52.2024.326
Dipendente comunale. Provvedimento disciplinare. Prescrizione
14 ottobre 2025Italiano16 min
prescrizione dell'azione disciplinare di un anno dalla conoscenza della trasgressione,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.326
Lugano
14
ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 5 settembre
2024 del
RI
1
rappresentato
dal suo RA 1
contro
la risoluzione del 3 luglio 2024 (n. 3335) del
Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa di CO 1 avverso la decisione
del 27 novembre 2023 con cui il Municipio di RA 1 gli ha inflitto un
ammonimento e una multa disciplinare di fr. 500.-;
ritenuto, in
fatto
A. CO 1 lavora alle
dipendenze del Comune RA 1 quale capo-unità della squadra esterna dell'Ufficio tecnico
dal 2013.
B. Il 30 marzo 2022 si è
verificato un diverbio tra CO 1 e il suo sottoposto R__________ a seguito del
quale quest'ultimo ha afferrato il caposquadra per le spalle cagionandogli un
graffio al braccio sinistro. L'episodio è stato oggetto di un procedimento
penale, conclusosi con la condanna per vie di fatto a carico di R__________.
C. Il 5 aprile 2022, IQ
Center SA, su incarico del Municipio di RA 1, ha tenuto colloqui con i collaboratori
della squadra esterna, al fine di verificarne l'ambiente. Dall'analisi,
confluita in un rapporto del 6 aprile 2022, è emersa una situazione tra le
più critiche che abbiamo visto nel corso della nostra attività professionale,
al punto che è logico chiedersi se è possibile ancora costruire un futuro con
un gruppo di persone fortemente diviso, con evidenti rancori personali e
atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con un corretto atteggiamento sul
lavoro.
D. Il 26 aprile 2022 il
Municipio ha quindi affidato all'avv. __________ il compito di chiarire la
situazione in seno alla squadra esterna e accertare la fondatezza delle
segnalazioni giunte in merito a comportamenti inappropriati di alcuni
dipendenti, al fine di determinare se vi fossero gli estremi per l'adozione di
misure disciplinari. Nell'ambito di tale inchiesta, CO 1 è stato sentito in due
occasioni, la prima il 31 maggio 2022 e la seconda l'8 settembre 2022.
E. Il 2 marzo 2023 l'avv.
__________ ha consegnato un rapporto all'Autorità di nomina, in cui ha rilevato
atteggiamenti contrari alle più elementari regole di convivenza sul posto di
lavoro, nonché nocivi all'immagine dell'amministrazione. Ha pertanto segnalato
possibili violazioni dei doveri di servizio da parte di alcuni dipendenti, tra
cui CO 1.
F. Il 20 aprile
2023 il Municipio ha comunicato a CO 1 l'apertura di un'inchiesta disciplinare
nei suoi confronti, rinviando, per quanto atteneva agli addebiti mossi, al
predetto rapporto dell'avv. __________.
G. Raccolte le
osservazioni del dipendente, con decisione del 27 novembre 2023 l'Autorità di
nomina ha formalmente ammonito il dipendente e gli ha inflitto una multa di fr.
500.-. In sintesi, gli ha rimproverato carenze nei doveri di conduzione e di
servizio per non essere intervenuto verso il collega R__________ impedendogli
di guidare se sotto effetto di cannabis (anche solo la sera) o alcool (anche
solo fuori servizio). Inoltre, il Municipio ha ritenuto CO 1 responsabile di
atteggiamenti di natura sessuale verso alcuni colleghi. Infine,
configurerebbero violazioni dei doveri di servizio i comportamenti messi in
atto dal dipendente nei confronti di collaboratori che nell'ambito
dell'inchiesta disciplinare avevano rilasciato dichiarazioni a suo sfavore.
H. Con risoluzione del 3
luglio 2024, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato da CO 1 contro
la predetta decisione municipale, annullandola. Esso ha rilevato che a norma
dell'art. 34 del regolamento organico per i dipendenti del Comune e delle
Aziende municipalizzate di __________ del 24 febbraio 2003 (ROD), l'avvio dell'inchiesta
e un eventuale provvedimento disciplinare si prescrivono entro un anno dal
giorno in cui il Municipio ha avuto conoscenza della mancanza ai doveri di
servizio. La norma, prevedendo un regime più vantaggioso per il dipendente
comunale, non sarebbe contraria alle disposizioni della legge organica comunale
del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), che prevede un termine di prescrizione di
cinque anni dalla trasgressione (art. 134a cpv. 2 prima frase LOC). Il Governo,
ritenendo altamente verosimile che l'Autorità di nomina fosse venuta a
conoscenza di almeno parte degli addebiti mossi nei confronti del dipendente
ben prima di un anno dall'inizio dell'inchiesta e della decisione impugnata, ha
ritenuto che questi non avrebbero potuto essere considerati in quanto molto
probabilmente prescritti.
Fatti
I. Il RA 1
insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione
governativa, chiedendone l'annullamento e la conferma della misura
disciplinare. Sostiene che la prescrizione è retta in via esaustiva dall'art.
134a cpv. 2 LOC, applicabile in quanto norma di diritto superiore introdotta
dopo l'entrata in vigore dell'ormai desueto ROD di RA 1. A sostegno della sua
tesi produce una risoluzione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli
enti locali del 13 maggio 2019 che, nell'ambito dell'approvazione del
regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori di un comune
ticinese, ha stralciato una disposizione che prevedeva un termine di
prescrizione dell'azione disciplinare di un anno dalla conoscenza della trasgressione,
in quanto non conforme all'art. 134a cpv. 2 LOC.
Le inadempienze rimproverate al dipendente sarebbero successive al 2018 e
pertanto sanzionabili. Ritiene che la causa sia matura per essere decisa dal
Tribunale nel merito, senza che si renda necessario un rinvio all'autorità
inferiore per nuova decisione. Stigmatizza infine la ripartizione degli oneri
processuali da parte del Consiglio di Stato, che ha posto a carico del Comune
la tassa di giustizia, malgrado si tratti di una causa in cui l'ente pubblico
ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e non a difesa di
interessi finanziari.
J. All'accoglimento
del gravame si oppone CO 1. Osserva che gli addebiti mossi nei suoi confronti
non sarebbero provati né sufficientemente circostanziati. Sostiene inoltre che
ogni violazione sarebbe in ogni caso prescritta, come rilevato dal Governo.
K. Anche il Consiglio di
Stato chiede di respingere il gravame, senza formulare osservazioni.
L. Con la replica e
la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
LOC. La legittimazione attiva del Comune ricorrente è data (art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. La LOC
disciplina il diritto dei dipendenti del comune al titolo III.
Secondo l'art. 135 cpv. 1 LOC, i rapporti d'impiego con i dipendenti del comune
devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico
dei dipendenti. Oltre alle disposizioni della legge cantonale, il regolamento
stabilisce le funzioni, i requisiti per le assunzioni, le classi di stipendio,
gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di
cauzioni (art. 135 cpv. 2 prima frase LOC). Il cpv. 3 della norma prevede
inoltre che, in deroga alle disposizioni non vincolanti del titolo III, i
comuni possono adottare le disposizioni della LORD. Le disposizioni vincolanti
sono gli art. 127 (se non vi è opzione per un regime a tempo indeterminato),
128, 133, 135 e quelle del Capitolo II concernente il Segretario comunale (cfr.
messaggio n. 7244 del 26 ottobre 2016 concernente la revisione di alcuni
articoli della LOC, pag. 10).
2.2
Per l'art. 134
cpv. 1 LOC, la violazione di doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali,
la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate,
sono punite dal municipio con provvedimenti disciplinari che variano
dall'ammonimento alla destituzione, riservata l'azione penale. L'art. 134a cpv.
3.
LOC stabilisce che la facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in
cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento
penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato
fino a un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale. La norma è
stata introdotta con modifica legislativa del 7 maggio 2008, riprendendo quanto
previsto dall'art. 39 cpv. 1 LORD.
2.3
L'art. 31 ROD
stabilisce i provvedimenti disciplinari che il Municipio può adottare nei
confronti dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di servizio. L'art.
34.
ROD, dal marginale "termini e prescrizione" prevede che l'avvio
della procedura e un eventuale provvedimento disciplinare si prescrivono entro
un anno dal giorno in cui il Municipio ha avuto conoscenza della mancanza ai
doveri di servizio; restano riservate eventuali successive procedure ricorsuali
(cpv. 1). Tale termine è sospeso qualora il Municipio intenda subordinare
l'adozione di un provvedimento disciplinare all'esito di un procedimento penale
(cpv. 2). L'avvio dell'inchiesta disciplinare, soggiunge il cpv. 3, deve
avvenire in ogni caso entro 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la
mancanza ai doveri di servizio.
2.4
La norma
comunale, nella misura in cui prevede un termine di prescrizione relativo di un
anno dalla conoscenza della violazione dei doveri di servizio, si pone in
contrasto con l'art. 134a cpv. 2 LOC. Quest'ultimo disposto, entrato in vigore
il 1° gennaio 2009, regola una volta per tutte la prescrizione della facoltà di
punire disciplinarmente i dipendenti comunali. Al Comune sarebbe pertanto
possibile derogare a tale normativa adottando il regime della LORD (art. 135
cpv. 3 LOC) che, come visto, su questo aspetto è tuttavia identico (cfr. art.
39.
cpv. 1 LORD).
2.5
Ne discende che
il termine di prescrizione applicabile alla presente fattispecie è quello di
cinque anni a decorrere dalla violazione dei doveri di servizio stabilito
dall'art. 134a cpv. 2 LOC.
In mancanza di una
disposizione che lo preveda espressamente, le procedure di ricorso non
sospendono il decorso del termine. (STA 52.2009.159 del 28 settembre 2009
consid. 2.1.).
3.
Come rileva il Governo,
il Municipio non ha determinato con precisione la data in cui si sarebbero
verificati gli addebiti mossi nei confronti del dipendente. A ben vedere,
questi si riferiscono ad atteggiamenti ripetuti nel tempo, più che a episodi
puntuali.
Né con la decisione
impugnata né negli allegati di causa l'Autorità di nomina indica fatti concreti
che permettano di stabilire con esattezza quando CO 1 sarebbe venuto meno ai
suoi doveri di servizio.
È pur vero che dalla
documentazione agli atti emerge che per quanto attiene alla problematica
relativa al consumo di alcool da parte di R__________, il resistente ha
dichiarato (cfr. verbale interrogatorio del resistente del 31.5.2022, pag. 2,
righe 12-14):
Circa il consumo di alcool durante il servizio posso
dire che è capitato che vi fosse consumo di alcool in servizio da parte di un
operaio, e meglio R__________. Di questo fatto avevo informato la responsabile
UT in primavera 2021.
Si può quindi desumere
che le inadempienze rimproverate al caposquadra risalgano a quel periodo.
In riferimento agli atteggiamenti
di natura sessuale non vi sono invece indicazioni precise su quando gli episodi
si sarebbero verificati. Soltanto in merito ad apprezzamenti pesanti di natura
sessuale proferiti dagli operai vi è la dichiarazione di Maura Mossi Nembrini
secondo cui la stessa sarebbe intervenuta in un'occasione nella primavera 2021
(cfr. verbale di interrogatorio di Maura Mossi Nembrini del 15 giugno 2022,
pag. 1, righe 46-52). Per contro, le dichiarazioni degli operai R__________ e V__________
riportano episodi in cui CO 1 avrebbe avuto atteggiamenti equivoci nei loro
confronti, ma non li collocano nel tempo. Non si può escludere che questi
risalgano a un periodo precedente all'ottobre 2020 e che l'azione disciplinare
sia pertanto prescritta. Infatti, R__________ durante la sua audizione ha informato
del suo rapporto con CO 1 facendo ampio riferimento a fatti risalenti al 2018 e
2019.
Le dichiarazioni di Mauro V__________ sembrano riferirsi al periodo
iniziale del suo impiego all'interno della squadra, risalente a circa due
anni e mezzo prima del colloquio del 13 maggio 2022.
In assenza di
informazioni più dettagliate, occorre concludere che per una parte dei fatti
rimproverati a CO 1 potrebbe essere intervenuta la prescrizione. Il quesito non
merita di essere ulteriormente approfondito dal momento che, anche nel merito,
la sanzione non regge alla critica.
4.
Il Consiglio di Stato, avendo accertato la prescrizione
dell'azione disciplinare, non ha esaminato il quesito di sapere se il
provvedimento fosse giustificato. Per economia di procedura e così come
sollecitato dal ricorrente, senza obiezioni da parte del resistente, ci si può esimere
nel caso concreto dal rinviare gli atti al Governo affinché si pronunci sulla
questione.
4.1
Con decisione del
27.
novembre 2023 il Municipio ha inflitto un ammonimento e una multa di fr.
500.- al dipendente per violazione dei doveri di servizio.
Richiamato il rapporto
di inchiesta del 2 marzo 2023, il Municipio ha rimproverato innanzitutto a CO 1
di non essere intervenuto verso il collega R__________ impedendogli di guidare
sotto effetto di cannabis (anche solo la sera) o alcool (anche solo fuori servizio).
Nel citato rapporto, il
consulente incaricato dall'Esecutivo comunale ha evidenziato quanto segue:
Lo stesso R__________, a detta del caposquadra CO 1,
ha attraversato un periodo di difficoltà personali che lo avrebbero reso in
certi momenti dedito ad alcool e fumo (canne, come le descrive lo stesso
R__________).
L'interessato ammette unicamente di bere qualche sorso
di caffè corretto e l'uso di cannabis a scopo terapeutico.
In mancanza di maggiori indizi non si può determinare
l'ampiezza della gravità di simili atteggiamenti da parte di R__________. Per
cui in merito si può soltanto affermare che saltuariamente egli abbia sorbito
caffè corretto, il che non permette ritenere che avesse prestato servizio in
condizioni non idonee.
Sul medesimo argomento però occorre chinarsi in quanto
le affermazioni di CO 1 sono di più alta portata e rappresentano violazione dei
doveri di cui sopra (art. 24 ROD).
Delle due l'una: o CO 1 effettivamente ha assistito a
tali fatti (VA 31.5.22 pag. 2) ma allora egli stesso avrebbe violato i suoi più
elementari doveri di caposquadra permettendogli di lavorare in quelle
condizioni (non bastando certamente il fatto di averlo eventualmente segnalato
alla direttrice [cosa che lei nega, ma che lo stesso R__________ conferma VR
pag. 1.6.22, pag. 1]) oppure non vi ha assistito ma comunque, nell'affermarlo e
nell'ammettere che gli ha permesso di lavorare (e forse condurre veicoli)
comunque ha, a sua volta mancato, ai suoi doveri di superiore gerarchico e
mancato nei doveri di sorveglianza di cui all'art. 30 cpv. 4 ROD.
Tale considerazione assume ancora maggiore forza se si
considera che per suo stesso dire (VA 31.5.22, pag. 6) CO 1 ammette la
conoscenza dell'uso regolare di cannabis da parte di D__________ che conduce veicoli
comunali.
4.2
Dalle conclusioni
testé riportate emerge che l'inchiesta non ha permesso di stabilire che gli
operai R__________ e D__________ abbiano lavorato in condizioni inidonee. Non
si vede quindi che responsabilità possa essere addossata a CO 1 per avergli permesso
di prestare servizio. Ciò che semmai emerge è che il medesimo ha verosimilmente
avvertito la direttrice del consumo di alcool da parte di R__________, compatibilmente
con il suo dovere di diligenza.
Il rimprovero mosso
dall'Autorità di nomina di non aver impedito al sottoposto di guidare sotto
effetto di alcool o cannabis non appare pertanto retto da accertamenti
sufficienti. Tanto più che essa ha aggiunto che tali inadempienze sarebbero
date qualora il caposquadra avesse agito anche solo la sera e anche
solo fuori servizio. Precisazioni che, da un lato, attestano che la
violazione sul posto di lavoro non è dimostrata e, dall'altro, appaiono porre
in capo al dipendente un onere di sorveglianza sproporzionato sulla vita
privata degli operai.
4.3
In relazione agli atteggiamenti
a sfondo sessuale, il Municipio ha rilevato che, seppur non configurino una
molestia in senso penalmente rilevante, sarebbe innegabile che questi hanno
disturbato chi li subiva. L'Autorità non ha citato alcun episodio specifico, ma
si è limitata a rinviare genericamente alle deposizioni agli atti.
Né con la decisione
disciplinare né dinanzi alle istanze di ricorso l'Autorità di nomina ha formulato
alcuna critica circostanziata nei confronti del dipendente. Non vi è, in
particolare, alcun riferimento concreto a specifici episodi in cui si sarebbero
verificati questi comportamenti di natura sessuale, né a chi siano stati
rivolti.
Su questo tema, il
rapporto di inchiesta riferisce che le versioni raccolte dai dipendenti
interrogati non sono univoche. Sottolinea che, qualora fossero confermati,
simili atteggiamenti del caposquadra configurerebbero una violazione dei doveri
di rispetto delle altrui sensibilità in ambito lavorativo. Questo dimostra che
i comportamenti attribuiti al resistente non sono sufficientemente comprovati.
Sebbene dalle
deposizioni agli atti vi siano senz'altro indizi circa atteggiamenti di CO 1
equivoci e non graditi, mancano approfondimenti sulle concrete circostanze in
cui questi sono avvenuti per poter considerare che lo stesso abbia violato i
suoi doveri di servizio. Tant'è che l'Autorità di nomina non è stata in grado
di precisare i propri addebiti.
4.4
Infine, per quanto
attiene al rimprovero secondo cui il dipendente avrebbe dimostrato svariati
atteggiamenti nei confronti di collaboratori che non avevano testimoniato a
suo favore nell'ambito dell'inchiesta disciplinare, si rileva che si tratta di
fatti posteriori alla chiusura dell'inchiesta, su cui il dipendente nemmeno è
stato invitato ad esprimersi.
4.5
Visto quanto
precede, le censure del Comune ricorrente vanno respinte siccome, nella misura
in cui non è intervenuta la prescrizione, la sanzione inflitta non poggia su
fatti sufficientemente documentati.
5.
Il ricorso va
quindi respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del Comune, intervenuto in causa quale datore di
lavoro in difesa di propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm; DTF 136 I 39 consid. 8.1.4). Il
medesimo rifonderà all'insorgente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- già anticipata dal Comune, rimane a suo carico. Lo
stesso verserà a CO 1 fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr.
art. 83 lett. g e 85 LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera