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Decisione

52.2024.53

Licenza edilizia

4 novembre 2025Italiano9 min

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.53

Lugano

4

novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello,

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 31 gennaio

2024 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 20 dicembre 2023 (n. 6401) del

Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del

12 maggio 2023 con cui il Municipio di Losone ha rilasciato a CO 1 la licenza

edilizia per murare l'apertura di una porta (part. __________);

ritenuto, in

fatto

A. CO 1 è proprietario di

un fondo con un edificio (part. _______) situato a Losone, nel nucleo di __________,

in cui risiedono anche i figli CO 3 e CO 2 (pure proprietaria dell'adiacente part.

__________).

A RI 1 appartengono dei fondi confinanti, tra cui quello a ovest (part. __________).

B. a. A seguito di

vicissitudini che non occorre riprendere, il 9 agosto 2021 CO 1, anche tramite

Fatti

i due figli, ha presentanto al Municipio una notifica di costruzione per murare

l'apertura di una porta laterale che, dal corpo scale a nord dell'edificio

sulla part. __________, tra il 1° e il 2° livello, permette di accedere allo

stabile confinante (part. __________). Apertura che sarebbe stata a loro dire

creata abusivamente, nonostante quest'ultimo fondo non benefici di alcun

diritto di passo sul mapp. __________ iscritto a registro fondiario.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione

di RI 1.

c. A seguito di un complemento degli atti e dopo aver raccolto il preavviso

favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio e dell'Ufficio dei beni

culturali (per una zona d'interesse archeologico), il 9/12 maggio 2023 il

Municipio ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo nel contempo tutte

le opposizioni.

C. Il 20 dicembre 2023 il

Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso la

predetta risoluzione.

Il Governo ha anzitutto disatteso un'eccezione relativa al diritto di essere

sentito. Dopo aver illustrato norme e scopo della licenza edilizia e dell'esigenza

della firma del proprietario sulla domanda di costruzione richiamando la

relativa giurisprudenza, ha lasciato aperto il quesito se il proprietario della

part. __________ avesse o no un diritto di disporre del muro del corpo scale a

cavallo tra i fondi, difendendo l'operato del Municipio che aveva comunque dato

seguito alla notifica. Ha in particolare ritenuto che le contestazioni della vicina

riferite al potere di disporre esulassero dalla procedura e andassero semmai

sottoposte al giudice civile.

D. RI 1 deduce ora il

predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che

sia annullato insieme alla decisione municipale.

L'insorgente ribadisce che il proprietario del mapp. __________ non avrebbe

alcun diritto di disporre del muro divisorio tra i due stabili, in

comproprietà. Non potrebbe quindi murare l'apertura della porta che impedirebbe

l'accesso a uno degli appartamenti sulla part. __________ (la quale godrebbe di

un diritto di passo, esercitato da decenni). A torto il Governo avrebbe fatto

astrazione da questi aspetti, facendo riferimento a una giurisprudenza più

che

discutibile, che non può più essere mantenuta in quanto

lesiva della garanzia della proprietà.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato.

L'Ufficio delle domande di costruzione non formula particolari osservazioni,

mentre il Municipio riconferma la sua decisione. CO 1, con CO 3 e CO 2,

contestano il contenuto del ricorso, indicando poi di non avere richieste (dato

che il permesso è stato concesso) e di rimettersi al giudizio del Tribunale.

F. Con la replica e

le dupliche le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è

la legittimazione di RI 1, proprietaria del fondo confinante e già opponente,

personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è

destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),

compresi i documenti prodotti dalle parti in sede di scambio di allegati. Da

respingere sono le ulteriori richieste di assunzione prove dell'istante in

licenza (documenti riguardanti ulteriori segnalazioni/richieste d'intervento),

che non vengono acquisite agli atti, in quanto non idonee ad apportare

ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

1.3. Dal profilo della legittimazione passiva, va invero precisato che istante

in licenza appare essere unicamente CO 1, proprietario della part. __________

(cfr. formulario della notifica di costruzione), al quale è stata rilasciata la

licenza edilizia. Non anche CO 3 e CO 2, che hanno apparentemente agito solo in

veste di suoi rappresentanti. Non occorre comunque dilungarsi sulla loro

qualità di parte ritenuto che gli allegati di causa prodotti in questa sede,

perlomeno in quanto presentati e sottoscritti da CO 1, risultano in ogni caso

ricevibili.

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 4 cpv. 1 LE la domanda di costruzione, corredata della documentazione

necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della

costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista. L'art. 8

cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992

(RLE; RL 705.110) precisa a sua volta che la domanda e i progetti devono essere

firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario del fondo e dal

progettista.

La firma della domanda da parte del proprietario del fondo è richiesta quale

dimostrazione della facoltà dell'istante in licenza di disporre del fondo.

L'esigenza mira unicamente a evitare all'autorità di doversi pronunciare su

domande di costruzione non suscettibili di tradursi in realizzazioni concrete

(cfr. RDAT II-2001 n. 33 consid. 2b, I-1996 n. 41 consid. 2.2). La norma tutela

quindi soprattutto gli interessi dell'amministrazione, permettendo all'autorità

di non dar seguito a domande presentate da richiedenti che non dimostrano o

rendono quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto

dell'intervento (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 737 ad art. 4).

Qualora l'autorità dia seguito a una domanda di costruzione non firmata dal

proprietario del fondo, rinunciando a prevalersi della facoltà concessale

dall'art. 4 LE, la licenza che rilascia rimane comunque valida, poiché l'atto,

per definizione, accerta soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si

oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Non stabilisce

anche che l'istante in licenza può effettivamente disporre del fondo. Eventuali

impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell'opera, qual è il difetto

del diritto di disporre del fondo da parte dell'istante in licenza, sono

sostanzialmente irrilevanti dal profilo dell'accertamento della conformità dell'opera

con le disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili.

Contestazioni riguardanti il potere di disporre del fondo vanno fatte semmai valere

davanti al giudice civile (cfr. STA 52.2019.291 del 1° dicembre 2021 consid.

2.1, 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 2.1, 52.2010.125 del 15 marzo 2011

consid. 2.1 con rinvii).

2.2

In concreto, come indicato dal Governo, nulla impediva al Municipio di dar

seguito alla notifica e rilasciare la licenza edilizia anche se la domanda non

era stata sottoscritta dalla vicina, che rivendica la comproprietà del muro

toccato dall'intervento. Come visto, il requisito della firma del proprietario

tutela specialmente gli interessi dell'autorità, che non è tenuta ad

addentrarsi nei complessi rapporti di proprietà derivanti dal diritto privato.

Le sole contestazioni di natura civile fatte valere dalla ricorrente non

inficiano l'autorizzazione rilasciata. Se e in che misura il muro interessato

sia effettivamente in comproprietà e al proprietario della part. __________

faccia difetto il diritto di disporne è questione che esula dalla presente

procedura, come a ragione concluso dalla precedente istanza sulla base della

costante giurisprudenza in materia, da cui non vi è motivo di scostarsi (cfr.

pure la recente STF 1C_393/2024 del 12 marzo 2025, in: RtiD II-2025 n. 13

consid. 2 e 3). Tale quesito non è in ogni caso pregiudiziale ai fini del

rilascio del permesso, che non pregiudica minimamente la facoltà dell'insorgente

di far semmai valere i suoi diritti davanti al giudice civile. Il provvedimento

non lede dunque la garanzia della proprietà. L'eccezione sollevata non

giustificava nemmeno una sospensione della procedura (cfr. STA 52.2023.360 del

13.

maggio 2025 consid. 2.2, 52.2019.349 del 1° ottobre 2020 consid. 4

confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021).

Considerato che l'insorgente non fa altrimenti valere alcuna violazione delle

norme di diritto pubblico concretamente applicabili (dal profilo del diritto

edilizio e della pianificazione l'intervento è invero privo di rilevanza), la licenza edilizia va confermata. Per quanto l'intervento

appaia ritorsivo nei confronti della vicina, nell'ottica dell'applicazione

delle disposizioni di diritto pubblico non è ancora ravvisabile un abuso del

diritto. Nulla permette peraltro di escludere che l'insorgente, se del caso

attraverso delle trasformazioni interne, possa dotare anche quell'appartamento

di un ingresso attraverso l'entrata sul suo fondo (come apparentemente già

previsto dal progetto approvato alla fine degli anni '70, da cui si sarebbe

scostata; cfr. decisione su opposizione del 12 maggio 2023; inoltre, risposta

pag. 3 seg. e replica pag. 2).

3.

3.1. Alla luce

di quanto precede, il ricorso non può pertanto che essere respinto.

3.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente,

soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

giudice presidente La cancelliera