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Decisione

52.2024.364

Ordine di presentare una domanda di costruzione a posteriori

16 ottobre 2024Italiano13 min

Magliaso, in località __________, all’interno della zona agricola (con qualifica

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.364

Lugano

16

ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 30 settembre

2024 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 28 agosto 2024 (n. 4133) del

Consiglio di Stato che respinge l’impugnativa del ricorrente avverso la

risoluzione del 27 febbraio 2024 con cui il Municipio di Magliaso gli ha

ordinato di presentare una domanda di costruzione a posteriori per l’attività

dell’impresa di giardinaggio svolta sul fondo (part. __________);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1 è proprietario

di un vasto fondo (part. __________ di 21'823 m2) situato a

Magliaso, in località __________, all’interno della zona agricola (con qualifica

di superficie per l’avvicendamento colturale, SAC), sul quale vi sono alcuni

edifici (tra cui un complesso dichiarato bene culturale d’importanza locale [__________,

sub B e H] e altri fabbricati).

ESTRATTO MAPPA

b. Una parte del terreno, comprendente lo stabile di cui al subalterno L e il

terreno adiacente (ca. 2'200 m2), è affittata alla B__________,

impresa attiva nella manutenzione e costruzioni di giardini, subentrata nel

2017 a un precedente affittuario.

B. a. A seguito di

vicissitudini che non occorre riprendere, dopo aver constatato che la B__________

esercitava dei lavori di vagliatura della terra, il 21 novembre 2022 il

Municipio le ha ingiunto di sospendere immediatamente ogni simile attività atta

a generare rumore e disturbo alla quiete pubblica e al vicinato.

b. Preso atto di una segnalazione di un vicino che lamentava la prosecuzione

dei lavori abusivi (movimentazione e vagliatura terra, scarico e carico

di materiali vari, uso di macchinari, ecc.) e dopo aver constatato la presenza

sul fondo di diversi materiali quali inerti, lastre per la pavimentazione e

scarti edili, macchinari e un grosso vaglio, considerato che per l’attività

della B__________ non era mai stato concesso alcun permesso, il 18 dicembre

2023 il Municipio ha richiesto a RI 1 di presentare una domanda di costruzione

a posteriori.

c. Con scritto del 9 gennaio 2024, il proprietario (per il tramite del suo

legale), dopo aver comunicato l’intenzione di far rimuovere il vaglio, ha

chiesto al Municipio di annullare la vostra notifica entro il termine che io

dovrei rispettare per inoltrare un ricorso, ritenuto che, in caso di

mancata revoca, sarò costretto a formulare un ricorso [..]. Frattanto ha

comunque sollecitato un sopralluogo, per chiarire cosa può essere

considerato soggetto a una domanda di costruzione e cosa no.

d. A seguito di un sopralluogo, con decisione del 27 febbraio 2024 il Municipio

ha nuovamente ordinato al proprietario di inoltrare una domanda di costruzione

in sanatoria per la superficie utilizzata dalla B__________, con l’indicazione

dei materiali depositati e i lavori svolti nel comparto. Contro quest’ultimo

provvedimento RI 1 è insorto dinnanzi al Governo.

e. Il 3 giugno 2024 l’Esecutivo comunale, ricordato ancora come la predetta

impresa utilizzi il terreno locato per lo svolgimento della propria attività di

costruzione e manutenzione giardini, impiegandolo in particolare per il

deposito di terra e materiali per l’edilizia e di macchinari, oltre che come

parcheggio e discarica a cielo aperto di oggetti di ogni genere, ha intimato al

proprietario, oltre che alla locataria, un divieto d’uso del fondo per

l’attività della B__________ (ingiungendo anche a quest’ultima di inoltrare una

domanda di costruzione a posteriori per il suo insediamento). Tale decisione

non è stata contestata dal proprietario.

C. Con risoluzione del 28

agosto 2024, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1

avverso il predetto ordine del 27 febbraio 2024 (consid. Bd).

Ammessa la ricevibilità del gravame e l’impugnabilità del controverso

provvedimento, intimato all’insorgente in quanto proprietario del fondo, il

Governo ha poi ritenuto che tutti i dubbi sollevati in merito all’attività

svolta sul terreno andranno dipanati in sede di domanda di costruzione a

posteriori (dove potranno essere fornite tutte le informazioni necessarie).

D. Avverso quest’ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l’annullamento.

Fatte alcune premesse e ricordate le iniziative edilizie intraprese per

ristrutturare il complesso di edifici sul suo fondo (che non riguarderebbero

comunque il sub L), dopo aver rimproverato al Municipio di coinvolgerlo in

vicende di rilevanza minima che egli non sarebbe peraltro in grado di

influenzare (al di là dell’imposizione alla locataria di non svolgere attività

incompatibili con la zona), il ricorrente minimizza essenzialmente l’attività

della B__________ e oppone delle difficoltà a dar seguito all’ordine (in

particolare per quanto riguarda il contenuto della domanda richiesta),

eccependo inoltre delle carenze a livello di accertamenti.

E. Il ricorso non è stato

intimato per la risposta, ma sono stati richiamati gli atti (art. 72 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della

legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal

giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso è

inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Resta da verificare se la decisione

sia impugnabile. Con queste premesse, l'impugnativa può essere evasa sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Oggetto della

lite è l’ordine del 27 febbraio 2024, tutelato dal Governo, con cui il

Municipio ha ingiunto al ricorrente di inoltrare una domanda di costruzione a

posteriori per l’attività svolta su una parte del fondo dalla sua locataria B__________.

L’ordine - riguardante segnatamente l’uso del terreno da parte dell’impresa di

costruzione e manutenzione giardini, per il deposito e la movimentazione di

terra e materiali inerti e macchinari - a ben vedere, non fa in sostanza che

ribadire la precedente ingiunzione del 18 dicembre 2023, che l'insorgente ha

tuttavia rinunciato ad impugnare. Nella misura in cui si tratta di una

decisione meramente confermativa, come eccepito dal Municipio al Governo, già il

gravame in quella sede avrebbe di per sé dovuto essere dichiarato irricevibile

(cfr. STA 52.2015.26 del 20 settembre 2016 e rimandi). Ancorché sprovvisto dell'indicazione

dei rimedi di diritto (art. 46 cpv. 1 e 2 LPAmm), il ricorrente, assistito da

un legale cognito della materia, ben aveva infatti rilevato la natura del

provvedimento e il termine entro il quale se del caso impugnarlo (cfr. citato

scritto del 9 gennaio 2024). In ogni caso, anche prescindendo da questo

aspetto, l’impugnativa è da considerare inammissibile per i motivi che seguono.

3.

3.1. L'ordine di

inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (o a posteriori) è una

decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una

determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il

proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua conformità col

diritto materiale concretamente applicabile. Nei casi dubbi, l'autorità è

tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza

edilizia a posteriori. Spesso è in effetti solo nell'ambito di una valutazione

più approfondita, come quella derivante dall'esame di una domanda di

costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di una

determinata costruzione o utilizzazione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2;

RDAT I-1994 n. 58 consid. 2c; STA 52.2017.469 del 12 ottobre 2018 consid. 2.1,

52.2012.473

del 25 novembre 2013 consid. 3.2) e stabilire se l'intervento in

questione necessiti concretamente di un'autorizzazione (cfr. Bernhard Waldmann, Bauen ohne Baubewilligung?

Von klaren und den Zweifelsfällen, in: Hubert Stöckli [curatore], Schweizerische

Baurechtstagung, Friborgo 2017, pag. 56 e rif. ivi citati). In tal

senso, l'avvio di una tale procedura non esclude a priori neppure che, a ragion

veduta, l'autorità possa giungere alla

conclusione che l'intervento

in questione non necessiti di alcun permesso (cfr. STA 52.2017.469 citata consid.

2.1).

3.2

L'obbligo di richiedere la licenza edilizia per qualsiasi intervento

rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non è di principio

soggetto a perenzione. L'interesse ad accertare se le costruzioni formalmente

illegali possano essere autorizzate a posteriori sussiste in effetti anche a

distanza di tempo. Sapere se la costruzione (o la sua utilizzazione) sia

conforme al diritto può in particolare essere rilevante allorquando si tratta

di decidere in merito a interventi successivi (cfr. ad es. art. 66 della legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100] o art. 24c

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979

[LPT; RS 770]). Il proprietario gravato dall'ordine d'inoltrare una domanda di

costruzione in sanatoria non può quindi pretendere che sia annullato per il

solo fatto che reputa perenta qualsiasi azione di ripristino (demolizione) per

effetto del lungo tempo trascorso. Semmai, non ha che da rimanere passivo. La

disattenzione dell'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria

non comporta del resto particolari conseguenze. Il proprietario che non

ottempera all'ordine non è in particolare passibile di sanzioni; perde soltanto

l'occasione di sottoporre all'autorità informazioni di cui quest'ultima

eventualmente non dispone (cfr. RtiD I-2021 n. 12 consid. 3.2; STA 52.2022.146

del 22 marzo 2024 consid. 2.2, 52.2023.305 del 29 dicembre 2023 consid. 3.2, 52.2022.258

del 20 marzo 2023 consid. 3.2, 52.2021.119 del 27 giugno 2022 consid. 2.2 e

rimandi).

3.3

Secondo la più recente prassi di questo

Tribunale, l'ordine di presentare una domanda di costruzione non è più

considerato come provvedimento finale e impugnabile. Nell'ottica di una

congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale e dato

che l'ordine implica unicamente l'esigenza di dare avvio a una procedura

formale che, con la collaborazione del proprietario, permette di verificare

compiutamente gli aspetti di legittimità materiale degli interventi, lo stesso

è quindi ora trattato come decisione incidentale, impugnabile soltanto alle

restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm (cfr. RtiD I-2021 n. 12

consid. 3. e 5.; inoltre: STF 1C_66/2023 del 23 febbraio 2023 consid. 2.1, 1C_516/2019

del 22 ottobre 2019

consid. 4; STA 52.2022.146 citata consid. 2.3, 52.2023.305 citata consid. 3.3 e rimandi).

3.4

Secondo quest'ultima norma, le

decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se:

a) possono provocare

al ricorrente un pregiudizio irreparabile o

b) l'accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

L'esistenza

di un pregiudizio irreparabile

ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a

LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla

natura dell'atto impugnato; di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia

un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento

della decisione impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma

non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno

svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della

procedura (cfr. STA 52.2022.146 citata consid. 2.3.1 e rinvii, 52.2023.305

citata consid. 3.4, 52.2020.591 del 29 dicembre 2020, 52.2015.36 del 5 ottobre

2015.

consid. 2.3.1). L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che

l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa

concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa

all'istanza inferiore; richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione

della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e

dispendiosa (cfr. STA 52.2022.146 citata consid. 2.3.1 e rinvii, 52.2023.305

citata consid. 3.4, 52.2020.591 citata, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2).

3.5

In concreto, nel suo ricorso l’insorgente non si confronta minimamente con

la natura incidentale dell’ordine di presentare una domanda di costruzione a

posteriori, né tanto meno con la sua impugnabilità ai sensi dell’art. 66 cpv. 2

LPAmm, che il Governo ha all’apparenza implicitamente ammesso per il solo fatto

che il ricorrente metteva in discussione che l’ordine gli sia stato intimato

in quanto proprietario del fondo. Aspetto, che, in questa sede non è

peraltro nemmeno in questione (cfr. del resto, sulla possibilità di intervenire

nei confronti dei perturbatori per situazione [quale il proprietario] e/o per

comportamento: STA 52.2021.3/200 del 27 agosto 2021 consid. 2 e rimandi;

inoltre, STA 52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid. 3.4.5).

L’insorgente non pretende in particolare che l’ordine di presentare una domanda

di costruzione gli cagionerebbe un pregiudizio irreparabile (art. 66 cpv. 2

lett. a LPAmm). Né afferma che l'accoglimento del ricorso comporterebbe

immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura

probatoria defatigante o dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). A questo

stadio della procedura, l’obbligo di presentare una domanda di costruzione a

posteriori risulta giustificato. Questo Tribunale non potrebbe in particolare

rendere una decisione finale, stabilendo segnatamente che il controverso uso

del fondo da parte della locataria è già stato autorizzato, sfugge all'obbligo

di licenza edilizia o è manifestamente al beneficio della tutela delle

situazioni acquisite - ciò che nemmeno il ricorrente pretende. In assenza dei necessari

accertamenti fattuali (sull’estensione e frequenza dell’attività e dei

depositi, delle ripercussioni generate, ecc.) e giuridici, non è altrimenti

possibile tranciare in modo definitivo la lite. L’ordine non risolve del resto

la questione di sapere se e in che misura si sia in presenza di un cambiamento

di destinazione rispettivamente se l’uso del fondo in zona agricola per il

deposito di materiale terroso e di inerti e per lo stazionamento di veicoli -

già ammesso anche dal ricorrente (cfr. ad es. suo ricorso del 25 marzo 2024

pag. 5 e replica del 26 giugno 2024 pag. 5; cfr. pure foto del 12 aprile 2024

di cui al doc. 9 prodotto dal Municipio) - debba, e semmai in che misura,

essere autorizzato a posteriori dalla competente autorità cantonale (cfr. art.

25.

cpv. 2 LPT). E ciò ancorché il Municipio abbia già ricordato che sul fondo

possono (evidentemente) essere svolte solo attività compatibili con la destinazione

di zona, ipotizzando che non lo sia quella di giardiniere della B__________. In

questa fase, l’ordine implica unicamente l'esigenza di dare avvio a una

procedura formale che, con la collaborazione del ricorrente (e semmai della

locataria, a cui risulta essere stato impartito un ordine analogo, supra

consid. Be), permetta di verificare compiutamente tale questione e i suoi

aspetti di legittimità materiale, che si risolverà nell'accertare

definitivamente la necessità o meno di una licenza edilizia e, se del caso, del

suo rilascio o diniego (cfr. in senso analogo, ad es. STF 1C_66/2023 citata

consid. 2).

A

questo stadio, cade di riflesso nel vuoto ogni critica del ricorrente riferita

alla necessità e/o opportunità di inoltrare una domanda di costruzione.

4.

4.1

Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile

(art. 72 LPAmm).

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, soccombente. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv.

2.

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera