Consorzio ricorrente va restituito l'anticipo versato in eccesso. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera