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Decisione

52.2024.427

Dipendente cantonale. Sospensione dello stipendio a seguito del rifiuto di sottoporsi a una visita medica da parte del medico del personale

1 aprile 2025Italiano14 min

I. Con la

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.427

Lugano

1

aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 20 novembre

2024 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 16 ottobre 2024 (n. 4970) del

Consiglio di Stato che ha sospeso con effetto immediato il diritto allo

stipendio dell'insorgente per non aver dato seguito alla convocazione da

parte dell'Ufficio del medico del personale;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è stato nominato

alle dipendenze dello Stato nel 2012. Attualmente è impiegato con un onere

lavorativo dell'80% quale collaboratore scientifico I presso la Sezione della

popolazione, Ufficio dello stato civile.

B. Dal 15 novembre 2023

il dipendente è inabile al lavoro al 100%. Il certificato medico a

giustificazione delle prime due settimane di malattia attestava una diagnosi di

influenza, mentre i successivi, redatti dal dr. med.D 1, psicoanalista e

psichiatra, indicavano disturbi nervosi.

C. a. Il 23 gennaio 2024

il dipendente non si è presentato alla convocazione da parte dell'Ufficio del

medico del personale, senza avvertire.

b. Con scritto del

medesimo giorno, la dr. med.D 2, medico del personale, ha quindi chiesto al

dipendente di mettersi in contatto con il suo Ufficio in modo da poter meglio

comprendere le motivazioni alla base della mancata presentazione alla

convocazione e per concordare un nuovo appuntamento, finalizzato a conoscere

meglio la sua situazione medica.

Il 31 gennaio seguente, RI 1 ha comunicato di non essere riuscito, a causa

dell'ansia, né a presentarsi all'appuntamento né a rispondere alle chiamate

dell'Ufficio. Ha quindi informato di non opporsi a un nuovo incontro, pur non

avendo altre informazioni da comunicare oltre a quelle del medico curante.

c. RI 1 è quindi stato convocato, invano, per il 7 marzo 2024. Preso atto

dell'assenza all'incontro, la Sezione delle risorse umane del Dipartimento

delle finanze e dell'economia, con scritto de 20 marzo 2024, ha reso attento il

dipendente che tali atteggiamenti non collaborativi potevano rappresentare una

violazione dei doveri di servizio e gli ha assegnato un termine per

giustificarsi.

RI 1 ha quindi spiegato di non essere riuscito a presenziare all'appuntamento,

ancora una volta per via dell'ansia, allegando un certificato medico del dr.

med. D 1.

D. a. Con scritto del 30

aprile 2024, il medico del personale ha invitato il dipendente a presentare un

certificato medico particolareggiato e, vista la sua assenza dal lavoro

prolungata, a inoltrare

all'Ufficio dell'assicurazione invalidità la domanda di prestazioni AI.

b. Non avendo RI 1

reagito alla predetta richiesta, il 31 maggio 2024 la Sezione delle risorse umane

ha informato il medesimo che la ripetuta mancanza di collaborazione poteva

rappresentare una violazione dei doveri di servizio e gli ha assegnato un

termine per formulare osservazioni in proposito.

c. Con lettera del 6 giugno 2024 il dr. med. D 1 e il lic. psic. D 3 hanno dato

seguito, scusandosi per il ritardo, alla richiesta del medico del personale

fornendo un certificato dettagliato. Hanno in particolare attestato una

diagnosi di disturbo di disadattamento in relazione alle condizioni lavorative

venutesi a creare, specificando che il decorso clinico appariva

insoddisfacente, con presenza di disturbi neurovegetativi, nausea, insonnia,

inappetenza; pensiero persistente, preoccupazioni per il futuro, idee di

rovina, ansia, depressione per i quali era sottoposto a un trattamento

psicoterapico e psicofarmacologico. Essi hanno inoltre comunicato di aver

inoltrato la domanda di rilevamento tempestivo di prestazioni AI. Hanno infine precisato

che RI 1 era riuscito a ritirare la raccomandata del 30 aprile 2024 soltanto il

29 maggio 2024 e per tale motivo non aveva risposto.

E. a. Il 22 agosto 2024

il medico del personale ha convocato RI 1 a presentarsi presso il suo Ufficio

il 3 settembre successivo, ricordandogli che per legge lo Stato ha facoltà di

far eseguire visite di controllo e di subordinare il diritto allo stipendio a

una visita medica da parte del medico del personale o un medico di fiducia.

b. Con scritto del 3

settembre 2024 il dr. med. D 1 e il lic. psic. D 3 hanno informato la Sezione

delle risorse umane che il loro pazienze non era stato in grado di presentarsi

all'incontro a causa delle condizioni di fragilità che da tempo lo

affliggevano, in particolar modo in occasione di questo appuntamento che gli

procurava ansia anticipatoria incoercibile. Essi hanno quindi chiesto di

dispensare definitivamente RI 1 da questo impegno. Si sono detti quindi

disponibili per ogni chiarimento, come da autorizzazione del paziente.

F. Raccolte le

osservazioni di RI 1, con decisione del 16 ottobre 2024 il Consiglio di Stato

ha sospeso lo stipendio del medesimo con effetto immediato, per non avere dato

seguito alla convocazione da parte dell'Ufficio del medico del personale.

Ricordati gli appuntamenti a cui il dipendente non si è presentato e i

certificati medici trasmessi, il Governo ha concluso che la mancata

presentazione alla convocazione predetta non era, a mente del medico del

personale, giustificata dal quadro clinico descritto dal curante. Ha inoltre

rilevato che tale agire impediva la possibilità di mettere in atto

provvedimenti aventi lo scopo di aiutare a risolvere situazioni di disagio

lavorativo.

G. RI 1 insorge dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone

l'annullamento e l'accertamento del carattere ingiustificato della stessa,

previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente sostiene

di aver adeguatamente dimostrato la propria incapacità lavorativa, fornendo i

necessari certificati medici, della cui attendibilità non vi sarebbe motivo di

dubitare. Già per questa ragione, non troverebbe spiegazione la convocazione del

medico del personale. Il dipendente avrebbe del resto giustificato, sempre per

mezzo di valide attestazioni mediche, i motivi della sua assenza ai colloqui.

Inoltre, il medesimo non avrebbe saputo cosa aspettarsi dagli stessi, non

essendo chiare le convocazioni in proposito. Il Governo non avrebbe minimamente

tenuto conto degli sforzi messi in atto dal ricorrente per provare la propria

inabilità lavorativa. Quest'ultimo ha in effetti lasciato che il suo medico

curante trasmettesse informazioni dettagliate circa il suo stato di salute e si

rendesse disponibile per ulteriori ragguagli. L'obbligo di sottoporsi a una visita

medica costituirebbe del resto un'importante restrizione del diritto alla

libertà personale del dipendente. Atteso che il ricorrente, oltre ad aver

diligentemente comprovato la propria inabilità lavorativa, ha annunciato il

caso all'AI come richiestogli, il provvedimento adottato, che il medesimo qualifica

di misura disciplinare, non sarebbe giustificato. La sanzione si rivelerebbe

comunque sia sproporzionata, ritenute l'assenza di colpa e l'integerrima

condotta precedente, nonché i suoi obblighi di mantenimento nei confronti di

due figli.

H. All'accoglimento del

ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane. Essa precisa innanzitutto che

il provvedimento adottato non configura una sanzione disciplinare. Sottolinea

che in qualità di datore di lavoro, lo Stato ha la facoltà di attuare le

proprie verifiche sullo stato di salute del collaboratore e che i certificati

del medico curante del dipendente non costituiscono una prova assoluta. Oltre a

comprendere lo stato di salute dell'insorgente, la visita da parte del medico

del personale era a maggior ragione giustificata per valutare la situazione

lavorativa, attraverso il case

management, siccome il medico

curante ha indicato che la diagnosi era in relazione alle condizioni lavorative.

L'Autorità ribadisce pertanto che la specialista dell'Ufficio del medico del

personale non ha ravvisato una motivazione atta a giustificare la mancata

presentazione agli appuntamenti. Del resto, rileva che dagli atti prodotti dal

ricorrente in questa sede, risulta che il medesimo è stato in grado di recarsi

personalmente a un'udienza di conciliazione a Losanna il 30 settembre 2024.

Fatti

I. Con la

replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni

di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 della legge sugli

stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;

RL 173.300) in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento

degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100).

La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge in maniera sufficientemente

circostanziata dalla documentazione prodotta dalle parti.

Considerandi

2.

2.1. Il medico

del personale dello Stato gode di alcune competenze, enumerate all'art. 24 cpv.

1.

RDSt. Tra di esse figurano la facoltà di chiedere al dipendente l'invio,

tramite il suo medico curante, di un certificato medico particolareggiato o

altra documentazione medica che specifichi l'inabilità lavorativa (lett. d),

quella di eseguire autonomamente visite mediche di controllo o di disporne

l'esecuzione d'intesa con i servizi centrali del personale (lett. e), nonché di

valutare se un'assenza per malattia è giustificata (lett. f).

Per quanto attiene

all'elaborazione dei dati personali relativi alla salute dei dipendenti, in

particolare quelli riguardanti la valutazione della loro idoneità lavorativa e

al loro accompagnamento medico, la legge prevede che il Servizio medico del

personale dell'Amministrazione cantonale, organo responsabile a tal fine (art.

84e cpv. 1 LORD), può comunicare ai Servizi centrali del personale unicamente

le conclusioni attinenti all'idoneità rispettivamente inidoneità lavorativa

della persona interessata, al grado, alla causa e alla durata presumibile

dell'inabilità lavorativa e eventuali altre conclusioni necessarie

all'assunzione e alla gestione del rapporto d'impiego (art. 84e cpv. 2 LORD).

2.2

Secondo l'art. 30

cpv. 1 LStip, in caso di assenza per malattia o per infortunio non

professionali, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il

dipendente percepisce lo stipendio calcolato in base al proprio grado

d'occupazione per i primi 365 giorni di durata dell'inabilità lavorativa

parziale o totale all'interno di un periodo di osservazione di 900 giorni. Lo

Stato, soggiunge il cpv. 2, ha la facoltà di far eseguire visite di controllo e

può subordinare il diritto allo stipendio a una visita medica da parte del

medico del personale o di un medico di fiducia (cfr. anche art. 24 cpv. 2 RDSt).

2.3

Nei rapporti di lavoro, siano essi retti dal diritto privato o dal diritto

pubblico, è prassi comune affidare a un medico di fiducia scelto dal datore di

lavoro la valutazione della capacità lavorativa del dipendente (Rolan Müller/Caroline von Graffenried,

Unterschiede zwischen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Anstellung

in: Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, recht 2011, pag. 156

segg., pag. 164). Nell'ambito del pubblico impiego, il Tribunale federale ha

già avuto modo di stabilire che, laddove le norme applicabili lo prevedano, il

rifiuto di sottoporsi a una visita medica può comportare la riduzione o la

sospensione del diritto allo stipendio. Inoltre, l'Alta corte ha ritenuto che i

certificati medici privati non possono sostituire la visita da parte di un

medico di fiducia (STF 2P.206/2006 del 24 gennaio 2007 consid. 3.3. e seg.).

3.

Secondo

l'insorgente, il provvedimento sarebbe ingiustificato. Il medesimo avrebbe

infatti dimostrato la propria inabilità lavorativa per mezzo di un certificato

medico attendibile e dettagliato. La presenza al colloquio non era pertanto

necessaria. D'altro canto, l'obbligo di sottoporsi a una visita del medico del

personale costituirebbe una restrizione della libertà personale. Questa non

sarebbe sorretta da una base legale sufficiente e non rispetterebbe nemmeno le

altre condizioni di cui all'art. 36 della Costituzione federale della

Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). L'autorità di

nomina avrebbe semmai potuto trovare modi meno incisivi per approfondire il suo

stato di salute, come predisporre un confronto tra il medico curante e il

medico del personale. In ogni caso, la sua assenza ai colloqui sarebbe stata

giustificata da valide attestazioni mediche. Il medesimo sarebbe stato messo in

uno stato di ansia anticipatoria incoercibile dal fatto di non sapere se al

colloquio avrebbero partecipato i suoi superiori diretti, con i quali sussiste

una situazione conflittuale che ha generato lo stato di malattia. Se il medico

del personale avesse esplicitato che il fine dell'incontro era (anche) quello

di approfondire il disagio vissuto sul posto di lavoro, per avviare eventuali

verifiche, lo stato ansioso del ricorrente sarebbe stato placato e

verosimilmente il dipendente avrebbe partecipato all'incontro.

3.1

Va innanzitutto

precisato che, come correttamente rileva l'Autorità, la misura contestata non

costituisce una sanzione disciplinare, per cui i riferimenti alle normative

invocate dall'insorgente si rivelano privi di pertinenza.

Il provvedimento con

cui il Governo ha sospeso il diritto al salario del ricorrente si fonda

sull'art. 30 cpv. 2 LStip che, essendo contenuta in una legge in senso formale,

costituisce senz'altro una base legale sufficiente per procedere in tal senso, anche

dal profilo del rispetto del diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2

Cost.). Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, l'onere imposto

al dipendente inabile al lavoro di sottoporsi a una visita da parte del medico

del personale è sorretto da un interesse pubblico sufficiente, legato al buon

funzionamento dell'amministrazione ed è proporzionato: al collaboratore non è

chiesto uno sforzo eccessivo e i suoi dati personali sono tutelati dall'art. 84e

cpv. 2 LORD. Esso rispetta pertanto i principi di cui all'art. 36 Cost. (cfr. Müller/von Graffenried, op. cit., pag.

164).

3.2

Poste queste

premesse, occorre ancora rilevare che il ricorrente non si è presentato alla

convocazione da parte del medico del personale per ben tre volte e che in ogni

occasione ha giustificato la sua assenza soltanto a posteriori. Il medico del

personale, valutata l'attestazione del medico curante, ha concluso che il

quadro clinico delineato non appariva compatibile con la mancata presentazione

a tali appuntamenti. Il Governo precisa in questa sede che la diagnosi di

disturbo da disadattamento è una diagnosi psichiatrica reattiva a un evento, la

cui intensità dei sintomi non è tale da poter raggiungere quelli di un episodio

depressivo o ansioso nemmeno di grado lieve. Soggiunge che i sintomi riportati

nel certificato del dr. med. D 1 sono generici disturbi neurovegetativi,

nausea, insonnia, inappetenza, pensiero persistente, preoccupazioni per il

futuro, idee di rovina, ansia e depressione, mentre non sono segnalati sintomi

che impediscono di presentarsi a una visita medica. Sulla scorta di tale

valutazione, la deduzione a cui è giunta la specialista appare sostenibile. D'altro

canto, come rileva l'Autorità, l'insorgente è riuscito a presentarsi a un'udienza

di conciliazione dinanzi al Tribunal de l'arrondissement di Losanna il

30.

settembre 2024. Inoltre, in questa sede il ricorrente sostiene che l'ansia

che gli avrebbe impedito di recarsi all'incontro era dovuta al fatto di non

sapere se i suoi superiori avrebbero partecipato all'incontro. Per di più,

afferma che se avesse immaginato che il medico del personale avrebbe anche

approfondito il disagio vissuto sul posto di lavoro per avviare eventuali

verifiche, il suo stato ansioso si sarebbe placato, ciò che gli avrebbe verosimilmente

permesso di recarsi all'appuntamento. Questi argomenti avvalorano la

conclusione a cui è giunto il Governo ritenendo l'assenza del ricorrente non

scusabile: a quest'ultimo sarebbe infatti bastato informarsi presso il medico

del personale sulle modalità del colloquio per decidere di presenziarvi.

D'altro canto, non si vede per quale ragione i superiori del medesimo avrebbero

dovuto prendere parte a una visita medica.

Non avendo il

ricorrente dato seguito alla convocazione da parte del medico del personale,

pur essendo stato avvertito delle conseguenze, il provvedimento di sospendere

lo stipendio sulla base dell'art. 30 cpv. 2 LStip, per quanto severo possa

apparire ai suoi occhi, è tutto sommato sostenibile. Il ricorso va quindi

respinto.

4.

La tassa di

giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

Al medesimo sarà restituito l'anticipo versato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera