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Decisione

52.2024.34

Multa disciplinare - medico che dichiara pubblicamente di non aver mai rispettato l'obbligo di indossare una mascherina facciale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture (tra cui gli studi medici)

8 ottobre 2024Italiano22 min

dr. med. RI 1 ha partecipato alla trasmissione televisiva “__________” della __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.34

Lugano

8

ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 19 gennaio

2024 del

RI 1

patrocinato

da PA 1

contro

la decisione del 29 novembre 2023 (n. 5795) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione dell'11 aprile 2023 con cui il Dipartimento della sanità

e della socialità gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 2'000.- per

violazione dei suoi obblighi professionali;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Con risoluzione del 10

marzo 1983 l'allora Dipartimento delle opere sociali ha concesso a RI 1

l'autorizzazione al libero esercizio e l'esercizio a titolo dipendente nel

Canton Ticino della professione di medico, attività che lo stesso svolge nel

proprio studio di __________ in forza di due autorizzazioni di rinnovo

rilasciate dall'Ufficio di sanità il 2 maggio 2020 e il 2 maggio 2022.

B. L'8 novembre 2021 il

dr. med. RI 1 ha partecipato alla trasmissione televisiva “__________” della __________

in cui si è discusso il tema della votazione federale, poi svoltasi il 28 novembre

2021, riguardante la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre

2020 (Legge COVID-19; RS 818.102) e, più in generale, le varie misure di

politica sanitaria adottate dalle autorità in seguito all'urgenza pandemica.

Nell'ambito del dibattito condotto da __________, il dr. med. RI 1 ha dichiarato

quanto segue (circa minuto 26:45 della trasmissione):

Io ho sempre visitato durante tutta la pandemia.

Io c'ho tantissimi pazienti e non ho mai messo la mascherina. Eppure nessuno

dei miei pazienti si è ammalato. I miei pazienti entrano dentro con la

mascherina perché nello studio bisogna mettere la mascherina, poi quando sono

con me dico “Vuoi lasciare la mascherina o vuoi levarla?” La maggior parte la

vuole levare. Io sono a posto. Io non sono stato vaccinato ma ho fatto la

malattia. Non mi sono accorto di niente, quindi non vedo perché avendo fatto la

malattia devo imporre agli altri la mascherina. È una questione di libertà individuale.

(…)

È giusto che chi vuole proteggersi si metta cinquantamila mascherine e

quarantamila guanti, ma è anche giusto che chi crede che la sua persona non può

contaminare gli altri… io non ho mai contaminato nessuno. Anzi mi hanno

contaminato, però sto bene. E quindi dobbiamo lasciare questa libertà. Chi

vuole proteggersi che si protegga. Chi invece pensa che questa protezione

servono a niente o peggiorano la situazione, le lasciamo fare.

Con scritto del 12 gennaio 2022 l'Ufficio di sanità del Dipartimento della

sanità e della socialità (DSS) ha pertanto segnalato al Ministero pubblico la

condotta del medico per possibile violazione dell'ordinanza sui provvedimenti

per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23

giugno 2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021 379).

C. A seguito di tali

dichiarazioni, il 1° febbraio 2022 il DSS ha disposto l'apertura di un

procedimento amministrativo ai sensi degli art. 38 e 43 della legge federale

sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed; RS 811.11) e

art. 56 e 59 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento

sanitario (LSan; RL 801.100) nei confronti del RI 1, affidando al contempo

l'istruzione dello stesso alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan).

Quest'ultima ha quindi chiesto all'interessato di prendere posizione, ciò che egli

ha fatto con osservazioni del 17 febbraio e del 1° settembre 2022 contestando,

in sostanza, gli addebiti mossigli.

D. Con decisione dell'11

aprile 2023 il DSS, facendo proprie le conclusioni a cui era pervenuta la CVSan

nel suo avviso del 1° marzo 2023 allestito in esito all'istruttoria compiuta,

ha risolto di infliggere al dr. med. RI 1 una multa di fr. 2'000.- per aver

violato i propri obblighi professionali. In sostanza, esso ha ritenuto che

astenendosi dall'indossare la mascherina facciale durante le visite nonostante

l'obbligo legale, permettendo ai pazienti di levarla e proferendo maldestre

affermazioni in merito a tale prassi con il rischio di una pericolosa

propaganda, il medico abbia violato il proprio dovere di tutelare i propri

pazienti e di agire in modo accurato e coscienzioso (art. 40 lett. a e c LPMed).

E. Con giudizio del 29

novembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dal dr.

med. RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale. L'Autorità di ricorso si

è allineata a quanto ritenuto dal DSS considerando che il comportamento tenuto

dal medico configurasse una violazione dei suoi obblighi professionali,

segnatamente quelli di tutela dei pazienti e di agire in modo accurato e

coscienzioso. Ha quindi considerato che il provvedimento adottato fosse

correttamente commisurato alle circostanze del caso e rispettoso del principio

della proporzionalità.

F. Contro

quest'ultima pronuncia il dr. med. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento, unitamente a quello della

decisione dipartimentale. In sintesi, egli sostiene che l'obbligo di portare la

mascherina facciale concerneva ogni singola persona per cui il medico non aveva

la competenza né la facoltà di imporre ai pazienti di indossarla; afferma poi

che solo all'interno del locale per le visite (e non nelle altre zone dello

studio medico), in virtù del margine di apprezzamento di cui all'art. 6 cpv. 2

lett. b Ordinanza COVID situazione particolare, l'insorgente comunicava di non

portare la mascherina, rispettivamente di non pretendere che i pazienti la

portassero. Contesta l'efficacia della mascherina per contrastare i contagi e

che si possa far divieto ad una persona, e ancor meno a un medico, di esprime

pubblicamente la propria opinione al riguardo.

G. All'accoglimento del

ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione è pervenuto il DSS, con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

H. Il dr. med. RI 1 non

ha presentato osservazioni di replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 99a cpv. 1 LSan. La

legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Giusta l'art. 40

LPMed, chi esercita liberamente una professione medica universitaria deve

osservare i seguenti obblighi professionali:

a. esercitare la

professione in modo accurato e coscienzioso; deve altresì rispettare i limiti

delle competenze acquisite nell'ambito della formazione, del perfezionamento e

dell'aggiornamento;

b. approfondire,

estendere e migliorare le proprie conoscenze, attitudini e capacità

professionali grazie all'aggiornamento permanente;

c. tutelare i

diritti dei pazienti;

d. praticare

esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse

generale, non ingannevole né invadente;

e. tutelare, nel

collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli

interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari;

f. osservare

il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;

g. prestare

assistenza in casi di urgenza e partecipare ai servizi di emergenza conformemente

alle prescrizioni cantonali;

h. concludere

un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e

all'entità dei rischi connessi alla sua attività o fornire una garanzia

equivalente.

Questa enumerazione è esaustiva (messaggio concernente la legge federale sulle

professioni mediche universitarie, in: FF 2005, pag. 199 ad art. 40).

In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della

LPMed o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'art. 43 cpv. 1 LPMed stabilisce

che l'autorità di vigilanza può ordinare a titolo di misure disciplinari: un

avvertimento (lett. a); un ammonimento (lett. b); una multa fino a fr. 20'000.-

(lett. c); un divieto d'esercizio della professione come attività economica

privata sotto la propria responsabilità professionale per sei anni al massimo

(lett. d); un divieto definitivo d'esercizio della professione come attività

economica privata sotto la propria responsabilità professionale per l'intero

campo d'attività o per una parte di esso (lett. e).

Analoga regolamentazione è prevista dal diritto cantonale all'attuale art. 59

cpv. 1 LSan.

3.

3.1. Come

esposto in narrativa, il DSS, facendo proprie le conclusioni a cui era

pervenuta la CVSan al termine della sua inchiesta, ha ritenuto che il fatto di

non portare la mascherina durante la visita dei pazienti e permettendo a questi

ultimi di scegliere se indossarla, pubblicizzando per di più tale agire durante

una trasmissione televisiva, configura una violazione degli obblighi

professionali previsti dalle lett. a e c dell'art. 40 LPMed, segnatamente

quelli di agire in modo accurato e coscienzioso e di tutelare i diritti dei

pazienti.

Il ricorrente, da parte sua, contesta tali addebiti sostenendo che l'obbligo in

parola concerneva esclusivamente ogni singola persona per cui il medico non

aveva la competenza né la facoltà di imporre coattivamente ai pazienti di

portare la mascherina, ciò che ad ogni modo avveniva unicamente nel locale

destinato alle visite in virtù del margine di apprezzamento di cui all'art. 6

cpv. 2 lett. b Ordinanza COVID-19 situazione particolare. Egli ritiene pertanto

di aver agito in modo accurato e coscienzioso e di non aver violato in alcun

modo il diritto dei suoi pazienti. Contesta infine l'efficacia della mascherina

facciale nel limitare la trasmissione del virus, provvedimento che non

poggerebbe su nessuna solida base medico-scientifica, ed eccepisce che a nessun

cittadino, e ancor meno a un medico, possa essere impedito di esprimere

pubblicamente la propria opinione al riguardo.

3.2

Scopo principale delle misure disciplinari previste dalla LPMed è quello

di mantenere l'ordine nella professione, di assicurarne il funzionamento

corretto, di salvaguardarne il buon nome e la fiducia che i cittadini devono

poter riporre nei confronti di questa professione, così come proteggere il

pubblico contro quei membri che potrebbero non avere le necessarie qualità (STF

2C_922/2018 del 13 maggio 2019 consid. 6.2.2; Yves Donzallaz, Traité de droit médical,

Berna 2021, n. 4833 e 4989; Rachel

Christinat/Dominique Sprumont, La surveillance disciplinaire dans le

domaine de la santé in: Thierry

Tanquerel/

François Bellanger, Le droit disciplinaire, Zurigo 2018, pag. 107; Madeleine Hirsig-Vouilloz, La

responsabilité du médecin, Berna 2017, pag. 219).

A tal fine, l'art. 40 LPMed elenca, in modo esaustivo, le norme di

comportamento che ogni medico deve rispettare nell'ambito della relazione

individuale tra paziente e curante, doveri che comportano effetti anche sul

rapporto con la comunità, i colleghi, il personale e le autorità (Donzallaz, op. cit., n. 4842) e che se

(colpevolmente) violati possono determinare una responsabilità amministrativa

del medico.

A differenza tuttavia di quanto avviene in diritto penale, dove le norme che

prevedono le infrazioni indicano precisamente gli elementi costitutivi del

reato, nel diritto disciplinare la definizione degli atti punibili è

generalmente fissata mediante una clausola generale (Donzallaz, op. cit., n. 4913), in particolare quella di cui

all'art. 40 lett. a LPMed, poiché non è possibile enumerare precisamente tutte

le possibili violazioni ai doveri professionali (Donzallaz, op. cit., n. 4914). Data la formulazione ampia di

questi obblighi, la loro applicazione concreta necessita di un'interpretazione

fondata sull'insieme delle norme e principi generalmente riconosciuti in seno

alla professione (Donzallaz, op.

cit., n. 4955, e 4961; Christinat/Sprumont,

op. cit., pag. 107).

In questo senso, ogni azione, mancamento o omissione può provocare una sanzione

disciplinare se è incompatibile con il comportamento che può essere

legittimamente preteso da un simile professionista (Donzallaz, op. cit., n. 5000; Hirsig-Vouilloz, op. cit., pag. 223). La regola vale

chiaramente e in primo luogo per tutti gli atti commessi nell'esercizio della

professione; essa si estende anche alle attività extraprofessionali qualora la

gravità del caso rischi di ledere il sentimento di fiducia nei confronti del

medico in quanto tale (Donzallaz,

op. cit., n. 5001).

Nel caso concreto l'Autorità rimprovera al ricorrente la violazione delle lett.

a e c dell'art. 40 LPMed.

Giusta l'art. 40 lett. a LPMed il medico deve esercitare la professione medica

in modo accurato e coscienzioso: benché scopo della norma sia principalmente

quello di prevenire le infrazioni alle regole dell'arte, di natura piuttosto

tecnica, la stessa presuppone altresì un'obbligazione generale d'intrattenere

delle relazioni adeguate con i pazienti, le autorità, i colleghi e pure terze

persone (Donzallaz, op. cit., n.

4845.

e segg e n. 4999 e segg.). Il medico

deve dimostrarsi altresì degno di fiducia, condizione da rapportare a quella di

cui all'art. 36 cpv. 1 lett. b LPMed (cfr. pure art. 56 cpv. 1 lett. b LSan), e

questo non solo nei confronti del paziente ma anche verso l'Autorità sanitaria

(cfr. STF 2C_460/2020 del 29 settembre 2020 consid. 6.1, Donzallaz, op. cit., n. 4999). Il

personale medico deve dunque fornire garanzia di un comportamento personale

integro di modo che il paziente e più in generale il pubblico possano fare

affidamento sulla professione e non possano dubitare della moralità e onestà

dei suoi membri (Donzallaz, op.

cit., n. 2824, n. 4997 e segg e n. 5079 e segg.).

L'art. 40 lett. c LPMed garantisce poi il rispetto dei diritti del paziente, il

cui contenuto deve essere cercato nell'ordinamento giuridico nel suo insieme (Donzallaz, op. cit., n. 5475). I doveri

che derivano da tale norma si sovrappongono almeno in parte a quelli della

lett. a del medesimo disposto (Donzallaz,

op. cit., n. 5474).

3.3

3.3.1

Evocato il quadro normativo applicabile in specie, è poi necessario

considerare che, atteso che lo scopo del provvedimento in parola era quello di

limitare i contagi laddove vi era maggior possibilità di contatto tra le

persone, l'obbligo di portare una mascherina facciale nei luoghi chiusi

accessibili al pubblico di strutture (tra cui gli studi medici) si estendeva

con ogni evidenza anche al locale in cui il medico visitava i suoi pazienti;

vani d'altra parte destinati a ospitare molte persone durante il giorno, tra

l'altro nello specifico pazienti che necessitavano a vario titolo di

prestazioni mediche (cfr. art. 6 Ordinanza COVID-19 situazione particolare e

art. 3b dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19

nella situazione particolare del 19 giugno 2020 [RU 2020 2213]; cfr. pure

rapporti esplicativi relativi all'ordinanza del 19 giugno 2020 sui

provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare del 9 dicembre 2020 e del 26 maggio 2021). Spettava dunque ad ogni

persona che accedesse ai luoghi stabiliti nell'ordinanza, compreso il personale

curante, rispettare l'obbligo di indossare una mascherina facciale. È difficile

credere che il dr. med. RI 1 non fosse a conoscenza del contenuto degli

obblighi contemplati dalla suddetta ordinanza, ciò che ad ogni modo è

ininfluente atteso che spettava a lui e a lui soltanto verificare quali

specifiche misure era tenuto ad applicare all'interno del suo studio medico.

Giova altresì rilevare subito che, contrariamente alla tesi del ricorrente, non

risulta affatto applicabile in specie l'eccezione di cui all'art. 6 cpv. 2

lett. b Ordinanza COVID-19 situazione particolare. Egli nemmeno pretende che vi

fossero particolari motivi (segnatamente di natura medica) che esentassero lui

e i suoi pazienti dall'obbligo in esame, ciò che avrebbe comunque dovuto essere

certificato (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b Ordinanza COVID-19 situazione

particolare).

3.3.2

Chiariti questi aspetti, si rileva che con le proprie dichiarazioni,

rilasciate nell'ambito della nota trasmissione televisiva, il ricorrente ha chiaramente

affermato di non aver mai indossato la mascherina per eseguire le visite

durante la pandemia e di aver permesso ai propri pazienti di fare altrettanto,

comportamento che l'Autorità di vigilanza ritiene contrario agli obblighi

professionali a cui il dr. med. RI 1, quale medico indipendente, è soggetto in

virtù della LPMed. A ragione.

Allo scopo di garantire un'adeguata assistenza medica alla popolazione, il

sistema sanitario nazionale, formato da una fitta rete di studi medici e

strutture ospedaliere, si basa sul rispetto di numerose norme che regolamentano

l'attività medica praticamente in ogni suo

aspetto; professione che tocca d'altronde beni giuridici di altissima

importanza, quali la salute e l'integrità fisica dei pazienti, e che giustifica

di conseguenza l'imposizione di un regime autorizzativo e disciplinare (cfr. mutatis

mutandis STF 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 6.1; Donzallaz, op. cit., n. 4840). Il medico

assume dunque un ruolo di fondamentale importanza per il buon funzionamento dell'intero

sistema sanitario, nell'ambito della quale esso è assoggettato a una serie di

obblighi (segnatamente di formazione e di esercizio dell'attività), tesi

sostanzialmente a garantire la qualità delle cure prestate, e che gli riconosce

altresì uno statuto del tutto particolare in seno alla società (cfr. STAF

B-364/2010 del 3 dicembre 2013 consid. 5.4.2.1 e 5.4.2.2). In questi termini,

ci si può legittimamente aspettare da un simile professionista che, con il suo

comportamento, egli partecipi a sostenere l'efficienza del sistema sanitario

ciò che presuppone, all'evidenza e in prima battuta, il rispetto delle regole vigenti

in materia. Non vi può essere d'altra parte un esercizio irreprensibile della

professione e una effettiva tutela dei diritti dei pazienti senza rispetto

dell'ordinamento giuridico in vigore, soprattutto laddove la violazione delle

regole (ancorché in forma contravvenzionale) presenta un forte legame con

l'esercizio dell'attività medica, in relazione, come nel caso specifico, a delle

disposizioni che imponevano misure sanitarie

d'urgenza a protezione della salute pubblica da applicare (anche) all'interno

degli studi medici (cfr. Donzallaz,

op. cit., n. 2825; Christinat/

Sprumont, op. cit. pag. 114 e segg.).

Ma nel caso in esame la lesione dei doveri professionali non è data solo dal

fatto che il ricorrente ha pacificamente ammesso di aver infranto costantemente

l'obbligo di indossare una mascherina e di aver inoltre offerto ai propri

pazienti la possibilità (non prevista dalla legge) di fare altrettanto, ciò che

d'altronde è oggetto di un procedimento penale a suo carico. Premesso che non è

dirimente in ambito disciplinare sapere se siano dati in concreto gli elementi

costitutivi dell'infrazione penale, rispettivamente se l'insorgente sia responsabile

unicamente per sé o anche per il fatto che almeno alcuni pazienti abbiano a

loro volta mancato di portare il presidio medico in esame (commissione per

omissione o istigazione), va detto che un medico che si dimostra del tutto incurante

delle norme adottate dalle Autorità federali in ambito sanitario per

contrastare una situazione di emergenza, come lo è stata quella legata alla

pandemia da COVID-19, al punto da non rispettarle e da permettere che non vengano

seguite dai propri pazienti all'interno del suo studio, è senza dubbio suscettibile

di compromette fortemente la fiducia che la popolazione deve riporre nel

sistema sanitario e ne mina il corretto funzionamento mettendo in discussione

il rispetto stesso delle misure adottate dallo Stato. A più forte ragione ciò

vale se il medico in questione lo dichiara pubblicamente senza alcuna remora

durante una nota trasmissione televisiva. Non v'è chi non veda che un medico

che afferma di tenere costantemente, nell'esercizio della propria professione,

un comportamento contrario alle regole sanitarie vigenti, non può all'evidenza

suscitare fiducia nell'autorità e, peggio, nel pubblico in generale con

conseguente discredito per l'intera professione.

Questo non significa, come pare lamentare il ricorrente, che egli non possa

criticare - anche in maniera decisa - le misure sanitarie decise dall'autorità.

Il diritto di contestare le scelte e i meccanismi in materia di tutela della

salute pubblica adottati in concreto dallo Stato, dibattendo anche la questione

dell'effettiva efficacia della mascherina facciale nel prevenire i contagi (o

di altri provvedimenti), non autorizzava però ancora il dr.RI 1 ad infrangere

le regole vigenti e ancor meno a pubblicizzare questo suo comportamento con il

rischio che altri si sentissero legittimati a fare altrettanto.

La credibilità riposta in un medico che affronta tematiche di politica

sanitaria è infatti molto più elevata rispetto a quella di un laico del

settore, per cui vi è un dovere - in specie del tutto disatteso - di esprimere

le proprie opinioni con la debita prudenza e delicatezza (Donzallaz, op. cit. n. 5061 e n. 5063 e

segg.).

In concreto, premesso che oggetto della votazione in discussione era l'adozione

del certificato COVID e non l'uso delle mascherine, il ricorrente non si è

limitato a contestare i provvedimenti adottati o da adottare, esponendo per

esempio riferimenti scientifici a sostegno delle proprie tesi; egli ha

semplicemente e apoditticamente affermato che la mascherina è inefficacie (e

finanche dannosa) e di non averla pertanto mai usata durante le visite,

atteggiamento che denota un'inaccettabile attitudine del professionista a

violare le ingiunzioni dell'Autorità. Chiamato a partecipare a una trasmissione

televisiva su temi di salute pubblica nella sua veste di medico, invero quale

unico rappresentante della specifica categoria professionale, ritenuto che gli

altri invitati non erano professionisti del settore, egli avrebbe potuto

(rispettivamente dovuto) esporre la propria opinione, anche di biasimo, senza

per questo confessare prassi illecite con il rischio di promuovere

comportamenti contrari alle regole in vigore e/o di intaccare il senso di

fiducia che i cittadini devono riporre nei confronti della professione e, per

estensione, del sistema sanitario.

Stante quanto precede, tenuto conto del comportamento adottato dall'insorgente,

è a giusto titolo che l'Autorità dipartimentale, prima, e il Consiglio di

Stato, poi, hanno ritenuto che il medico abbia violato i suoi doveri

professionali.

4.

Accertato che

l'insorgente deve rispondere per violazione dell'art. 40 lett. a e c LPMed, resta

da verificare se la misura disciplinare adottata nei suoi confronti sia

rispettosa del principio di proporzionalità.

4.1

Innanzitutto si deve

considerare che il DSS, in quanto autorità preposta all'esercizio della

vigilanza sugli operatori che esercitano una professione medica universitaria, gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare da adottare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della

durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve

tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della

parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre

quindi considerare lo scopo che

la sanzione disciplinare deve

raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore,

quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario

e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione

della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio

della professione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del

trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il medico ha

svolto la sua professione in precedenza, così come del comportamento da lui

tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. per analogia STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017

consid. 6.1 e riferimenti, concernente una causa in materia di disciplina

notarile; Donzallaz, op.

cit. n. 5745 e segg.).

4.2

Nel caso di specie si ritiene che il genere e l'ampiezza della sanzione

siano, tutto sommato, debitamente commisurate alla gravità della violazione

rimproverata al ricorrente. Seppur vero che il medico ha, con eccessiva

leggerezza e invero in modo maldestro, pubblicamente ammesso di aver violato ripetutamente

le disposizioni dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, va allo stesso

tempo riconosciuto il contesto particolare in cui i fatti si sono svolti. Per

far fronte all'urgenza pandemica mondiale le autorità hanno dovuto adottare

svariate misure sanitarie, provvedimenti che hanno severamente inciso sulle

libertà fondamentali di tutti i cittadini, suscitando spesso un certo

malcontento quantomeno in una fetta di popolazione. L'acceso dibattito politico

sul tema è stato pertanto particolarmente teso e molte sono state le critiche

alla politica sanitaria adottata. Al contesto eccezionale va poi aggiunto che

ormai l'obbligo di portare la mascherina facciale è stato abolito per cui, allo

stato attuale, non vi è più la necessità di ripristinare una situazione conforme

al diritto. La procedura penale a carico dell'insorgente, per infrazioni di

natura unicamente contravvenzionale, è poi tuttora pendente; non è pertanto

dato sapere se l'insorgente sarà effettivamente condannato per tali fatti (il

termine di prescrizione dell'azione penale è d'altronde prossimo alla scadenza;

cfr. art. 109 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

ciò che non osta alla pronuncia di una misura disciplinare (Donzallaz, op. cit. n. 4922 e segg. e 5758)

ma che deve comunque essere considerato.

In questo senso, si osserva che la pronuncia di un avvertimento o un

ammonimento, le due misure più blande previste dalla legge, non sarebbe stata

sufficientemente incisiva rispetto alla gravità dei mancamenti commessi dal

medico, che ha comunque ripetutamente violato (rispettivamente pubblicamente dichiarato

di violare) un'ordinanza federale in materia di salute pubblica. Allo stesso

tempo, a fronte delle circostanze di cui si è detto e in virtù del principio di

proporzionalità (Donzallaz, op.

cit. n. 5745 e segg.), non si può ritenere che il ricorrente, nonostante le sue

incaute affermazioni, sia totalmente indegno di fiducia, ciò che pertanto

esclude provvedimenti più incisivi, e meglio il divieto temporaneo o definitivo

di esercizio della professione, che a giusto titolo il DSS non ha ordinato. La

misura disciplinare della multa appare dunque la più adatta alle specifiche

circostanze e permette di richiamare all'ordine il medico, che dovrà

dimostrarsi in futuro più rispettoso delle norme vigenti e più attento quando

si esprime pubblicamente, senza eccedere oltre allo scopo di interesse pubblico

che tali provvedimenti devono ricercare. Anche l'ammontare della multa deve

essere confermato: tenuto conto del limite massimo di fr. 20'000.- (art. 43

cpv. 1 lett. c LPMed), l'importo di fr. 2'000.- risulta correttamente

commisurato alla colpa del ricorrente.

5.

5.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

5.2

La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'Autorità resistente (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera