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Decisione

52.2024.298

Sanzione disciplinare

10 dicembre 2024Italiano25 min

dell'opposizione a un precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti da S__________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.298

Lugano

10

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 9 agosto

2024 dell'

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 13 giugno 2024 (n. 544) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

1'300.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Con scritto

del 9/12 febbraio 2024, A______ H__________ ha segnalato alla Commissione di

disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1,

chiedendosi come potesse un avvocato rappresentare al tempo stesso il CdA di

un'azienda e poi un membro del CdA contro un secondo membro. Alla denuncia

ha allegato copia di uno scritto del 6 febbraio 2024 indirizzato alla Pretura

di __________ nell'ambito della procedura di rigetto provvisorio

dell'opposizione a un precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti da S__________

F__________, assistito dall'avv. RI 1. In tale scritto egli rimproverava

essenzialmente il legale di essere incorso in un conflitto d'interessi per avere,

nel novembre 2022, assunto dal consiglio di amministrazione della __________ SA

(in cui sedevano, insieme ad altri due membri, sia lui che S__________ F__________,

azionisti al 50%) il mandato di occuparsi della vendita di un ramo d'azienda e

della ripresa da parte sua del pacchetto azionario di S__________ F__________,

ma esser diventato nel contempo avvocato di quest'ultimo, avviando il 22

settembre 2023 addirittura una procedura civile nei suoi confronti (poi

ritirata).

b. Preso atto di tale segnalazione, il 14 febbraio 2024 la Commissione ha

aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile

violazione dell'obbligo di cura e diligenza nonché del divieto di incorrere in

conflitti d'interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni

addebito, ripercorrendo i fatti e sostenendo in sostanza di avere sempre agito

in nome e per conto di S__________ F__________, negando di avere ricevuto

qualsivoglia mandato da parte del consiglio di amministrazione della __________

SA o degli azionisti congiuntamente.

d. In un successivo scambio

di allegati, le parti hanno essenzialmente ribadito e ulteriormente sviluppato

le proprie contrapposte tesi e posizioni, producendo documentazione aggiuntiva.

B. Con decisione del 13 giugno

2024, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare

di fr. 1'300.-. In sintesi, illustrato il quadro giuridico, la precedente

istanza ha rilevato come dall'esame degli atti emergesse chiaramente che l'avv.

RI 1 non ha agito unicamente per conto di S__________ F__________, ma anche

nell'interesse della __________ SA, ponendosi talvolta in contrasto con gli

interessi (legittimi o meno, poco importa) del segnalante (che, quale

organo della società e azionista, ha poi manifestato il suo disaccordo alla

continuazione del mandato da parte del denunciato). Ricordato come l'avvocato

non possa rappresentare un cliente e, parallelamente in un altro ambito, agire

contro una persona con la quale il proprio mandante ha stretti legami, ha

ritenuto che proprio quello fosse successo nella fattispecie: l'avv. RI 1

avrebbe infatti rappresentato formalmente la __________ SA (che ne ha

retribuito le prestazioni) per la risoluzione di questioni che coinvolgevano

direttamente il suo cliente F__________, i cui interessi non coincidevano

sempre con quelli del segnalante, per poi addirittura patrocinare F__________

contro il segnalante in una causa di rigetto provvisorio dell'opposizione

(oltre che la __________ SA sempre contro il segnalante in un'altra causa

successivamente ritirata). La sanzione è stata commisurata tenendo conto della

gravità media della violazione e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone essenzialmente l'annullamento e postulando, in via

subordinata, la pronuncia nei suoi confronti di un semplice avvertimento.

Il ricorrente ripercorre anzitutto i fatti, negando tra l'altro di avere mai

patrocinato direttamente A__________ H__________h. Anche ammettendo l'esistenza

di un mandato a favore della __________ SA per la sola cessione del ramo

d'azienda, lo stesso sarebbe stato limitato (dal 30 novembre 2022 fino al 26

gennaio 2023, quando H__________ gli ha comunicato di non voler più essere

rappresentato). Essendosi trattato di un incarico circoscritto e avendo avuto

con il segnalante solo pochi contatti, esclude la possibilità di aver fatto capo

a elementi appresi in quel contesto, coperti dal segreto professionale, nel

ruolo di patrocinatore di F__________ in relazione alla cessione del suo

pacchetto azionario, non connessa con la vendita del ramo d'azienda. Critica la

Commissione per aver analizzato la fattispecie solo in astratto e senza

chinarsi sugli interessi in gioco (quelli del segnalante avrebbero coinciso con

quelli della __________ SA e di tutti gli altri membri e azionisti). A fronte

della comunicazione del segnalante del 26 gennaio 2023, ritiene che poteva

rappresentare pienamente F__________ (i cui interessi non pregiudicavano quelli

della società), intraprendendo tutto quanto necessario. Lamenta in tal senso

anche un abuso di diritto da parte del denunciante, che dapprima avrebbe

acconsentito e tollerato che lui continuasse a rappresentare F__________, per

poi invece eccepire il conflitto di interessi (in occasione della richiesta del

pagamento del prezzo per le azioni). In ogni caso, ritiene la sanzione

inflittagli sproporzionata rispetto alla sua eventuale colpa, semmai solo

leggera.

D. In

sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel

provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.

E. In sede di replica,

l'insorgente si è limitato a riconfermarsi nel proprio gravame. La Commissione

ha pertanto rinunciato a duplicare.

Considerato, in diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,

personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è

destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). I contorni della controversia emergono con sufficiente

chiarezza dalle carte processuali. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I

60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le prove sollecitate dal

ricorrente (audizione testimoniale di S__________ F__________ e della madre F__________,

usufruttuaria dell'intero pacchetto azionario) non appaiono idonee ad apportare

al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio

che è chiamato a rendere.

2.

2.1. Giusta l'art. 12 lett. c

LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e

quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di

rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale

della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12

lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato

esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza

sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1, 134 II 108

consid. 3 e rimandi; STF 2C_679/2021 del 10 ottobre

2023 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto

professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid.

2.1 e rimandi).

2.2. Per costante giurisprudenza, l'avvocato

deve segnatamente evitare il doppio patrocinio, che consiste nel rappresentare contemporaneamente clienti con interessi

contrapposti, poiché in tal caso non sarebbe più in grado di rispettare

appieno i suoi doveri di fedeltà e diligenza nei confronti di ognuno di essi

(cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1, 135 II 145 consid. 9.1; STF 2C_293/2021 del

27 luglio 2021 consid. 4.1 e rimandi). Questi principi tendono in primo luogo a

proteggere gli interessi dei clienti dell'avvocato, assicurando loro una difesa

esente da conflitti d'interesse. Essi mirano parimenti a tutelare la corretta

amministrazione della giustizia, garantendo in particolare che nessun avvocato

sia limitato nella propria capacità di difendere un cliente, segnatamente in

caso di difesa multipla (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 141 IV 257 consid.

2.1; STF 2C_293/2021 citata e rif.). Colui che si rivolge a un avvocato deve

poter contare sul fatto che questi sia libero da ogni legame atto a limitare la

sua capacità di difendere efficacemente gli interessi del cliente nello

svolgimento del mandato affidatogli (cfr. STF 2C_293/2021 citata consid. 4.1 e

rimandi). Va quindi in definitiva evitata qualsiasi situazione potenzialmente

suscettibile di generare un conflitto d'interessi (cfr. DTF 145 IV 218 consid.

2.1; STF 2C_293/2021 citata consid. 4.1 e rimandi).

Un conflitto d'interessi può sorgere anche quando un avvocato rappresenta un

cliente e in un contesto differente agisce contro una persona alla quale il proprio

cliente è strettamente legato. In tal caso, infatti, l'avvocato rischia di non

potere (o non volere) agire in modo efficace contro quest'ultimo, al fine di non

urtare il proprio cliente (cfr. STF 2C_293/2021 citata consid. 4.1;

cfr. pure François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1417).

2.3. Il rischio di

incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì

concreto ancorché non materializzato. Non è

quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato

in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1

e rimandi, 135

Considerandi

II 145 consid. 9.1; STF 2C_679/2021 citata consid. 4.2 e rif., 2C_293/2021

citata consid. 4.1 e rimandi).

2.4

I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati

dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme

deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui

riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono

una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali

sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid.

3.1.1; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art.

11.

del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), giusta il quale

l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri

interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti

professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui

l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante

o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli

interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che,

quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto

professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato

rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13

CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il

mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente

cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di

precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

Tali precetti sono

stati ripresi anche dall'art. 5 del nuovo CSD del 9 giugno 2023 (che ha

sostituito il previgente con effetto al 1° luglio 2023), giusta il quale, nello

svolgere il mandato conferitogli, l'avvocato non deve confondere gli interessi

dei propri clienti con quelli propri o di terzi (cpv. 1). Non può

rappresentare, consigliare o difendere più clienti nella stessa fattispecie se

sussiste un conflitto d'interessi tale da porre ostacolo allo svolgimento

indipendente del mandato oppure se, considerate le circostanze specifiche del

caso, esiste un rischio concreto e grave di un simile conflitto; in caso di

conflitto o di rischio concreto e grave di conflitto di interessi, dovrà porre

fine ai mandati di tutti i clienti interessati (cpv. 2). L'avvocato non accetta

mandati che comportino il rischio di violazioni della segretezza delle

informazioni confidate da un cliente o se la conoscenza della fattispecie

inerente al mandato potrebbe risultare pregiudizievole per quest'ultimo (cpv.

3).

3.

3.1

La fattispecie ruota attorno alla __________ SA, una società anonima il

cui capitale azionario - gravato da un diritto di usufrutto a favore di F__________

F__________ (vedova del fondatore) - era detenuto in nuda proprietà dal figlio

S__________ F__________ e da A__________ H__________ in ragione di 1/2

ciascuno. Membri del consiglio di amministrazione erano F__________ e S__________

F__________, A__________ H__________ e M__________ H__________ (ex-moglie di A__________

e sorella di S__________). Dagli atti emerge che, siccome la casa d'auto (__________)

aveva disdetto la concessione di vendita di veicoli per il 30 settembre 2023,

si trattava di cedere quel ramo d'azienda. In questo contesto, a fine novembre 2022 S__________ F__________, per

il tramite del suo fiduciario, ha organizzato un incontro conoscitivo tra il

ricorrente e tutti i membri del consiglio di amministrazione della __________

SA in vista dell'assunzione dell'incarico relativo alla vendita del ramo

d'azienda (cfr. email del 29 novembre 2022 agli atti). Ne sono seguiti degli

incontri tra l'insorgente e i due azionisti così come con il potenziale

acquirente (__________ SA). L'11 gennaio 2023 il ricorrente ha inviato una

richiesta d'acconto di fr. 5'385.- alla __________ SA per l'onorario e le spese

maturate in relazione all'incarto “__________ SA [1174]”.

3.2

Il 25 gennaio 2023, si è

tenuto un incontro con il rappresentante dell'acquirente alla presenza dei due

azionisti della __________ SA e del ricorrente. In esito a tale riunione, con

email del 26 gennaio 2023, il segnalante ha comunicato al legale di avere

deciso di non voler più farmi rappresentare da lei, spiegandone le ragioni

e precisando che se S__________ volesse continuare a lavorare con lei

lo potrà fare a sue spese (…). Nell'email del 27 gennaio 2023, il legale ha

tuttavia puntualizzato di essere stato incaricato dalla società __________

SA per la consulenza della vendita del ramo d'azienda, che gli

amministratori della Società incaricano un sol legale o rappresentante o

consulente, perché l'oggetto della vendita è uno solo e che gli

azionisti impartiscono le istruzioni sugli affari fondamentali della società

(...), giustificando poi il suo operato e concludendo di restare in

attesa della decisione degli azionisti e degli amministratori in merito al

proseguo del mandato da parte della Società, segnalando che è logico e utile

che la Società abbia un solo rappresentante oppure - come forse è meglio per

voi - il consulente resti interno e non presenzi alle vostre trattative

pubbliche.

Il 13 febbraio 2023 l'avv. RI 1 ha poi

comunicato a F__________ che la bozza del contratto (per la vendita del ramo

aziendale) era pronta per essere condivisa dopo la presentazione e

discussione con voi. Al legale è stato quindi chiesto un incontro per

presentarla (per poi svilupparla coinvolgendo altri consulenti, che avranno

comunque bisogno di

supporto legale), insieme a un conteggio delle

prestazioni (è desiderio del CdA avere un conteggio delle ore utilizzate ad

ora da parte sua; cfr. email del 21 febbraio 2023 di S__________ F__________,

con copia agli altri tre membri del CdA). Da un conteggio degli onorari e spese al 22 febbraio 2023 (“1174

- __________ SA/__________ e terzi”) figurano in particolare, fino a quel

momento, le seguenti prestazioni: tre conferenze con clienti (durate complessivamente circa quattro ore) il 30 novembre 2022, 5

gennaio e 22 febbraio 2023 nonché una conferenza con azionisti di un'ora

il 14 dicembre 2022. Risultano inoltre diverse email dal e al sig. F__________

così come un'email da e una a clienti (rispettivamente il 10 e l'11

gennaio 2023), due email da A__________ rispettivamente il 17 e il 26

gennaio 2023 e una email a A__________ il 27 gennaio 2023, oltre al contratto di cessione d'azienda, su cui il legale

ha lavorato a diverse riprese.

3.3

Dagli atti emerge poi

che il 23 agosto 2023 S__________ F__________ ha convocato (per il 25 seguente)

una riunione del consiglio di amministrazione della __________ SA, cui hanno

partecipato solo lui e la madre F__________ (oltre che il ricorrente in veste

di protocollista, il quale ha poi inviato

copia del relativo verbale a tutti i membri del CdA; cfr. verbale citato e

email del 25 agosto 2023 agli atti). In

quell'occasione, i presenti all'unanimità hanno approvato la bozza di

contratto di cessione aziendale a favore della __________ SA, autorizzando i

membri singoli con diritto di firma individuale a sottoscrivere il Contratto il

prima possibile, probabilmente già nel pomeriggio di venerdì 25 agosto 2023 (cfr.

verbale, punto n. 2). A seguito di ulteriori vicissitudini, il contratto è poi

stato sottoscritto per conto della __________ SA inizialmente dal solo S__________

F__________ e, in un secondo tempo, anche dal segnalante (cfr. pure suo scritto

del 6 febbraio 2024 annesso alla segnalazione, pag. 2).

3.4

Il 22 settembre 2023 il ricorrente, in nome e per conto della __________

SA, ha inoltrato davanti alla Pretura di __________ un'istanza supercautelare

(inc. CA.2023.22) contro il segnalante, a suo dire atta ad impedire al

denunciante di interferire con il personale, intento nel trapasso di proprietà (cfr.

osservazioni 15 marzo 2024, pag. 3). Con decisione del 3 ottobre 2023 la

procedura è stata stralciata dai ruoli per desistenza (cfr. lettera del 28

settembre 2023 del ricorrente alla Pretura), con conseguente annullamento della

decisione supercautelare del 29 settembre 2023.

3.5

Dagli atti emerge inoltre che, nel frattempo, il ricorrente ha preparato

il contratto di cessione del pacchetto azionario di S__________ F__________

(con costi a carico di quest'ultimo, cfr. email dell'avv. RI 1 del 25 settembre

2023). Il contratto è quindi stato sottoscritto il 1° ottobre 2023 da F__________

e H__________ (assistito in quella fase da un altro legale). Il 27 novembre 2023 le parti hanno poi concluso

un addendum al contratto, che prevedeva la corresponsione rateale

del prezzo.

Il 15 gennaio 2024 S__________ F__________

ha tuttavia fatto spiccare nei

confronti di H__________ un precetto esecutivo per un importo superiore a fr. __________ (oltre interessi), corrispondente

essenzialmente alle rate ancora scoperte, contro cui il debitore ha interposto

opposizione. Il 26 gennaio 2024 l'avv. RI 1, in nome e per conto di F__________,

ha poi presentato un'istanza di rigetto provvisorio, accolta dalla

Pretura di __________ con decisione

del 25 aprile 2024 (inc. SO.2024.102).

3.6

Nell'ambito di tale procedura A__________ H__________ ha quindi

segnalato il comportamento del ricorrente alla Commissione che, come visto in narrativa, ha ritenuto data

una violazione del divieto di incorrere in

un conflitto di interessi, considerato che l'insorgente aveva agito sia per

conto di S__________ F__________ che della __________ SA, ponendosi

talvolta in contrasto con gli interessi del segnalante, con il quale

quest'ultima aveva stretti legami (essendone azionista al 50% e membro del consiglio

di amministrazione), per poi addirittura agire contro di lui in giustizia sia

per conto della società che di S__________ F__________.

Il ricorrente - che ha per finire ammesso di avere assistito in vista della vendita

del ramo d'azienda non solo S__________ F__________ ma anche la __________ SA -

sostiene che l'incarico a favore della società è stato molto circoscritto,

negando la possibilità di fare capo a elementi appresi in quel contesto e

coperti dal segreto a favore del segnalante nell'ulteriore mandato (in

relazione alla cessione del suo pacchetto azionario) svolto per S__________ F__________

e non connesso al precedente.

4.

4.1

Ora, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è anzitutto manifesto che,

a dispetto di quanto indicato davanti alla Commissione, l'insorgente ha assunto

sin dal novembre 2022 un mandato dalla __________ SA, riguardante in

particolare la vendita del ramo d'azienda. Lo conferma già solo la richiesta di

acconto dell'11 gennaio 2023, insieme al conteggio delle prestazioni al 22

febbraio 2023. Risulta inoltre chiaramente dalla diversa corrispondenza agli

atti (supra, consid. 3.1 e 3.2; cfr. in particolare la sua email del 27

gennaio 2023). Lo ha del resto ammesso per finire anche il ricorrente in questa

sede (pur circoscrivendo il mandato al periodo compreso tra il 30 novembre 2022

e il 26 gennaio 2023, cfr. ricorso, pag. 8).

In questo mandato a favore della __________ SA, pur non essendo cliente

diretto, anche il segnalante era chiaramente coinvolto in prima persona, in

quanto azionista al 50% (insieme a S__________ F__________) e amministratore

della società, oltre che futuro proprietario e amministratore unico

(contestualmente alla vendita del ramo d'azienda, i due azionisti alla pari

avevano infatti anche deciso che S__________ F__________ avrebbe ceduto il suo

pacchetto azionario al segnalante e che la madre F__________ avrebbe rinunciato

al suo diritto di usufrutto; cfr. ricorso, pag. 6; cfr. pure osservazioni del

15.

marzo 2024, pag. 2 e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2). Avendo assunto

il mandato dalla società, il ricorrente rappresentava quindi (o avrebbe dovuto

rappresentare) indirettamente anche gli interessi del segnalante (equamente a

quelli di S__________ F__________), dal quale può peraltro pure aver attinto

(perlomeno nella fase iniziale) a informazioni sensibili, coperte dal segreto

professionale. La posizione privilegiata del segnalante in seno alla società

poteva e doveva inoltre essere ritenuta tale da creare (anche) con lui un

legame di particolare fiducia, fondato sull'incarico affidato al ricorrente

dalla società (cfr. pure in senso analogo: STF 2C_293/2021 citata consid. 4.3).

4.2

Certo è inoltre che tale mandato - sebbene dagli atti non emergano

compiutamente le diverse prestazioni effettuate - non si è inoltre protratto

solo fino al 26 gennaio 2023, come pretende il ricorrente. Se è ben vero che con email di tale data il segnalante ha

inequivocabilmente espresso il desiderio di non più essere rappresentato da

lui, dagli atti emerge in particolare che anche successivamente l'insorgente ha

effettuato delle prestazioni per la società ai fini della cessione del ramo

aziendale (cfr. supra, consid. 3.2; cfr. pure scambi di email con M__________ H__________ del

14.

e 25 settembre 2023), partecipando

anche ai lavori della riunione del consiglio di amministrazione indetta nel suo

studio per approvare il relativo contratto (cfr. verbale della riunione del 25

agosto 2023, in cui ha assunto il ruolo di protocollista; supra, consid.

3.3). A

tutela dell'implementazione del contratto, il 22

settembre 2023, come visto (supra, consid. 3.4), ha poi inoltrato - in

nome e per conto della società - un'istanza supercautelare atta, a suo dire, a

impedire al denunciante di interferire con il personale intento nel trapasso di

proprietà.

Peraltro, anche nel suo ricorso (pag. 9), l'insorgente ha osservato che il

signor H__________ ha poi chiaramente indicato che non voleva che l'avv. RI 1

rappresentasse la società, malgrado l'intero CdA nutriva ancora piena fiducia

nel legale. Infatti, non è il signor H__________ che può decidere singolarmente

il legale della società, sedendo in un Consiglio di Amministrazione composto da

4.

membri.

4.3

Il ricorrente non si è tuttavia limitato ad assumere la tutela degli

interessi della società, ma - per sua stessa ammissione - ha sin dall'inizio

curato anche quelli personali del solo S__________ F__________, che ha

assistito sia ai fini della vendita del ramo d'azienda, che della cessione del

suo pacchetto azionario al segnalante (cfr.

osservazioni del 15 marzo

2024, pag. 1 seg. e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2 seg., in cui indica

tra l'altro che internamente ho consigliato il sig. F__________ [...]; da

subito il mandato conferitomi dal sig. F__________ - contemporaneamente

alle trattative per la concessione del garage - era quello di cedere le

sue azioni al sig. H__________ [...]).

Ora, così facendo non v'è dubbio che l'insorgente sia incorso in un chiaro

conflitto d'interessi, come anche concluso dalla Commissione. Gli interessi del

solo azionista F__________ (più che altro intenzionato a liquidare la sua

posizione, cfr. pure osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2: l'interesse del

sig. F__________ è stato unicamente di vegliare sulla cessione del ramo

d'azienda, affinché il sig. H__________ avesse i fondi per saldargli il 50%

delle Azioni) non potevano essere considerati convergenti con quelli della

società né, indirettamente, del suo futuro proprietario e amministratore unico,

interessato a mantenere e proseguire l'azienda (cfr. in tal senso anche lo

scritto del 6 aprile 2024, pag. 2, laddove il segnalante lamenta le difficoltà

a rilanciare l'attività della società alla luce di diversi punti sfavorevoli

nella cessione del ramo d'azienda). Eloquente è del resto come davanti alla

Commissione il legale abbia da subito affermato di non aver neppure mai

ricevuto un incarico, rappresentato o agito per conto del consiglio di

amministrazione, né tanto meno di A__________ H__________, ma di aver solo

patrocinato e prestato consiglio a S__________ F__________ (cfr. osservazioni

del 15 marzo 2024, pag. 1 seg., e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2).

Avendo assistito contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, il

ricorrente ha quindi violato l'art. 12 lett. c LLCA. La violazione appare ancor

più grave se si considera che egli ha finanche patrocinato la società e S__________

F__________ per agire in causa contro il segnalante, nel contesto delle

medesime pratiche relative alla vendita del ramo d'azienda e delle azioni

(citate istanze del 22 settembre 2023 e del 26 gennaio 2024).

Pratiche

che, tra di loro, erano evidentemente strettamente connesse (come peraltro già

solo dimostra il contratto di cessione delle azioni, cfr. premesse).

Se aveva intenzione sin dall'inizio di assistere e curare gli interessi del solo

azionista F__________, il ricorrente avrebbe insomma dovuto agire di

conseguenza, rinunciando ad assumere nel contempo un incarico (retribuito) per

conto della società.

4.4

A torto infine l'insorgente rimprovera al segnalante un abuso di diritto

per avere in un primo tempo acconsentito a che continuasse a tutelare gli

interessi di F__________ per poi lamentarsene dal profilo disciplinare. L'email

del 26 gennaio 2023 non poteva in effetti essere intesa nel senso di un'autorizzazione

concessa dalla società all'avvocato a continuare ad agire in conflitto d'interessi,

né tanto meno ad agire in giustizia contro uno dei suoi azionisti e membri del

consiglio di amministrazione. Peraltro, anche l'eventuale consenso dell'interessato

nulla muta al divieto di agire in giustizia contro un cliente per il

quale il legale svolge contemporaneamente un altro mandato (cfr. Giovanni

Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des

Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 115; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1403).

5.

Ferme queste premesse, resta da

verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede

le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa

può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.

Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere

nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.

art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come

del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Walter

Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

5.2

In

concreto, il ricorrente ha infranto in modo almeno medio- grave (se non

addirittura grave) una regola professionale fondamentale qual è quella che

vieta di incorrere in conflitti d'interesse.

Depone per contro a suo favore l'assenza

di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto

esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va

riconosciuto alla Commissione in questo ambito, si

giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'300.- inflitta dalla

precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno

al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente

ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio

della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del

ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata

l'importanza della violazione in questione, non entra invece in considerazione

la pronuncia di un avvertimento (come richiesto dall'insorgente) o di un

ammonimento, ritenuto che tali misure sono di principio riservate alle sole

violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono

la soglia dei casi di media gravità (cfr. STA 52.2022.190 del 24 aprile 2023

consid. 5.2, 52.2020.323 del 2 luglio 2021 consid. 6.2; cfr. pure Poledna, op. cit., n. 30 e 32 ad art.

17).

6.

6.1. Stante tutto quanto

precede, il ricorso dev'essere respinto.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art.

49.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera