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Decisione

52.2024.423

Sanzione disciplinare

10 ottobre 2025Italiano19 min

med. P__________). Il 24 maggio 2023 anche il fratello S__________ ha adito l'ARP

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.423

Lugano

10

ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 18 novembre

2024 dell'

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 10 ottobre 2024 (n. 525) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr.

1'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 23 ottobre 2023

l'avv. __________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati

(Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, cui ha rimproverato di essere

incorsa in un doppio conflitto di interesse. Da un lato, rappresentando

contemporaneamente, nonostante i loro divergenti interessi, F__________ e sua

madre T__________ (poi deceduta il __________), in particolare nelle questioni

inerenti alla collocazione di quest'ultima presso un istituto di cura e alla

contestazione della curatela istituita nei suoi confronti. Dall'altro,

patrocinandoli nonostante suo padre e collega di studio avesse confezionato il

brevetto notarile con cui la madre aveva conferito una procura generale al figlio.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 24 ottobre 2023 la Commissione ha aperto

nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile

violazione del divieto di incorrere in conflitti d'interessi.

c. Chiamata a

pronunciarsi in merito, l'interessata ha respinto ogni addebito.

d. In sede di replica, la denunciante ha

essenzialmente ribadito le sue critiche, precisando che la collega sarebbe

incorsa in un ulteriore conflitto intimando per lettera a S__________ (fratello

di F__________) di lasciare la casa familiare contro il volere della madre.

Con la duplica la

segnalata, oltre a ribadire e ulteriormente sviluppare le sue osservazioni di

merito nonché contestare la nuova accusa, ha

sollevato alcune obiezioni di natura formale (legittimazione della segnalante,

ricusa dei membri della Commissione).

B. Con decisione del 10

ottobre 2024, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una

multa disciplinare di fr. 1'000.- per i fatti segnalati, che ha ritenuto solo

in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali.

Dopo aver disatteso le

obiezioni di ordine formale, nel merito la precedente istanza ha in particolare

concluso che la denunciata fosse incorsa in un conflitto d'interessi nella

procedura di reclamo contro la curatela istituita a favore di T__________, non

essendosi astenuta dal rappresentare entrambi i mandanti malgrado il rischio di

salvaguardare maggiormente gli interessi del figlio F__________ a discapito di

quelli della madre. Per il resto (e meglio per la decisione relativa al luogo

di soggiorno della madre e del figlio S__________ nonché per la rappresentanza

di entrambe le parti durante il brevetto notarile con cui la madre ha conferito

la procura generale al figlio F__________) l'autorità inferiore ha invece

disatteso siccome infondati tutti gli altri addebiti avanzati dalla

denunciante. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità media

dell'infrazione, dell'assenza di segni di autocritica e dell'assenza di

precedenti.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, subordinatamente, che

la sanzione sia limitata all'avvertimento.

L'insorgente - che ritiene che T__________ fosse perfettamente in grado di

decidere autonomamente se continuare a delegare al figlio F__________ la

gestione delle proprie questioni personali, finanziarie e amministrative - nega

essenzialmente l'esistenza di un conflitto d'interessi tra i suoi mandanti a

proposito dell'istituzione della curatela. Contesta in particolare di non avere

nell'occasione agito con l'estrema prudenza esatta dalla Commissione:

dapprima chiedendo per il tramite del figlio F__________ l'intervento dell'Autorità

regionale di protezione (ARP) e, in seguito, avuta conoscenza del rapporto

positivo dell'infermiera specializzata in geriatria e demenze, impugnando la

decisione d'istituzione della curatela sollevando la violazione del diritto di

essere sentita della madre. Ritiene in ogni caso sproporzionata la sanzione

inflittale.

D.

In sede di risposta la

Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.

E. In replica la ricorrente ha ribadito le sue tesi e

conclusioni. La Commissione non ha presentato un allegato di duplica.

Considerato, in diritto

1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura

del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa

è la legittimazione attiva dell’insorgente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui

è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.

2.1. Giusta l'art. 12 lett. c

della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61),

l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli

delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di

rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale

della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12

lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato

esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza

sancito dall'art. 12 lett. b LLCA, come pure all'art. 13 LLCA relativo

al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. Per costante giurisprudenza, l'avvocato

deve segnatamente evitare il doppio patrocinio, che consiste nel rappresentare

contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, poiché in tal caso non

sarebbe più in grado di rispettare appieno i suoi doveri di fedeltà e diligenza

nei confronti di ognuno di essi (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rif.;

STF 2C_293/2021 del 27 luglio 2021 consid. 4.1 e rimandi).

Il divieto di incorrere in conflitti d'interessi

tende in primo luogo a proteggere gli interessi dei clienti dell'avvocato,

assicurando loro una difesa esente da conflitti d'interessi. Esso mira però

anche a tutelare la corretta amministrazione della giustizia, garantendo in

particolare che nessun avvocato sia limitato nella propria capacità di

difendere un cliente, e ha quale conseguenza che qualsiasi situazione

potenzialmente suscettibile di comportare un

conflitto d'interessi dev'essere evitata (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1; STF

2C_315/2024 del 5 agosto 2025 consid. 3.2 e rimandi, 2C_293/2021 citata

consid. 4.1 e rif.).

2.3. Un rischio meramente astratto

o teorico non è sufficiente; occorre che tale rischio sia concreto. Non è

tuttavia necessario che il rischio si sia

concretizzato e che l'avvocato abbia già eseguito il mandato in maniera

discutibile o a discapito del proprio

cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.

2.1; STF 2C_315/2024 citata consid. 3.2 e rif.).

2.4. I principi testé esposti, oltre

ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono

essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur

non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione

largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione

per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF

136 III 296 consid. 2.1, 130

II 270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.

296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 5

del codice svizzero di deontologia del 9 giugno 2023 (CSD, che ha sostituito il

previgente codice con effetto al 1° luglio 2023), giusta il quale, nello

svolgere il mandato conferitogli, l'avvocato non deve confondere gli interessi

dei propri clienti con quelli propri o di terzi (cpv. 1). Non può

rappresentare, consigliare o difendere più clienti nella stessa fattispecie se

sussiste un conflitto d'interessi tale da porre ostacolo allo svolgimento

indipendente del mandato oppure se, considerate le circostanze specifiche del

caso, esiste un rischio concreto e grave di un simile conflitto; in caso di

conflitto o di rischio concreto e grave di conflitto di interessi, dovrà porre

fine ai mandati di tutti i clienti interessati (cpv. 2).

3. 3.1.

3.1.1. In concreto, come accennato in narrativa e per quanto qui interessa, la

ricorrente era da tempo la legale di T__________ (1930) e del figlio F__________,

che abitava con lei nella casa di cui erano comproprietari e che si è sempre

occupato di organizzare la presa a carico personale della madre (ipovedente e

costretta a letto) e di gestire tutti gli aspetti amministrativi e finanziari

che la riguardavano, vedendosi a tal fine conferire nel corso degli anni

procure sui conti bancari e postali (cfr. doc. U e V) e per finire, il 25

ottobre 2022, una procura generale (per rappresentarla […] in tutte le

questioni economiche e finanziarie che la concernono, cfr. doc. Z). Nella

stessa casa, in un locale concessogli in comodato, pernottava anche il figlio S__________.

Fatti

I rapporti tra i due fratelli erano conflittuali.

3.1.2. Il 16 maggio 2023, così come anche risulta dalla sentenza pubblicata del

7 marzo 2024 (n. 9.2023.110) della Camera di protezione, citata e nota alla

ricorrente (cfr. ricorso, pag. 13), F__________ ha segnalato all'ARP la

situazione di declino della madre chiedendole di intervenire con adeguate

misure di protezione (allegando uno scambio di email con il medico curante, dr.

med. P__________). Il 24 maggio 2023 anche il fratello S__________ ha adito l'ARP

con un'istanza cautelare di adozione di misure di protezione, chiedendo l'istituzione

di una curatela generale a favore della madre con la nomina di una terza

persona esterna alla cerchia famigliare quale curatore. Su richiesta dell'ARP,

con rapporto del 31 maggio 2023, il dr. med. P__________ ha in seguito

certificato lo stato di salute dell'interessata, confermando uno stato di

bisogno della paziente. Il 20 giugno 2023 l'ARP ha quindi istituito a favore di

T__________ una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e

del patrimonio ex art. 394 e 395 del codice civile svizzero del 10 dicembre

1907 (CC; RS 210), designando una curatrice (avv. S__________). La decisione è

stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato

negato l'effetto sospensivo.

Contro tale decisione, il 7 agosto 2023 la ricorrente - che il 6 luglio 2023

aveva invano domandato all'ARP una sospensione della procedura - è insorta

dinnanzi alla Camera di protezione, agendo per conto sia di F__________ sia di

T__________: preliminarmente ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo

al reclamo; in via principale, ha postulato l'annullamento della misura e, in

via subordinata, la nomina di F__________ quale curatore della madre. Con il

rimedio ha fatto valere una violazione del diritto di essere sentita della

madre (siccome non ascoltata da parte dell'ARP) e contestato nel merito la

necessità della misura adottata.

Il 24 agosto 2023 la Camera di protezione ha respinto la richiesta di

restituzione dell'effetto sospensivo. Dopo un ulteriore scambio di allegati,

con decisione del 7 marzo 2024 la stessa Camera ha accolto il reclamo,

annullato la decisione dell'ARP e retrocesso gli atti per procedere all'audizione

della madre rispettando il diritto di essere sentita e statuire nuovamente sul

caso ai sensi del consid. 4.1 (nel quale ha comunque invitato l'ARP ad adottare

senza indugio le necessarie misure di protezione a favore dell'interessata,

così come si dirà ancora in appresso, cfr. infra).

In base a quanto riportato nel gravame, il 1° ottobre 2024 l'ARP ha infine

riconfermato la misura di protezione, che F__________ avrebbe nuovamente

contestato, tuttavia per il tramite di un altro legale in quanto l’insorgente avrebbe

declinato il mandato temendo che la decisione disciplinare potesse

involontariamente influenzarla nel patrocinio (cfr. ricorso, pag. 13).

3.2. Per quanto qui interessa, nella decisione impugnata la Commissione

ha ritenuto che la ricorrente fosse incorsa in una violazione dell'art. 12

lett. c LLCA, per aver patrocinato sia T__________ sia il figlio F__________

nella procedura di reclamo contro la curatela adottata nei confronti della

prima. Ha in particolare osservato come in un tale contesto, per la natura stessa

e lo scopo protettivo della misura, sussista il forte rischio di non agire,

almeno in parte, nel vero e proprio interesse di entrambe le persone coinvolte

e come l'avvocato debba procedere con estrema cautela, soprattutto laddove alla

cliente è stato diagnosticato almeno in un'occasione un declino cognitivo,

seppur lieve, che comporta una scemata capacità di discernimento generale

(scritto del 10 agosto 2023 del geriatra, dr. med. O__________), evidenziando

poi il carattere sempre relativo di questa capacità, da esaminare per rapporto

a un determinato atto (essere in grado di stabilire il luogo di dimora non

significa esserlo anche per la delega di questioni finanziarie e

amministrative). La precedente istanza ha quindi disatteso il richiamo della

ricorrente alle dichiarazioni del badante o a quella generica del 21 (recte:

28) settembre 2023 del nuovo medico curante, ricordando anche la durata

potenziale della procedura di reclamo e l'incertezza che doveva sussistere

sulle capacità decisionali dell'interessata; ha infine pure annotato come

pendente procedura il figlio F__________ avesse sì potuto continuare a gestire

i conti della madre, ma con un obbligo di rendiconto bimensile alla curatrice.

Ha quindi concluso che, in tali circostanze, dato in particolare il rischio di

salvaguardare maggiormente gli interessi di F__________ a discapito di quelli

della madre, l'insorgente si sarebbe dovuta astenere spontaneamente dal

rappresentare alcuna persona coinvolta nella procedura.

3.3. La ricorrente contesta come detto tale deduzione, negando che gli

interessi della madre e del figlio F__________ fossero divergenti. Ritiene di

avere dato prova proprio dell'estrema cautela richiesta dalla Commissione. Da

un lato, chiedendo lei per prima, per il tramite di F__________, l'intervento

dell'ARP. Dall'altro, impugnando (per di più per questioni formali) la misura

di protezione adottata nei confronti dell'interessata che considerava, alla

luce anche di un rapporto dell'infermiera inviata dal dr. med. O__________,

perfettamente capace di decidere autonomamente se continuare a delegare al

figlio F__________ la cura dei propri interessi, così come aveva sempre fatto

in passato. Evidenzia infatti di essere venuta a

conoscenza della posizione del dr. med. O__________ solo il 31 agosto 2023,

dopo l'inoltro del reclamo. In ogni caso, sostiene, essendo stato valutato di

grado lieve, il declino accertato non avrebbe comunque pregiudicato la facoltà

d'intendere e di volere di T__________ che, del resto, anche la Camera di

protezione, sconfessando il dr. med. P__________ e confermando l'opinione del

nuovo medico curante, avrebbe ritenuto capace di confrontarsi adeguatamente con

un'audizione.

3.4. Ora, contrariamente a quanto eccepisce l'insorgente, è da escludere che

nell'ambito della procedura in questione gli interessi di madre e figlio

potessero senz'altro essere ritenuti convergenti. L'interesse del figlio F__________

(beneficiario di procure sui conti e per tutte le questioni economiche e

finanziare) a ottenere l'annullamento della curatela (o a essere semmai

nominato egli stesso quale curatore) non coincideva necessariamente con quello

della madre, di cui era stata messa in dubbio la capacità di discernimento (in

particolare nella comprensione e gestione delle attività amministrative) e che

poteva aver bisogno di un provvedimento idoneo a tutelare la sua persona e i

suoi interessi patrimoniali, per il tramite di un curatore esterno alla

famiglia (cfr. dichiarazioni del 31 maggio 2023 del dr. med. P__________ e del

10 agosto 2024 del geriatra dr. med. O__________, pag. 2). Pure eloquente è in

tal senso come la Camera di protezione - dopo aver rifiutato di restituire il 24

agosto 2023 l'effetto sospensivo al gravame insinuato dalla ricorrente - nella

sua decisione del 7 marzo 2024 non si sia in realtà limitata ad annullare la

decisione dell'ARP per violazione del diritto di essere sentita dell'interessata,

ma le abbia rinviato gli atti per nuova decisione ai sensi del consid. 4.1, in

cui ha in particolare rilevato che, a fronte dell'evidente situazione di

fragilità psicofisica in cui si trovava la madre, affetta da seri problemi di

salute e al centro di un'accertata situazione famigliare conflittuale,

sussistessero indubbiamente dei motivi validi per introdurre misure immediate

di protezione a suo favore (peraltro, ha aggiunto, a maggior ragione alla luce

dei più recenti sviluppi delle circostanze e di una recente procedura penale in

corso nei confronti del figlio F__________), invitando quindi l'ARP ad adottare

senza indugio le necessarie misure (supercautelari o cautelari) atte a

garantire la protezione della sua persona e dei suoi interessi patrimoniali e a

valutare inoltre l'opportunità di istituire anche una curatela di

rappresentanza ex art. 449a CC (viste le eccezioni sollevate dall'ARP e

dalla curatrice circa la sua capacità di stare in giudizio).

Non porta ad altra conclusione il fatto che in un primo tempo sia stato lo

stesso F__________, anche su consiglio della ricorrente, ad adire l'ARP, visto

che ne ha poi contestato l'intervento, che era comunque stato richiesto anche

dal fratello. La segnalazione all'ARP da parte di F__________ (come visto pure

titolare di procure e quindi mandatario della madre) andrebbe peraltro

relativizzata anche alla luce dell'art. 397a del codice delle

obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) che, a tutela del mandante, pone in

capo al mandatario un obbligo di avviso alla competente autorità di protezione per

il caso in cui il mandante sia affetto da durevole incapacità di discernimento;

in un tal caso gli interessi del mandante sono in effetti potenzialmente messi

a repentaglio dal momento ch'egli non è più in grado di sorvegliare, impartire

istruzioni rispettivamente modificare o revocare il mandato. Del resto pure nel

quadro dell'incontro conciliativo del 26 settembre 2023 tra la curatrice e i

figli è stato stabilito che, per i beni e conti comuni a madre e figlio, a F__________

veniva transitoriamente consentita la continuazione della gestione, ma con l'obbligo

di rendiconto bimensile alla curatrice per la parte riguardante la madre, cosi

come ricordato dalla Commissione.

Irrilevante è inoltre la circostanza che la ricorrente sia venuta a conoscenza

del parere espresso dal geriatra sulla scemata capacità di discernimento di T__________

solo dopo aver insinuato il reclamo (con cui negava la necessità della

curatela, appoggiandosi alle dichiarazioni del badante e dell'infermiera

inviata dal geriatra). A prescindere dal fatto che già solo il parere del

medico curante inizialmente interpellato da F__________ (su suo consiglio)

avrebbe invero dovuto indurla a dubitare della capacità di discernimento di T__________

nell'amministrazione dei suoi beni e, viste le circostanze, a desistere dall'agire

in giudizio patrocinando contemporaneamente madre e figlio contro la misura

adottata a suo favore, non può comunque essere ignorato come l'insorgente non

abbia rinunciato al mandato neppure dopo aver preso conoscenza del parere del

medico specialista.

Da tutto quanto sopra discende che, agendo contemporaneamente in giustizia per

conto di due persone che potenzialmente non avevano gli stessi interessi, la

ricorrente è incorsa in un conflitto d'interessi vietato dall'art. 12 lett. c

LLCA.

4. Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere all’insorgente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede

le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa

può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.

Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere

nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.

art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come

del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr.

STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Walter

Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,

Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

4.2. In

concreto, la ricorrente ha disatteso una regola professionale fondamentale qual

è quella che vieta di incorrere in conflitti d'interessi. La

sua violazione dev'essere reputata di media entità, se solo si considera che, agendo in giustizia per

due clienti con interessi potenzialmente divergenti, ha creato una situazione

in cui il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi era concreto (se non

addirittura materializzato). Vista la sua lunga esperienza

professionale, l'insorgente avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si era venuta a trovare, rinunciando a

rappresentare l'uno e l'altro mandante nell'ambito della contestazione della

curatela. Depone per contro a suo favore il fatto di non essere mai stata,

durante la sua lunga carriera, oggetto di una sanzione disciplinare.

Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla

Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di

confermare la multa di fr. 1'000.- inflitta dalla precedente istanza per la

violazione di cui si è detto. La sanzione

così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto

prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle

circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità.

Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare

sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono

stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza

della violazione in questione, non si può invece dar seguito alla domanda della

ricorrente di pronunciare solo un avvertimento (cfr. petitum) rispettivamente

un ammonimento (cfr. ricorso, ad n. 9, pag. 24), ritenuto che tali misure sono

di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità,

rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr.

STA 52.2024.298 del 10 dicembre 2024 consid. 5.2 e rimandi, 52.2018.152 del 20

giugno 2018 consid. 4.2).

5. 5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con conseguente

conferma della decisione impugnata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili

(cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Commissione

di disciplina degli avvocati, 6602

Muralto,

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera