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Decisione

52.2024.431

Revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi

10 dicembre 2024Italiano11 min

breve motivazione di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.431

Lugano

10

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 27 novembre

2024 di

RI

1

contro

la decisione del 6 novembre 2024 (n. 5255) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 19 giugno 2024 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di tre mesi;

ritenuto, in fatto

che RI 1, cittadino

italiano nato __________ 1985, è titolare di una licenza di condurre svizzera (cat.

B) sin dal 2004;

che egli, operatore

sanitario di professione, non risulta avere precedenti in materia di

circolazione stradale;

che il 7 giugno 2023, verso

le ore 19.00, mentre circolava in territorio di __________ alla guida del

veicolo immatricolato __________, si è reso protagonista di un incidente della

circolazione;

che, come emerge dal

rapporto di polizia del 14 agosto 2023, giunto all'intersezione con via __________

in direzione di __________, si arrestava, prima di iniziare la manovra di

attraversamento della carreggiata, durante la quale il suo veicolo collideva

con uno scooter proveniente da destra (su via ________), il cui conducente veniva

disarcionato dal motoveicolo e rovinava a terra procurandosi varie ferite che

ne rendevano necessario il trasporto mediante ambulanza in ospedale, dove l'indomani

veniva sottoposto a un intervento chirurgico;

che, preso atto del predetto rapporto di polizia, con scritto del 4

ottobre 2023 la Sezione della popolazione ha comunicato all'interessato che,

dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine

dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire sue

eventuali responsabilità;

che, a seguito dei

predetti accadimenti, con decreto d'accusa dell'8 novembre 2023 il competente

procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme

della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere negligentemente omesso di avvistare per tempo e di

concedere la precedenza al motoveicolo che stava sopraggiungendo, causando così

la collisione fra i rispettivi veicoli e la caduta del motociclista che ha

riportato varie ferite; ne ha quindi proposto la condanna alla pena

pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di

45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (corrispondenti a fr. 4'500.-

complessivi), oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-;

che, chiamata a statuire sull'opposizione

presentata dal conducente, rinviato a giudizio anche per altri reati (contemplati

in un atto d'accusa emesso il 21 dicembre 2023), con sentenza dell'8 maggio

2024, cresciuta in giudicato, la giudice della Pretura penale, esperito

il dibattimento, ha confermato l'imputazione

di grave infrazione alle norme della circolazione; considerati anche gli altri

reati riconosciuti in capo al conducente, ha quindi pronunciato nei suoi

confronti una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni - di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (per un

totale di fr. 6'000.-), oltre che una multa di fr. 1'000.-;

che, alla luce del già

citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 12 giugno 2024 la

Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un

procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre;

che, raccolte le sue osservazioni, il 19 giugno 2024 l'Autorità

dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la

durata di tre mesi (dal 19 dicembre 2024 al 18 marzo 2025 inclusi),

autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie

speciali G e M;

che la decisione è

stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2

lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);

che, con giudizio del 6 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha confermato tale

provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1;

che, ricordato come l'autorità amministrativa sia di principio vincolata

all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di

non potersi scostare dai contenuti della sentenza della Pretura penale, passata

in giudicato, emanata nei confronti dell'interessato, ritenendo che le sue tesi

fossero in ogni caso ininfluenti o smentite dagli atti; ha quindi confermato la

commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, per la

quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex

lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi, ritenuto che

nemmeno l'invocata necessità professionale di disporre del permesso di guida poteva

condurre a un risultato diverso;

che avverso

quest'ultimo giudizio il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che nel suo gravame il

ricorrente, criticando il principio del vincolo dell'autorità amministrativa al

giudizio penale, contesta la ricostruzione dei fatti sulla quale si è basato il

Governo, ponendo altresì in evidenza il cattivo stato della strada e l'ostruzione

della visuale dovuta alla presenza di un cartellone pubblicitario; sottolinea

l'assenza di precedenti in materia di circolazione stradale e la sua necessità

professionale, in quanto infermiere operante a domicilio, di disporre della

patente;

che l'impugnativa non è stata intimata per le risposte, ma sono stati

richiamati gli atti;

considerato, in diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa

sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);

che certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal

giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il gravame,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che l'autorità

Fatti

di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con

breve motivazione di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato

(art. 72 LPAmm);

che, nella misura in cui il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti,

si considera che la conclusione cui è giunta la precedente istanza - secondo

cui i fatti accertati in sede penale non possono di principio essere rimessi in

discussione nell'ambito della procedura amministrativa - è del tutto conforme

alla costante giurisprudenza in materia (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2024.146 del 14

agosto 2024 consid. 2.1 confermata dalla STF 1C_546/2024 del 7 novembre 2024

consid. 2.1; cfr. pure STA 52.2021.252 del 22 maggio 2024 consid. 2.1 e rimandi);

che, se l'insorgente

riteneva che la decisione penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti

fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni

ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro la sentenza della giudice

della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia di circolazione

stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione

penale, onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede amministrativa; cadono

quindi nel vuoto le generiche doglianze del ricorrente;

che, a fronte dei

predetti accertamenti fattuali, neppure la valutazione giuridica operata

dall'Esecutivo cantonale - che si è

allineato alle conclusioni della giudice penale - presta il fianco a critiche;

che commette un'infrazione grave colui che,

violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la

sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr);

che in concreto, dal profilo oggettivo, omettendo - nonostante

la segnaletica presente in loco - di

concedere la dovuta precedenza allo scooter che proveniva da destra, la cui

marcia è stata ostacolata al punto che tra i due veicoli vi è stata una

collisione, il ricorrente ha violato fondamentali norme a tutela della

sicurezza stradale, quali sono quelle che impongono al conducente di prestare

tutta l'attenzione possibile alla strada (cfr. art. 3 cpv. 1 prima frase dell'ordinanza sulle norme della circolazione

stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]; cfr. pure DTF 137 IV 290

consid. 3.6) in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cfr.

art. 31 cpv. 1 LCStr), rispettare i segnali e le demarcazioni stradali (cfr. art. 27

cpv. 1 LCStr in combinazione con l'art. 36 cpv. 2 dell'ordinanza sulla

segnaletica stradale del 5 settembre 1979 [OSStr; RS 741.21]) e concedere la

precedenza ai veicoli che arrivano da destra (cfr. art. 36 cpv. 2 LCStr), senza

ostacolarne la marcia (cfr. art. 14 cpv. 1 ONC; cfr. pure art. 26 cpv. 1 LCStr; cfr. anche DTF 143 IV 500 consid. 1.2.1; cfr. pure STF

1C_251/2023 del 22 giugno 2023 consid. 2.4);

che nella fattispecie in esame la condotta di

guida dell'insorgente non ha cagionato solo una concreta messa in

pericolo della sicurezza altrui (a causa

della collisione tra i veicoli), ma addirittura una lesione di una certa

rilevanza dell'integrità fisica del motociclista (che, a seguito

dell'incidente, è caduto a terra, riportando varie ferite, che hanno reso

necessari un intervento chirurgico e un ricovero in ospedale);

che l'infrazione commessa deve quindi essere ritenuta

senz'altro oggettivamente grave (cfr. pure Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée

du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 298);

che, dal profilo soggettivo, l'insorgente avrebbe

dovuto prestare maggiore attenzione alla strada e alla circolazione, ciò che

gli avrebbe permesso di accorgersi per tempo dello scooter proveniente da

destra; tanto più alla luce della chiara

segnaletica verticale e orizzontale presente in loco (cfr. rapporto di polizia

del 14 agosto 2023, pag. 2), che pure

avrebbe dovuto osservare giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr;

che, come correttamente rilevato dal Governo, le

intersezioni costituiscono infatti una configurazione stradale notoriamente

densa di pericoli, nella quale l'apposita segnaletica vuole proprio suscitare una

particolare cautela da parte dei conducenti (cfr. decisione impugnata, consid.

3.4);

che, il ricorrente, fermatosi all'incrocio, è per

sua stessa ammissione ripartito a passo d'uomo per attraversare via __________,

con lo sguardo rivolto a sinistra per l'ultimo accertamento dato che c'è un

grosso cartello pubblicitario che ostruisce la visuale (cfr. osservazioni

del 15 giugno 2024);

che ha così attraversato tutta la corsia di sinistra

e buona parte di quella di destra, dove si è poi verificato l'impatto;

che, in tali circostanze, il fatto che non si sia accorto

della presenza dello scooter durante l'intera manovra, malgrado la buona

visuale nella direzione di provenienza del motociclista (cfr. foto agli atti;

cfr. peraltro anche le viste reperibili su Google Maps, cfr. al riguardo STF 1C_293/2024

del 12 agosto 2024 consid. 2.2, 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e

rimandi), dimostra chiaramente che la sua

disattenzione non è stata breve e momentanea;

che nulla può dedurre dall'invocata presenza del

cartellone pubblicitario sulla sinistra, ritenuto che l'eventuale scarsa

visibilità in quella direzione non lo esimeva certo dall'assicurarsi che nessun

mezzo provenisse dalla direzione opposta;

che le condizioni della strada - che a dire dell'insorgente

sarebbe

stata un cantiere visto che [era] in rifacimento da mesi -

cosi come la sua consapevolezza che il luogo dei fatti (a lui ben noto) è teatro

di frequenti incidenti non lo discolpano, ma avrebbero anzi semmai dovuto

indurlo a prestare un'attenzione

accresciuta;

che non v'è quindi dubbio che per

l'accaduto al ricorrente sia imputabile una negligenza grave (cfr. Mizel, op. cit., pag. 368);

che la durata del

provvedimento corrisponde inoltre al minimo previsto dalla legge (cfr. art. 16c

cpv. 2 lett. a LCStr)

per il genere di violazione di cui

l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16c cpv. 1 lett. a

LCStr), sotto il quale non si potrebbe

scendere neppure in presenza di circostanze particolari (quale ad esempio l'effettiva

necessità di disporre di un veicolo a motore), qui peraltro non comprovate, tale essendo la scelta chiaramente

operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr;

DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF

1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con

numerosi rinvii);

che il ricorso va

pertanto respinto, siccome manifestamente infondato (art. 72 LPAmm);

che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

giudice presidente La cancelliera