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Decisione

52.2024.356

Licenza edilizia per un impianto fotovoltaico

22 dicembre 2025Italiano19 min

i. (…)

Source ti.ch

RI 1

Incarto n.

52.2024.356

Lugano

22

dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliere:

Mariano Morgani

statuendo sul ricorso del 25 settembre

2024 di

RI

1

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 28 agosto 2024

(n. 4126) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dagli

insorgenti avverso la risoluzione del 6 ottobre 2023 con la quale il

Municipio di Serravalle ha negato loro la licenza edilizia per un impianto

fotovoltaico sul tetto dello stabile al mapp. __________8, sezione di

Malvaglia;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1e RI 2 sono

comproprietari del mapp. __________8 del Comune di Serravalle, sezione di

Malvaglia, inserito in zona residenziale semi-intensiva (R3). Il sedime, che

ospita una casa

d'abitazione con tetto

a due falde, si trova all'interno del perimetro di rispetto del Palazzo dei

Landfogti (mapp. __________3), bene culturale d'interesse cantonale (BC 4), e

all'interno del comparto speciale del Palazzo dei Landfogti (Csp-PL).

Estratto

mappa

b. Con notifica di

costruzione del 28 agosto 2022, costituita del modulo di annuncio per gli

impianti fotovoltaici, di un estratto della mappa catastale e di un

ortofotografia, di due piani schematici del tetto e dei pannelli (visti di lato

e dall'alto) e di una scheda tecnica, RI 1e RI 2 hanno chiesto la licenza

edilizia per installare sullo spiovente sud del tetto del loro stabile un

impianto fotovoltaico costituito di 17 pannelli rettangolari complanari alla

falda, dalla quale sporgeranno ortogonalmente al massimo 20 cm.

c. Il Municipio ha

trasmesso la notifica (solamente) all'Ufficio dei beni culturali (UBC), che il 26

ottobre 2022 ha preavvisato negativamente l'impianto, considerandolo esteticamente

invasivo e pertanto in conflitto con la valorizzazione del bene culturale.

In occasione dell'esperimento di conciliazione del 13 gennaio 2023, l'UBC ha chiarito

di aver ritenuto i pannelli deturpanti per il Palazzo in quanto collocati a

soli 5.00 m dallo stesso su un edificio ben visibile dalla strada principale.

Ha quindi confermato il preavviso negativo, ulteriormente ribadito il 18

settembre 2023 dopo un sopralluogo alla presenza degli istanti, di un

rappresentante della Commissione beni culturali (CBC) e dell'Ufficio tecnico

comunale (UTC).

d. Preso atto della vincolante opposizione dipartimentale, il 6 ottobre 2023 il

Municipio ha negato la licenza edilizia.

B. Con giudizio del 28

agosto 2024, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato dagli

istanti in licenza contro la risoluzione municipale.

Respinta preliminarmente una pretesa lesione del diritto di essere sentiti

degli interessati, il Governo ha richiamato le considerazioni espresse dall'UBC

in applicazione della legislazione sui beni culturali. Ha quindi ritenuto che

il preavviso negativo meritasse tutela, posto che la posa dei pannelli

fotovoltaici sul tetto dell'abitazione (…) posta all'interno del

perimetro di rispetto, va a compromettere la valorizzazione del complesso

monumentale protetto (…) altera infatti la percezione del fronte

principale del Palazzo dei Landfogti, ledendo pure il senso dell'art. 28bis del

Piano regolatore di Malvaglia. L'Esecutivo cantonale ha infine disatteso la

pretesa lesione della parità di trattamento.

C. Contro il predetto

giudizio, RI 1e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo (implicitamente) che sia annullato e che venga concessa la licenza.

Gli insorgenti

ripropongono le critiche al preavviso dell'UBC, a loro avviso troppo generico

per giustificare il diniego della licenza. Rimproverano inoltre al Governo di

non essersi confrontato con le loro contro-argomentazioni e di non aver

effettuato una ponderazione dei contrapposti interessi, imposta dal diritto

federale. Riprendono di seguito le valutazioni già espresse davanti

all'Esecutivo cantonale, secondo le quali non sussisterebbe alcun pregiudizio

per il bene culturale ai sensi dell'art. 18a della legge sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Rivendicano

inoltre l'intento del legislatore federale di favorire impianti legati alle

energie rinnovabili anche nel contesto di beni soggetti a tutela. A loro

avviso, i pannelli sarebbero invisibili dai mappali all'interno del perimetro

di rispetto per i quali le NAPR prevedono la protezione massima e poco visibili

dal fronte sud. Vi sarebbero inoltre altri impianti analoghi nelle vicinanze. Le

autorità avrebbero altresì dovuto confrontarsi con la politica energetica e

l'accresciuta sensibilità ambientale. Da ultimo, i ricorrenti chiariscono di

non aver invocato la parità di trattamento nell'illegalità, posto che

considerano legittimi anche gli impianti fotovoltaici nei pressi di monumenti da

loro richiamati.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Il Municipio si distanzia

dalle considerazioni dell'UBC, ritenendo che la posa di pochi pannelli solari

su una falda del tetto di un'abitazione unifamiliare non sia in grado di

pregiudicare in modo sostanziale il bene culturale, a maggior ragione che la

diffusione di questi dispositivi è legata a concrete esigenze energetiche. L'Ufficio

delle domande di costruzione (UDC) non formula osservazioni, mentre l'UBC

conferma le precedenti prese di posizione.

b. I ricorrenti non

hanno replicato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza (art. 21 cpv. 2 LE;

art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali

carenze istruttorie potrà essere posto rimedio retrocedendo gli atti

all'istanza inferiore (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

2. 2.1. Dal 1°

gennaio 2008, la LPT dedica una disposizione specifica agli impianti solari. Questa

norma (art. 18a LPT) - nella versione entrata in vigore il 1° maggio

2014 - prevede che:

1 Nelle

zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente

adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22

cpv. 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità

competente.

2 Il

diritto cantonale può:

a. designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è

meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere

esentati dall'autorizzazione;

b. prevedere l'obbligo dell'autorizzazione in tipi chiaramente definiti di

zone protette.

3 Gli

impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza

cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Non

devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.

4 Per il

rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o

nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

2.2. L'art. 18a

cpv. 4 LPT prevede un privilegio di natura materiale a favore dell'interesse

all'uso dell'energia solare, che prevale di principio sugli aspetti estetici.

Tale priorità si applica di principio a tutti gli impianti solari (cfr. Christophe Piguet/ Alexandre Dyens,

Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et

portée, in: RDAF 2014 I 499, pag. 531); ne fanno eccezione quelli che

interessano un monumento culturale o naturale d'importanza cantonale o

nazionale. Per questi ultimi vale la regola sancita dall'art. 18a

cpv. 3 LPT, secondo cui gli impianti solari non devono pregiudicare in modo

sostanziale tali monumenti. Lo si deduce chiaramente dal cpv. 4, laddove

indica che la prevalenza dell'interesse all'utilizzo dell'energia solare su

aspetti di natura estetica vale per il rimanente, ovvero quando non è in

discussione un impianto solare che inte-ressa un simile monumento (cfr. STF

1C_26/2016 del 16 novembre 2016 consid. 4.6; Peter Hettich/Gian Luca Peng,

Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint,

wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, in: AJP 2015, pag. 1432; Irene Widmer, Melde- und

Baubewilligungspflicht von Solaranlagen, in: PBG 2016/4, pag. 23; per quanto

precede: STA 52.2015.182 del 19 giugno 2017 consid. 4.1,

confermata da: STF 1C_444/2017 del 20 agosto 2018).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 18a cpv. 4 LPT

- direttamente applicabile - è rilevante ogniqualvolta si debbano valutare,

nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso per un impianto solare,

aspetti riguardanti segnatamente l'integrazione architettonica o l'applicazione

di clausole estetiche di diritto cantonale o comunale. L'art. 18a cpv. 4

LPT si applica anche quando si tratta di interpretare un concetto giuridico di

natura indeterminata. La norma comporta che, in una ponderazione degli

interessi, di principio prevale quello volto a promuovere l'energia solare. Di

conseguenza, un diniego di licenza edilizia per considerazioni estetiche è

ammissibile solo in casi molto eccezionali e dovrà essere particolarmente ben

motivato, mediante una discussione degli interessi contrari ritenuti in

concreto preponderanti. Una motivazione generica (scarsa integrazione o pregiudizievole

per l'aspetto; mauvaise intégration, nuit à l'apparence) non

è sufficiente. Se il diritto cantonale e comunale può ancora imporre al

costruttore di scegliere, a parità di produzione e rendimento energetico,

l'opzione meno pregiudizievole sul piano estetico, non può invece limitare un

uso coerente dell'energia solare solo per motivi estetici. L'art. 18a

cpv. 4 LPT restringe quindi il potere discrezionale delle autorità competenti

nel rilascio delle licenze edilizie (cfr. DTF 146 II 367 consid. 3.1.1; STF

1C_415/2021 del 25 febbraio 2022 consid. 3.1 con riferimenti ivi citati; per

quanto precede: STA 52.2021.467 del 31 ottobre 2023 consid. 3.2).

3. La protezione e

la valorizzazione dei beni culturali è disciplinata dalla legge sulla

protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100). La

decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa nell'ambito

dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione

cantonali (art. 20 cpv. 1 LBC). Il Legislativo comunale decide quali immobili

di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di

rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), mentre il Consiglio di Stato decide in sede

d'approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in

quanto beni culturali d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC). La

protezione di questi beni è infatti concepita come "protezione

integrata" da attuare nel contesto della pianificazione del territorio

(cfr. messaggio 14 marzo 1995 n. 4387 del Consiglio di Stato concernente il

disegno di legge sulla protezione dei beni culturali, pag. 1024).

Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto

nel suo insieme, in tutte le sue parti interne ed esterne (art. 22 cpv. 1 LBC).

Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare

un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi

suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene

protetto (cpv. 2). Il PR stabilisce i beni culturali d'importanza cantonale e

locale con gli eventuali perimetri di rispetto (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a-c

del regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004; RBC; RL 445.110),

mentre le norme d'attuazione definiscono i contenuti della protezione in base

alla scheda d'inventario, indicando i criteri d'intervento sui beni protetti e

all'interno dei perimetri di rispetto (cpv. 2). L'art. 22 LBC concretizza il

principio generale secondo cui un bene culturale deve essere tutelato nella sua

interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale.

4. 4.1. Il progetto

prevede di installare sulla falda sud dell'edificio (al mapp. __________8) 17

pannelli fotovoltaici rettangolari, complanari allo spiovente, sporgenti

ortogonalmente al massimo 20 cm e disposti in maniera compatta (prospetti schematici

allegati alla notifica di costruzione). Lo stabile si trova all'interno del

perimetro di rispetto del Palazzo dei Landfogti (mapp. __________3), bene

culturale d'interesse cantonale (BC 4), e del comparto speciale Csp-PL, che

coincide col perimetro di rispetto. Lo stabile figura in particolare tra gli

"edifici rustici".

Scheda

di edificabilità

4.2. L'art. 28bis NAPR,

che regola il comparto Csp-PL, prevede che:

1. Perimetro e scopi del comparto speciale

1Il

perimetro del comparto Csp-PL coincide con quello del perimetro di rispetto

cantonale del BC 4 "Palazzo dei Landfogti" e soggiace alla competenza

cantonale secondo i disposti della LBC, i cui obiettivi sono di garantire la

tutela del bene culturale e quindi un'edificazione di qualità in rapporto allo

stesso.

Il disciplinamento normativo per questo comparto si

sovrappone a quello della Zona dei nuclei NV rispettivamente della Zona

residenziale semi-intensiva R3 vigenti, specificandolo nelle disposizioni

edilizie.

2Gli scopi

del Csp-PL sono

-

tutelare il Palazzo Landfogti

(bene culturale d'interesse cantonale, BC 4) unitamente ad altri elementi di

valore storico ad esso correlati e, in generale, di valorizzare il contesto

adiacente in cui si inserisce questo stabile;

-

permettere nelle adiacenze del

Palazzo lo sviluppo di un quartiere che assuma una propria identità e

un'attrattiva residenziale.

2. Atti complementari del Csp-PL

Quali allegati grafici del presente articolo valgono

la Scheda di edificabilità (Allegato 1 NAPR) e la Scheda di arredo (Allegato 2

NAPR).

3. Destinazioni d'uso

Sono ammesse nuove costruzioni, riattamenti,

trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti, a carattere residenziale,

conformemente alle destinazioni d'uso definite dall'art. 28 per la zona NV e

dall'art. 30 per la Zona R3.

L'oggetto "AP - luogo d'incontro" è da

disporre quale spazio aperto di pubblica fruizione.

4. La tutela del Palazzo Landfogti e della vecchia

carrale

1Gli

interventi edilizi sul Palazzo Landfogti quale bene culturale devono mirare al

restauro, alla conservazione e alla valorizzazione di questo edificio. Gli

interventi devono essere verificati e autorizzati per competenza dall'Ufficio

beni culturali.

2La

vecchia carrale deve essere conservata e valorizzata. Si deve distinguere dalla

strada di servizio, con la quale s'incrocia, e da qualsiasi altro spazio

aperto, pubblico o privato, che deve potersi unicamente affacciare senza ledere

l'autonomia del vecchio tracciato.

5. Le misure urbanistiche

1Spazio

libero da edificazioni attorno al Palazzo Landfogti

Fatti

i. (…)

Considerandi

ii. A tutela della facciata principale, rivolta a sud,

non sono ammesse nuove edificazioni sui mapp. 850 e 851. I fondi dell'oggetto

AP sono da arredare quale giardino rurale costruito delimitato con una cinta e

un ingresso diretto alla carrale.

(…)

5Interventi

su edifici esistenti

i. I rustici indicati nella Scheda di edificabilità

sono da conservare e nell'ambito di una loro trasformazione vanno mantenute e

valorizzate le loro caratteristiche costruttive e architettoniche. (…)

4.3

La tutela istituita

col perimetro di rispetto introdotto nel 2008 e con la variante di PR approvata

nel 2019 è finalizzata alla valorizzazione del Palazzo dei Landfogti. La tutela

non si limita all'intorno del monumento, ma si estende alla sua relazione coi

fondi liberi e con le due strade che si incrociano al centro dell'insediamento,

in particolare con la vecchia carrale (via Palazzo), nonché al valore storico-culturale

delle ville costruite fra fine XIX e inizio XX secolo (cfr. art. 28bis cpv. 1

NAPR; risoluzione governativa di approvazione della variante di PR dell'11

dicembre 2019 n. 6403, n. 3.3 e 4.1; rapporto di pianificazione del settembre

2017, pag. 2, 5 segg.). Gli obiettivi di valorizzazione del bene culturale - e

del suo carattere isolato e di spicco - e di un'identità di quartiere sono

perseguiti in particolare dal dettagliato art. 28bis NAPR e da due tavole, che

specificano le modalità di progettazione e occupazione del suolo (Scheda di

edificabilità) e la sistemazione degli spazi aperti (Scheda di arredo;

cfr. risoluzione governativa, n. 3.3). La variante di PR ha istituito vincoli

specifici per i fondi liberi, in particolare per i mapp. 850 e 851, destinati questi

ultimi a luogo d'incontro (vincolo AP) e resi inedificabili per salvaguardare

la facciata meridionale del Palazzo, di grande pregio (cfr. art. 28bis cpv. 3 e

5.

n. 1 NAPR; fotografie n. 39, 40 e 41, pubblicate come allegato 2 al rapporto

di pianificazione). Gli edifici qualificati come rustici - qual è quello in

discussione, ancorché completamente ristrutturato (nonché ampliato e

sopraelevato; cfr. fotografie aeree del 1999 e del 2005 del geoportale

Swisstopo map.geo.admin.ch) - possono essere trasformati conservando le loro

caratteristiche costruttive e architettoniche. L'obiettivo è mantenere la

testimonianza di un Ticino rurale e del passato del Palazzo (cfr. rapporto di

pianificazione, pag. 15).

4.4

La frazione di Rongie/Orino dell'allora Comune di Malvaglia, che comprende

il mapp. __________8, è dichiarata villaggio d'importanza nazionale dall'ISOS

(cfr. appendice dell'ordinanza riguardante l'ISOS del 9 settembre 1981; OISOS;

RS 451.12; la relativa scheda è pubblicata sul geoportale https://www.gisos.bak.admin.ch/sites).

L'inventario censisce il Palazzo dei Landfogti (e la sua facciata completamente

affrescata; 0.2.10; cfr. scheda ISOS, pag. 229) come elemento eminente, con

obiettivo di salvaguardia A. Censisce inoltre la parte d'insediamento in cui si

trova il Palazzo (e in cui rientra anche il fondo dedotto in edificazione) come

gruppo edilizio G 0.2 «Palazz», nucleo rurale in piano, lungo un vecchio

percorso tra fiume e monte, dominato dalla 'Casa del landfogto', con

categoria di rilievo e obiettivo di salvaguardia B. L'effetto dominante è dato,

oltre che dal volume, per la signorilità conferita dal monumentale portale

sormontato da una testa di leone e dalla completa decorazione pittorica fra

asse e asse di tutti i piani individuati da modanature (scheda ISOS, pag.

234). Lo stabile residenziale al mapp. __________8 e quello al mapp. __________1

sono invece segnalati come elementi perturbanti (piccoli edifici unitari

completamente trasformati, destinati ad abitazioni, negativamente appariscenti

accanto alla dimora signorile; 0.2.11; scheda ISOS, pag. 229). Tra le

raccomandazioni dell'ISOS figura quella di evitare ulteriori trasformazioni per

i piccoli volumi rurali in zona Palazz, il cui valore

vive del

confronto tra la maestosità della dimora signorile di grande volume con i

piccoli manufatti a forte carattere rurale (scheda ISOS, pag. 235).

Non rientrando in un perimetro edificato o in un gruppo edilizio con categoria

di rilievo A e non essendo nemmeno annoverato tra gli altri elementi oggetto di

protezione in base agli art. 18a cpv. 3 LPT e 32b dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), lo

stabile che ospiterà l'impianto solare è soggetto alle prescrizioni dell'art. 18a

cpv. 4 LPT.

5.

5.1. Preliminarmente

si rileva che, comportando l'applicazione di leggi rimesse al giudizio

dell'autorità cantonale, il Municipio avrebbe dovuto raccogliere l'avviso

integrale del Dipartimento del territorio (cfr. art. 6 cpv. 2 del regolamento

di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110; STA

52.2009.488

del 7 maggio 2010 consid. 2.2), e non solamente il preavviso

dell'UBC. A questo difetto potrà essere posto rimedio, atteso che gli atti

vanno comunque retrocessi al Governo per i motivi esposti in appresso.

5.2

Gli insorgenti si aggravano contro il giudizio governativo e contro il

preavviso negativo dell'UBC, lamentando innanzitutto che le autorità non

avrebbero effettuato la ponderazione dei contrapposti interessi esatta dalla

normativa federale. A ragione.

In sede di avviso, l'UBC si è opposto al rilascio della licenza, in quanto

l'impianto sarebbe esteticamente invasivo e pertanto in conflitto con la

valorizzazione del bene culturale. In occasione di un esperimento di

conciliazione, ha precisato di aver ritenuto i pannelli deturpanti in quanto

collocati a soli 5.00 m dal bene culturale, su un edificio ben visibile dalla

strada. Con le osservazioni del 1° dicembre 2023, richiamati l'art. 18a

LPT, la STA 52.2015.182 del 19 giugno 2017 e le linee guida e raccomandazioni

federali in materia di tutela dei monumenti, l'UBC ha ulteriormente indicato

che l'impianto, trovandosi a lato del bene culturale, avrebbe visibilità e

incidenza importanti nella percezione del suo fronte principale, che ne

risulterebbe pregiudicato in modo sostanziale. Da queste considerazioni emerge che l'UBC ha valutato la

fattispecie alla luce dell'art. 22 LBC e, apparentemente, dell'art. 18a

cpv. 3 LPT, visto il riferimento al concetto di pregiudizio sostanziale. Sembra

quindi aver negletto che alla fattispecie è invece applicabile il cpv. 4 della

norma federale, che esige un'attenta ponderazione dei contrapposti interessi in

gioco, dove di principio prevale l'interesse allo sfruttamento delle energie

rinnovabili. Da parte sua, il Governo si è limitato a fare proprie le

valutazioni rese dall'UBC in applicazione dell'art. 22 LBC, confermando la

compromissione del bene culturale. Neppure l'Esecutivo cantonale ha dunque

operato la ponderazione esatta dall'art. 18a cpv. 4 LPT, che non è stato

nemmeno menzionato. Tale modo di procedere non può essere tutelato. Da qui il

rinvio degli atti per procedere ad un'approfondita ponderazione dei

contrapposti interessi, che tenga conto sia delle esigenze di protezione del

bene culturale, sia dell'interesse allo sfruttamento delle energie rinnovabili

in edifici abitativi esistenti. Si tratta in particolare di valutare in che

misura la posa del previsto impianto fotovoltaico sia davvero suscettibile di incidere

in misura marcata sull'aspetto della falda sud e più in generale dell'edificio

al mapp. __________8 e, di riflesso, di aggravare la situazione,

rispettivamente se tale eventuale aggravio sia prevalente rispetto all'interesse

pubblico alla promozione delle energie rinnovabili. A ciò aggiungasi che per

effettuare questi accertamenti i documenti prodotti con la notifica di

costruzione sono manifestamente insufficienti, ritenuto che dagli stessi non è

possibile comprendere compiutamente (ad esempio mediante fotoinserimenti/renderings)

l'impatto dell'impianto sull'edificio (che appare peraltro essere già stato

trasformato) e sui dintorni, segnatamente sul monumento protetto. Spetterà dunque

al Consiglio di Stato chiedere questa documentazione agli istanti in licenza,

prima di raccogliere un nuovo avviso completo dai Servizi cantonali.

6.

6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto,

con conseguente annullamento della decisione governativa. Gli atti sono

retrocessi al Consiglio di Stato, affinché raccolga dagli istanti in licenza la

documentazione mancante, solleciti un nuovo avviso dipartimentale completo e,

dopo aver garantito il diritto di essere sentiti di tutte le parti, si pronunci

nuovamente sull'impugnativa.

6.2

Per giurisprudenza, il rinvio degli atti all'istanza precedente per

emanare una nuova decisione, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga

considerato vittorioso (cfr. tra tante: STA 52.2016.438 del 5 aprile 2018). Non

si preleva pertanto la tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà agli insorgenti, patrocinati, un'indennità per ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione del 28 agosto

2024.

(n. 4126) del Consiglio di Stato è annullata e gli atti sono retrocessi al

Governo, affinché proceda come indicato al consid. 6.1.

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. La somma di fr. 2'000.-, versata quale anticipo

delle spese processuali, va pertanto restituita agli insorgenti, ai quali lo

Stato rifonderà un analogo importo (fr. 2'000.-) a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il cancelliere