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Decisione

52.2024.421

Sanzione per violazione del salario minimo

11 agosto 2025Italiano24 min

constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata. Il 4 agosto 2022

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.421

Lugano

11

agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 14 novembre

2024 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 9 ottobre 2024 (n. 4825) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 22 novembre 2022 dell'Ufficio dell'ispettorato del

lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione

pecuniaria per mancato rispetto del salario minimo;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. La RI 1, con sede a __________,

è una società attiva nel commercio di acciai commerciali, materiali da

installazioni e costruzioni, ferramente, attrezzi, metalli e materie plastiche

nonché nell'esercizio di piegatoi per acciai d'armatura e nella lavorazione del

ferro e riparazioni (cfr. iscrizione a RC).

Nell'ambito di un controllo del rispetto dei salari minimi ai sensi della legge

sul salario minimo dell'11 dicembre 2019 (LSM; RL 843.600), il 10 maggio 2022

l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e

dell'economia ha invitato l'azienda a fornire la descrizione dettagliata del

genere d'attività svolto, una distinta (debitamente compilata) del personale

occupato tra gennaio e aprile 2022 (stagisti compresi), nonché copia dei loro

contratti di lavoro, conteggi salariali e rendiconti di lavoro.

B. Dopo aver analizzato

la documentazione prodotta e le ulteriori informazioni raccolte, l'UIL ha

constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata. Il 4 agosto 2022

ha quindi intimato alla RI 1 un

rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art.

7 LSM per inosservanza del salario minimo.

In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a 12

dipendenti (__________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________), un

salario per il periodo oggetto del controllo inferiore (fr. 147'490.42

complessivi) a quello minimo (fr. 151'814.13 complessivi) prescritto

(differenza del - 2.85%; cfr. tabella allegata).

Dopo avere raccolto le sue osservazioni, il 22 novembre 2022 l'autorità

cantonale le ha inflitto una multa di fr. 6'918.-. La decisione è stata resa

sulla base degli art. 1, 2, 4, 6 e 7 LSM, del relativo regolamento del 18

novembre 2020 (RLSM; RL 843.610) e del decreto esecutivo concernente il salario

minimo orario per settore economico, nella versione in vigore all'epoca del controllo

(BU 56/2020 del 20 novembre 2020, pag.

332 segg.).

C. Con giudizio del 9

ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.

In sintesi,

l'Esecutivo cantonale, disattesa una censura riferita al diritto di essere

sentito e illustrato il quadro giuridico applicabile, ha ritenuto che vi fossero gli estremi per infliggere una

sanzione pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la

decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la predetta

pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone in via principale essenzialmente l'annullamento.

In via subordinata, postula il rinvio degli atti all'autorità inferiore per

nuova decisione con l'istruzione che nessuna sanzione amministrativa è

inflitta alla ricorrente né è prelevato nessun emolumento per le spese di

controllo e nessuna tassa di giustizia.

La ricorrente ripropone

sostanzialmente le argomentazioni rimaste inascoltate davanti alla precedente istanza.

Lamenta in particolare una violazione del diritto e un accertamento inesatto

dei fatti. Contesta di avere violato il salario minimo, che andrebbe calcolato

in funzione delle ore lavorative effettivamente svolte o lavorabili, al netto

dei giorni festivi infrasettimanali. Reputa anzi di avvantaggiare finanche i

suoi collaboratori, riconoscendo a loro favore un numero di ore superiore al

dovuto (8.60 ore al giorno x 251 giorni all'anno, arrotondato a 2'160 ore).

Sostiene inoltre che determinante per stabilire il salario minimo del singolo

lavoratore sia il settore economico in cui ricade l'attività da lui

effettivamente svolta e non quello in cui è attiva l'azienda, pena la

violazione del principio d'uguaglianza giuridica e dell'arbitrio. Nega in ogni

caso qualsivoglia violazione, avendo nel frattempo versato a tutti i

collaboratori in questione ancora alle sue dipendenze un conguaglio, con la

conseguenza che il loro salario annuale risulterebbe superiore alla

soglia erroneamente ritenuta dalle precedenti istanze. In questo senso,

contesta che il salario minimo debba essere corrisposto alla fine di ogni mese,

come ritenuto dal Governo, cui rimprovera pure una violazione del principio

inquisitorio (per non averle richiesto la produzione dei giustificativi bancari

atti a comprovare l'avvenuto versamento del predetto conguaglio) e della

proporzionalità (per non averne tenuto conto nella commisurazione della

sanzione).

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il

Consiglio di Stato, che l'autorità dipartimentale, quest'ultima con

argomentazioni di cui si dirà se del caso in appresso.

F. In sede di

replica e duplica, l'insorgente rispettivamente l'UIL si sono riconfermati

nelle rispettive antitetiche posizioni, sviluppando ulteriormente i propri

argomenti. Di questi si riferirà nella misura del necessario nei seguenti

considerandi.

Considerato, in diritto

1. La competenza di questo

Tribunale è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), applicabile per il

rimando dell'art. 7 cpv. 4 LSM. Certa è la legittimazione

attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento e della decisione

impugnata (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Contrariamente a quanto mette in dubbio l'UIL, la stessa può sollevare tutte le censure che

possono presentare un'utilità pratica ai fini dell'accoglimento

dell'impugnativa (cfr. DTF 138 II 191 consid. 5.2; RtiD II-2017 n. 12 consid.

2.2.2), ivi compresa quindi quella relativa alla violazione del

principio di uguaglianza (art. 8 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) riferita

all'applicazione dei salari minimi orari ai suoi dipendenti (infra,

consid. 3.4). Il gravame, tempestivo giusta

l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno

le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.

Considerandi

2.

2.1. A seguito dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 9

aprile 2013 denominata "Salviamo il lavoro in Ticino!", approvata in

votazione popolare il 14 giugno 2015, è stato introdotto nella Costituzione

della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000)

l'art. 13 cpv. 3, secondo cui ogni persona ha diritto ad un salario

minimo che le assicuri un tenore di vita dignitoso, con la precisazione che, se

un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro

(d'obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito

dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano

nazionale per mansione e settore economico interessati.

2.2

Allo scopo di attuare tale disposto costituzionale, l'11 dicembre 2019 il Gran Consiglio ha adottato la LSM

(cfr. art. 1), entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Salvo alcune eccezioni

(cfr. art. 3), tale normativa si applica a tutti i rapporti di lavoro che si svolgono nel Cantone (cfr. art. 2 cpv. 1) e non ammette deroghe

a svantaggio del lavoratore o della lavoratrice (cfr. art. 2 cpv. 2). Il salario minimo lordo legale - che prevale sui contratti normali di lavoro con salari minimi inferiori

(cfr. art. 2 cpv. 3) - è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di fr. 19.75/ora

e una soglia superiore di fr. 20.25/ora, in base a quanto stabilito dall'art. 4 e dai successivi decreti esecutivi concernenti il salario minimo orario per settore

economico (RL 843.620). La sua introduzione

è prevista per fasi, secondo le scadenze di attuazione sancite dall'art. 11. Entro

il 31 dicembre 2021, il salario minimo orario lordo per il settore del

commercio all'ingrosso (NOGA 46) doveva ammontare a fr. 19.50 (cfr. art. 11

cpv. 2 LSM e decreto esecutivo del 18 novembre 2020, BU 56/2020 citato).

3.

3.1

Come accennato in narrativa, nell'ambito del controllo effettuato

dall'UIL, sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente e delle

ulteriori informazioni raccolte, l'autorità cantonale ha riscontrato che la

stessa non aveva rispettato il salario minimo prescritto nei confronti di 12

collaboratori. In particolare, partendo

da una durata di lavoro settimanale di 43 ore, ha ritenuto che, per il periodo

compreso tra gennaio e aprile 2022, i lavoratori fossero stati retribuiti con

uno stipendio complessivo di fr. 147'490.42,

allorquando il minimo previsto dalla LSM con il citato decreto esecutivo

sarebbe stato di fr. 151'814.13 (tenuto conto di uno stipendio mensile minimo

di fr. 3'630.71 = 43 x 4.33 x 19.50). Da cui un ammanco complessivo di fr.

4'323.71 (pari a - 2.85%, cfr. tabella allegata alla decisione del 22 novembre

2022). Sulla base di tali riscontri, l'UIL le ha quindi inflitto una sanzione amministrativa di fr. 6'918.-.

L'Esecutivo cantonale ha dal canto suo avallato le tesi dell'UIL,

respingendo le eccezioni della ricorrente (essenzialmente riferite al diritto

di essere sentito, alla parità di trattamento, al calcolo per la verifica del

rispetto del salario minimo, alle modalità della rilevazione salariale e

all'adeguatezza della decisione a fronte del deprezzamento dell'euro sul franco

svizzero), considerando il provvedimento adeguato alla gravità oggettiva

dell'infrazione commessa e alla colpa dell'insorgente.

3.2

La ricorrente contesta anzitutto il numero di ore considerato dalle

precedenti istanze per il calcolo del salario minimo, sostenendo che non avrebbe

dovuto fare stato il numero astratto di ore lavorative previsto

contrattualmente bensì quello delle ore effettivamente lavorate o lavorabili,

al netto dei giorni festivi infrasettimanali. Ha in particolare spiegato:

"In

Ticino esiste una serie di giorni festivi infrasettimanali, di precetto. Alcuni

di questi cadono sempre in un giorno fisso fra il lunedì (per esempio

Pentecoste o Pasquetta) e il giovedì (per esempio Ascensione). Altri cadono in

giorni settimanali variabili, a dipendenza del calendario annuale. Si pensi

alla Festa del Lavoro, a Ferragosto o alla Festa nazionale. Ma pure San

Giuseppe, Natale, Santo Stefano, Capodanno, ecc. Se questi giorni festivi

infrasettimanali variabili cadono nel fine settimana, le ore effettive

lavorabili per un dipendente aumentano. Di seguito, questi giorni festivi

saranno definiti "Giorni festivi jolly".

Per ragioni di praticità e a totale vantaggio dei suoi dipendenti, la RI 1

remunera un monte ore annuo di 2'160 ore. Questo monte ore, che corrisponde a

251.

giorni per 8.6 ore lavorabili giornaliere, arrotondato verso l'alto (la

somma effettiva sarebbe di 2'158.60), rappresenta lo scenario "estremo"

in cui la maggior parte possibile dei "Giorni festivi jolly" viene a

cadere nel fine settimana. La ricorrente è dunque andata oltre alle

disposizioni della LSM, applicando un salario minimo orario (in realtà, come si

vedrà, anch'esso superiore al dovuto) su un monte ore di fatto regolarmente

superiore alle ore effettivamente lavorate."

3.2.1

Ora, il salario minimo previsto dalla LSM è fissato mediante un salario minimo

orario lordo (cfr. art. 4). Questo salario orario non comprende le indennità

per vacanze (cfr. art. 329d del codice delle obbligazioni del 30 marzo

1911; CO; RS 220), né quelle per i giorni festivi. A livello federale - fatto

salvo il 1° agosto (cfr. art. 110 cpv. 3 Cost., 20a cpv. 1 della legge federale

sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964

[LL; RS 822.11] e 1 dell'ordinanza sulla festa nazionale del 30 maggio 1994 [RS

116]) - il legislatore non ha invero espressamente regolato l'obbligo di

remunerare i giorni festivi parificati alla domenica (cfr. art. 20a cpv. 1 LL e

6.

della relativa legge di applicazione cantonale del 14 marzo 2011 [RL

843.100]). Per i lavoratori pagati alla settimana o al mese (come nella

fattispecie), tale problema in effetti non si pone, poiché per principio essi

ricevono il loro salario senza riguardo ai giorni festivi. Il quesito riguarda

quindi semmai solo i lavoratori impiegati a ore (cfr. Manfred Rehbinder/Jean-Fritz Stöckli, Berner Kommentar,

Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, Berna 2010, n. 15 ad art. 329

e riferimenti; inoltre Wolfgang

Portmann/Christine Petrovic, in: Geiser/von Kaenel/Wyler, Loi sur le

travail, Berna 2005, n. 18 ad art. 20a; Philippe

Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurigo 2009, n. 5 ad art. 329).

In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, questi ultimi lavoratori

hanno di regola diritto a un'indennità per i giorni festivi oltre al 1° agosto,

se ciò è previsto contrattualmente (contratto collettivo o contratto normale) o

dall'uso locale (cfr. DTF 136 I 290 consid. 2.1 e 2.2; STF 4A_72/2018 del 6

agosto 2018 consid. 3). In tal senso, il contratto normale di lavoro (CNL) per

il settore del commercio all'ingrosso prorogato fino al 31 dicembre 2021 (cfr.

BU 2/2019 pag. 6) - analogamente ad altri CNL - prevedeva che in caso di

modalità retributiva oraria al salario di base vanno aggiunte, oltre alle

indennità per vacanze (8.33% per 4 settimane o 10.64% per 5 settimane), quelle

per i festivi (3.60% per 9 giorni festivi; cfr. art. 2). Un'analoga

prescrizione è stata ripresa anche nelle direttive dell'Ufficio per la

sorveglianza del mercato del lavoro (USML; cfr. "FAQ - Domande frequenti

sul salario minimo" del 24 novembre 2021, ad 7; cfr. pure la versione del

22.

novembre 2024), come pure nell'attuale allegato al decreto esecutivo

concernente il salario minimo orario per settore economico del 20 novembre

2024, in vigore dal 1° dicembre 2024 (RL 843.620). Al di là di queste

disposizioni, qui rilevante resta comunque il fatto che, conformemente a quanto

sopraindicato, tale aspetto non concerne i lavoratori che come in concreto sono

retribuiti al mese. Ciò detto, non v'è alcun motivo di scostarsi da questo

principio anche nell'applicazione delle norme della legge sul salario minimo,

che mirano ad assicurare un tenore di vita dignitoso (cfr. art. 1 LSM). Per

verificare se lo stipendio mensile concretamente versato al dipendente è

conforme alla LSM occorre quindi trasformarlo in salario orario,

indipendentemente da eventuali giorni festivi (cfr. citata direttiva dell'USLM,

ad 6 che indica la seguente formula: salario mensile / 4.33 [numero medio di

settimane in un mese] / ore di lavoro settimanali). Tale modo di procedere

corrisponde peraltro essenzialmente anche a quello prospettato da altri Cantoni

che, come il Ticino, hanno introdotto un salario minimo cantonale (cfr. ad es. Mémento sur le salaire minimum cantonal 2025 sub www.ne.ch, pag. 3

seg.; Häufige Fragen zum Kantonalen Mindestlohn (FAQ) sub www.bs.ch, ad 6 [Wie ermittelt man den Stundenlohn ausgehend

von einem Monatslohn?]).

Lo stipendio corrisposto su base mensile non subisce quindi variazioni a

seconda che in quel periodo cadano dei giorni festivi. Non dipende dal numero

di ore effettivamente lavorate o lavorabili dal dipendente, al netto dei giorni

festivi. La tesi della ricorrente - che pretende che la decisione oggetto

del presente ricorso confonde l'obbligo di retribuire i giorni festivi previsti

dal Codice delle obbligazioni (che viene ossequiato dal datore di lavoro qui

ricorrente che paga ai dipendenti mensilmente il salario pattuito senza operare

alcuna riduzione fondata sul numero di giorni festivi infrasettimanali del

relativo mese) e i giorni che devono invece essere considerati per quantificare

il salario minimo cantonale previsto dalla LSM - non merita pertanto

accoglimento.

3.2.2

Ferma questa premessa, forza è constatare che l'ammanco salariale

riscontrato dall'UIL nella tabella annessa alla decisione del 22 novembre 2022

(cfr. pure supra, consid. 3.1), considerando segnatamente una durata di

lavoro settimanale di 43 ore (così come riportato dall'insorgente nella

distinta dei dipendenti e risultante dal regolamento aziendale, cui rinviano i

contratti agli atti, cfr. doc. J e 4) - senza deduzioni per giorni festivi

infrasettimanali parificati alla domenica - va esente da critiche, come già

concluso dal Governo.

3.3

La ricorrente contesta inoltre l'inquadramento della sua attività nel

settore economico del commercio all'ingrosso (NOGA 46) operato dall'UIL e

confermato dal Governo, sostenendo di essere attiva anche nell'esercizio di

piegatoi per acciai d'armatura, nella lavorazione del ferro e nelle

riparazioni.

Al proposito va anzitutto ricordato che il

criterio decisivo per l'attribuzione a un determinato settore economico è la

natura dell'attività caratteristica dell'azienda, cioè quella offerta

effettivamente e in maniera preponderante sul mercato (ritenuto che eventuali

attività accessorie che non possono essere chiaramente distinte da quella

principale sono ininfluenti, anche se possono comportare personale e costi

salariali maggiori; cfr., per analogia, STA 52.2018.14 dell'11 settembre 2018

consid. 3.2 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi citati, confermata

dalla STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019; cfr. pure STA 52.2018.569 dell'8

maggio 2020 consid. 3.5.1 e 3.5.2 e rimandi). In concreto, l'insorgente non

sostanzia in alcun modo, né emerge del resto dagli atti, che il commercio

all'ingrosso non sia la sua attività principale e caratteristica. Anche il suo

sito internet la indica peraltro come "l'azienda leader per la Svizzera

italiana nel commercio di prodotti edili tradizionali e complementari". Il

commercio di acciai e materiale da costruzione figura del resto in primo piano

nella descrizione dello scopo della società riportato nel registro di commercio

(cfr. supra, consid. A), ciò che, pur non essendo decisivo (cfr. STA 52.2018.14 citata consid. 3.2 e rimandi), è quantomeno significativo. È ben vero che nella descrizione dello

scopo sociale figurano pure l'esercizio di piegatoi per acciai

d'armatura e la lavorazione del ferro (insieme alle riparazioni), ma tali

attività - che, stando alla distinta dei dipendenti compilata dalla ricorrente,

occupano peraltro solo 4 dei 44 lavoratori impiegati nel periodo oggetto del

controllo e appaiono dunque accessorie - sono comunque finalizzate alla vendita

del materiale trattato. Non possono quindi essere considerate in maniera

indipendente, costituendo parte integrante dell'attività commerciale di vendita.

Ne discende che l'inquadramento dell'attività dell'insorgente nella categoria

NOGA 46 corrispondente al commercio all'ingrosso - peraltro mai contestato in

passato (cfr. decisioni del 15 febbraio 2019, 13 maggio e 28 settembre 2020

dell'UIL relative a precedenti sanzioni inflittele per violazione dei salari

minimi previsti dal CNL per il settore del commercio all'ingrosso, rimaste

inimpugnate; cfr. doc. 2) - merita piena conferma.

3.4

La ricorrente contesta poi l'importo del salario minimo orario considerato

dalle precedenti istanze, sostenendo che il salario minimo valido per ogni

lavoratore dovrebbe essere stabilito in base all'attività lavorativa

effettivamente svolta all'interno dell'azienda, che non s'identificherebbe

forzatamente con quella dell'azienda stessa, censurando una violazione del

principio di uguaglianza.

Al riguardo va osservato che la LSM differenzia i salari minimi unicamente in

base al settore economico, non anche in base alla mansione (cfr. art. 4 cpv. 2

e 3 LSM e relativo decreto esecutivo). Ciò è riconducibile a una precisa scelta

del Legislatore. ll disegno di legge sottoposto al Parlamento cantonale ha

infatti rinunciato alla differenziazione prospettata dall'articolo

costituzionale (art. 13 cpv. 3), di carattere sostanzialmente programmatico.

Con messaggio governativo n. 7452 dell'8 novembre 2017, il Consiglio di Stato

ha infatti tra l'altro rilevato che una differenziazione del salario minimo

anche per mansione non era realizzabile: in primo luogo, perché troppo vaga; in

secondo luogo, poiché un'eccessiva parcellizzazione del panorama economico

metterebbe in discussione la robustezza dei dati statistici di riferimento,

necessari per definire i salari minimi, compromettendone la fissazione a causa

della mancanza di riferimenti empirici (cfr. STF 2C_302/2020 dell'11 novembre

2021.

consid. 5 e 6 con rimandi ai materiali legislativi, e in particolare al

messaggio citato, pag. 4 segg.). Il Tribunale federale ha inoltre osservato

che, dal profilo dell'art. 8 Cost. e della giurisprudenza a esso relativa, una

differenziazione per mansione non è di per sé richiesta, dato che, in

via di principio, l'importo che permette di vivere in maniera "dignitosa"

in un determinato Cantone è lo stesso per ogni persona (cfr. STF

2C_302/2020 citata consid. 10.3.1). Per questo stesso motivo, il Legislativo ha

inoltre sì stabilito dei salari minimi per settore, ma decidendo di fatto che

gli stessi avrebbero dovuto avere delle variazioni molto limitate (cfr. STF

2C_302/2020 citata consid. 10.3.2).

In queste circostanze, a dispetto delle sommarie critiche dell'insorgente, non

vi è dunque motivo di scostarsi dalle prescrizioni applicate dalle istanze

inferiori: stabilito il settore economico in cui si inquadra l'attività

dell'azienda (cfr. supra, consid. 3.3), a ragione esse hanno in

particolare ritenuto che a tutti i collaboratori della ricorrente,

indipendentemente dalla funzione ricoperta e dall'attività effettivamente

svolta al suo interno, fosse dovuto il salario minimo orario corrispondente

(fr. 19.50).

3.5

Fermo tutto quanto precede, occorre concludere che lo stipendio versato dall'insorgente (fr.

147'490.42 complessivi) ai 12 collaboratori in questione per il periodo oggetto

del controllo (10 dipendenti impiegati per 4 mesi e 2 per 1 mese soltanto) è effettivamente

inferiore al salario minimo obbligatorio ai sensi della LSM per il settore

economico interessato, che ammonta a fr. 151'814.13. L'ammanco complessivo assomma

dunque a fr. 4'323.71 (pari a - 2.85%), così come indicato dall'UIL nella

tabella allegata alla decisione del 22 novembre 2022 e confermato dal Governo.

Da questo profilo, privo di rilevanza è il fatto che la ricorrente avrebbe

proceduto a una reintegrazione salariale. A prescindere dal fatto che una tale

reintegrazione non è dimostrata (cfr. infra, consid. 4.2), la stessa non

permetterebbe comunque di escludere la realizzazione dell'infrazione: determinante

ai fini della verifica del rispetto del salario minimo è infatti la situazione

al momento del controllo effettuato dall'autorità competente, di modo che

eventuali reintegrazioni salariali avvenute successivamente non permettono

certo di ritenere che l'infrazione non sia stata commessa né di sanarla (cfr. STA

52.2021.183

del 29 dicembre 2021 consid. 3.4, 52.2019.206 del 25 settembre 2020

consid. 4.4 e rif.).

Ne discende che, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione, la

decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica. Infondata appare

del resto l'argomentazione ricorsuale secondo cui il controllo avrebbe dovuto

essere eseguito su base annua e non limitato a un periodo di pochi mesi, la LSM

non stabilendo un periodo minimo sull'arco del quale debbano effettuarsi i

controlli (cfr. pure STA 52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 3.2).

4.

Appurata la realizzazione

dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta all'insorgente.

4.1

Giusta l'art. 7 cpv. 1 LSM, l'autorità cantonale competente

può, per infrazioni alla legge o alle disposizioni di applicazione,

pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo

sino a fr. 30'000.-. Il capoverso 2 della medesima disposizione precisa che la

sanzione amministrativa è proporzionale all'importo risparmiato dai datori di

lavoro o dalle datrici di lavoro e ammonta al 160% della differenza tra il

salario dovuto secondo la legge e il salario effettivamente versato; in caso di

comprovata integrazione salariale retroattiva, la sanzione può essere ridotta

fino al 50% della suddetta differenza salariale. La sanzione comminata dal cpv.

1.

della norma corrisponde a quella prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. f della

legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e

il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8

ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per infrazioni

alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di

lavoro ai sensi dell'art. 360a CO commesse da datori di lavoro che

impiegano lavoratori in Svizzera (cfr. citato Messaggio, ad art. 7, pag. 16). I

criteri per la commisurazione della sua entità (cpv. 2) ricalcano del resto le

raccomandazioni emanate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in

materia di violazioni alla LDist (cfr. STA 52.2023.456 del 27 febbraio 2024 consid.

3.2).

4.2

In concreto l'UIL ha come visto inflitto alla ricorrente

una sanzione pecuniaria di fr. 6'918.-, avuto riguardo all'importo di fr. 4'323.71

risparmiato dalla datrice di lavoro in base all'art. 7 cpv. 2 prima frase LSM

(160% di fr. 4'323.71). Davanti al Governo l'insorgente ha preteso di avere

eseguito, con la busta paga del mese di dicembre 2022, dei conguagli a

favore dei suoi dipendenti, sostenendo ch'essi avrebbero così percepito un

salario annuale complessivamente superiore a quanto loro dovuto secondo l'UIL.

A comprova della circostanza ha prodotto i conteggi di stipendio (cfr. doc. H

allegato al ricorso al Consiglio di Stato). Non ha invece esibito anche i

documenti volti a comprovarne l'avvenuto versamento (bonifici bancari), nonostante

l'UIL ne avesse lamentato la mancanza. In tali circostanze, il Governo non ha

quindi applicato una riduzione della sanzione per integrazione salariale

retroattiva, ma ha confermato la sanzione inflitta dall'autorità dipartimentale,

giudicata adeguata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa

della ricorrente.

A torto l'insorgente rimprovera all'Esecutivo cantonale (così come all'autorità

di prime cure) una violazione del principio inquisitorio (cfr. replica, pag.

9). Se è ben vero che il Governo avrebbe potuto chiederle di produrre le

attestazioni di pagamento, non può essere trascurato come spetti anzitutto all'interessata

fornire la prova di un'avvenuta reintegrazione salariale, in ossequio a quanto

prescritto dall'art. 7 cpv. 2 seconda frase LSM.

In ogni caso, in concreto va rilevato che, benché la

ricorrente abbia prodotto in questa sede copia dei giustificativi bancari (cfr.

doc. M) dei conteggi salariali di dicembre 2022, questi ultimi non appaiono in

realtà idonei a giustificare una riduzione della sanzione ai sensi della

predetta norma. Nulla in atti permette infatti di ritenere che i non meglio

specificati conguagli indicati in tali conteggi (peraltro ammontanti

indistintamente a fr. 600.- per i 10 dipendenti interessati, nonostante

l'entità variabile dei loro rispettivi ammanchi salariali) siano effettivamente

riconducibili a una reintegrazione salariale, piuttosto che a semplici

conguagli tipici delle correzioni di fine anno (come d'altronde

espressamente indicato dall'insorgente stessa, cfr. ricorso, pag. 14), dettati

quindi da altri motivi. Lo stesso salario del mese in cui sono stati eseguiti

tali conguagli risulta infatti ancora inferiore al minimo sancito dalla

LSM (cfr. doc. K). Neppure si può peraltro ignorare che, per ammissione stessa della ricorrente, non tutti i dipendenti hanno

beneficiato del versamento effettuato a dicembre 2022, ritenuto che due di loro

(__________ e __________) hanno lasciato l'azienda prima della fine

dell'anno.

Stante quanto precede, la sanzione inflitta all'insorgente dall'UIL in

applicazione dei criteri previsti dall'art. 7 cpv. 2 LSM non può che essere

ulteriormente confermata da questo Tribunale. Essa risulta infatti anche rispettosa del principio della proporzionalità, avuto riguardo alla gravità

oggettiva dell'infrazione

rimproveratale (che ha riguardato ben 12 dipendenti che sono stati retribuiti

con uno stipendio mensile di fr.

147'490.42 anziché di fr. 151'814.13, inferiore quindi di quasi il 3% a quanto dovuto, permettendole un risparmio

di fr. 4'323.71), nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile, non

riconducibile al frutto di una mera negligenza. Tanto più che in concreto la

sua incensuratezza va in una certa misura relativizzata, ritenuto che, se è ben

vero che non è mai stata sanzionata per violazione della LSM, risulta avere a

suo carico ben tre precedenti per mancato rispetto dei salari minimi prescritti

dal CNL di categoria (cfr. supra, consid. 3.3).

5.

Pure da confermare è infine

l'emolumento per le spese di controllo che l'UIL ha posto a carico della

ricorrente conformemente all'art. 7 cpv. 3 LSM, avallato dal Governo. Ritenuta

una tariffa oraria legittimamente fissata in fr. 150.- (in analogia con l'art.

9.

cpv. 1 del regolamento della legge d'applicazione della LDist e della LLN del

24.

settembre 2008; RLLDist-LLN; RL 843.310) e considerato il dispendio di tempo

(3.5 ore, secondo il calcolo allegato alla decisione dipartimentale)

occasionato dall'evasione dell'incarto, l'emolumento di fr. 525.- fissato in

concreto appare del tutto conforme al principio della proporzionalità.

Altresì adeguata - e peraltro in linea con la sua costante prassi - è la tassa

di giustizia di fr. 150.- accollata all'insorgente dall'autorità dipartimentale

conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm (per rimando dell'art. 7 cpv. 4 LSM) e

tutelata dal Governo.

6.

6.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

6.2

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dall'insorgente, rimane interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera