52.2024.442
Valutazione scolastica. Mancata promozione in terza liceo
17 giugno 2025Italiano12 min
scolastico 2023/2024 RI 3, allievo di seconda liceo nel Liceo cantonale di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.442
Lugano
17
giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 8 dicembre
2024 di
RI
1
RI
2
RI
3
patrocinati
da: PA 1
contro
la risoluzione del 20 novembre 2024 (n. 5605) del
Consiglio di Stato che ha respinto la loro impugnativa avverso la decisione
del 19 luglio 2024 della Direzione del Liceo Cantonale di __________ in
materia di valutazioni scolastiche e mancata promozione di RI 3;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Al termine dell'anno
scolastico 2023/2024 RI 3, allievo di seconda liceo nel Liceo cantonale di __________,
non è stato promosso a causa delle note 3.5 nelle materie italiano, matematica,
chimica e storia.
B. Contro la decisione di
mancata promozione, RI 1 e RI 2, genitori di RI 3, sono insorti dinanzi alla
Direzione del Liceo cantonale di __________ (Direzione) contestando le note
insufficienti di storia e italiano.
Il ricorso è stato
respinto.
C. Con decisione del 20
novembre 2024 il Consiglio di Stato ha disatteso il gravame interposto dai
genitori dell'allievo contro la predetta decisione.
Esso ha innanzitutto riscontrato
che questo era fondato sul fatto secondo cui la mancata promozione dell'allievo
sarebbe stata determinata dall'astio dimostrato dai docenti verso RI 2 e nella
conseguente parzialità nell'assegnazione delle note. Posta questa premessa, il
Governo ha precisato che le problematiche tra i docenti e i genitori non erano
oggetto del contendere, essendo questo circoscritto alla valutazione delle
prestazioni dell'allievo. Esso ha in ogni caso escluso ogni indizio di
parzialità nel giudizio dei docenti. L'Esecutivo cantonale ha quindi tutelato
sia la modalità di svolgimento delle verifiche sia le valutazioni contestate,
ritenendo le stesse corretta espressione del potere di apprezzamento dei
docenti.
D. RI 1 e RI 2, in
rappresentanza del figlio RI 3, insorgono contro la decisione governativa
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Essi
domandano, in via principale, che gli atti siano rinviati al Governo per nuova
decisione, previa acquisizione del dossier completo. In via subordinata,
chiedono invece la modifica della pagella scolastica e la promozione di RI 3. I
ricorrenti sostengono che i docenti di storia e italiano avrebbero manifestato
un'acredine e un accanimento tale nei confronti del padre dell'allievo,
insegnante di greco nel liceo di __________, dimostrando la mancanza dei
presupposti e della qualità di base che, al di là del sapere specifico,
deve possedere un docente (…) ammesso e non concesso che conoscano la
materia. L'importante animosità avrebbe condizionato il giudizio delle
prestazioni dell'allievo, non riuscendo i docenti a fare astrazione dall'astio
verso il padre. Rimproverano quindi al Consiglio di Stato di non aver istruito
questo aspetto, omettendo di acquisire agli atti l'incarto completo. Questo
conterrebbe uno scritto che il prof. __________ C__________ avrebbe letto ai
colleghi chiedendo loro di sottoscriverlo. I docenti avrebbero in ogni caso
agito in modo errato e arbitrario. I ricorrenti criticano infine l'atteggiamento
della Direzione, che malgrado le segnalazioni dei genitori dell'allievo non
avrebbe monitorato la professionalità e la capacità di insegnare dei due
docenti, in particolare di __________ C__________.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di direzione, che allega, condividendone i
contenuti, la presa di posizione dei due docenti coinvolti. Osserva inoltre che
durante l'anno scolastico non sono giunte segnalazioni in merito all'attività
didattica della docente F__________, ma solo in relazione all'operato di __________
C__________, discusso in occasione di un colloquio con il direttore e la
docente di classe.
F. Il Consiglio di
Stato non formula osservazioni.
G. Con la replica, i
ricorrenti ribadiscono le proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per
quanto necessario, in appresso.
H. Il Consiglio di
direzione, con la duplica, conferma la posizione già espressa.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 96 cpv. 3 della legge della scuola del 1°
febbraio 1990 (LSc; RL 400.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti,
destinatari della decisione impugnata e agenti in rappresentanza del figlio,
minore al momento dell'introduzione del gravame, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 97 LSc) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie
emerge con sufficiente chiarezza dagli elementi agli atti, in particolare dal
carteggio trasmesso dal Consiglio di Stato e dai documenti versati dalle parti.
Non occorre richiamare ulteriore documentazione, in particolare lo scritto che
il docente __________ C__________ ha letto durante il consiglio di
classe del 13 giugno 2024, che dovrebbe riassumere la difficile relazione
venutasi a creare con i genitori di RI 3 e alcuni docenti. I contorni delle
divergenze tra i ricorrenti e il prof. C__________ emergono con sufficiente
chiarezza dalla documentazione agli atti e dalle stesse dichiarazioni dei
ricorrenti, senza che occorra richiamare tale scritto.
Considerandi
2.
Per le ragioni
sopra esposte, vanno respinte le censure riguardanti le carenze istruttorie poste
in atto dal Governo. Esso, in esito a un apprezzamento anticipato delle prove,
ha richiamato i verbali della contestata interrogazione di storia. Altra
documentazione non appariva, giustamente, necessaria ai fini del giudizio.
3.
Nell'ambito del controllo di decisioni in materia
di valutazioni scolastiche e
professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo
apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo
soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le
valutazioni insostenibili, poiché
integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo
dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza
di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo
dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve
quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore
(cfr. messaggio n. 6645 del
23.
maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 59; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti
che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o
dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di
ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento
riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica
invece per i vizi di procedura o per le
valutazioni manifestamente sbagliate della
prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice
si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano
alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1.; STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014 consid.
3.2, 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.3,
2D_55/2010 del 1° marzo 2011 consid. 3.2).
4.
Gli insorgenti
fondano il loro gravame principalmente sull'argomento secondo cui il docente C__________
e la docente F__________ avrebbero assegnato note insufficienti a RI 3 con
l'unico intento di colpire il padre, nei confronti del quale vi sarebbe grande
acredine. Essi sono addirittura convinti che ci sia stata una sorta di
accordo tra la docente di italiano e quello di storia, per fare in modo che il
giudizio finale portasse ad una bocciatura.
Ora, la tesi degli
insorgenti appare altamente inverosimile e non è suffragata da alcun indizio
concreto. Innanzitutto, essi non riferiscono nessun motivo serio e personale
per cui i due docenti, ma in particolare il prof. C__________, possano provare
un risentimento tale nei confronti di RI 2 da essere portati a negare la
promozione al figlio solo per fargli un torto. Le occasioni di scontro con i genitori
sono legate esclusivamente all'ambito scolastico e alle divergenze circa il
metodo di insegnamento dei docenti, specialmente del prof. C__________. Che la
bocciatura di RI 3 sia addirittura frutto di un complotto tra i due insegnanti sembra
una teoria alquanto fantasiosa. D'altro canto, le frasi contenute nelle
osservazioni dei docenti, e riportate dai ricorrenti a dimostrazione del loro
accanimento nei confronti di RI 2, non sono altro che la risposta a una serie
di accuse rivolte dagli insorgenti alla loro professionalità e alla loro
competenza con toni ben poco lusinghieri. Come rettamente rilevato dal Governo,
l'argomento appare privo di pertinenza. Posta questa premessa, occorre
esaminare se le note finali insufficienti (3.5) assegnate per le materie di
storia e italiano possano esse tutelate.
5.
5.1. Per quanto
riguarda le valutazioni del prof. C__________, docente di storia, i ricorrenti ripropongono
le critiche avanzate dinanzi all'istanza precedente. Ritengono inammissibile
che alcune verifiche scritte siano state sostituite con delle prove orali e che
talune (ma non quella che ha interessato RI 3) siano avvenute addirittura al di
fuori dell'orario scolastico. In particolare per quanto attiene alla prima
interrogazione, in cui RI 3 ha ottenuto la nota 2.75, sostengono che il livello
delle domande sarebbe stato differente da allievo ad allievo, in spregio al
principio della parità di trattamento. Essi soggiungono che il verbale
dell'interrogazione non sarebbe in ogni caso verificabile.
5.2
Nella decisione
impugnata, il Consiglio di Stato, esposte le censure dei ricorrenti e le
osservazioni del docente, ha ritenuto innanzitutto che nessun disposto di legge
vieta di sostituire una verifica scritta con una orale. Inoltre, ha rilevato
che dalle giustificazioni del docente e dai verbali assunti agli atti, risultava
che le domande poste agli alunni erano tutte sostanzialmente del medesimo
livello e che non vi erano state differenze di rilievo tra le note attribuite
agli allievi interrogati in classe (ossia il 90%) e quelli esaminati al di
fuori. Inoltre, esso ha ritenuto la nota assegnata a RI 3 giustificata, a
fronte di un'interrogazione del tutto insufficiente, contraddistinta da
un'esposizione frammentaria e imprecisa, contenente errori storici ed
espositivi, dai contenuti quasi nulli. Poste queste considerazioni e atteso che
durante l'anno l'allievo ha ottenuto quattro note insufficienti su quattro
verifiche e ha dimostrato poca partecipazione in classe, il Governo ha tutelato
la nota finale 3.5.
5.3
I ricorrenti si
limitano in questa sede a ribadire l'irregolarità della prova orale a cui è
stato sottoposto RI 3, senza tuttavia apportare alcun elemento che possa
seriamente mettere in discussione, da un lato, la specifica valutazione dell'interrogazione
e dall'altro la nota finale che è stata assegnata.
Come rilevato dal Consiglio di Stato, la scelta di procedere con un'interrogazione
orale piuttosto che con una verifica scritta non appare criticabile. D'altro
canto, i ricorrenti neppure adducono che l'allievo non si sia potuto preparare
sull'argomento in maniera adeguata. Nel merito della valutazione, i ricorrenti
non apportano alcun elemento per tentare di dimostrare che le risposte fornite dal
figlio meritassero una nota migliore. Né, soprattutto, mettono in dubbio i
risultati ottenuti durante l'anno e, di conseguenza, la correttezza del
giudizio finale. Valutazione che, in assenza di note sufficienti, non può che
essere confermata.
6.
6.1. In
relazione alla nota di italiano, i ricorrenti criticano in particolare il fatto
che la docente abbia sottoposto gli allievi alla verifica su Petrarca prima di
aver corretto e consegnato la precedente su Boccaccio, contrariamente a quanto
prevede l'art. 39 cpv. 6 del regolamento delle scuole medie superiori del 15
giugno 2016 (RL 114.110), secondo cui occorre correggere gli elaborati scritti
in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive
prove di verifica. Pure criticabile, e grave per un'insegnante di materie
umanistiche, sarebbe il metodo strettamente contabile usato per definire la
nota dell'allievo, ossia procedendo a una media matematica delle note ottenute.
Avesse la docente preso in considerazione altri elementi, quali l'attenzione in
classe e la qualità dei compiti, la stessa avrebbe senz'altro assegnato la nota
4.
6.2
Nella sua decisione, il Governo ha rilevato innanzitutto che la mancata
consegna da parte della docente della prova scritta su Boccaccio prima della
verifica su Petrarca risulta lesivo dell'art. 39 cpv. 6 del regolamento delle
scuole medie superiori. Tuttavia, ha considerato che tale situazione, avvenuta
per ragioni contingenti, non ha influito sulla nota della verifica successiva.
Esso ha infatti rilevato che l'esito della stessa non è stato, in generale,
negativo e che gli allievi (RI 3 compreso), hanno ottenuto valutazioni in linea
con i risultati conseguiti durante l'anno. La nota finale di materia rientrerebbe
appieno nel margine di apprezzamento riservato alla docente, a fronte del
profitto dimostrato nel corso dei due semestri (cinque note insufficienti su
sei verifiche) e di una partecipazione in classe non certo esemplare. Aspetto,
questo, che non può condurre, secondo il Governo, a rimproverare alla docente
di non aver meglio e maggiormente stimolato l'allievo, essendo quest'ultimo
l'unico responsabile di tale passività, per di più considerato che frequenta
ormai la seconda liceo.
6.3
Anche in questo caso, i ricorrenti non si confrontano concretamente con la
valutazione della prestazione di RI 3 e si limitano a criticare le modalità di
svolgimento di una verifica con argomenti che, per le ragioni esposte nel
dettaglio dal Governo nella sua decisione, non possono trovare accoglimento. Ne
segue che la nota finale 3.5 non risulta in alcun modo lesiva del diritto.
7.
Visto quanto
precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, da cui va dedotto l'anticipo versato, è posta a
carico dei ricorrenti.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr.
art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera