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Decisione

52.2024.294

Licenza edilizia per la posa di voliere amatoriali

7 maggio 2025Italiano17 min

risposta, l'UPR non si è espresso su quest'ultimo formulario, né tanto meno sulle

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.294

Lugano

7

maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 2 agosto

2024 di

RI

1 e RI 2,

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 12 giugno 2024 (n. 2853) del

Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa dei ricorrenti

avverso la risoluzione del 4 novembre 2022 con cui il Municipio di Mendrisio

ha rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia a posteriori per delle

voliere e un pergolato (part. __________, sezione Ligornetto);

ritenuto, in

fatto

A. CO 1 e CO 2 sono

comproprietari di un fondo (part. __________) con un edificio abitativo situato

a Mendrisio, nel quartiere di Ligornetto, in zona residenziale estensiva (R2).

B. a. A seguito di

vicissitudini di cui si dirà semmai più avanti, il 1° giugno 2022 CO 1 e CO 2

hanno chiesto al Municipio la licenza edilizia a posteriori per delle voliere

collocate nel loro garage e per la costruzione di un pergolato. In particolare,

secondo la documentazione allegata alla domanda, le voliere nell'autorimessa,

aperta sul fronte sud-est, hanno una superficie totale di 7.30 m2 e

un'altezza di un paio di metri e sono destinate alla custodia a scopo

hobbistico di alcune coppie di volatili.

ESTRATTO MAPPA

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di diversi

vicini tra cui RI 1 e RI 2, proprietari di un fondo situato più a nord (part. __________).

c. A richiesta della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

(SPAAS), gli istanti hanno prodotto una valutazione del rumore quotidiano,

costituita da un formulario Excel (allegato alla direttiva dell'Ufficio

federale dell'ambiente [UFAM], Aiuto all'esecuzione per la valutazione dei

rumori quotidiani del 2014). Secondo tale formulario, il disturbo generato

dalle voliere nel garage aperto lateralmente - che ospitano più precisamente 5

coppie di pappagallini (3 di kakariki, 1 di rosella cremisi e 1 di parrocchetto

testaprugna) e 2 coppie di uccelli passeriforme (padda) e sono dotate di una

tenda oscurante - potrebbe al massimo essere considerato esiguo.

d. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 124154), integrato dal

preavviso dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) della SPAAS (che ha

solo imposto di oscurare le gabbie tra le 19.00 e le 7.00, in applicazione del

principio di prevenzione ex art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla

protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01), il 4 novembre 2022

il Municipio ha rilasciato agli istanti il permesso sia per le voliere che per

il pergolato, respingendo nel contempo tutte le opposizioni pervenute.

C. Con giudizio del 12

giugno 2024, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto

da RI 1 e RI 2 avverso tale decisione, che ha annullato limitatamente al

pergolato.

In sintesi, il Governo ha stabilito che quest'ultimo non poteva essere

autorizzato, non essendo rispettato l'indice di occupazione. Ha per contro

tutelato il permesso per le voliere. In particolare, dopo aver illustrato il

quadro normativo applicabile, ha ammesso la loro conformità di zona. Ha inoltre

ritenuto rispettate le disposizioni sull'inquinamento fonico, indicando

essenzialmente che non vi erano motivi per scostarsi dal preavviso dell'autorità

dipartimentale, vista la valutazione prodotta dagli istanti e la condizione

imposta a titolo di limitazione preventiva delle emissioni.

D. RI 1 e RI 2 deducono

ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato per quanto concerne il permesso a posteriori per le

voliere.

Ripercorsi i fatti e dopo aver eccepito una violazione del diritto di essere

sentito (per carenza di motivazione), i ricorrenti contestano in particolare

che le voliere, per dimensioni e numero di volatili (che sarebbero almeno 18),

siano conformi alla zona residenziale di situazione, non avendo una mera

funzione accessoria a quella abitativa e lamentando i diversi disagi arrecati

(rumori, ma anche richiamo di animali infestanti come piccioni, sporcizia ed

esalazioni). Confutano inoltre le conclusioni tratte dalle istanze inferiori

dal profilo ambientale, sottolineando il carattere molesto delle immissioni

derivanti dagli uccelli esotici nel garage semiaperto e allegando a loro volta

un formulario Excel (annesso alla citata direttiva dell'UFAM), secondo il quale

tale disturbo sarebbe in realtà notevolmente molesto.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si limita a richiama-re le sue

precedenti prese di posizione. Il Municipio chiede che il ricorso sia respinto,

con argomenti di cui si dirà se del caso più avanti; così pure, in sostanza, CO

1 e CO 2.

F. Con la replica e

le dupliche, gli insorgenti rispettivamente l'UDC e il Municipio si

riconfermano essenzialmente nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio,

sviluppando in parte i loro argomenti. Di questi allegati, come pure delle

ulteriori osservazioni spontanee dei ricorrenti, si riferirà semmai in

appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo vicino e già

opponenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui

sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A

eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli

atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

2. 2.1. Giusta

l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett.

b della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100),

l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti

sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò

significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto

insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione

assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto

con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle

finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate, le nuove

costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della

zona in cui si collocano (cfr. STA 52.2019.524 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1

in RtiD I-2022 n. 42 consid. 2.1 e rinvii; Alexander Ruch,

in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen,

Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zurigo 2020,

n. 78 ad art. 22; Adelio Scolari,

Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 472 ad art. 67 LALPT).

2.2. La zona residenziale è per

principio destinata all'abitazione e all'insediamento di quelle attività che

sono strettamente connesse con questa specifica finalità. Per giurisprudenza,

la vocazione di tali zone non esclude a priori la possibilità di tenere degli

animali più o meno domestici. La detenzione a titolo ricreativo di alcuni

animali da compagnia può essere considerata quale parte integrante

dell'abitare. Essa è in particolare conforme alla funzione residenziale quando

configura un'attività collaterale, subalterna alla destinazione abitativa. Non

deve avere implicazioni di natura commerciale, né essere fonte di immissioni

moleste, inconciliabili con la destinazione abitativa della zona. Nelle zone

residenziali possono quindi essere ammessi manufatti destinati alla detenzione

di un limitato numero di animali. Determinanti ai fini del giudizio sulla

conformità non sono tanto le dimensioni dei fabbricati, quanto piuttosto il

numero e il genere di animali che vi vengono alloggiati, rispettivamente le

caratteristiche specifiche della zona interessata (cfr. STF 1C_538/2011 del 25

giugno 2012 consid. 2.3 e 5; STA 52.2019.392 del 16 giugno 2021 consid. 2.4 in

RtiD I-2022 n. 43, 52.2010.86 del 28 luglio 2010 consid. 2.2, 52.2004.261 del

28 settembre 2004 consid. 2.1, 52.1994.124 del 21 luglio 1994 consid. 2.2 in

RDAT I-1995 n. 33).

2.3. In base all'art. 37 cpv. 1 delle norme di applicazione del piano

regolatore (NAPR) di Mendrisio, sezione Ligornetto, nella zona R2 sono

ammesse utilizzazioni residenziali, turistiche, commerciali e attività

artigianali non moleste. Si richiama inoltre l'art. 16 NAPR.

La zona R2 non è quindi una zona esclusivamente abitativa, ma mista, che

ammette anche contenuti di natura turistica, commerciale o artigianale. Le

attività non moleste a cui fa riferimento la norma sono quelle che non

hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare (cfr. art. 7

cpv. 6 NAPR). Nella zona fa inoltre stato il grado di sensibilità II, secondo

il cpv. 2 dell'art. 16 NAPR.

3. 3.1. In concreto, qui oggetto di contestazione è

solo il permesso, tutelato dal Governo, per le voliere che i ricorrenti

hanno collocato nel loro garage semi-aperto. Il Municipio ha considerato che l'insieme

di queste voliere, destinate alla tenuta a titolo amatoriale di 14 volatili su

una superficie di 7.30 m2, rientrasse nei limiti della destinazione

residenziale (in quanto attività ad essa collaterale e subalterna), negando l'esistenza

di ripercussioni inconciliabili con tale funzione. Questa valutazione è stata

difesa dal Governo, il quale ha preliminarmente considerato che le gabbie

fossero diverse da quelle esterne (di 13.75 m2, destinate a una

ventina di volatili), ritenute non conformi alla zona R2, su cui aveva statuito

con giudizio del 7 luglio 2021. Ha quindi escluso che dai 14 uccelli custoditi

nelle voliere (schermate da un telo tra le 19.00 e le 7.00) derivasse una

particolare molestia, richiamando i filmati agli atti e considerando che le

emissioni sonore dei volatili, solo in parte riconducibili al garrire delle

specie tropicali, fossero piuttosto simili al cinguettio o verso di specie

nostrane.

3.2. Ora, certo è anzitutto che le controverse voliere tenute a titolo

amatoriale - la cui destinazione ed estensione emerge dal progetto, completato

dall'ulteriore documentazione prodotta dagli istanti - possono essere

considerate conformi alla zona residenziale R2 unicamente se svolgono una

funzione subalterna a quella abitativa dell'edificio principale.

Ciò detto, va osservato che il numero di volatili esotici (6 kakariki, 2

parrocchetti testaprugna e 2 rosella cremisi e 4 padda) custoditi nelle gabbie

parzialmente all'aperto non è di poco conto e, come tale - pur avuto riguardo

all'autonomia che occorre riconoscere al Municipio nell'applicazione del

proprio diritto comunale (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6; STF 1C_616/2020 del 2

agosto 2021 consid. 4.1; STA 52.2020.390/391 del 16 agosto 2023 consid. 3.6 e

rinvii) - è suscettibile di trascendere la semplice detenzione di qualche

animali a titolo ricreativo, che può generalmente essere ritenuta compatibile

in un quartiere residenziale, in quanto volta a soddisfare i bisogni degli

abitanti. Non può comunque essere ignorato che - diversamente da quanto

recentemente rilevato dal Tribunale per una voliera esterna destinata a 40

pappagallini agapornis, il cui cinguettio può notoriamente diventare

rumoroso (cfr. Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

[USAV], Vögel Tiergerecht halten - passende Gehege und die richtige

Einrichtung, 2017, pag. 9; Schweizer Tierschutz STS, STS-Merkblatt Agaporniden,

2018, pag. 1 e 2; Basler Tierschutzverein, Merkblatt Agaporniden, 2022, pag. 1

e 3), come del resto attestato anche da una perizia fonica (cfr. STA 52.2023.80

del 9 aprile 2025 consid. 3) - nella fattispecie gli elementi agli atti non

permettono di comprendere compiutamente e valutare in modo astratto l'entità

delle ripercussioni derivanti da questi diversi parrocchetti di media taglia e

uccelli passeriformi (padda), soprattutto in termini di rumore (ma anche degli

altri disagi evocati dai ricorrenti). Le brevi ed estemporanee registrazioni

agli atti non sono in realtà concludenti, poiché non rendono in particolare

chiaramente la percettibilità, la frequenza e il carattere del rumore (gridi,

garriti o cinguettii) generato dai pennuti (il cui numero, nelle immagini più

recenti, appare peraltro anche essere accresciuto, cfr. filmato doc. N; cfr.

pure immagini doc. O e S). Aspetto, su cui pure le valutazioni sul rumore

prodotte dagli istanti in licenza e dai vicini invero divergono (cfr. infra

consid. 4). In queste circostanze, non è dunque possibile pronunciarsi sulla

conformità di zona delle voliere (che avevano peraltro già suscitato le

obiezioni di diversi confinanti; cfr. pure scritti doc. I). Le opposte

deduzioni delle istanze inferiori, fondate su un accertamento incompleto e

lacunoso della fattispecie, non possono di conseguenza essere tutelate. Il

giudizio impugnato deve al contrario essere annullato e gli atti rinviati al

Governo affinché si pronunci nuovamente dopo aver assunto gli elementi mancanti

(cfr. pure infra), esperendo anche un sopralluogo. A dipendenza degli

accertamenti, l'istanza inferiore dovrà quindi stabilire se la licenza edilizia

per le voliere possa essere confermata, eventualmente per un numero inferiore

di esemplari, tenuto anche conto delle prescrizioni relative alla legislazione

ambientale (cfr. infra; cfr. STA 52.2023.80 citata, in cui il permesso

per la voliera esterna di ca. 3 m2 in zona residenziale è stato

confermato per ospitare fino a 6 agapornidi).

4. 4.1. Secondo

l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le

radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle

emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni,

nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima

consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle

possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni, conclude la

norma (cpv. 3), sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto

conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.

Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, la costruzione di impianti fissi è autorizzata

solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di

pianificazione nelle vicinanze (cfr. pure art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza contro

l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986; OIF; RS 814.41). Questa norma vale

anche per quegli impianti - come quelli che generano il cd. rumore quotidiano o

del tempo libero (Alltagslärm), tra cui rientra una voliera - per i

quali gli allegati dell'OIF non hanno fissato dei valori limite d'esposizione

al rumore. In questi casi, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche

direttamente in base ai criteri stabiliti dalla LPAmb all'art. 15, tenendo pure

conto degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF). Secondo l'art. 15

LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore sono stabiliti in modo

che, secondo

la scienza o l'esperienza, le immissioni non molestino considerevolmente la

popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i valori di pianificazione per nuovi

impianti fissi devono invece essere inferiori ai valori limite delle

immissioni; ciò significa, per giurisprudenza, che il rumore proveniente

dall'impianto può generare al massimo un disturbo di poca importanza (höchstens

geringfügige Störungen; cfr. DTF 137 II 30 consid. 3.4, 130 II 32 consid.

2.2). Nella valutazione caso per caso si tiene essenzialmente conto della

natura e intensità del rumore, degli orari e della frequenza con cui si

manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona interessata.

Al riguardo non bisogna fondarsi sul modo di sentire soggettivo di singole

persone, ma procedere a una valutazione oggettiva, tenendo conto anche degli

effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili

(cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; cfr. DTF 133 II 292 consid. 3.3, 123 II

325 consid. 4d/bb; STA 52.2010.86 citata consid. 3.2). Elementi utili per il

giudizio possono essere dedotti da direttive delle autorità specializzate della

Confederazione, dei Cantoni o private fondate su sufficienti conoscenze

specialistiche, quali la citata direttiva dell'UFAM del 2014 sulla valutazione

dei rumori quotidiani (cfr. STF 1C_386/2016 del 13 dicembre 2017 consid. 4.2).

4.2. In concreto, come visto gli istanti in licenza hanno prodotto una

valutazione del rumore quotidiano, costituita da un formulario Excel

(allegato alla predetta direttiva dell'UFAM), che essi stessi hanno apparentemente

compilato. Secondo tale formulario (che stima tra l'altro la percettibilità

e la frequenza del rumore come esigua e rara,

senza

ritenere la zona R2 particolarmente tranquilla, cfr. punti 6, 7 e 12), il

disturbo generato dalle voliere potrebbe al massimo essere considerato

esiguo. A fronte di questa valutazione, l'UPR ha quindi escluso che i

volatili costituissero una fonte di molestia per il vicinato, limitandosi a

imporre l'oscuramento delle gabbie tra le 19.00 e le 7.00, in applicazione del

principio di prevenzione ex art. 11 cpv. 2 LPAmb. Conclusione, questa, che il Governo ha essenzialmente fatto propria.

Fatti

I ricorrenti contestano tali deduzioni, allegando a loro volta una valutazione

del rumore quotidiano, impostata mediante il medesimo

formulario Excel, pure apparentemente da loro compilato (cfr. doc. M). In base

a questo documento (che indica invece la percettibilità e frequenza

del rumore come media e molto frequente, ritenendo la zona particolarmente

tranquilla, cfr. punti 6, 7 e 12), il disturbo generato dai volatili

sarebbe notevolmente molesto (ovvero tra i valori limite d'immissione e

i valori d'allarme; cfr. pure citata direttiva UFAM, pag. 16). In sede di

risposta, l'UPR non si è espresso su quest'ultimo formulario, né tanto meno sulle

divergenze con quello degli istanti in licenza.

Ora, considerato che il metodo di valutazione implementato nel formulario Excel

allegato alla direttiva dell'UFAM è in primo luogo destinato a esperti

esecutivi (cfr. pag. 21), non v'è chi non veda come si renda necessaria un'appropriata

valutazione del rumore a cura di uno specialista, il quale dovrà meglio

descrivere e valutare il disturbo arrecato dai volatili, indicando se del caso

le ulteriori misure per la riduzione delle emissioni (cfr. per la procedura

delineata dalla direttiva, pag. 15 segg.).

Anche da questo profilo, s'impone quindi di retrocedere gli atti all'istanza

inferiore, affinché si pronunci nuovamente pure su questo aspetto, dopo aver

raccolto dagli istanti in licenza una valutazione fonica rassegnata da uno

specialista in materia.

5. 5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono - e senza che occorra soffermarsi anche

sulla censura di ordine formale (carenza di motivazione) eccepita dagli

insorgenti - il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Il giudizio impugnato

è di conseguenza annullato e gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per

nuova pronuncia ai sensi dei considerandi.

5.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che

chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto

2018 consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e

rinvii). La tassa di giustizia è dunque posta in solido a carico dei resistenti

(art. 47 cpv. 1 LPAmm), che sono inoltre tenuti a rifondere agli insorgenti,

assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa

sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune ne va invece esente essendo comparso in

lite per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm) rispettivamente non quale

unico antagonista (cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 12 giugno 2024 (n. 2853) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti

sono rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta in solido a carico di CO 1 e CO 2, i quali

verseranno inoltre ai ricorrenti un identico importo complessivo per ripetibili

di questa sede.

Agli insorgenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera