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Decisione

52.2024.302

Dipendenti cantonali. Nomina

21 febbraio 2025Italiano22 min

organizzato e gestito per anni le attività sul territorio della Fondazione __________,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.302

Lugano

21

febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

segretario:

David Algul

statuendo sul ricorso del 16 agosto

2024 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 10 luglio 2024 (n. 3654) del

Consiglio di Stato che ha nominato CO 1 e CO 2 in job sharing nella

funzione di caposezione II presso la Sezione dell'insegnamento medio

superiore;

ritenuto, in

fatto

A. Il 4 marzo 2024 il

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha pubblicato

un concorso per l'assunzione di un capo sezione II a tempo parziale (50% come job

sharing) oppure a tempo pieno (100%) presso la Sezione dell'insegnamento

medio superiore (FU n. 45 del 4 marzo 2024, pag. 4). Il bando di concorso

indicava che la funzione sarebbe stata retribuita con la quattordicesima classe

di stipendio ed elencava i seguenti compiti e requisiti:

Compiti:

-

dirigere e coordinare le attività

della Sezione dell'insegnamento medio superiore

-

collaborare con la direzione e con

lo staff della Divisione della scuola nell'elaborazione e attuazione di visioni

e strategie di sviluppo delle scuole medio superiori

-

assicurare l'applicazione della

Legge sulle scuole medio superiori, del Regolamento delle scuole medio

superiori e delle normative correlate

-

occuparsi della gestione

amministrativa, finanziaria e logistica della Sezione, come pure delle

questioni pedagogiche, didattiche e infrastrutturali del settore

-

collaborare attivamente nella

realizzazione e introduzione di nuovi piani di studio, come pure nella

concezione e implementazione di innovazioni scolastiche

-

collaborare con la Divisione della

scuola nella gestione delle risorse umane per il proprio settore (direzioni,

docenti, direttori, esperti, segretarie, custodi, ...)

-

condurre o partecipare a

commissioni o gruppi di lavoro (cantonali o intercantonali) assumendone

all'occorrenza la presidenza

-

collaborare attivamente con gli

istituti di formazione cantonali nell'ambito della formazione e abilitazione

dei docenti delle scuole medio superiori

-

assicurare la vigilanza delle

scuole medio superiori private.

Requisiti:

-

titolo accademico (livello

bachelor + master) in una disciplina insegnata nelle scuole medio-superiori

-

esperienza di insegnamento

-

pluriennale e riconosciuta

esperienza di gestione nel settore della scuola, preferibilmente nelle scuole

post-obbligatorie

-

conoscenze approfondite del

sistema educativo ticinese e svizzero e in particolare del settore secondario

II

-

spiccate competenze relazionali e

di mediazione

-

capacità decisionale e pluriennale

esperienza di gestione amministrativa e del personale

-

esperienza consolidata nella

gestione di progetti e nella conduzione di grappi di lavoro

-

comprovate capacità di

comunicazione e redazionali

-

buone conoscenze del tedesco e del

francese, oltre all'italiano.

Il documento indicava

inoltre che il grado di occupazione al 50% sarebbe stato possibile unicamente

nella forma di job sharing con due tempi parziali e che in tale caso si

sarebbe dovuta inviare una candidatura congiunta.

B. All'Autorità

banditrice sono giunte 54 candidature, tra cui quella di RI 1, docente di

matematica e vicedirettore del liceo cantonale di Mendrisio, e quella,

congiunta, di CO 1 e CO 2, docenti di italiano presso il Centro professionale

commerciale di __________. Una prima verifica dei dossiers presentati ha

condotto alla selezione di sei candidati, che sono stati sentiti da una

commissione di selezione composta da quattro membri appartenenti sia alla

Divisione della scuola del DECS sia alla Sezione delle risorse umane del

Dipartimento delle finanze e dell'economia. Tra questi, il direttore della

Divisione della scuola e la sua aggiunta. In esito a tali incontri, la

commissione ha ritenuto particolarmente idonee due candidature, tra cui quella

in job sharing presentata da CO 1 e CO 2, e ha pertanto disposto un

ulteriore approfondimento tramite un assessment, a cura della Sezione

delle risorse umane. Gli altri candidati, tra cui RI 1, non sono invece stati ritenuti

idonei ad occupare la funzione.

C. Con decisione del 10

luglio 2024 il Consiglio di Stato ha nominato CO 1 e CO 2 quali Capisezione II

a tempo parziale (ognuno al 50%, in job sharing) presso la Sezione

dell'insegnamento medio superiore.

D. A RI 1 è stato

comunicato che l'assunzione era avvenuta a favore di un altro candidato e gli è

stata notificata la decisione di nomina in forma anonimizzata.

La richiesta del

candidato di poter accedere agli atti del concorso al fine di valutare

l'opportunità di presentare ricorso è stata respinta dalla Sezione delle

risorse umane per motivi legati alla protezione dei dati dei candidati.

L'Autorità ha quindi trasmesso a RI 1 la valutazione scritta della sua

candidatura e di quella delle persone assunte, senza rivelarne l'identità.

E. Contro la predetta risoluzione

governativa RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per

nuova decisione, oltre all'accertamento dell'illegittimità delle nomine. In via

cautelare domanda pure che al ricorso sia concesso l'effetto sospensivo. Eccepisce

in primo luogo la violazione del diritto di essere sentito siccome la decisione

che gli è stata notificata sarebbe incompleta, non contenendo i nominativi

delle persone nominate. Inoltre, le valutazioni dei due candidati sarebbero

state accorpate e mischiate tra loro, rendendo di fatto impossibile comprendere

a chi siano concretamente riferite determinate affermazioni. L'Autorità avrebbe

pure violato il diritto di essere sentito dell'insorgente per avergli negato

l'accesso agli atti; rifiuto che non troverebbe affatto giustificazione nella

legislazione sulla protezione dei dati. Nel merito, il ricorrente contesta, in

quanto arbitrarie, le considerazioni espresse dall'Autorità nel riassunto delle

valutazioni trasmessegli, riservandosi una presa di posizione più dettagliata

una volta visionato l'incarto.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane, che difende la propria

prassi di non comunicare il nominativo del candidato nominato, per tutelarne i

dati personali prima dell'avvio di una procedura di ricorso. L'accesso agli

atti sarebbe stato soltanto ritardato, potendo il ricorrente visionare gli atti

in corso di causa. L'Autorità, ripercorsi i curricula di CO 1 e CO 2,

afferma che la valutazione dei profili dei candidati sarebbe avvenuta sulla

base di criteri oggettivi e pertinenti e andrebbe pertanto confermata.

G. Con la replica, il

ricorrente ribadisce le proprie tesi. Esaminati gli atti prodotti dalla Sezione

delle risorse umane sostiene inoltre che le due persone nominate non dispongono

dei requisiti necessari per assumere la funzione e che la valutazione delle

candidature non è avvenuta in base a criteri oggettivi. Innanzitutto, i due

candidati sarebbero stati esaminati congiuntamente, svolgendo assieme l'assessment.

Prova da cui sarebbero in ogni caso emerse alcune criticità in relazione a

entrambi i profili. Inoltre, nessuno dei due vanterebbe esperienza di gestione

amministrativa e del personale, mentre le esperienze all'interno del mondo

della scuola apparirebbero limitate. Il ricorrente si ritiene più qualificato e

in possesso della pluriennale esperienza richiesta sia in ambito direzionale sia

nell'insegnamento.

H. Con la duplica, la

Sezione delle risorse umane conferma la propria posizione. In merito ai

candidati assunti, l'Autorità afferma che i due profili sono stati valutati sia

individualmente sia nella loro sintonia a lavorare insieme. Che vi siano aree

di miglioramento nei profili dei candidati sarebbe del tutto normale.

Impossibile sarebbe, per contro, trovare un candidato che risponda al 100% ai

requisiti qualitativi posti. Alla critica riferita alla mancanza di esperienza

richiesta, la Sezione delle risorse umane risponde che le competenze gestionali

sarebbero emerse durante il colloquio, in cui sarebbero state approfondite le

esperienze lavorative elencate nei curricola.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,

direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti e in particolare sul carteggio trasmesso

dalla Sezione delle risorse umane e da essa completato su invito del Tribunale

in accoglimento della richiesta dell'insorgente. La documentazione prodotta

dall'Autorità di nomina, messa a disposizione del ricorrente in versione

parzialmente anonimizzata in relazione ai dati personali delle parti nonché

degli altri candidati estranei alla procedura, permette al Tribunale di

esprimersi con cognizione di causa. Non occorre richiamare ulteriori documenti

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Il ricorrente

eccepisce la violazione del diritto di essere sentito siccome la decisione che

gli è stata notificata sarebbe incompleta, non contenendo il nominativo della

persona assunta. Ciò gli impedirebbe una difesa efficace e renderebbe

addirittura impossibile valutare l'opportunità di una sua contestazione. Inoltre,

le valutazioni (anonime) dei candidati nominati sono formulate in maniera

generica ed esprimono giudizi complessivi senza che sia possibile identificare

a chi dei due siano riferiti.

2.1. Secondo l'art. 46

cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo

dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere

sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno

alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di

causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un

suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e

adempiere pertanto al citato scopo - quando

l'Autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c).

2.2. Le decisioni di assunzione di dipendenti in esito

a pubblico concorso possono anche essere

motivate soltanto sommariamente. Non devono necessariamente indicare nel dettaglio i motivi per cui la scelta è caduta a favore di un

determinato candidato e gli altri sono stati invece esclusi (cfr. Guido Corti, Costituzione e cessazione

del rapporto di pubblico impiego, in: Diritto senza devianza, Basilea 2006,

pag. 348 n. 6; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches

Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag.

411). La motivazione deve comunque

fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle candidature

inoltrate, in modo che i concorrenti possano confrontarle fra loro e sollevare

eventuali contestazioni. La semplice

comunicazione dell'esito negativo del

concorso o della preferenza data ad un altro candidato non è sufficiente (RDAT

I-1993 n. 17).

2.3. La violazione dell'obbligo di

motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali

carenze di motivazione possono comunque

essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'Autorità

decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli

argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n.

43).

2.4. Nel caso

concreto, l'Autorità ha comunicato al ricorrente di aver assunto un altro

candidato e gli ha notificato la decisione di nomina anonimizzata. Su richiesta

dell'insorgente, l'Autorità ha in seguito fornito per scritto la valutazione

del profilo dei due candidati nominati e di quello dell'insorgente. A ragione

il ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per

la mancata comunicazione del nominativo dei candidati prescelti. Tale

informazione preclude in effetti le possibilità del ricorrente di difendersi in

maniera efficace. Come recentemente stabilito dal Tribunale, non può essere

tutelata la prassi dell'Amministrazione cantonale, che costringe di fatto i candidati

scartati a introdurre ricorso per ottenere questa informazione basilare e

determinante per la valutazione del buon fondamento della scelta operata dall'Autorità

di nomina (STA 52.2024.92 del 6 novembre 2024 consid. 2.4). Per contro, atteso

che in questa materia basta una motivazione succinta della decisione di

assunzione, il riassunto della valutazione delle candidature comunicato al

ricorrente soddisfa le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in relazione

alla tutela del diritto di essere sentito. Avendo l'Autorità fornito i

nominativi delle persone assunte in questa sede - oltre che alla stampa, di

modo che il ricorrente ne è venuto a conoscenza prima della scadenza del

termine di ricorso - il vizio può comunque ritenersi sanato, posto che il Tribunale

esamina liberamente fatti e diritto. Un rinvio degli atti al committente

affinché notifichi una decisione completa e non anonimizzata si tradurrebbe in

un inutile esercizio di stile.

3. Secondo il

ricorrente, l'Autorità avrebbe pure violato il suo diritto di essere sentito

per non avergli permesso di accedere agli atti; rifiuto che non troverebbe

alcuna giustificazione, nemmeno nella legislazione sulla protezione dei dati

invocata dalla Sezione delle risorse umane.

3.1.

La facoltà di consultare gli atti, pure componente del diritto di essere

sentito, è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un

procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale

diritto può essere eccezionalmente negato soltanto a protezione di legittimi

interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso; il rifiuto

dev'essere motivato e annotato agli atti (art. 33 cpv. 1 LPAmm). L'atto il cui

esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto

se l'Autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto

essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare

prove contrarie (cpv. 2).

3.2. Il diritto di consultare gli atti si estende anche a dopo la pronuncia

della decisione nell'ottica di una possibile impugnazione (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in:

Waldmann/Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG],

III ed., Zurigo 2023, n. 32 ad art. 26). Anche in questo caso il diritto di

esaminare gli atti può essere negato a tutela di interessi pubblici o privati

(art. 33 LPAmm per analogia; DTF 129 I 249 consid. 3; STA 52.2021.194 del 9

maggio 2022 pubbl. in: RtiD I-2023 n. 16, consid. 4.1.2). Gli interessi

privati, di una parte o di un terzo, suscettibili di giustificare una

restrizione all'accesso agli atti, possono riguardare la garanzia della libertà

personale e della sfera privata, la protezione dell'integrità personale, la

tutela dell'intimità di una persona o la protezione di segreti commerciali (Adrien Ramelet, Le droit de consulter le

dossier en procédure administrative, pénale et civile, Berna 2021, n. 478

seg.). Un particolare aspetto della protezione della sfera privata concerne la

protezione dei dati personali, diritto fondamentale sancito dall'art. 13 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) che garantisce a chiunque il diritto di stabilire se terzi, pubblici o

privati, possano raccogliere, trattare o conservare informazioni che lo

riguardano. L'effetto della garanzia è quello di subordinare a determinate

condizioni il trattamento dei dati, compresa la trasmissione a terzi (Ramelet, op. cit., n. 482 e 502). La

protezione è poi concretizzata da leggi speciali, in particolare, per quanto

attiene agli organi pubblici nel Cantone Ticino, la legge sulla protezione dei

dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100).

Come emerge dal titolo marginale dell'art. 33 LPAmm (eccezioni),

il rifiuto di esaminare gli atti ha carattere eccezionale. Ciò può quindi

avvenire solo in presenza di interessi pubblici o privati preponderanti

(cfr. messaggio

del 23

maggio 2012 n. 6645 concernente

la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966, n. 10.4, pag. 19). Il semplice disagio legato alla scoperta della

parte avversa di fatti sconvenienti o che non si desidera comunicare ad altri

non è sufficiente (Ramelet, op.

cit., n. 506 seg.).

3.3. Nel caso concreto,

l'Autorità di nomina, dopo aver notificato la decisione impugnata, ha negato al

ricorrente qualsiasi possibilità di consultare gli atti del concorso. Tale

rifiuto, esteso a qualsiasi documento, è da ritenere ingiustificato. Se da un

lato occorre senz'altro tutelare i dati personali dei candidati, è pur vero che

nascondere qualsiasi informazione relativa alle persone nominate ostacola in

maniera eccessiva i diritti di difesa dell'interessato. In capo all'impiegato

neo assunto non può infatti essere riconosciuto alcun interesse preminente a

che il suo nominativo e le altre informazioni principali relative al suo

percorso di studi e alle sue esperienze professionali pregresse contenute nel curriculum

vitae non siano comunicate ai candidati delusi dall'esito del concorso che

ne facciano richiesta. Si tratta infatti di elementi indispensabili a valutare

il buon fondamento della decisione ed eventualmente l'opportunità di

contestarla. Quand'anche si volesse riconoscere un interesse preponderante in

capo a CO 1 e CO 2 a mantenere segreti i propri dati personali, il modo di

agire dell'Autorità sarebbe comunque lesivo del principio della

proporzionalità. Non risulta infatti dagli atti che essa si sia premurata di

interpellare gli interessati per chiedere il loro consenso a trasmettere le

informazioni richieste, prima di negare in modo assoluto qualsiasi

consultazione del carteggio da parte del ricorrente. Al di là del fatto che,

come osserva l'insorgente, una persona che partecipa al concorso per un posto

pubblico deve attendersi che la sua assunzione sarà resa nota, quantomeno ai

candidati. Tanto più che, nel caso concreto, l'Autorità ha reso noto al

pubblico i nomi e le qualifiche principali dei due nominati con una conferenza

stampa, prima della scadenza del termine per interporre ricorso.

Occorre quindi

concludere che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato violato

anche sotto questo aspetto.

In questa sede, la

Sezione delle risorse umane ha trasmesso i dossiers di candidatura di CO

1 e CO 2. Ha inoltre prodotto i rapporti di valutazione, da cui ha cancellato

le parti riguardanti gli altri candidati. Sulla documentazione versata agli

atti, il ricorrente ha avuto ampio modo di esprimersi, per cui il vizio può

ritenersi sanato. La questione non merita ulteriore approfondimento dal momento

che il ricorso va comunque accolto nel merito.

4. L'insorgente

critica la nomina di CO 1 e CO 2 ritenendo che essi, a differenza sua, non

dispongano di tutti i requisiti posti dal bando di concorso. Essi non

potrebbero infatti vantare alcuna esperienza di gestione amministrativa e del

personale, né solide esperienze all'interno del mondo della scuola.

4.1. Il bando di

concorso richiedeva, tra gli altri requisiti (cfr. supra, consid. A):

-

pluriennale e riconosciuta

esperienza di gestione nel settore della scuola, preferibilmente nelle scuole

post-obbligatorie

-

capacità decisionale e pluriennale

esperienza di gestione amministrativa e del personale

4.2. Dal curriculum

vitae di CO 1 si evince che la stessa si è laureata presso la facoltà di

lettere dell'Università di __________ nel 1997 e ha iniziato la sua carriera di

docente di italiano presso il Centro professionale commerciale di __________

nel 1998.

Parallelamente ha svolto il lavoro di giornalista (dal 1997 al 2002) e

si è occupata della comunicazione e delle attività culturali particolari della

Fondazione __________ (__________; dal 2004 al 2012).

Quali ulteriori

esperienze, nella sua candidatura CO 1 ha segnalato il suo ruolo di docente di

teoria dell'apprendimento, etologia e didattica presso il Centro professionale

tecnico di __________, dal 2014 al 2016.

Risulta inoltre che la

stessa si è occupata nel corso della sua carriera, sia come autrice sia come

perita, degli esami di maturità professionale e specializzata per la disciplina

italiano. Dal 2022, contemporaneamente al suo ruolo di docente di scuola

professionale, CO 1 è esperta di italiano per le maturità professionali e

specializzate. Dal 2023, la stessa è anche docente di didattica disciplinare

presso la Scuola universitaria Federale per la Formazione Professionale (SUFFP)

e docente di italiano presso il Dipartimento Formazione e apprendimento (DFA)

della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

Tra le altre esperienze

significative, la candidata ha menzionato il suo ruolo (dal 2008) di presidente

dell'__________ e di leader e formatore di corpi specializzati in interventi di

ricerca, nonché quello di formatrice ed esperta per istruttori cinofili, dal

2009.

Al momento della

nomina, la medesima risultava occupata a tempo pieno come docente di italiano e

tecniche d'apprendimento e di lavoro e incaricata quale esperta di materia di

scuola professionale nell'ambito del rapporto di nomina, presso il Centro

professionale commerciale di __________.

4.3. CO 2 ha conseguito

un bachelor in letteratura e filologia italiane e filosofia nel 2011 e un Master

in letteratura e filologia italiane nell'Università di __________ nel 2012. Nel

2017 ha inoltre ottenuto un dottorato di ricerca in linguistica e filologia

italiane nello stesso ateneo.

Dal suo curriculum

vitae emerge che dal 2013 al 2015 ha svolto attività di ricerca e

parallelamente, dal 2012 al 2016 ha insegnato letteratura e cultura italiane

presso l'Università popolare di __________ dove ha impartito corsi

interdisciplinari nonché corsi di lingua italiana ad allievi germanofoni e

francofoni. Nello stesso periodo è stato assistente diplomato alla cattedra di

letteratura e filologia italiane dell'Università di __________. Dal 2019 al

2020 è stato attivo come collaboratore scientifico esterno per la consulenza

linguistica di __________, __________ e supplente di cultura generale al Centro

Professionale tecnico di __________. Dal curriculum emerge inoltre che

dal 2018 è docente di italiano nelle classi di maturità al centro scolastico

per le industrie artistiche (CSIA) di __________, mentre dal 2020 presso il

Centro professionale commerciale di __________, ruolo che lo ha visto impegnato

anche come autore e perito d'esame di maturità. Dal 2022 è inoltre esperto di

italiano per le maturità professionali e specializzate e dal 2023 insegna, in

co-docenza con CO 1, didattica disciplinare presso la SUFFP e italiano presso

il DFA. Risulta inoltre che nel 2022 ha iniziato il percorso per l'ottenimento

dell'abilitazione all'insegnamento per docenti di materie della maturità

professionale presso la stessa SUFFP. Percorso che ha previsto di terminare nel

2025.

Dalla decisione di

nomina si evince che a quel momento CO 2 era incaricato quale docente di

italiano a tempo parziale (69%) e quale esperto di materia di scuola

professionale per un ulteriore 28.5417% presso il Centro professionale

commerciale di __________.

4.4. La Sezione delle risorse umane, confrontata con le critiche del ricorrente

che mette in dubbio le competenze dei candidati assunti in ambito gestionale,

afferma che queste sarebbero state verificate in occasione del colloquio. In

particolare, l'Autorità evidenzia che, svolgendo il ruolo di esperti cantonali

per la maturità professionale e la maturità specializzata, i candidati hanno

svolto le procedure di selezione dei nuovi docenti di italiano, hanno

organizzato e tenuto corsi di formazione sia per i docenti di italiano che per

Fatti

i Plenum docenti e, da anni, gestiscono il gruppo di preparatori d'esame di

maturità professionale. In aggiunta a tutto ciò, ricorda che CO 1 ha

organizzato e gestito per anni le attività sul territorio della Fondazione __________,

movimento di migliaia di ragazzi e centinaia di docenti e dirige e amministra

il gruppo di intervento __________, convenzionato con la Polizia cantonale.

4.5. Le predette considerazioni della Sezione delle risorse umane non

permettono di fugare i dubbi espressi dal ricorrente. Non risulta infatti che

l'Autorità abbia verificato in modo accurato che i candidati possiedano

pluriennale esperienza gestionale nel settore della scuola né pluriennale

esperienza di gestione amministrativa e del personale. Non si trovano infatti

sufficienti dettagli che consentano di stabilire se le competenze effettivamente

messe in campo come esperti di materia per le scuole professionali possano

rivestire simili connotazioni. Innanzitutto, si rileva che entrambi i candidati

svolgono questo ruolo solo dal 2022, parallelamente alla funzione di docente. Inoltre,

non è chiaro quali siano le responsabilità concretamente affidate agli esperti

nell'ambito della selezione dei nuovi docenti, né si comprende come e in che

misura essi si siano occupati di impartire corsi di formazione agli insegnanti di

italiano. Se quest'ultima attività fosse riferita al lavoro, svolto in

co-docenza, presso la SUFFP e il DFA, occorrerebbe quanto meno sapere con quale

onere lavorativo ciò sia stato svolto per valutarne il reale significato,

atteso che entrambi i docenti risultavano occupati a tempo pieno presso le

scuole cantonali. Senza contare a questo proposito che, da parte di CO 2, si

tratterebbe comunque sia di esperienze svolte senza ancora aver ottenuto

l'abilitazione all'insegnamento. L'Autorità non spiega in ogni caso come le

predette attività possano rientrare nel computo di quelle gestionali (specie in

ambito amministrativo e del personale).

4.6. Anche l'accenno

della Sezione delle risorse umane alle competenze maturate da CO 1 nelle sue

attività collaterali non fornisce elementi concreti al proposito. Intanto, in

relazione al suo impegno con la Fondazione __________, CO 1 ha indicato nel curriculum

vitae di essersi occupata della comunicazione e delle attività culturali.

Andrebbe pertanto verificata anche in questo caso la connotazione gestionale di

una simile attività. Così come di quella che la vede occupata come presidente

di __________, di cui non è dato sapere alcun dettaglio, men che meno il

dispendio di tempo dedicatovi.

4.7. Da quanto precede,

occorre concludere che la valutazione dell'Autorità di nomina è insostenibile

nella misura in cui non ha verificato che i due candidati nominati fossero in

possesso dei predetti requisiti posti dal bando di concorso. Idoneità che deve

essere dimostrata da entrambi singolarmente; l'inusuale nomina in job

sharing non permette infatti di prescindere dal rispetto dei requisiti

posti dal bando di concorso da parte di ognuna delle due persone nominate.

5. Già per questo

motivo il ricorso va accolto, senza che occorra esaminare le ulteriori censure

dell'insorgente. La decisione impugnata deve quindi essere annullata e gli atti

rinviati al Governo per nuova decisione, previa verifica dell'idoneità di CO 1

e di CO 2 ad assumere la funzione di caposezione.

6. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente

alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

7. La tassa di giustizia

è posta a carico dello Stato (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), che rifonderà al

ricorrente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). CO 1 e CO 2 vanno mandati

esenti da spese, non avendo resistito al ricorso.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

impugnata è annullata;

1.2. gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Al ricorrente è

restituito l'anticipo versato. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'800.- a

titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il

segretario