52.2024.308
Dipendente cantonale. Nomina
18 febbraio 2025Italiano21 min
interessa, al concorso hanno partecipatoRI 1 e CO 1. Dopo valutazione delle candidature,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.308
Lugano
18
febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 2 settembre
2024 di
RI
1
contro
la decisione del 26 giugno 2024 (n. 3194) del
Consiglio di Stato che ha nominato CO 1 quale direttore a tempo parziale
(60%) presso la Divisione della cultura e degli studi universitari e lo ha
attribuito alla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst a Rancate;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 2 maggio 2024 il
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha pubblicato
un concorso per l'assunzione di un/a direttore/trice della Pinacoteca cantonale
Giovanni Züst di Rancate (FU n. 85 del 2 maggio 2024, pag. 4).
Il bando di concorso indicava i seguenti compiti e requisiti.
Compiti:
-
pianificare e realizzare le
attività nei diversi campi di competenza, in particolare proporre due
esposizioni all'anno, una che valorizzi la collezione; una che valorizzi il
periodo storico culturale e artistico fra Cinquecento e Ottocento attraverso
percorsi tematici
-
curare ricerche e pubblicazioni
nell'ambito delle tematiche proprie alla Pinacoteca
-
elaborare una politica coerente di
raccolta, conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale della
Pinacoteca
-
promuovere le attività della
Pinacoteca e sviluppare le attività di mediazione culturale
-
supportare lo sviluppo di
collaborazioni e sinergie con la Divisione della cultura e degli studi
universitari e i suoi Istituti, come pure con reti tematiche regionali,
cantonali e nazionali
-
gestione amministrativa e del
personale
-
a partire dal 2026 gestione e
contatti con gli architetti per la ristrutturazione della Pinacoteca
Requisiti:
-
titolo accademico completo (master
+ bachelor) in storia dell'arte o materie affini
-
conoscenze delle lingue ufficiali
-
a titolo preferenziale: curatela
nominativa di mostre con catalogo pubblicato; esperienza di almeno tre anni in
posizione analoga.
B. a. Per quanto qui
interessa, al concorso hanno partecipatoRI 1 e CO 1. Dopo valutazione delle candidature,
il Consiglio di Stato, con decisione del 28 giugno 2024, ha nominato CO 1.
b. A RI 1 è stato
comunicato che l'assunzione era avvenuta a favore di un altro candidato e gli è
stata notificata la decisione di nomina in forma anonimizzata. La richiesta del
candidato di poter accedere agli atti del concorso ai fini di valutare
l'opportunità di presentare ricorso è stata respinta dalla Sezione delle
risorse umane per motivi legati alla protezione dei dati dei candidati. L'autorità
gli ha quindi trasmesso la valutazione scritta della sua candidatura e di
quella della persona assunta, senza rivelarne l'identità.
C. Contro la predetta
decisione RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Governo per nuova
decisione. Eccepisce la violazione del proprio diritto di essere sentito, sia
per carenza di motivazione della decisione impugnata sia per il mancato accesso
agli atti del concorso.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze
e dell'economia. Osserva innanzitutto che ogni eventuale violazione del diritto
di essere sentito sarebbe da considerarsi sanata dinanzi al Tribunale, avendo
essa versato agli atti i dossiers di candidatura del ricorrente e del
candidato nominato e fornito motivazioni dettagliate sul confronto degli
stessi. Precisa quindi che, considerato il momento particolare nello sviluppo
della Pinacoteca e la necessità di configurare le modalità operative e
gestionali più adeguate per assicurare il futuro dell'Istituto, CO 1, data la
sua esperienza professionale, è risultato il candidato più idoneo ad assumere
la direzione dello stesso.
E. Con la replica il
ricorrente, avuto accesso al dossier di candidatura di CO 1, contesta che il
profilo di quest'ultimo possa essergli preferito. Innanzitutto, l'esperienza in
ambito gestionale declamata dall'Autorità di nomina non sarebbe adeguatamente
documentata. In secondo luogo, la laurea in storia dell'arte in possesso del
ricorrente sarebbe più attinente all'ambito disciplinare a cui pertengono le
collezioni del museo rispetto a quella in scienze dei beni culturali di cui
dispone il candidato assunto. Titolo di studio, questo, che nemmeno
risponderebbe ai requisiti del bando di concorso, non potendo essere equiparato
a una laurea completa (bachelor + master), ma solo a un bachelor. D'altro
canto, il master di I livello in formatori interculturali di lingua italiana
per stranieri in possesso di CO 1 è un corso di perfezionamento scientifico, ma
non corrisponde al master atto a completare una formazione universitaria come
quello dell'ordinamento universitario svizzero. Oltretutto, la disciplina
studiata non sarebbe per nulla affine alla storia dell'arte. L'insorgente
vanterebbe inoltre 51 esposizioni di cui 45 con catalogo pubblicato, contro le
11 di CO 1.
F. Con le
rispettive dupliche, la Sezione delle risorse umane e CO 1 ribadiscono le
proprie tesi. Osservano inoltre che il percorso di studi di quest'ultimo è particolarmente
adatto per la funzione messa a concorso. Ritengono infatti che questo sia più
affine a quanto richiesto dal bando di concorso rispetto alla laurea in lettere
del ricorrente.
G. Alla triplica
spontanea dell'insorgente ha fatto seguito un'ulteriore presa di posizione
delle controparti. Dei contenuti di questo scambio di scritti si dirà, per
quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Potendosi ritenere esaurito lo scambio di scritti, la quintuplica del 4
dicembre 2024 del ricorrente viene estromessa dall'incarto senza intimazione
alle parti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1
della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La fattispecie emerge in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione
versata agli atti dalle parti.
Considerandi
2.
Il ricorrente
eccepisce innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito per carenza
di motivazione della decisione impugnata.
2.1
Secondo l'art. 46
cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo
dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere
sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno
alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di
causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un
suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e
adempiere pertanto al citato scopo - quando
l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c).
2.2
Le decisioni di assunzione di dipendenti in esito
a pubblico concorso possono anche essere
motivate soltanto sommariamente. Non devono necessariamente indicare nel dettaglio i motivi per cui la scelta è caduta a favore di un
determinato candidato e gli altri sono stati invece esclusi (cfr. Guido Corti, Costituzione e cessazione
del rapporto di pubblico impiego in Diritto senza devianza, Basilea 2006, pag.
348.
n. 6; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches
Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag.
411). La motivazione deve comunque
fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle candidature
inoltrate, in modo che i concorrenti possano confrontarle fra loro e sollevare
eventuali contestazioni. La semplice
comunicazione dell'esito negativo del
concorso o della preferenza data ad un altro candidato non è sufficiente (RDAT
I-1993 n. 17).
2.3
La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio
seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla
fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate
davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'autorità decidente
fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli
argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n.
43).
2.4
Nel caso concreto,
l'Autorità ha comunicato al ricorrente di aver assunto un altro candidato e gli
ha notificato la decisione di nomina anonimizzata. Su richiesta
dell'insorgente, l'Autorità ha in seguito fornito per scritto la valutazione
del profilo del candidato nominato e di quello dell'insorgente. A ragione il
ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per la
mancata comunicazione del nominativo del candidato prescelto. Tale informazione
preclude in effetti le possibilità del ricorrente di difendersi in maniera
efficace. Come recentemente stabilito dal Tribunale, non può essere tutelata la
prassi dell'Amministrazione cantonale, che costringe di fatto i candidati
scartati a introdurre ricorso per ottenere questa informazione basilare e determinante
per la valutazione del buon fondamento della scelta operata dall'autorità di
nomina (STA 52.2024.92 del 6 novembre 2024 consid. 2.4). Per contro, atteso che
in questa materia basta una motivazione succinta della decisione di assunzione,
il riassunto della valutazione delle due candidature comunicato al ricorrente
soddisfa le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in relazione alla
tutela del diritto di essere sentito. Avendo l'Autorità fornito il nominativo
della persona assunta in questa sede, il vizio può comunque ritenersi sanato,
posto che il Tribunale esamina liberamente fatti e diritto. Un rinvio degli
atti al committente affinché notifichi una decisione completa e non
anonimizzata si tradurrebbe in un inutile esercizio di stile.
3.
Secondo il
ricorrente, l'Autorità avrebbe pure violato il suo diritto di essere sentito
per non avergli permesso di accedere agli atti; rifiuto che non troverebbe
alcuna giustificazione, nemmeno nella legislazione sulla protezione dei dati
invocata dalla Sezione delle risorse umane.
3.1
La facoltà di consultare gli atti, pure componente del diritto di essere
sentito, è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un
procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale
diritto può essere eccezionalmente negato soltanto a protezione di legittimi
interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso; il rifiuto
dev'essere motivato e annotato agli atti (art. 33 cpv. 1 LPAmm). L'atto il cui
esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto
se l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto
essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare
prove contrarie (cpv. 2).
3.2
Il diritto di consultare gli atti si estende anche a dopo la pronuncia
della decisione nell'ottica di una possibile impugnazione (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in:
Waldmann/Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG],
III ed., Zurigo 2023, n. 32 ad art. 26). Anche in questo caso il diritto di
esaminare gli atti può essere negato a tutela di interessi pubblici o privati
(art. 33 LPAmm per analogia; DTF 129 I 249 consid. 3; STA 52.2021.194 del 9
maggio 2022 pubbl. in: RtiD I-2023 n. 16, consid. 4.1.2). Gli interessi
privati, di una parte o di un terzo, suscettibili di giustificare una
restrizione all'accesso agli atti, possono riguardare la garanzia della libertà
personale e della sfera privata, la protezione dell'integrità personale, la
tutela dell'intimità di una persona o la protezione di segreti commerciali (Adrien Ramelet, Le droit de consulter le
dossier en procédure administrative, pénale et civile, Berna 2021, n. 478
seg.). Un particolare aspetto della protezione della sfera privata concerne la
protezione dei dati personali, diritto fondamentale sancito dall'art. 13 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101) che garantisce a chiunque il diritto di stabilire se terzi, pubblici o
privati, possano raccogliere, trattare o conservare informazioni che lo
riguardano. L'effetto della garanzia è quello di subordinare a determinate
condizioni il trattamento dei dati, compresa la trasmissione a terzi (Ramelet, op. cit., n. 482 e 502). La
protezione è poi concretizzata da leggi speciali, in particolare, per quanto
attiene agli organi pubblici nel Cantone Ticino, la legge sulla protezione dei
dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100).
Come emerge dalla nota marginale dell'art. 33 LPAmm (eccezioni),
il rifiuto di esaminare gli atti ha carattere eccezionale. Ciò può quindi
avvenire solo in presenza di interessi pubblici o privati preponderanti
(cfr. messaggio
n. 6645
del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 10.4, pag. 19). Il semplice disagio
legato alla scoperta della parte avversa di fatti sconvenienti o che non si
desidera comunicare ad altri non è sufficiente (Ramelet,
op. cit., n. 506 seg.).
3.3
Nel caso concreto,
l'autorità di nomina, dopo aver notificato la decisione impugnata, ha negato al
ricorrente qualsiasi possibilità di consultare gli atti del concorso. Tale
rifiuto, esteso a qualsiasi documento, è da ritenere ingiustificato. Se da un
lato occorre senz'altro tutelare i dati personali dei candidati, è pur vero che
nascondere qualsiasi informazione relativa alla persona nominata ostacola in
maniera eccessiva i diritti di difesa dell'interessato. In capo all'impiegato
neo assunto non può infatti essere riconosciuto alcun interesse preminente a
che il suo nominativo e le altre informazioni principali relative al suo
percorso di studi e alle sue esperienze professionali pregresse contenute nel curriculum
vitae non siano comunicate ai candidati delusi dall'esito del concorso che
ne facciano richiesta. Si tratta infatti di elementi indispensabili a valutare
il buon fondamento della decisione ed eventualmente l'opportunità di
contestarla. Quand'anche si volesse riconoscere un interesse preponderante in
capo a CO 1 a mantenere segreti i propri dati personali, il modo di agire dell'Autorità
sarebbe comunque lesivo del principio della proporzionalità. Non risulta
infatti dagli atti che essa si sia premurata di interpellare l'interessato per
chiedergli il suo consenso a trasmettere le informazioni richieste, prima di
negare in modo assoluto qualsiasi consultazione del carteggio da parte del
ricorrente. Al di là del fatto che, come osserva l'insorgente, una persona che
partecipa al concorso per un posto pubblico deve attendersi che la sua
assunzione sarà resa nota, quantomeno ai candidati.
Occorre quindi
concludere che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato violato
anche sotto questo aspetto.
In questa sede, la
Sezione delle risorse umane ha trasmesso il dossier di candidatura di CO 1.
Sulla documentazione versata agli atti, il ricorrente ha avuto ampio modo di
esprimersi, per cui il vizio può ritenersi sanato. La questione non merita
ulteriore approfondimento dal momento che il ricorso va comunque accolto nel
merito.
4.
4.1. L'art. 12 cpv. 1 LORD subordina la nomina dei
dipendenti del Cantone all'esperimento di un concorso. Il concorso si configura come un procedimento ordinato,
mediante il quale lo Stato sollecita chiunque sia in possesso dei requisiti
fissati dalla legge e dal bando a candidarsi per occupare un determinato posto
nell'Amministrazione cantonale. Esso mira a
permettere al datore di lavoro di individuare il candidato più idoneo a
occupare la posizione vacante, assicurando nel contempo la parità di
trattamento tra i concorrenti. Il concorso non conferisce ai partecipanti alcun
diritto di essere assunti. Anche se soddisfano i requisiti prestabiliti, i
concorrenti non possono rivendicare né la nomina, né l'incarico (cfr. RtiD I-2009
n. 2 consid. 1.2).
4.2
Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti
per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto
vincolata ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle
esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (RtiD I-2015 n. 3
consid. 2). Nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento,
l'autorità è tenuta a esprimere un giudizio
fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni estranee e
rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli
riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità. Il suo
giudizio, nella misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte
del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69
LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché
integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo
dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza
di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo
dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve
quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato
dall'autorità di nomina (cfr. messaggio n. 6645 cit., pag.
59; Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61).
5.
Nel merito della
valutazione delle candidature, il ricorrente mette in dubbio che il candidato
assunto disponga di un titolo di studio accademico completo (bachelor e
master), come richiesto dal bando di concorso. Sostiene in particolare che la
laurea in scienze dei beni e delle attività culturali rilasciata
dall'Università degli studi ____________________ corrisponderebbe a un
bachelor, mentre il master universitario di I livello in formatori
interculturali di lingua italiana per stranieri non equivarrebbe al master come
inteso nel sistema formativo svizzero. Si tratterebbe di un semplice corso di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, per
giunta svolto online. Questo, oltretutto, apparterrebbe a un ambito per nulla affine
alla storia dell'arte.
5.1
L'autorità di nomina ha fornito la seguente valutazione dei candidati.
CO 1
(…) presenta le competenze e l'esperienza richieste
per la funzione e una convincente motivazione personale. Attivo da oltre 15
anni in ambito museale, nella sua funzione attuale (…) sviluppa il piano
quinquennale delle esposizioni, svolge e coordina le attività di ricerca, cura
mostre e pubblicazioni e assicura la gestione finanziaria. Nel corso del primo
colloquio ha focalizzato l'attenzione sulla collezione quale possibile fonte di
ricerche e collaborazioni con altri musei, università e rete di storici
dell'arte. Un altro punto giudicato positivamente dalla commissione è la
pluridisciplinarità nell'approccio ai contenuti della Pinacoteca.
Al secondo colloquio, il candidato ha risposto al tema
relativo alle attività da condurre durante il periodo della ristrutturazione,
chiusura e riapertura dell'istituto con una riflessione su quattro assi fondamentali:
collezione, pubblico, sostenibilità, risorse umane. Con la propria
presentazione [CO 1] ha espresso un approccio in linea con i concetti e i
metodi della museologia attuale e dei mutamenti in atto nel rapporto con il
pubblico, in accordo con le riflessioni condotte dal Consiglio Internazionale
dei Musei ICOM. La commissione ha apprezzato l'attenzione espressa dal
candidato nei confronti delle problematiche legate alla gestione del personale
dell'istituto e del clima nell'ambiente di lavoro. Considerata la fase
complessa dello sviluppo della Pinacoteca Züst, la commissione è convinta che
le qualità professionali e personali di [CO 1] siano le più idonee per assumere
la Direzione dell'Istituto.
Alla domanda in merito alla percentuale del 60% per il posto di direzione, il
candidato conferma il proprio interesse.
RI 1
RI 1 nel primo colloquio evidenzia il proprio
interesse per il patrimonio artistico cantonale e per la Pinacoteca Züst quale
unica istituzione esclusivamente cantonale. Fra le indicazioni emerse nel corso
del colloquio, va rilevata l'intenzione del candidato di favorire la scoperta
di figure meno note presenti nella collezione, lo sviluppo di progetti di
esposizioni tematiche e un'attenzione al tema dell'emigrazione artistica e
delle maestranze ticinesi.
Nel secondo colloquio, RI 1 illustra le proprie idee
per affrontare il periodo di chiusura dell'istituto per permettere i lavori di
ristrutturazione, ipotizzando uno sviluppo della comunicazione tramite i social
media per mantenere la presenza della __________ anche nel periodo di chiusura
al pubblico. Per la riapertura proporrebbe una mostra dedicata al Barocco in
Ticino. Come aveva già accennato nel primo colloquio, il candidato sottolinea
la necessità di una riattualizzazione delle modalità dell'offerta museale per
poter raggiungere adeguatamente il pubblico.
In conclusione dell'incontro la commissione evidenzia
la necessità di poter garantire una proficua collaborazione con gli altri
istituti ticinesi e alla domanda rivolta dalla Direttrice della Divisione in merito
ai rapporti tenuti con la Sezione della logistica dell'amministrazione
cantonale in occasione della ristrutturazione di __________, egli ribadisce di
aver agito nell'interesse dell'istituzione.
5.2
Il bando di
concorso richiedeva un titolo di studio accademico completo in storia dell'arte
o materie affini (cfr. supra, consid. A).
Sia l'Autorità di
nomina sia il candidato nominato sostengono che quest'ultimo dispone dei
requisiti formali imposti dal bando in punto alla formazione. Malgrado le
circostanziate critiche dell'insorgente a questo proposito, essi non si premurano
tuttavia di dimostrare che i diplomi esibiti da CO 1 corrispondano al livello
richiesto dal bando di concorso. In particolare, non è dato di sapere se
l'autorità abbia considerato il Master di I livello in formatori
interculturali di lingua italiana per stranieri equivalente a un diploma
che, in aggiunta al bachelor, è idoneo a completare un percorso di studi accademici.
Ciò che appare dubbio già a una semplice consultazione del sito internet
dell'Università __________, da cui emerge che si tratta di un corso della
durata di un anno, impartito online, che dà diritto a 60 crediti (cfr. <>
sotto Formazione/offerta formativa/master/Filis - Formatori interculturali di
lingua italiana per stranieri - XIV edizione online [consultato il 10 febbraio
2025]).
L'Autorità di nomina
non sembra nemmeno aver valutato l'affinità dell'ambito in cui è stato
conseguito tale diploma con la storia dell'arte, altro aspetto che a prima
vista non sembra essere dato.
Occorre piuttosto
rilevare che essa non ha esaminato accuratamente i dossiers dei due
candidati in relazione alla loro formazione. In effetti, nulla traspare al
proposito dal riassunto delle valutazioni sopra riportate. Solo in questa sede
l'Autorità abbozza un confronto tra le due candidature sotto questo aspetto, sostenendo
che gli studi del candidato assunto, in scienze dei beni e delle attività
culturali, sarebbero più afferenti ai compiti di gestione museale rispetto alla
laurea in lettere conseguita dal ricorrente, di cui non mette in ogni caso in
dubbio l'idoneità ad assumere la funzione. Sennonché, quest'ultimo ha indicato
sia nel suo curriculum vitae sia nella lettera di presentazione di
disporre di un titolo di studio in storia dell'arte. Una verifica appena
diligente della candidatura dell'insorgente avrebbe pertanto condotto l'Autorità
di nomina a richiedergli spiegazioni in occasione del colloquio, durante il
quale lo stesso avrebbe potuto esporre le ragioni per cui ritiene di vantare
una laurea in storia dell'arte rilasciata dall'Università degli studi di __________,
oltre a un titolo di livello universitario rilasciato dall'Accademia di belle
arti di __________ a __________. Avrebbe potuto in particolare illustrare, come
ha diffusamente fatto in questa sede con argomenti per nulla improbabili, le
specificità del sistema formativo in vigore negli anni '90, quando ha iniziato
il suo percorso di studi.
5.3
Da quanto precede,
si deve concludere che il Consiglio di Stato ha omesso di accertare la
conformità dei titoli di studio esibiti da CO 1 ai requisiti annunciati nel
bando di concorso. Aspetto, quello del percorso di studi, che non è stato
tenuto in considerazione nel confronto delle candidature, pur essendo
senz'altro atto a concorrere - assieme ad altri, segnatamente l'esperienza
professionale, l'attitudine e la motivazione - a determinare il profilo più
competente e adatto ad assumere la funzione. Tali mancanze, inammissibili per qualsiasi
procedura di assunzione nel posto pubblico, lo sono a maggior ragione nel caso
della nomina di un funzionario dirigente presso la Divisione della cultura e
Dispositivo
degli studi universitari. Già per questi motivi, la decisione è pertanto
insostenibile.
6. Il ricorso deve
essere accolto e la decisone impugnata annullata. Gli atti vanno rinviati al
Governo per nuova decisione, previa verifica dell'idoneità di CO 1.
La tassa di giustizia è
posta a carico dello Stato e del resistente secondo il reciproco grado di
soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili in assenza
di parti vincenti patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione impugnata
è annullata;
1.2. gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato e di CO 1 in ragione di
un mezzo (fr. 900.-) ciascuno.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera