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Decisione

52.2024.404

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa a un pensionato beneficiario delle prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia

12 maggio 2025Italiano29 min

i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni di assistenza

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.404

Lugano

12

maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 31 ottobre

2024 di

RI

1

rappresentato

da: RA 1

contro

la risoluzione del 25 settembre 2024 (n. 4554) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione del 16 ottobre 2023 del Dipartimento delle istituzioni,

Sezione della popolazione in materia di revoca di un permesso di dimora

UE/AELS senza attività lucrativa;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il cittadino

italiano RI 1 (1942) è entrato in Svizzera il 30 aprile 2021 e il 6 maggio

successivo ha postulato alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle

istituzioni il rilascio di un'autorizzazione di dimora UE/AELS senza attività

lucrativa. Alla richiesta - oltre a svariati altri documenti - ha allegato la

garanzia finanziaria e di sostentamento sottoscritta il medesimo giorno dal

figlio G__________, cittadino elvetico residente a __________, presso la cui

famiglia lo stesso interessato (beneficiario di una pensione mensile di fr.

1'076.-) si è trasferito.

b. Dopo una serie di

richieste di ulteriori documenti e di garanzie finanziarie, il 7 marzo 2022

l'Autorità dipartimentale ha rilasciato a RI 1 il permesso di soggiorno

postulato, valido fino al 29 aprile 2026.

B. a. L'11 maggio 2023 la

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI dell'Istituto delle assicurazioni

sociali (IAS) del Dipartimento della sanità e della socialità ha comunicato

alla Sezione della popolazione che l'interessato era al beneficio di

prestazioni complementari per un importo annuo di fr. 17'870.-.

b. Su richiesta

dell'Autorità dipartimentale RI 1 ha quindi prodotto ulteriore documentazione,

tra cui figurano le decisioni dell'IAS concernenti le citate prestazioni

complementari e i certificati medici illustranti la sua precaria situazione di

salute.

Preso inoltre atto che

a carico dell'interessato erano stati rilasciati attestati di carenza beni e

dopo avergli dato la facoltà di esprimersi, con decisione del 16 ottobre 2023 la Sezione della popolazione gli ha revocato il

permesso di dimora UE/AELS, fissando un termine con scadenza il 31 dicembre

successivo per lasciare il territorio elvetico.

Il Dipartimento ha

considerato che, visto il percepimento delle prestazioni complementari alla

rendita AVS da parte di RI 1, si deduceva che il figlio - suo garante - non

disponeva dei mezzi finanziari sufficienti per continuare ad assicurarne il

sostentamento in Svizzera, di modo che non risultavano più adempiute le

condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione di dimora UE/AELS. Non sono

nemmeno stati ravvisati gli estremi per il riconoscimento di un caso di rigore

né per il riconoscimento di un diritto di rimanere, essendo il permesso di

dimora UE/AELS in questione stato a suo tempo rilasciato senza attività lucrativa.

La risoluzione è stata

resa sulla base degli art. 7 dell'accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati

membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS

0.142.112.681), 4, 24 dell'allegato I all'ALC, 5 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), 96 della

legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20),

16, 20, 22 e 23 dell'ordinanza sulla libera circolazione delle

persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

C. Con giudizio del 25

settembre 2024 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha innanzitutto

evidenziato che l'interessato era a conoscenza del fatto che qualora fosse

venuta meno la garanzia finanziaria assicurata dal figlio e avesse quindi

dovuto fare capo a prestazioni sociali (assistenza sociale, prestazioni

complementari o sussidi di cassa malati), l'autorizzazione di dimora UE/AELS

avrebbe potuto essere revocata ai sensi dell'art. 24 allegato I ALC e 23 OLCP.

Per quanto concerne il

diritto interno elvetico ha pure considerato che nel caso di RI 1 risultavano

dati due motivi di revoca del permesso, non avendo rispettato la condizione per la quale lo aveva ottenuto -

ovvero soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa, disponendo di mezzi

finanziari sufficienti per il suo sostentamento - e avendo sottaciuto che

percepiva le prestazioni complementari all'AVS.

Per il resto

l'Esecutivo cantonale ha confermato le ragioni poste a fondamento della

decisione dipartimentale, sia con riferimento alle regole poste dall'ALC sia

ritenendo che non vi fossero le

premesse per rilasciargli un'autorizzazione di soggiorno per gravi motivi

personali sulla base dell'art. 20 OLCP in relazione con gli art. 30 cpv. 1

LStrI e 31 dell'ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

D. Contro la predetta

pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del permesso di dimora UE/AELS con l'esonero dal pagamento dell'anticipo per le

presunte spese processuali della causa.

RI 1 contesta in primo

luogo di adempiere i motivi di revoca secondo il diritto interno considerati

dal Consiglio di Stato, negando di avere fornito indicazioni false. In

particolare non avrebbe sottoscritto insieme al figlio la garanzia di

sostentamento con in seguito l'intenzione di richiedere delle prestazioni

complementari. Peraltro detta garanzia non menzionava la certezza, ma unicamente

la possibilità, di una revoca in caso di percepimento di tali prestazioni.

Riferendosi alle istruzioni concernenti la LStrI emanate dalla Segreteria di

Stato della migrazione (istruzioni SEM) sostiene pure che una simile revoca

risulterebbe contraria al principio della proporzionalità.

In seguito argomenta che la

sua situazione andrebbe considerata quale caso di rigore personale ai sensi dell'art.

20 OLCP, non avendo

più famigliari residenti in Italia, mentre i figli (cittadini elvetici) vivono

nel nostro Paese, con il quale avrebbe inoltre un rapporto privilegiato,

avendovi abitato - prima dell'attuale soggiorno - per oltre un ventennio. Fonda

pure la sua richiesta di riconoscimento di un caso di rigore sul suo precario

stato di salute, visto il carcinoma mammario virile metastatico, gravato da

prognosi molto severa, con elevato rischio di morte di cui soffre e non

essendo totalmente autosufficiente, ciò che ha condotto al suo duraturo

ricovero presso una casa di riposo dal 24 aprile 2024. A detta del medico

curante un suo allontanamento dal Ticino comporterebbe gravi conseguenze sulla

sua salute nonché sul prosieguo delle cure.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia

il Consiglio di Stato sia il Dipartimento,

quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se del caso in seguito.

F. Preso atto delle

risposte delle autorità inferiori, il ricorrente si riconferma nelle tesi e

nelle allegazioni espresse nell'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri

e la loro integrazione dell'8 giugno

1998 (LALSI; RL 143.100). Il gravame in

oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. L'ALC, direttamente

applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici nonché a quelli degli Stati

facenti parte della Comunità (attuale Unione) europea e disciplina il loro

diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la

prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art.

2 cpv. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131

II 339 consid. 2).

2.2. Gli art. 6 ALC e

24 cpv. 1 allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che

non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio

dell'altra parte contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri

della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dovere ricorrere

all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che

copra tutti i rischi.

Secondo l'art. 16 cpv.

1 OLCP i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e

Fatti

i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni di assistenza

concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto

conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS (o

COSAS) sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale.

I mezzi finanziari a

disposizione invece di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una

rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il cpv. 2

della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente

svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni

complementari giusta l'omonima legge del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

2.3. L'art. 4

allegato I ALC in relazione con il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag.

24) e la direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo

il testo in vigore al momento della firma dell'accordo" riconosce ai

cittadini di una parte contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di

rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo avere cessato la

propria attività economica.

2.4. In concreto,

essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido,

il ricorrente può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per mantenere

il suo permesso di soggiorno senza

esercitare un'attività lucrativa nel nostro Paese.

3. 3.1. Dagli atti

emerge che il 13 dicembre 2022 RI 1 ha chiesto la concessione di prestazioni

complementari alla rendita AVS di fr. 14'316.- annuali (nel 2023) di cui

disponeva. Questa istanza è stata accolta dall'IAS con decisione del 12 aprile

2023, con effetto dal 1° ottobre 2022. Per il 2022 egli ha avuto diritto a

prestazioni complementari (calcolate su base annuale) di fr. 16'331.-, pari a

fr. 1'361.70 mensili (suddivisi in fr. 468.70 relativi al premio

dell'assicurazione malattia pagati alla cassa malati e in fr. 893.- versati

direttamente all'insorgente). Dal 2023 egli ha invece diritto a fr. 17'865.-

annuali, ovvero fr. 1'489.20 mensili (di cui fr. 581.20 quale premio di cassa

malati corrisposti all'assicuratore e fr. 908.- versati direttamente a RI 1). Dal

24 aprile 2024 il ricorrente è degente (in maniera definita duratura)

presso la casa di riposo __________ di __________, per una retta giornaliera di

fr. 84.- (fr. 30'660.- annuali), ciò che verosimilmente ha comportato un

sensibile aumento dell'importo dovuto a titolo di prestazioni complementari

(cfr. decisione impugnata consid. 8.b in fine).

Ora, indipendentemente

da quello che è ad oggi l'effettivo ammontare, il versamento di prestazioni

complementari a RI 1 è determinante per l'esito

della vertenza. In effetti, secondo la giurisprudenza, laddove nell'ambito

dell'applicazione dell'ALC l'interessato deve richiedere l'aiuto sociale o le

prestazioni complementari, conformemente all'art. 24 cpv. 8 allegato I ALC, il diritto di soggiorno non sussiste più al punto che

possono essere intraprese misure volte a mettervi fine (DTF 135 II 265 consid.

3.5-3.7). Non disponendo dei mezzi finanziari sufficienti per non dovere

ricorrere all'aiuto dello Stato ospitante, ne discende che il ricorrente non può conservare il suo permesso di dimora UE/AELS.

3.2. Inoltre RI 1 non può nemmeno prevalersi del diritto di rimanere sancito

dagli art. 7 lett. c ALC, 4 allegato

I ALC e 22 OLCP, avendo ottenuto

un permesso di dimora UE/AELS in Svizzera non per esercitarvi una professione,

ma per soggiornare senza svolgere un'attività lucrativa.

3.3. Non adempiendo le

condizioni per potere continuare a risiedere nel nostro Paese, bisogna pertanto

concludere che i presupposti per revocare il suo permesso sono di principio

dati.

4. 4.1. L'insorgente

non contesta tali conclusioni, ma chiede - come già dinanzi al Consiglio di

Stato - di essere posto al beneficio di un permesso di dimora per gravi motivi

sulla base dell'art. 20 OLCP. A sostegno di questa istanza pone in evidenza in

primo luogo il rapporto privilegiato con la Svizzera, dove ha vissuto

per oltre un ventennio tra il 1984 e il 2007 (quando - raggiunta l'età della

pensione - ha fatto ritorno in Italia) e in cui risiedono i figli,

cittadini elvetici. Egli giustifica inoltre la richiesta con il suo precario

stato di salute, dato che è affetto da un carcinoma mammario virile

metastatico, gravato da una prognosi molto severa, con elevato rischio di morte.

Questa malattia lo avrebbe reso non più completamente autosufficiente,

necessitante di un supporto infermieristico e della presenza del figlio

affinché possa essere assicurata una corretta presa a carico medica e

oncologica in particolare. Come già rilevato, dal 24 aprile 2024 è infatti

degente presso la casa di riposo __________ di __________. Secondo il medico

curante un suo trasferimento fuori Cantone, oltre a isolarlo e privarlo

della necessaria rete domiciliare infermieristica e familiare, segnerebbe un

arresto delle terapie oncologiche in corso, con gli immaginabili risultati in

termini di progressione e pericolo di vita (…) l'ultima rivalutazione

radiologica ha peraltro mostrato un'iniziale progressione della malattia: la

successiva ottimale linea terapeutica prevede un farmaco (__________) che è

autorizzato in Svizzera, ma non nei paesi confinanti (cfr. certificato

medico dell'11 ottobre 2024 allegato al gravame).

4.2. Premesso che la

predetta norma non conferisce all'insorgente alcun diritto di soggiornare in

Svizzera (cfr. pro multis: STF 2C_330/2022 del 12 maggio 2022 consid. 4.3),

spetterebbe in realtà all'Autorità dipartimentale pronunciarsi in prima battuta

su una simile richiesta, ritenuto che in caso di preavviso positivo il rilascio

dell'autorizzazione di soggiorno dovrebbe essere sottoposto per approvazione

alla Segreteria di Stato della migrazione, mentre in caso di reiezione della

domanda dovrebbe essere adottata una decisione in tal senso suscettibile di

essere impugnata davanti al Consiglio di Stato e successivamente, se del caso, dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo, di modo che la sua richiesta appare di

primo acchito inammissibile.

Sennonché, tale norma

è già stata invocata nel ricorso al Consiglio di Stato e il Dipartimento vi ha

preso posizione in merito con l'allegato di risposta all'impugnativa, nel quale

si è fermamente opposto al rilascio del permesso di soggiorno anche in questa

ipotesi. Visto che su questo aspetto la decisione governativa impugnata si è

sostituita a quella dipartimentale, non è quindi dato di vedere come il

Tribunale non possa esaminare se vi siano le premesse per l'applicazione

dell'art. 20 OLCP nella presente causa (DTF 136 II 539 consid. 1.2).

4.3. L'art. 20 OLCP

prevede che se non sono adempiute le condizioni per l'ammissione in vista di un

soggiorno senza attività lucrativa giusta l'ALC o la convenzione istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960 (convenzione AELS;

RS 0.632.31), possono essere rilasciati permessi di dimora UE/AELS se motivi

gravi lo giustificano.

L'art. 30 LStrI disciplina

le deroghe alle condizioni di ammissione previste agli art. 18-29 LStrI. In

particolare, precisa il cpv. 1 lett. b della medesima norma, è possibile derogare

alle condizioni di ammissione al fine di tenere conto dei casi personali

particolarmente gravi. Secondo l'art. 31 cpv. 1 OASA, nella sua versione in

vigore al momento della decisione dipartimentale impugnata (RU 2018 3173), se

sussiste un caso personale particolarmente grave può essere rilasciato un

permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'art. 58a

cpv. 1 LStrI (lett. a); la situazione familiare, in particolare il momento e la

durata della scolarizzazione dei figli (lett. c); la situazione finanziaria

(lett. d); la durata della presenza in Svizzera (lett. e); lo stato di salute

(lett. f); la possibilità di un reinserimento nel Paese di origine (lett. g).

Per l'art. 58a cpv. 1 LStrI, concernente i criteri di integrazione, nel

valutare l'integrazione l'autorità si basa sul rispetto della sicurezza e

dell'ordine pubblici (lett. a); sul rispetto dei valori della Costituzione

federale (lett. b); sulle competenze linguistiche (lett. c) e sulla

partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione (lett. d).

Le condizioni per

ammettere l'esistenza di un caso di rigore suscettibile di giustificare una

deroga vanno apprezzate in modo restrittivo. Per costante giurisprudenza, un

caso di rigore presuppone che lo straniero si trovi in una situazione personale

particolarmente critica. Ciò significa che le sue condizioni di vita e di esistenza,

se paragonate a quelle della media degli stranieri, devono essere messe in

discussione in maniera accresciuta.

Nella valutazione del

caso di rigore va tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso

specifico. Il riconoscimento di un caso di rigore non implica necessariamente

che la presenza dello straniero in Svizzera costituisca l'unico mezzo per fare

fronte a una situazione d'emergenza. D'altra parte il fatto che lo straniero

abbia soggiornato nel nostro Paese per un periodo relativamente lungo, che si

sia bene inserito sul piano sociale, professionale e affettivo, e che non abbia

mai dato motivo di lamentele non basta - di per sé - a giustificare una deroga

alle misure limitative; è inoltre necessario che il legame dell'interessato con

la Svizzera sia talmente stretto da non potere pretendere che egli si

trasferisca in un altro Paese o torni in Patria (DTF 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2, 119 Ib 33 consid. 4c,

117 Ib 317 consid. 4b).

4.4. Esaminando la causa dal profilo

dell'art. 20 OLCP in relazione con gli art. 30 cpv. 1 LStrI e 31 OASA, il

Consiglio di Stato ha considerato quanto segue:

(…) il signor RI 1 (1942), divorziato da anni, era

stato al beneficio di un permesso di soggiorno dal 1984 al 2007 quando ha

spontaneamente deciso di rientrare in Italia (nell'agosto 2007 egli viveva già

in Italia, in particolare a __________; cfr. comunicazione 31.8.2007 della

Cassa svizzera di compensazione). Va pure soggiunto che egli ed il figlio G__________

(1988) non hanno più convissuto perlomeno dal mese di ottobre 2006. Inoltre,

suo figlio ha deciso di ritornare in Svizzera con la moglie e la prole (2008 e

2010) nel novembre 2011, mentre il padre, qui ricorrente, ha continuato a

vivere in Italia, Paese nel quale risiedono tuttora - come dallo stesso

indicato il 31 luglio 2021 e ancora il 19 giugno 2023 - le sue due figlie.

Il 30 aprile 2021 l'interessato, allora residente a __________

(provincia di __________; __________ [I]), è giunto sul suolo elvetico e -

previa garanzia finanziaria e di sostentamento rilasciata dal figlio - gli è

stato infine accordato, il 7 marzo 2022, un permesso di dimora UE/AELS per

soggiorno privato. Va ribadito che in precedenza le condizioni per il rilascio

di tale autorizzazione non erano soddisfatte. Tuttavia, il 1° ottobre 2022

l'insorgente ha ottenuto una prestazione complementare alla propria rendita

pensionistica; circostanza, questa, portata a conoscenza all'Autorità di prime

cure solo nel corso del mese di maggio 2023, non dal ricorrente, ma a seguito

di una segnalazione da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI (…).

Di conseguenza, almeno dal mese di ottobre 2022 le condizioni materiali per

riconoscergli un diritto di residenza ai sensi dell'ALC fanno difetto (art. 24

cpv. 8 allegato I ALC e 23 OLCP), adempiendo egli pure ai motivi di revoca ex

art. 62 cpv. 1 LStrl (…).

Nemmeno il fatto che, vivendo all'estero,

l'interessato perderebbe il suo diritto alle prestazioni complementari può

essere considerato sufficiente a giustificare la concessione di una deroga.

Tali prestazioni costituiscono invero, laddove sono adempiute le condizioni

personali ed economiche per il loro ottenimento, la conseguenza di risiedere

sul territorio elvetico e non possono invece assurgere a motivo per pretendere

di ottenere una simile facoltà. Neppure poi eventuali difficoltà di ordine

economico, con le quali il ricorrente potrebbe essere eventualmente confrontato

una volta lasciato il nostro Paese, sono sufficienti per ottenere un permesso

di dimora per caso di rigore, non avendo gli art. 20 OLCP e 31 OASA quale scopo

quello di sottrarre gli stranieri alle condizioni di vita del Paese natio.

Alfine di motivare un non rientro nel Paese di origine, implicante un permesso

di soggiorno, non è difatti possibile addurre delle circostanze generali

(economiche, sociali, sanitarie, ...) che toccano l'insieme della popolazione

ivi residente. Da osservare di transenna che egli è al beneficio di una

pensione di almeno fr. 1'193.- (euro 1'270.15 con tasso di conversione al 17.9.2024),

potendo pure contare sull'eventuale aiuto finanziario del figlio, residente in

Svizzera, e/o delle figlie, residenti in Italia, le quali ancora il 31 luglio

2021 si erano dichiarate disposte a garantire finanziariamente per il padre. Va

d'altra parte ricordato che nella vicina penisola i cittadini bisognosi sono

aiutati a livello assistenziale/economico (art. 32 Costituzione italiana;

Programma FEAD). In base poi al DL Aiuti l'INPS corrisponde d'ufficio un bonus

di 200 euro a lavoratori e pensionati residenti in Italia, che adempiono

determinate condizioni (pure art. 31-33 DL n. 50/22 in GU n. 114 del

17.5.2022).

Il ricorrente, come detto, si prevale pure del suo

stato di salute e della sua età per poter beneficiare di un permesso di dimora

ai sensi dell'art. 20 OLCP.

Premettasi che, a mente della giurisprudenza della

CorteEDU, l'esecuzione del rinvio o dell'allontanamento di un malato affetto da

problemi fisici e/o psichici è eccezionalmente suscettibile di sollevare una

questione sotto il profilo dell'art. 3 CEDU unicamente se la malattia raggiunge

un certo grado di gravità ed è sufficientemente stabilito che, in caso di

rinvio verso lo Stato di origine, la persona malata corre un rischio serio e

concreto di essere sottoposta a un trattamento proibito da questa disposizione

(DTF 137 II 305 consid. 4.3; STF 2D_14/2018 del 13.8.2018 consid. 4.1, 2C_1130/2013

del 23.1.2015, consid. 3; sentenza CorteEDU del 22.5.2008 in re Emre c. Svizzera,

§88 e §92). Il rinvio di uno straniero con problemi di salute verso un Paese

dove gli strumenti per trattare la sua malattia sono inferiori a quelli

disponibili nello Stato contraente resta compatibile con l'art. 3 CEDU salvo

casi eccezionali (STF 2C_978/2020 dell'8.1.2021, 2C_932/17 del 27.11.2017

consid. 3.4, 2C_654/2013 del 12.2.2014 consid. 6.1). In altri termini, la

circostanza che nel Paese di origine la qualità delle cure non equivarrebbe a

quella svizzera non è sufficiente per rendere inesigibile un rientro dello

straniero (STF 2C_127/2014 del 17.9.2014 consid. 6.2.2, 2C_347/2013

dell'1.5.2013 consid. 4.2). Il semplice fatto che un trattamento medico sia

eventualmente meglio assicurato in Svizzera che in Patria o che i medicinali

nel nostro Paese siano coperti da una assicurazione malattia, non permette

quindi di ritenere una decisione di allontanamento lesiva degli art. 3 CEDU e

25 cpv. 3 Cost. fed.; norme, queste, da interpretare restrittivamente.

In specie, contrariamente a quanto sostenuto dal

ricorrente, si constata che i suoi problemi di salute (cfr. certificato medico

7.11.2023 del Dr. med. __________) non permettono di ritenere inesigibile un

suo rientro in Italia, Paese membro dell'UE e uno dei Paesi più

industrializzati del mondo dove sussistono pacificamente infrastrutture

medico-sanitarie-assistenziali di qualità e luminari in materia (…).

L'insorgente - il quale non è al beneficio di alcun assegno per grandi invalidi

o altre prestazioni equivalenti - non ha difatti comprovato con elementi oggettivi

che tali problematiche sono tali da rendere necessario un trattamento

unicamente nel nostro Paese (STA 52.2019.98 del 26.4.2021 consid. 4.7). l

medicamenti prescrittigli (letrozolo, palbociclib e leuprorelin) sono del resto

tutti reperibili anche in Italia. Tale terapia medicamentosa è quindi una

terapia che può essere effettuata anche nel Paese natio, così come il

monitoraggio clinico, ematochimico e radiologico. Non vi sono quindi motivi per

concludere che l'interessato non possa beneficiare di cure adeguate pure nella

vicina Penisola. Infine, il solo fatto che il ricorrente voglia continuare ad

essere curato in Svizzera non costituisce all'evidenza un motivo importante

giusta l'art. 20 OLCP (STF 2C_172/2008 del 14.3.2008 consid. 5.3).

Ne deriva perciò che, per quanto attiene ai suoi

problemi di salute, egli può senz'altro continuare la terapia medicamentosa, le

cure ed i controlli anche in Patria (STA 52.2022.159 del 27.6.2023 consid.

6.3.1), dove, se necessario, avrebbe la possibilità di una presa a carico

tempestiva e ottimale (…). Nel Paese natio continuano inoltre a vivere le sue

due figlie, le quali si erano rese disponibili a provvedere finanziariamente a

suo favore. Di conseguenza, l'obiezione circa il fatto che egli non avrebbe più

alcun rapporto con le stesse risulta alquanto difficile da credere. Ad ogni

modo, anche se ciò fosse vero, il ricorrente avrebbe sempre la possibilità di

riallacciare i contatti con loro, qualora lo desideri. Questi ha altresì sempre

la possibilità di trasferirsi nella fascia di confine italiana (Provincia di __________),

dove vi sono molte case di riposo e dove lo stile di vita e gli usi e costumi

sono analoghi a quelli del Canton Ticino. Così facendo, egli potrebbe, se del

caso, continuare a far capo alle strutture sanitarie elvetiche e mantenere i

contatti con il figlio. (…)

Giova infine ricordare che RI 1 è entrato in Svizzera

all'età di 78 anni e ha potuto ottenere un permesso di dimora per soggiorno

privato ex art. 24 allegato l ALC all'età di 79 anni esclusivamente poiché il

figlio, con il quale non convive più dal 24 aprile 2024, ha infine documentato

di poter garantire il suo sostentamento. Era quindi pacifico che qualora egli

non fosse più stato "autosufficiente" il suo permesso di dimora

sarebbe stato revocato o non più rinnovato (…), con la conseguenza di un suo

allontanamento dalla Svizzera.

Tuttavia, dal 1° ottobre 2022, dopo neppure 7 mesi dal

rilascio materiale del permesso, questi è stato posto al beneficio di una

prestazione complementare alla propria rendita pensionistica. La condizione che

gli aveva consentito di risiedere in Svizzera (sussistenza di mezzi finanziari

sufficienti) è pertanto venuta meno (…). Infine, dal 16 ottobre 2023 (…) il suo

soggiorno sul suolo elvetico è unicamente tollerato. Non è quindi ora possibile

per il ricorrente richiamarsi alla sua età per opporsi al suo rientro in

Patria. Del resto in Italia egli potrebbe risiedere o presso delle case di

riposo (…) oppure, avendo i tre figli dichiarato la loro disponibilità a

mantenerlo (cfr. pure scritto 31.7.2021), in casa propria assumendo una

badante, essendo del resto la vita nel Paese natio meno dispendiosa di quella

in Svizzera.

Il suo trasferimento nella vicina penisola, ove

continuano a risiedere le due figlie, risulta di conseguenza perfettamente

esigibile, anche sotto questo profilo (…).

Tali considerazioni, alle

quali il Dipartimento si è allineato, vanno senz'altro condivise anche da

questo Tribunale, l'insorgente non trovandosi in uno stato di necessità tale da

ritenere che debba imperativamente soggiornare in Svizzera per motivi gravi,

dove ha pure contratto alcuni debiti. L'estratto del registro delle esecuzioni

del 19 settembre 2024 reca infatti la presenza di tre attestati di carenza beni

rilasciati negli ultimi 20 anni per un importo totale di fr. 20'479.90.

In particolare con

riferimento all'attuale precario stato di salute e alle affermazioni del medico

curante, secondo le quali uno dei medicamenti necessari per le terapie non

sarebbe disponibile in Italia e - più in generale - un allontanamento dal

Ticino comprometterebbe sia il prosieguo sia l'esito delle cure (cfr. il già

menzionato certificato medico dell'11 ottobre 2024), le considerazioni del

Governo si avverano adeguate e vanno condivise. In effetti in Italia, Paese in

cui ha vissuto fino al 30 aprile 2021, RI 1 potrà contare su un sistema

sanitario avanzato, che potrà fornirgli le cure di cui necessita. L'indisponibilità

del preparato farmacologico a cui ha fatto riferimento il medico curante non

porta a concludere che le terapie non potranno essere adattate a quanto a

disposizione in Patria e non permette di conseguenza di riconoscere l'esistenza

di un caso di rigore. La medesima conclusione deve valere anche per quanto

concerne l'asserita necessità della vicinanza al figlio. In effetti il

ricorrente non vive più con G__________ e

la di lui famiglia a __________, ma dal

24 aprile 2024 è degente presso la casa di riposo __________ di __________. Come rettamente ritenuto dal

Governo un suo allontanamento in Italia, nella fascia di confine (qualora

desiderasse rimanere a poca distanza dal figlio residente in Svizzera) oppure

nella regione della vicina Penisola in cui risultano abitare le due figlie

(contrariamente ai generici richiami contenuti nel gravame [cfr. pto. 5, pag.

4], secondo i quali nel nostro Paese vivono i figli, cittadini elvetici,

mentre in Italia non avrebbe relazioni familiari significative) non

comporterebbe disagi particolari, oltre a quelli che l'organizzazione del

rimpatrio e delle cure necessiterebbe, ma per cui potrà chiedere (come rilevato

dalla stessa Sezione della popolazione nella risoluzione del 16 ottobre 2023

[cfr. pag. 4]) l'assegnazione di un termine di partenza più lungo proprio a

tale scopo.

4.5. In siffatte

circostanze è quindi da escludere che il ricorrente adempia le condizioni

dell'art. 20 OLCP in relazione con gli art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 31 OASA

nonché della giurisprudenza ivi relativa.

5. Alla luce di

quanto considerato non si avvera necessario stabilire se - come invece

analizzato dal Consiglio di Stato - vi siano gli estremi per riconoscere la

presenza nella fattispecie di motivi di revoca del permesso di dimora UE/AELS

secondo il diritto interno elvetico, in particolare ai sensi dell'art. 62 cpv.

1 LStrI, ovvero per avere fornito, durante la procedura di autorizzazione,

indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a) e per avere disatteso

una delle condizioni legate alla decisione (lett. d).

6. 6.1. Non

permette di giungere a conclusioni più favorevoli al ricorrente l'applicazione

dell'art. 8 della convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre

1950 (CEDU; RS 0.101) a tutela del diritto alla

sua vita privata e familiare. Tale richiamo

presuppone infatti un soggiorno legale nel nostro Paese di almeno dieci anni o,

in assenza di questa durata, un'integrazione particolarmente riuscita (DTF 144

I 266 consid. 3.9; STF 2C_1051/2021 dell'11 marzo 2022 consid. 6.1, 2D_37/2021

del 2 dicembre 2021 consid. 3.2.2, 2C_603/2019 del 16 dicembre 2019 consid.

6.2).

Come già rilevato RI 1

è giunto in Svizzera il 30 aprile 2021. La sua presenza non raggiunge dunque

manifestamente la durata prevista dalla giurisprudenza in materia, ritenuto come

il precedente soggiorno nel nostro Paese (per quanto di lunga durata) non può

essere preso in considerazione, essendo terminato nell'ormai lontano 2007. Il

ricorrente non ha nemmeno dato prova di un'integrazione particolarmente degna

di nota, non disponendo dei mezzi finanziari sufficienti per il proprio mantenimento al punto che da

tempo beneficia delle prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia e

- come già esposto (cfr. consid. 4.4) - avendo contratto alcuni debiti.

6.2. L'insorgente non

può prevalersi dell'art. 8 CEDU neppure a tutela della vita familiare con

riferimento al rapporto con il figlio cittadino elvetico residente a __________ (e la di lui famiglia). Certo, al

momento dell'arrivo in Svizzera RI 1 sembra avere risieduto insieme a G__________, cionondimeno - oltre all'innegabile

sostegno che i famigliari possono avergli fornito a causa della malattia e a

quello finanziario, che però è venuto meno, dato che l'interessato ha iniziato

a dipendere dalle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2022, pochi mesi

dopo l'ottenimento del permesso di dimora UE/AELS in Svizzera - non si può

considerare che esista un rapporto di dipendenza particolare atto a

giustificare il prosieguo del soggiorno del ricorrente sulla base dell'art. 8

CEDU. In effetti, anche se si volesse riconoscere l'esistenza di un tale legame

di dipendenza particolare verso il figlio (ciò che però appare più che dubbio

per i motivi appena esposti), esso risulta in ogni caso essere cessato con il

ricovero presso la casa di riposo __________, avvenuto il 24 aprile 2024.

6.3. Ne discende che il

ricorrente non può appellarsi neppure alla predetta norma convenzionale per

dedurne un diritto al mantenimento o al rilascio di un'autorizzazione di

soggiorno.

7. 7.1. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della

misura pronunciata dalla Sezione della popolazione e confermata dal Consiglio

di Stato.

7.2. In effetti, anche in presenza di motivi di revoca, una

tale misura si giustifica soltanto quando è proporzionata. Nell'esercizio del

loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi

pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità

di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il

suo grado di integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia

subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI).

7.3. Come già rilevato (cfr. consid. 6.1) il soggiorno nel

nostro Paese di RI 1 non può essere considerato di lunga durata, ritenuto

inoltre come esso - dalla pronuncia della decisione dipartimentale confermata

da quella governativa qui impugnata - è unicamente tollerato in attesa

dell'esito della presente vertenza. In Italia il ricorrente ha invece vissuto

dalla nascita fino al 1984 e ancora tra il 2007 e il 2021, vi ha pertanto

trascorso la maggior parte della propria esistenza, comprese l'infanzia,

l'adolescenza e la prima parte della vita da adulto. In Patria egli potrà pure

riunirsi alle figlie e, qualora si trasferisse nella vicina fascia di confine,

finanche continuare il rapporto con il figlio residente in Ticino. Come

ampiamente esposto (cfr. consid. 4.4), potrà proseguirvi le cure di cui

necessita. Certo il rimpatrio comporterà inconvenienti, vista anche l'età

avanzata e - appunto - il precario stato di salute, cionondimeno essi non

appaiono particolarmente gravosi e rappresentano quanto deve affrontare

chiunque rientri in Patria dopo un soggiorno all'estero. Va infine rilevato (e

rammentato, cfr. consid. 4.4) come - a fronte delle necessità di cura e

dell'età avanzata - l'Autorità dipartimentale si è detta disposta a fissare un

termine di partenza più lungo al fine di adeguatamente organizzare il rientro

in Italia.

8. 8.1. Stante

tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto con la conseguente

conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata.

8.2. La tassa di

giustizia e le spese, commisurate tenendo conto della situazione economica del

ricorrente (al quale non è stato

chiesto un anticipo, motivo per cui la domanda in tal senso è divenuta priva di

oggetto), sono poste a suo carico, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Non si assegnano ripetibili (art.

49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dell'insorgente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il cancelliere