52.2024.443
Licenza edilizia per il cambiamento di destinazione da abitazione a ufficio di uno stabile
17 ottobre 2025Italiano7 min
Comune Stabio che sorge sul mapp. __________, attribuito alla zona estensiva; l'immobile
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2024.443
Lugano
17
ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina
cancelliere:
Federico Lantin
statuendo sul ricorso del 10 dicembre
2024 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 6 novembre 2024 (n. 5248) del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la
risoluzione del 9/17 ottobre 2023 con cui il Municipio di Stabio ha
rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per il cambiamento di
destinazione da abitazione ad uffici dello stabile al mapp. __________ di
quel Comune;
ritenuto, in
fatto
che CO 1
e CO 2 sono stati comproprietari fino al 20 maggio 2025 di uno stabile nel
Comune Stabio che sorge sul mapp. __________, attribuito alla zona estensiva; l'immobile
fa parte del complesso residenziale denominato __________, composto da altre 5
abitazioni, tra cui quella di proprietà di RI 1 (part. __________);
ESTRATTO DEL PIANO DEL REGISTRO FONDIARIO N
che il 9
maggio 2023 CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio di Stabio la licenza
edilizia per il cambiamento di destinazione del loro stabile da abitazione a
uffici; secondo la relazione tecnica, gli spazi verrebbero utilizzati dalla __________
__________, una società di consulenza e Project Management, attiva in vari
ambiti industriali, come ad esempio: Informatica, Debt collection, Sales &
Marketing e Turismo;
che,
nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 1, il
quale ha contestato il progetto sotto svariati profili (incompletezza della domanda,
non conformità di zona, numero di posteggi necessari ecc.);
che, dopo aver chiesto
un complemento degli atti, con avviso cantonale n. 108588 del 28 settembre 2023,
inclusivo in particolare di quello della Sezione protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo (SPAAS) e della Sezione della mobilità, l'Autorità
dipartimentale ha preavvisato favorevolmente il progetto;
che,
preso atto dell'avviso cantonale favorevole, il 9/17 ottobre 2023 il Municipio
ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo nel contempo l'opposizione
pervenuta;
che con
giudizio del 6 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame
interposto dall'opponente avverso la predetta licenza edilizia; disattese le
censure di carente motivazione della decisione municipale e di incompletezza
della domanda, il Governo ha ritenuto che il progetto fosse conforme alla
funzione di zona; ha inoltre reputato che la questione del diritto di passo
pedonale e veicolare a carico del mapp. __________ attenesse al diritto privato,
disattendendo infine pure le critiche relative al calcolo dei posteggi
necessari;
che contro
Considerandi
il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che sia annullato unitamente
alla licenza edilizia; in via subordinata, postula il rinvio degli atti al Municipio
per una nuova decisione;
che all'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni; a identica conclusione
pervengono CO 1 e CO 2, qui resistenti, con argomentazioni di cui si
dirà, per quanto occorre, in appresso; il Municipio è rimasto silente, mentre l'Ufficio
delle domande di costruzione (UDC) si limita a richiamare le proprie prese di
posizione dinanzi all'istanza inferiore;
che con
la replica il ricorrente si riconferma nelle sue conclusioni e domande di
giudizio, approfondendo le proprie tesi;
che in
data 20 maggio 2025 CO 1 e CO 2 hanno venduto il mapp. __________ a terzi;
che in duplica, i resistenti prendono posizioni sulle
allegazioni della controparte e, richiamato l'art. 44
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100), sostengono che sebbene l'immobile sia stato nel frattempo venduto una
sostituzione delle parti risulterebbe a questo punto della procedura tardiva
oltre che iniqua; dal canto loro, l'UDC richiama la propria risposta, mentre il
Municipio e il Consiglio di Stato sono rimasti silenti;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100);
che certa è la
legittimazione attiva del
ricorrente, già opponente e destinatario del giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.
1.
LPAmm); le prove sollecitate dal
ricorrente (sopralluogo, ispezione presso Ufficio tecnico, Ufficio controllo
abitanti e a Registro fondiario) non appaiono idonee ad apportare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio;
che, come accennato in narrativa, in data 20 maggio 2025 gli istanti in licenza, qui resistenti, hanno venduto
il mapp. __________ a terzi;
che al riguardo, in sede di
duplica (pag. 4), i resistenti hanno precisato che, per quanto dato a loro di
sapere, l'immobile in questione è stato acquistato a meri fini abitativi e che
pertanto vi è motivo di credere che gli acquirenti non sono interessati alla
licenza edilizia per il cambio di destinazione e, di riflesso, a una sentenza
che la confermi;
che gli acquirenti non hanno
in effetti chiesto di subentrare nel procedimento, né hanno altrimenti
manifestato un interesse al controverso permesso; anzi, risulta che essi hanno
acquistato l'immobile a meri fini abitativi;
che, in
tali circostanze, si deve giocoforza ritenere che non sussiste più alcun
interesse degno di protezione ad una decisione nel merito sulla legittimità
della controversa licenza edilizia (STF 1C_263/2022 del 5 marzo 2024 consid.
1.2);
che in effetti, a seguito della vendita, i
resistenti non hanno più alcun interesse attuale al cambiamento di destinazione,
che non possono nemmeno più realizzare concretamente;
che pertanto il ricorso va stralciato dai
ruoli siccome divenuto privo d'oggetto (STF 1C_263/2022 citata consid. 1.2);
che, di conseguenza, sia la licenza
edilizia sia il giudizio governativo che l'ha confermata vanno annullati;
che nelle particolari circostanze concrete per
la fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili - a valere anche
per l'istanza ricorsuale inferiore - non è necessario procedere
all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito
dell'impugnativa: la scomparsa dell'interesse è infatti imputabile unicamente al
comportamento dei resistenti, già istanti in licenza, che hanno venduto
l'immobile oggetto del cambio di destinazione nelle more della procedura
ricorsuale, di modo che, a prescindere dai motivi che hanno determinato la loro
iniziativa, essi vanno considerati quale parte soccombente (cfr. in tal senso: Thomas Merkli/Arthur
Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar
zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2000,
n. 5 ad art. 110; cfr. pure STF 1C_263/2022 citata consid. 2 con rimandi; STA
52.2023.324
del 19 giugno 2024 con rinvii, 52.2023.2 del 6 novembre 2023, 52.2013.359/464/475/
476/500 del 12 settembre 2014, 52.1997.204 del 10 novembre 1997);
che la tassa di
giustizia, ridotta in considerazione dell'esito, è posta a carico dei
resistenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm); questi ultimi rifonderanno
inoltre a RI 1, patrocinato, una congrua indennità a titolo di ripetibili di
entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
2. La
decisione del 6 novembre 2024 (n. 5248) del Consiglio di Stato e la
risoluzione del 9/17 ottobre 2023 del Municipio di Stabio sono annullate.
3. La
tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei resistenti, in solido, i
quali verseranno inoltre al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per
entrambe le istanze.
All'insorgente
va retrocesso l'importo di fr. 2'000.- versato a titolo di anticipo delle
presumibili spese processuali.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente Il cancelliere