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Decisione

52.2024.292

Effetto sospensivo

28 agosto 2024Italiano4 min

segreto professionale dovuto alla RI 1 per far valere in giudizio una pretesa civile

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

52.2024.292

Lugano

28

agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Sarah Socchi

assistita

dal segretario:

David Algul

statuendo sull'istanza del 29 luglio 2024

di

RI

1

tendente

a ripristinare l'effetto sospensivo all'eventuale ricorso

contro la decisione dell'8 luglio 2024 della Commissione per il notariato del

Tribunale d'appello che ha svincolato dal segreto professionale il notaio CO

1;

ritenuto, in

fatto

che con istanza del 7 marzo 2024 il notaio CO 1 ha chiesto alla Commissione per

il notariato del Tribunale d'appello (Commissione) di essere svincolato dal

segreto professionale dovuto alla RI 1 per far valere in giudizio una pretesa civile

(riferita alla cessione di un credito);

che con decisione dell'8 luglio 2024, per quanto qui interessa, la Commissione

ha parzialmente accolto l'istanza, svincolando il notaio dal segreto

professionale dovuto alla società - pro futuro, con effetto dalla data di

emissione della decisione - nella misura necessaria a far valere il credito di

cui all'istanza di conciliazione del 21 novembre 2023 (inc. CM.2023.621) e alla

petizione del 10 aprile 2024 (inc. OR.2024.65) promosse davanti alla Pretura di

Lugano;

che in estrema sintesi, la Commissione ha ritenuto che alla concessione dello

svincolo non ostassero interessi pubblici o privati preponderanti rispetto a

quelli del notaio a far valere la propria pretesa in giudizio; ha nondimeno

accolto solo parzialmente l'istanza, ritenuto che lo svincolo da parte dell'autorità

non potrebbe avvenire a posteriori, ma solo con effetto a decorrere dalla data

di emissione della decisione;

che la decisione, corredata dell'indicazione sui rimedi giuridici, è stata notificata

alla RI 1 il 19 luglio 2024;

che con domanda di ripristino dell'effetto sospensivo del 29 luglio

2024, la RI 1si rivolge ora a questo Tribunale chiedendo che la sua istanza

sia accolta e che le sia riconosciuto il diritto a ricorrere;

che la società ritiene che la Commissione, statuendo pro futuro e con

effetto immediato, l'avrebbe implicitamente privata del diritto di

ricorrere; il notaio potrebbe a suo dire mandar avanti la sua petizione

civile, attualmente sospesa in attesa di una decisione definitiva in merito

alla svincolo; l'eventuale ricorso, entro i termini

di legge (comprensivi

delle ferie), risulterebbe intempestivo e privo d'efficacia, senza il

ripristino dell'effetto sospensivo;

che l'istanza non è stata intimata alle parti per la presentazione di una

risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100);

Considerato, in

diritto

che la competenza di

questo Tribunale, e per esso di questa giudice (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione

giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 102 cpv. 1

della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100);

che secondo l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la

legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, con

specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di

ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione;

che in base alla recente giurisprudenza federale, una decisione sull'effetto

sospensivo presuppone l'esistenza di un ricorso (litispendenza) al quale possa

eventualmente essere conferito un tale effetto (cfr. STF 2C_1018/2018 del 19

novembre 2018 consid. 3, 2C_1080/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 2.3-2.4; Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf

[curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurigo 2023, n. 161 ad

art. 55 VwVG e rimandi);

che in concreto, l'istante si limita a richiedere la concessione dell'effetto

sospensivo all'eventuale ricorso che potrebbe inoltrare, entro i termini

di legge, contro la decisione della Commissione di cui si è detto in narrativa

(che peraltro, a prima vista, non appare aver levato l'effetto sospensivo a un'eventuale

impugnativa, né tanto meno privato l'interessata della facoltà di ricorrere);

che in assenza di un atto ricorsuale - almeno sommariamente motivato - l'istanza

in questione non può che essere d'acchito dichiarata irricevibile;

che dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico

dell'istante.

Per

questi motivi,

decide:

1. L'istanza è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'istante, alla quale va retrocesso

l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

giudice delegata Il segretario