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Decisione

52.2024.43

Licenza edilizia per la posa di elementi divisori/recinzione

4 novembre 2025Italiano27 min

Municipio si sarebbe in realtà trovata sul loro fondo, ribadendo comunque l'illegittimità

Source ti.ch

Incarti n.

a. 52.2024.52

b. 52.2024.43

c. 52.2024.447

Lugano

4

novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso (a) del 31

gennaio 2024 di

CO

1, ,

patrocinata

da: avv. PA 2, ,

contro

a.

la risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6400) del

Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa contro la decisione del 28

aprile 2023 con cui il Municipio di Losone le ha negato il permesso a

posteriori per un pannello divisorio di legno posato sul confine del suo

fondo part. __________;

e sui ricorsi (b) del 29 gennaio 2024

e (c) del 16 dicembre 2024 di

RI

1,

RI

2,

RI

3, patr. da: avv. PA 1, , per il

ricorso (b)

contro

b.

c.

la risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6395) del

Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la decisione del

5 settembre 2022 con cui il Municipio di Losone ha rilasciato a CO 1 la

licenza edilizia per la posa di un nuovo elemento divisorio in acciaio corten

sullo stesso confine della part. __________;

la risoluzione del 6 novembre 2024 (n. 5243) del

Governo che evade ai sensi dei considerandi il loro ricorso contro la

decisione di accertamento del 18 ottobre 2023 del Municipio di Losone - ma

solo nella misura in cui ha per oggetto l'ulteriore recinzione posata lungo

lo stesso confine della part. __________ (consid. 9);

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è proprietario di

un fondo con un edificio (part. __________) situato a Losone, nel nucleo di __________,

in cui risiedono anche i figli RI 3 e RI 2 (anche proprietaria dell'adiacente

part. __________). Il fondo confina a est con il mapp. __________ di proprietà

di CO 1, sul quale vi è un edificio con due corti, di cui una rivolta a sud su

vicolo __________.

B. a. Nell'ottobre 2020 CO

1 ha posato nella sua corte, a confine con la part. __________, davanti al

cancello dei vicini, un pannello di legno (separazione) alto un paio di

metri. Successivamente ha collocato un'ulteriore recinzione (palizzata) lungo

il resto del confine attiguo al suo giardino, prima dei posteggi (cfr. infra

consid. D).

b. A seguito di vicissitudini di cui si dirà semmai in seguito, il 18 gennaio

2023 l'autorità comunale ha promosso d'ufficio una procedura edilizia a

posteriori per il solo pannello di legno. Alla notifica è stata allegata una

planimetria e delle fotografie del divisorio.

ESTRATTO PLANIMETRIA

c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione dei vicini

RI 1 e RI 3 e RI 2.

d. Dopo aver raccolto un preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del

paesaggio (UNP), il 28 aprile 2023 il Municipio ha negato il permesso a

posteriori. Ha in particolare ritenuto che il manufatto disattendesse l'art. 28

delle norme di attuazione del piano regolatore di Losone (NAPR), non

inserendosi correttamente nel tessuto storico, presentando problemi di

sicurezza (in quanto non eseguito a regola d'arte, ma con sbarre incastonate

con travetti fissati a caso, fuoriuscite di viti, ecc.) e non concorrendo alla

valorizzazione della pregevole zona del nucleo.

e. Con giudizio del 20 dicembre 2023 (n. 6400), il Consiglio di Stato ha

respinto il ricorso interposto da CO 1 avverso la predetta decisione. Dopo aver

tutelato la procedura d'ufficio avviata dall'Autorità locale (negando il

carattere provvisorio del manufatto,

presente da più di tre anni), il Governo ha dal canto suo considerato che,

contrariamente a quanto concluso dall'UNP, il pannello divisorio,

assemblato in modo incoerente e disordinato, risultasse degradante per il

nucleo e contrario al principio di inserimento ordinato e armonioso nel

paesaggio (art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011; LST; RL 701.100), condividendo le deduzioni tratte dal Municipio.

f. Con ricorso del 31 gennaio 2024 (a), CO 1 deduce tale pronuncia dinnanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che le sia

rilasciata la licenza edilizia a posteriori per il pannello di legno

provvisorio.

L'insorgente ritiene abusive le argomentazioni con cui il Municipio, nonostante

il preavviso favorevole dell'UNP, ha negato il permesso. Identica conclusione

varrebbe per le tesi addotte dal Governo. Il manufatto, afferma, frattanto

ricoperto di edera, s'integrerebbe in modo armonioso nel nucleo. La parte

danneggiata e oggetto di riparazioni verso la part. __________ sarebbe

imputabile a manomissioni del vicino e non giustificherebbe il rifiuto.

g. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione

(UDC) richiama le sue precedenti comparse, in cui si è rimesso al giudizio dell'Autorità

di ricorso. Il Municipio resiste al ricorso, riconfermando le motivazioni alla

base del rifiuto del permesso. I vicini RI 1 e RI 3 e RI 2 contestano il

contenuto del gravame, indicando poi di non avere richieste (dato che il

permesso è stato concesso [recte: negato]) e di rimettersi al giudizio

del Tribunale.

h. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie

tesi e domande di giudizio.

C. a. Nel frattempo, il

19 dicembre 2021 CO 1 ha chiesto al Municipio la licenza edilizia per posare

nella sua corte, a confine con la part. __________, un nuovo divisorio in

acciaio corten al posto del suddetto pannello di legno. Alla notifica ha

allegato una planimetria, delle foto della corte e un'offerta di una ditta (che

descrive la futura lastra: spessore 3mm con fori, posata con dei

piccoli supporti, dimensioni circa 1250x2000).

b. Nel termine di pubblicazione, i vicini RI 1 e RI 3 e RI 2 si sono opposti al

rilascio del permesso.

c. Preso atto del preavviso favorevole dell'UNP, il 5 settembre 2022 il

Municipio ha concesso la licenza edilizia per la nuova parete divisoria (previa

rimozione del pannello già posato), respingendo nel contempo l'opposizione dei

vicini. Ha in particolare ritenuto che questo manufatto fosse conforme alle

NAPR.

d. Mediante risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6395), il Governo ha respinto

il gravame presentato dai vicini __________ ed RI 2 contro quest'ultima

decisione. Dopo aver tutelato la procedura seguita, ha considerato

sufficientemente completa la domanda e ininfluenti le questioni di natura

civile sollevate dai vicini (diritti di passo). Ha poi ritenuto che il nuovo

divisorio non si ponesse in contrasto con la normativa sugli spazi liberi e che

il Municipio non avesse abusato del potere d'apprezzamento che gli riservano le

NAPR, ammettendo la conformità del manufatto, preavvisato positivamente anche

dall'UNP.

e. Con ricorso del 29 gennaio 2024 (b), RI 1 e RI 3 e RI 2 impugnano il

predetto giudizio davanti a questo Tribunale, chiedendo che sia annullato e sia

quindi negato il permesso.

Gli insorgenti ribadiscono anzitutto l'incompletezza del progetto, rilevando

quindi come non sia possibile stabilire se il nuovo manufatto rispetti o no l'altezza

massima prescritta per le opere di cinta. Sostengono che una simile opera

sarebbe in ogni caso estranea alle caratteristiche e ai materiali tradizionali

del nucleo e di disturbo sia per il fronte di facciata qualificante ex art. 28

cpv. 1.3 NAPR degli edifici sulle part. __________ e __________, sia per il

muro di cinta segnalato dal PR sul mapp. __________. Il manufatto, del tutto

nuovo, sarebbe anche contrario all'art. 28 cpv. 1.8 NAPR che ammetterebbe solo

la manutenzione delle opere di cinta esistenti. Il divisorio non rispetterebbe

inoltre il principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio,

contrariamente a quanto concluso dall'UNP sulla base di una documentazione

carente. I ricorrenti ribadiscono infine il pregiudizio derivante dall'opera al

loro diritto di passo, invocando una sospensione della procedura.

f. Il Consiglio di Stato propone il rigetto dell'impugnativa. L'UDC richiama le

sue precedenti prese di posizione, confermando il preavviso favorevole dell'UNP.

Il Municipio e l'istante in licenza chiedono la reiezione del ricorso con

argomenti di cui si dirà se del caso in appresso.

g. Con la replica e le dupliche le parti hanno sostanzialmente riaffermato le

rispettive conclusioni e domande di giudizio.

D. a. Frattanto, a

seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, e dopo che questo

Tribunale aveva ritenuto fondato un ricorso per denegata giustizia disatteso

dal Governo (STA 52.2022.1 del 9 marzo 2023), il 26 aprile 2023 il Municipio si

è espresso sull'istanza del 1° dicembre 2020 dei vicini __________ ed RI 2,

intesa ad accertare se determinati interventi sui fondi di proprietà di CO 1

fossero sorretti o no da un permesso edilizio. In particolare - relativamente

all'altra recinzione collocata a confine con la part. __________ (supra

consid. Bb) - il Municipio ha indicato che gli ulteriori manufatti aventi

caratteristiche di divisorio lungo gran parte del confine dei due fondi non

erano sorretti da alcuna autorizzazione; se vorrà mantenere questi

manufatti, ha aggiunto, la proprietaria dovrà pertanto procedere con un'ulteriore

richiesta formale edilizia o in alternativa rimuovere quanto posizionato

lungo il confine senza autorizzazione (in tal caso è accertata per lo meno una

violazione formale).

b. A seguito di ulteriori scambi, con decisione del 18 ottobre 2023,

pronunciandosi ancora sulle diverse opere denunciate, il Municipio ha tuttavia

accertato che la recinzione lungo il confine (...) non richiede una

procedura edilizia ulteriore. E ciò

considerato che un recente

sopralluogo aveva permesso di appurare che la situazione attuale rispecchierebbe

quella che era in vigore prima del 2020 (la proprietaria ha

dapprima

rimosso la siepe a confine presente da oltre un decennio (…) per poi

ripristinare una separazione vegetale tra i fondi tuttora presente in loco).

c. Con giudizio del 6 novembre 2024 (n. 5243), l'Esecutivo cantonale ha evaso

ai sensi dei considerandi il ricorso presentato dai vicini __________ ed RI

2 contro quest'ultima decisione, annullandola in quanto riferita ad altre opere

(abbassamento del cortile, posteggi, balconi e cancelli)

e rinviando gli atti al Municipio per

nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi (6, 7 e 10).

Per quanto qui interessa - con riferimento alla controversa recinzione/palizzata

- il Governo ha invece osservato come la parete provvisoria in legno fosse

già stata oggetto della procedura a posteriori sfociata nella citata

risoluzione del 20 dicembre 2023 (n. 6400), mentre la licenza edilizia per il

nuovo divisorio in corten fosse stata confermata con il predetto

giudizio di stessa data (n. 6395). Ha quindi rinviato alle relative decisioni,

considerando la questione inerente la palizzata

già evasa (consid.

9).

d. Con ricorso del 16 dicembre 2024 (c), RI 1 e RI 3 e RI 2 si aggravano davanti

a questo Tribunale anche contro il consid. 9 di tale giudizio, avente per

oggetto la recinzione collocata a confine con la part. __________. Entro questi

termini, ne chiedono l'annullamento, con conseguente accertamento che tale

opera è abusiva e sprovvista di licenza rispettivamente che sia accertato che

la ris. gov. n. 6400 concerne solo il pannello di legno e che anche per la

recinzione il loro gravame al Governo sia dunque accolto e gli atti rinviati al

Municipio per esperire i necessari accertamenti o, in via subordinata, per

ordinarne la rimozione; in via ancor più subordinata, postulano altrimenti che

sia accertato che la ris. gov. n. 6400 riguarda sia il pannello di legno sia la

recinzione e che il consid. 9 sia modificato confermando che entrambi

sono allora parte integrante dell'incarto parallelo di cui al ricorso (a).

Fatti

I ricorrenti contestano che le risoluzioni evocate dal Governo (n. 6400 e 6395)

avessero per oggetto la recinzione in discussione (formata da pali alti m 2.50

e da canne di bambù rispettivamente da un telo). Affermano che sul fondo della

vicina non vi sarebbe mai stata una cinta e che la siepe menzionata dal

Municipio si sarebbe in realtà trovata sul loro fondo, ribadendo comunque l'illegittimità

delle diverse opere (situate all'interno di uno spazio libero privato del

nucleo, non edificabile).

e. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni.

L'UDC si rimette al giudizio del Tribunale. Il Municipio richiama le precedenti

prese di posizione, chiedendo quindi la reiezione del ricorso. Anche CO 1

postula il rigetto del gravame, nella misura della sua ricevibilità.

f. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive

domande di giudizio, sviluppando in parte le loro argomentazioni.

g. Nel frattempo, il 22 gennaio 2025, il Governo ha dichiarato irricevibile un'istanza

di rettifica/interpretazione inoltrata dai ricorrenti __________ ed RI 2 volta

a ottenere una riformulazione del consid. 9 del giudizio di cui sopra.

Un ulteriore gravame insinuato al Tribunale contro tale decisione d'irricevibilità

è stato stralciato dai ruoli, in quanto ritirato dagli stessi ricorrenti (inc.

52.2025.43).

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Per quanto

riguarda il ricorso (a), pacifica è la legittimazione di CO 1, proprietaria del

fondo interessato, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato

di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Relativamente agli altri due ricorsi (b) e (c), certa è pure la legittimazione

attiva degli insorgenti RI 1 e RI 3 e RI 2, proprietari rispettivamente

residenti negli immobili situati nelle immediate vicinanze e già opponenti,

toccati in modo personale e diretto dalle pronunce del Governo loro

indirizzate. I gravami sono inoltre tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Il

ricorso (c) è effettivamente rivolto contro un considerando del giudizio

impugnato (consid. 9). È ben vero, come rileva CO 1, che di principio

impugnabile è soltanto il dispositivo di una decisione e non la sua

motivazione. Ne va tuttavia diversamente quando, come in concreto, i

considerandi sono parte integrante del dispositivo del giudizio che vi rinvia

espressamente (cfr. DTF 120 V 233 consid. 1a).

Tutte le impugnative sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. I ricorsi, che vertono parzialmente sugli stessi fatti rispettivamente

aventi per oggetto opere (realizzate o da realizzare) sul medesimo confine che

separa il fondo di CO 1 dalla part. __________, possono essere evasi con un'unica

sentenza (cfr. art. 76 cpv. 1 LPAmm) e sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1

LPAmm), compresi i documenti prodotti dalle parti in sede di scambio di

allegati. Da respingere sono le ulteriori richieste di assunzione prove dei

ricorrenti __________ ed RI 2 (documenti riguardanti altre procedure e/o

interventi), che non vengono acquisite agli atti, in quanto non idonee ad

apportare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

Ricorsi (a) e (b)

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della

documentazione necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento di

applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), i

progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente

comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'esigenza

di completezza della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è

volta, da un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame approfondito

ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle disposizioni

concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i limiti della

licenza edilizia che viene semmai accordata al richiedente (cfr. STA 52.2019.261

del 4 ottobre 2019 consid. 3.1). L'autorità, soggiunge l'art. 11 cpv. 3 RLE, può

all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti. La disposizione, che

permette all'autorità di chiedere, di precisare e completare domande di

costruzione carenti, è espressione del principio di proporzionalità e del

divieto di formalismo eccessivo. Non è tanto un diritto, quanto piuttosto un

dovere dell'autorità, che non può respingere domande di costruzione lacunose

dal profilo della documentazione allorché il difetto può essere facilmente

sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le indicazioni

mancanti (cfr. STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 3.1).

2.2

La zona del nucleo comprende gli agglomerati , S. Rocco e di S. Lorenzo e

il nucleo della frazione di Arcegno (art. 27 cpv. 1 NAPR). La regolamentazione

delle aree dei nuclei è definita dai piani di dettaglio e dall'art. 28 NAPR,

che disciplina le categorie di intervento, tra cui gli spazi liberi privati

(cpv. 1.1) e i muri di cinta (cpv. 1.8).

In particolare, secondo l'art. 28 cpv. 1.1 lett. a NAPR gli spazi liberi

privati delle corti, degli orti e dei giardini devono rimanere liberi da

costruzioni, e pavimentate, se del caso, in pietra naturale o in materiali

filtranti (...) Sono ammesse costruzioni sotterranee, purché sia previsto il

mantenimento degli spazi liberi. Corpi secondari esistenti e di servizio all'edificio

principale (scale, terrazze, ballatoi, pensiline ecc.), soggiunge la norma,

possono essere mantenuti e ristrutturati nel rispetto della struttura

tipologica originaria e della composizione architettonica dell'edificio

principale.

Altri edifici accessori esistenti non assegnati alla

categoria di edifici stabilita dal cpv. 1.7 quali tettoie e depositi possono

essere mantenuti. In caso di ristrutturazioni importanti, la costruzione

accessoria deve essere limitata alle reali esigenze funzionali dell'edificio e

deve essere integrata in modo decoroso con i valori urbanistici del sito in

particolare e del nucleo storico in generale. La realizzazione di posteggi non

coperti, prosegue la lett. a dell'art. 28 cpv. 1.1 NAPR, è ammessa nella

misura in cui non siano di degrado alla composizione architettonica e

urbanistica dell'impianto edificato e del nucleo in generale (…). L'art. 28

cpv. 1.1 lett. b NAPR precisa poi che questi spazi

devono essere

tenuti decorosamente

(...).

In base all'art. 28 cpv. 1.8 NAPR, i muri di cinta e di sostegno segnati nel

Piano devono essere mantenuti (lett. a). Sono ammessi i necessari lavori

di manutenzione e di consolidamento nel rispetto delle forme tradizionali dei

manufatti (lett. b).

Le norme che impongono la conservazione degli spazi liberi e il mantenimento

dei muri di cinta concorrono all'obiettivo di conservare la struttura tipica

del nucleo e il rapporto esistente tra edificato e non. In base al suo testo, l'art.

28.

cpv. 1.1 NAPR non vieta comunque qualsiasi intervento di sistemazione

esterna negli spazi liberi (pavimentazioni, modifiche del terreno, posteggi),

né limita il diritto di recintare il proprio fondo (cfr. art. 133 cpv. 1 della

legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile

1911; LAC; RL 211.100). L'art. 28 cpv. 1.8 NAPR concerne dal canto suo solo i muri

di cinta specificamente segnalati. Tant'è che sui piani di dettaglio, all'interno

degli spazi liberi privati, sono anche inclusi altri muri non soggetti ad alcun

vincolo particolare. In assenza di una diversa esplicita disposizione, non

appare quindi insostenibile ritenere che a tali muri o manufatti analoghi torni

applicabile la norma generale riservata a questa categoria di opere (art. 15

NAPR), che limita in particolare l'altezza dei muri di cinta a 2 m e le siepi a

2.50

m (cpv. 1). Resta comunque riservato l'art. 28 cpv. 1.1 lett. b NAPR, che

impone di tenere decorosamente gli spazi liberi privati e quindi di ammettere

anche questo genere di opere solo se si integrano in modo decoroso nel contesto

(non diversamente da quanto vale per le costruzioni accessorie o i posteggi,

cfr. lett. a). Rimane inoltre impregiudicata l'applicazione della clausola

estetica di diritto cantonale (art. 104 cpv. 2 LST).

2.3

Secondo l'art. 104 cpv. 2 LST, le costruzioni devono inserirsi nel

paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della

legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110) precisa

che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si

integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le

preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Il principio è applicato

dall'Ufficio della natura e del paesaggio nell'esame delle domande di

costruzione che riguardano, tra l'altro, i nuclei (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. b

LST). Per giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio l'autorità non deve affidarsi alla sua

sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che

la loro applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o

alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA

52.2014.63

del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015

dell'11 maggio 2015; 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario

ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.).

3.

Panello

divisorio di legno - ricorso (a)

3.1

Controverso è anzitutto il pannello che CO 1 ha posato nel 2020 sul suo

fondo, a confine con la part. __________.

Dalla documentazione annessa alla domanda di costruzione non risulta invero con

precisione l'estensione del manufatto divisorio. In assenza di un prospetto,

non è in particolare chiaro se la sua altezza, tenuto anche conto del basamento

in pietra su cui insiste (cfr. ad es. foto allegata alla notifica), non

oltrepassi il limite di 2 m (art. 15 cpv. 1 NAPR), come indicato dall'unica planimetria

di situazione agli atti (supra consid. Bb). Planimetria che, perlomeno

per quanto riguarda il dato riportato della larghezza del manufatto (1.25 m),

non appare peraltro corretta (cfr. foto con metro inserite nell'opposizione del

2.

febbraio 2023 pag. 4 segg.).

A prescindere da questa considerazione, non risulta in ogni caso insostenibile

ritenere che il controverso divisorio si ponga in contrasto con le norme del

nucleo. Il manufatto, frutto di un assemblaggio casuale e poco curato di assi

di legno di differente tipo o altezza e sbarre di ferro, con viti o chiodi

sporgenti (cfr. foto citate), stride effettivamente con il contesto del nucleo

e offende il comune senso del decoro. Già solo da questo profilo, disattende l'art. 28 cpv. 1.1 NAPR, come plausibilmente

concluso dal Municipio in applicazione delle norme di diritto comunale autonomo

(cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF 1C_616/2020 del

2.

agosto 2021 consid. 4.1; STA 52.2023.131 dell'8 novembre 2024 consid. 3.3 e

rinvii). Irrilevante è il fatto che, sul solo lato rivolto sulla part. __________,

l'opera appaia frattanto parzialmente mascherata da un'edera (cfr. foto inserite

nel ricorso al Governo a pag. 6).

Per le stesse ragioni, è inoltre evidente che il pannello in questione,

contrariamente al generico e insostenibile preavviso dell'UNP, non si pone in

una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi e

disattende la clausola estetica di diritto cantonale (art. 104 cpv. 2 LST).

Anche da questo profilo, il giudizio impugnato che ha confermato il diniego del

permesso a posteriori è pertanto conforme al diritto e resiste alle sommarie

critiche dell'insorgente.

3.2

Il ricorso (a) di CO 1 va dunque respinto.

4.

Divisorio in

acciaio corten - ricorso (b)

4.1

Qui oggetto di controversia è inoltre la nuova separazione in acciaio

corten, che CO 1 intende posare nella sua corte, al posto del predetto

pannello, a confine con la part. __________.

Come rettamente eccepiscono i vicini ricorrenti, dal progetto non è possibile

comprendere se questo manufatto rispetti l'altezza massima (2 m) prescritta per

le opere di cinta (art. 15 cpv. 1 NAPR). La sola offerta annessa alla notifica

di costruzione non permette di chiarirlo, perché indica soltanto le dimensioni

approssimative della nuova lastra, facendo astrazione dalla sua concreta

modalità di posa sul fondo. In assenza di almeno un prospetto o una sezione -

che a fronte delle contestazioni dei vicini l'istante in licenza avrebbe

agevolmente potuto e dovuto produrre (cfr. art. 11 cpv. 1 RLE) - non è quindi

certo che il nuovo manufatto non oltrepasserà l'altezza di 2 m, a maggior

ragione se collocato ancora sopra un basamento in pietra. Da questo profilo,

gli atti vanno pertanto rinviati al Municipio (al quale, come si vedrà, devono

comunque essere retrocessi anche per la recinzione; infra, consid. 5),

affinché si pronunci nuovamente dopo aver raccolto la documentazione mancante e

sentito le parti.

Per il resto, a prima vista giova comunque rilevare che - diversamente dal

pannello malamente assemblato di cui sopra (consid. 3) - non è dato di vedere

perché un elemento divisorio in acciaio corten

(acciaio patinato di

color ruggine), di dimensioni contenute e correttamente collocato a confine tra

i fondi, non possa senz'altro inserirsi in modo decoroso rispettivamente

ordinato e armonioso nel contesto del nucleo (cfr. art. 28 cpv. 1.1 NAPR e 104

cpv. 2 LST), in cui si ritrovano usualmente altri cancelli, inferriate o opere metalliche

simili (cfr. pure risposta dell'UDC in questa sede e decisione su opposizione

del Municipio pag. 2). Va da sé che il Municipio e l'UNP, una volta completata

la documentazione, potranno se del caso ulteriormente motivare la loro decisione

anche su questo punto. Certo è invece che - contrariamente a quanto addotto dai

vicini ricorrenti - la semplice posa di una simile opera di cinta non configura

una trasformazione di un edificio determinante il tessuto tradizionale, né tanto

meno è seriamente atta ad arrecare un disturbo al fronte di facciata da

proteggere o da ripristinare degli edifici sulle part. __________ e __________

rivolto su vicolo __________ (art. 28 cpv. 1.3 NAPR) o al muro di cinta

segnalato sulla part. __________, che neanche sfiora.

Infine, senz'altro infondate risultano le ulteriori obiezioni sollevate dai

vicini con riferimento al diritto di passo. La licenza edilizia accerta infatti

unicamente che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione

dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Sapere se la servitù invocata dai

vicini osti alla posa del manufatto è invece questione di natura civile, che

esula dalla presente procedura, come già indicato dal Governo. Non è in ogni

caso pregiudiziale ai fini del rilascio del permesso, il quale non pregiudica

minimamente la loro facoltà di far semmai valere i propri diritti reali davanti

al giudice civile. Non giustifica quindi alcuna sospensione della procedura

(cfr. STA 52.2023.360 del 13 maggio 2025 consid. 2.2, 52.2019.349 del 1°

ottobre 2020 consid. 4 confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021).

4.2

Stante quanto precede, il ricorso (b) è parzialmente accolto. Le decisioni

delle precedenti istanze sono di conseguenza annullate e gli atti sono rinviati

al Municipio per nuova decisione ai sensi del precedente considerando.

Ricorso (c)

5.

5.1. Di

principio, il Municipio deve sempre verificare che qualsiasi intervento

rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni sia sorretto dalla

licenza edilizia (cfr. art. 48 cpv. 1 LE; cfr. pure sul tema: STA 52.2018.545

del 13 ottobre 2020, in: RtiD I-2021 n. 12 consid. 4). In caso di reclamo del

vicino, il Municipio deve in particolare accertare, con decisione impugnabile

(art. 63 cpv. 1 LPAmm e 21 LE), resa in contraddittorio, se l'opera realizzata

è sorretta da un valido permesso (cfr. STA 52.2003.10 del 10 aprile 2003

consid. 2.1). In caso di difformità, esso deve sollecitare il proprietario ad

avviare una procedura di rilascio del permesso (cfr. STA 52.2018.545 citata

consid. 3). Di regola, l'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una

violazione del diritto materiale va infatti esperito nell'ambito di una

procedura edilizia in sanatoria (resta riservato il caso in cui una violazione

è già stata precedentemente acclarata o quando il contrasto insanabile con il

diritto materiale è palese e incontestabile). Ove ne siano dati i presupposti, l'Esecutivo

comunale può inoltre far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con

la licenza edilizia (art. 42 LE) e ordinare, se del caso, le opportune misure

di ripristino (art. 43 LE; cfr. STA 52.2022.1 citata, in: RtiD II-2023 n. 4

consid. 4.1 con rimandi).

5.2

In concreto, come visto in narrativa, nel corso del 2020 CO 1 ha collocato

lungo lo stesso confine con la part. __________, a fianco del citato pannello

di legno (consid. 3), un'ulteriore recinzione. Dopo aver stabilito il 23 aprile

2023.

che tale cinta non era sorretta da alcuna licenza edilizia, con decisione

del 18 ottobre 2023 il Municipio ha accertato che la proprietaria della part. __________

aveva in realtà semplicemente rimosso una siepe preesistente e posato una nuova

separazione vegetale e che non si giustificava pertanto l'avvio di alcuna

procedura edilizia. Con il giudizio impugnato del 6 novembre 2024, il Governo

ha dal canto suo evaso ai sensi dei considerandi il ricorso interposto

dai vicini contro tale decisione (con cui chiedevano tra l'altro che fosse

invece accertata l'illegittimità della recinzione non sorretta da licenza

edilizia, ordinandone la rimozione); nel consid. 9 ha in particolare ritenuto

la questione già evasa a seguito delle due procedure edilizie relative

ai divisori, sfociate nei due citati giudizi governativi del 20 dicembre 2023.

5.3

Ora, è palese che le due procedure edilizie evocate dal Governo non

riguardano la controversa recinzione che CO 1 ha collocato sul suo fondo nell'ottobre

2020, ma come visto, solo il pannello di legno o il nuovo divisorio in acciaio

corten di cui si è detto nei precedenti considerandi. Inoltre, a differenza di

quanto indicato dal Municipio, dall'incarto non risulta che la proprietaria

abbia semplicemente rimosso una siepe preesistente per posarne un'altra nuova:

le foto agli atti confermano infatti inequivocabilmente che sul fondo è, come

detto, stata posata una recinzione, formata da pali di legno e canne di bambù e/o

un telo (cfr. foto inserite nel ricorso al Governo a pag. 19 segg. e nel

ricorso in questa sede a pag. 3 segg.). Cinta che, seppur parzialmente

ricoperta di vegetazione sul lato rivolto verso la part. __________ (foto

allegata alla decisione del Municipio), risulta apparentemente ancora presente

sul fondo (cfr. foto citate). Inoltre, di un tale manufatto non solo non è

stata dimostrata una preesistenza, ma il Municipio aveva già accertato l'illegittimità

formale (poiché privo di licenza edilizia; cfr. scritto del 26 aprile 2023 pag.

4).

In queste circostanze, il ricorso (c) dei vicini va dunque parzialmente

accolto, annullando su questo punto la decisione municipale del 18 ottobre 2023

e il giudizio governativo che la conferma e rinviando gli atti all'Esecutivo

comunale affinché si pronunci nuovamente, dopo aver esperito i necessari

accertamenti. Il Municipio è in particolare tenuto a sollecitare la

proprietaria affinché avvii una procedura di rilascio del permesso a posteriori

anche per quest'opera, congiungendola poi se del caso con quella già pendente

relativa al nuovo divisorio (supra, consid. 4). La rimozione della cinta

potrà invece essere ordinata solo in caso di diniego del permesso, che attesti

l'eventuale esistenza di una violazione materiale. Va da sé che qualora la

proprietaria dovesse rinunciare all'opera per tenere effettivamente solo un'usuale

siepe, non dovrà invece essere intrapresa una procedura edilizia.

6.

6.1.

Riepilogando, il ricorso (a) di CO 1 è dunque respinto, mentre i ricorsi (b) e

(c) dei vicini __________ ed RI 2 sono parzialmente accolti, con conseguente

rinvio degli atti al Municipio ai sensi dei considerandi.

6.2

Per giurisprudenza, il rinvio degli atti all'istanza inferiore con esito

aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF

2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20

marzo 2023 consid. 5.2 e rinvii). Dato l'esito dei tre ricorsi, la tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) deve dunque essere posta a carico di CO 1,

secondo soccombenza. La stessa è inoltre tenuta a rifondere ai vicini un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ma solo nella misura

in cui si sono avvalsi in questa sede di un legale (procedura relativa al

ricorso b).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso (a)

del 31 gennaio 2024 è respinto.

2.

Il ricorso

(b) del 29 gennaio 2024 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 20 dicembre 2023 (n. 6395) del Consiglio di Stato e quella del Municipio

del 5 settembre 2022 sono annullate;

1.2

gli atti sono

rinviati al Municipio per nuova decisione ai sensi del consid. 4.

3.

Il ricorso

(c) del 16 dicembre 2024 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 6 novembre 2024 (n. 5243) del Consiglio di Stato (consid. 9) e quella del

Municipio del 18 ottobre 2023 sono annullate, in quanto riferite alla

recinzione collocata sul confine con la part. __________;

1.2

gli atti sono

rinviati al Municipio per nuova decisione ai sensi del consid. 5.

4.

La tassa di

giustizia di fr. 3'600.-, dedotto l'anticipo già versato, è posta a carico di CO

1, la quale è inoltre tenuta a rifondere a RI 1 e RI 3 e RI 2 complessivi fr.

1'500.- per ripetibili di questa sede, limitatamente alla procedura di cui al ricorso

(b).

A RI 1 e RI 3 e RI 2 vanno retrocessi gli importi pagati a titolo di anticipo.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

giudice presidente La cancelliera