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Decisione

52.2024.442

Valutazione scolastica. Mancata promozione in terza liceo

17 giugno 2025Italiano12 min

scolastico 2023/2024 RI 3, allievo di seconda liceo nel Liceo cantonale di __________,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.442

Lugano

17

giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 8 dicembre

2024 di

RI

1

RI

2

RI

3

patrocinati

da: PA 1

contro

la risoluzione del 20 novembre 2024 (n. 5605) del

Consiglio di Stato che ha respinto la loro impugnativa avverso la decisione

del 19 luglio 2024 della Direzione del Liceo Cantonale di __________ in

materia di valutazioni scolastiche e mancata promozione di RI 3;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Al termine dell'anno

scolastico 2023/2024 RI 3, allievo di seconda liceo nel Liceo cantonale di __________,

non è stato promosso a causa delle note 3.5 nelle materie italiano, matematica,

chimica e storia.

B. Contro la decisione di

mancata promozione, RI 1 e RI 2, genitori di RI 3, sono insorti dinanzi alla

Direzione del Liceo cantonale di __________ (Direzione) contestando le note

insufficienti di storia e italiano.

Il ricorso è stato

respinto.

C. Con decisione del 20

novembre 2024 il Consiglio di Stato ha disatteso il gravame interposto dai

genitori dell'allievo contro la predetta decisione.

Esso ha innanzitutto riscontrato

che questo era fondato sul fatto secondo cui la mancata promozione dell'allievo

sarebbe stata determinata dall'astio dimostrato dai docenti verso RI 2 e nella

conseguente parzialità nell'assegnazione delle note. Posta questa premessa, il

Governo ha precisato che le problematiche tra i docenti e i genitori non erano

oggetto del contendere, essendo questo circoscritto alla valutazione delle

prestazioni dell'allievo. Esso ha in ogni caso escluso ogni indizio di

parzialità nel giudizio dei docenti. L'Esecutivo cantonale ha quindi tutelato

sia la modalità di svolgimento delle verifiche sia le valutazioni contestate,

ritenendo le stesse corretta espressione del potere di apprezzamento dei

docenti.

D. RI 1 e RI 2, in

rappresentanza del figlio RI 3, insorgono contro la decisione governativa

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Essi

domandano, in via principale, che gli atti siano rinviati al Governo per nuova

decisione, previa acquisizione del dossier completo. In via subordinata,

chiedono invece la modifica della pagella scolastica e la promozione di RI 3. I

ricorrenti sostengono che i docenti di storia e italiano avrebbero manifestato

un'acredine e un accanimento tale nei confronti del padre dell'allievo,

insegnante di greco nel liceo di __________, dimostrando la mancanza dei

presupposti e della qualità di base che, al di là del sapere specifico,

deve possedere un docente (…) ammesso e non concesso che conoscano la

materia. L'importante animosità avrebbe condizionato il giudizio delle

prestazioni dell'allievo, non riuscendo i docenti a fare astrazione dall'astio

verso il padre. Rimproverano quindi al Consiglio di Stato di non aver istruito

questo aspetto, omettendo di acquisire agli atti l'incarto completo. Questo

conterrebbe uno scritto che il prof. __________ C__________ avrebbe letto ai

colleghi chiedendo loro di sottoscriverlo. I docenti avrebbero in ogni caso

agito in modo errato e arbitrario. I ricorrenti criticano infine l'atteggiamento

della Direzione, che malgrado le segnalazioni dei genitori dell'allievo non

avrebbe monitorato la professionalità e la capacità di insegnare dei due

docenti, in particolare di __________ C__________.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di direzione, che allega, condividendone i

contenuti, la presa di posizione dei due docenti coinvolti. Osserva inoltre che

durante l'anno scolastico non sono giunte segnalazioni in merito all'attività

didattica della docente F__________, ma solo in relazione all'operato di __________

C__________, discusso in occasione di un colloquio con il direttore e la

docente di classe.

F. Il Consiglio di

Stato non formula osservazioni.

G. Con la replica, i

ricorrenti ribadiscono le proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso.

H. Il Consiglio di

direzione, con la duplica, conferma la posizione già espressa.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 96 cpv. 3 della legge della scuola del 1°

febbraio 1990 (LSc; RL 400.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti,

destinatari della decisione impugnata e agenti in rappresentanza del figlio,

minore al momento dell'introduzione del gravame, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 97 LSc) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie

emerge con sufficiente chiarezza dagli elementi agli atti, in particolare dal

carteggio trasmesso dal Consiglio di Stato e dai documenti versati dalle parti.

Non occorre richiamare ulteriore documentazione, in particolare lo scritto che

il docente __________ C__________ ha letto durante il consiglio di

classe del 13 giugno 2024, che dovrebbe riassumere la difficile relazione

venutasi a creare con i genitori di RI 3 e alcuni docenti. I contorni delle

divergenze tra i ricorrenti e il prof. C__________ emergono con sufficiente

chiarezza dalla documentazione agli atti e dalle stesse dichiarazioni dei

ricorrenti, senza che occorra richiamare tale scritto.

Considerandi

2.

Per le ragioni

sopra esposte, vanno respinte le censure riguardanti le carenze istruttorie poste

in atto dal Governo. Esso, in esito a un apprezzamento anticipato delle prove,

ha richiamato i verbali della contestata interrogazione di storia. Altra

documentazione non appariva, giustamente, necessaria ai fini del giudizio.

3.

Nell'ambito del controllo di decisioni in materia

di valutazioni scolastiche e

professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo

apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo

soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le

valutazioni insostenibili, poiché

integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza

di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo

dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve

quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore

(cfr. messaggio n. 6645 del

23.

maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 59; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti

che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o

dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di

ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento

riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica

invece per i vizi di procedura o per le

valutazioni manifestamente sbagliate della

prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice

si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano

alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1.; STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014 consid.

3.2, 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.3,

2D_55/2010 del 1° marzo 2011 consid. 3.2).

4.

Gli insorgenti

fondano il loro gravame principalmente sull'argomento secondo cui il docente C__________

e la docente F__________ avrebbero assegnato note insufficienti a RI 3 con

l'unico intento di colpire il padre, nei confronti del quale vi sarebbe grande

acredine. Essi sono addirittura convinti che ci sia stata una sorta di

accordo tra la docente di italiano e quello di storia, per fare in modo che il

giudizio finale portasse ad una bocciatura.

Ora, la tesi degli

insorgenti appare altamente inverosimile e non è suffragata da alcun indizio

concreto. Innanzitutto, essi non riferiscono nessun motivo serio e personale

per cui i due docenti, ma in particolare il prof. C__________, possano provare

un risentimento tale nei confronti di RI 2 da essere portati a negare la

promozione al figlio solo per fargli un torto. Le occasioni di scontro con i genitori

sono legate esclusivamente all'ambito scolastico e alle divergenze circa il

metodo di insegnamento dei docenti, specialmente del prof. C__________. Che la

bocciatura di RI 3 sia addirittura frutto di un complotto tra i due insegnanti sembra

una teoria alquanto fantasiosa. D'altro canto, le frasi contenute nelle

osservazioni dei docenti, e riportate dai ricorrenti a dimostrazione del loro

accanimento nei confronti di RI 2, non sono altro che la risposta a una serie

di accuse rivolte dagli insorgenti alla loro professionalità e alla loro

competenza con toni ben poco lusinghieri. Come rettamente rilevato dal Governo,

l'argomento appare privo di pertinenza. Posta questa premessa, occorre

esaminare se le note finali insufficienti (3.5) assegnate per le materie di

storia e italiano possano esse tutelate.

5.

5.1. Per quanto

riguarda le valutazioni del prof. C__________, docente di storia, i ricorrenti ripropongono

le critiche avanzate dinanzi all'istanza precedente. Ritengono inammissibile

che alcune verifiche scritte siano state sostituite con delle prove orali e che

talune (ma non quella che ha interessato RI 3) siano avvenute addirittura al di

fuori dell'orario scolastico. In particolare per quanto attiene alla prima

interrogazione, in cui RI 3 ha ottenuto la nota 2.75, sostengono che il livello

delle domande sarebbe stato differente da allievo ad allievo, in spregio al

principio della parità di trattamento. Essi soggiungono che il verbale

dell'interrogazione non sarebbe in ogni caso verificabile.

5.2

Nella decisione

impugnata, il Consiglio di Stato, esposte le censure dei ricorrenti e le

osservazioni del docente, ha ritenuto innanzitutto che nessun disposto di legge

vieta di sostituire una verifica scritta con una orale. Inoltre, ha rilevato

che dalle giustificazioni del docente e dai verbali assunti agli atti, risultava

che le domande poste agli alunni erano tutte sostanzialmente del medesimo

livello e che non vi erano state differenze di rilievo tra le note attribuite

agli allievi interrogati in classe (ossia il 90%) e quelli esaminati al di

fuori. Inoltre, esso ha ritenuto la nota assegnata a RI 3 giustificata, a

fronte di un'interrogazione del tutto insufficiente, contraddistinta da

un'esposizione frammentaria e imprecisa, contenente errori storici ed

espositivi, dai contenuti quasi nulli. Poste queste considerazioni e atteso che

durante l'anno l'allievo ha ottenuto quattro note insufficienti su quattro

verifiche e ha dimostrato poca partecipazione in classe, il Governo ha tutelato

la nota finale 3.5.

5.3

I ricorrenti si

limitano in questa sede a ribadire l'irregolarità della prova orale a cui è

stato sottoposto RI 3, senza tuttavia apportare alcun elemento che possa

seriamente mettere in discussione, da un lato, la specifica valutazione dell'interrogazione

e dall'altro la nota finale che è stata assegnata.

Come rilevato dal Consiglio di Stato, la scelta di procedere con un'interrogazione

orale piuttosto che con una verifica scritta non appare criticabile. D'altro

canto, i ricorrenti neppure adducono che l'allievo non si sia potuto preparare

sull'argomento in maniera adeguata. Nel merito della valutazione, i ricorrenti

non apportano alcun elemento per tentare di dimostrare che le risposte fornite dal

figlio meritassero una nota migliore. Né, soprattutto, mettono in dubbio i

risultati ottenuti durante l'anno e, di conseguenza, la correttezza del

giudizio finale. Valutazione che, in assenza di note sufficienti, non può che

essere confermata.

6.

6.1. In

relazione alla nota di italiano, i ricorrenti criticano in particolare il fatto

che la docente abbia sottoposto gli allievi alla verifica su Petrarca prima di

aver corretto e consegnato la precedente su Boccaccio, contrariamente a quanto

prevede l'art. 39 cpv. 6 del regolamento delle scuole medie superiori del 15

giugno 2016 (RL 114.110), secondo cui occorre correggere gli elaborati scritti

in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive

prove di verifica. Pure criticabile, e grave per un'insegnante di materie

umanistiche, sarebbe il metodo strettamente contabile usato per definire la

nota dell'allievo, ossia procedendo a una media matematica delle note ottenute.

Avesse la docente preso in considerazione altri elementi, quali l'attenzione in

classe e la qualità dei compiti, la stessa avrebbe senz'altro assegnato la nota

4.

6.2

Nella sua decisione, il Governo ha rilevato innanzitutto che la mancata

consegna da parte della docente della prova scritta su Boccaccio prima della

verifica su Petrarca risulta lesivo dell'art. 39 cpv. 6 del regolamento delle

scuole medie superiori. Tuttavia, ha considerato che tale situazione, avvenuta

per ragioni contingenti, non ha influito sulla nota della verifica successiva.

Esso ha infatti rilevato che l'esito della stessa non è stato, in generale,

negativo e che gli allievi (RI 3 compreso), hanno ottenuto valutazioni in linea

con i risultati conseguiti durante l'anno. La nota finale di materia rientrerebbe

appieno nel margine di apprezzamento riservato alla docente, a fronte del

profitto dimostrato nel corso dei due semestri (cinque note insufficienti su

sei verifiche) e di una partecipazione in classe non certo esemplare. Aspetto,

questo, che non può condurre, secondo il Governo, a rimproverare alla docente

di non aver meglio e maggiormente stimolato l'allievo, essendo quest'ultimo

l'unico responsabile di tale passività, per di più considerato che frequenta

ormai la seconda liceo.

6.3

Anche in questo caso, i ricorrenti non si confrontano concretamente con la

valutazione della prestazione di RI 3 e si limitano a criticare le modalità di

svolgimento di una verifica con argomenti che, per le ragioni esposte nel

dettaglio dal Governo nella sua decisione, non possono trovare accoglimento. Ne

segue che la nota finale 3.5 non risulta in alcun modo lesiva del diritto.

7.

Visto quanto

precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei

ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, da cui va dedotto l'anticipo versato, è posta a

carico dei ricorrenti.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr.

art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera