52.2024.421
Sanzione per violazione del salario minimo
11 agosto 2025Italiano24 min
constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata. Il 4 agosto 2022
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.421
Lugano
11
agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 14 novembre
2024 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 9 ottobre 2024 (n. 4825) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione del 22 novembre 2022 dell'Ufficio dell'ispettorato del
lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione
pecuniaria per mancato rispetto del salario minimo;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La RI 1, con sede a __________,
è una società attiva nel commercio di acciai commerciali, materiali da
installazioni e costruzioni, ferramente, attrezzi, metalli e materie plastiche
nonché nell'esercizio di piegatoi per acciai d'armatura e nella lavorazione del
ferro e riparazioni (cfr. iscrizione a RC).
Nell'ambito di un controllo del rispetto dei salari minimi ai sensi della legge
sul salario minimo dell'11 dicembre 2019 (LSM; RL 843.600), il 10 maggio 2022
l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e
dell'economia ha invitato l'azienda a fornire la descrizione dettagliata del
genere d'attività svolto, una distinta (debitamente compilata) del personale
occupato tra gennaio e aprile 2022 (stagisti compresi), nonché copia dei loro
contratti di lavoro, conteggi salariali e rendiconti di lavoro.
B. Dopo aver analizzato
la documentazione prodotta e le ulteriori informazioni raccolte, l'UIL ha
constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata. Il 4 agosto 2022
ha quindi intimato alla RI 1 un
rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art.
7 LSM per inosservanza del salario minimo.
In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a 12
dipendenti (__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________), un
salario per il periodo oggetto del controllo inferiore (fr. 147'490.42
complessivi) a quello minimo (fr. 151'814.13 complessivi) prescritto
(differenza del - 2.85%; cfr. tabella allegata).
Dopo avere raccolto le sue osservazioni, il 22 novembre 2022 l'autorità
cantonale le ha inflitto una multa di fr. 6'918.-. La decisione è stata resa
sulla base degli art. 1, 2, 4, 6 e 7 LSM, del relativo regolamento del 18
novembre 2020 (RLSM; RL 843.610) e del decreto esecutivo concernente il salario
minimo orario per settore economico, nella versione in vigore all'epoca del controllo
(BU 56/2020 del 20 novembre 2020, pag.
332 segg.).
C. Con giudizio del 9
ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.
In sintesi,
l'Esecutivo cantonale, disattesa una censura riferita al diritto di essere
sentito e illustrato il quadro giuridico applicabile, ha ritenuto che vi fossero gli estremi per infliggere una
sanzione pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la
decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta
pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone in via principale essenzialmente l'annullamento.
In via subordinata, postula il rinvio degli atti all'autorità inferiore per
nuova decisione con l'istruzione che nessuna sanzione amministrativa è
inflitta alla ricorrente né è prelevato nessun emolumento per le spese di
controllo e nessuna tassa di giustizia.
La ricorrente ripropone
sostanzialmente le argomentazioni rimaste inascoltate davanti alla precedente istanza.
Lamenta in particolare una violazione del diritto e un accertamento inesatto
dei fatti. Contesta di avere violato il salario minimo, che andrebbe calcolato
in funzione delle ore lavorative effettivamente svolte o lavorabili, al netto
dei giorni festivi infrasettimanali. Reputa anzi di avvantaggiare finanche i
suoi collaboratori, riconoscendo a loro favore un numero di ore superiore al
dovuto (8.60 ore al giorno x 251 giorni all'anno, arrotondato a 2'160 ore).
Sostiene inoltre che determinante per stabilire il salario minimo del singolo
lavoratore sia il settore economico in cui ricade l'attività da lui
effettivamente svolta e non quello in cui è attiva l'azienda, pena la
violazione del principio d'uguaglianza giuridica e dell'arbitrio. Nega in ogni
caso qualsivoglia violazione, avendo nel frattempo versato a tutti i
collaboratori in questione ancora alle sue dipendenze un conguaglio, con la
conseguenza che il loro salario annuale risulterebbe superiore alla
soglia erroneamente ritenuta dalle precedenti istanze. In questo senso,
contesta che il salario minimo debba essere corrisposto alla fine di ogni mese,
come ritenuto dal Governo, cui rimprovera pure una violazione del principio
inquisitorio (per non averle richiesto la produzione dei giustificativi bancari
atti a comprovare l'avvenuto versamento del predetto conguaglio) e della
proporzionalità (per non averne tenuto conto nella commisurazione della
sanzione).
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il
Consiglio di Stato, che l'autorità dipartimentale, quest'ultima con
argomentazioni di cui si dirà se del caso in appresso.
F. In sede di
replica e duplica, l'insorgente rispettivamente l'UIL si sono riconfermati
nelle rispettive antitetiche posizioni, sviluppando ulteriormente i propri
argomenti. Di questi si riferirà nella misura del necessario nei seguenti
considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo
Tribunale è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), applicabile per il
rimando dell'art. 7 cpv. 4 LSM. Certa è la legittimazione
attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento e della decisione
impugnata (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Contrariamente a quanto mette in dubbio l'UIL, la stessa può sollevare tutte le censure che
possono presentare un'utilità pratica ai fini dell'accoglimento
dell'impugnativa (cfr. DTF 138 II 191 consid. 5.2; RtiD II-2017 n. 12 consid.
2.2.2), ivi compresa quindi quella relativa alla violazione del
principio di uguaglianza (art. 8 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) riferita
all'applicazione dei salari minimi orari ai suoi dipendenti (infra,
consid. 3.4). Il gravame, tempestivo giusta
l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno
le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.
Considerandi
2.
2.1. A seguito dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 9
aprile 2013 denominata "Salviamo il lavoro in Ticino!", approvata in
votazione popolare il 14 giugno 2015, è stato introdotto nella Costituzione
della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000)
l'art. 13 cpv. 3, secondo cui ogni persona ha diritto ad un salario
minimo che le assicuri un tenore di vita dignitoso, con la precisazione che, se
un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro
(d'obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito
dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano
nazionale per mansione e settore economico interessati.
2.2
Allo scopo di attuare tale disposto costituzionale, l'11 dicembre 2019 il Gran Consiglio ha adottato la LSM
(cfr. art. 1), entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Salvo alcune eccezioni
(cfr. art. 3), tale normativa si applica a tutti i rapporti di lavoro che si svolgono nel Cantone (cfr. art. 2 cpv. 1) e non ammette deroghe
a svantaggio del lavoratore o della lavoratrice (cfr. art. 2 cpv. 2). Il salario minimo lordo legale - che prevale sui contratti normali di lavoro con salari minimi inferiori
(cfr. art. 2 cpv. 3) - è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di fr. 19.75/ora
e una soglia superiore di fr. 20.25/ora, in base a quanto stabilito dall'art. 4 e dai successivi decreti esecutivi concernenti il salario minimo orario per settore
economico (RL 843.620). La sua introduzione
è prevista per fasi, secondo le scadenze di attuazione sancite dall'art. 11. Entro
il 31 dicembre 2021, il salario minimo orario lordo per il settore del
commercio all'ingrosso (NOGA 46) doveva ammontare a fr. 19.50 (cfr. art. 11
cpv. 2 LSM e decreto esecutivo del 18 novembre 2020, BU 56/2020 citato).
3.
3.1
Come accennato in narrativa, nell'ambito del controllo effettuato
dall'UIL, sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente e delle
ulteriori informazioni raccolte, l'autorità cantonale ha riscontrato che la
stessa non aveva rispettato il salario minimo prescritto nei confronti di 12
collaboratori. In particolare, partendo
da una durata di lavoro settimanale di 43 ore, ha ritenuto che, per il periodo
compreso tra gennaio e aprile 2022, i lavoratori fossero stati retribuiti con
uno stipendio complessivo di fr. 147'490.42,
allorquando il minimo previsto dalla LSM con il citato decreto esecutivo
sarebbe stato di fr. 151'814.13 (tenuto conto di uno stipendio mensile minimo
di fr. 3'630.71 = 43 x 4.33 x 19.50). Da cui un ammanco complessivo di fr.
4'323.71 (pari a - 2.85%, cfr. tabella allegata alla decisione del 22 novembre
2022). Sulla base di tali riscontri, l'UIL le ha quindi inflitto una sanzione amministrativa di fr. 6'918.-.
L'Esecutivo cantonale ha dal canto suo avallato le tesi dell'UIL,
respingendo le eccezioni della ricorrente (essenzialmente riferite al diritto
di essere sentito, alla parità di trattamento, al calcolo per la verifica del
rispetto del salario minimo, alle modalità della rilevazione salariale e
all'adeguatezza della decisione a fronte del deprezzamento dell'euro sul franco
svizzero), considerando il provvedimento adeguato alla gravità oggettiva
dell'infrazione commessa e alla colpa dell'insorgente.
3.2
La ricorrente contesta anzitutto il numero di ore considerato dalle
precedenti istanze per il calcolo del salario minimo, sostenendo che non avrebbe
dovuto fare stato il numero astratto di ore lavorative previsto
contrattualmente bensì quello delle ore effettivamente lavorate o lavorabili,
al netto dei giorni festivi infrasettimanali. Ha in particolare spiegato:
"In
Ticino esiste una serie di giorni festivi infrasettimanali, di precetto. Alcuni
di questi cadono sempre in un giorno fisso fra il lunedì (per esempio
Pentecoste o Pasquetta) e il giovedì (per esempio Ascensione). Altri cadono in
giorni settimanali variabili, a dipendenza del calendario annuale. Si pensi
alla Festa del Lavoro, a Ferragosto o alla Festa nazionale. Ma pure San
Giuseppe, Natale, Santo Stefano, Capodanno, ecc. Se questi giorni festivi
infrasettimanali variabili cadono nel fine settimana, le ore effettive
lavorabili per un dipendente aumentano. Di seguito, questi giorni festivi
saranno definiti "Giorni festivi jolly".
Per ragioni di praticità e a totale vantaggio dei suoi dipendenti, la RI 1
remunera un monte ore annuo di 2'160 ore. Questo monte ore, che corrisponde a
251.
giorni per 8.6 ore lavorabili giornaliere, arrotondato verso l'alto (la
somma effettiva sarebbe di 2'158.60), rappresenta lo scenario "estremo"
in cui la maggior parte possibile dei "Giorni festivi jolly" viene a
cadere nel fine settimana. La ricorrente è dunque andata oltre alle
disposizioni della LSM, applicando un salario minimo orario (in realtà, come si
vedrà, anch'esso superiore al dovuto) su un monte ore di fatto regolarmente
superiore alle ore effettivamente lavorate."
3.2.1
Ora, il salario minimo previsto dalla LSM è fissato mediante un salario minimo
orario lordo (cfr. art. 4). Questo salario orario non comprende le indennità
per vacanze (cfr. art. 329d del codice delle obbligazioni del 30 marzo
1911; CO; RS 220), né quelle per i giorni festivi. A livello federale - fatto
salvo il 1° agosto (cfr. art. 110 cpv. 3 Cost., 20a cpv. 1 della legge federale
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964
[LL; RS 822.11] e 1 dell'ordinanza sulla festa nazionale del 30 maggio 1994 [RS
116]) - il legislatore non ha invero espressamente regolato l'obbligo di
remunerare i giorni festivi parificati alla domenica (cfr. art. 20a cpv. 1 LL e
6.
della relativa legge di applicazione cantonale del 14 marzo 2011 [RL
843.100]). Per i lavoratori pagati alla settimana o al mese (come nella
fattispecie), tale problema in effetti non si pone, poiché per principio essi
ricevono il loro salario senza riguardo ai giorni festivi. Il quesito riguarda
quindi semmai solo i lavoratori impiegati a ore (cfr. Manfred Rehbinder/Jean-Fritz Stöckli, Berner Kommentar,
Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, Berna 2010, n. 15 ad art. 329
e riferimenti; inoltre Wolfgang
Portmann/Christine Petrovic, in: Geiser/von Kaenel/Wyler, Loi sur le
travail, Berna 2005, n. 18 ad art. 20a; Philippe
Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurigo 2009, n. 5 ad art. 329).
In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, questi ultimi lavoratori
hanno di regola diritto a un'indennità per i giorni festivi oltre al 1° agosto,
se ciò è previsto contrattualmente (contratto collettivo o contratto normale) o
dall'uso locale (cfr. DTF 136 I 290 consid. 2.1 e 2.2; STF 4A_72/2018 del 6
agosto 2018 consid. 3). In tal senso, il contratto normale di lavoro (CNL) per
il settore del commercio all'ingrosso prorogato fino al 31 dicembre 2021 (cfr.
BU 2/2019 pag. 6) - analogamente ad altri CNL - prevedeva che in caso di
modalità retributiva oraria al salario di base vanno aggiunte, oltre alle
indennità per vacanze (8.33% per 4 settimane o 10.64% per 5 settimane), quelle
per i festivi (3.60% per 9 giorni festivi; cfr. art. 2). Un'analoga
prescrizione è stata ripresa anche nelle direttive dell'Ufficio per la
sorveglianza del mercato del lavoro (USML; cfr. "FAQ - Domande frequenti
sul salario minimo" del 24 novembre 2021, ad 7; cfr. pure la versione del
22.
novembre 2024), come pure nell'attuale allegato al decreto esecutivo
concernente il salario minimo orario per settore economico del 20 novembre
2024, in vigore dal 1° dicembre 2024 (RL 843.620). Al di là di queste
disposizioni, qui rilevante resta comunque il fatto che, conformemente a quanto
sopraindicato, tale aspetto non concerne i lavoratori che come in concreto sono
retribuiti al mese. Ciò detto, non v'è alcun motivo di scostarsi da questo
principio anche nell'applicazione delle norme della legge sul salario minimo,
che mirano ad assicurare un tenore di vita dignitoso (cfr. art. 1 LSM). Per
verificare se lo stipendio mensile concretamente versato al dipendente è
conforme alla LSM occorre quindi trasformarlo in salario orario,
indipendentemente da eventuali giorni festivi (cfr. citata direttiva dell'USLM,
ad 6 che indica la seguente formula: salario mensile / 4.33 [numero medio di
settimane in un mese] / ore di lavoro settimanali). Tale modo di procedere
corrisponde peraltro essenzialmente anche a quello prospettato da altri Cantoni
che, come il Ticino, hanno introdotto un salario minimo cantonale (cfr. ad es. Mémento sur le salaire minimum cantonal 2025 sub www.ne.ch, pag. 3
seg.; Häufige Fragen zum Kantonalen Mindestlohn (FAQ) sub www.bs.ch, ad 6 [Wie ermittelt man den Stundenlohn ausgehend
von einem Monatslohn?]).
Lo stipendio corrisposto su base mensile non subisce quindi variazioni a
seconda che in quel periodo cadano dei giorni festivi. Non dipende dal numero
di ore effettivamente lavorate o lavorabili dal dipendente, al netto dei giorni
festivi. La tesi della ricorrente - che pretende che la decisione oggetto
del presente ricorso confonde l'obbligo di retribuire i giorni festivi previsti
dal Codice delle obbligazioni (che viene ossequiato dal datore di lavoro qui
ricorrente che paga ai dipendenti mensilmente il salario pattuito senza operare
alcuna riduzione fondata sul numero di giorni festivi infrasettimanali del
relativo mese) e i giorni che devono invece essere considerati per quantificare
il salario minimo cantonale previsto dalla LSM - non merita pertanto
accoglimento.
3.2.2
Ferma questa premessa, forza è constatare che l'ammanco salariale
riscontrato dall'UIL nella tabella annessa alla decisione del 22 novembre 2022
(cfr. pure supra, consid. 3.1), considerando segnatamente una durata di
lavoro settimanale di 43 ore (così come riportato dall'insorgente nella
distinta dei dipendenti e risultante dal regolamento aziendale, cui rinviano i
contratti agli atti, cfr. doc. J e 4) - senza deduzioni per giorni festivi
infrasettimanali parificati alla domenica - va esente da critiche, come già
concluso dal Governo.
3.3
La ricorrente contesta inoltre l'inquadramento della sua attività nel
settore economico del commercio all'ingrosso (NOGA 46) operato dall'UIL e
confermato dal Governo, sostenendo di essere attiva anche nell'esercizio di
piegatoi per acciai d'armatura, nella lavorazione del ferro e nelle
riparazioni.
Al proposito va anzitutto ricordato che il
criterio decisivo per l'attribuzione a un determinato settore economico è la
natura dell'attività caratteristica dell'azienda, cioè quella offerta
effettivamente e in maniera preponderante sul mercato (ritenuto che eventuali
attività accessorie che non possono essere chiaramente distinte da quella
principale sono ininfluenti, anche se possono comportare personale e costi
salariali maggiori; cfr., per analogia, STA 52.2018.14 dell'11 settembre 2018
consid. 3.2 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi citati, confermata
dalla STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019; cfr. pure STA 52.2018.569 dell'8
maggio 2020 consid. 3.5.1 e 3.5.2 e rimandi). In concreto, l'insorgente non
sostanzia in alcun modo, né emerge del resto dagli atti, che il commercio
all'ingrosso non sia la sua attività principale e caratteristica. Anche il suo
sito internet la indica peraltro come "l'azienda leader per la Svizzera
italiana nel commercio di prodotti edili tradizionali e complementari". Il
commercio di acciai e materiale da costruzione figura del resto in primo piano
nella descrizione dello scopo della società riportato nel registro di commercio
(cfr. supra, consid. A), ciò che, pur non essendo decisivo (cfr. STA 52.2018.14 citata consid. 3.2 e rimandi), è quantomeno significativo. È ben vero che nella descrizione dello
scopo sociale figurano pure l'esercizio di piegatoi per acciai
d'armatura e la lavorazione del ferro (insieme alle riparazioni), ma tali
attività - che, stando alla distinta dei dipendenti compilata dalla ricorrente,
occupano peraltro solo 4 dei 44 lavoratori impiegati nel periodo oggetto del
controllo e appaiono dunque accessorie - sono comunque finalizzate alla vendita
del materiale trattato. Non possono quindi essere considerate in maniera
indipendente, costituendo parte integrante dell'attività commerciale di vendita.
Ne discende che l'inquadramento dell'attività dell'insorgente nella categoria
NOGA 46 corrispondente al commercio all'ingrosso - peraltro mai contestato in
passato (cfr. decisioni del 15 febbraio 2019, 13 maggio e 28 settembre 2020
dell'UIL relative a precedenti sanzioni inflittele per violazione dei salari
minimi previsti dal CNL per il settore del commercio all'ingrosso, rimaste
inimpugnate; cfr. doc. 2) - merita piena conferma.
3.4
La ricorrente contesta poi l'importo del salario minimo orario considerato
dalle precedenti istanze, sostenendo che il salario minimo valido per ogni
lavoratore dovrebbe essere stabilito in base all'attività lavorativa
effettivamente svolta all'interno dell'azienda, che non s'identificherebbe
forzatamente con quella dell'azienda stessa, censurando una violazione del
principio di uguaglianza.
Al riguardo va osservato che la LSM differenzia i salari minimi unicamente in
base al settore economico, non anche in base alla mansione (cfr. art. 4 cpv. 2
e 3 LSM e relativo decreto esecutivo). Ciò è riconducibile a una precisa scelta
del Legislatore. ll disegno di legge sottoposto al Parlamento cantonale ha
infatti rinunciato alla differenziazione prospettata dall'articolo
costituzionale (art. 13 cpv. 3), di carattere sostanzialmente programmatico.
Con messaggio governativo n. 7452 dell'8 novembre 2017, il Consiglio di Stato
ha infatti tra l'altro rilevato che una differenziazione del salario minimo
anche per mansione non era realizzabile: in primo luogo, perché troppo vaga; in
secondo luogo, poiché un'eccessiva parcellizzazione del panorama economico
metterebbe in discussione la robustezza dei dati statistici di riferimento,
necessari per definire i salari minimi, compromettendone la fissazione a causa
della mancanza di riferimenti empirici (cfr. STF 2C_302/2020 dell'11 novembre
2021.
consid. 5 e 6 con rimandi ai materiali legislativi, e in particolare al
messaggio citato, pag. 4 segg.). Il Tribunale federale ha inoltre osservato
che, dal profilo dell'art. 8 Cost. e della giurisprudenza a esso relativa, una
differenziazione per mansione non è di per sé richiesta, dato che, in
via di principio, l'importo che permette di vivere in maniera "dignitosa"
in un determinato Cantone è lo stesso per ogni persona (cfr. STF
2C_302/2020 citata consid. 10.3.1). Per questo stesso motivo, il Legislativo ha
inoltre sì stabilito dei salari minimi per settore, ma decidendo di fatto che
gli stessi avrebbero dovuto avere delle variazioni molto limitate (cfr. STF
2C_302/2020 citata consid. 10.3.2).
In queste circostanze, a dispetto delle sommarie critiche dell'insorgente, non
vi è dunque motivo di scostarsi dalle prescrizioni applicate dalle istanze
inferiori: stabilito il settore economico in cui si inquadra l'attività
dell'azienda (cfr. supra, consid. 3.3), a ragione esse hanno in
particolare ritenuto che a tutti i collaboratori della ricorrente,
indipendentemente dalla funzione ricoperta e dall'attività effettivamente
svolta al suo interno, fosse dovuto il salario minimo orario corrispondente
(fr. 19.50).
3.5
Fermo tutto quanto precede, occorre concludere che lo stipendio versato dall'insorgente (fr.
147'490.42 complessivi) ai 12 collaboratori in questione per il periodo oggetto
del controllo (10 dipendenti impiegati per 4 mesi e 2 per 1 mese soltanto) è effettivamente
inferiore al salario minimo obbligatorio ai sensi della LSM per il settore
economico interessato, che ammonta a fr. 151'814.13. L'ammanco complessivo assomma
dunque a fr. 4'323.71 (pari a - 2.85%), così come indicato dall'UIL nella
tabella allegata alla decisione del 22 novembre 2022 e confermato dal Governo.
Da questo profilo, privo di rilevanza è il fatto che la ricorrente avrebbe
proceduto a una reintegrazione salariale. A prescindere dal fatto che una tale
reintegrazione non è dimostrata (cfr. infra, consid. 4.2), la stessa non
permetterebbe comunque di escludere la realizzazione dell'infrazione: determinante
ai fini della verifica del rispetto del salario minimo è infatti la situazione
al momento del controllo effettuato dall'autorità competente, di modo che
eventuali reintegrazioni salariali avvenute successivamente non permettono
certo di ritenere che l'infrazione non sia stata commessa né di sanarla (cfr. STA
52.2021.183
del 29 dicembre 2021 consid. 3.4, 52.2019.206 del 25 settembre 2020
consid. 4.4 e rif.).
Ne discende che, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione, la
decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica. Infondata appare
del resto l'argomentazione ricorsuale secondo cui il controllo avrebbe dovuto
essere eseguito su base annua e non limitato a un periodo di pochi mesi, la LSM
non stabilendo un periodo minimo sull'arco del quale debbano effettuarsi i
controlli (cfr. pure STA 52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 3.2).
4.
Appurata la realizzazione
dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta all'insorgente.
4.1
Giusta l'art. 7 cpv. 1 LSM, l'autorità cantonale competente
può, per infrazioni alla legge o alle disposizioni di applicazione,
pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo
sino a fr. 30'000.-. Il capoverso 2 della medesima disposizione precisa che la
sanzione amministrativa è proporzionale all'importo risparmiato dai datori di
lavoro o dalle datrici di lavoro e ammonta al 160% della differenza tra il
salario dovuto secondo la legge e il salario effettivamente versato; in caso di
comprovata integrazione salariale retroattiva, la sanzione può essere ridotta
fino al 50% della suddetta differenza salariale. La sanzione comminata dal cpv.
1.
della norma corrisponde a quella prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. f della
legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e
il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8
ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per infrazioni
alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di
lavoro ai sensi dell'art. 360a CO commesse da datori di lavoro che
impiegano lavoratori in Svizzera (cfr. citato Messaggio, ad art. 7, pag. 16). I
criteri per la commisurazione della sua entità (cpv. 2) ricalcano del resto le
raccomandazioni emanate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in
materia di violazioni alla LDist (cfr. STA 52.2023.456 del 27 febbraio 2024 consid.
3.2).
4.2
In concreto l'UIL ha come visto inflitto alla ricorrente
una sanzione pecuniaria di fr. 6'918.-, avuto riguardo all'importo di fr. 4'323.71
risparmiato dalla datrice di lavoro in base all'art. 7 cpv. 2 prima frase LSM
(160% di fr. 4'323.71). Davanti al Governo l'insorgente ha preteso di avere
eseguito, con la busta paga del mese di dicembre 2022, dei conguagli a
favore dei suoi dipendenti, sostenendo ch'essi avrebbero così percepito un
salario annuale complessivamente superiore a quanto loro dovuto secondo l'UIL.
A comprova della circostanza ha prodotto i conteggi di stipendio (cfr. doc. H
allegato al ricorso al Consiglio di Stato). Non ha invece esibito anche i
documenti volti a comprovarne l'avvenuto versamento (bonifici bancari), nonostante
l'UIL ne avesse lamentato la mancanza. In tali circostanze, il Governo non ha
quindi applicato una riduzione della sanzione per integrazione salariale
retroattiva, ma ha confermato la sanzione inflitta dall'autorità dipartimentale,
giudicata adeguata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa
della ricorrente.
A torto l'insorgente rimprovera all'Esecutivo cantonale (così come all'autorità
di prime cure) una violazione del principio inquisitorio (cfr. replica, pag.
9). Se è ben vero che il Governo avrebbe potuto chiederle di produrre le
attestazioni di pagamento, non può essere trascurato come spetti anzitutto all'interessata
fornire la prova di un'avvenuta reintegrazione salariale, in ossequio a quanto
prescritto dall'art. 7 cpv. 2 seconda frase LSM.
In ogni caso, in concreto va rilevato che, benché la
ricorrente abbia prodotto in questa sede copia dei giustificativi bancari (cfr.
doc. M) dei conteggi salariali di dicembre 2022, questi ultimi non appaiono in
realtà idonei a giustificare una riduzione della sanzione ai sensi della
predetta norma. Nulla in atti permette infatti di ritenere che i non meglio
specificati conguagli indicati in tali conteggi (peraltro ammontanti
indistintamente a fr. 600.- per i 10 dipendenti interessati, nonostante
l'entità variabile dei loro rispettivi ammanchi salariali) siano effettivamente
riconducibili a una reintegrazione salariale, piuttosto che a semplici
conguagli tipici delle correzioni di fine anno (come d'altronde
espressamente indicato dall'insorgente stessa, cfr. ricorso, pag. 14), dettati
quindi da altri motivi. Lo stesso salario del mese in cui sono stati eseguiti
tali conguagli risulta infatti ancora inferiore al minimo sancito dalla
LSM (cfr. doc. K). Neppure si può peraltro ignorare che, per ammissione stessa della ricorrente, non tutti i dipendenti hanno
beneficiato del versamento effettuato a dicembre 2022, ritenuto che due di loro
(__________ e __________) hanno lasciato l'azienda prima della fine
dell'anno.
Stante quanto precede, la sanzione inflitta all'insorgente dall'UIL in
applicazione dei criteri previsti dall'art. 7 cpv. 2 LSM non può che essere
ulteriormente confermata da questo Tribunale. Essa risulta infatti anche rispettosa del principio della proporzionalità, avuto riguardo alla gravità
oggettiva dell'infrazione
rimproveratale (che ha riguardato ben 12 dipendenti che sono stati retribuiti
con uno stipendio mensile di fr.
147'490.42 anziché di fr. 151'814.13, inferiore quindi di quasi il 3% a quanto dovuto, permettendole un risparmio
di fr. 4'323.71), nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile, non
riconducibile al frutto di una mera negligenza. Tanto più che in concreto la
sua incensuratezza va in una certa misura relativizzata, ritenuto che, se è ben
vero che non è mai stata sanzionata per violazione della LSM, risulta avere a
suo carico ben tre precedenti per mancato rispetto dei salari minimi prescritti
dal CNL di categoria (cfr. supra, consid. 3.3).
5.
Pure da confermare è infine
l'emolumento per le spese di controllo che l'UIL ha posto a carico della
ricorrente conformemente all'art. 7 cpv. 3 LSM, avallato dal Governo. Ritenuta
una tariffa oraria legittimamente fissata in fr. 150.- (in analogia con l'art.
9.
cpv. 1 del regolamento della legge d'applicazione della LDist e della LLN del
24.
settembre 2008; RLLDist-LLN; RL 843.310) e considerato il dispendio di tempo
(3.5 ore, secondo il calcolo allegato alla decisione dipartimentale)
occasionato dall'evasione dell'incarto, l'emolumento di fr. 525.- fissato in
concreto appare del tutto conforme al principio della proporzionalità.
Altresì adeguata - e peraltro in linea con la sua costante prassi - è la tassa
di giustizia di fr. 150.- accollata all'insorgente dall'autorità dipartimentale
conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm (per rimando dell'art. 7 cpv. 4 LSM) e
tutelata dal Governo.
6.
6.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
6.2
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dall'insorgente, rimane interamente a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera