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Decisione

52.2024.422

Commessa pubblica. Valutazione del criterio di aggiudicazione contributo alla formazione professionale

5 febbraio 2025Italiano13 min

delle stesse, il Consiglio di Stato ha assegnato la commessa al Consorzio P__________,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.422

Lugano

5

febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 15 novembre

2024 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 6 novembre 2024 (n. 5333) del

Consiglio di Stato che in esito al pubblico concorso per l'aggiudicazione

delle opere di pavimentazione per la sistemazione del nodo di interscambio

presso la stazione FFS nel Comune di __________ ha aggiudicato la commessa al

Consorzio P__________;

ritenuto, in

fatto

A. Il 25 giugno 2024 il

Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha indetto un

pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio

2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per

aggiudicare le opere di pavimentazione per la riqualifica urbanistica e viaria

del comparto della stazione FFS nel Comune di __________ (lotto 2913.601-2; FU

n. 120 del 25 giugno 2024. pag. 5 seg.).

Il bando di concorso

annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di

ponderazione (avviso di gara, punto n. 5; fascicolo disposizioni particolari,

pos. 224.100):

Criteri / sottocriteri

Ponderazione relativa %

sottocriteri

criteri

1.

Prezzo

50%

2.

Qualità dell'esecuzione

20%

3.

Programma lavori

22%

3.1

Termini proposti

50%

3.2

Plausibilità del programma

50%

4.

Formazione degli apprendisti

5%

5.

Contributo alla formazione professionale

3%

TOTALE

100%

In merito al criterio

di aggiudicazione "contributo alla formazione professionale" le

disposizioni particolari facenti parte della documentazione di gara

annunciavano il seguente metodo di valutazione (pag. 17, punto 5).

Contributo alla formazione professionale

Totale del numero di lavoratori in formazione

professionale avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

Per l'applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda

informativa "Criterio di aggiudicazione contributo alla formazione professionale

(3%)", versione 01.01.2024, dell' "Ufficio di vigilanza sulle

commesse pubbliche" (UVCP) pubblicata sul sito: (…)

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato

sulla scheda, essi saranno considerati come un unico concorrente.

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che

scaturisce dalla tabella per l'assegnazione della nota nel "criterio di

aggiudicazione contributo alla formazione professionale" allegata al

presente fascicolo (V. ALLEGATO 2).

Fatti

I DATI DICHIARATI NELLA TABELLA DEL FASCICOLO "Dichiarazione

dell'offerente", dovranno essere comprovati su eventuale richiesta del

committente; la mancata presentazione dei documenti nei termini richiesti

comporta l'assegnazione della nota 0 (zero).

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa

L'allegato 2 annesso

alle disposizioni particolari riportava la tabella per l'assegnazione della

nota nel criterio di aggiudicazione contributo alla formazione professionale

disponibile nella scheda informativa dell'Ufficio di vigilanza sulle commesse

pubbliche del Dipartimento del territorio (UVCP). Esso forniva inoltre il

seguente esempio:

Lavoratore*

Certificato

o attestato professionale**

Durata del rapporto

di lavoro***

Tot.

Nome

Genere

Conseguito

Inizio

Fine

Mesi

Arturo

AFC

31.8.2016

1.9.2017

31.10.2018

14 mesi

1

Bruna

AFC

31.8.2017

1.9.2017

31.5.2020

33 mesi

1

Carlo

AFC

30.6.2018

1.11.2018

31.1.2020

17 mesi

1

Denise

AFC

31.8.2020

1.9.2021

30.8.2022

12 mesi

1

Enrico

CFP

31.8.2020

1.9.2020

………….

24 mesi

1

Giorgia

AFC

31.8.2021

1.9.2021

………….

Indet.

1

TOTALE

6

* Lavoratori in formazione professionale avuti

alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi o

attualmente dipendenti, a partire dal 1° luglio 2019.

** Certificato o attestato professionale conseguito da

meno di 2 anni dall'inizio del rapporto di lavoro.

*** Per lavoratori avuti alle proprie dipendenze per

almeno 12 mesi o attualmente dipendenti con contratti di lavoro della

durata di almeno 2 anni.

B. Entro il termine utile,

ossia il 30 luglio 2024 alle ore 14.00, sono giunte al committente otto offerte

di importi compresi tra fr. 1'296'976.50 e fr. 1'678'324.10. Dopo valutazione

delle stesse, il Consiglio di Stato ha assegnato la commessa al Consorzio P__________,

composto dalle ditte CO 1 e CO 2, la cui offerta di fr. 1'298'988.30 è giunta

prima in graduatoria con 591.09 punti.

C. Contro la predetta

decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,

seconda classificata con 588.47 punti e un'offerta di fr. 1'296'976.50. Essa

domanda l'annullamento della delibera e la conseguente aggiudicazione in

proprio favore, rispettivamente, in via subordinata, il rinvio degli atti al

committente per nuova valutazione e delibera. Il tutto previa concessione

dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che il committente avrebbe

valutato in modo scorretto il criterio di aggiudicazione relativo al contributo

alla formazione professionale, omettendo di conteggiare due dipendenti che

adempivano alle condizioni annunciate nel bando di concorso. Una valutazione

corretta avrebbe riconosciuto all'insorgente quattro dipendenti in formazione

professionale, anziché due. Le andrebbe pertanto assegnata la nota 4 per il

criterio in discussione, che corrisponde a 12 punti. Essa otterrebbe pertanto

592.47 punti in totale e si troverebbe prima in classifica.

D. All'accoglimento del

gravame si oppone il committente, che difende la propria scelta di non

considerare due dei dipendenti annunciati dalla ricorrente in relazione al

criterio di aggiudicazione "contributo alla formazione professionale"

per il motivo che essi non avevano lavorato almeno 12 mesi nei due anni

successivi al conseguimento dell'AFC.

E. Pure il Consorzio

aggiudicatario avversa il gravame, ritenendo corretta la valutazione del

Consiglio di Stato.

F. L'UVCP non

formula osservazioni.

G. Con le successive

comparse scritte, le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui

si dirà più avanti, per quanto necessario.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda

classificata la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il

committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I memoriali e i

documenti prodotti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire

sull'impugnativa con cognizione di causa.

Considerandi

2.

Secondo l'art.

32.

cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta

più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,

la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di

servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica,

la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il

perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. I criteri di

aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei

documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di

legge, l'art. 10 cpv. 1 lett. cbis del regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che

la documentazione di gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione

dei criteri d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi in

ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che

informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a

LCPubb).

I criteri d'aggiudicazione, precisa l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, devono

essere pertinenti con la commessa. Secondo il cpv. 3 della norma è

obbligatoria, salvo nelle commesse internazionali, l'introduzione dei criteri

che mirano a premiare la formazione degli apprendisti e il contributo alla

formazione professionale (art. 53 cpv. 2 lett. a e b RLCPubb/CIAP).

L'introduzione di quest'ultimo criterio è da ricondurre alla parziale approvazione

da parte del Gran Consiglio, il 9 maggio 2016, di una mozione che chiedeva, per

l'appunto, l'aggiunta di un ulteriore criterio per le aziende che introducono

nel mondo del lavoro i lavoratori che hanno conseguito un titolo professionale

da meno di due anni.

Richiamato l'art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP secondo cui il Consiglio di Stato

emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di

aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione, a valere dal

1° gennaio 2024 il Governo ha emanato disposizioni al riguardo (direttive sui criteri

di aggiudicazione inerenti alla formazione degli apprendisti, al contributo

alla formazione professionale e alla responsabilità sociale delle imprese).

Esso ha decretato, tra l'altro, l'obbligatorietà del criterio di aggiudicazione

inerente al contributo alla formazione professionale con valore di ponderazione

del 3%, stabilendo (cfr. FU n. 245 del 27 dicembre 2023, pag. 5 e n. 2 del 3

gennaio 2024, pag. 7):

La sua valutazione deve essere fatta conteggiando i

lavoratori che hanno conseguito un certificato o un attestato professionale da

meno di due anni e avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi

o alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro dell'offerta con contratto

della durata di almeno 2 anni. In particolare per i concorsi con scadenza entro

il 30 settembre 2024 valgono i contratti di lavoro stipulati a partire dal 1°

luglio 2019 e per i concorsi con scadenza ulteriore quelli dal 1° luglio 2020.

3.

3.1. La

ricorrente contesta la valutazione della propria offerta in relazione al

criterio di aggiudicazione volto a premiare il contributo alla formazione

professionale. Nello specifico, rimprovera al committente di non aver

conteggiato due dipendenti, così annunciati:

Lavoratore*

Certificato

o attestato professionale**

Durata del rapporto

di lavoro***

Tot.

Nome

Genere

Conseguito

Inizio

Fine

Mesi

A__________

AFC

31.7.2019

1.6.2021

31.5.2023

24.

mesi

1.

K__________

AFC

27.7.2021

19.9.2022

18.9.2024

24.

mesi

1.

Ritiene che per

entrambi tutte le condizioni poste nella documentazione di gara sarebbero

adempiute. Essi sono infatti stati assunti entro due anni dal conseguimento

dell'AFC. Il primo è stato alle dipendenze della ditta per oltre 12 mesi,

mentre il secondo era ancora alle dipendenze della ditta al momento della

consegna dell'offerta con un contratto di due anni.

Il committente

sostiene invece che l'insorgente interpreterebbe in maniera scorretta il

criterio di aggiudicazione. Determinante sarebbe infatti il periodo di due anni

dopo il conseguimento dell'AFC, durante il quale il dipendente deve aver

lavorato almeno dodici mesi alle dipendenze del concorrente. Solo pretendendo

una simile condizione si potrebbe favorire la continuità dell'occupazione

giovanile nei due anni immediatamente successivi alla fine dell'apprendistato,

perseguendo l'intento del legislatore ticinese che ha introdotto tale criterio.

3.2

Come osserva la ricorrente, la documentazione di gara non offriva

l'interpretazione del criterio di aggiudicazione ora esposta dal committente. Sotto

l'esempio riportato nell'allegato 2 alle disposizioni generali è soltanto specificato

che il certificato o attestato professionale deve essere conseguito da meno

di 2 anni dall'inizio del rapporto di lavoro (cfr. supra, consid A) e

che il dipendente deve essere impiegato dall'offerente per almeno dodici mesi o

disporre di un contratto in essere della durata di almeno due anni. Le regole

di gara non specificavano per contro che il lavoratore dovesse anche aver prestato

servizio almeno dodici mesi nel biennio successivo al conseguimento

dell'attestato.

3.3

L'interpretazione

che propone la ricorrente, secondo cui i due anni dal conseguimento

dell'attestato di capacità vadano calcolati a ritroso dalla data di inizio del

contratto di lavoro, è già stata tutelata da

questo Tribunale in passato, che l'ha ritenuta in linea con lo scopo

dell'introduzione del criterio, volto

a contrastare la disoccupazione giovanile premiando le imprese che offrono un'occupazione

a giovani appena formati (STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022 consid. 7.2.2).

Per contro, la condizione supplementare introdotta dal committente, che

pretende di fatto che il rapporto di impiego inizi non più di un anno dopo

l'ottenimento dell'AFC, non può essere dedotta né dalla citata direttiva del Governo

né tanto meno dal bando di concorso.

3.4

Da quanto sopra

consegue che la motivazione che ha spinto il committente a stralciare i

nominativi dei due predetti dipendenti annunciati dalla ricorrente non può

essere tutelata. Occorre pertanto esaminare se i due collaboratori possano

essere conteggiati, atteso che entrano in considerazione i dipendenti

- alle

dipendenze dell'offerente negli ultimi cinque anni (non prima del 1° luglio

2019);

- per

almeno 12 mesi o, se ancora dipendenti al momento della scadenza del concorso

da meno tempo, con un contratto di lavoro della durata di almeno 2 anni;

- in

possesso di un CFP o un AFC conseguito da meno di 2 anni dall'inizio del

rapporto di impiego.

Per quanto attiene a A__________,

risulta che il medesimo ha conseguito l'AFC di muratore il 31 luglio 2019 e ha

lavorato alle dipendenze della ricorrente dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2023.

Al momento dell'assunzione, posteriore al 1° luglio 2019, aveva quindi

conseguito il diploma da meno di due anni. Essendo stato occupato per oltre

dodici mesi presso l'offerente, il medesimo rispetta tutte le condizioni sopra

esposte.

K__________ ha

ottenuto l'AFC di muratore il 27 luglio 2021 ed è stato assunto dalla

ricorrente a decorrere dal 19 settembre 2022, con un contratto di durata

determinata scadente il 18 settembre 2024. Il dipendente è quindi stato impiegato

per oltre 12 mesi e quando è stato assunto era diplomato da meno di due anni.

Anche questo collaboratore meritava pertanto di essere considerato ai fini del

calcolo del punteggio.

3.5

Complessivamente,

alla ricorrente vanno quindi riconosciuti quattro dipendenti in formazione

professionale, su un totale di 141 unità annunciate. Applicando la tabella di

cui alla scheda informativa dell'UVCP e riportata nella documentazione di gara,

alla ricorrente spetta la nota 4 per questo criterio, che corrisponde a 12

punti (4 x100 x 3%), anziché i 9 assegnati dal committente.

Con 3 punti in più

sulla classifica finale la ricorrente raggiunge 591.47 punti e si ritrova a

superare il Consorzio P__________ con i suoi 591.09 punti. Seppur di poco, la

ricorrente risulta quindi vincitrice.

4.

Visto quanto

precede il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. La commessa

va aggiudicata direttamente alla ricorrente.

5.

L'emanazione del

presente gravame rende superflua l'evasione della domanda tendente al

conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

6.

La tassa di

giustizia è posta a carico del committente e del Consorzio resistente secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Essi rifonderanno inoltre alla

ricorrente, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la

decisione del 6 novembre 2024 con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato la

commessa concernente le opere di pavimentazione per la sistemazione del nodo di

interscambio presso la stazione FFS nel Comune di __________ è annullata;

1.2

la

commessa è aggiudicata direttamente alla RI 1 come da sua offerta.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'500.- è posta a carico dello Stato e del Consorzio P__________

in ragione di un mezzo ciascuno (fr. 2'250.-). Essi rifonderanno alla

ricorrente il medesimo importo a titolo di ripetibili, sempre nella misura di

un mezzo ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera