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Decisione

52.2024.308

Dipendente cantonale. Nomina

18 febbraio 2025Italiano21 min

interessa, al concorso hanno partecipatoRI 1 e CO 1. Dopo valutazione delle candidature,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.308

Lugano

18

febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 2 settembre

2024 di

RI

1

contro

la decisione del 26 giugno 2024 (n. 3194) del

Consiglio di Stato che ha nominato CO 1 quale direttore a tempo parziale

(60%) presso la Divisione della cultura e degli studi universitari e lo ha

attribuito alla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst a Rancate;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 2 maggio 2024 il

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha pubblicato

un concorso per l'assunzione di un/a direttore/trice della Pinacoteca cantonale

Giovanni Züst di Rancate (FU n. 85 del 2 maggio 2024, pag. 4).

Il bando di concorso indicava i seguenti compiti e requisiti.

Compiti:

-

pianificare e realizzare le

attività nei diversi campi di competenza, in particolare proporre due

esposizioni all'anno, una che valorizzi la collezione; una che valorizzi il

periodo storico culturale e artistico fra Cinquecento e Ottocento attraverso

percorsi tematici

-

curare ricerche e pubblicazioni

nell'ambito delle tematiche proprie alla Pinacoteca

-

elaborare una politica coerente di

raccolta, conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale della

Pinacoteca

-

promuovere le attività della

Pinacoteca e sviluppare le attività di mediazione culturale

-

supportare lo sviluppo di

collaborazioni e sinergie con la Divisione della cultura e degli studi

universitari e i suoi Istituti, come pure con reti tematiche regionali,

cantonali e nazionali

-

gestione amministrativa e del

personale

-

a partire dal 2026 gestione e

contatti con gli architetti per la ristrutturazione della Pinacoteca

Requisiti:

-

titolo accademico completo (master

+ bachelor) in storia dell'arte o materie affini

-

conoscenze delle lingue ufficiali

-

a titolo preferenziale: curatela

nominativa di mostre con catalogo pubblicato; esperienza di almeno tre anni in

posizione analoga.

B. a. Per quanto qui

interessa, al concorso hanno partecipatoRI 1 e CO 1. Dopo valutazione delle candidature,

il Consiglio di Stato, con decisione del 28 giugno 2024, ha nominato CO 1.

b. A RI 1 è stato

comunicato che l'assunzione era avvenuta a favore di un altro candidato e gli è

stata notificata la decisione di nomina in forma anonimizzata. La richiesta del

candidato di poter accedere agli atti del concorso ai fini di valutare

l'opportunità di presentare ricorso è stata respinta dalla Sezione delle

risorse umane per motivi legati alla protezione dei dati dei candidati. L'autorità

gli ha quindi trasmesso la valutazione scritta della sua candidatura e di

quella della persona assunta, senza rivelarne l'identità.

C. Contro la predetta

decisione RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Governo per nuova

decisione. Eccepisce la violazione del proprio diritto di essere sentito, sia

per carenza di motivazione della decisione impugnata sia per il mancato accesso

agli atti del concorso.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze

e dell'economia. Osserva innanzitutto che ogni eventuale violazione del diritto

di essere sentito sarebbe da considerarsi sanata dinanzi al Tribunale, avendo

essa versato agli atti i dossiers di candidatura del ricorrente e del

candidato nominato e fornito motivazioni dettagliate sul confronto degli

stessi. Precisa quindi che, considerato il momento particolare nello sviluppo

della Pinacoteca e la necessità di configurare le modalità operative e

gestionali più adeguate per assicurare il futuro dell'Istituto, CO 1, data la

sua esperienza professionale, è risultato il candidato più idoneo ad assumere

la direzione dello stesso.

E. Con la replica il

ricorrente, avuto accesso al dossier di candidatura di CO 1, contesta che il

profilo di quest'ultimo possa essergli preferito. Innanzitutto, l'esperienza in

ambito gestionale declamata dall'Autorità di nomina non sarebbe adeguatamente

documentata. In secondo luogo, la laurea in storia dell'arte in possesso del

ricorrente sarebbe più attinente all'ambito disciplinare a cui pertengono le

collezioni del museo rispetto a quella in scienze dei beni culturali di cui

dispone il candidato assunto. Titolo di studio, questo, che nemmeno

risponderebbe ai requisiti del bando di concorso, non potendo essere equiparato

a una laurea completa (bachelor + master), ma solo a un bachelor. D'altro

canto, il master di I livello in formatori interculturali di lingua italiana

per stranieri in possesso di CO 1 è un corso di perfezionamento scientifico, ma

non corrisponde al master atto a completare una formazione universitaria come

quello dell'ordinamento universitario svizzero. Oltretutto, la disciplina

studiata non sarebbe per nulla affine alla storia dell'arte. L'insorgente

vanterebbe inoltre 51 esposizioni di cui 45 con catalogo pubblicato, contro le

11 di CO 1.

F. Con le

rispettive dupliche, la Sezione delle risorse umane e CO 1 ribadiscono le

proprie tesi. Osservano inoltre che il percorso di studi di quest'ultimo è particolarmente

adatto per la funzione messa a concorso. Ritengono infatti che questo sia più

affine a quanto richiesto dal bando di concorso rispetto alla laurea in lettere

del ricorrente.

G. Alla triplica

spontanea dell'insorgente ha fatto seguito un'ulteriore presa di posizione

delle controparti. Dei contenuti di questo scambio di scritti si dirà, per

quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Potendosi ritenere esaurito lo scambio di scritti, la quintuplica del 4

dicembre 2024 del ricorrente viene estromessa dall'incarto senza intimazione

alle parti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,

direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La fattispecie emerge in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione

versata agli atti dalle parti.

Considerandi

2.

Il ricorrente

eccepisce innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito per carenza

di motivazione della decisione impugnata.

2.1

Secondo l'art. 46

cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo

dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere

sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno

alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di

causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un

suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e

adempiere pertanto al citato scopo - quando

l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c).

2.2

Le decisioni di assunzione di dipendenti in esito

a pubblico concorso possono anche essere

motivate soltanto sommariamente. Non devono necessariamente indicare nel dettaglio i motivi per cui la scelta è caduta a favore di un

determinato candidato e gli altri sono stati invece esclusi (cfr. Guido Corti, Costituzione e cessazione

del rapporto di pubblico impiego in Diritto senza devianza, Basilea 2006, pag.

348.

n. 6; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches

Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag.

411). La motivazione deve comunque

fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle candidature

inoltrate, in modo che i concorrenti possano confrontarle fra loro e sollevare

eventuali contestazioni. La semplice

comunicazione dell'esito negativo del

concorso o della preferenza data ad un altro candidato non è sufficiente (RDAT

I-1993 n. 17).

2.3

La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio

seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla

fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate

davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'autorità decidente

fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli

argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n.

43).

2.4

Nel caso concreto,

l'Autorità ha comunicato al ricorrente di aver assunto un altro candidato e gli

ha notificato la decisione di nomina anonimizzata. Su richiesta

dell'insorgente, l'Autorità ha in seguito fornito per scritto la valutazione

del profilo del candidato nominato e di quello dell'insorgente. A ragione il

ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per la

mancata comunicazione del nominativo del candidato prescelto. Tale informazione

preclude in effetti le possibilità del ricorrente di difendersi in maniera

efficace. Come recentemente stabilito dal Tribunale, non può essere tutelata la

prassi dell'Amministrazione cantonale, che costringe di fatto i candidati

scartati a introdurre ricorso per ottenere questa informazione basilare e determinante

per la valutazione del buon fondamento della scelta operata dall'autorità di

nomina (STA 52.2024.92 del 6 novembre 2024 consid. 2.4). Per contro, atteso che

in questa materia basta una motivazione succinta della decisione di assunzione,

il riassunto della valutazione delle due candidature comunicato al ricorrente

soddisfa le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in relazione alla

tutela del diritto di essere sentito. Avendo l'Autorità fornito il nominativo

della persona assunta in questa sede, il vizio può comunque ritenersi sanato,

posto che il Tribunale esamina liberamente fatti e diritto. Un rinvio degli

atti al committente affinché notifichi una decisione completa e non

anonimizzata si tradurrebbe in un inutile esercizio di stile.

3.

Secondo il

ricorrente, l'Autorità avrebbe pure violato il suo diritto di essere sentito

per non avergli permesso di accedere agli atti; rifiuto che non troverebbe

alcuna giustificazione, nemmeno nella legislazione sulla protezione dei dati

invocata dalla Sezione delle risorse umane.

3.1

La facoltà di consultare gli atti, pure componente del diritto di essere

sentito, è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un

procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale

diritto può essere eccezionalmente negato soltanto a protezione di legittimi

interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso; il rifiuto

dev'essere motivato e annotato agli atti (art. 33 cpv. 1 LPAmm). L'atto il cui

esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto

se l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto

essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare

prove contrarie (cpv. 2).

3.2

Il diritto di consultare gli atti si estende anche a dopo la pronuncia

della decisione nell'ottica di una possibile impugnazione (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in:

Waldmann/Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG],

III ed., Zurigo 2023, n. 32 ad art. 26). Anche in questo caso il diritto di

esaminare gli atti può essere negato a tutela di interessi pubblici o privati

(art. 33 LPAmm per analogia; DTF 129 I 249 consid. 3; STA 52.2021.194 del 9

maggio 2022 pubbl. in: RtiD I-2023 n. 16, consid. 4.1.2). Gli interessi

privati, di una parte o di un terzo, suscettibili di giustificare una

restrizione all'accesso agli atti, possono riguardare la garanzia della libertà

personale e della sfera privata, la protezione dell'integrità personale, la

tutela dell'intimità di una persona o la protezione di segreti commerciali (Adrien Ramelet, Le droit de consulter le

dossier en procédure administrative, pénale et civile, Berna 2021, n. 478

seg.). Un particolare aspetto della protezione della sfera privata concerne la

protezione dei dati personali, diritto fondamentale sancito dall'art. 13 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) che garantisce a chiunque il diritto di stabilire se terzi, pubblici o

privati, possano raccogliere, trattare o conservare informazioni che lo

riguardano. L'effetto della garanzia è quello di subordinare a determinate

condizioni il trattamento dei dati, compresa la trasmissione a terzi (Ramelet, op. cit., n. 482 e 502). La

protezione è poi concretizzata da leggi speciali, in particolare, per quanto

attiene agli organi pubblici nel Cantone Ticino, la legge sulla protezione dei

dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100).

Come emerge dalla nota marginale dell'art. 33 LPAmm (eccezioni),

il rifiuto di esaminare gli atti ha carattere eccezionale. Ciò può quindi

avvenire solo in presenza di interessi pubblici o privati preponderanti

(cfr. messaggio

n. 6645

del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 10.4, pag. 19). Il semplice disagio

legato alla scoperta della parte avversa di fatti sconvenienti o che non si

desidera comunicare ad altri non è sufficiente (Ramelet,

op. cit., n. 506 seg.).

3.3

Nel caso concreto,

l'autorità di nomina, dopo aver notificato la decisione impugnata, ha negato al

ricorrente qualsiasi possibilità di consultare gli atti del concorso. Tale

rifiuto, esteso a qualsiasi documento, è da ritenere ingiustificato. Se da un

lato occorre senz'altro tutelare i dati personali dei candidati, è pur vero che

nascondere qualsiasi informazione relativa alla persona nominata ostacola in

maniera eccessiva i diritti di difesa dell'interessato. In capo all'impiegato

neo assunto non può infatti essere riconosciuto alcun interesse preminente a

che il suo nominativo e le altre informazioni principali relative al suo

percorso di studi e alle sue esperienze professionali pregresse contenute nel curriculum

vitae non siano comunicate ai candidati delusi dall'esito del concorso che

ne facciano richiesta. Si tratta infatti di elementi indispensabili a valutare

il buon fondamento della decisione ed eventualmente l'opportunità di

contestarla. Quand'anche si volesse riconoscere un interesse preponderante in

capo a CO 1 a mantenere segreti i propri dati personali, il modo di agire dell'Autorità

sarebbe comunque lesivo del principio della proporzionalità. Non risulta

infatti dagli atti che essa si sia premurata di interpellare l'interessato per

chiedergli il suo consenso a trasmettere le informazioni richieste, prima di

negare in modo assoluto qualsiasi consultazione del carteggio da parte del

ricorrente. Al di là del fatto che, come osserva l'insorgente, una persona che

partecipa al concorso per un posto pubblico deve attendersi che la sua

assunzione sarà resa nota, quantomeno ai candidati.

Occorre quindi

concludere che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato violato

anche sotto questo aspetto.

In questa sede, la

Sezione delle risorse umane ha trasmesso il dossier di candidatura di CO 1.

Sulla documentazione versata agli atti, il ricorrente ha avuto ampio modo di

esprimersi, per cui il vizio può ritenersi sanato. La questione non merita

ulteriore approfondimento dal momento che il ricorso va comunque accolto nel

merito.

4.

4.1. L'art. 12 cpv. 1 LORD subordina la nomina dei

dipendenti del Cantone all'esperimento di un concorso. Il concorso si configura come un procedimento ordinato,

mediante il quale lo Stato sollecita chiunque sia in possesso dei requisiti

fissati dalla legge e dal bando a candidarsi per occupare un determinato posto

nell'Amministrazione cantonale. Esso mira a

permettere al datore di lavoro di individuare il candidato più idoneo a

occupare la posizione vacante, assicurando nel contempo la parità di

trattamento tra i concorrenti. Il concorso non conferisce ai partecipanti alcun

diritto di essere assunti. Anche se soddisfano i requisiti prestabiliti, i

concorrenti non possono rivendicare né la nomina, né l'incarico (cfr. RtiD I-2009

n. 2 consid. 1.2).

4.2

Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti

per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto

vincolata ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle

esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (RtiD I-2015 n. 3

consid. 2). Nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento,

l'autorità è tenuta a esprimere un giudizio

fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni estranee e

rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli

riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità. Il suo

giudizio, nella misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte

del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69

LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché

integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza

di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo

dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve

quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato

dall'autorità di nomina (cfr. messaggio n. 6645 cit., pag.

59; Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61).

5.

Nel merito della

valutazione delle candidature, il ricorrente mette in dubbio che il candidato

assunto disponga di un titolo di studio accademico completo (bachelor e

master), come richiesto dal bando di concorso. Sostiene in particolare che la

laurea in scienze dei beni e delle attività culturali rilasciata

dall'Università degli studi ____________________ corrisponderebbe a un

bachelor, mentre il master universitario di I livello in formatori

interculturali di lingua italiana per stranieri non equivarrebbe al master come

inteso nel sistema formativo svizzero. Si tratterebbe di un semplice corso di

perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, per

giunta svolto online. Questo, oltretutto, apparterrebbe a un ambito per nulla affine

alla storia dell'arte.

5.1

L'autorità di nomina ha fornito la seguente valutazione dei candidati.

CO 1

(…) presenta le competenze e l'esperienza richieste

per la funzione e una convincente motivazione personale. Attivo da oltre 15

anni in ambito museale, nella sua funzione attuale (…) sviluppa il piano

quinquennale delle esposizioni, svolge e coordina le attività di ricerca, cura

mostre e pubblicazioni e assicura la gestione finanziaria. Nel corso del primo

colloquio ha focalizzato l'attenzione sulla collezione quale possibile fonte di

ricerche e collaborazioni con altri musei, università e rete di storici

dell'arte. Un altro punto giudicato positivamente dalla commissione è la

pluridisciplinarità nell'approccio ai contenuti della Pinacoteca.

Al secondo colloquio, il candidato ha risposto al tema

relativo alle attività da condurre durante il periodo della ristrutturazione,

chiusura e riapertura dell'istituto con una riflessione su quattro assi fondamentali:

collezione, pubblico, sostenibilità, risorse umane. Con la propria

presentazione [CO 1] ha espresso un approccio in linea con i concetti e i

metodi della museologia attuale e dei mutamenti in atto nel rapporto con il

pubblico, in accordo con le riflessioni condotte dal Consiglio Internazionale

dei Musei ICOM. La commissione ha apprezzato l'attenzione espressa dal

candidato nei confronti delle problematiche legate alla gestione del personale

dell'istituto e del clima nell'ambiente di lavoro. Considerata la fase

complessa dello sviluppo della Pinacoteca Züst, la commissione è convinta che

le qualità professionali e personali di [CO 1] siano le più idonee per assumere

la Direzione dell'Istituto.

Alla domanda in merito alla percentuale del 60% per il posto di direzione, il

candidato conferma il proprio interesse.

RI 1

RI 1 nel primo colloquio evidenzia il proprio

interesse per il patrimonio artistico cantonale e per la Pinacoteca Züst quale

unica istituzione esclusivamente cantonale. Fra le indicazioni emerse nel corso

del colloquio, va rilevata l'intenzione del candidato di favorire la scoperta

di figure meno note presenti nella collezione, lo sviluppo di progetti di

esposizioni tematiche e un'attenzione al tema dell'emigrazione artistica e

delle maestranze ticinesi.

Nel secondo colloquio, RI 1 illustra le proprie idee

per affrontare il periodo di chiusura dell'istituto per permettere i lavori di

ristrutturazione, ipotizzando uno sviluppo della comunicazione tramite i social

media per mantenere la presenza della __________ anche nel periodo di chiusura

al pubblico. Per la riapertura proporrebbe una mostra dedicata al Barocco in

Ticino. Come aveva già accennato nel primo colloquio, il candidato sottolinea

la necessità di una riattualizzazione delle modalità dell'offerta museale per

poter raggiungere adeguatamente il pubblico.

In conclusione dell'incontro la commissione evidenzia

la necessità di poter garantire una proficua collaborazione con gli altri

istituti ticinesi e alla domanda rivolta dalla Direttrice della Divisione in merito

ai rapporti tenuti con la Sezione della logistica dell'amministrazione

cantonale in occasione della ristrutturazione di __________, egli ribadisce di

aver agito nell'interesse dell'istituzione.

5.2

Il bando di

concorso richiedeva un titolo di studio accademico completo in storia dell'arte

o materie affini (cfr. supra, consid. A).

Sia l'Autorità di

nomina sia il candidato nominato sostengono che quest'ultimo dispone dei

requisiti formali imposti dal bando in punto alla formazione. Malgrado le

circostanziate critiche dell'insorgente a questo proposito, essi non si premurano

tuttavia di dimostrare che i diplomi esibiti da CO 1 corrispondano al livello

richiesto dal bando di concorso. In particolare, non è dato di sapere se

l'autorità abbia considerato il Master di I livello in formatori

interculturali di lingua italiana per stranieri equivalente a un diploma

che, in aggiunta al bachelor, è idoneo a completare un percorso di studi accademici.

Ciò che appare dubbio già a una semplice consultazione del sito internet

dell'Università __________, da cui emerge che si tratta di un corso della

durata di un anno, impartito online, che dà diritto a 60 crediti (cfr. <>

sotto Formazione/offerta formativa/master/Filis - Formatori interculturali di

lingua italiana per stranieri - XIV edizione online [consultato il 10 febbraio

2025]).

L'Autorità di nomina

non sembra nemmeno aver valutato l'affinità dell'ambito in cui è stato

conseguito tale diploma con la storia dell'arte, altro aspetto che a prima

vista non sembra essere dato.

Occorre piuttosto

rilevare che essa non ha esaminato accuratamente i dossiers dei due

candidati in relazione alla loro formazione. In effetti, nulla traspare al

proposito dal riassunto delle valutazioni sopra riportate. Solo in questa sede

l'Autorità abbozza un confronto tra le due candidature sotto questo aspetto, sostenendo

che gli studi del candidato assunto, in scienze dei beni e delle attività

culturali, sarebbero più afferenti ai compiti di gestione museale rispetto alla

laurea in lettere conseguita dal ricorrente, di cui non mette in ogni caso in

dubbio l'idoneità ad assumere la funzione. Sennonché, quest'ultimo ha indicato

sia nel suo curriculum vitae sia nella lettera di presentazione di

disporre di un titolo di studio in storia dell'arte. Una verifica appena

diligente della candidatura dell'insorgente avrebbe pertanto condotto l'Autorità

di nomina a richiedergli spiegazioni in occasione del colloquio, durante il

quale lo stesso avrebbe potuto esporre le ragioni per cui ritiene di vantare

una laurea in storia dell'arte rilasciata dall'Università degli studi di __________,

oltre a un titolo di livello universitario rilasciato dall'Accademia di belle

arti di __________ a __________. Avrebbe potuto in particolare illustrare, come

ha diffusamente fatto in questa sede con argomenti per nulla improbabili, le

specificità del sistema formativo in vigore negli anni '90, quando ha iniziato

il suo percorso di studi.

5.3

Da quanto precede,

si deve concludere che il Consiglio di Stato ha omesso di accertare la

conformità dei titoli di studio esibiti da CO 1 ai requisiti annunciati nel

bando di concorso. Aspetto, quello del percorso di studi, che non è stato

tenuto in considerazione nel confronto delle candidature, pur essendo

senz'altro atto a concorrere - assieme ad altri, segnatamente l'esperienza

professionale, l'attitudine e la motivazione - a determinare il profilo più

competente e adatto ad assumere la funzione. Tali mancanze, inammissibili per qualsiasi

procedura di assunzione nel posto pubblico, lo sono a maggior ragione nel caso

della nomina di un funzionario dirigente presso la Divisione della cultura e

Dispositivo

degli studi universitari. Già per questi motivi, la decisione è pertanto

insostenibile.

6. Il ricorso deve

essere accolto e la decisone impugnata annullata. Gli atti vanno rinviati al

Governo per nuova decisione, previa verifica dell'idoneità di CO 1.

La tassa di giustizia è

posta a carico dello Stato e del resistente secondo il reciproco grado di

soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili in assenza

di parti vincenti patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione impugnata

è annullata;

1.2. gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato e di CO 1 in ragione di

un mezzo (fr. 900.-) ciascuno.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera