52.2024.302
Dipendenti cantonali. Nomina
21 febbraio 2025Italiano22 min
organizzato e gestito per anni le attività sul territorio della Fondazione __________,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.302
Lugano
21
febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
segretario:
David Algul
statuendo sul ricorso del 16 agosto
2024 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 10 luglio 2024 (n. 3654) del
Consiglio di Stato che ha nominato CO 1 e CO 2 in job sharing nella
funzione di caposezione II presso la Sezione dell'insegnamento medio
superiore;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 marzo 2024 il
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha pubblicato
un concorso per l'assunzione di un capo sezione II a tempo parziale (50% come job
sharing) oppure a tempo pieno (100%) presso la Sezione dell'insegnamento
medio superiore (FU n. 45 del 4 marzo 2024, pag. 4). Il bando di concorso
indicava che la funzione sarebbe stata retribuita con la quattordicesima classe
di stipendio ed elencava i seguenti compiti e requisiti:
Compiti:
-
dirigere e coordinare le attività
della Sezione dell'insegnamento medio superiore
-
collaborare con la direzione e con
lo staff della Divisione della scuola nell'elaborazione e attuazione di visioni
e strategie di sviluppo delle scuole medio superiori
-
assicurare l'applicazione della
Legge sulle scuole medio superiori, del Regolamento delle scuole medio
superiori e delle normative correlate
-
occuparsi della gestione
amministrativa, finanziaria e logistica della Sezione, come pure delle
questioni pedagogiche, didattiche e infrastrutturali del settore
-
collaborare attivamente nella
realizzazione e introduzione di nuovi piani di studio, come pure nella
concezione e implementazione di innovazioni scolastiche
-
collaborare con la Divisione della
scuola nella gestione delle risorse umane per il proprio settore (direzioni,
docenti, direttori, esperti, segretarie, custodi, ...)
-
condurre o partecipare a
commissioni o gruppi di lavoro (cantonali o intercantonali) assumendone
all'occorrenza la presidenza
-
collaborare attivamente con gli
istituti di formazione cantonali nell'ambito della formazione e abilitazione
dei docenti delle scuole medio superiori
-
assicurare la vigilanza delle
scuole medio superiori private.
Requisiti:
-
titolo accademico (livello
bachelor + master) in una disciplina insegnata nelle scuole medio-superiori
-
esperienza di insegnamento
-
pluriennale e riconosciuta
esperienza di gestione nel settore della scuola, preferibilmente nelle scuole
post-obbligatorie
-
conoscenze approfondite del
sistema educativo ticinese e svizzero e in particolare del settore secondario
II
-
spiccate competenze relazionali e
di mediazione
-
capacità decisionale e pluriennale
esperienza di gestione amministrativa e del personale
-
esperienza consolidata nella
gestione di progetti e nella conduzione di grappi di lavoro
-
comprovate capacità di
comunicazione e redazionali
-
buone conoscenze del tedesco e del
francese, oltre all'italiano.
Il documento indicava
inoltre che il grado di occupazione al 50% sarebbe stato possibile unicamente
nella forma di job sharing con due tempi parziali e che in tale caso si
sarebbe dovuta inviare una candidatura congiunta.
B. All'Autorità
banditrice sono giunte 54 candidature, tra cui quella di RI 1, docente di
matematica e vicedirettore del liceo cantonale di Mendrisio, e quella,
congiunta, di CO 1 e CO 2, docenti di italiano presso il Centro professionale
commerciale di __________. Una prima verifica dei dossiers presentati ha
condotto alla selezione di sei candidati, che sono stati sentiti da una
commissione di selezione composta da quattro membri appartenenti sia alla
Divisione della scuola del DECS sia alla Sezione delle risorse umane del
Dipartimento delle finanze e dell'economia. Tra questi, il direttore della
Divisione della scuola e la sua aggiunta. In esito a tali incontri, la
commissione ha ritenuto particolarmente idonee due candidature, tra cui quella
in job sharing presentata da CO 1 e CO 2, e ha pertanto disposto un
ulteriore approfondimento tramite un assessment, a cura della Sezione
delle risorse umane. Gli altri candidati, tra cui RI 1, non sono invece stati ritenuti
idonei ad occupare la funzione.
C. Con decisione del 10
luglio 2024 il Consiglio di Stato ha nominato CO 1 e CO 2 quali Capisezione II
a tempo parziale (ognuno al 50%, in job sharing) presso la Sezione
dell'insegnamento medio superiore.
D. A RI 1 è stato
comunicato che l'assunzione era avvenuta a favore di un altro candidato e gli è
stata notificata la decisione di nomina in forma anonimizzata.
La richiesta del
candidato di poter accedere agli atti del concorso al fine di valutare
l'opportunità di presentare ricorso è stata respinta dalla Sezione delle
risorse umane per motivi legati alla protezione dei dati dei candidati.
L'Autorità ha quindi trasmesso a RI 1 la valutazione scritta della sua
candidatura e di quella delle persone assunte, senza rivelarne l'identità.
E. Contro la predetta risoluzione
governativa RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per
nuova decisione, oltre all'accertamento dell'illegittimità delle nomine. In via
cautelare domanda pure che al ricorso sia concesso l'effetto sospensivo. Eccepisce
in primo luogo la violazione del diritto di essere sentito siccome la decisione
che gli è stata notificata sarebbe incompleta, non contenendo i nominativi
delle persone nominate. Inoltre, le valutazioni dei due candidati sarebbero
state accorpate e mischiate tra loro, rendendo di fatto impossibile comprendere
a chi siano concretamente riferite determinate affermazioni. L'Autorità avrebbe
pure violato il diritto di essere sentito dell'insorgente per avergli negato
l'accesso agli atti; rifiuto che non troverebbe affatto giustificazione nella
legislazione sulla protezione dei dati. Nel merito, il ricorrente contesta, in
quanto arbitrarie, le considerazioni espresse dall'Autorità nel riassunto delle
valutazioni trasmessegli, riservandosi una presa di posizione più dettagliata
una volta visionato l'incarto.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane, che difende la propria
prassi di non comunicare il nominativo del candidato nominato, per tutelarne i
dati personali prima dell'avvio di una procedura di ricorso. L'accesso agli
atti sarebbe stato soltanto ritardato, potendo il ricorrente visionare gli atti
in corso di causa. L'Autorità, ripercorsi i curricula di CO 1 e CO 2,
afferma che la valutazione dei profili dei candidati sarebbe avvenuta sulla
base di criteri oggettivi e pertinenti e andrebbe pertanto confermata.
G. Con la replica, il
ricorrente ribadisce le proprie tesi. Esaminati gli atti prodotti dalla Sezione
delle risorse umane sostiene inoltre che le due persone nominate non dispongono
dei requisiti necessari per assumere la funzione e che la valutazione delle
candidature non è avvenuta in base a criteri oggettivi. Innanzitutto, i due
candidati sarebbero stati esaminati congiuntamente, svolgendo assieme l'assessment.
Prova da cui sarebbero in ogni caso emerse alcune criticità in relazione a
entrambi i profili. Inoltre, nessuno dei due vanterebbe esperienza di gestione
amministrativa e del personale, mentre le esperienze all'interno del mondo
della scuola apparirebbero limitate. Il ricorrente si ritiene più qualificato e
in possesso della pluriennale esperienza richiesta sia in ambito direzionale sia
nell'insegnamento.
H. Con la duplica, la
Sezione delle risorse umane conferma la propria posizione. In merito ai
candidati assunti, l'Autorità afferma che i due profili sono stati valutati sia
individualmente sia nella loro sintonia a lavorare insieme. Che vi siano aree
di miglioramento nei profili dei candidati sarebbe del tutto normale.
Impossibile sarebbe, per contro, trovare un candidato che risponda al 100% ai
requisiti qualitativi posti. Alla critica riferita alla mancanza di esperienza
richiesta, la Sezione delle risorse umane risponde che le competenze gestionali
sarebbero emerse durante il colloquio, in cui sarebbero state approfondite le
esperienze lavorative elencate nei curricola.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1
della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti e in particolare sul carteggio trasmesso
dalla Sezione delle risorse umane e da essa completato su invito del Tribunale
in accoglimento della richiesta dell'insorgente. La documentazione prodotta
dall'Autorità di nomina, messa a disposizione del ricorrente in versione
parzialmente anonimizzata in relazione ai dati personali delle parti nonché
degli altri candidati estranei alla procedura, permette al Tribunale di
esprimersi con cognizione di causa. Non occorre richiamare ulteriori documenti
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Il ricorrente
eccepisce la violazione del diritto di essere sentito siccome la decisione che
gli è stata notificata sarebbe incompleta, non contenendo il nominativo della
persona assunta. Ciò gli impedirebbe una difesa efficace e renderebbe
addirittura impossibile valutare l'opportunità di una sua contestazione. Inoltre,
le valutazioni (anonime) dei candidati nominati sono formulate in maniera
generica ed esprimono giudizi complessivi senza che sia possibile identificare
a chi dei due siano riferiti.
2.1. Secondo l'art. 46
cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo
dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere
sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno
alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di
causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un
suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e
adempiere pertanto al citato scopo - quando
l'Autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c).
2.2. Le decisioni di assunzione di dipendenti in esito
a pubblico concorso possono anche essere
motivate soltanto sommariamente. Non devono necessariamente indicare nel dettaglio i motivi per cui la scelta è caduta a favore di un
determinato candidato e gli altri sono stati invece esclusi (cfr. Guido Corti, Costituzione e cessazione
del rapporto di pubblico impiego, in: Diritto senza devianza, Basilea 2006,
pag. 348 n. 6; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches
Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag.
411). La motivazione deve comunque
fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle candidature
inoltrate, in modo che i concorrenti possano confrontarle fra loro e sollevare
eventuali contestazioni. La semplice
comunicazione dell'esito negativo del
concorso o della preferenza data ad un altro candidato non è sufficiente (RDAT
I-1993 n. 17).
2.3. La violazione dell'obbligo di
motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali
carenze di motivazione possono comunque
essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'Autorità
decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli
argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n.
43).
2.4. Nel caso
concreto, l'Autorità ha comunicato al ricorrente di aver assunto un altro
candidato e gli ha notificato la decisione di nomina anonimizzata. Su richiesta
dell'insorgente, l'Autorità ha in seguito fornito per scritto la valutazione
del profilo dei due candidati nominati e di quello dell'insorgente. A ragione
il ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per
la mancata comunicazione del nominativo dei candidati prescelti. Tale
informazione preclude in effetti le possibilità del ricorrente di difendersi in
maniera efficace. Come recentemente stabilito dal Tribunale, non può essere
tutelata la prassi dell'Amministrazione cantonale, che costringe di fatto i candidati
scartati a introdurre ricorso per ottenere questa informazione basilare e
determinante per la valutazione del buon fondamento della scelta operata dall'Autorità
di nomina (STA 52.2024.92 del 6 novembre 2024 consid. 2.4). Per contro, atteso
che in questa materia basta una motivazione succinta della decisione di
assunzione, il riassunto della valutazione delle candidature comunicato al
ricorrente soddisfa le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in relazione
alla tutela del diritto di essere sentito. Avendo l'Autorità fornito i
nominativi delle persone assunte in questa sede - oltre che alla stampa, di
modo che il ricorrente ne è venuto a conoscenza prima della scadenza del
termine di ricorso - il vizio può comunque ritenersi sanato, posto che il Tribunale
esamina liberamente fatti e diritto. Un rinvio degli atti al committente
affinché notifichi una decisione completa e non anonimizzata si tradurrebbe in
un inutile esercizio di stile.
3. Secondo il
ricorrente, l'Autorità avrebbe pure violato il suo diritto di essere sentito
per non avergli permesso di accedere agli atti; rifiuto che non troverebbe
alcuna giustificazione, nemmeno nella legislazione sulla protezione dei dati
invocata dalla Sezione delle risorse umane.
3.1.
La facoltà di consultare gli atti, pure componente del diritto di essere
sentito, è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un
procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale
diritto può essere eccezionalmente negato soltanto a protezione di legittimi
interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso; il rifiuto
dev'essere motivato e annotato agli atti (art. 33 cpv. 1 LPAmm). L'atto il cui
esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto
se l'Autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto
essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare
prove contrarie (cpv. 2).
3.2. Il diritto di consultare gli atti si estende anche a dopo la pronuncia
della decisione nell'ottica di una possibile impugnazione (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in:
Waldmann/Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG],
III ed., Zurigo 2023, n. 32 ad art. 26). Anche in questo caso il diritto di
esaminare gli atti può essere negato a tutela di interessi pubblici o privati
(art. 33 LPAmm per analogia; DTF 129 I 249 consid. 3; STA 52.2021.194 del 9
maggio 2022 pubbl. in: RtiD I-2023 n. 16, consid. 4.1.2). Gli interessi
privati, di una parte o di un terzo, suscettibili di giustificare una
restrizione all'accesso agli atti, possono riguardare la garanzia della libertà
personale e della sfera privata, la protezione dell'integrità personale, la
tutela dell'intimità di una persona o la protezione di segreti commerciali (Adrien Ramelet, Le droit de consulter le
dossier en procédure administrative, pénale et civile, Berna 2021, n. 478
seg.). Un particolare aspetto della protezione della sfera privata concerne la
protezione dei dati personali, diritto fondamentale sancito dall'art. 13 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101) che garantisce a chiunque il diritto di stabilire se terzi, pubblici o
privati, possano raccogliere, trattare o conservare informazioni che lo
riguardano. L'effetto della garanzia è quello di subordinare a determinate
condizioni il trattamento dei dati, compresa la trasmissione a terzi (Ramelet, op. cit., n. 482 e 502). La
protezione è poi concretizzata da leggi speciali, in particolare, per quanto
attiene agli organi pubblici nel Cantone Ticino, la legge sulla protezione dei
dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100).
Come emerge dal titolo marginale dell'art. 33 LPAmm (eccezioni),
il rifiuto di esaminare gli atti ha carattere eccezionale. Ciò può quindi
avvenire solo in presenza di interessi pubblici o privati preponderanti
(cfr. messaggio
del 23
maggio 2012 n. 6645 concernente
la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966, n. 10.4, pag. 19). Il semplice disagio legato alla scoperta della
parte avversa di fatti sconvenienti o che non si desidera comunicare ad altri
non è sufficiente (Ramelet, op.
cit., n. 506 seg.).
3.3. Nel caso concreto,
l'Autorità di nomina, dopo aver notificato la decisione impugnata, ha negato al
ricorrente qualsiasi possibilità di consultare gli atti del concorso. Tale
rifiuto, esteso a qualsiasi documento, è da ritenere ingiustificato. Se da un
lato occorre senz'altro tutelare i dati personali dei candidati, è pur vero che
nascondere qualsiasi informazione relativa alle persone nominate ostacola in
maniera eccessiva i diritti di difesa dell'interessato. In capo all'impiegato
neo assunto non può infatti essere riconosciuto alcun interesse preminente a
che il suo nominativo e le altre informazioni principali relative al suo
percorso di studi e alle sue esperienze professionali pregresse contenute nel curriculum
vitae non siano comunicate ai candidati delusi dall'esito del concorso che
ne facciano richiesta. Si tratta infatti di elementi indispensabili a valutare
il buon fondamento della decisione ed eventualmente l'opportunità di
contestarla. Quand'anche si volesse riconoscere un interesse preponderante in
capo a CO 1 e CO 2 a mantenere segreti i propri dati personali, il modo di
agire dell'Autorità sarebbe comunque lesivo del principio della
proporzionalità. Non risulta infatti dagli atti che essa si sia premurata di
interpellare gli interessati per chiedere il loro consenso a trasmettere le
informazioni richieste, prima di negare in modo assoluto qualsiasi
consultazione del carteggio da parte del ricorrente. Al di là del fatto che,
come osserva l'insorgente, una persona che partecipa al concorso per un posto
pubblico deve attendersi che la sua assunzione sarà resa nota, quantomeno ai
candidati. Tanto più che, nel caso concreto, l'Autorità ha reso noto al
pubblico i nomi e le qualifiche principali dei due nominati con una conferenza
stampa, prima della scadenza del termine per interporre ricorso.
Occorre quindi
concludere che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato violato
anche sotto questo aspetto.
In questa sede, la
Sezione delle risorse umane ha trasmesso i dossiers di candidatura di CO
1 e CO 2. Ha inoltre prodotto i rapporti di valutazione, da cui ha cancellato
le parti riguardanti gli altri candidati. Sulla documentazione versata agli
atti, il ricorrente ha avuto ampio modo di esprimersi, per cui il vizio può
ritenersi sanato. La questione non merita ulteriore approfondimento dal momento
che il ricorso va comunque accolto nel merito.
4. L'insorgente
critica la nomina di CO 1 e CO 2 ritenendo che essi, a differenza sua, non
dispongano di tutti i requisiti posti dal bando di concorso. Essi non
potrebbero infatti vantare alcuna esperienza di gestione amministrativa e del
personale, né solide esperienze all'interno del mondo della scuola.
4.1. Il bando di
concorso richiedeva, tra gli altri requisiti (cfr. supra, consid. A):
-
pluriennale e riconosciuta
esperienza di gestione nel settore della scuola, preferibilmente nelle scuole
post-obbligatorie
-
capacità decisionale e pluriennale
esperienza di gestione amministrativa e del personale
4.2. Dal curriculum
vitae di CO 1 si evince che la stessa si è laureata presso la facoltà di
lettere dell'Università di __________ nel 1997 e ha iniziato la sua carriera di
docente di italiano presso il Centro professionale commerciale di __________
nel 1998.
Parallelamente ha svolto il lavoro di giornalista (dal 1997 al 2002) e
si è occupata della comunicazione e delle attività culturali particolari della
Fondazione __________ (__________; dal 2004 al 2012).
Quali ulteriori
esperienze, nella sua candidatura CO 1 ha segnalato il suo ruolo di docente di
teoria dell'apprendimento, etologia e didattica presso il Centro professionale
tecnico di __________, dal 2014 al 2016.
Risulta inoltre che la
stessa si è occupata nel corso della sua carriera, sia come autrice sia come
perita, degli esami di maturità professionale e specializzata per la disciplina
italiano. Dal 2022, contemporaneamente al suo ruolo di docente di scuola
professionale, CO 1 è esperta di italiano per le maturità professionali e
specializzate. Dal 2023, la stessa è anche docente di didattica disciplinare
presso la Scuola universitaria Federale per la Formazione Professionale (SUFFP)
e docente di italiano presso il Dipartimento Formazione e apprendimento (DFA)
della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).
Tra le altre esperienze
significative, la candidata ha menzionato il suo ruolo (dal 2008) di presidente
dell'__________ e di leader e formatore di corpi specializzati in interventi di
ricerca, nonché quello di formatrice ed esperta per istruttori cinofili, dal
2009.
Al momento della
nomina, la medesima risultava occupata a tempo pieno come docente di italiano e
tecniche d'apprendimento e di lavoro e incaricata quale esperta di materia di
scuola professionale nell'ambito del rapporto di nomina, presso il Centro
professionale commerciale di __________.
4.3. CO 2 ha conseguito
un bachelor in letteratura e filologia italiane e filosofia nel 2011 e un Master
in letteratura e filologia italiane nell'Università di __________ nel 2012. Nel
2017 ha inoltre ottenuto un dottorato di ricerca in linguistica e filologia
italiane nello stesso ateneo.
Dal suo curriculum
vitae emerge che dal 2013 al 2015 ha svolto attività di ricerca e
parallelamente, dal 2012 al 2016 ha insegnato letteratura e cultura italiane
presso l'Università popolare di __________ dove ha impartito corsi
interdisciplinari nonché corsi di lingua italiana ad allievi germanofoni e
francofoni. Nello stesso periodo è stato assistente diplomato alla cattedra di
letteratura e filologia italiane dell'Università di __________. Dal 2019 al
2020 è stato attivo come collaboratore scientifico esterno per la consulenza
linguistica di __________, __________ e supplente di cultura generale al Centro
Professionale tecnico di __________. Dal curriculum emerge inoltre che
dal 2018 è docente di italiano nelle classi di maturità al centro scolastico
per le industrie artistiche (CSIA) di __________, mentre dal 2020 presso il
Centro professionale commerciale di __________, ruolo che lo ha visto impegnato
anche come autore e perito d'esame di maturità. Dal 2022 è inoltre esperto di
italiano per le maturità professionali e specializzate e dal 2023 insegna, in
co-docenza con CO 1, didattica disciplinare presso la SUFFP e italiano presso
il DFA. Risulta inoltre che nel 2022 ha iniziato il percorso per l'ottenimento
dell'abilitazione all'insegnamento per docenti di materie della maturità
professionale presso la stessa SUFFP. Percorso che ha previsto di terminare nel
2025.
Dalla decisione di
nomina si evince che a quel momento CO 2 era incaricato quale docente di
italiano a tempo parziale (69%) e quale esperto di materia di scuola
professionale per un ulteriore 28.5417% presso il Centro professionale
commerciale di __________.
4.4. La Sezione delle risorse umane, confrontata con le critiche del ricorrente
che mette in dubbio le competenze dei candidati assunti in ambito gestionale,
afferma che queste sarebbero state verificate in occasione del colloquio. In
particolare, l'Autorità evidenzia che, svolgendo il ruolo di esperti cantonali
per la maturità professionale e la maturità specializzata, i candidati hanno
svolto le procedure di selezione dei nuovi docenti di italiano, hanno
organizzato e tenuto corsi di formazione sia per i docenti di italiano che per
Fatti
i Plenum docenti e, da anni, gestiscono il gruppo di preparatori d'esame di
maturità professionale. In aggiunta a tutto ciò, ricorda che CO 1 ha
organizzato e gestito per anni le attività sul territorio della Fondazione __________,
movimento di migliaia di ragazzi e centinaia di docenti e dirige e amministra
il gruppo di intervento __________, convenzionato con la Polizia cantonale.
4.5. Le predette considerazioni della Sezione delle risorse umane non
permettono di fugare i dubbi espressi dal ricorrente. Non risulta infatti che
l'Autorità abbia verificato in modo accurato che i candidati possiedano
pluriennale esperienza gestionale nel settore della scuola né pluriennale
esperienza di gestione amministrativa e del personale. Non si trovano infatti
sufficienti dettagli che consentano di stabilire se le competenze effettivamente
messe in campo come esperti di materia per le scuole professionali possano
rivestire simili connotazioni. Innanzitutto, si rileva che entrambi i candidati
svolgono questo ruolo solo dal 2022, parallelamente alla funzione di docente. Inoltre,
non è chiaro quali siano le responsabilità concretamente affidate agli esperti
nell'ambito della selezione dei nuovi docenti, né si comprende come e in che
misura essi si siano occupati di impartire corsi di formazione agli insegnanti di
italiano. Se quest'ultima attività fosse riferita al lavoro, svolto in
co-docenza, presso la SUFFP e il DFA, occorrerebbe quanto meno sapere con quale
onere lavorativo ciò sia stato svolto per valutarne il reale significato,
atteso che entrambi i docenti risultavano occupati a tempo pieno presso le
scuole cantonali. Senza contare a questo proposito che, da parte di CO 2, si
tratterebbe comunque sia di esperienze svolte senza ancora aver ottenuto
l'abilitazione all'insegnamento. L'Autorità non spiega in ogni caso come le
predette attività possano rientrare nel computo di quelle gestionali (specie in
ambito amministrativo e del personale).
4.6. Anche l'accenno
della Sezione delle risorse umane alle competenze maturate da CO 1 nelle sue
attività collaterali non fornisce elementi concreti al proposito. Intanto, in
relazione al suo impegno con la Fondazione __________, CO 1 ha indicato nel curriculum
vitae di essersi occupata della comunicazione e delle attività culturali.
Andrebbe pertanto verificata anche in questo caso la connotazione gestionale di
una simile attività. Così come di quella che la vede occupata come presidente
di __________, di cui non è dato sapere alcun dettaglio, men che meno il
dispendio di tempo dedicatovi.
4.7. Da quanto precede,
occorre concludere che la valutazione dell'Autorità di nomina è insostenibile
nella misura in cui non ha verificato che i due candidati nominati fossero in
possesso dei predetti requisiti posti dal bando di concorso. Idoneità che deve
essere dimostrata da entrambi singolarmente; l'inusuale nomina in job
sharing non permette infatti di prescindere dal rispetto dei requisiti
posti dal bando di concorso da parte di ognuna delle due persone nominate.
5. Già per questo
motivo il ricorso va accolto, senza che occorra esaminare le ulteriori censure
dell'insorgente. La decisione impugnata deve quindi essere annullata e gli atti
rinviati al Governo per nuova decisione, previa verifica dell'idoneità di CO 1
e di CO 2 ad assumere la funzione di caposezione.
6. L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente
alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
7. La tassa di giustizia
è posta a carico dello Stato (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), che rifonderà al
ricorrente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). CO 1 e CO 2 vanno mandati
esenti da spese, non avendo resistito al ricorso.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione
impugnata è annullata;
1.2. gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Al ricorrente è
restituito l'anticipo versato. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'800.- a
titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente Il
segretario