52.2024.290
Commesse pubbliche. Valutazione del criterio del prezzo. Arrotondamento dei risultati
7 ottobre 2024Italiano15 min
A. Il 16 aprile 2024 il
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.290
Lugano
7
ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 26 luglio
2024 di
RI
1
RI
2
componenti
il Consorzio ,
c/o
RI 1
contro
la decisione del 19 luglio 2024 del Municipio di CO
3 che, in esito al concorso per l'aggiudicazione della manutenzione delle
aiuole comunali per gli anni 2024 - 2025, ha deliberato la commessa al
Consorzio formato dalle ditte CO 1 e CO 2;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 16 aprile 2024 il
Comune di CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare la manutenzione ordinaria delle
aiuole comunali, comprensiva della piantagione dei fiori annuali invernali ed
estivi per gli anni 2024 - 2025 (FU n. __________/__________ pag. __________).
Il bando di concorso
annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione (avviso di gara, punto n. 6, capitolato d'appalto, pag. 10, pos.
224.110):
1.
Prezzo 50%
Considerandi
2.
Attendibilità del prezzo 20%
3.
Referenze per lavori analoghi 22%
4.
Formazione degli apprendisti 5%
5.
Contributo alla formazione
professionale 3%
Le modalità di
valutazione dei criteri d'aggiudicazione erano ulteriormente precisate dal
capitolato d'appalto (pos. 224.100 CPN 102).
B. a. Entro il termine
utile sono giunte al committente due offerte, quella del Consorzio composto
dalle ditte RI 1 e RI 2 (Consorzio PP), di fr. 443'153.57, e quella del
Consorzio formato dalle imprese CO 1 e CO 2 (Consorzio KS), di fr. 469'969.10.
b. La valutazione delle stesse ha portato alla seguente graduatoria:
Consorzio PP
Consorzio KS
CRITERIO
Nota
Punti
Nota
Punti
1.
Prezzo (50%)
6.
3.
5.39
2.697
2.
Attendibilità del prezzo (20%)
6.
1.2
6.
1.2
3.
Referenze (22%)
4.5
0.99
6.
1.32
4.
Perfezionamento professionale (3%)
3.375
0.101
0.
0.
5.
Apprendisti (5%)
4.5
0.225
6.
0.3
TOTALE PUNTEGGIO
5.516
5.517
Il committente ha
quindi aggiudicato la commessa al Consorzio KS, primo in graduatoria.
C. Contro la predetta
decisione insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le ditte
formanti il Consorzio PP, secondo classificato con 5.516 punti, chiedendone
l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore, previo
conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Il Consorzio sostiene che
l'ente banditore avrebbe commesso un errore di calcolo. La somma dei punteggi
parziali attribuiti all'offerta dell'aggiudicatario e riportati dalla tabella
di valutazione porta infatti ad un risultato di 5.515 punti. Rileva inoltre che
il punteggio riguardante gli apprendisti non rispecchierebbe quanto previsto
dall'apposita tabella fornita dall'Ufficio di vigilanza sulle commesse
pubbliche (UVCP) e che pertanto il punteggio assegnatole per detto criterio risulta
al di sotto di quanto auspicato.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il committente, osservando
che la somma dei punteggi assegnati, espressi sino alla terza cifra dopo
la virgola, porta ad un risultato di
5.517
punti per l'aggiudicatario e di 5.516 punti a favore dell'insorgente. Il
calcolo esposto da quest'ultimo nel suo gravame non sarebbe corretto nella
misura in cui ha arrotondato a 2.295 il punteggio spettante al Consorzio
aggiudicatario per il criterio del prezzo, che sarebbe invece pari a 2.297. Sostiene che la nota
attribuita all'insorgente in punto al criterio degli apprendisti non
presterebbe il fianco a nessuna critica. Scorretto sarebbe invece il punteggio
che le è stato assegnato per il criterio del perfezionamento professionale. La
mancata compilazione, da parte della consorziata ditta RI 2, della tabella per
l'assegnazione della nota nel criterio di cui trattasi avrebbe dovuto comportare
l'attribuzione della nota 0. Il punteggio spettante al Consorzio ricorrente
avrebbe di conseguenza dovuto essere ridotto a 0.050625 punti (= (3.75 + 0)/2 *
3/100).
b. L'aggiudicatario e
l'UVCP non hanno presentato osservazioni.
E. Con la replica il Consorzio
insorgente ribadisce le proprie tesi. Sottolinea che la differenza dei punteggi
finali attribuiti ai due Consorzi è talmente minima che se fossero stati
arrotondati sia per difetto (5.51) sia per eccesso (5.52) alla seconda cifra
dopo la virgola, i medesimi sarebbero stati in perfetta parità, con la
conseguenza che il committente avrebbe dovuto deliberargli i lavori avendo
ottenuto la nota più alta per il criterio prezzo. Avendo l'ente appaltante deciso
(invece) di arrotondare alla terza cifra dopo la virgola il punteggio assegnato
al deliberatario per il criterio del prezzo, con l'attribuzione della nota 5.395
(= 2.697 punti ponderati) - nonostante nella tabella dei punteggi di delibera
trasmessagli dopo la delibera era riportata la nota 5.39 (corrispondente a 2.695
punti ponderati) - la commessa è stata attribuita al resistente. Un simile
agire sarebbe arbitrario, ritenuto che le prescrizioni concorsuali relative
all'assegnazione della nota per il criterio del prezzo non prevedevano alcun tipo
di arrotondamento.
F. a. In sede di duplica l'ente
banditore conferma la propria posizione. Rileva inoltre la tardività delle
censure rivolte contro le modalità di valutazione del prezzo, che andavano
semmai espresse impugnando il bando di concorso.
b. L'aggiudicatario si
limita ad osservare che il Consorzio ricorrente non ha compilato la "Tabella
per l'assegnazione della nota del criterio di aggiudicazione contributo
formazione professionale". La nota attribuitagli per questo criterio
meriterebbe di essere ritoccata al ribasso con conseguente conferma della
delibera in suo favore.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipanti al concorso, riunite in consorzio, le ditte
ricorrenti sono legittimate a contestare l'assegnazione della commessa ad un
altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 65 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2
Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, ossia il carteggio completo concernente
l'appalto e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.
2.1. Giusta
l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore
dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di
diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità,
l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della
prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità
sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore
tecnico; i criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono
essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi
a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la
commessa e precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore
di ponderazione.
L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine
d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che
informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1
lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e
delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di
pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio,
il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il
proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione
di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del
committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a
posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86
consid. 7c pag. 100 segg.).
Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione,
il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo
che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,
lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di
valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura
delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo
di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende
invece salvaguardare (RtiD I-2017 n. 16 consid. 3.1; STA 52.2022.229 del 22
settembre 2022 consid. 2.1 e riferimenti). Il committente non deve tuttavia
necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche
limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente
per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante
semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle
informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà
poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una
giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli
concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo
rispettoso della parità di trattamento gli aspetti che secondo il bando si è
impegnato a valutare (STA 52.2020.375 del 12 ottobre 2020, 52.2019.47 del 6 maggio
2019.
consid. 2.1, 52.2013.440 del 4 dicembre 2013 consid. 2.1, 52.2010.14 del
18.
marzo 2010 consid. 3.1).
2.2
In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo
e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di
aggiudicazione (pos. 224 e segg. del capitolato d'appalto). L'ente banditore ha
quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dalle sopraccitate norme. Nessun concorrente
ha del resto impugnato le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti
tanto per i partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve
rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo
della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett.
a e c LCPubb).
Sapere invece se in concreto è stata fatta una
valutazione conformemente alle condizioni prestabilite è una questione che
verrà affrontata qui di seguito.
3.
Per quanto riguarda le critiche circa la
valutazione dei criteri formazione degli apprendisti e contributo
alla formazione professionale, occorre dare atto che le regole di gara non
sono del tutto coerenti. Da un lato, queste indicavano che per il calcolo dei
punti avrebbero fatto stato le schede informative dell'UVCP nella loro versione
del 1° gennaio 2022 (cfr. pos. 224.610 e 224.710 CPN 102). Dall'altro,
riportavano quali tabelle per l'assegnazione della nota quelle in vigore dal 1°
gennaio 2023 (cfr. allegati 3 e 4 al modulo d'offerta, pag. 47 e seg.). Ora, le
incongruenze insite nel capitolato, riconosciute dalla stessa committenza e
dall'insorgente in questa sede, erano di meridiana evidenza. La realtà dei
fatti è che le schede informative applicabili avrebbero dovuto essere quelle
della versione 1° gennaio 2024, visto che il concorso è stato aperto in
quell'anno e che le tabelle da compilare a pag. 47 e 48 del modulo d'offerta
indicavano gli anni dal 2019/2020 al 2023/2024 (per gli apprendisti) rispettivamente
il periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2024 (per le persone in
perfezionamento professionale). Ma tant'è, non occorre disquisire oltre su
questo aspetto, poiché, per quanto qui concerne, le note previste nelle differenti
tabelle non divergono e le due concorrenti sono state valutate sulla base dello
stesso metodo. Posta questa premessa, la nota (4.5) ottenuta
dal Consorzio insorgente nel criterio della formazione degli apprendisti
secondo quanto stabilito nelle schede informative non presta il fianco a
critica. Questa corrisponde infatti alla media tra la nota 6 (= 15 dipendenti
per 16 apprendisti) ottenuta dalla consorziata RI 1 e la nota 3 (= 3 dipendenti
per 0 apprendisti) spettante alla ditta RI 2. Anche la nota 3.375 (media tra la
nota 3.75 [= 15 dipendenti per 1 dipendente in formazione professionale]
ottenuta dalla consorziata RI 1 e la nota 3 [= 3 dipendenti per 0 dipendenti in
formazione professionale] spettante alla ditta RI 2) che gli è stata attribuita
per il criterio contributo alla formazione professionale è senz'altro
corretta. Contrariamente a quanto sostengono le parti avverse il Consorzio
ricorrente ha infatti compilato la tabella predisposta dalla committenza a pag.
48.
del modulo d'offerta indicando il numero (1) complessivo di lavoratori in
formazione professionale.
4.
4.1. Il
committente ha stabilito negli atti di gara (capitolato d'appalto, pos. 224) le
regole e le formule matematiche per valutare ogni singolo criterio di
aggiudicazione. Ha inoltre preannunciato chiaramente che la
commessa sarebbe stata aggiudicata all'offerente con il punteggio più alto, con
la precisazione che in caso di parità di punteggio, la commessa sarebbe stata
aggiudicata all'offerta con la nota più alta per il criterio prezzo. Le
prescrizioni regolanti il concorso non specificavano con quante cifre dopo la
virgola e con quale tipo di arrotondamento (per eccesso o per difetto) i
punteggi parziali e finali avrebbero dovuto essere espres-si. A questo proposito
va osservato che in generale ogni arrotondamento può portare a falsare in
misura più o meno importante il risultato delle valutazioni, soprattutto se non
solo il risultato finale è arrotondato ma anche quello dei singoli criteri e sotto
criteri (cfr. Jean-Baptiste
Zufferey/Hasan Mazreku/Alexandra Ray-roux, La jurisprudence en marchés
publics entre 2020 et 2022/VIII.-X. in: Jean-Baptiste Zufferey/Martin
Beyeler/Stefan Scherier [curatori], Aktuelles Vergaberecht 2022/Marchés publics
2022, pag. 116 n. 68 con riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo
del Canton Zurigo del 27 ottobre 2021 n. VB.2021.00195 consid. 6.3). Con questo modo di procedere vi è il concreto rischio di attribuire
la commessa al partecipante alla gara che non presenta l'offerta effettivamente
più vantaggiosa in considerazione di tutti i criteri di aggiudicazione. Con i mezzi
informatici a disposizione al giorno d'oggi, non è invero (più) strettamente indispensabile
far capo ad arrotondamenti per giungere ad un risultato corretto e conforme a
quanto prescritto nelle condizioni di gara (cfr. Martin Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2018/2019,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, pag. 173 n. 250 e 251). Conclusione che vale a
maggior ragione se la possibilità e il metodo di arrotondamento non sono preannunciati
nei documenti di gara.
4.2
Ora, in concreto, come visto gli atti sono del tutto silenti in tema di
arrotondamento. Da ciò si può solo dedurre che tale possibilità non poteva
essere presa in considerazione per stabilire le note e i punteggi parziali e finali
delle offerte delle due concorrenti. Qualora avesse voluto prevalersi
di questa possibilità, la stazione appaltante avrebbe dovuto annunciarlo chiaramente
già negli atti di gara. Farlo a posteriori non è ammissibile, pena la
violazione del principio della trasparenza (cfr. supra consid. 2.1).
L'agire della stazione appaltante è ancor più criticabile se si
considera che il metodo di approssimazione che ha stabilito (solo) dopo
l'apertura delle offerte le ha permesso in pratica di modulare l'attribuzione
delle note in funzione dei dati concreti contenuti nelle offerte ricevute e dei
punteggi che scaturivano dalle singole valutazioni dei criteri di
aggiudicazione. Le precedenti considerazioni portano evidentemente a respingere
anche le censure ricorsuali, per le quali, come visto, il Consorzio PP vorrebbe
approssimare le valutazioni dei criteri di aggiudicazione a due sole cifre dopo
la virgola, in modo da spuntare il punteggio più alto e vedersi aggiudicata la
commessa.
4.3
Le note e i
punteggi che nella fattispecie non era possibile approssimare in realtà si
riducono alla sola valutazione del criterio di aggiudicazione del prezzo
dell'offerta del deliberatario, ponderato al 50%: con una nota di 5.39489…
poteva contare su un punteggio di 2.69744….. Le altre note conseguite da
entrambi i concorrenti, sono numeri finiti che possono essere senz'altro presi
in considerazione nella loro integralità, ovvero con tutti i decimali dopo la
virgola e meglio come risulta dalla seguente tabella corretta:
Consorzio PP
Consorzio KS
CRITERIO
Nota
Punti
Nota
Punti
1.
Prezzo (50%)
6.0
3.0
5.39489…
2.69744…
2.
Attendibilità del prezzo (20%)
6.0
1.20
6.0
1.20
3.
Referenze (22%)
4.50
0.990
6.0
1.320
4.
Perfezionamento professionale (3%)
3.3750
0.10125
0.0
0.0
5.
Apprendisti (5%)
4.50
0.2250
6.0
0.30
TOTALE PUNTEGGIO
5.51625
5.51744…
Seppur di pochissimo (+ 0.00119…), l'offerta del Consorzio KS ottiene il
punteggio più alto. La decisione della committenza di attribuirgli la commessa,
nel risultato, merita quindi conferma.
5.
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
6.
L'emanazione del presente
giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione
dell'effetto sospensivo al gravame.
7.
Per ragioni di equità si
giustifica di porre parte degli oneri proces-
suali a carico anche del committente, che con il suo agire non
del tutto esente da critiche ha indotto l'insorgente a inoltrare il
gravame. La tassa di giustizia è quindi posta a carico del
ricorrente e della stazione appaltante in parti uguali (art. 47 cpv.
1.
LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'500.- è
posta a carico del Comune di CO 3 in ragione di un mezzo (fr. 1'750.-) e delle
ditte formanti il Consorzio RI 1 e RI 2 per l'altra metà (fr. 1'750.-). Al
Consorzio ricorrente va restituito l'anticipo versato in eccesso. Non si
assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera