52.2024.427
Dipendente cantonale. Sospensione dello stipendio a seguito del rifiuto di sottoporsi a una visita medica da parte del medico del personale
1 aprile 2025Italiano14 min
I. Con la
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.427
Lugano
1
aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 20 novembre
2024 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 16 ottobre 2024 (n. 4970) del
Consiglio di Stato che ha sospeso con effetto immediato il diritto allo
stipendio dell'insorgente per non aver dato seguito alla convocazione da
parte dell'Ufficio del medico del personale;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è stato nominato
alle dipendenze dello Stato nel 2012. Attualmente è impiegato con un onere
lavorativo dell'80% quale collaboratore scientifico I presso la Sezione della
popolazione, Ufficio dello stato civile.
B. Dal 15 novembre 2023
il dipendente è inabile al lavoro al 100%. Il certificato medico a
giustificazione delle prime due settimane di malattia attestava una diagnosi di
influenza, mentre i successivi, redatti dal dr. med.D 1, psicoanalista e
psichiatra, indicavano disturbi nervosi.
C. a. Il 23 gennaio 2024
il dipendente non si è presentato alla convocazione da parte dell'Ufficio del
medico del personale, senza avvertire.
b. Con scritto del
medesimo giorno, la dr. med.D 2, medico del personale, ha quindi chiesto al
dipendente di mettersi in contatto con il suo Ufficio in modo da poter meglio
comprendere le motivazioni alla base della mancata presentazione alla
convocazione e per concordare un nuovo appuntamento, finalizzato a conoscere
meglio la sua situazione medica.
Il 31 gennaio seguente, RI 1 ha comunicato di non essere riuscito, a causa
dell'ansia, né a presentarsi all'appuntamento né a rispondere alle chiamate
dell'Ufficio. Ha quindi informato di non opporsi a un nuovo incontro, pur non
avendo altre informazioni da comunicare oltre a quelle del medico curante.
c. RI 1 è quindi stato convocato, invano, per il 7 marzo 2024. Preso atto
dell'assenza all'incontro, la Sezione delle risorse umane del Dipartimento
delle finanze e dell'economia, con scritto de 20 marzo 2024, ha reso attento il
dipendente che tali atteggiamenti non collaborativi potevano rappresentare una
violazione dei doveri di servizio e gli ha assegnato un termine per
giustificarsi.
RI 1 ha quindi spiegato di non essere riuscito a presenziare all'appuntamento,
ancora una volta per via dell'ansia, allegando un certificato medico del dr.
med. D 1.
D. a. Con scritto del 30
aprile 2024, il medico del personale ha invitato il dipendente a presentare un
certificato medico particolareggiato e, vista la sua assenza dal lavoro
prolungata, a inoltrare
all'Ufficio dell'assicurazione invalidità la domanda di prestazioni AI.
b. Non avendo RI 1
reagito alla predetta richiesta, il 31 maggio 2024 la Sezione delle risorse umane
ha informato il medesimo che la ripetuta mancanza di collaborazione poteva
rappresentare una violazione dei doveri di servizio e gli ha assegnato un
termine per formulare osservazioni in proposito.
c. Con lettera del 6 giugno 2024 il dr. med. D 1 e il lic. psic. D 3 hanno dato
seguito, scusandosi per il ritardo, alla richiesta del medico del personale
fornendo un certificato dettagliato. Hanno in particolare attestato una
diagnosi di disturbo di disadattamento in relazione alle condizioni lavorative
venutesi a creare, specificando che il decorso clinico appariva
insoddisfacente, con presenza di disturbi neurovegetativi, nausea, insonnia,
inappetenza; pensiero persistente, preoccupazioni per il futuro, idee di
rovina, ansia, depressione per i quali era sottoposto a un trattamento
psicoterapico e psicofarmacologico. Essi hanno inoltre comunicato di aver
inoltrato la domanda di rilevamento tempestivo di prestazioni AI. Hanno infine precisato
che RI 1 era riuscito a ritirare la raccomandata del 30 aprile 2024 soltanto il
29 maggio 2024 e per tale motivo non aveva risposto.
E. a. Il 22 agosto 2024
il medico del personale ha convocato RI 1 a presentarsi presso il suo Ufficio
il 3 settembre successivo, ricordandogli che per legge lo Stato ha facoltà di
far eseguire visite di controllo e di subordinare il diritto allo stipendio a
una visita medica da parte del medico del personale o un medico di fiducia.
b. Con scritto del 3
settembre 2024 il dr. med. D 1 e il lic. psic. D 3 hanno informato la Sezione
delle risorse umane che il loro pazienze non era stato in grado di presentarsi
all'incontro a causa delle condizioni di fragilità che da tempo lo
affliggevano, in particolar modo in occasione di questo appuntamento che gli
procurava ansia anticipatoria incoercibile. Essi hanno quindi chiesto di
dispensare definitivamente RI 1 da questo impegno. Si sono detti quindi
disponibili per ogni chiarimento, come da autorizzazione del paziente.
F. Raccolte le
osservazioni di RI 1, con decisione del 16 ottobre 2024 il Consiglio di Stato
ha sospeso lo stipendio del medesimo con effetto immediato, per non avere dato
seguito alla convocazione da parte dell'Ufficio del medico del personale.
Ricordati gli appuntamenti a cui il dipendente non si è presentato e i
certificati medici trasmessi, il Governo ha concluso che la mancata
presentazione alla convocazione predetta non era, a mente del medico del
personale, giustificata dal quadro clinico descritto dal curante. Ha inoltre
rilevato che tale agire impediva la possibilità di mettere in atto
provvedimenti aventi lo scopo di aiutare a risolvere situazioni di disagio
lavorativo.
G. RI 1 insorge dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone
l'annullamento e l'accertamento del carattere ingiustificato della stessa,
previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente sostiene
di aver adeguatamente dimostrato la propria incapacità lavorativa, fornendo i
necessari certificati medici, della cui attendibilità non vi sarebbe motivo di
dubitare. Già per questa ragione, non troverebbe spiegazione la convocazione del
medico del personale. Il dipendente avrebbe del resto giustificato, sempre per
mezzo di valide attestazioni mediche, i motivi della sua assenza ai colloqui.
Inoltre, il medesimo non avrebbe saputo cosa aspettarsi dagli stessi, non
essendo chiare le convocazioni in proposito. Il Governo non avrebbe minimamente
tenuto conto degli sforzi messi in atto dal ricorrente per provare la propria
inabilità lavorativa. Quest'ultimo ha in effetti lasciato che il suo medico
curante trasmettesse informazioni dettagliate circa il suo stato di salute e si
rendesse disponibile per ulteriori ragguagli. L'obbligo di sottoporsi a una visita
medica costituirebbe del resto un'importante restrizione del diritto alla
libertà personale del dipendente. Atteso che il ricorrente, oltre ad aver
diligentemente comprovato la propria inabilità lavorativa, ha annunciato il
caso all'AI come richiestogli, il provvedimento adottato, che il medesimo qualifica
di misura disciplinare, non sarebbe giustificato. La sanzione si rivelerebbe
comunque sia sproporzionata, ritenute l'assenza di colpa e l'integerrima
condotta precedente, nonché i suoi obblighi di mantenimento nei confronti di
due figli.
H. All'accoglimento del
ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane. Essa precisa innanzitutto che
il provvedimento adottato non configura una sanzione disciplinare. Sottolinea
che in qualità di datore di lavoro, lo Stato ha la facoltà di attuare le
proprie verifiche sullo stato di salute del collaboratore e che i certificati
del medico curante del dipendente non costituiscono una prova assoluta. Oltre a
comprendere lo stato di salute dell'insorgente, la visita da parte del medico
del personale era a maggior ragione giustificata per valutare la situazione
lavorativa, attraverso il case
management, siccome il medico
curante ha indicato che la diagnosi era in relazione alle condizioni lavorative.
L'Autorità ribadisce pertanto che la specialista dell'Ufficio del medico del
personale non ha ravvisato una motivazione atta a giustificare la mancata
presentazione agli appuntamenti. Del resto, rileva che dagli atti prodotti dal
ricorrente in questa sede, risulta che il medesimo è stato in grado di recarsi
personalmente a un'udienza di conciliazione a Losanna il 30 settembre 2024.
Fatti
I. Con la
replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni
di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 della legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;
RL 173.300) in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100).
La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge in maniera sufficientemente
circostanziata dalla documentazione prodotta dalle parti.
Considerandi
2.
2.1. Il medico
del personale dello Stato gode di alcune competenze, enumerate all'art. 24 cpv.
1.
RDSt. Tra di esse figurano la facoltà di chiedere al dipendente l'invio,
tramite il suo medico curante, di un certificato medico particolareggiato o
altra documentazione medica che specifichi l'inabilità lavorativa (lett. d),
quella di eseguire autonomamente visite mediche di controllo o di disporne
l'esecuzione d'intesa con i servizi centrali del personale (lett. e), nonché di
valutare se un'assenza per malattia è giustificata (lett. f).
Per quanto attiene
all'elaborazione dei dati personali relativi alla salute dei dipendenti, in
particolare quelli riguardanti la valutazione della loro idoneità lavorativa e
al loro accompagnamento medico, la legge prevede che il Servizio medico del
personale dell'Amministrazione cantonale, organo responsabile a tal fine (art.
84e cpv. 1 LORD), può comunicare ai Servizi centrali del personale unicamente
le conclusioni attinenti all'idoneità rispettivamente inidoneità lavorativa
della persona interessata, al grado, alla causa e alla durata presumibile
dell'inabilità lavorativa e eventuali altre conclusioni necessarie
all'assunzione e alla gestione del rapporto d'impiego (art. 84e cpv. 2 LORD).
2.2
Secondo l'art. 30
cpv. 1 LStip, in caso di assenza per malattia o per infortunio non
professionali, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il
dipendente percepisce lo stipendio calcolato in base al proprio grado
d'occupazione per i primi 365 giorni di durata dell'inabilità lavorativa
parziale o totale all'interno di un periodo di osservazione di 900 giorni. Lo
Stato, soggiunge il cpv. 2, ha la facoltà di far eseguire visite di controllo e
può subordinare il diritto allo stipendio a una visita medica da parte del
medico del personale o di un medico di fiducia (cfr. anche art. 24 cpv. 2 RDSt).
2.3
Nei rapporti di lavoro, siano essi retti dal diritto privato o dal diritto
pubblico, è prassi comune affidare a un medico di fiducia scelto dal datore di
lavoro la valutazione della capacità lavorativa del dipendente (Rolan Müller/Caroline von Graffenried,
Unterschiede zwischen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Anstellung
in: Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, recht 2011, pag. 156
segg., pag. 164). Nell'ambito del pubblico impiego, il Tribunale federale ha
già avuto modo di stabilire che, laddove le norme applicabili lo prevedano, il
rifiuto di sottoporsi a una visita medica può comportare la riduzione o la
sospensione del diritto allo stipendio. Inoltre, l'Alta corte ha ritenuto che i
certificati medici privati non possono sostituire la visita da parte di un
medico di fiducia (STF 2P.206/2006 del 24 gennaio 2007 consid. 3.3. e seg.).
3.
Secondo
l'insorgente, il provvedimento sarebbe ingiustificato. Il medesimo avrebbe
infatti dimostrato la propria inabilità lavorativa per mezzo di un certificato
medico attendibile e dettagliato. La presenza al colloquio non era pertanto
necessaria. D'altro canto, l'obbligo di sottoporsi a una visita del medico del
personale costituirebbe una restrizione della libertà personale. Questa non
sarebbe sorretta da una base legale sufficiente e non rispetterebbe nemmeno le
altre condizioni di cui all'art. 36 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). L'autorità di
nomina avrebbe semmai potuto trovare modi meno incisivi per approfondire il suo
stato di salute, come predisporre un confronto tra il medico curante e il
medico del personale. In ogni caso, la sua assenza ai colloqui sarebbe stata
giustificata da valide attestazioni mediche. Il medesimo sarebbe stato messo in
uno stato di ansia anticipatoria incoercibile dal fatto di non sapere se al
colloquio avrebbero partecipato i suoi superiori diretti, con i quali sussiste
una situazione conflittuale che ha generato lo stato di malattia. Se il medico
del personale avesse esplicitato che il fine dell'incontro era (anche) quello
di approfondire il disagio vissuto sul posto di lavoro, per avviare eventuali
verifiche, lo stato ansioso del ricorrente sarebbe stato placato e
verosimilmente il dipendente avrebbe partecipato all'incontro.
3.1
Va innanzitutto
precisato che, come correttamente rileva l'Autorità, la misura contestata non
costituisce una sanzione disciplinare, per cui i riferimenti alle normative
invocate dall'insorgente si rivelano privi di pertinenza.
Il provvedimento con
cui il Governo ha sospeso il diritto al salario del ricorrente si fonda
sull'art. 30 cpv. 2 LStip che, essendo contenuta in una legge in senso formale,
costituisce senz'altro una base legale sufficiente per procedere in tal senso, anche
dal profilo del rispetto del diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2
Cost.). Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, l'onere imposto
al dipendente inabile al lavoro di sottoporsi a una visita da parte del medico
del personale è sorretto da un interesse pubblico sufficiente, legato al buon
funzionamento dell'amministrazione ed è proporzionato: al collaboratore non è
chiesto uno sforzo eccessivo e i suoi dati personali sono tutelati dall'art. 84e
cpv. 2 LORD. Esso rispetta pertanto i principi di cui all'art. 36 Cost. (cfr. Müller/von Graffenried, op. cit., pag.
164).
3.2
Poste queste
premesse, occorre ancora rilevare che il ricorrente non si è presentato alla
convocazione da parte del medico del personale per ben tre volte e che in ogni
occasione ha giustificato la sua assenza soltanto a posteriori. Il medico del
personale, valutata l'attestazione del medico curante, ha concluso che il
quadro clinico delineato non appariva compatibile con la mancata presentazione
a tali appuntamenti. Il Governo precisa in questa sede che la diagnosi di
disturbo da disadattamento è una diagnosi psichiatrica reattiva a un evento, la
cui intensità dei sintomi non è tale da poter raggiungere quelli di un episodio
depressivo o ansioso nemmeno di grado lieve. Soggiunge che i sintomi riportati
nel certificato del dr. med. D 1 sono generici disturbi neurovegetativi,
nausea, insonnia, inappetenza, pensiero persistente, preoccupazioni per il
futuro, idee di rovina, ansia e depressione, mentre non sono segnalati sintomi
che impediscono di presentarsi a una visita medica. Sulla scorta di tale
valutazione, la deduzione a cui è giunta la specialista appare sostenibile. D'altro
canto, come rileva l'Autorità, l'insorgente è riuscito a presentarsi a un'udienza
di conciliazione dinanzi al Tribunal de l'arrondissement di Losanna il
30.
settembre 2024. Inoltre, in questa sede il ricorrente sostiene che l'ansia
che gli avrebbe impedito di recarsi all'incontro era dovuta al fatto di non
sapere se i suoi superiori avrebbero partecipato all'incontro. Per di più,
afferma che se avesse immaginato che il medico del personale avrebbe anche
approfondito il disagio vissuto sul posto di lavoro per avviare eventuali
verifiche, il suo stato ansioso si sarebbe placato, ciò che gli avrebbe verosimilmente
permesso di recarsi all'appuntamento. Questi argomenti avvalorano la
conclusione a cui è giunto il Governo ritenendo l'assenza del ricorrente non
scusabile: a quest'ultimo sarebbe infatti bastato informarsi presso il medico
del personale sulle modalità del colloquio per decidere di presenziarvi.
D'altro canto, non si vede per quale ragione i superiori del medesimo avrebbero
dovuto prendere parte a una visita medica.
Non avendo il
ricorrente dato seguito alla convocazione da parte del medico del personale,
pur essendo stato avvertito delle conseguenze, il provvedimento di sospendere
lo stipendio sulla base dell'art. 30 cpv. 2 LStip, per quanto severo possa
apparire ai suoi occhi, è tutto sommato sostenibile. Il ricorso va quindi
respinto.
4.
La tassa di
giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.
Al medesimo sarà restituito l'anticipo versato in eccesso.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera