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Decisione

52.2024.445

Convenzione comunale

17 aprile 2025Italiano22 min

i beni e i servizi necessari per assolvere i propri compiti, potendo esso sempre

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.445

Lugano

17

aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 16 dicembre

2024 di

RI

1

contro

la decisione dell'11 dicembre 2024 del Consiglio di

Stato che respinge il gravame dell'insorgente avverso la risoluzione del 17

giugno 2024 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato il

rinnovo della convenzione con le Aziende industriali di Mendrisio (AIM) e con

il Municipio di M_________ per la gestione tecnica e la sorveglianza degli

acquedotti comunali;

ritenuto, in

fatto

A. Il 9 marzo 2020 il

Consiglio comunale di __________ ha approvato la convenzione sottoscritta dal

Municipio con le AIM e con l'Esecutivo comunale di M__________ per la gestione

e la sorveglianza degli acquedotti comunali per il periodo 1° gennaio 2021 - 31

dicembre 2024.

B. In vista della scadenza

di detto contratto, il Municipio di CO 1 e la Direzione delle AIM hanno trovato

un accordo per la prosecuzione del mandato per un ulteriore quadriennio.

Con messaggio municipale n. __________/2024 dell'8 aprile 2024 è quindi stato

chiesto al Legislativo comunale di approvare il rinnovo del mandato di gestione

e di sorveglianza dell'acquedotto comunale alle AIM. Dopo avere raccolto il

preavviso favorevole della Commissione della gestione e quello della

Commissione delle petizioni, il 17 giugno 2024 il Consiglio comunale di __________

ha, tra le altre cose, approvato all'unanimità la proposta.

La risoluzione è poi stata regolarmente pubblicata all'albo comunale.

C. Adito su ricorso da RI

1, cittadino attivo di __________, con giudizio dell'11 dicembre 2024 il

Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione del Consiglio

comunale, ritenendo che la stessa fosse stata adottata in esito ad una

procedura corretta e nel rispetto del diritto applicabile. In particolare il

Governo cantonale ha escluso la disattenzione dei termini di rinnovo previsti nella

prima convenzione ed ha considerato che, nella misura in cui non si era in

presenza di un nuovo mandato, ma semplicemente della proroga del precedente,

non si ponesse il quesito di sapere se fosse necessario seguire la procedura

prevista dalla legislazione in materia di commesse pubbliche.

D. Avverso quest'ultima pronuncia

RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento

unitamente alla risoluzione del Consiglio comunale da essa tutelata. Con delle argomentazioni

alquanto confuse e non sempre di agevole comprensione, ripropone in buona

sostanza le medesime censure già fatte valere davanti alla precedente istanza

di giudizio. In sintesi si duole del fatto che la nuova convenzione sarebbe

stata conclusa senza rispettare i termini che erano stati stabiliti nella prima

e del fatto che il Municipio non poteva conferire alcun mandato alle AIM senza preventivamente

esperire una procedura di concorso secondo la legislazione sulle commesse

pubbliche. Solleva poi delle generiche critiche circa

alcune formulazioni

contenute nel messaggio municipale e nel testo del mandato di prestazioni.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Comune di __________, con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario in seguito. Anche il Consiglio di Stato chiede la reiezione

del ricorso, senza formulare osservazioni.

F. In sede di

replica e di duplica l'insorgente e il Comune si sono riconfermati nelle loro

rispettive e contrapposte domande e tesi.

Dal canto suo il

Consiglio di Stato è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, cittadino attivo di __________, e la

tempestività del gravame sono certe (art. 209 lett. a LOC, art. 65 cpv. 1 e

art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, sebbene assortito di una motivazione piuttosto

carente, può tutto sommato ancora essere considerato ricevibile in ordine, con

riserva di quanto verrà esposto nei considerandi che seguono, ed essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.

Giusta l'art. 212 LOC, le

singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se contrarie a norme

della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a), quando fossero state

ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò abbia potuto influire sulle

deliberazioni (lett. b), qualora la votazione non sia stata eseguita secondo le

norme di legge (lett. c), se

conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o

intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere

liberamente il loro voto (lett. d) e quando fossero violate formalità

essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

In definitiva, dunque, le decisioni del Consiglio comunale sono annullabili non solo quando sono contrarie a norme della Costituzione,

di legge o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono

da processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole

espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC). Presupposto irrinunciabile di

una libera e consapevole espressione del voto è un'oggettiva ed esauriente

informazione sul tema della deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto

in discussione è garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999

n. 2).

3. 3.1. Il

ricorrente solleva delle critiche alquanto generiche e spesso molto confuse riguardo

al contenuto del messaggio municipale e al testo della convenzione tra il

Comune e AIM, mettendo in dubbio che al Consiglio comunale sia stata dispensata

un'informazione oggettiva e sufficiente per potersi esprimere sull'approvazione

del mandato di prestazioni litigioso con la dovuta cognizione di causa.

3.2. Come già diffusamente illustrato dal Consiglio di Stato nel giudizio

impugnato, presupposto

irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del voto è un'oggettiva

ed esauriente informazione

sul tema della deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in

discussione è garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999, n.

2). Il compito principale di informare l'organo legislativo comunale incombe al

municipio, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi

illustranti convenientemente le

proposte di deliberazione (art. 33, rispettivamente 56 LOC; RDAT

I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii). Spetta in seguito alle commissioni il

compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica, volta

ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è

lasciato alla discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte

del consesso. Anche il sindaco e i municipali possono parteciparvi, allo scopo

di chiarire e completare le motivazioni alla base delle proposte di

deliberazione sottoposte al legislativo (art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC). Il controllo giudiziale della

congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione dispensata

dal municipio nell'ambito dei messaggi e dalle commissioni attraverso i

relativi rapporti, è in ogni caso limitato. Informazioni carenti o errate

contenute nei messaggi che il municipio sottopone al legislativo comunale

possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto

se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo

deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto determinarsi con la necessaria

cognizione di causa (RDAT I-1999, n. 2 consid. 3.1. con rinvii; STA 52.2015.507 del 9 gennaio 2017 consid. 2; 52.2009.321-351 del 15

dicembre 2009 consid. 2 e rinvii).

3.3. Nel caso di specie, i rimproveri che il ricorrente muove all'indirizzo del

processo di formazione della volontà espressa dal Consiglio comunale nell'approvazione

del mandato di prestazioni a favore delle AIM, appaiono alquanto generici e

confusi, risultando per lunghi tratti addirittura incomprensibili. Posto come

su questo punto le censure sollevate non raggiungano i requisiti minimi di

motivazione richiesti dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm e, pertanto, debbano essere

considerate irricevibili (art. 12 LPAmm), resta il fatto che, per quanto è dato

di comprendere, le critiche espresse vertono sostanzialmente su aspetti di

dettaglio, per lo più di carattere redazionale e linguistico, che non possono

in alcun modo avere impedito ai consiglieri comunali di farsi un idea chiara e

precisa del contenuto, nonché della portata dell'atto sul quale erano stati

chiamati a pronunciarsi.

4. 4.1. L'insorgente

sostiene che il Municipio avrebbe convenuto con la controparte una proroga dell'accordo

concluso nel 2021, senza rispettare i termini previsti al punto 5 di quest'ultimo

atto, giusta il quale: "Un anno prima della scadenza, e meglio entro il

31 dicembre 2023, le parti valuteranno la possibilità di proseguire la

collaborazione, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare

riguardo agli aspetti tecnici e finanziari. L'approvazione di eventuali

modifiche al Mandato va sottoposta all'organo legislativo, riservate eventuali

deleghe di competenza ai rispettivi Esecutivi".

4.2. La censura è infondata. La suddetta clausola contrattuale stabilisce

unicamente un termine al 31 dicembre 2023 per l'avvio dei contatti tra le parti

in caso di volontà a proseguire la collaborazione oltre la data di scadenza del

mandato. Nel caso di specie non è dato di sapere quando il Municipio di CO 1,

da un lato, e la direzione delle AIM, dall'altro, hanno iniziato ad intavolare

le discussioni in vista di una proroga dell'accordo di collaborazione. La

questione non merita comunque di essere approfondita, in quanto quello sopra

menzionato è - con ogni evidenza - un semplice termine d'ordine, la cui

disattenzione non ha alcuna ripercussione sulla validità della convenzione che ne

è seguita. A questo proposito è bene sottolineare che dalla clausola

contrattuale in questione non può assolutamente essere dedotto, come sembra

fare il ricorrente, che il nuovo accordo tra le parti avrebbe dovuto essere

sottoscritto o addirittura approvato dal Legislativo di __________ entro la

suddetta data, essendo sufficiente che la sua approvazione sia avvenuta prima

della sua scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2024.

Da questo profilo si deve dunque concludere che, a prescindere dal quesito - di

per sé irrilevante - sollevato dal Consiglio di Stato di sapere se ci si trovi

ora confrontati con il prolungamento della vecchia convenzione o con un nuovo

accordo, non vi sono assolutamente motivi per ritenere che il Consiglio

comunale sia stato chiamato ad approvare una convenzione inficiata da un vizio

in capo alle modalità con cui era stata conclusa tra le parti.

5. 5.1. L'insorgente

sostiene inoltre che il Comune non poteva concludere alcun accordo di

collaborazione con le AIM per la gestione dell'acquedotto di __________, senza

preventivamente esperire una procedura di concorso, rispettosa della

legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.

5.2. L'art. 193

cpv. 1 LOC prevede che, riservate le competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a

soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme

di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o

decidere di parteciparvi. Ciò non lo esime, soggiunge il cpv. 5 di questa

norma, dal rispetto delle disposizioni di leggi speciali e del diritto

federale. In quest'ottica l'art. 193a LOC prevede che

il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o

privati per l'esecuzione dei suoi compiti (cpv. 1). La convenzione deve

contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il

termine di rinnovo e di disdetta (cpv. 2). La stessa dev'essere adottata dall'assemblea

o dal consiglio comunale secondo le modalità

previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza

municipale.

Quale alternativa, il comune può, giusta l'art. 193b LOC affidare

mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi

compiti. Il mandato deve prevedere: la prestazione e le modalità esecutive; i

mezzi finanziari; i controlli; diritti e obblighi reciproci; durata, facoltà di

revoca (cpv. 1). Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto

esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 LOC e seguenti (cpv. 2). Il

mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le

modalità previste per il regolamento comunale (cpv. 3).

5.3. Nel giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato ha sbrigativamente evaso

il problema sollevato dal ricorrente, limitandosi ad affermare che nella misura

in cui si era di fronte al rinnovo di un mandato di prestazioni già in essere,

e non alla sottoscrizione di un nuovo accordo, la questione circa l'applicabilità

o non della legislazione sulle commesse pubbliche non si poneva.

L'argomento, del tutto inconsistente, non può assolutamente essere condiviso,

poiché anche il semplice rinnovo di un mandato giunto a scadenza può soggiacere

a quest'ultimo ordinamento, qualora l'oggetto del contratto dovesse riguardare una

commessa pubblica. Malgrado non sia codificato, il divieto di instaurare

commesse pubbliche di durata indeterminata o rinnovabili un numero imprecisato di

volte è infatti direttamente deducibile dal principio della parità di

trattamento, nonché dall'obbligo imposto ai committenti di promuovere

un'efficace e libera concorrenza (art. 1 cpv. 1 lett. a e b della legge sulle commesse pubbliche del 20

febbraio 2001; LCPubb; RL 730.100). Contratti di durata imprecisata o

rinnovabili "all'infinito" finirebbero per precludere in modo

inammissibile l'accesso al mercato a potenziali concorrenti, ciò che, avuto

riguardo alle finalità che si prefigge l'ordinamento delle commesse pubbliche,

non può essere tollerato (RtiD II-2019 n. 11 consid. 4.1; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang,

Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, II. ed., Zurigo 2013, n. 1097 segg.

Martin Beyeler, Der

Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo 2012, n. 2566, nota 2333).

Nemmeno l'argomento addotto nei suoi allegati di causa dal Comune, secondo cui

l'attribuzione come tale di un mandato di prestazioni giusta l'art. 193b LOC

non sarebbe soggetto alla legge sulle commesse pubbliche dovendo per legge

essere unicamente approvato dall'organo legislativo, si rivela pertinente. Gli

art. 193 e segg. LOC trattano infatti della possibilità per i comuni ticinesi

di trasferire a soggetti autonomi esterni l'esecuzione di compiti pubblici,

senza peraltro indicare in che modo siffatte pattuizioni debbano essere

concluse prima di venir sottoposte all'approvazione del Legislativo. A questo

proposito l'art. 193 cpv. 5 LOC indica come tale

facoltà debba comunque essere esercitata in ossequio alle disposizioni di legge,

federali e cantonali, vigenti. Ciò che comporta il rispetto delle modalità

e delle forme, laddove applicabili, previste per esempio da "la Legge

sul consorziamento dei Comuni qualora si ricorre al Consorzio di Comuni; la

Legge commesse pubbliche; la Legge sulla municipalizzazione dei servizi

pubblici per quel che attiene alla concessione dei servizi secondo questa

legge; le norme di diritto federale per le società private, ecc."

(cfr. Messaggio n. 5897 del 6 marzo 2007 per la revisione parziale della legge

organica comunale del 10 marzo 1987, pag. 40 in fine e seg.). In questo senso, laddove

il trasferimento di un compito comunale ad un soggetto terzo si configura alla

stregua di una commessa pubblica, le disposizioni e le procedure previste dalla

relativa legislazione trovano senz'altro applicazione anche se si è di fronte

al conferimento di un mandato di prestazioni ex art. 193b LOC, a meno

che non sussistano circostanze particolari che lo escludano e che vanno verificate

di caso in caso.

Nella presente fattispecie decisivo per poter valutare la correttezza dell'agire

delle autorità comunali, è dunque accertare innanzitutto se l'esternalizzazione

della gestione dell'acquedotto comunale potrebbe rientrare sotto la nozione di

commessa pubblica e, in caso di risposta affermativa, se il fatto che ciò

avvenga a favore di un'azienda comunale di un altro comune abbia delle

conseguenze per quanto attiene all'assoggettamento di una simile operazione

alla legislazione cantonale vigente in tale ambito.

5.4.

5.4.1. Secondo dottrina e

giurisprudenza, la commessa pubblica soggetta all'apposita, omonima legge vede da un lato

una stazione appaltante che acquisisce dei lavori, delle forniture o dei

servizi al fine di adempiere i propri compiti pubblici e dall'altro un

aggiudicatario che per la sua prestazione riceve una remunerazione. Da questo

punto di vista, l'ente pubblico svolge il ruolo di consumatore della

prestazione, mentre il terzo ne è il fornitore. La commessa

pubblica nel senso che qui

interessa è di natura sinallagmatica e si caratterizza per il pagamento di un

compenso all'offerente in cambio della sua prestazione (DTF 141 II 113 consid.

1.2.1, 125 I 209 consid. 6; STF 2P.19/2001 del 16 maggio 2001 consid.

1a/bb, in: RDAT II-2001 n. 96 pag. 407; RtiD I-2009 n. 22; STA 52.2016.242 del 30 maggio 2018 consid. 1.2,

52.2016.3 del 23 febbraio 2016, 52.2010.34 del 14 luglio 2010 consid.

1.1; Etienne Poltier, Droit

des marchés publics, Berna 2014, n. 149 segg., Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 58-59). Nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha

poi esteso la nozione di commessa pubblica anche a quei casi di trasferimento

di un compito pubblico o di rilascio di una concessione se in virtù di simile

atto all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati

nell'interesse pubblico, per i quali quest'ultimo riceve direttamente o

indirettamente una retribuzione o un'indennità (DTF (DTF 135 II 49; STF 2C_229/2017

del 9 marzo 2018 consid. 2.4; 2C_658/2016 del 25 agosto

2016 consid. 1.2.3; 2C_1014/2015 del 21 luglio 2016 consid. 2.2.3).

5.4.2. La convenzione all'origine della presente vertenza riguarda un mandato della

durata di 4 anni che il Municipio di CO 1 intende nuovamente conferire, alla

scadenza di quello precedentemente concluso, alle AIM per la gestione e la

sorveglianza dell'acquedotto comunale e dietro versamento di una remunerazione.

Ai punti n. 10 e segg., l'accordo definisce i compiti affidati alle AIM,

consistenti in sintesi nella gestione tecnica e nella manutenzione ordinaria

delle infrastrutture, nella gestione amministrativa, nella gestione della

qualità dell'acqua, nella manutenzione straordinaria e nella supervisione degli

impianti, nonché nella consulenza sugli investimenti di miglioria/ampliamento

decisi dal Comune. Quale contropartita per lo svolgimento di tutte queste

prestazioni l'accordo prevede una remunerazione del gestore che si compone di

un importo fisso di fr. 120'000.- all'anno (IVA esclusa), riferito in

particolare alle prestazioni proprie del gestore, incluso personale e servizio

di picchetto, mezzi, infrastrutture logistica, costi generali, assicurazioni, e

di un importo variabile annuo, stimato in fr. 60'000.- (IVA esclusa) e corretto

annualmente sulla base dei costi effettivi, che comprende quelli per le

attività iniziali, per le prestazioni di terzi, per il materiale e i prodotti consessi

con la gestione, ecc. (clausola n. 19 della convenzione e allegato n. 2 alla

medesima).

Stante il suo carattere sinallagmatico, il mandato in questione si presenta

come una commessa di servizio attraverso la quale il Comune intende conferire

ad un soggetto terzo l'incarico di gestire in outsourcing la sua rete

idrica, dietro sua remunerazione. In termini generali, mandati di questo genere

possono essere conferiti solo previo esperimento di una procedura di concorso secondo

la legislazione sulle commesse pubbliche, in quanto rientrano nel campo

oggettivo della medesima; l'ente pubblico acquista infatti determinate

prestazioni da un terzo per poter assolvere un compito che gli spetta,

figurando quindi quale consumatore delle medesime.

5.4.3. Visto quanto precede, si rende necessario esaminare quali siano le

conseguenze del fatto che il mandato sia stato conferito ad un'azienda

comunale di un comune terzo.

Allorquando l'ente

pubblico deve acquisire dei beni, dei servizi o deve realizzare delle opere

edili, esso deve innanzitutto porsi il quesito di sapere se è in grado di

soddisfare esso stesso le proprie esigenze o se invece deve far capo a terzi.

Si tratta della cosiddetta decisione "make or buy". Se dispone

delle risorse necessarie, l'ente pubblico può far capo a delle prestazioni

interne ("make"); in caso contrario deve rivolgersi a terzi per

concludere un contratto con uno degli attori presenti sul mercato e acquistare

quanto gli serve ("buy"). Quest'ultimi non dispongono comunque

di alcun diritto soggettivo per poter esigere che esso si rifornisca sul

mercato ("buy"), piuttosto che esso decida di provvedere alle

sue necessità con i propri mezzi ("make"). Si tratta di una

scelta che l'ente pubblico può adottare in piena libertà e che dipende

sostanzialmente dalla sua organizzazione, ambito, questo, che sfugge al diritto

sulle commesse pubbliche. Infatti, quando esso decide di assolvere i suoi

compiti facendo capo alle sue risorse interne ("make") opta

per una soluzione del tutto neutra dal profilo della concorrenza (per tutto

quanto precede cfr. Cécile Berger

Meyer/Nathalie Adank, Marchés in-house, quasi in-house, in-state et

autres concepts, in: Jean-Baptiste Zufferey/Martin Beyeler/Stefan Scherler,

Aktuelles Vergaberecht 2024/Marchés publics 2024, Zurigo 2024, pag. 197 e seg.

con numerosi riferimenti).

Le modalità con cui lo Stato può attingere ai propri mezzi per svolgere le sue

funzioni sono molteplici e, secondo dottrina e giurisprudenza, possono essere

schematicamente suddivise in tre tipologie. Esso può procacciarsi ciò di cui

necessita concludendo dei negozi giuridici in-house, quasi in-house

oppure in-state.

Si ha un negozio in-house quando lo scambio di prestazioni e

controprestazioni avviene all'interno del medesimo soggetto giuridico. Nel caso

di un committente pubblico, ciò è il caso quando quest'ultimo si procura la

prestazione di cui necessita all'interno della propria struttura organizzativa,

rivolgendosi ad esempio ad una sua unità amministrativa (STF 2C_701/2023 del 24

luglio 2024 consid. 4.2; STAF B-1687/2010 del 21 giugno 2011 consid. 2; B-536/2013

del 29 maggio 2013; Martin Ludin,

Privilegierte Vergaben innerhalb der Staatssphäre, Zurigo 2019; pag. 51). Si è

invece in presenza di un negozio giuridico quasi in-house quando il

committente pubblico conferisce un incarico a un fornitore di prestazioni che

dal profilo giuridico costituisce un'entità a sé stante, dotata di propria

personalità giuridica, ma che è controllata in maniera preponderante dal committente

stesso e svolge la propria attività prevalentemente a suo favore (STF

2C_701/2023 del 24 luglio 2024 consid. 6; Ludin,

op. cit., pag. 63 e seg.). Infine si ha un cosiddetto negozio giuridico in-state

quando un committente pubblico acquisisce delle prestazioni in seno alla sfera

statale, rivolgendosi ad un altro committente pubblico giuridicamente

indipendente e a sua volta assoggettato al diritto sulle commesse pubbliche il

quale non si trova in concorrenza con dei privati per la fornitura delle

prestazioni richieste. Può

trattarsi di un contratto concluso tra entità statali di medesimo o di diverso

livello gerarchico (STF 2C_701/2023 del 24 luglio 2024 consid. 4.3 e 7; Ludin, op. cit. pag. 243 e segg.; Berger Meyer/Adank, op. cit., pag. 216).

5.4.4. Contrariamente alla legge federale sugli appalti pubblici del 21 giugno

2019 (LAPub; RS 172.056.1) e al concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 15 novembre 2019, a cui però il Ticino non ha aderito, l'attuale

legislazione cantonale non contiene alcuna disposizione che esclude dal campo

di applicazione oggettivo della LCPubb i negozi giuridici conclusi all'interno

della sfera statale, siano essi in-house, quasi in-house o in-state.

Malgrado ciò, si deve comunque considerare che i principi esposti al consid. 5.4.2

devono valere de lege ferenda anche per il diritto ticinese sulle

commesse pubbliche. Infatti, nella misura in cui, come sopra indicato, l'ente

pubblico non può essere in alcun modo astretto ad acquistare sul libero mercato

Fatti

i beni e i servizi necessari per assolvere i propri compiti, potendo esso sempre

optare per l'uso delle risorse di cui dispone, non vi è alcuna ragione per cui il

medesimo debba soggiacere alle regole che governano il settore delle commesse

pubbliche anche quando il suo agire non comporta alcuna distorsione della

concorrenza con e tra offerenti privati.

5.5. Chiariti questi aspetti, nel caso concreto va detto che il mandato di

prestazioni all'origine della presente vertenza vede coinvolti da un lato il

Comune di __________, in qualità di acquirente della prestazione, e dall'altro

lato le AIM, e per esse il Comune di M__________, essendo le prime un'azienda comunale ai sensi degli

art. 192a e segg. LOC, sprovvista di una propria personalità giuridica (art.

192b cpv. 2 LOC e art. 1 cpv. 5 del regolamento dell'Azienda comunale

[AIM] del 20 ottobre 2020). Si tratta pertanto di un contratto tra due istituzioni

pubbliche di medesimo livello gerarchico (comunale) che può essere qualificato alla

stregua di un mandato in-state e che, come tale, è suscettibile di non

rientrare nel campo di applicazione oggettivo della LCPubb. Affinché ciò sia effettivamente

il caso, dottrina e giurisprudenza esigono comunque l'adempimento cumulativo

delle seguenti condizioni (cfr. STF 2C_701/2023 del 24 luglio 2024 consid. 7.2.

con numerosi rinvii dottrinali):

- committente e fornitore della prestazioni devono essere due

entità separate, dotate di propria

personalità giuridica;

- il fornitore della prestazione non è partecipato da privati ed è

assoggettato al diritto svizzero sulle

commesse pubbliche (a

livello federale oppure cantonale);

- il fornitore della prestazione non offre la medesima al suo

committente nell'ambito di un'attività

di natura commerciale,

vale a dire esercitata su di un libero

mercato in concorrenza

con dei terzi privati.

Ora, nella fattispecie in esame tutti questi requisiti risultano adempiuti. Entrambe

le parti vincolate dal contratto sottoposto ad approvazione da parte del

Consiglio comunale di __________, sono degli enti pubblici (comuni), ciascuno

dotato di una propria personalità giuridica e assoggettati alla LCPubb in virtù

del suo art. 2 lett. a. Per quanto riguarda l'oggetto della prestazione che le

AIM si sono impegnate a fornire al loro mandante, si tratta di un servizio che

per i suoi contenuti rientra nel settore d'attività demandato all'azienda,

secondo quanto disposto dall'art. 1 cpv. 3 del regolamento dell'Azienda comunale (AIM) del 20 ottobre 2020 e

che, nella misura in cui riguarda la gestione, l'estensione e la manutenzione

degli impianti di produzione e delle relative reti di distribuzione dell'acqua

potabile di __________, è sprovvisto di carattere commerciale e non viene esercitato in concorrenza con dei

privati.

D'altra parte, nemmeno il ricorrente sostiene il contrario, limitandosi ad

affermare che il Comune avrebbe potuto decidere di affidare il compito di

gestire la rete idrica ad un'altra azienda comunale, come ad esempio quella di

Chiasso o di Lugano, vale a dire ad un'altra entità a sua volta assoggettata

alla LCPubb.

Se ne deve dunque dedurre che il Municipio non era tenuto ad indire alcuna

procedura retta dalla legislazione sulle commesse pubbliche per affidare il

mandato in discussione alle AIM.

Anche su questo punto il gravame si rivela pertanto infondato, ragione per la

quale la risoluzione con cui il Consiglio comunale ha approvato la convenzione

tra il suo Municipio e le AIM appare immune da qualsiasi vizio sia di forma che

materiale.

6. 6.1.

Stante tutto quanto precede, sebbene per motivi diversi da quelli indicati dal

Consiglio di Stato, il ricorso deve essere respinto.

6.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese, commisurate tenendo conto

della situazione economica del ricorrente, sono poste a carico di quest'ultimo

in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il cancelliere