52.2024.431
Revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi
10 dicembre 2024Italiano11 min
breve motivazione di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.431
Lugano
10
dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 27 novembre
2024 di
RI
1
contro
la decisione del 6 novembre 2024 (n. 5255) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione del 19 giugno 2024 con cui la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di tre mesi;
ritenuto, in fatto
che RI 1, cittadino
italiano nato __________ 1985, è titolare di una licenza di condurre svizzera (cat.
B) sin dal 2004;
che egli, operatore
sanitario di professione, non risulta avere precedenti in materia di
circolazione stradale;
che il 7 giugno 2023, verso
le ore 19.00, mentre circolava in territorio di __________ alla guida del
veicolo immatricolato __________, si è reso protagonista di un incidente della
circolazione;
che, come emerge dal
rapporto di polizia del 14 agosto 2023, giunto all'intersezione con via __________
in direzione di __________, si arrestava, prima di iniziare la manovra di
attraversamento della carreggiata, durante la quale il suo veicolo collideva
con uno scooter proveniente da destra (su via ________), il cui conducente veniva
disarcionato dal motoveicolo e rovinava a terra procurandosi varie ferite che
ne rendevano necessario il trasporto mediante ambulanza in ospedale, dove l'indomani
veniva sottoposto a un intervento chirurgico;
che, preso atto del predetto rapporto di polizia, con scritto del 4
ottobre 2023 la Sezione della popolazione ha comunicato all'interessato che,
dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine
dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire sue
eventuali responsabilità;
che, a seguito dei
predetti accadimenti, con decreto d'accusa dell'8 novembre 2023 il competente
procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme
della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere negligentemente omesso di avvistare per tempo e di
concedere la precedenza al motoveicolo che stava sopraggiungendo, causando così
la collisione fra i rispettivi veicoli e la caduta del motociclista che ha
riportato varie ferite; ne ha quindi proposto la condanna alla pena
pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di
45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (corrispondenti a fr. 4'500.-
complessivi), oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-;
che, chiamata a statuire sull'opposizione
presentata dal conducente, rinviato a giudizio anche per altri reati (contemplati
in un atto d'accusa emesso il 21 dicembre 2023), con sentenza dell'8 maggio
2024, cresciuta in giudicato, la giudice della Pretura penale, esperito
il dibattimento, ha confermato l'imputazione
di grave infrazione alle norme della circolazione; considerati anche gli altri
reati riconosciuti in capo al conducente, ha quindi pronunciato nei suoi
confronti una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni - di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (per un
totale di fr. 6'000.-), oltre che una multa di fr. 1'000.-;
che, alla luce del già
citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 12 giugno 2024 la
Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un
procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre;
che, raccolte le sue osservazioni, il 19 giugno 2024 l'Autorità
dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la
durata di tre mesi (dal 19 dicembre 2024 al 18 marzo 2025 inclusi),
autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie
speciali G e M;
che la decisione è
stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2
lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);
che, con giudizio del 6 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha confermato tale
provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1;
che, ricordato come l'autorità amministrativa sia di principio vincolata
all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di
non potersi scostare dai contenuti della sentenza della Pretura penale, passata
in giudicato, emanata nei confronti dell'interessato, ritenendo che le sue tesi
fossero in ogni caso ininfluenti o smentite dagli atti; ha quindi confermato la
commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, per la
quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex
lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi, ritenuto che
nemmeno l'invocata necessità professionale di disporre del permesso di guida poteva
condurre a un risultato diverso;
che avverso
quest'ultimo giudizio il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che nel suo gravame il
ricorrente, criticando il principio del vincolo dell'autorità amministrativa al
giudizio penale, contesta la ricostruzione dei fatti sulla quale si è basato il
Governo, ponendo altresì in evidenza il cattivo stato della strada e l'ostruzione
della visuale dovuta alla presenza di un cartellone pubblicitario; sottolinea
l'assenza di precedenti in materia di circolazione stradale e la sua necessità
professionale, in quanto infermiere operante a domicilio, di disporre della
patente;
che l'impugnativa non è stata intimata per le risposte, ma sono stati
richiamati gli atti;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa
sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);
che certa è la
legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal
giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che l'autorità
Fatti
di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con
breve motivazione di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato
(art. 72 LPAmm);
che, nella misura in cui il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti,
si considera che la conclusione cui è giunta la precedente istanza - secondo
cui i fatti accertati in sede penale non possono di principio essere rimessi in
discussione nell'ambito della procedura amministrativa - è del tutto conforme
alla costante giurisprudenza in materia (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2024.146 del 14
agosto 2024 consid. 2.1 confermata dalla STF 1C_546/2024 del 7 novembre 2024
consid. 2.1; cfr. pure STA 52.2021.252 del 22 maggio 2024 consid. 2.1 e rimandi);
che, se l'insorgente
riteneva che la decisione penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti
fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni
ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro la sentenza della giudice
della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia di circolazione
stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione
penale, onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede amministrativa; cadono
quindi nel vuoto le generiche doglianze del ricorrente;
che, a fronte dei
predetti accertamenti fattuali, neppure la valutazione giuridica operata
dall'Esecutivo cantonale - che si è
allineato alle conclusioni della giudice penale - presta il fianco a critiche;
che commette un'infrazione grave colui che,
violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr);
che in concreto, dal profilo oggettivo, omettendo - nonostante
la segnaletica presente in loco - di
concedere la dovuta precedenza allo scooter che proveniva da destra, la cui
marcia è stata ostacolata al punto che tra i due veicoli vi è stata una
collisione, il ricorrente ha violato fondamentali norme a tutela della
sicurezza stradale, quali sono quelle che impongono al conducente di prestare
tutta l'attenzione possibile alla strada (cfr. art. 3 cpv. 1 prima frase dell'ordinanza sulle norme della circolazione
stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]; cfr. pure DTF 137 IV 290
consid. 3.6) in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cfr.
art. 31 cpv. 1 LCStr), rispettare i segnali e le demarcazioni stradali (cfr. art. 27
cpv. 1 LCStr in combinazione con l'art. 36 cpv. 2 dell'ordinanza sulla
segnaletica stradale del 5 settembre 1979 [OSStr; RS 741.21]) e concedere la
precedenza ai veicoli che arrivano da destra (cfr. art. 36 cpv. 2 LCStr), senza
ostacolarne la marcia (cfr. art. 14 cpv. 1 ONC; cfr. pure art. 26 cpv. 1 LCStr; cfr. anche DTF 143 IV 500 consid. 1.2.1; cfr. pure STF
1C_251/2023 del 22 giugno 2023 consid. 2.4);
che nella fattispecie in esame la condotta di
guida dell'insorgente non ha cagionato solo una concreta messa in
pericolo della sicurezza altrui (a causa
della collisione tra i veicoli), ma addirittura una lesione di una certa
rilevanza dell'integrità fisica del motociclista (che, a seguito
dell'incidente, è caduto a terra, riportando varie ferite, che hanno reso
necessari un intervento chirurgico e un ricovero in ospedale);
che l'infrazione commessa deve quindi essere ritenuta
senz'altro oggettivamente grave (cfr. pure Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée
du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 298);
che, dal profilo soggettivo, l'insorgente avrebbe
dovuto prestare maggiore attenzione alla strada e alla circolazione, ciò che
gli avrebbe permesso di accorgersi per tempo dello scooter proveniente da
destra; tanto più alla luce della chiara
segnaletica verticale e orizzontale presente in loco (cfr. rapporto di polizia
del 14 agosto 2023, pag. 2), che pure
avrebbe dovuto osservare giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr;
che, come correttamente rilevato dal Governo, le
intersezioni costituiscono infatti una configurazione stradale notoriamente
densa di pericoli, nella quale l'apposita segnaletica vuole proprio suscitare una
particolare cautela da parte dei conducenti (cfr. decisione impugnata, consid.
3.4);
che, il ricorrente, fermatosi all'incrocio, è per
sua stessa ammissione ripartito a passo d'uomo per attraversare via __________,
con lo sguardo rivolto a sinistra per l'ultimo accertamento dato che c'è un
grosso cartello pubblicitario che ostruisce la visuale (cfr. osservazioni
del 15 giugno 2024);
che ha così attraversato tutta la corsia di sinistra
e buona parte di quella di destra, dove si è poi verificato l'impatto;
che, in tali circostanze, il fatto che non si sia accorto
della presenza dello scooter durante l'intera manovra, malgrado la buona
visuale nella direzione di provenienza del motociclista (cfr. foto agli atti;
cfr. peraltro anche le viste reperibili su Google Maps, cfr. al riguardo STF 1C_293/2024
del 12 agosto 2024 consid. 2.2, 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e
rimandi), dimostra chiaramente che la sua
disattenzione non è stata breve e momentanea;
che nulla può dedurre dall'invocata presenza del
cartellone pubblicitario sulla sinistra, ritenuto che l'eventuale scarsa
visibilità in quella direzione non lo esimeva certo dall'assicurarsi che nessun
mezzo provenisse dalla direzione opposta;
che le condizioni della strada - che a dire dell'insorgente
sarebbe
stata un cantiere visto che [era] in rifacimento da mesi -
cosi come la sua consapevolezza che il luogo dei fatti (a lui ben noto) è teatro
di frequenti incidenti non lo discolpano, ma avrebbero anzi semmai dovuto
indurlo a prestare un'attenzione
accresciuta;
che non v'è quindi dubbio che per
l'accaduto al ricorrente sia imputabile una negligenza grave (cfr. Mizel, op. cit., pag. 368);
che la durata del
provvedimento corrisponde inoltre al minimo previsto dalla legge (cfr. art. 16c
cpv. 2 lett. a LCStr)
per il genere di violazione di cui
l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16c cpv. 1 lett. a
LCStr), sotto il quale non si potrebbe
scendere neppure in presenza di circostanze particolari (quale ad esempio l'effettiva
necessità di disporre di un veicolo a motore), qui peraltro non comprovate, tale essendo la scelta chiaramente
operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr;
DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF
1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con
numerosi rinvii);
che il ricorso va
pertanto respinto, siccome manifestamente infondato (art. 72 LPAmm);
che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
giudice presidente La cancelliera