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Decisione

52.2024.443

Licenza edilizia per il cambiamento di destinazione da abitazione a ufficio di uno stabile

17 ottobre 2025Italiano7 min

Comune Stabio che sorge sul mapp. __________, attribuito alla zona estensiva; l'immobile

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

52.2024.443

Lugano

17

ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

cancelliere:

Federico Lantin

statuendo sul ricorso del 10 dicembre

2024 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 6 novembre 2024 (n. 5248) del Consiglio

di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la

risoluzione del 9/17 ottobre 2023 con cui il Municipio di Stabio ha

rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per il cambiamento di

destinazione da abitazione ad uffici dello stabile al mapp. __________ di

quel Comune;

ritenuto, in

fatto

che CO 1

e CO 2 sono stati comproprietari fino al 20 maggio 2025 di uno stabile nel

Comune Stabio che sorge sul mapp. __________, attribuito alla zona estensiva; l'immobile

fa parte del complesso residenziale denominato __________, composto da altre 5

abitazioni, tra cui quella di proprietà di RI 1 (part. __________);

ESTRATTO DEL PIANO DEL REGISTRO FONDIARIO N

che il 9

maggio 2023 CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio di Stabio la licenza

edilizia per il cambiamento di destinazione del loro stabile da abitazione a

uffici; secondo la relazione tecnica, gli spazi verrebbero utilizzati dalla __________

__________, una società di consulenza e Project Management, attiva in vari

ambiti industriali, come ad esempio: Informatica, Debt collection, Sales &

Marketing e Turismo;

che,

nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 1, il

quale ha contestato il progetto sotto svariati profili (incompletezza della domanda,

non conformità di zona, numero di posteggi necessari ecc.);

che, dopo aver chiesto

un complemento degli atti, con avviso cantonale n. 108588 del 28 settembre 2023,

inclusivo in particolare di quello della Sezione protezione dell'aria,

dell'acqua e del suolo (SPAAS) e della Sezione della mobilità, l'Autorità

dipartimentale ha preavvisato favorevolmente il progetto;

che,

preso atto dell'avviso cantonale favorevole, il 9/17 ottobre 2023 il Municipio

ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo nel contempo l'opposizione

pervenuta;

che con

giudizio del 6 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame

interposto dall'opponente avverso la predetta licenza edilizia; disattese le

censure di carente motivazione della decisione municipale e di incompletezza

della domanda, il Governo ha ritenuto che il progetto fosse conforme alla

funzione di zona; ha inoltre reputato che la questione del diritto di passo

pedonale e veicolare a carico del mapp. __________ attenesse al diritto privato,

disattendendo infine pure le critiche relative al calcolo dei posteggi

necessari;

che contro

Considerandi

il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che sia annullato unitamente

alla licenza edilizia; in via subordinata, postula il rinvio degli atti al Municipio

per una nuova decisione;

che all'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni; a identica conclusione

pervengono CO 1 e CO 2, qui resistenti, con argomentazioni di cui si

dirà, per quanto occorre, in appresso; il Municipio è rimasto silente, mentre l'Ufficio

delle domande di costruzione (UDC) si limita a richiamare le proprie prese di

posizione dinanzi all'istanza inferiore;

che con

la replica il ricorrente si riconferma nelle sue conclusioni e domande di

giudizio, approfondendo le proprie tesi;

che in

data 20 maggio 2025 CO 1 e CO 2 hanno venduto il mapp. __________ a terzi;

che in duplica, i resistenti prendono posizioni sulle

allegazioni della controparte e, richiamato l'art. 44

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100), sostengono che sebbene l'immobile sia stato nel frattempo venduto una

sostituzione delle parti risulterebbe a questo punto della procedura tardiva

oltre che iniqua; dal canto loro, l'UDC richiama la propria risposta, mentre il

Municipio e il Consiglio di Stato sono rimasti silenti;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100);

che certa è la

legittimazione attiva del

ricorrente, già opponente e destinatario del giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.

1.

LPAmm); le prove sollecitate dal

ricorrente (sopralluogo, ispezione presso Ufficio tecnico, Ufficio controllo

abitanti e a Registro fondiario) non appaiono idonee ad apportare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio;

che, come accennato in narrativa, in data 20 maggio 2025 gli istanti in licenza, qui resistenti, hanno venduto

il mapp. __________ a terzi;

che al riguardo, in sede di

duplica (pag. 4), i resistenti hanno precisato che, per quanto dato a loro di

sapere, l'immobile in questione è stato acquistato a meri fini abitativi e che

pertanto vi è motivo di credere che gli acquirenti non sono interessati alla

licenza edilizia per il cambio di destinazione e, di riflesso, a una sentenza

che la confermi;

che gli acquirenti non hanno

in effetti chiesto di subentrare nel procedimento, né hanno altrimenti

manifestato un interesse al controverso permesso; anzi, risulta che essi hanno

acquistato l'immobile a meri fini abitativi;

che, in

tali circostanze, si deve giocoforza ritenere che non sussiste più alcun

interesse degno di protezione ad una decisione nel merito sulla legittimità

della controversa licenza edilizia (STF 1C_263/2022 del 5 marzo 2024 consid.

1.2);

che in effetti, a seguito della vendita, i

resistenti non hanno più alcun interesse attuale al cambiamento di destinazione,

che non possono nemmeno più realizzare concretamente;

che pertanto il ricorso va stralciato dai

ruoli siccome divenuto privo d'oggetto (STF 1C_263/2022 citata consid. 1.2);

che, di conseguenza, sia la licenza

edilizia sia il giudizio governativo che l'ha confermata vanno annullati;

che nelle particolari circostanze concrete per

la fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili - a valere anche

per l'istanza ricorsuale inferiore - non è necessario procedere

all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito

dell'impugnativa: la scomparsa dell'interesse è infatti imputabile unicamente al

comportamento dei resistenti, già istanti in licenza, che hanno venduto

l'immobile oggetto del cambio di destinazione nelle more della procedura

ricorsuale, di modo che, a prescindere dai motivi che hanno determinato la loro

iniziativa, essi vanno considerati quale parte soccombente (cfr. in tal senso: Thomas Merkli/Arthur

Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar

zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2000,

n. 5 ad art. 110; cfr. pure STF 1C_263/2022 citata consid. 2 con rimandi; STA

52.2023.324

del 19 giugno 2024 con rinvii, 52.2023.2 del 6 novembre 2023, 52.2013.359/464/475/

476/500 del 12 settembre 2014, 52.1997.204 del 10 novembre 1997);

che la tassa di

giustizia, ridotta in considerazione dell'esito, è posta a carico dei

resistenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm); questi ultimi rifonderanno

inoltre a RI 1, patrocinato, una congrua indennità a titolo di ripetibili di

entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il

ricorso è stralciato dai ruoli.

2. La

decisione del 6 novembre 2024 (n. 5248) del Consiglio di Stato e la

risoluzione del 9/17 ottobre 2023 del Municipio di Stabio sono annullate.

3. La

tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei resistenti, in solido, i

quali verseranno inoltre al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per

entrambe le istanze.

All'insorgente

va retrocesso l'importo di fr. 2'000.- versato a titolo di anticipo delle

presumibili spese processuali.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il cancelliere