52.2024.56
Risarcimento danni causati dai grifoni
28 luglio 2025Italiano18 min
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.56
Lugano
28
luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 1° febbraio
2024 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 13 dicembre 2023 (n. 6313) del
Consiglio di Stato che respinge la richiesta di risarcimento formulata
dall'insorgente relativamente al danno causato dai grifoni al suo gregge
durante la stagione alpestre 2023;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1, proprietario
insieme a __________ di animali stabulati a __________, da anni, durante la
stagione alpestre, carica l'alpe __________, in territorio di __________, con
bestiame ovino, segnatamente con un gregge di pecore con i rispettivi agnelli.
Sebbene al momento di scaricare l'alpe a fine estate riscontrasse sempre la
mancanza di alcuni capi (morti o dispersi), al termine della stagione 2022 le
perdite di bestiame si sono rivelate più importanti. Al fine di prevenire
eccessive perdite, per la stagione 2023 ha quindi deciso di affiancare al
pastore che negli anni precedenti restava con il gregge solo sporadicamente
anche un pastore fisso.
b. Nel corso
dell'estate 2023 diversi capi del bestiame caricato sull'alpe __________ sono
stati trovati feriti o senza vita. Dopo i primi ritrovamenti è stato avvisato
l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP), che il 9 agosto 2023 ha organizzato
un sopralluogo alla presenza di due guardiacaccia, un collaboratore (__________)
della Stazione ornitologica svizzera di Sempach (Vogelwarte), i due pastori,
uno degli allevatori (__________) e un loro collaboratore (__________). Fatto
sta che, alla fine della stagione alpestre 2023, RI 1 ha lamentato la perdita
(per morte o smarrimento) di 30 pecore e 89 agnelli, che ha ricondotto
all'azione dei grifoni, da qualche anno presenti nella zona.
c. Con scritto del 27
novembre 2023, RI 1, per il tramite di __________, ha chiesto all'UCP un
risarcimento di circa fr. 50/60'000.- per il danno subito ai suoi animali da
reddito, sollecitando un incontro o, in caso di decisione negativa,
l'emanazione di una comunicazione scritta impugnabile.
B. a. Con decisione del
13 dicembre 2023, il Consiglio di Stato - cui la richiesta era stata trasmessa
per competenza - ha negato il risarcimento preteso da RI 1.
Il Governo ha in particolare rimproverato all'allevatore di avere
tempestivamente segnalato soltanto la perdita di 14 capi (di cui è peraltro
stata rinvenuta una sola carcassa) ma non degli altri 105, impedendo così per
questi ogni accertamento sul posto, segnatamente circa la presenza delle
carcasse e delle possibili cause di morte. Ritenuto come i grifoni siano
uccelli spazzini e non predatori e vista l'assenza di prove (né nella letteratura
scientifica, né raccolte sull'alpe __________) di comportamenti aggressivi di
tali volatili nei confronti di animali da reddito sani, l'Esecutivo cantonale
ha considerato la richiesta di risarcimento non sufficientemente documentata.
C. Avverso tale decisione,
RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento con rinvio degli atti alla precedente istanza per la necessaria
istruttoria e la determinazione dell'ammontare del risarcimento (oltre che
della competenza a decidere in merito). In subordine, postula la riforma della
decisione impugnata nel senso che gli sia riconosciuto un risarcimento di
almeno fr. 36'456.- oltre interessi.
Il ricorrente censura
anzitutto una violazione, insanabile, del suo diritto di essere sentito per non
aver potuto esprimersi sui rapporti citati nella decisione impugnata prima
dell'emanazione della stessa. Illustrato il quadro giuridico, ritenendo di aver
adottato le dovute misure di prevenzione ed esclusa la possibilità di misure di
autodifesa nei confronti di una specie protetta quale sono i grifoni, sostiene
poi di aver diritto a un risarcimento calcolato in base alle direttive di aiuto
all'esecuzione per i risarcimenti per danni causati da grandi predatori,
applicate per analogia (le quali, considerata la difficoltà di reperire i
marchi auricolari soprattutto durante la stagione alpestre, assegnano d'ufficio
dei valori medi agli animali secondo l'età). Sulla base di recenti studi e
avvistamenti, pretende in effetti che i grifoni abbiano sviluppato
comportamenti predatori nei confronti di animali sani, soprattutto se limitati
nei movimenti, come a suo dire potrebbe succedere alle pecore sui pendii
dell'alpe __________. Contesta infine di non avere sufficientemente documentato
la richiesta di risarcimento come pure di avere omesso di comunicare
tempestivamente tutte le perdite subite, impedendo così il ritrovamento delle
carcasse (peraltro non indispensabili per comprovare il danno). Lamenta anzi
che i guardiacaccia chiamati, in un caso, non abbiano preso visione delle
carcasse e, nell'altro, non siano nemmeno intervenuti poiché occupati a causa
della concomitante apertura della stagione venatoria.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite dell'UCP,
riconfermandosi nella sua decisione. Il Governo - che non nega di per sé la
violazione del diritto di essere sentito, che riguarderebbe però l'accertamento
relativo a una sola pecora - contesta che gli possa essere rimproverata in
relazione con gli altri 118 capi. Evidenzia poi la difficoltà di stabilire in
concreto la reale quantità degli animali morti o dispersi, viste le
significative discrepanze tra i numeri indicati dal richiedente e i dati
ufficiali. Rileva inoltre che il risarcimento sarebbe condizionato, non solo
alla corretta registrazione del bestiame nella banca dati sul traffico degli
animali (BDTA), ma anche, in linea di principio, alla presentazione della
carcassa (in analogia con i casi di predazione da parte del lupo). Rimprovera
quindi il mancato rispetto della procedura al richiedente che, omettendo in
diverse occasioni di ritrovamento di animali morti di informare l'UCP, avrebbe
impedito ogni accertamento su gran parte degli animali morti. Sottolinea infine
l'assenza di elementi oggettivi che dimostrino la perdita effettiva di tutti i
capi denunciati e di prove concrete (scientifiche o anche solo empiriche) che
la riconducano all'azione dei grifoni, che non sarebbero conosciuti come
predatori di animali sani e in grado di muoversi (ma, semmai, morenti, feriti,
immobili o inermi) e non avrebbero artigli tali da consentir loro di sollevare
Fatti
i resti di animali morti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2
della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 922.100). La legittimazione attiva
dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata
di cui è destinatario, è certa (art. 65 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che saranno esposte meglio in seguito,
le prove genericamente sollecitate dall'insorgente (testi e perizia) non appaiono
idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti
per l'esito della controversia.
Considerandi
2.
Il ricorrente
lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito da parte
della precedente istanza che non l'avrebbe messo a conoscenza del rapporto
della Vogelwarte del 9 agosto 2023 e di quello dell'UCP del 12 settembre 2023 e
non gli avrebbe offerto la facoltà di esprimersi in merito prima dell'adozione
della decisione impugnata.
2.1
Secondo costante
giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia
questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999.
(Cost.; RS 101). Il diritto di essere
sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di
esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua
situazione giuridica e comprende tutte
quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2,
135.
II 286 consid. 5.1). Tra queste, il
diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi
esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà
essere reso (DTF 145 I 167
consid. 4.1, 144 I 11 consid.
5.3
con rinvii, 140 I 99
consid. 3.4; STF 1C_305/2020 del 24 agosto 2020 consid. 2.2; STA 52.2020.447
del 23 dicembre 2020 consid. 2.1 e rif.). Nel nostro Cantone, l'art.
34.
LPAmm pone il principio secondo il quale le parti hanno il diritto di essere
sentite. Per l'art. 35 LPAmm esso viene esercitato, di regola, per iscritto
(cpv. 1) e prima che l'autorità adotti una decisione (cpv. 2). L'autorità
vi può soprassedere in determinati casi, che non occorre qui illustrare (cfr. STA
52.2023.166
dell'8 febbraio 2024 consid.2.1, 52.2020.402 del 5 maggio 2022
consid. 2.1 e rimandi).
2.2
Nel caso concreto, a seguito del sopralluogo del 9 agosto 2023
sull'alpe __________ di cui si è detto in narrativa (cfr. supra, consid.
Ab), svoltosi alla presenza dei due pastori, di uno degli allevatori e di un
loro collaboratore oltre che di due guardiacaccia e del responsabile per il
Ticino della Vogelwarte, sono stati acquisiti agli atti un rapporto di medesima
data di quest'ultimo (doc. 5) e un altro del 12 settembre 2023 degli agenti
dell'UCP (doc. 4). A quel momento la domanda di risarcimento non era invero
ancora stata presentata. Sennonché, senza averli mai sottoposti al ricorrente e
senza avergli quindi concesso la facoltà di esprimersi in merito, il Consiglio
di Stato ha richiamato i menzionati rapporti nella sua decisione del 13
dicembre 2023 con cui ha respinto la richiesta di risarcimento nel frattempo
formulata, ritenendo che non vi fossero prove concrete di comportamenti
aggressivi e predatori da parte dei grifoni sull'alpe __________ nei confronti
di animali da reddito sani. Ne discende che la precedente istanza ha negato
senza valide ragioni al ricorrente la possibilità di prendere conoscenza e di
esprimersi su tali prove, disattendendo così chiaramente il suo diritto di
essere sentito. La violazione può comunque essere considerata sanata, atteso che il 30 gennaio 2024 (doc. 23) l'UCP
ha trasmesso - su sua espressa richiesta - tali documenti all'insorgente, che
ha avuto la facoltà di pronunciarsi sugli stessi in sede di ricorso dinanzi a
questo Tribunale, che è dotato di piena cognizione per le questioni di fatto e
di diritto che si pongono; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore
costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia
processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 136 V 117 consid.
4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi; cfr. pure Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 2b ad art. 61 e rif.). E ciò a maggior ragione che un tale
rinvio non appare necessario neppure per
effettuare ulteriori atti istruttori che, per i motivi che si vedranno in
seguito, si rivelerebbero comunque irrilevanti.
3.
3.1. La Confederazione emana principi
sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la
molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli
(art. 79 Cost.). Conformemente a questa competenza, la legge federale sulla
caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno
1986.
(LCP; RS 922.0) stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono
disciplinare la caccia (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 LCP). Per il risarcimento dei
danni causati dalla selvaggina, l'art. 13 LCP fissa un quadro comune (cfr. STF
2C_975/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.1). In
particolare, l'art. 13 cpv. 1 LCP sancisce il
principio secondo il quale per i danni provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito è
corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati da animali contro i quali sono
ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3. Il cpv. 2
stabilisce che i Cantoni disciplinano l'obbligo del risarcimento. Esso è dovuto
soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese
le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno (ritenuto
che le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo
dell'indennità).
L'art. 13 cpv. 4 LCP, nella sua versione in vigore fino al 31 gennaio 2025 (RU
1988.
506, e quindi al momento della decisione impugnata), dispone inoltre che
Confederazione e Cantoni partecipano al
risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il Consiglio
federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le
condizioni dell'obbligo di risarcimento. Dando seguito all'art. 13 cpv. 4 LCP,
il Consiglio federale ha indicato nell'ordinanza sulla caccia e la
protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP;
RS 922.01) le specie protette per le quali è
riconosciuto un indennizzo. In particolare, dall'art. 10 cpv. 1 OCP (nel
tenore in vigore fino al 31 gennaio 2025, RU 2013 4315) risulta che la
Confederazione paga ai Cantoni delle indennità (comprese tra il 50 e l'80% dei
costi) per il risarcimento di danni causati da linci, orsi, lupi, sciacalli
dorati, aquile, lontre e castori. Il cpv. 2 precisa che i Cantoni determinano l'entità
e la causa dei danni da selvaggina, mentre il cpv. 3 stabilisce le condizioni a
cui è subordinato il pagamento dell'indennità per gli animali da reddito da
parte della Confederazione. Con la revisione entrata in vigore il 1° febbraio
2025, l'art. 13 cpv. 4 LCP è stato completato con la precisazione che il risarcimento
da parte della Confederazione e dei Cantoni è condizionato all'adozione di misure ragionevolmente esigibili per prevenire il
danno (cfr. RU 2025 12; FF 2022 1925, pag. 12 seg.). Anche l'art. 10
cpv. 1 OCP è stato rivisto, senza tuttavia che il diritto al risarcimento sia
stato esteso ad altre specie protette.
La legislazione federale distingue dunque, da un lato, i danni causati dalla
selvaggina, intesa quali animali cacciabili ai sensi dell'art. 5 LCP (jagdbare
Tiere, nella versione tedesca della norma), per i quali i Cantoni hanno un
obbligo d'indennizzo ex art. 13 cpv. 1 LCP, di cui sono chiamati a
regolamentare i dettagli (art. 13 cpv. 2 LCP; cfr. messaggio del 27 aprile 1983
concernente la LCP, FF 1983 II 1169, pag. 1183 seg. e 1185, ad art. 12 cpv. 1; Michael Bütler, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste
Zufferey/Karl-Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG, Ergänzt um Erläuterungen zu JSG
und BGF, II ed., Zurigo 2019, n. 59, pag. 963 seg.). Dall'altro, i danni provocati
da determinati animali di specie protette (Tiere
bestimmter geschützter Arten; non
cacciabili, cfr. art. 7 cpv. 1 LCP), indennizzabili
proporzionalmente da Confederazione e Cantoni giusta l'art. 13 cpv. 4 LCP, ma
solo nella misura in cui sono il risultato dell'azione degli animali elencati
all'art. 10 cpv. 1 OCP (cfr. FF
2022.
1925, pag. 12 seg.; Beatrice Wagner
Pfeifer, Umweltrecht - Besondere Regelungsbereiche, II ed., Zurigo 2021,
n. 1595 seg.; Bütler , op. cit., n.
61, pag. 965; Michael Huber, in:
Willi Fischer/Thierry Luterbacher, Haftpflichtkommentar, Zurigo 2016, n. 1 e 6
ad art. 13).
3.2
Il legislatore ticinese ha esercitato le proprie competenze e recepito i
suddetti principi del risarcimento dei danni, in particolare all'art. 35 LCC (cfr.
pure messaggio n. 3565 del Consiglio di Stato del 13 febbraio 1990 concernente
la LCC, pag. 17, ad art. 32; STF 2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3.2).
Il cpv. 1 riprende il principio secondo cui per i danni causati dalla
selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è
corrisposto un equo risarcimento e incarica il Consiglio di Stato di fissare le
modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento. L'art. 35
cpv. 2 LCC, conformemente all'art. 13 cpv. 1 e 2 LCP, indica che non sono
risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente documentati, (b)
favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano
essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali contro i quali sono ammesse
misure di autodifesa, ad eccezione delle cornacchie nere e grigie. Dall'art. 40
cpv. 1 lett. b LCC risulta inoltre che i danni cagionati dai selvatici
cacciabili alle colture agricole e agli animali da reddito sono risarciti
mediante il Fondo di intervento.
In base all'art. 40 cpv. 2 LCC, i danni cagionati da orsi, lupi, linci,
castori, lontre ed aquile, nonché quelli provocati al bosco da altri animali
selvatici non cacciabili, sono invece risarciti dal Cantone senza ricorso al
Fondo di intervento.
Il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110) specifica
ulteriormente il regime applicabile (art. 64 segg.), unitamente alla procedura.
L'art. 66 cpv. 1 RLCC dispone in particolare che le
domande di risarcimento devono essere presentate all'UCP dal proprietario o dal
danneggiato, il quale è tenuto a comprovare le condizioni di risarcimento.
3.3
Per quanto qui interessa, dal suddetto quadro legale risulta pertanto che i danni causati alle colture agricole
e agli animali da reddito vengono risarciti solo se sono provocati dai
selvatici cacciabili. I danni causati da animali selvatici protetti non sono per
contro indennizzati, a meno che sia dimostrato che siano stati provocati da
esemplari delle specie protette designate dal Consiglio federale all'art. 10
OCP, come ad es. il lupo.
4.
4.1. Nel caso in esame, come
visto in narrativa, con decisione del 13 dicembre 2023 il Governo ha respinto
la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente per gli ovini persi sull'alpe
__________, ritenendo che egli non avesse segnalato in modo tempestivo la
stragrande maggioranza dei capi morti, impedendo così la verifica della
presenza delle carcasse e l'accertamento delle possibili cause di morte, considerata
pure l'assenza di prove del fatto che i grifoni, specie necrofaga, predino
animali da reddito in salute.
Conclusione, questa, fermamente contestata dall'insorgente, che ritiene di
avere sufficientemente dimostrato il possibile comportamento predatorio dei
grifoni anche nei confronti di animali sani. Il ricorrente nega in ogni caso di
avere omesso la tempestiva segnalazione delle perdite all'UCP, sostenendo che,
a fronte dell'impossibilità pratica di trovare prove (vista la velocità dei
grifoni nello smaltimento delle carcasse), non si potrebbe pretendere da lui la
prova certa che all'origine delle stesse vi siano tali uccelli. Avendo reso
sufficientemente verosimile la sua tesi, spetterebbe semmai all'amministrazione
l'onere di provare il contrario.
4.2
In concreto, prima ancora di chinarsi sugli aspetti probatori
evocati dalla precedente istanza e contestati nel gravame, occorre tuttavia appurare
se il danno lamentato dal ricorrente possa effettivamente beneficiare di un risarcimento.
Ora, come visto al consid. 3, l'art. 13 LCP prevede un obbligo di risarcimento
per i danni causati da animali cacciabili (cfr. cpv. 1) e da alcune specie
protette (cfr. cpv. 4). Sennonché i grifoni, indicati dall'insorgente stesso
quale causa delle perdite da lui lamentate, non rientrano nel novero degli
animali cacciabili (cfr. art. 5 LCP e art. 25 RLCC), né ricadono nelle specie
protette elencate dal Consiglio federale all'art. 10 cpv. 1 OCP. È ben vero
che, a fronte del crescente numero di grifoni avvistati negli ultimi anni in numerose
zone di estivazione della Svizzera, una mozione presentata il 17 aprile 2024
dal consigliere nazionale Thomas Knutti chiede al Consiglio federale di
modificare la legislazione vigente inserendo anche il grifone tra le specie che
danno diritto a indennizzi. Tale mozione - che il Consiglio federale propone di
respingere (cfr. risposta del Consiglio federale del 26 giugno 2024, reperibile
nella banca dati curia vista, sub oggetto n. 24.3451) - non si è tuttavia
finora ancora tradotta in alcuna modifica dell'ordinanza. Anche in occasione
della recente revisione dell'art. 10 cpv. 1 OCP - che si è limitata a
specificare la specie di aquila protetta (aquila reale) e a modificare le
percentuali a carico della Confederazione del risarcimento accordato - il grifone
non è stato inserito nell'elenco delle specie che danno diritto a indennizzi
(cfr. RU 2025 12). Alla luce di quanto
precede, forza è quindi constatare che, quand'anche fossero state
effettivamente provocate dai grifoni (ciò che, alla luce degli studi agli atti,
appare tutt'altro che scontato; cfr. pure citata risposta del Consiglio
federale alla predetta mozione), le perdite lamentate dal ricorrente non
potrebbero essere risarcite in quanto causate da una specie protetta non
inclusa nell'elenco di quelle che danno diritto a indennizzi.
5.
5.1. Sulla
base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
5.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art.
49.
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'000.-, restano interamente a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera