52.2024.422
Commessa pubblica. Valutazione del criterio di aggiudicazione contributo alla formazione professionale
5 febbraio 2025Italiano13 min
delle stesse, il Consiglio di Stato ha assegnato la commessa al Consorzio P__________,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.422
Lugano
5
febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 15 novembre
2024 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 6 novembre 2024 (n. 5333) del
Consiglio di Stato che in esito al pubblico concorso per l'aggiudicazione
delle opere di pavimentazione per la sistemazione del nodo di interscambio
presso la stazione FFS nel Comune di __________ ha aggiudicato la commessa al
Consorzio P__________;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25 giugno 2024 il
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha indetto un
pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio
2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare le opere di pavimentazione per la riqualifica urbanistica e viaria
del comparto della stazione FFS nel Comune di __________ (lotto 2913.601-2; FU
n. 120 del 25 giugno 2024. pag. 5 seg.).
Il bando di concorso
annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione (avviso di gara, punto n. 5; fascicolo disposizioni particolari,
pos. 224.100):
Criteri / sottocriteri
Ponderazione relativa %
sottocriteri
criteri
1.
Prezzo
50%
2.
Qualità dell'esecuzione
20%
3.
Programma lavori
22%
3.1
Termini proposti
50%
3.2
Plausibilità del programma
50%
4.
Formazione degli apprendisti
5%
5.
Contributo alla formazione professionale
3%
TOTALE
100%
In merito al criterio
di aggiudicazione "contributo alla formazione professionale" le
disposizioni particolari facenti parte della documentazione di gara
annunciavano il seguente metodo di valutazione (pag. 17, punto 5).
Contributo alla formazione professionale
Totale del numero di lavoratori in formazione
professionale avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.
Per l'applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda
informativa "Criterio di aggiudicazione contributo alla formazione professionale
(3%)", versione 01.01.2024, dell' "Ufficio di vigilanza sulle
commesse pubbliche" (UVCP) pubblicata sul sito: (…)
Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato
sulla scheda, essi saranno considerati come un unico concorrente.
Il punteggio viene assegnato applicando la nota che
scaturisce dalla tabella per l'assegnazione della nota nel "criterio di
aggiudicazione contributo alla formazione professionale" allegata al
presente fascicolo (V. ALLEGATO 2).
Fatti
I DATI DICHIARATI NELLA TABELLA DEL FASCICOLO "Dichiarazione
dell'offerente", dovranno essere comprovati su eventuale richiesta del
committente; la mancata presentazione dei documenti nei termini richiesti
comporta l'assegnazione della nota 0 (zero).
Punteggio: nota x 100 x pond. relativa
L'allegato 2 annesso
alle disposizioni particolari riportava la tabella per l'assegnazione della
nota nel criterio di aggiudicazione contributo alla formazione professionale
disponibile nella scheda informativa dell'Ufficio di vigilanza sulle commesse
pubbliche del Dipartimento del territorio (UVCP). Esso forniva inoltre il
seguente esempio:
Lavoratore*
Certificato
o attestato professionale**
Durata del rapporto
di lavoro***
Tot.
Nome
Genere
Conseguito
Inizio
Fine
Mesi
Arturo
AFC
31.8.2016
1.9.2017
31.10.2018
14 mesi
1
Bruna
AFC
31.8.2017
1.9.2017
31.5.2020
33 mesi
1
Carlo
AFC
30.6.2018
1.11.2018
31.1.2020
17 mesi
1
Denise
AFC
31.8.2020
1.9.2021
30.8.2022
12 mesi
1
Enrico
CFP
31.8.2020
1.9.2020
………….
24 mesi
1
Giorgia
AFC
31.8.2021
1.9.2021
………….
Indet.
1
TOTALE
6
* Lavoratori in formazione professionale avuti
alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi o
attualmente dipendenti, a partire dal 1° luglio 2019.
** Certificato o attestato professionale conseguito da
meno di 2 anni dall'inizio del rapporto di lavoro.
*** Per lavoratori avuti alle proprie dipendenze per
almeno 12 mesi o attualmente dipendenti con contratti di lavoro della
durata di almeno 2 anni.
B. Entro il termine utile,
ossia il 30 luglio 2024 alle ore 14.00, sono giunte al committente otto offerte
di importi compresi tra fr. 1'296'976.50 e fr. 1'678'324.10. Dopo valutazione
delle stesse, il Consiglio di Stato ha assegnato la commessa al Consorzio P__________,
composto dalle ditte CO 1 e CO 2, la cui offerta di fr. 1'298'988.30 è giunta
prima in graduatoria con 591.09 punti.
C. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,
seconda classificata con 588.47 punti e un'offerta di fr. 1'296'976.50. Essa
domanda l'annullamento della delibera e la conseguente aggiudicazione in
proprio favore, rispettivamente, in via subordinata, il rinvio degli atti al
committente per nuova valutazione e delibera. Il tutto previa concessione
dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che il committente avrebbe
valutato in modo scorretto il criterio di aggiudicazione relativo al contributo
alla formazione professionale, omettendo di conteggiare due dipendenti che
adempivano alle condizioni annunciate nel bando di concorso. Una valutazione
corretta avrebbe riconosciuto all'insorgente quattro dipendenti in formazione
professionale, anziché due. Le andrebbe pertanto assegnata la nota 4 per il
criterio in discussione, che corrisponde a 12 punti. Essa otterrebbe pertanto
592.47 punti in totale e si troverebbe prima in classifica.
D. All'accoglimento del
gravame si oppone il committente, che difende la propria scelta di non
considerare due dei dipendenti annunciati dalla ricorrente in relazione al
criterio di aggiudicazione "contributo alla formazione professionale"
per il motivo che essi non avevano lavorato almeno 12 mesi nei due anni
successivi al conseguimento dell'AFC.
E. Pure il Consorzio
aggiudicatario avversa il gravame, ritenendo corretta la valutazione del
Consiglio di Stato.
F. L'UVCP non
formula osservazioni.
G. Con le successive
comparse scritte, le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui
si dirà più avanti, per quanto necessario.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda
classificata la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il
committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e
65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I memoriali e i
documenti prodotti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire
sull'impugnativa con cognizione di causa.
Considerandi
2.
Secondo l'art.
32.
cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di
servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica,
la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il
perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. I criteri di
aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei
documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di
legge, l'art. 10 cpv. 1 lett. cbis del regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che
la documentazione di gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione
dei criteri d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi in
ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che
informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a
LCPubb).
I criteri d'aggiudicazione, precisa l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, devono
essere pertinenti con la commessa. Secondo il cpv. 3 della norma è
obbligatoria, salvo nelle commesse internazionali, l'introduzione dei criteri
che mirano a premiare la formazione degli apprendisti e il contributo alla
formazione professionale (art. 53 cpv. 2 lett. a e b RLCPubb/CIAP).
L'introduzione di quest'ultimo criterio è da ricondurre alla parziale approvazione
da parte del Gran Consiglio, il 9 maggio 2016, di una mozione che chiedeva, per
l'appunto, l'aggiunta di un ulteriore criterio per le aziende che introducono
nel mondo del lavoro i lavoratori che hanno conseguito un titolo professionale
da meno di due anni.
Richiamato l'art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP secondo cui il Consiglio di Stato
emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di
aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione, a valere dal
1° gennaio 2024 il Governo ha emanato disposizioni al riguardo (direttive sui criteri
di aggiudicazione inerenti alla formazione degli apprendisti, al contributo
alla formazione professionale e alla responsabilità sociale delle imprese).
Esso ha decretato, tra l'altro, l'obbligatorietà del criterio di aggiudicazione
inerente al contributo alla formazione professionale con valore di ponderazione
del 3%, stabilendo (cfr. FU n. 245 del 27 dicembre 2023, pag. 5 e n. 2 del 3
gennaio 2024, pag. 7):
La sua valutazione deve essere fatta conteggiando i
lavoratori che hanno conseguito un certificato o un attestato professionale da
meno di due anni e avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi
o alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro dell'offerta con contratto
della durata di almeno 2 anni. In particolare per i concorsi con scadenza entro
il 30 settembre 2024 valgono i contratti di lavoro stipulati a partire dal 1°
luglio 2019 e per i concorsi con scadenza ulteriore quelli dal 1° luglio 2020.
3.
3.1. La
ricorrente contesta la valutazione della propria offerta in relazione al
criterio di aggiudicazione volto a premiare il contributo alla formazione
professionale. Nello specifico, rimprovera al committente di non aver
conteggiato due dipendenti, così annunciati:
Lavoratore*
Certificato
o attestato professionale**
Durata del rapporto
di lavoro***
Tot.
Nome
Genere
Conseguito
Inizio
Fine
Mesi
A__________
AFC
31.7.2019
1.6.2021
31.5.2023
24.
mesi
1.
K__________
AFC
27.7.2021
19.9.2022
18.9.2024
24.
mesi
1.
Ritiene che per
entrambi tutte le condizioni poste nella documentazione di gara sarebbero
adempiute. Essi sono infatti stati assunti entro due anni dal conseguimento
dell'AFC. Il primo è stato alle dipendenze della ditta per oltre 12 mesi,
mentre il secondo era ancora alle dipendenze della ditta al momento della
consegna dell'offerta con un contratto di due anni.
Il committente
sostiene invece che l'insorgente interpreterebbe in maniera scorretta il
criterio di aggiudicazione. Determinante sarebbe infatti il periodo di due anni
dopo il conseguimento dell'AFC, durante il quale il dipendente deve aver
lavorato almeno dodici mesi alle dipendenze del concorrente. Solo pretendendo
una simile condizione si potrebbe favorire la continuità dell'occupazione
giovanile nei due anni immediatamente successivi alla fine dell'apprendistato,
perseguendo l'intento del legislatore ticinese che ha introdotto tale criterio.
3.2
Come osserva la ricorrente, la documentazione di gara non offriva
l'interpretazione del criterio di aggiudicazione ora esposta dal committente. Sotto
l'esempio riportato nell'allegato 2 alle disposizioni generali è soltanto specificato
che il certificato o attestato professionale deve essere conseguito da meno
di 2 anni dall'inizio del rapporto di lavoro (cfr. supra, consid A) e
che il dipendente deve essere impiegato dall'offerente per almeno dodici mesi o
disporre di un contratto in essere della durata di almeno due anni. Le regole
di gara non specificavano per contro che il lavoratore dovesse anche aver prestato
servizio almeno dodici mesi nel biennio successivo al conseguimento
dell'attestato.
3.3
L'interpretazione
che propone la ricorrente, secondo cui i due anni dal conseguimento
dell'attestato di capacità vadano calcolati a ritroso dalla data di inizio del
contratto di lavoro, è già stata tutelata da
questo Tribunale in passato, che l'ha ritenuta in linea con lo scopo
dell'introduzione del criterio, volto
a contrastare la disoccupazione giovanile premiando le imprese che offrono un'occupazione
a giovani appena formati (STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022 consid. 7.2.2).
Per contro, la condizione supplementare introdotta dal committente, che
pretende di fatto che il rapporto di impiego inizi non più di un anno dopo
l'ottenimento dell'AFC, non può essere dedotta né dalla citata direttiva del Governo
né tanto meno dal bando di concorso.
3.4
Da quanto sopra
consegue che la motivazione che ha spinto il committente a stralciare i
nominativi dei due predetti dipendenti annunciati dalla ricorrente non può
essere tutelata. Occorre pertanto esaminare se i due collaboratori possano
essere conteggiati, atteso che entrano in considerazione i dipendenti
- alle
dipendenze dell'offerente negli ultimi cinque anni (non prima del 1° luglio
2019);
- per
almeno 12 mesi o, se ancora dipendenti al momento della scadenza del concorso
da meno tempo, con un contratto di lavoro della durata di almeno 2 anni;
- in
possesso di un CFP o un AFC conseguito da meno di 2 anni dall'inizio del
rapporto di impiego.
Per quanto attiene a A__________,
risulta che il medesimo ha conseguito l'AFC di muratore il 31 luglio 2019 e ha
lavorato alle dipendenze della ricorrente dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2023.
Al momento dell'assunzione, posteriore al 1° luglio 2019, aveva quindi
conseguito il diploma da meno di due anni. Essendo stato occupato per oltre
dodici mesi presso l'offerente, il medesimo rispetta tutte le condizioni sopra
esposte.
K__________ ha
ottenuto l'AFC di muratore il 27 luglio 2021 ed è stato assunto dalla
ricorrente a decorrere dal 19 settembre 2022, con un contratto di durata
determinata scadente il 18 settembre 2024. Il dipendente è quindi stato impiegato
per oltre 12 mesi e quando è stato assunto era diplomato da meno di due anni.
Anche questo collaboratore meritava pertanto di essere considerato ai fini del
calcolo del punteggio.
3.5
Complessivamente,
alla ricorrente vanno quindi riconosciuti quattro dipendenti in formazione
professionale, su un totale di 141 unità annunciate. Applicando la tabella di
cui alla scheda informativa dell'UVCP e riportata nella documentazione di gara,
alla ricorrente spetta la nota 4 per questo criterio, che corrisponde a 12
punti (4 x100 x 3%), anziché i 9 assegnati dal committente.
Con 3 punti in più
sulla classifica finale la ricorrente raggiunge 591.47 punti e si ritrova a
superare il Consorzio P__________ con i suoi 591.09 punti. Seppur di poco, la
ricorrente risulta quindi vincitrice.
4.
Visto quanto
precede il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. La commessa
va aggiudicata direttamente alla ricorrente.
5.
L'emanazione del
presente gravame rende superflua l'evasione della domanda tendente al
conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
6.
La tassa di
giustizia è posta a carico del committente e del Consorzio resistente secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Essi rifonderanno inoltre alla
ricorrente, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la
decisione del 6 novembre 2024 con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato la
commessa concernente le opere di pavimentazione per la sistemazione del nodo di
interscambio presso la stazione FFS nel Comune di __________ è annullata;
1.2
la
commessa è aggiudicata direttamente alla RI 1 come da sua offerta.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 4'500.- è posta a carico dello Stato e del Consorzio P__________
in ragione di un mezzo ciascuno (fr. 2'250.-). Essi rifonderanno alla
ricorrente il medesimo importo a titolo di ripetibili, sempre nella misura di
un mezzo ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera