52.2024.404
Revoca di un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa a un pensionato beneficiario delle prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia
12 maggio 2025Italiano29 min
i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni di assistenza
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.404
Lugano
12
maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 31 ottobre
2024 di
RI
1
rappresentato
da: RA 1
contro
la risoluzione del 25 settembre 2024 (n. 4554) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del 16 ottobre 2023 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione in materia di revoca di un permesso di dimora
UE/AELS senza attività lucrativa;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il cittadino
italiano RI 1 (1942) è entrato in Svizzera il 30 aprile 2021 e il 6 maggio
successivo ha postulato alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni il rilascio di un'autorizzazione di dimora UE/AELS senza attività
lucrativa. Alla richiesta - oltre a svariati altri documenti - ha allegato la
garanzia finanziaria e di sostentamento sottoscritta il medesimo giorno dal
figlio G__________, cittadino elvetico residente a __________, presso la cui
famiglia lo stesso interessato (beneficiario di una pensione mensile di fr.
1'076.-) si è trasferito.
b. Dopo una serie di
richieste di ulteriori documenti e di garanzie finanziarie, il 7 marzo 2022
l'Autorità dipartimentale ha rilasciato a RI 1 il permesso di soggiorno
postulato, valido fino al 29 aprile 2026.
B. a. L'11 maggio 2023 la
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI dell'Istituto delle assicurazioni
sociali (IAS) del Dipartimento della sanità e della socialità ha comunicato
alla Sezione della popolazione che l'interessato era al beneficio di
prestazioni complementari per un importo annuo di fr. 17'870.-.
b. Su richiesta
dell'Autorità dipartimentale RI 1 ha quindi prodotto ulteriore documentazione,
tra cui figurano le decisioni dell'IAS concernenti le citate prestazioni
complementari e i certificati medici illustranti la sua precaria situazione di
salute.
Preso inoltre atto che
a carico dell'interessato erano stati rilasciati attestati di carenza beni e
dopo avergli dato la facoltà di esprimersi, con decisione del 16 ottobre 2023 la Sezione della popolazione gli ha revocato il
permesso di dimora UE/AELS, fissando un termine con scadenza il 31 dicembre
successivo per lasciare il territorio elvetico.
Il Dipartimento ha
considerato che, visto il percepimento delle prestazioni complementari alla
rendita AVS da parte di RI 1, si deduceva che il figlio - suo garante - non
disponeva dei mezzi finanziari sufficienti per continuare ad assicurarne il
sostentamento in Svizzera, di modo che non risultavano più adempiute le
condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione di dimora UE/AELS. Non sono
nemmeno stati ravvisati gli estremi per il riconoscimento di un caso di rigore
né per il riconoscimento di un diritto di rimanere, essendo il permesso di
dimora UE/AELS in questione stato a suo tempo rilasciato senza attività lucrativa.
La risoluzione è stata
resa sulla base degli art. 7 dell'accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati
membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS
0.142.112.681), 4, 24 dell'allegato I all'ALC, 5 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), 96 della
legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20),
16, 20, 22 e 23 dell'ordinanza sulla libera circolazione delle
persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).
C. Con giudizio del 25
settembre 2024 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha innanzitutto
evidenziato che l'interessato era a conoscenza del fatto che qualora fosse
venuta meno la garanzia finanziaria assicurata dal figlio e avesse quindi
dovuto fare capo a prestazioni sociali (assistenza sociale, prestazioni
complementari o sussidi di cassa malati), l'autorizzazione di dimora UE/AELS
avrebbe potuto essere revocata ai sensi dell'art. 24 allegato I ALC e 23 OLCP.
Per quanto concerne il
diritto interno elvetico ha pure considerato che nel caso di RI 1 risultavano
dati due motivi di revoca del permesso, non avendo rispettato la condizione per la quale lo aveva ottenuto -
ovvero soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa, disponendo di mezzi
finanziari sufficienti per il suo sostentamento - e avendo sottaciuto che
percepiva le prestazioni complementari all'AVS.
Per il resto
l'Esecutivo cantonale ha confermato le ragioni poste a fondamento della
decisione dipartimentale, sia con riferimento alle regole poste dall'ALC sia
ritenendo che non vi fossero le
premesse per rilasciargli un'autorizzazione di soggiorno per gravi motivi
personali sulla base dell'art. 20 OLCP in relazione con gli art. 30 cpv. 1
LStrI e 31 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
D. Contro la predetta
pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del permesso di dimora UE/AELS con l'esonero dal pagamento dell'anticipo per le
presunte spese processuali della causa.
RI 1 contesta in primo
luogo di adempiere i motivi di revoca secondo il diritto interno considerati
dal Consiglio di Stato, negando di avere fornito indicazioni false. In
particolare non avrebbe sottoscritto insieme al figlio la garanzia di
sostentamento con in seguito l'intenzione di richiedere delle prestazioni
complementari. Peraltro detta garanzia non menzionava la certezza, ma unicamente
la possibilità, di una revoca in caso di percepimento di tali prestazioni.
Riferendosi alle istruzioni concernenti la LStrI emanate dalla Segreteria di
Stato della migrazione (istruzioni SEM) sostiene pure che una simile revoca
risulterebbe contraria al principio della proporzionalità.
In seguito argomenta che la
sua situazione andrebbe considerata quale caso di rigore personale ai sensi dell'art.
20 OLCP, non avendo
più famigliari residenti in Italia, mentre i figli (cittadini elvetici) vivono
nel nostro Paese, con il quale avrebbe inoltre un rapporto privilegiato,
avendovi abitato - prima dell'attuale soggiorno - per oltre un ventennio. Fonda
pure la sua richiesta di riconoscimento di un caso di rigore sul suo precario
stato di salute, visto il carcinoma mammario virile metastatico, gravato da
prognosi molto severa, con elevato rischio di morte di cui soffre e non
essendo totalmente autosufficiente, ciò che ha condotto al suo duraturo
ricovero presso una casa di riposo dal 24 aprile 2024. A detta del medico
curante un suo allontanamento dal Ticino comporterebbe gravi conseguenze sulla
sua salute nonché sul prosieguo delle cure.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia
il Consiglio di Stato sia il Dipartimento,
quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se del caso in seguito.
F. Preso atto delle
risposte delle autorità inferiori, il ricorrente si riconferma nelle tesi e
nelle allegazioni espresse nell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.
9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri
e la loro integrazione dell'8 giugno
1998 (LALSI; RL 143.100). Il gravame in
oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'ALC, direttamente
applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici nonché a quelli degli Stati
facenti parte della Comunità (attuale Unione) europea e disciplina il loro
diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la
prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art.
2 cpv. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131
II 339 consid. 2).
2.2. Gli art. 6 ALC e
24 cpv. 1 allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che
non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio
dell'altra parte contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri
della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dovere ricorrere
all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che
copra tutti i rischi.
Secondo l'art. 16 cpv.
1 OLCP i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e
Fatti
i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni di assistenza
concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto
conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS (o
COSAS) sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale.
I mezzi finanziari a
disposizione invece di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una
rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il cpv. 2
della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente
svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni
complementari giusta l'omonima legge del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).
2.3. L'art. 4
allegato I ALC in relazione con il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag.
24) e la direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo
il testo in vigore al momento della firma dell'accordo" riconosce ai
cittadini di una parte contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di
rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo avere cessato la
propria attività economica.
2.4. In concreto,
essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido,
il ricorrente può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per mantenere
il suo permesso di soggiorno senza
esercitare un'attività lucrativa nel nostro Paese.
3. 3.1. Dagli atti
emerge che il 13 dicembre 2022 RI 1 ha chiesto la concessione di prestazioni
complementari alla rendita AVS di fr. 14'316.- annuali (nel 2023) di cui
disponeva. Questa istanza è stata accolta dall'IAS con decisione del 12 aprile
2023, con effetto dal 1° ottobre 2022. Per il 2022 egli ha avuto diritto a
prestazioni complementari (calcolate su base annuale) di fr. 16'331.-, pari a
fr. 1'361.70 mensili (suddivisi in fr. 468.70 relativi al premio
dell'assicurazione malattia pagati alla cassa malati e in fr. 893.- versati
direttamente all'insorgente). Dal 2023 egli ha invece diritto a fr. 17'865.-
annuali, ovvero fr. 1'489.20 mensili (di cui fr. 581.20 quale premio di cassa
malati corrisposti all'assicuratore e fr. 908.- versati direttamente a RI 1). Dal
24 aprile 2024 il ricorrente è degente (in maniera definita duratura)
presso la casa di riposo __________ di __________, per una retta giornaliera di
fr. 84.- (fr. 30'660.- annuali), ciò che verosimilmente ha comportato un
sensibile aumento dell'importo dovuto a titolo di prestazioni complementari
(cfr. decisione impugnata consid. 8.b in fine).
Ora, indipendentemente
da quello che è ad oggi l'effettivo ammontare, il versamento di prestazioni
complementari a RI 1 è determinante per l'esito
della vertenza. In effetti, secondo la giurisprudenza, laddove nell'ambito
dell'applicazione dell'ALC l'interessato deve richiedere l'aiuto sociale o le
prestazioni complementari, conformemente all'art. 24 cpv. 8 allegato I ALC, il diritto di soggiorno non sussiste più al punto che
possono essere intraprese misure volte a mettervi fine (DTF 135 II 265 consid.
3.5-3.7). Non disponendo dei mezzi finanziari sufficienti per non dovere
ricorrere all'aiuto dello Stato ospitante, ne discende che il ricorrente non può conservare il suo permesso di dimora UE/AELS.
3.2. Inoltre RI 1 non può nemmeno prevalersi del diritto di rimanere sancito
dagli art. 7 lett. c ALC, 4 allegato
I ALC e 22 OLCP, avendo ottenuto
un permesso di dimora UE/AELS in Svizzera non per esercitarvi una professione,
ma per soggiornare senza svolgere un'attività lucrativa.
3.3. Non adempiendo le
condizioni per potere continuare a risiedere nel nostro Paese, bisogna pertanto
concludere che i presupposti per revocare il suo permesso sono di principio
dati.
4. 4.1. L'insorgente
non contesta tali conclusioni, ma chiede - come già dinanzi al Consiglio di
Stato - di essere posto al beneficio di un permesso di dimora per gravi motivi
sulla base dell'art. 20 OLCP. A sostegno di questa istanza pone in evidenza in
primo luogo il rapporto privilegiato con la Svizzera, dove ha vissuto
per oltre un ventennio tra il 1984 e il 2007 (quando - raggiunta l'età della
pensione - ha fatto ritorno in Italia) e in cui risiedono i figli,
cittadini elvetici. Egli giustifica inoltre la richiesta con il suo precario
stato di salute, dato che è affetto da un carcinoma mammario virile
metastatico, gravato da una prognosi molto severa, con elevato rischio di morte.
Questa malattia lo avrebbe reso non più completamente autosufficiente,
necessitante di un supporto infermieristico e della presenza del figlio
affinché possa essere assicurata una corretta presa a carico medica e
oncologica in particolare. Come già rilevato, dal 24 aprile 2024 è infatti
degente presso la casa di riposo __________ di __________. Secondo il medico
curante un suo trasferimento fuori Cantone, oltre a isolarlo e privarlo
della necessaria rete domiciliare infermieristica e familiare, segnerebbe un
arresto delle terapie oncologiche in corso, con gli immaginabili risultati in
termini di progressione e pericolo di vita (…) l'ultima rivalutazione
radiologica ha peraltro mostrato un'iniziale progressione della malattia: la
successiva ottimale linea terapeutica prevede un farmaco (__________) che è
autorizzato in Svizzera, ma non nei paesi confinanti (cfr. certificato
medico dell'11 ottobre 2024 allegato al gravame).
4.2. Premesso che la
predetta norma non conferisce all'insorgente alcun diritto di soggiornare in
Svizzera (cfr. pro multis: STF 2C_330/2022 del 12 maggio 2022 consid. 4.3),
spetterebbe in realtà all'Autorità dipartimentale pronunciarsi in prima battuta
su una simile richiesta, ritenuto che in caso di preavviso positivo il rilascio
dell'autorizzazione di soggiorno dovrebbe essere sottoposto per approvazione
alla Segreteria di Stato della migrazione, mentre in caso di reiezione della
domanda dovrebbe essere adottata una decisione in tal senso suscettibile di
essere impugnata davanti al Consiglio di Stato e successivamente, se del caso, dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, di modo che la sua richiesta appare di
primo acchito inammissibile.
Sennonché, tale norma
è già stata invocata nel ricorso al Consiglio di Stato e il Dipartimento vi ha
preso posizione in merito con l'allegato di risposta all'impugnativa, nel quale
si è fermamente opposto al rilascio del permesso di soggiorno anche in questa
ipotesi. Visto che su questo aspetto la decisione governativa impugnata si è
sostituita a quella dipartimentale, non è quindi dato di vedere come il
Tribunale non possa esaminare se vi siano le premesse per l'applicazione
dell'art. 20 OLCP nella presente causa (DTF 136 II 539 consid. 1.2).
4.3. L'art. 20 OLCP
prevede che se non sono adempiute le condizioni per l'ammissione in vista di un
soggiorno senza attività lucrativa giusta l'ALC o la convenzione istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960 (convenzione AELS;
RS 0.632.31), possono essere rilasciati permessi di dimora UE/AELS se motivi
gravi lo giustificano.
L'art. 30 LStrI disciplina
le deroghe alle condizioni di ammissione previste agli art. 18-29 LStrI. In
particolare, precisa il cpv. 1 lett. b della medesima norma, è possibile derogare
alle condizioni di ammissione al fine di tenere conto dei casi personali
particolarmente gravi. Secondo l'art. 31 cpv. 1 OASA, nella sua versione in
vigore al momento della decisione dipartimentale impugnata (RU 2018 3173), se
sussiste un caso personale particolarmente grave può essere rilasciato un
permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'art. 58a
cpv. 1 LStrI (lett. a); la situazione familiare, in particolare il momento e la
durata della scolarizzazione dei figli (lett. c); la situazione finanziaria
(lett. d); la durata della presenza in Svizzera (lett. e); lo stato di salute
(lett. f); la possibilità di un reinserimento nel Paese di origine (lett. g).
Per l'art. 58a cpv. 1 LStrI, concernente i criteri di integrazione, nel
valutare l'integrazione l'autorità si basa sul rispetto della sicurezza e
dell'ordine pubblici (lett. a); sul rispetto dei valori della Costituzione
federale (lett. b); sulle competenze linguistiche (lett. c) e sulla
partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione (lett. d).
Le condizioni per
ammettere l'esistenza di un caso di rigore suscettibile di giustificare una
deroga vanno apprezzate in modo restrittivo. Per costante giurisprudenza, un
caso di rigore presuppone che lo straniero si trovi in una situazione personale
particolarmente critica. Ciò significa che le sue condizioni di vita e di esistenza,
se paragonate a quelle della media degli stranieri, devono essere messe in
discussione in maniera accresciuta.
Nella valutazione del
caso di rigore va tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso
specifico. Il riconoscimento di un caso di rigore non implica necessariamente
che la presenza dello straniero in Svizzera costituisca l'unico mezzo per fare
fronte a una situazione d'emergenza. D'altra parte il fatto che lo straniero
abbia soggiornato nel nostro Paese per un periodo relativamente lungo, che si
sia bene inserito sul piano sociale, professionale e affettivo, e che non abbia
mai dato motivo di lamentele non basta - di per sé - a giustificare una deroga
alle misure limitative; è inoltre necessario che il legame dell'interessato con
la Svizzera sia talmente stretto da non potere pretendere che egli si
trasferisca in un altro Paese o torni in Patria (DTF 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2, 119 Ib 33 consid. 4c,
117 Ib 317 consid. 4b).
4.4. Esaminando la causa dal profilo
dell'art. 20 OLCP in relazione con gli art. 30 cpv. 1 LStrI e 31 OASA, il
Consiglio di Stato ha considerato quanto segue:
(…) il signor RI 1 (1942), divorziato da anni, era
stato al beneficio di un permesso di soggiorno dal 1984 al 2007 quando ha
spontaneamente deciso di rientrare in Italia (nell'agosto 2007 egli viveva già
in Italia, in particolare a __________; cfr. comunicazione 31.8.2007 della
Cassa svizzera di compensazione). Va pure soggiunto che egli ed il figlio G__________
(1988) non hanno più convissuto perlomeno dal mese di ottobre 2006. Inoltre,
suo figlio ha deciso di ritornare in Svizzera con la moglie e la prole (2008 e
2010) nel novembre 2011, mentre il padre, qui ricorrente, ha continuato a
vivere in Italia, Paese nel quale risiedono tuttora - come dallo stesso
indicato il 31 luglio 2021 e ancora il 19 giugno 2023 - le sue due figlie.
Il 30 aprile 2021 l'interessato, allora residente a __________
(provincia di __________; __________ [I]), è giunto sul suolo elvetico e -
previa garanzia finanziaria e di sostentamento rilasciata dal figlio - gli è
stato infine accordato, il 7 marzo 2022, un permesso di dimora UE/AELS per
soggiorno privato. Va ribadito che in precedenza le condizioni per il rilascio
di tale autorizzazione non erano soddisfatte. Tuttavia, il 1° ottobre 2022
l'insorgente ha ottenuto una prestazione complementare alla propria rendita
pensionistica; circostanza, questa, portata a conoscenza all'Autorità di prime
cure solo nel corso del mese di maggio 2023, non dal ricorrente, ma a seguito
di una segnalazione da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI (…).
Di conseguenza, almeno dal mese di ottobre 2022 le condizioni materiali per
riconoscergli un diritto di residenza ai sensi dell'ALC fanno difetto (art. 24
cpv. 8 allegato I ALC e 23 OLCP), adempiendo egli pure ai motivi di revoca ex
art. 62 cpv. 1 LStrl (…).
Nemmeno il fatto che, vivendo all'estero,
l'interessato perderebbe il suo diritto alle prestazioni complementari può
essere considerato sufficiente a giustificare la concessione di una deroga.
Tali prestazioni costituiscono invero, laddove sono adempiute le condizioni
personali ed economiche per il loro ottenimento, la conseguenza di risiedere
sul territorio elvetico e non possono invece assurgere a motivo per pretendere
di ottenere una simile facoltà. Neppure poi eventuali difficoltà di ordine
economico, con le quali il ricorrente potrebbe essere eventualmente confrontato
una volta lasciato il nostro Paese, sono sufficienti per ottenere un permesso
di dimora per caso di rigore, non avendo gli art. 20 OLCP e 31 OASA quale scopo
quello di sottrarre gli stranieri alle condizioni di vita del Paese natio.
Alfine di motivare un non rientro nel Paese di origine, implicante un permesso
di soggiorno, non è difatti possibile addurre delle circostanze generali
(economiche, sociali, sanitarie, ...) che toccano l'insieme della popolazione
ivi residente. Da osservare di transenna che egli è al beneficio di una
pensione di almeno fr. 1'193.- (euro 1'270.15 con tasso di conversione al 17.9.2024),
potendo pure contare sull'eventuale aiuto finanziario del figlio, residente in
Svizzera, e/o delle figlie, residenti in Italia, le quali ancora il 31 luglio
2021 si erano dichiarate disposte a garantire finanziariamente per il padre. Va
d'altra parte ricordato che nella vicina penisola i cittadini bisognosi sono
aiutati a livello assistenziale/economico (art. 32 Costituzione italiana;
Programma FEAD). In base poi al DL Aiuti l'INPS corrisponde d'ufficio un bonus
di 200 euro a lavoratori e pensionati residenti in Italia, che adempiono
determinate condizioni (pure art. 31-33 DL n. 50/22 in GU n. 114 del
17.5.2022).
Il ricorrente, come detto, si prevale pure del suo
stato di salute e della sua età per poter beneficiare di un permesso di dimora
ai sensi dell'art. 20 OLCP.
Premettasi che, a mente della giurisprudenza della
CorteEDU, l'esecuzione del rinvio o dell'allontanamento di un malato affetto da
problemi fisici e/o psichici è eccezionalmente suscettibile di sollevare una
questione sotto il profilo dell'art. 3 CEDU unicamente se la malattia raggiunge
un certo grado di gravità ed è sufficientemente stabilito che, in caso di
rinvio verso lo Stato di origine, la persona malata corre un rischio serio e
concreto di essere sottoposta a un trattamento proibito da questa disposizione
(DTF 137 II 305 consid. 4.3; STF 2D_14/2018 del 13.8.2018 consid. 4.1, 2C_1130/2013
del 23.1.2015, consid. 3; sentenza CorteEDU del 22.5.2008 in re Emre c. Svizzera,
§88 e §92). Il rinvio di uno straniero con problemi di salute verso un Paese
dove gli strumenti per trattare la sua malattia sono inferiori a quelli
disponibili nello Stato contraente resta compatibile con l'art. 3 CEDU salvo
casi eccezionali (STF 2C_978/2020 dell'8.1.2021, 2C_932/17 del 27.11.2017
consid. 3.4, 2C_654/2013 del 12.2.2014 consid. 6.1). In altri termini, la
circostanza che nel Paese di origine la qualità delle cure non equivarrebbe a
quella svizzera non è sufficiente per rendere inesigibile un rientro dello
straniero (STF 2C_127/2014 del 17.9.2014 consid. 6.2.2, 2C_347/2013
dell'1.5.2013 consid. 4.2). Il semplice fatto che un trattamento medico sia
eventualmente meglio assicurato in Svizzera che in Patria o che i medicinali
nel nostro Paese siano coperti da una assicurazione malattia, non permette
quindi di ritenere una decisione di allontanamento lesiva degli art. 3 CEDU e
25 cpv. 3 Cost. fed.; norme, queste, da interpretare restrittivamente.
In specie, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, si constata che i suoi problemi di salute (cfr. certificato medico
7.11.2023 del Dr. med. __________) non permettono di ritenere inesigibile un
suo rientro in Italia, Paese membro dell'UE e uno dei Paesi più
industrializzati del mondo dove sussistono pacificamente infrastrutture
medico-sanitarie-assistenziali di qualità e luminari in materia (…).
L'insorgente - il quale non è al beneficio di alcun assegno per grandi invalidi
o altre prestazioni equivalenti - non ha difatti comprovato con elementi oggettivi
che tali problematiche sono tali da rendere necessario un trattamento
unicamente nel nostro Paese (STA 52.2019.98 del 26.4.2021 consid. 4.7). l
medicamenti prescrittigli (letrozolo, palbociclib e leuprorelin) sono del resto
tutti reperibili anche in Italia. Tale terapia medicamentosa è quindi una
terapia che può essere effettuata anche nel Paese natio, così come il
monitoraggio clinico, ematochimico e radiologico. Non vi sono quindi motivi per
concludere che l'interessato non possa beneficiare di cure adeguate pure nella
vicina Penisola. Infine, il solo fatto che il ricorrente voglia continuare ad
essere curato in Svizzera non costituisce all'evidenza un motivo importante
giusta l'art. 20 OLCP (STF 2C_172/2008 del 14.3.2008 consid. 5.3).
Ne deriva perciò che, per quanto attiene ai suoi
problemi di salute, egli può senz'altro continuare la terapia medicamentosa, le
cure ed i controlli anche in Patria (STA 52.2022.159 del 27.6.2023 consid.
6.3.1), dove, se necessario, avrebbe la possibilità di una presa a carico
tempestiva e ottimale (…). Nel Paese natio continuano inoltre a vivere le sue
due figlie, le quali si erano rese disponibili a provvedere finanziariamente a
suo favore. Di conseguenza, l'obiezione circa il fatto che egli non avrebbe più
alcun rapporto con le stesse risulta alquanto difficile da credere. Ad ogni
modo, anche se ciò fosse vero, il ricorrente avrebbe sempre la possibilità di
riallacciare i contatti con loro, qualora lo desideri. Questi ha altresì sempre
la possibilità di trasferirsi nella fascia di confine italiana (Provincia di __________),
dove vi sono molte case di riposo e dove lo stile di vita e gli usi e costumi
sono analoghi a quelli del Canton Ticino. Così facendo, egli potrebbe, se del
caso, continuare a far capo alle strutture sanitarie elvetiche e mantenere i
contatti con il figlio. (…)
Giova infine ricordare che RI 1 è entrato in Svizzera
all'età di 78 anni e ha potuto ottenere un permesso di dimora per soggiorno
privato ex art. 24 allegato l ALC all'età di 79 anni esclusivamente poiché il
figlio, con il quale non convive più dal 24 aprile 2024, ha infine documentato
di poter garantire il suo sostentamento. Era quindi pacifico che qualora egli
non fosse più stato "autosufficiente" il suo permesso di dimora
sarebbe stato revocato o non più rinnovato (…), con la conseguenza di un suo
allontanamento dalla Svizzera.
Tuttavia, dal 1° ottobre 2022, dopo neppure 7 mesi dal
rilascio materiale del permesso, questi è stato posto al beneficio di una
prestazione complementare alla propria rendita pensionistica. La condizione che
gli aveva consentito di risiedere in Svizzera (sussistenza di mezzi finanziari
sufficienti) è pertanto venuta meno (…). Infine, dal 16 ottobre 2023 (…) il suo
soggiorno sul suolo elvetico è unicamente tollerato. Non è quindi ora possibile
per il ricorrente richiamarsi alla sua età per opporsi al suo rientro in
Patria. Del resto in Italia egli potrebbe risiedere o presso delle case di
riposo (…) oppure, avendo i tre figli dichiarato la loro disponibilità a
mantenerlo (cfr. pure scritto 31.7.2021), in casa propria assumendo una
badante, essendo del resto la vita nel Paese natio meno dispendiosa di quella
in Svizzera.
Il suo trasferimento nella vicina penisola, ove
continuano a risiedere le due figlie, risulta di conseguenza perfettamente
esigibile, anche sotto questo profilo (…).
Tali considerazioni, alle
quali il Dipartimento si è allineato, vanno senz'altro condivise anche da
questo Tribunale, l'insorgente non trovandosi in uno stato di necessità tale da
ritenere che debba imperativamente soggiornare in Svizzera per motivi gravi,
dove ha pure contratto alcuni debiti. L'estratto del registro delle esecuzioni
del 19 settembre 2024 reca infatti la presenza di tre attestati di carenza beni
rilasciati negli ultimi 20 anni per un importo totale di fr. 20'479.90.
In particolare con
riferimento all'attuale precario stato di salute e alle affermazioni del medico
curante, secondo le quali uno dei medicamenti necessari per le terapie non
sarebbe disponibile in Italia e - più in generale - un allontanamento dal
Ticino comprometterebbe sia il prosieguo sia l'esito delle cure (cfr. il già
menzionato certificato medico dell'11 ottobre 2024), le considerazioni del
Governo si avverano adeguate e vanno condivise. In effetti in Italia, Paese in
cui ha vissuto fino al 30 aprile 2021, RI 1 potrà contare su un sistema
sanitario avanzato, che potrà fornirgli le cure di cui necessita. L'indisponibilità
del preparato farmacologico a cui ha fatto riferimento il medico curante non
porta a concludere che le terapie non potranno essere adattate a quanto a
disposizione in Patria e non permette di conseguenza di riconoscere l'esistenza
di un caso di rigore. La medesima conclusione deve valere anche per quanto
concerne l'asserita necessità della vicinanza al figlio. In effetti il
ricorrente non vive più con G__________ e
la di lui famiglia a __________, ma dal
24 aprile 2024 è degente presso la casa di riposo __________ di __________. Come rettamente ritenuto dal
Governo un suo allontanamento in Italia, nella fascia di confine (qualora
desiderasse rimanere a poca distanza dal figlio residente in Svizzera) oppure
nella regione della vicina Penisola in cui risultano abitare le due figlie
(contrariamente ai generici richiami contenuti nel gravame [cfr. pto. 5, pag.
4], secondo i quali nel nostro Paese vivono i figli, cittadini elvetici,
mentre in Italia non avrebbe relazioni familiari significative) non
comporterebbe disagi particolari, oltre a quelli che l'organizzazione del
rimpatrio e delle cure necessiterebbe, ma per cui potrà chiedere (come rilevato
dalla stessa Sezione della popolazione nella risoluzione del 16 ottobre 2023
[cfr. pag. 4]) l'assegnazione di un termine di partenza più lungo proprio a
tale scopo.
4.5. In siffatte
circostanze è quindi da escludere che il ricorrente adempia le condizioni
dell'art. 20 OLCP in relazione con gli art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 31 OASA
nonché della giurisprudenza ivi relativa.
5. Alla luce di
quanto considerato non si avvera necessario stabilire se - come invece
analizzato dal Consiglio di Stato - vi siano gli estremi per riconoscere la
presenza nella fattispecie di motivi di revoca del permesso di dimora UE/AELS
secondo il diritto interno elvetico, in particolare ai sensi dell'art. 62 cpv.
1 LStrI, ovvero per avere fornito, durante la procedura di autorizzazione,
indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a) e per avere disatteso
una delle condizioni legate alla decisione (lett. d).
6. 6.1. Non
permette di giungere a conclusioni più favorevoli al ricorrente l'applicazione
dell'art. 8 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950 (CEDU; RS 0.101) a tutela del diritto alla
sua vita privata e familiare. Tale richiamo
presuppone infatti un soggiorno legale nel nostro Paese di almeno dieci anni o,
in assenza di questa durata, un'integrazione particolarmente riuscita (DTF 144
I 266 consid. 3.9; STF 2C_1051/2021 dell'11 marzo 2022 consid. 6.1, 2D_37/2021
del 2 dicembre 2021 consid. 3.2.2, 2C_603/2019 del 16 dicembre 2019 consid.
6.2).
Come già rilevato RI 1
è giunto in Svizzera il 30 aprile 2021. La sua presenza non raggiunge dunque
manifestamente la durata prevista dalla giurisprudenza in materia, ritenuto come
il precedente soggiorno nel nostro Paese (per quanto di lunga durata) non può
essere preso in considerazione, essendo terminato nell'ormai lontano 2007. Il
ricorrente non ha nemmeno dato prova di un'integrazione particolarmente degna
di nota, non disponendo dei mezzi finanziari sufficienti per il proprio mantenimento al punto che da
tempo beneficia delle prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia e
- come già esposto (cfr. consid. 4.4) - avendo contratto alcuni debiti.
6.2. L'insorgente non
può prevalersi dell'art. 8 CEDU neppure a tutela della vita familiare con
riferimento al rapporto con il figlio cittadino elvetico residente a __________ (e la di lui famiglia). Certo, al
momento dell'arrivo in Svizzera RI 1 sembra avere risieduto insieme a G__________, cionondimeno - oltre all'innegabile
sostegno che i famigliari possono avergli fornito a causa della malattia e a
quello finanziario, che però è venuto meno, dato che l'interessato ha iniziato
a dipendere dalle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2022, pochi mesi
dopo l'ottenimento del permesso di dimora UE/AELS in Svizzera - non si può
considerare che esista un rapporto di dipendenza particolare atto a
giustificare il prosieguo del soggiorno del ricorrente sulla base dell'art. 8
CEDU. In effetti, anche se si volesse riconoscere l'esistenza di un tale legame
di dipendenza particolare verso il figlio (ciò che però appare più che dubbio
per i motivi appena esposti), esso risulta in ogni caso essere cessato con il
ricovero presso la casa di riposo __________, avvenuto il 24 aprile 2024.
6.3. Ne discende che il
ricorrente non può appellarsi neppure alla predetta norma convenzionale per
dedurne un diritto al mantenimento o al rilascio di un'autorizzazione di
soggiorno.
7. 7.1. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della
misura pronunciata dalla Sezione della popolazione e confermata dal Consiglio
di Stato.
7.2. In effetti, anche in presenza di motivi di revoca, una
tale misura si giustifica soltanto quando è proporzionata. Nell'esercizio del
loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi
pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità
di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il
suo grado di integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia
subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI).
7.3. Come già rilevato (cfr. consid. 6.1) il soggiorno nel
nostro Paese di RI 1 non può essere considerato di lunga durata, ritenuto
inoltre come esso - dalla pronuncia della decisione dipartimentale confermata
da quella governativa qui impugnata - è unicamente tollerato in attesa
dell'esito della presente vertenza. In Italia il ricorrente ha invece vissuto
dalla nascita fino al 1984 e ancora tra il 2007 e il 2021, vi ha pertanto
trascorso la maggior parte della propria esistenza, comprese l'infanzia,
l'adolescenza e la prima parte della vita da adulto. In Patria egli potrà pure
riunirsi alle figlie e, qualora si trasferisse nella vicina fascia di confine,
finanche continuare il rapporto con il figlio residente in Ticino. Come
ampiamente esposto (cfr. consid. 4.4), potrà proseguirvi le cure di cui
necessita. Certo il rimpatrio comporterà inconvenienti, vista anche l'età
avanzata e - appunto - il precario stato di salute, cionondimeno essi non
appaiono particolarmente gravosi e rappresentano quanto deve affrontare
chiunque rientri in Patria dopo un soggiorno all'estero. Va infine rilevato (e
rammentato, cfr. consid. 4.4) come - a fronte delle necessità di cura e
dell'età avanzata - l'Autorità dipartimentale si è detta disposta a fissare un
termine di partenza più lungo al fine di adeguatamente organizzare il rientro
in Italia.
8. 8.1. Stante
tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto con la conseguente
conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata.
8.2. La tassa di
giustizia e le spese, commisurate tenendo conto della situazione economica del
ricorrente (al quale non è stato
chiesto un anticipo, motivo per cui la domanda in tal senso è divenuta priva di
oggetto), sono poste a suo carico, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Non si assegnano ripetibili (art.
49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dell'insorgente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il cancelliere